
{"id":29297,"date":"2013-12-16T23:44:18","date_gmt":"2013-12-16T22:44:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29297"},"modified":"2014-01-12T22:57:12","modified_gmt":"2014-01-12T21:57:12","slug":"il-progetto-fabbrica-per-la-citta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29297","title":{"rendered":"IL PROGETTO &#8220;LAVORO PER LA CITT\u00c0&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA ALTERNATIVA AL &#8220;METTERE I LAVORATORI IN <em>FREEZER<\/em>&#8221; CON LA CASSA INTEGRAZIONE &#8211; UN MODO PER CONSENTIRE AI CASSINTEGRATI DI ATTIVARE LE LORO ENERGIE E COMPETENZE AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVIT\u00c0<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge presentato al Senato il 23 dicembre 2013\u00a0da senatori di SC, PD, FI, M5S, SVP\u00a0&#8211; Le bozze corrette sono state consegnate per la stampa definitiva il 13\u00a0gennaio 2013\u00a0<!--more--><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 1221<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Disposizioni volte a favorire l&#8217;utilizzazione in attivit\u00e0 di utilit\u00e0 pubblica delle competenze e capacit\u00e0 delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della Cassa integrazione guadagni<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><br \/>\n<\/strong>presentato alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2013 dai senatori<br \/>\nICHINO,\u00a0RICCHIUTI, BERGER,\u00a0BONFRISCO, FUCHSIA,\u00a0GIANNINI, ROMANO,<br \/>\nTONINI,\u00a0SUSTA, ASTORRE, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA,<br \/>\nDELLA VEDOVA, FAVERO, IDEM,\u00a0LANZILLOTTA,\u00a0 LEPRI, <span style=\"color: #0000ff;\"><span style=\"color: #000000;\">LO GIUDICE<\/span>,<br \/>\n<\/span> MARAN,\u00a0MINEO,\u00a0 <span style=\"color: #0000ff;\"><span style=\"color: #000000;\">OLIVERO, PEZZOPANE<\/span>,<\/span> PUPPATO, RUTA, SANTINI, VACCARI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Relazione illustrativa<\/strong><\/p>\n<p>Il provvedimento prevede che le imprese per le quali ricorrano gli estremi per fare ricorso alla Cassa integrazione possano adottare lo schema del progetto\u00a0<em>Lavoro per la citt\u00e0 <\/em>al fine di utilizzare le prestazioni dei lavoratori, destinati altrimenti alla sospensione con intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione, in attivit\u00e0 di utilit\u00e0 pubblica o sociale.<em>\u00a0<\/em>Il progetto, nella sua versione ordinaria (articoli da 1 a 3),\u00a0comporta da parte dell&#8217;impresa: <em>i)<\/em>\u00a0la\u00a0raccolta delle richieste di\u00a0collaborazione temporanea provenienti\u00a0dal Comune o altri enti locali,\u00a0oppure da associazioni di volontariato senza fini di lucro; <em>ii)<\/em>\u00a0la raccolta della disponibilit\u00e0 per tale collaborazione da parte dei dipendenti interessati; <em>iii)<\/em> il distacco degli stessi\u00a0presso il soggetto richiedente, per un periodo pari o inferiore alla durata dell&#8217;intervento richiesto della Cassa integrazione. L&#8217;impresa stessa deve inoltre curare il reperimento delle risorse necessarie per la corresponsione ai lavoratori impegnati nel progetto di una indennit\u00e0 non inferiore a\u00a0un quarto\u00a0dell&#8217;integrazione salariale e non superiore all&#8217;importo necessario per assicurare alla persona interessata un reddito pari a quello percepito prima della sospensione della sua prestazione ordinaria,\u00a0rimanendo gli altri tre quarti dell&#8217;integrazione salariale a carico dell&#8217;Inps. Si trasforma, in questo modo, un momento di sospensione dal lavoro in uno in cui il proprio lavoro \u00e8 messo a disposizione della societ\u00e0 civile circostante.<\/p>\n<p>La prima e pi\u00f9 rilevante differenza rispetto all&#8217;utilizzo della Cassa integrazione \u00e8 che la persona partecipante al progetto <em>Lavoro per la citt\u00e0<\/em> continua a lavorare, ancorch\u00e9 in ambiti diversi da quelli per i quali essa \u00e8 stata assunta e sarebbe contrattualmente obbligata, mettendo a disposizione della comunit\u00e0 il suo tempo e le sue capacit\u00e0. L&#8217;attuale meccanismo della Cassa integrazione offre, invece, un sostegno finanziario per le ore &#8220;non lavorate&#8221;, assomigliando per questo aspetto in tutto e per tutto ai sussidi alla disoccupazione.<\/p>\n<p>Altra differenza essenziale rispetto al funzionamento tradizionale della Cassa integrazione \u00e8 che le persone impegnate nel progetto ricevono una parte dell&#8217;integrazione salariale, ed eventualmente anche un&#8217;integrazione dell&#8217;integrazione stessa fino a concorrenza dell&#8217;ultima retribuzione, dalla datrice di lavoro, eventualmente rimborsata\u00a0dal soggetto utilizzatore della loro collaborazione volontaria, o da un soggetto terzo. L&#8217;impresa datrice di lavoro garantisce comunque il relativo pagamento e vi provvede alle scadenze consuete. L&#8217;indennizzo \u00e8 esente da oneri contributivi, restando inalterata la copertura figurativa operante in tutti i casi di intervento della Cassa integrazione. Per la parte che resta a carico dell&#8217;impresa datrice di lavoro l&#8217;indennizzo resta deducibile ai fini fiscali, come se si trattasse di retribuzione corrisposta per una prestazione direttamente utilizzata dall&#8217;impresa stessa.<\/p>\n<p>Per altro verso, l&#8217;impegno dell&#8217;impresa nel progetto &#8211; anche quando non sia essa a farsi carico dell&#8217;indennit\u00e0 pagata ai lavoratori volontari &#8211; pu\u00f2 assumere un significato importante, agli occhi dei lavoratori come di ogni altro interlocutore e del mercato in generale, manifestando in modo inequivocabile la\u00a0solidit\u00e0 dell&#8217;impresa stessa e la sua volont\u00e0 di riprendere appena possibile la propria attivit\u00e0. Per questo aspetto, il progetto\u00a0<em>Lavoro per la citt\u00e0<\/em> si colloca agli antipodi rispetto a una prassi, purtroppo molto diffusa, \u00a0di utilizzazione dell&#8217;intervento della Cassa integrazione come sostanziale trattamento di disoccupazione, per &#8220;traghettare&#8221; il lavoratore al prepensionamento o per mantenere formalmente in vita posti di lavoro per i quali non ci sono prospettive ragionevoli di riattivazione. Il finanziamento almeno parziale del progetto <em>Lavoro\u00a0per la citt\u00e0<\/em> con la Cassa integrazione si rende, comunque, indispensabile perch\u00e9, per un verso,\u00a0\u00e8 assai raro che l\u2019impresa sia in grado di sostenere tutto il costo dell&#8217;integrazione salariale\u00a0per lavoratori che sono sospesi dalla produzione, e che tale costo possa essere integralmente sostenuto dall&#8217;ente pubblico interessato alla collaborazione volontaria. Sono, infatti, poche le aziende in cui al forte rallentamento della domanda di mercato si accompagni ancora con una buona redditivit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>Lo abbiamo chiamato <em>Lavoro per la citt\u00e0<\/em> perch\u00e9 la funzione delle imprese consiste, secondo il principio della responsabilit\u00e0 sociale, oltre che\u00a0nel creare e organizzare il lavoro e dare opportunit\u00e0 di sviluppo dell&#8217;identit\u00e0 professionale, nel soddisfare un bisogno del mercato, nel produrre e distribuire in modo corretto valore economico, anche nel perseguire dove possibile direttamente l&#8217;interesse della collettivit\u00e0. Quando l&#8217;azienda non \u00e8 in condizione di poter produrre per il suo mercato, essa deve poter nondimeno, quando il suo titolare voglia farsene carico,\u00a0mettere a disposizione della comunit\u00e0 in cui \u00e8 radicata tutte o parte delle sue risorse e\/o delle sue strutture, ancorch\u00e9 temporaneamente, trasformandosi appunto in una &#8220;azienda per la citt\u00e0&#8221;.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 4 istituisce invece una diversa possibile modalit\u00e0 di partecipazione di persone sospese dal lavoro con intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione a iniziative di pubblica utilit\u00e0, che prevede il permanere dell&#8217;integrazione salariale interamente a carico dell&#8217;Inps. In questo caso, a differenza del caso precedente, <em>i)<\/em>\u00a0l&#8217;impresa datrice di lavoro non svolge alcun ruolo organizzativo,\u00a0n\u00e9 promozionale, n\u00e9 negoziale; <em>ii)<\/em> la prestazione di attivit\u00e0 non \u00e8 svolta dalla persona interessata in forza del distacco (concordato con l&#8217;impresa datrice di lavoro) presso il soggetto utilizzatore, bens\u00ec in forza di una sua adesione spontanea, la cui piena legittimit\u00e0 viene in questo modo confermata, all&#8217;appello di un ente pubblico, che abbia scoperture di organico non immediatamente suscettibili di copertura, o comunque necessit\u00e0 straordinarie di cooperazione; <em>iii)<\/em> il sostegno del reddito della persona interessata resta interamente a carico dell&#8217;Inps e non sono previste sue integrazioni. Qui si prevede che l&#8217;ente interessato pubblichi attraverso i Centri per l&#8217;Impiego una propria proposta di collaborazione volontaria, definendone il contenuto e individuandone\u00a0la persona incaricata del\u00a0coordinamento; si prevede inoltre che ogni persona sospesa dal lavoro con intervento della Cassa integrazione, quale che sia l&#8217;impresa di sua appartenenza,\u00a0possa aderire alla proposta dell&#8217;ente pubblico, semplicemente dandone comunicazione al coordinatore e a un\u00a0Centro per l&#8217;Impiego.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 5 prevede che in entrambi i casi &#8211; sia quello di cui all&#8217;articolo 1, sia quello di cui all&#8217;articolo 4 &#8211; il rapporto di collaborazione volontaria cos\u00ec costituito sia automaticamente coperto dall&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, senza oneri contributivi a carico dell&#8217;ente utilizzatore. All&#8217;istituto competente \u00e8 affidata l&#8217;emanazione delle disposizioni attuative, con riduzione al minimo indispensabile dell&#8217;aggravio burocratico per gli operatori e i beneficiari.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 6 chiarisce la non interferenza tra la nuova normativa e la disposizione contenuta nel comma 1 dell&#8217;articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, che prevede la possibilit\u00e0 di svolgimento, da parte di persone sospese dal lavoro con intervento della Cassa integrazione, di prestazioni di lavoro accessorio. A differenza della fattispecie istituita e disciplinata da questa legge, quella disciplinata nella norma test\u00e9 citata riguarda l&#8217;utilizzazione occasionale, dietro regolare retribuzione e contribuzione previdenziale, del lavoro di titolari del trattamento di integrazione salariale da parte qualsiasi soggetto, anche\u00a0 imprenditore e anche in funzione di attivit\u00e0 lucrative.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 7, infine, stabilisce che gli articoli da 1 a 5 entrino in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione della nuova legge, obbligando il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ad adottare immediatamente le misure necessarie per la massima possibile diffusione della conoscenza delle nuove disposizioni: passaggio indispensabile, questo, perch\u00e9 queste possano fecondare il tessuto sociale e produttivo del Paese.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di attivare uno dei due\u00a0meccanismi descritti \u00e8 tanto pi\u00f9 rilevante nell\u2019attuale condizione economico-finanziaria del Paese, in cui i vincoli di bilancio imposti allo Stato e agli enti territoriali sovente non consentono di finanziare servizi alla persona, alla famiglia o alle collettivit\u00e0 locali, dei quali pure ci sarebbe una forte richiesta. Sono numerosissime le attivit\u00e0 che potrebbero essere promosse per questa via: apertura con orari prolungati di biblioteche e musei, manutenzione ordinaria di edifici scolastici, manutenzione del verde e dell&#8217;arredo urbano, servizi di trasporto per i disabili e gli anziani, pulizie straordinarie della citt\u00e0 o di altri spazi, potenziamento di uffici giudiziari o di ispettorati mediante affiancamento di assistenti agli ispettori, vigilanza serale o notturna nelle strade, servizi di <em>coaching<\/em> da parte di lavoratori maturi nei confronti di giovani in fase di ingresso nel tessuto produttivo, e cos\u00ec via. Dovr\u00e0 essere in ogni caso garantito che le attivit\u00e0 rientranti nei progetti <em>Lavoro per la citt\u00e0<\/em> abbiano carattere temporaneo e rientrino fra quelle che non avrebbero comunque potuto essere attivate altrimenti in forme ordinarie.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">A questa iniziativa legislativa \u00e8 stato obiettato che essa rischierebbe di generare attese di immissione in ruolo dei lavoratori interessati presso le amministrazioni pubbliche. A nostro avviso questo rischio pu\u00f2 e deve essere evitato impedendo che la Cassa integrazione guadagni venga utilizzata in sostituzione del trattamento di disoccupazione, in situazioni nelle quali non vi\u00a0\u00e8 ragionevole prospettiva di ripresa effettiva del lavoro presso l&#8217;impresa datrice di lavoro. A questo tendono in modo inequivoco\u00a0le disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012 n. 92, cui dovr\u00e0 essere data attuazione rigorosa, se necessario rafforzandone la portata effettiva.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"> Un&#8217;altra obiezione riguarda invece il rischio che i lavoratori cassintegrati vengano utilizzati da cooperative sociali od\u00a0organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale in funzione sostitutiva rispetto all&#8217;assunzione di personale di ruolo. Va per\u00f2 osservato, a questo proposito, che\u00a0delle due ipotesi previste in questo progetto di legge (quella di cui all&#8217;articolo 1 e quella di cui all&#8217;articolo 4) solo la prima contempla la possibilit\u00e0 di utilizzazione di lavoratori cassintegrati da parte di soggetti di diritto privato, quali cooperative od Onlus; e la prevede a condizione che l&#8217;utilizzazione stessa avvenga mediante distacco da parte dell&#8217;impresa che sospende temporaneamente dal lavoro una parte del proprio personale, la quale si obbliga al pagamento di una parte dell&#8217;integrazione salariale o quanto meno garantisce il pagamento stesso. Appare dunque poco probabile che un&#8217;impresa industriale possa prestarsi a questa operazione, accollandosene i costi non irrilevanti, soltanto\u00a0per consentire un abuso a una cooperativa sociale o a una associazione non lucrativa.\u00a0Al fine di neutralizzare del tutto questo rischio, il comma 1 dell&#8217;articolo 3 pone un limite massimo alla durata del distacco di tre mesi, prorogabili per una sola volta di altri tre mesi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Relazione tecnica &#8211; <\/strong>Sul piano finanziario la nuova normativa proposta comporta, a parit\u00e0 di richiesta di ore di cassa integrazione da parte delle aziende: <em>a)<\/em>\u00a0un risparmio per l\u2019Inps nel caso di attivazione del progetto del primo tipo; <em>b)\u00a0<\/em>nessuna variazione\u00a0nell&#8217;entit\u00e0 delle prestazioni erogate dall&#8217;Inps. La valutazione del <em>quantum<\/em> del risparmio previsto nel caso <em>a)<\/em> dipende da molte variabili difficilmente stimabili: quante aziende opteranno per\u00a0questo progetto e quanti dipendenti accetteranno di svolgere mansioni nel contesto del progetto stesso. In via prudenziale pertanto non si formulano stime di risparmi.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> .<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Articolo 1<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> <em>Piano aziendale per l&#8217;utilizzazione di lavoratori in iniziative di utilit\u00e0 pubblica o sociale<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. L\u2019imprenditore pu\u00f2 allegare alla presentazione della domanda di intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione guadagni, o presentare in un momento successivo, un piano per l\u2019utilizzazione in una attivit\u00e0 di pubblica utilit\u00e0 dei lavoratori disponibili, nel corso del periodo di sospensione della prestazione contrattuale ordinaria, mediante distacco dei lavoratori stessi. Il piano deve prevedere:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><em>a)<\/em> l\u2019attivazione presso l\u2019azienda di un centro per la raccolta di richieste di personale volontario provenienti da enti pubblici, cooperative sociali, organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale, enti religiosi, portatori di handicap grave o persone non autosufficienti, recanti l\u2019indicazione del tipo di mansioni e della relativa collocazione ed estensione temporale;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><em>b)<\/em> la raccolta presso lo stesso centro delle disponibilit\u00e0 volontarie per lo svolgimento temporaneo delle prestazioni di lavoro di cui alla lettera <em>a)<\/em> da parte di personale dipendente dall\u2019imprenditore, che sarebbe altrimenti interessato dalla sospensione dal lavoro;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><em>c) <\/em>l\u2019impegno dell\u2019imprenditore datore di lavoro a corrispondere un\u2019integrazione salariale alle persone impegnate nelle prestazioni di lavoro di cui alla lettera <em>a)<\/em> non inferiore a un quarto dell\u2019importo corrisposto dalla Cassa integrazione e non superiore all&#8217;importo necessario affinch\u00e9 la persona interessata percepisca un reddito di lavoro pari a quello precedente alla sospensione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Articolo 2<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> <strong>\u00a0<\/strong><em>Procedimento di attivazione del piano aziendale<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">1. Quando la domanda di intervento della Cassa integrazione guadagni sia stata accolta, l\u2019organo competente per disporre l\u2019intervento stesso, constatata la corrispondenza del piano per l\u2019utilizzazione dei lavoratori disponibili in attivit\u00e0 di pubblica utilit\u00e0 ai requisiti di cui all&#8217;articolo 1, ne d\u00e0 conferma all\u2019imprenditore interessato e dispone la riduzione di un quarto dell\u2019integrazione salariale corrisposta dalla Cassa alle persone impegnate nello svolgimento temporaneo delle prestazioni volontarie.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Articolo 3<br \/>\n<\/strong><em>Distacco dei lavoratori partecipanti all&#8217;iniziativa<\/em><strong><br \/>\n<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">1. A seguito della conferma di cui all&#8217;articolo 2, l\u2019imprenditore provvede al distacco del dipendente che abbia accettato di svolgere le prestazioni di pubblica utilit\u00e0 presso l\u2019ente richiedente.\u00a0Il distacco presso soggetti di diritto privato non pu\u00f2 avere durata superiore a\u00a0tre \u00a0mesi, prorogabili\u00a0di altrettanti\u00a0una sola volta.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> 2. La parte dell\u2019integrazione salariale corrisposta al dipendente da parte della datrice di lavoro non \u00e8 soggetta a contribuzione previdenziale, rimanendo il periodo di integrazione coperto dalla stessa contribuzione figurativa di cui il dipendente stesso avrebbe goduto in caso di sospensione del lavoro con integrazione salariale a carico della Cassa.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> 3. Il costo della parte di integrazione salariale pagata dall&#8217;imprenditore datore di lavoro pu\u00f2 essere in parte o del tutto coperto da soggetti terzi, ivi compreso l&#8217;ente utilizzatore della collaborazione volontaria. In tale caso\u00a0fermo restando quanto disposto dal comma 4, il pagamento effettuato dal soggetto terzo non \u00e8 soggetto a imposizione fiscale a carico dell&#8217;imprenditore datore di lavoro.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> 4. Il costo della parte di integrazione salariale pagata dall&#8217;imprenditore datore di lavoro, per la parte non coperta da soggetti terzi a norma del comma 3, \u00e8 deducibile dallo stesso imprenditore ai fini fiscali a norma dell&#8217;articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> 5. L&#8217;integrazione salariale percepita dalla persona impegnata nella collaborazione di utilit\u00e0 pubblica \u00e8 soggetta all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell&#8217;articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 977.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Articolo 4<br \/>\n<\/strong><em>Altri casi di utilizzazione <em>da parte di enti pubblici<\/em> di lavoratori sospesi dal lavoro <\/em><strong><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">1.<strong> <\/strong>Al di fuori dei casi di cui all&#8217;articolo 1, le Regioni e gli Enti locali possono pubblicare presso i Centri per l&#8217;Impiego proposte di collaborazione di pubblica utilit\u00e0 rivolte alle persone sospese dal lavoro con intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione guadagni. Tali proposte devono indicare il luogo di svolgimento, le mansioni oggetto della collaborazione e\u00a0la persona responsabile della\u00a0relativa gestione e del\u00a0coordinamento.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> 2. Le persone sospese dal lavoro con intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione guadagni possono aderire alla proposta di cui al comma 1 dandone comunicazione al Centro per l&#8217;Impiego e al coordinatore indicato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Articolo 5<br \/>\n<\/strong><em>Sicurezza del lavoro e assicurazione antinfortunistica<strong><br \/>\n<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">1. Sia nel caso di cui all&#8217;articolo 1, sia in quello di cui all&#8217;articolo 4, il soggetto utilizzatore delle prestazioni di lavoro volontario \u00e8 soggetto all\u2019obbligo di sicurezza e protezione di cui all\u2019articolo 2087 del codice civile.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> 2. In entrambi i casi di cui al comma 1 la collaborazione volontaria temporanea \u00e8 coperta dall\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall\u2019Inail, senza necessit\u00e0 di contribuzione. Lo stesso istituto emana il regolamento che disciplina l&#8217;attivazione dell&#8217;assicurazione, senza aggravi burocratici per gli operatori e gli interessati, salvo l&#8217;obbligo di comunicazione preventiva all&#8217;Istituto dei nomi dei collaboratori volontari interessati da parte dell&#8217;impresa datrice di lavoro nel caso di cui all&#8217;articolo 1, da parte del Centro per l&#8217;Impiego nel caso di cui all&#8217;articolo 2.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Articolo 6<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> <em>Lavoro accessorio svolto dai lavoratori sospesi dal lavoro<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">1. Resta ferma la possibilit\u00e0 di svolgimento, da parte di persone sospese dal lavoro con intervento della Cassa integrazione, di prestazioni di lavoro accessorio a norma del comma 1 dell&#8217;articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Articolo 7<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> <em>Entrata in vigore e copertura conoscitiva<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">1. Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 entrano in\u00a0vigore il\u00a0trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> 2. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali adotta immediatamente le iniziative necessarie per la diffusione della conoscenza dei contenuti di questa legge.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA ALTERNATIVA AL &#8220;METTERE I LAVORATORI IN FREEZER&#8221; CON LA CASSA INTEGRAZIONE &#8211; UN MODO PER CONSENTIRE AI CASSINTEGRATI DI ATTIVARE LE LORO ENERGIE E COMPETENZE AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVIT\u00c0 Disegno di legge presentato al Senato il 23 dicembre 2013\u00a0da senatori di SC, PD, FI, M5S, SVP\u00a0&#8211; Le bozze corrette sono state consegnate per la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,18],"tags":[],"class_list":["post-29297","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29297"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29297\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}