
{"id":28335,"date":"2013-10-12T16:28:33","date_gmt":"2013-10-12T15:28:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28335"},"modified":"2013-10-20T19:01:24","modified_gmt":"2013-10-20T18:01:24","slug":"il-governo-si-impegna-a-far-partire-la-sperimentazione-del-contratto-di-ricollocazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28335","title":{"rendered":"IL GOVERNO SI IMPEGNA A FAR PARTIRE LA SPERIMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN ODG PRECISO E DETTAGLIATO LO VINCOLA A PRESENTARE LA NORMA CHE CONSENTIR\u00c0 ALLE REGIONI DI ATTIVARE UNA COOPERAZIONE STRETTA FRA STRUTTURE PUBBLICHE E SERVIZI PRIVATI PER L&#8217;IMPIEGO, COORDINANDO IL SOSTEGNO DEL REDDITO CON L&#8217;INSERIMENTO EFFETTIVO DEL LAVORATORE NEL TESSUTO PRODUTTIVO<\/span><\/p>\n<p><em>Ordine del giorno presentato da senatori di SC e PD, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 (AS 1015), <strong>accolto dal Governo<\/strong> nella sessione pomeridiana del Senato del 10 ottobre 2013 &#8211; L&#8217;intesa politica \u00e8 nel senso che la disposizione (originariamente presentata dagli stessi senatori come emendamento aggiuntivo al decreto-legge, emendamento poi ritirato su richiesta del Governo) verr\u00e0 inserita nella legge di stabilit\u00e0 destinata a essere presentata nei giorni prossimi, oppure in un provvedimento specificamente dedicato alla sperimentazione in materia di lavoro &#8211; E&#8217; <\/em>on line <em>anche il testo dell&#8217;<a title=\"Emendamento - ottobre 2013\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28144\" target=\"_blank\">emendamento contenente l&#8217;articolo unico<\/a>, dal quale l&#8217;ordine del giorno \u00e8 stato tratto\u00a0\u00a0<!--more--><\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Ordine del giorno 3.0.301<br \/>\npresentato dai senatori Ichino, Berger, Cociancich, Della Vedova, Di Giorgi, Lanzillotta, Lepri, Maran, Puppato, Susta, Tonini<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">SPERIMENTAZIONE REGIONALE<\/p>\n<p>Il Senato, considerata<\/p>\n<p>\u2011 la necessit\u00e0 urgente di avviare un processo di attivazione di nuovi servizi per l\u2019impiego ispirati al principio della stretta cooperazione tra strutture pubbliche e operatori privati specializzati, anche al fine di consentire l\u2019assorbimento delle eccedenze di personale delle amministrazioni pubbliche e delle imprese da esse partecipate;<\/p>\n<p>\u2011 l\u2019opportunit\u00e0 di procedere su questo terreno applicando il metodo sperimentale, valorizzando l\u2019autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni in questo campo;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">impegna il Governo a promuovere l\u2019emanazione di una norma che disponga:<\/p>\n<p>1. La facolt\u00e0 di ciascuna Regione di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione di un dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilit\u00e0 con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, ferme comunque restando le prerogative delle Regioni e Province a statuto speciale, secondo quanto disposto nei punti che seguono.<\/p>\n<p>2. La delibera della Giunta regionale di cui al punto 1 stabilisce l\u2019ambito territoriale, esteso o no all\u2019intera Regione, e l\u2019eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avr\u00e0 luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate titolari di trattamento di disoccupazione o di mobilit\u00e0, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, verr\u00e0 data la facolt\u00e0 di optare per un contratto di ricollocazione, stipulato con le agenzie accreditate liberamente scelte, con i seguenti contenuti:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il pi\u00f9 possibile corrispondente alle capacit\u00e0 professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il pi\u00f9 possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disponibilit\u00e0 della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all\u2019eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantit\u00e0 di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disponibilit\u00e0 della persona interessata per l\u2019attivit\u00e0 lavorativa meglio corrispondente alle sue capacit\u00e0 ed esigenze, compatibilmente con le possibilit\u00e0 che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019affidamento della persona interessata a un<em> tutor<\/em> designato dall\u2019agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell\u2019adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c;<\/p>\n<p>e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la sostanziale gratuit\u00e0 del servizio per la persona interessata, in virt\u00f9 di quanto disposto dal punto 5;<\/p>\n<p>f)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019obbligo per il <em>tutor<\/em> di comunicare alla Direzione Provinciale per l\u2019Impiego l\u2019eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere <em>b<\/em> e <em>c<\/em>, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;<\/p>\n<p>g)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la facolt\u00e0 della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera <em>f<\/em>, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, attivando una procedura semplice e rapida di soluzione del contrasto;<\/p>\n<p>h)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la facolt\u00e0 dell\u2019agenzia di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera <em>f<\/em>.<\/p>\n<p>3. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera <em>f<\/em>, la Direzione provinciale per l\u2019Impiego e dell\u2019espletamento dell\u2019eventuale procedura attivata dalla persona interessata a norma della lettera <em>g<\/em>, dispone entro dieci giorni la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all\u2019Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.<\/p>\n<p>4. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, \u00e8 coperto mediante voucher regionale, di entit\u00e0 commisurata alla difficolt\u00e0 di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al punto 1.<\/p>\n<p>5. Al contratto di ricollocazione di cui al punto 2 pu\u00f2 partecipare l\u2019impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l\u2019agenzia fornitrice del servizio e l\u2019impresa possono concordare, mediante pattuizione a s\u00e9 stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest\u2019ultima. Il contratto di ricollocazione pu\u00f2 prevedere l\u2019erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell\u2019impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalit\u00e0 cui \u00e8 soggetto quello principale, a norma del punto 2, lettere <em>f<\/em> e <em>g<\/em>, e del punto 3.<\/p>\n<p>6. Al contratto di ricollocazione di cui al punto 2 pu\u00f2 partecipare anche l\u2019amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 art. 4 del decreto 31 agosto 2013 n. 101, il contratto di ricollocazione pu\u00f2 prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l\u2019erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall\u2019Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilit\u00e0, dietro versamento da parte dell\u2019amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalit\u00e0 determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Funzione pubblica.<\/p>\n<p>7. La delibera della Giunta regionale di cui al punto 1 pu\u00f2 disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata<br \/>\na) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l\u2019impiego, commisurato all\u2019efficacia dell\u2019azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;<br \/>\nb) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN ODG PRECISO E DETTAGLIATO LO VINCOLA A PRESENTARE LA NORMA CHE CONSENTIR\u00c0 ALLE REGIONI DI ATTIVARE UNA COOPERAZIONE STRETTA FRA STRUTTURE PUBBLICHE E SERVIZI PRIVATI PER L&#8217;IMPIEGO, COORDINANDO IL SOSTEGNO DEL REDDITO CON L&#8217;INSERIMENTO EFFETTIVO DEL LAVORATORE NEL TESSUTO PRODUTTIVO Ordine del giorno presentato da senatori di SC e PD, in sede di discussione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-28335","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28335","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28335"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28335\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28335"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28335"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}