
{"id":29166,"date":"2013-12-05T13:50:29","date_gmt":"2013-12-05T12:50:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29166"},"modified":"2013-12-05T13:52:12","modified_gmt":"2013-12-05T12:52:12","slug":"per-una-soluzione-urgente-del-problema-delle-rappresentanze-sindacali-aziendali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29166","title":{"rendered":"PER UNA SOLUZIONE URGENTE DEL PROBLEMA DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DOPO LA SENTENZA\u00a0N. 231\/2013\u00a0<em>\u00a0<\/em>DELLA CORTE COSTITUZIONALE \u00c8 URGENTE UN INTERVENTO LEGISLATIVO LEGGERO, CHE RISPETTI L&#8217;AUTONOMIA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI, MA\u00a0IN VIA SUSSIDIARIA DETTI UNA DISCIPLINA DI DEFAULT PER LE SITUAZIONI NELLE QUALI &#8211; COME ALLA FIAT &#8211; GLI ACCORDI INTERCONFEDERALI DEL 2011 E DEL 2013 NON SI APPLICANO<\/span><\/p>\n<p><em><a title=\"ddl 993\/2013\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede_v3\/Ddliter\/41789.htm\" target=\"_blank\">Disegno di legge n. S-993\/2013<\/a> &#8211; Esso riprende largamente i contenuti del mio <a title=\"ddl 1982\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987\" target=\"_blank\">disegno di legge n. S-1982\/2009<\/a>, ripreso nel <a title=\"ddl 986\/2013\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27686\" target=\"_blank\">disegno di legge 31 luglio 2013 n. 986<\/a>\u00a0costituente parte del progetto del Codice del lavoro semplificato<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 993<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Presentato alla Presidenza del Senato il 5 agosto 2013<br \/>\nd&#8217;iniziativa dei senatori Ichino, Lanzillotta, Susta, Giannini, Dalla Zuanna,<br \/>\nDella Vedova, Olivero, Albertini, Di Biagio,\u00a0 Di Maggio, D&#8217;Onghia,<br \/>\nMaran, Merloni, Luigi Romano e Maurizio Rossi<\/p>\n<p><em>Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e contrattazione collettiva<\/em><em><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RELAZIONE<\/p>\n<p>Onorevoli Senatori \u2013 Con un disegno di legge a s\u00e9 stante (n. S-986\/2013) abbiamo presentato la nostra proposta di riforma organica delle norme legislative in materia sindacale, facente parte del disegno pi\u00f9 ampio del nuovo <em>Codice del lavoro semplificato<\/em>. Poich\u00e9 quel disegno pi\u00f9 ampio pu\u00f2 richiedere un tempo di discussione parlamentare eccessivo rispetto all\u2019urgenza di un intervento legislativo sulla materia delle rappresentanze sindacali aziendali, quale emerge dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231\/2013, di quel progetto organico proponiamo qui oggi una versione alleggerita, suscettibile di un <em>iter<\/em> parlamentare molto celere: uno stralcio, composto soltanto dai due articoli dedicati rispettivamente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla contrattazione collettiva al livello di impresa, cui si aggiunge soltanto una norma transitoria.<br \/>\nDel progetto organico viene qui conservata l\u2019opzione di fondo per un intervento legislativo di natura essenzialmente sussidiaria: questo disegno di legge, infatti, fa salva la disciplina collettiva, l\u00e0 dove ne esista una applicabile, limitandosi a dettare una disciplina applicabile per<em> default<\/em> in tutti gli altri casi; disciplina che ha comunque carattere recessivo rispetto all\u2019eventuale disciplina collettiva sopravvenuta.<br \/>\nIn questo disegno di legge l\u2019<em>articolo 1<\/em> \u2013 intitolato alle rappresentanze sindacali aziendali \u2013 riprende il modello di rappresentanza sindacale adottato dallo Statuto dei Lavoratori, fondato sul rapporto organico tra rappresentanza e associazione sindacale esterna all\u2019azienda, lasciando piena autonomia su questo terreno al sistema delle relazioni industriali, ma introducendo, per il caso in cui manchi una disciplina collettiva della materia, la regola del proporzionamento del numero dei membri dell\u2019organo, nonch\u00e9 dei permessi retribuiti, ai consensi conseguiti nell\u2019ultima consultazione elettorale triennale.<br \/>\nL\u2019<em>articolo 2<\/em> \u2013 avente per oggetto il contratto collettivo con efficacia generale\u00a0\u00a0 sancisce invece il principio di autonomia collettiva nella sua accezione pi\u00f9 intensa, cio\u00e8 come potere di regolare i rapporti di lavoro con efficacia diretta in capo a tutti gli appartenenti a una determinata categoria, definita dal contratto. Poich\u00e9 la regola di democrazia sindacale contenuta in questa disposizione, coerente con quella contenuta nell\u2019articolo 2, diverge da quella contenuta negli ultimi tre commi dell\u2019articolo 39 della Costituzione in riferimento alla contrattazione collettiva di livello nazionale, il campo di applicazione della regola stessa viene qui limitato alla contrattazione aziendale (non coperta \u2013 secondo la dottrina migliore e prevalente \u2013 dalla norma costituzionale), mentre per la contrattazione collettiva di livello nazionale occorrer\u00e0 che si provveda preliminarmente con la modifica della norma costituzionale.<br \/>\nLa norma transitoria contenuta nell\u2019<em>articolo 3<\/em> disciplina le rappresentanze sindacali gi\u00e0 costituite, per il periodo immediatamente successivo all\u2019entrata in vigore della nuova disciplina legislativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DISEGNO DI LEGGE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 1<br \/>\n<em>Rappresentanze sindacali aziendali<\/em><\/p>\n<p>1. Organismi di rappresentanza possono essere costituiti da una o pi\u00f9 associazioni sindacali nelle unit\u00e0 produttive che occupino pi\u00f9 di 15 lavoratori dipendenti, o nelle aziende che occupino complessivamente pi\u00f9 di 60 dipendenti, comunque distribuiti sul territorio nazionale, a condizione che ciascuna delle associazioni stesse annoveri almeno un lavoratore dipendente iscritto.<br \/>\n2. Gli organismi di cui al comma 1 sono costituiti da rappresentanti sindacali distribuiti tra le associazioni sindacali interessate o loro coalizioni secondo i criteri stabiliti dagli accordi interconfederali o contratti collettivi applicabili, che prevedano e regolino la costituzione delle rappresentanze mediante consultazione elettorale almeno triennale, aperta a tutte le associazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi o contratti stessi, con sistema proporzionale, anche eventualmente corretto con sbarramenti minimi e con il riferimento a indici di rappresentativit\u00e0 risultanti dalla combinazione tra il numero dei voti e quello degli iscritti. In difetto di disciplina collettiva della materia, si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4.<br \/>\n3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, gli organismi di cui al comma 1, sia che assumano forma unitaria sia che assumano la forma di rappresentanze separate, sono costituiti da rappresentanti sindacali distribuiti tra le associazioni sindacali interessate o loro coalizioni in proporzione ai consensi che esse conseguono in consultazioni elettorali che si svolgono, su iniziativa di uno o pi\u00f9 dipendenti dell\u2019unit\u00e0 produttiva, con cadenza almeno triennale. Per il conseguimento di un rappresentante \u00e8 necessario, ancorch\u00e9 non sufficiente, che l\u2019associazione o coalizione di associazioni abbia ottenuto almeno un ventesimo dei voti espressi. Salva diversa disposizione collettiva, il numero complessivo dei rappresentanti \u00e8 pari a tre nelle unit\u00e0 produttive con numero di dipendenti fino a 300; nelle unit\u00e0 produttive di maggiori dimensioni \u00e8 pari a uno ogni cento dipendenti. I permessi sindacali sono ripartiti in proporzione al numero dei rappresentanti conseguiti da ciascuna associazione.<br \/>\n4. Salva la diversa disciplina collettiva applicabile, ciascuna associazione sindacale o coalizione di associazioni \u00e8 libera circa le modalit\u00e0 di elezione o scelta del rappresentante al quale, in seguito alla consultazione elettorale di cui al secondo o al terzo comma, risulti avere diritto, con il solo vincolo che esso deve appartenere al novero dei dipendenti dell\u2019unit\u00e0 produttiva. L\u2019attribuzione della carica, con le prerogative e i diritti che ne conseguono, avviene mediante comunicazione scritta alla direzione aziendale. Con la stessa modalit\u00e0 il rappresentante pu\u00f2 essere sostituito dall\u2019associazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 2<br \/>\n<em>Contratto collettivo con efficacia generale<\/em><\/p>\n<p>1. Le disposizioni che seguono si applicano nei casi in cui la materia non risulti disciplinata da accordo interconfederale applicabile tra le parti.<br \/>\n2. Il contratto collettivo stipulato dalla coalizione che abbia conseguito la maggioranza dei consensi nell\u2019ultima consultazione in seno alla stessa azienda o unit\u00e0 produttiva per la costituzione della rappresentanza sindacale di cui all\u2019articolo 2064 e che comprenda almeno una associazione sindacale rappresentata in aziende dislocate in almeno tre regioni diverse \u00e8 efficace nei confronti di tutti i dipendenti dell\u2019azienda medesima o di una sua unit\u00e0 produttiva, anche in deroga a contratti collettivi applicabili di livello superiore, o comunque a contratti stipulati da altre associazioni.<br \/>\n3. Il contratto collettivo territoriale, provinciale, regionale, interregionale o nazionale \u00e8 efficace nei confronti di tutti gli appartenenti al campo di applicazione definito dal contratto stesso, anche in deroga rispetto a contratti collettivi di livello superiore, quando dal lato dei lavoratori il contratto sia stato stipulato da una associazione o coalizione sindacale che risulti maggioritaria all\u2019interno dello stesso campo di applicazione.<br \/>\n4. Nel caso di contrasto fra pi\u00f9 contratti collettivi stipulati da associazioni o coalizioni sindacali maggioritarie nei rispettivi ambiti, si applica quello stipulato al livello inferiore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 3<br \/>\n<em>Disposizione transitoria<\/em><\/p>\n<p>1. Le rappresentanze sindacali che risultano gi\u00e0 costituite alla data dell\u2019entrata in vigore di questa legge rimangono in carica fino alla scadenza prevista dalla disciplina collettiva applicabile o, in difetto di questa, fino al termine massimo di tre anni dalla costituzione.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DOPO LA SENTENZA\u00a0N. 231\/2013\u00a0\u00a0DELLA CORTE COSTITUZIONALE \u00c8 URGENTE UN INTERVENTO LEGISLATIVO LEGGERO, CHE RISPETTI L&#8217;AUTONOMIA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI, MA\u00a0IN VIA SUSSIDIARIA DETTI UNA DISCIPLINA DI DEFAULT PER LE SITUAZIONI NELLE QUALI &#8211; COME ALLA FIAT &#8211; GLI ACCORDI INTERCONFEDERALI DEL 2011 E DEL 2013 NON SI APPLICANO Disegno di legge n. 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