
{"id":2981,"date":"2009-04-22T14:23:46","date_gmt":"2009-04-22T13:23:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2981"},"modified":"2009-12-12T17:18:43","modified_gmt":"2009-12-12T16:18:43","slug":"il-disegno-di-legge-sulla-partecipazione-dei-lavoratori-nellimpresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2981","title":{"rendered":"IL DISEGNO DI LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELL&#8217;IMPRESA"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #993300;\">SONO NUMEROSE LE FORME IN CUI POSSONO REALIZZARSI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEI LAVORATORI NELL&#8217;IMPRESA. ED E&#8217; BENE CHE MODELLI DIVERSI POSSANO CONFRONTARSI TRA LORO NEL VIVO DEL TESSUTO PRODUTTIVO, PERCHE&#8217; LA SCELTA TRA DI ESSI AVVENGA IN MODO PRAGMATICO, SULLA BASE DELL&#8217;ESPERIENZA REALE<\/span><\/p>\n<address style=\"text-align: justify;\">All&#8217;inizio della legislatura sono stati presentati al Senato due disegni di legge in questa materia: uno recante la prima firma del sen. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/04\/803-castro.pdf\" target=\"_blank\">Maurizio Castro (PDL), n. 803\/2008<\/a>, e uno recante la prima firma del sen. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/04\/964-treu.pdf\" target=\"_blank\">Tiziano Treu (PD), n. 964\/2008<\/a>. A questi se ne sono poi aggiunti altri due: uno dei senatori\u00a0<a title=\"ddl 1307\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/10\/ddl-1307-2009-bonfrisco1.pdf\" target=\"_blank\">Anna Bonfrisco e Francesco Casoli (PDL), n. 1307\/2009<\/a>, e uno di <a title=\"ddl 1531\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/10\/ddl-1531-2009-adragna1.pdf\" target=\"_blank\">Benedetto Adragna (PD), n. 1531\/2009<\/a>.\u00a0In qualit\u00e0 di relatore su questi progetti,\u00a0a seguito della <a title=\"Relazione sui ddl in materia di partecipazione - 30.10.08\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=403\" target=\"_blank\">relazione presentata il 30 ottobre scorso<\/a>, per incarico congiunto di maggioranza e opposizione ho proceduto a redigere una bozza di\u00a0testo legislativo (quello qui sotto riportato), come contributo a una possibile soluzione bi-partisan. Il 20 maggio 2009 si \u00e8 aperta la discussione in Commissione. Nel corso dell&#8217;estate, a seguito di una presa di posizione del ministro Tremonti favorevole alla partecipazione dei lavoratori agli utili dell&#8217;impresa, il ministro Sacconi ha convocato imprenditori e sindacati (gi\u00e0 peraltro ampiamente ascoltati dalla Commissione Lavoro del Senato) sollecitandone un &#8220;avviso comune&#8221; sulla materia. Il 9 dicembre 2009 lo stesso ministro del lavoro ha proposto e ottenuto (con una astensione della Cgil) un &#8220;avviso comune&#8221; nel senso del rinvio di 12 mesi dell&#8217;iter parlamentare della legge; motivazione: necessit\u00e0 di un monitoraggio delle forme di partecipazione effettivamente gi\u00e0 praticate nel Paese.<\/address>\n<address style=\"text-align: justify;\"><\/address>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Bozza provvisoria di testo unificato in materia<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">di partecipazione dei lavoratori nell&#8217;impresa &#8211; con aggiornamenti al 26 ottobre 2009<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: left;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Articolo 1<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Contenuto del contratto istitutivo<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;\">1. Le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo volto a istituire una delle forme seguenti di informazione, consultazione, partecipazione, o coinvolgimento dei lavoratori nell&#8217;andamento azienda:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0a) obblighi di informazione o consultazione a carico dell\u2019impresa stessa nei confronti delle organizzazioni sindacali stesse, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, in conformit\u00e0 con il diritto comunitario laddove esso ponga disposizioni vincolanti in proposito;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0b) procedure di verifica dell&#8217;applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l&#8217;istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle corrispondenti prerogative;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo\u00a0o\u00a0controllo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l&#8217;organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione delle pari opportunit\u00e0, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, ogni altra materia attinente alla responsabilit\u00e0 sociale dell&#8217;impresa;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0d) controllo sull\u2019andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0e) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili dell\u2019impresa;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0f) partecipapazione dei lavoratori al risultato di piani industriali di cui all&#8217;articolo 5;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0g) trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell&#8217;adesione dei singoli lavoratori interessati;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0h) la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell&#8217;articolo 3;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0i) accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell&#8217;impresa attraverso la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di societ\u00e0 di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l&#8217;esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell&#8217;impresa.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Articolo 2<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%; text-align: justify;\">1. Il contratto istitutivo di una delle forme di partecipazione di cui alle lettere <em>f)<\/em>, <em>g)<\/em>, <em>h)<\/em> o <em>i)<\/em> dell\u2019articolo 1 pu\u00f2 essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell\u2019impresa<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, secondo la disciplina di fonte collettiva della rappresentativit\u00e0 sindacale applicabile nell\u2019impresa, sia dotata di rappresentativit\u00e0 maggioritaria;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella pi\u00f9 recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti dell&#8217;impresa, entro l&#8217;ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente pi\u00f9 di met\u00e0 dei voti espressi.<br \/>\n\u00a0\u00a0 [formulazione alternativa:<br \/>\n\u00a0\u00a0 b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che possa considerarsi maggioritaria sulla base di un indice composto per met\u00e0 sulla base del risultato elettorale nella pi\u00f9 recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti dell&#8217;impresa, entro l&#8217;ultimo triennio, e per met\u00e0 sulla base del numero degli iscritti.]<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. In difetto della disciplina di fonte collettiva di cui alla lettera a) e del requisito di cui alla lettera b), il contratto istitutivo di una delle forme di partecipazione di cui alle lettere g), h) o i) dell&#8217;articolo 1, stipulato da qualsiasi organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali, deve essere sottoposto a referendum tra tutti i dipendenti dell&#8217;impresa.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%; text-align: justify;\">3. Il referendum di cui al comma precedente \u00e8 regolato mediante accordo tra l&#8217;impresa e le rappresentanze sindacali costituite presso di essa. In difetto di accordo applicabile, il referendum \u00e8 organizzato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione firmataria del contratto istitutivo e da altrettanti membri designati dall&#8217;impresa, pi\u00f9 un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell&#8217;impresa. Allo scrutinio dei voti possono asssistere tutti i dipendenti dell&#8217;impresa. L&#8217;eventuale controversia concernente l&#8217;esercizio del diritto di voto da parte di ciascun dipendente dell&#8217;impresa, o il corretto scrutinio dei voti, \u00e8 risolta dalla Direzione provinciale per l&#8217;impiego,\u00a0previa costituzione del contraddittorio tra la parte ricorrente, l&#8217;impresa e tutte le organizzazioni sindacali interessate.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Articolo 3<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Consigli di sorveglianza<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;\">1. Nelle imprese esercitate in forma di societ\u00e0 per azioni o di societ\u00e0 europea, a norma del regolamento n. 2157\/2001 del Consiglio, dell\u20198 ottobre 2001, che occupino complessivamente pi\u00f9 di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l\u2019amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformit\u00e0 agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell\u2019articolo 2\u00a0pu\u00f2 essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;\">2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalit\u00e0 di designazione degli stessi sono determinate mediante lo stesso accordo aziendale. Qualora nell\u2019impresa sia stato attivato un piano di azionariato di cui all\u2019articolo 4, almeno un posto nel Consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Articolo 4<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Partecipazione azionaria dei lavoratori<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l\u2019accesso privilegiato dei dipendenti dell\u2019impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell\u2019impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite societ\u00e0 di investimento, o fondazioni, o associazioni\u00a0alle quali i dipendenti possano partecipare.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell\u2019articolo 2 pu\u00f2 disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell&#8217;impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una societ\u00e0 di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell\u2019impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell\u2019articolo 2441 del codice civile.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4. Le disposizioni di cui all\u2019articolo 51, commi 2, lettere g) e g-bis) e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti a norma del secondo comma. A tal fine, l\u2019importo massimo di cui alla lettera g) del comma 2 dell\u2019articolo 51 del detto testo unico \u00e8 fissato in 2600 euro e il periodo minimo di possesso di cui alla medesima lettera \u00e8 fissato in quattro anni, salvo il caso di offerta pubblica di acquisto.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti di fedelt\u00e0 concessi agli aderenti al piano. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell\u2019articolo 51, comma 2-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, destinati alla sottoscrizione di azioni dell\u2019impresa o di apposite societ\u00e0 di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 6. Gli importi versati dai dipendenti dell\u2019impresa aderenti al piano di partecipazione azionaria, diversi da quelli di cui al comma\u00a04 e fino a un massimo di 5200 euro annui, danno diritto a una detrazione dall\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento degli importi stessi. Si applica anche in questo caso la disposizione circa il periodo minimo di possesso, di cui al comma 4.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Articolo 5<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center;\" align=\"center\">Partecipazione al finanziamento e al risultato di piani industriali<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;\">1. In funzione dell&#8217;avvio e attuazione di un determinato piano industriale, mediante il contratto aziendale stipulato a norma dell\u2019articolo 2 possono essere disposti:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0a) il differimento di una parte della retribuzione dei dipendenti dell\u2019impresa al raggiungimento di determinati obiettivi oggettivamente verificabili;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;\">\u00a0\u00a0\u00a0b) forme di organizzazione del lavoro o della distribuzione dei tempi di lavoro diverse da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale eventualmente applicabile.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;\">2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma la pattuizione deve disporre anche l\u2019attribuzione ai dipendenti, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, di una parte predeterminata del risultato operativo lordo imputabile al successo dell\u2019iniziativa.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;\">3. I rappresentanti sindacali che hanno partecipato alla stipulazione del contratto aziendale di cui al primo comma hanno diritto di accedere immediatamente a tutte le informazioni di cui l\u2019impresa dispone circa l\u2019andamento del piano industriale oggetto dell\u2019accordo. Il diniego di accesso o la reticenza in proposito da parte dei responsabili dell\u2019impresa costituisce comportamento antisindacale a norma dell\u2019articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;\">4. Quanto erogato ai dipendenti a titolo di partecipazione al risultato del piano industriale a norma del secondo comma non concorre a costituire la retribuzione imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SONO NUMEROSE LE FORME IN CUI POSSONO REALIZZARSI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEI LAVORATORI NELL&#8217;IMPRESA. 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