
{"id":29561,"date":"2014-01-12T16:52:53","date_gmt":"2014-01-12T15:52:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29561"},"modified":"2014-01-12T16:52:53","modified_gmt":"2014-01-12T15:52:53","slug":"oltre-la-legge-bossi-fini-le-riforme-possibili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29561","title":{"rendered":"OLTRE LA LEGGE BOSSI-FINI, LE RIFORME POSSIBILI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNO <em>IUS SOLI<\/em> TEMPERATO, \u00a0OPPURE LO <em>IUS CULTURAE<\/em>, PER L&#8217;ACQUISTO DELLA CITTADINANZA &#8211; NUOVE REGOLE CHE CONSENTANO L&#8217;INGRESSO ANCHE PER LA RICERCA DEL LAVORO<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo <strong>di Sergio Briguglio<\/strong> pubblicato su <\/em>lavoce.info<em> l&#8217;8 gennaio\u00a02014<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Matteo Renzi ha citato la modifica della legge Bossi-Fini tra i temi che dovrebbero essere inclusi nel patto di coalizione tra i partiti che sostengono il Governo Letta. Bisogner\u00e0 aspettare di conoscere nel dettaglio le proposte del segretario Pd per valutarne la qualit\u00e0. Nell\u2019attesa, provo a delineare gli elementi di una riforma auspicabile, distinguendo tra provvedimenti di carattere radicale e provvedimenti di carattere correttivo. Mi limito alle norme sull\u2019immigrazione, rinviando a un precedente articolo per possibili azioni da adottare in ambito europeo in materia di asilo.<br \/>\nTra le modifiche delle norme in materia di stranieri, le due pi\u00f9 radicali riguardano l\u2019acquisto della cittadinanza (oggi regolato dalla legge 91\/1992) e l\u2019immigrazione per lavoro. Sul primo punto, la commissione affari costituzionali della Camera ha discusso per mesi e un accordo \u00e8 certamente a portata di mano, a condizione che nessun gruppo parlamentare pretenda di intestarsene in modo esclusivo il merito. Nessuno pensa a introdurre uno <em>ius soli <\/em>assoluto (\u00e8 cittadino italiano chi nasce in Italia), quanto piuttosto uno <em>ius soli<\/em> temperato (\u00e8 cittadino italiano chi nasce in Italia da genitore, straniero o comunitario, legalmente soggiornante a tempo indeterminato) o il cosiddetto <em>ius culturae<\/em> (acquista la cittadinanza italiana lo straniero che completi in Italia uno o pi\u00f9 cicli di istruzione). Delle due possibilit\u00e0, quest\u2019ultima \u00e8 certamente la pi\u00f9 importante, perch\u00e9 d\u00e0 rilievo all\u2019inserimento socio-culturale degli esponenti della seconda generazione, anzich\u00e9 a un requisito meramente burocratico. Il fatto, paventato da alcuni ambienti ministeriali, che dall\u2019acquisto della cittadinanza da parte del minore deriverebbe l\u2019inespellibilit\u00e0 del genitore non dovrebbe essere visto come un aggiramento delle norme restrittive sull\u2019immigrazione, ma piuttosto come il meritato traguardo della volont\u00e0 di integrazione dell\u2019intero nucleo familiare.<br \/>\nRiguardo all\u2018immigrazione per lavoro, si tratta di tradurre in norme quello che tutti sanno: i rapporti di lavoro a bassa qualificazione non si costituiscono \u201ca distanza\u201d, ma richiedono un incontro diretto, sul posto, tra domanda e offerta. Significa consentire l\u2019ingresso per ricerca di lavoro, che \u00e8 gi\u00e0 possibile, senza alcun limite e senza conseguenze negative per la nostra societ\u00e0, per i lavoratori comunitari. Per i lavoratori di paesi terzi si potrebbero introdurre limiti numerici e, per far fronte a possibili fallimenti delle avventure migratorie individuali, opportuni correttivi in sede di rilascio del visto di ingresso: la registrazione delle impronte digitali e di una copia del passaporto, per una identificazione immediata dello straniero; e il deposito vincolato (da parte dell\u2019interessato o di un garante) di un ammontare di risorse sufficienti al sostentamento del lavoratore per il periodo di ricerca di lavoro e per l\u2019eventuale viaggio di ritorno. Una riforma di questo genere equivale semplicemente a dare veste legale e controllabilit\u00e0 alla modalit\u00e0 effettiva di ingresso degli stranieri nel mercato del lavoro italiano. Ma il fatto che le norme attuali, che impongono la costituzione di un contratto di lavoro prima dell\u2019ingresso in Italia, abbiano resistito per ventisette anni \u00e8 segno che i politici sono terrorizzati dall\u2019idea di cambiarle. Se il terrore permane, un buon passo in avanti potrebbe essere costituito da una sperimentazione: si autorizzi, a certe condizioni, l\u2019ingresso di un piccolo contingente di lavoratori stranieri in cerca di lavoro, se ne monitori il percorso di inserimento, si valuti l\u2019efficacia delle possibili misure a sostegno del loro inserimento e di quelle di controllo; si ripeta poi l\u2019esperimento con l\u2019opportuna modifica delle condizioni che si siano rivelate inadeguate. Per inciso: se l\u2019esperimento fosse stato messo in piedi durante l\u2019emergenza Nord Africa a vantaggio delle persone accolte, l\u2019enorme quantit\u00e0 di denaro spesa in quel contesto avrebbe trovato una pi\u00f9 solida giustificazione.<\/p>\n<p>I CORRETTIVI<br \/>\nAccanto alle riforme pi\u00f9 radicali, o in attesa che su queste vi sia un consenso sufficiente, si pu\u00f2 migliorare la normativa con interventi di portata pi\u00f9 ridotta, mirati a rendere pi\u00f9 agile e amichevole il rapporto tra l\u2019amministrazione statale e lo straniero, con beneficio di tutti. Per l\u2019acquisto della cittadinanza, per esempio, il requisito di residenza legale, comunemente richiesto dalla legge 91\/1992, potrebbe essere interpretato come semplice soggiorno legale. Oggi invece il regolamento di attuazione di quella legge prevede la somma di soggiorno legale e iscrizione anagrafica, un adempimento rispetto al quale lo straniero ha in genere scarsissime informazioni. Cos\u00ec, pure, ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione, si potrebbe prescindere dal requisito di reddito, che appare anacronistico e assai poco indicativo della volont\u00e0 di integrazione dell\u2019aspirante cittadino.<br \/>\nRiguardo all\u2019immigrazione per lavoro, si dovrebbe consentire ai datori di lavoro di presentare le domande di nulla-osta all\u2019ingresso di un lavoratore straniero in qualunque momento dell\u2019anno, anche con molto anticipo sull\u2019eventuale adozione del decreto-flussi. In questo modo, con tutti i limiti della normativa vigente, il Governo avrebbe un dato affidabile sulla domanda di lavoro straniero (nei fatti gi\u00e0 soddisfatta da un\u2019offerta di lavoro fornita da <em>overstayers<\/em>)\u00a0\u00a0(1), senza dover azzardare ipotesi scarsamente fondate. Il bacino di immigrazione illegale potrebbe cos\u00ec essere svuotato rapidamente, azzerando i costi di un\u2019inutile repressione.<br \/>\nCon le stesse finalit\u00e0, si potrebbe consentire il rilascio di un permesso per lavoro o per altri motivi a qualunque straniero legalmente soggiornante, sia pure per turismo, in possesso dei requisiti sostanziali: non vi \u00e8 alcuna utilit\u00e0 nell\u2019esigere, come oggi si fa, che lo straniero torni in patria per poi rientrare in Italia , con spese rilevanti, con un nuovo visto di ingresso. A ogni straniero in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa dovrebbe inoltre essere riconosciuto il diritto di accedere ai concorsi per il pubblico impiego. La cosa \u00e8 ormai data per scontata dalla giurisprudenza, gi\u00e0 in base a una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti; ma, paradossalmente, il dipartimento della Funzione pubblica, che dovrebbe avere a cuore l\u2019interesse dello Stato, quale datore di lavoro, di eliminare ogni barriera protezionistica sul versante dell\u2019offerta, resiste a ogni tentativo di sancirla in modo esplicito. Si perde cos\u00ec uno dei pi\u00f9 efficaci strumenti per attrarre o trattenere in Italia l\u2019immigrazione ad alta qualificazione.<\/p>\n<p>IL PERMESSO DI SOGGIORNO<br \/>\nLe norme che regolano il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno dovrebbero essere fortemente semplificate, nello spirito di quanto oggi gi\u00e0 si fa nei confronti dell\u2019immigrazione comunitaria, in base al diritto dell\u2019Unione europea. Fermo restando il diritto dello Stato di allontanare le persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, il rinnovo del permesso dovrebbe avere carattere quasi automatico: la certificazione relativa a condizioni, per esempio, di reddito e alloggio dovrebbe essere rimpiazzata da dichiarazioni sostitutive dello straniero interessato (2). L\u2019amministrazione sarebbe comunque libera di far seguire verifiche, a campione o per eccessivo ricorso all\u2019assistenza pubblica da parte dello straniero; e, in caso di provata mancanza dei requisiti, decidere la revoca del permesso.<br \/>\nL\u2018alloggio, poi, dovrebbe essere considerato idoneo a prescindere dalle dimensioni e in una logica di parit\u00e0 tra italiani e stranieri, se non risultano interventi delle autorit\u00e0 comunali per impedirne l\u2019uso abitativo.<br \/>\nDovrebbe anche essere estesa la funzione protettiva dell\u2019istituto del permesso di soggiorno , oggi prevista per categorie particolarmente vulnerabili, come le vittime di tratta, di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo. In particolare, il rilascio di un permesso per motivi umanitari potrebbe essere previsto in tutti i casi in cui lo straniero, privo di altro titolo di soggiorno, agisca a tutela di un diritto fondamentale: per esempio, di fronte al giudice del lavoro per il riconoscimento di un rapporto di lavoro in nero; oppure quando sia segnalata dai servizi sociali o dalla scuola la presenza di un minore straniero inserito in un nucleo familiare illegalmente soggiornante: paradossalmente, la situazione di questi minori oggi \u00e8 molto meno tutelata di quella dei minori non accompagnati.<br \/>\nSi dovrebbe infine prevedere il rilascio di un permesso a tempo indeterminato di tipo nazionale (che non abiliti, cio\u00e8, al trasferimento di lunga durata in altro Stato membro dell\u2019Unione europea) a categorie meritevoli di speciale considerazione: studenti particolarmente brillanti, altri stranieri altamente qualificati, persone che abbiano dimostrato un alto grado di integrazione o che soggiornino in Italia da un tempo cos\u00ec lungo da rendere improponibile il loro rimpatrio, e cos\u00ec via.<br \/>\nQuanto al diritto all\u2019unit\u00e0 familiare, oltre alle semplificazioni gi\u00e0 citate per l\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019alloggio, sarebbe giusto prevedere, in analogia con quanto disposto per i familiari di cittadini comunitari, che lo Stato consideri con favore l\u2019ingresso e il soggiorno per ricongiungimento di altri familiari a carico dello straniero inserito in Italia (in particolare, figli maggiorenni e fratelli). Conseguenze negative per il sistema di welfare potrebbero essere evitate escludendo l\u2019accesso a misure assistenziali degli stranieri cos\u00ec ammessi, finch\u00e9 il loro soggiorno sia autorizzato solo in virt\u00f9 del legame familiare.<br \/>\nLa condizione dei familiari stranieri di cittadini italiani dovrebbe poi essere messa al riparo da uno stravagante orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto di soggiorno in Italia \u00e8 loro riconosciuto solo dopo che abbiano ottemperato a certi adempimenti burocratici. Non si tratta di un dettaglio: nelle more di quegli adempimenti, il familiare di cittadino italiano risulta molto meno protetto del familiare di cittadino comunitario rispetto al rischio di allontanamento, con intollerabile discriminazione alla rovescia.<\/p>\n<p>IMMIGRAZIONE ILLEGALE<br \/>\nLa riforma radicale della disciplina dell\u2019immigrazione per lavoro potrebbe lasciare alla repressione dell\u2019immigrazione illegale un carattere meramente residuale. Comunque, alcune modifiche possono ridurne immediatamente i costi umani e finanziari. In primo luogo, dovrebbero essere abrogate le disposizioni che hanno introdotto il reato di soggiorno illegale : la sanzione prevista \u00e8 di carattere pecuniario e non costituisce affatto un deterrente adeguato per gli stranieri che puntino, lasciando il proprio paese, a un miglioramento drastico delle proprie condizioni di vita, n\u00e9 ha alcun impatto su efficacia ed efficienza dell\u2019espulsione amministrativa. Per contro, appesantisce inutilmente il lavoro della magistratura e dissuade lo straniero illegalmente soggiornante da ogni contatto con la struttura pubblica, anche nei casi in cui il contatto potrebbe giovare a categorie vulnerabili (per esempio, ai minori) o essere nell\u2019interesse della collettivit\u00e0.<br \/>\nIl ricorso alla detenzione nei Centri di identificazione ed espulsione (i Cie, introdotti, con altro nome, dalla legge Turco-Napolitano) dovrebbe poi essere limitato ai casi in cui lo straniero da allontanare rifiuti di collaborare alla propria identificazione e, quindi, all\u2019individuazione del paese di destinazione. Non si dovrebbe invece dar luogo a detenzione nei casi in cui la responsabilit\u00e0 del ritardo nell\u2019allontanamento gravi tutta sulle autorit\u00e0 del paese di appartenenza dello straniero. In generale, investire risorse in progetti di rimpatrio assistito (condizionato alla fattiva collaborazione dello straniero) pu\u00f2 tradursi in un cospicuo risparmio, dal momento che il costo di un mese di detenzione di un immigrato era stimato di 1.650 euro nel 2008, e che oggi la detenzione pu\u00f2 prolungarsi fino a diciotto mesi. Infine, ci si dovrebbe astenere del tutto dall\u2019adottare un provvedimento di espulsione nei casi in cui lo straniero, a dispetto della sua condizione di soggiorno illegale, risulti positivamente inserito nel tessuto sociale.<br \/>\nSu molti di questi punti, l\u2019attuale maggioranza pu\u00f2 trovare un accordo in nome del buon senso, senza che questo venga percepito come abiura delle proprie posizioni passate. A questo scopo pu\u00f2 giovare la rinuncia a riferimenti insistenti alla abrogazione o alla modifica della legge Bossi-Fini (legge 189\/2002). Non perch\u00e9 quella legge meriti particolari rimpianti, ma perch\u00e9 l\u2019attuale normativa sull\u2019immigrazione (per lo pi\u00f9 contenuta nel decreto legislativo 286\/1998) \u00e8 frutto della sedimentazione di una cinquantina di provvedimenti legislativi. La Bossi-Fini \u00e8 solo uno di questi e delle disposizioni che ha introdotto, poche sono quelle ancora vigenti (3).<\/p>\n<p>(1) Gli <em>overstayers <\/em>sono immigrati che hanno prolungato illegalmente un soggiorno\u00a0 inizialmente autorizzato (generalmente per turismo).<br \/>\n(2) Una disposizione in questo senso \u00e8 gi\u00e0 contenuta nella legge 35\/2012, ma la sua entrata in vigore \u00e8 stata procrastinata, con ben tre rinvii, dall\u20191\/1\/2013 al 30\/6\/2014.<br \/>\n(3) Si veda in proposito il quadro riportato alla pagina <a href=\"http:\/\/www.stranieriinitalia.it\/briguglio\/immigrazione-e-asilo\/2013\/dicembre\/bossi-fini-residua.html\">http:\/\/www.stranieriinitalia.it\/briguglio\/immigrazione-e-asilo\/2013\/dicembre\/bossi-fini-residua.html<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNO IUS SOLI TEMPERATO, \u00a0OPPURE LO IUS CULTURAE, PER L&#8217;ACQUISTO DELLA CITTADINANZA &#8211; NUOVE REGOLE CHE CONSENTANO L&#8217;INGRESSO ANCHE PER LA RICERCA DEL LAVORO Articolo di Sergio Briguglio pubblicato su lavoce.info l&#8217;8 gennaio\u00a02014<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-29561","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-immigrazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29561\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}