
{"id":30229,"date":"2014-03-01T22:19:07","date_gmt":"2014-03-01T21:19:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30229"},"modified":"2014-03-03T00:23:34","modified_gmt":"2014-03-02T23:23:34","slug":"il-disegno-di-legge-delega-per-il-codice-semplificato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30229","title":{"rendered":"IL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA PER IL CODICE SEMPLIFICATO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><span style=\"color: #993300;\">LO STRUMENTO CON CUI PU\u00d2 ESSERE AVVIATO IMMEDIATAMENTE L&#8217;<em>ITER<\/em> PER L&#8217;INSERIMENTO NEL CODICE CIVILE DEL \u00a0TESTO UNICO DELLE NORME DI FONTE NAZIONALE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><em>Schema di disegno di legge che in questi giorni (inizio di marzo 2014) ho posto a disposizione del Governo per l&#8217;adempimento dell&#8217;impegno assunto con il documento <\/em><a title=\"Destinazione Italia - novembre 2013\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28057\" target=\"_blank\">Destinazione Italia<\/a> <em>(settembre 2013), ribadito nel documento <\/em><a title=\"Impegno Italia 2014- 12.2.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30009\" target=\"_blank\">Impegno Italia 2014<\/a><em> (12 febbraio 2014), relativo all&#8217;emanazione del <a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">Codice semplificato del lavoro<\/a> &#8211; Questo disegno di legge \u00e8 strutturato in riferimento al contenuto del solo\u00a0<a title=\"D.d.l. 7.8.13 n. 1006\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27810\" target=\"_blank\">d.d.l. 7 agosto 2013 n. 1006<\/a>\u00a0(inerente alla disciplina dei rapporti di lavoro individuali), con alcune delle modifiche risultanti dal lavoro di revisione e discussione del testo di questo disegno di legge svolto dal Gruppo di lavoro attivato da Adapt nel novembre 2013, sotto il coordinamento di Michele Tiraboschi , Tiziano Treu e mio: le ulteriori modifiche verranno apportate a seguito delle scelte che matureranno in sede politica &#8211; Per la disciplina dei licenziamenti individuali per motivo oggettivo, lo schema indica tre soluzioni (12\/A, 12\/B e 12\/C), corrispondenti rispettivamente al c.d. progetto Ichino (<em><a title=\"D.d.l. 7.8.13 n. 1006\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27810\" target=\"_blank\">d.d.l. n. 1006\/2013<\/a><\/em>\u00a0sopra citato), al c.d. progetto Boeri (<a title=\"D.d.l. 20.2.10 n. 2000\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7306\" target=\"_blank\">d.d.l. n. 2000\/2010<\/a>) e alla conservazione della disciplina attualmente vigente, conseguente alla novella dell&#8217;art. 18 St. lav. recata dalla legge 28.6.2012 n. 92 (c.d. legge Fornero), con una marginale correzione: come si vede, ciascuna delle tre soluzioni \u00e8 facilmente integrabile nel sistema del nuovo Codice semplificato \u00a0<!--more--><\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nDISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Delega legislativa al Governo per il riordino\u00a0della disciplina dei rapporti di lavoro\u00a0e il superamento del dualismo del mercato del lavoro<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00a0Articolo 1 \u2013 <em>Delega legislativa<\/em><\/p>\n<p>\u00a0Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a unificare, semplificare e riformare la disciplina dei rapporti di lavoro secondo i criteri che seguono.<\/p>\n<p><em>a)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La nuova disciplina legislativa deve essere redatta in modo da soddisfare i requisiti di semplicit\u00e0 e chiarezza indicati nel <em>Decalogue for Smart Regulation<\/em> emanato il 12 novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello incaricato della sua predisposizione dalla Commissione Europea, in particolare i requisiti dell\u2019agevole lettura da parte di tutti i destinatari della disciplina stessa e dell\u2019agevole traducibilit\u00e0 in lingua inglese.<\/p>\n<p><em>b)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Essa deve essere redatta in forma di novella degli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245 del Codice civile, avendosi cura di collocare il pi\u00f9 possibile le nuove norme nella stessa posizione delle norme omologhe precedenti, in modo da rendere il pi\u00f9 facile possibile il loro reperimento.<\/p>\n<p><em>c)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sulle materie oggetto di convenzioni e trattati internazionali ratificati dall\u2019Italia e di norme dell\u2019ordinamento europeo, la nuova disciplina deve essere allineata agli standard fissati dalle fonti sovranazionali medesime.<\/p>\n<p><em>d)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Deve essere stabilita l\u2019applicabilit\u00e0 diretta e immediata di tutte le norme contenute in direttive europee in materia di lavoro, comprese quelle che entreranno in vigore dopo l\u2019emanazione del decreto legislativo.<\/p>\n<p><em>e)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dovranno inoltre essere stabilite:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le nozioni legali di piccola impresa, lavoro autonomo, contratto d\u2019opera, appalto di servizi, lavoro subordinato e lavoro dipendente;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina comune a tutti i rapporti di lavoro, in coerenza con i principi costituzionali, in materia di sicurezza e riservatezza del prestatore; di assicurazioni per infortuni e malattie professionali, vecchiaia, malattia, maternit\u00e0, disoccupazione, ivi compreso il principio di tendenziale parit\u00e0 contributiva sostanziale per tutti i rapporti di lavoro, a parit\u00e0 di gettito complessivo attuale e con un massimale di imponibile annuo, salva la possibilit\u00e0 che una parte della contribuzione sia destinata a forme di previdenza complementare scelte dalla persona interessata; di parit\u00e0 di opportunit\u00e0 e divieti di discriminazione; di compenso orario minimo; di servizi nel mercato del lavoro;<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la ricomprensione nella nozione di lavoro dipendente, oltre che delle prestazioni qualificabili come subordinate secondo la nozione attualmente in vigore, anche di quelle svolte in modo continuativo in situazione di monocommittenza o assimilabile alla monocommittenza, produttive di un reddito annuo non superiore a un limite che dovr\u00e0 essere stabilito dal decreto legislativo fra il minimo di 18.000 euro e il massimo di 30.000;<\/p>\n<p>4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione dei sistemi di inquadramento professionale.<\/p>\n<p><em>f)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dovranno essere riformulate secondo i criteri indicati nella lettera <em>a)<\/em>, conservando l\u2019assetto sostanziale della disciplina attuale, salvi i marginali aggiustamenti necessari ai fini della unificazione e universalizzazione delle protezioni, o dell&#8217;adeguamento al mutato contesto tecnologico:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina dell\u2019assunzione in prova, con fissazione del termine massimo di 180 giorni di calendario;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina protettiva del lavoro delle persone disabili, destinata a sostituire, senza alterarne gli standard di protezione, la legge 12 marzo 1999 n. 68;<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del contratto di lavoro intermittente;<\/p>\n<p>4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della concorrenza di fonti negoziali in materia retributiva;<\/p>\n<p>5)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina dei doveri del prestatore subordinato di obbedienza alle direttive del datore, e dei doveri di tutti i prestatori dipendenti di diligenza, riservatezza e segreto, non concorrenza, nonch\u00e9 dell\u2019esercizio del potere disciplinare in riferimento alle violazioni di detti doveri;<\/p>\n<p>6)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina generale dell\u2019estensione e della collocazione e distribuzione temporale della prestazione lavorativa e dei riposi;<\/p>\n<p>7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del lavoro ripartito;<\/p>\n<p>8)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del trasferimento d\u2019azienda;<\/p>\n<p>9)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina delle rinunce e transazioni;<\/p>\n<p>10) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la disciplina del licenziamento disciplinare e la sanzione civile per il licenziamento discriminatorio o per rappresaglia;<\/p>\n<p>11)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del trattamento di fine rapporto e del trattamento in caso di morte;<\/p>\n<p>12)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del distacco del lavoratore presso altra impresa;<\/p>\n<p>13)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del patto di non concorrenza, con soppressione del requisito della limitazione territoriale;<\/p>\n<p>14)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della prestazione di fatto in violazione della legge;<\/p>\n<p>15)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della somministrazione di lavoro, per la quale potr\u00e0 essere previsto il rinvio a un testo unico separato;<\/p>\n<p>16)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina dell\u2019apprendistato, per la quale potr\u00e0 essere previsto il rinvio a un testo unico separato;<\/p>\n<p>17)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del lavoro domestico, che dovr\u00e0 essere armonizzata con la nuova disciplina generale del rapporto di lavoro, compatibilmente con le caratteristiche speciali del rapporto;<\/p>\n<p>18)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina di raccordo tra quella contenuta nel Codice civile e quella dettata dalle leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.<\/p>\n<p><em>g)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dovranno essere riformulate secondo i criteri generali indicati nella lettera <em>a)<\/em> e i criteri specifici che seguono:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del contratto a termine, in stretta aderenza a quanto previsto dalle direttive europee e con possibilit\u00e0 di proroga o rinnovo del primo contratto fra le stesse parti senza necessit\u00e0 di causale, entro un limite massimo complessivo fissato tra i 24 e i 36 mesi, con previsione di una indennit\u00e0 di mancato rinnovo o proroga del contratto, di entit\u00e0 pari a quella prevista per il caso di licenziamento nel primo biennio di durata del rapporto a tempo indeterminato; nonch\u00e9 indicazione delle causali ammesse al di fuori dei casi di cui sopra, ivi comprese quelle eventualmente individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i principi generali in materia di retribuzione del lavoro dipendente e la disciplina del pagamento della medesima per mezzo di buoni-lavoro, che devono essere ricondotti alla funzione di mezzo semplificato di pagamento e adempimento degli obblighi amministrativi, fiscali e contributivi: <em>a)<\/em> da parte del datore di lavoro o committente persona fisica o ente non operante a fini di lucro, utilizzabile in rapporti di lavoro agricolo stagionale, o di lavoro occasionale, oppure negli altri casi precisati nello stesso decreto legislativo; <em>b)<\/em> da parte di amministrazioni regionali o locali, per la retribuzione delle collaborazioni di utilit\u00e0 pubblica o sociale di cui al successivo punto 23;<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina degli usi aziendali, che dovranno essere equiparati a pattuizioni di maggior favore rispetto agli standard inderogabili tra datore e prestatore di lavoro suscettibili di recesso collettivo da parte del datore;<\/p>\n<p>4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della determinazione del luogo della prestazione, della trasferta e relativo trattamento indennitario, e del trasferimento secondo il principio per cui al lavoratore che rifiuti un mutamento stabile del luogo di lavoro, che comporti il mutamento di residenza, \u00e8 dovuto lo stesso trattamento del lavoratore licenziato per motivi economici od organizzativi;<\/p>\n<p>5)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina delle mansioni e del loro mutamento, che deve essere consentito, oltre che nei casi consentiti dall\u2019ordinamento previgente, anche sulla base di pattuizione individuale assistita da un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore, quando, alternativamente: <em>a)<\/em> l\u2019evoluzione tecnologica determini l\u2019obsolescenza del contenuto professionale delle mansioni contrattuali; <em>b)<\/em> le mansioni contrattuali risultino incompatibili con la protezione della salute e sicurezza del lavoratore; c) il lavoratore stesso lo richieda in funzione di un proprio interesse personale;<\/p>\n<p>6)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del lavoro a tempo parziale, la quale deve contenere la previsione di pattuizione assistita da rappresentante sindacale o avvocato di fiducia del lavoratore: <em>a)<\/em> di una modifica dell\u2019estensione o della collocazione temporale della prestazione originariamente pattuite tra le parti; <em>b)<\/em> della variabilit\u00e0 della collocazione o dell\u2019estensione temporale della prestazione a discrezione del datore di lavoro o committente, purch\u00e9 con adeguata remunerazione di questa qualit\u00e0 della prestazione;<\/p>\n<p>7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina degli impedimenti personali del prestatore; in materia di certificazione e controllo dello stato di malattia e della sua idoneit\u00e0 a giustificare l\u2019astensione dal lavoro la nuova disciplina legislativa dovr\u00e0 prevedere la possibilit\u00e0 di istituzione di servizi ispettivi cogestiti tra imprese e sindacati, ad opera di contratto collettivo, nazionale o territoriale; inoltre l\u2019esenzione dall\u2019onere di certificazione per i primi giorni di malattia, a fronte di una corrispondente franchigia retributiva e della facolt\u00e0 per il datore di lavoro, in caso di stillicidio di assenze brevi, di chiedere l\u2019esibizione al servizio ispettivo di relazione del medico curante;<\/p>\n<p>8)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina semplificata dei permessi e congedi di maternit\u00e0, paternit\u00e0 e parentali, che dovr\u00e0 allinearsi alle migliori esperienze degli ordinamenti europei, secondo i criteri di cui alla delega legislativa gi\u00e0 contenuta nell\u2019articolo 23 della legge 4 novembre 2010 n. 183;<\/p>\n<p>9)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina dei controlli sulla prestazione lavorativa e protezione del diritto alla riservatezza del lavoratore dipendente, anche in riferimento all\u2019uso degli strumenti informatici e telematici, che dovr\u00e0 allinearsi alle migliori esperienze degli ordinamenti europei;<\/p>\n<p>10)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina generale della sospensione della prestazione lavorativa nell\u2019interesse del creditore, con diritto dei lavoratori alla corresponsione di quattro quinti dell\u2019ultima retribuzione; disciplina dell\u2019integrazione salariale nei settori nei quali la frequenza delle cause obiettive di sospensione rende opportuno istituire l\u2019assicurazione obbligatoria delle imprese, mirata comunque a escludere l\u2019utilizzazione dell\u2019assicurazione stessa a copertura di situazioni nelle quali non sia ragionevolmente prevedibile la ripresa del lavoro nella stessa azienda; previsione per gli altri settori della possibilit\u00e0 di ampliamento della copertura assicurativa mediante contratto collettivo; dove operi la copertura assicurativa, la scelta imprenditoriale della sospensione \u00e8 soggetta all\u2019esame preventivo in sede sindacale aziendale ma non a controllo amministrativo, essendo comunque prevista una franchigia a carico dell\u2019imprenditore non inferiore a un quarto dell\u2019integrazione corrisposta ai lavoratori interessati;<\/p>\n<p>11)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del recesso del lavoratore, che dovr\u00e0 prevedere la sostituzione di ogni appesantimento burocratico o procedurale per la validit\u00e0 dell\u2019atto con la possibilit\u00e0 di revoca da parte del lavoratore stesso mediante atto scritto entro due giorni; dovr\u00e0 anche essere istituita una sanzione penale adeguata per il datore di lavoro o committente che precostituisca l\u2019atto di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto con data in bianco;<\/p>\n<p>12\/A) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la disciplina del recesso del datore di lavoro per motivi non disciplinari o attinenti a impossibilit\u00e0 soggettiva o inesigibilit\u00e0 dell&#8217;adempimento da parte del prestatore, che dovr\u00e0 prevedere l\u2019insindacabilit\u00e0 del motivo in sede giudiziale, salvo il divieto del licenziamento discriminatorio o di rappresaglia; il diritto del lavoratore licenziato\u00a0quando sia stato superato il periodo di prova, a un preavviso o indennit\u00e0 sostitutiva; il suo diritto a una indennit\u00e0 di licenziamento pari a una mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione, per ogni anno di anzianit\u00e0 di servizio in azienda, detratte le mensilit\u00e0 di preavviso; il diritto del lavoratore, quando abbia maturato due anni di anzianit\u00e0 di servizio in azienda compresa l\u2019eventuale durata dei contratti a termine che abbiano preceduto senza soluzione di continuit\u00e0 il contratto a tempo indeterminato, a un contratto di ricollocazione che preveda un trattamento complementare di disoccupazione e servizi intensivi di assistenza per il reperimento della nuova occupazione e la riqualificazione necessaria, il tutto strettamente condizionato alla sua disponibilit\u00e0 effettiva per tutte le iniziative necessarie per la riqualificazione e il reperimento e attivazione della nuova occupazione;<\/p>\n<p>12\/B) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la disciplina del recesso del datore di lavoro per motivi non disciplinari o attinenti a impossibilit\u00e0 soggettiva o inesigibilit\u00e0 dell&#8217;adempimento da parte del prestatore, che dovr\u00e0 prevedere, per il primo triennio di durata del rapporto, l\u2019insindacabilit\u00e0 del motivo in sede giudiziale, nonch\u00e9 il diritto del lavoratore licenziato, quando sia stato superato il periodo di prova,\u00a0<em>a)<\/em>\u00a0a un preavviso o indennit\u00e0 sostitutiva, nonch\u00e9\u00a0<em>b)<\/em> a una indennit\u00e0 di licenziamento pari a una mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione, per ogni anno di anzianit\u00e0 di servizio in azienda, detratte le mensilit\u00e0 di preavviso; decorso il primo triennio di durata del rapporto, sar\u00e0 prevista l&#8217;applicazione della disciplina attualmente vigente;<\/p>\n<p>12\/C) \u00a0 \u00a0 \u00a0la disciplina del recesso\u00a0del datore di lavoro per motivi non disciplinari o attinenti a impossibilit\u00e0 soggettiva o inesigibilit\u00e0 dell&#8217;adempimento da parte del prestatore, che dovr\u00e0 corrispondere alla disciplina attualmente vigente, salva la rideterminazione dell&#8217;entit\u00e0 minima dell&#8217;indennizzo per licenziamento ingiustificato, in modo che essa sia pi\u00f9 strettamente correlata all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio del prestatore;<\/p>\n<p>13) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <em>[solo nel caso in cui si sia optato per la soluzione 12\/A]<\/em> la previsione, per le aziende di piccole dimensioni alle quali non \u00e8 attualmente applicabile il regime di tutela reintegratoria contro il licenziamento ingiustificato, del dimezzamento dell\u2019indennit\u00e0 di licenziamento di cui al punto 12;<\/p>\n<p>14)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019utilizzazione di una parte dei risparmi di spesa rivenienti dalla nuova disciplina dell\u2019integrazione salariale, di cui al punto 10, per la compensazione a carico dell\u2019Erario, sotto forma di fiscalizzazione retributiva o di contributo a enti bilaterali di settore, dell\u2019incidenza del costo standard del contratto di ricollocazione di cui al punto 12 sul costo dei nuovi rapporti di lavoro costituiti alle dipendenze delle piccole imprese di cui al punto 13;<\/p>\n<p>15)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la previsione che la disciplina del recesso del datore di lavoro di cui ai punti precedenti che precedono si applichi soltanto ai rapporti di lavoro che si costituiranno dalla data di entrata in vigore del nuovo regime, restando negli altri casi applicabile la disciplina previgente;<\/p>\n<p>16)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del lavoro a domicilio, prevedendosi che quando il contratto lasci al prestatore piena libert\u00e0 circa il luogo e il tempo di svolgimento della prestazione lavorativa, non si applichino le disposizioni generali in materia di luogo e tempo della prestazione, le disposizioni in materia di malattia si applichino solo in riferimento alle infermit\u00e0 che determinino impedimento al lavoro per pi\u00f9 di quindici giorni di calendario; inoltre che quando il contratto abbia per oggetto l\u2019esecuzione di prestazioni di natura manifatturiera, il datore di lavoro o committente sia obbligato a farne espressa annotazione nel libro-paga; che sia vietata l\u2019utilizzazione di sostanze nocive o pericolose;<\/p>\n<p>17)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del telavoro, prevedendosi che quando il contratto vincoli il prestatore dipendente allo svolgimento della prestazione in collegamento telematico con l\u2019azienda o con altri collaboratori in orari prestabiliti, si applichino integralmente le disposizioni in materia di tempo della prestazione e di malattia del lavoratore; che negli altri casi, quando il il datore di lavoro abbia la facolt\u00e0 di scelta dei programmi informatici mediante i quali la prestazione deve essere svolta, il rapporto sia qualificato come contratto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p>18)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della corresponsabilit\u00e0 solidale tra committente e appaltatore per i debiti retributivi e contributivi, derivanti dai rapporti di lavoro alle dipendenze dell\u2019appaltatore, entro il termine di due anni dall\u2019insorgenza del credito; detta corresponsabilit\u00e0 dovr\u00e0 operare in tutti e soltanto i casi di appalto affidato ad appaltatore in posizione di dipendenza economica dal committente e di appalto destinato a svolgersi all\u2019interno dell\u2019azienda del committente; la nozione di dipendenza dovr\u00e0 essere definita sulla base di criteri analoghi a quelli indicati al punto 3 della lettera e) in riferimento ai rapporti di lavoro;<\/p>\n<p>19)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 una norma-quadro in materia di disciplina degli stage di tirocinio e addestramento in azienda, che dovr\u00e0 prevedere la conoscibilit\u00e0 da parte dei nuovi stagisti delle valutazioni di coloro che abbiano frequentato stage presso la stessa azienda in precedenza; inoltre la necessit\u00e0 che lo stage abbia inizio entro un termine massimo dalla cessazione del ciclo di studi da parte dello studente; la possibilit\u00e0 aggiuntiva di ammissione allo stage per categorie particolari di lavoratori svantaggiati; la durata massima dello stage; i casi in cui esso deve essere accompagnato dall\u2019erogazione di un\u2019indennit\u00e0; la possibilit\u00e0 di attivazione delle borse-lavoro;<\/p>\n<p>20)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina delle collaborazioni di utilit\u00e0 sociale o pubblica, che dovr\u00e0 prevedere la possibilit\u00e0 di attivazione del contratto con cui una amministrazione regionale o locale ingaggia una persona al fine di utilizzarne o fornirne a terzi le prestazioni per servizi di utilit\u00e0 pubblica, o per servizi alla famiglia e alla persona, obbligandosi a retribuire le prestazioni stesse solo nella misura in cui esse siano effettivamente rese e utilizzate dal beneficiario; dovr\u00e0 essere prevista la possibilit\u00e0 di ingaggio in questa forma di: <em>a)<\/em> persone che godano di pensione di anzianit\u00e0 o di vecchiaia, o che comunque abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di et\u00e0; <em>b)<\/em> persone di et\u00e0 inferiore ai 29 anni, iscritte a scuole medie superiori o a corsi universitari; <em>c)<\/em> genitori di bambini di et\u00e0 inferiore ai 4 anni, per servizi di accudimento a bambini di altre famiglie; <em>d)<\/em> persone delle quali sia certificata una situazione di difficolt\u00e0 di occupazione; dovr\u00e0 essere previsto che l\u2019ente organizzatore del servizio curi ove necessario l\u2019addestramento specifico dei collaboratori, ne verifichi l\u2019idoneit\u00e0 e affidabilit\u00e0 al servizio, e li avvii, dietro rimborso di una quota prestabilita del costo, <em>a)<\/em> presso persone anziane, inferme, o disabili non autosufficienti, per l\u2019approvvigionamento dei beni di consumo necessari per la vita quotidiana, per la pulizia o manutenzione ordinaria dell\u2019abitazione, per l\u2019addestramento all\u2019uso degli strumenti informatici e della rete, per la lettura a persone non vedenti, o altri servizi analoghi che non richiedano elevata professionalit\u00e0 e non comportino rischi rilevanti n\u00e9 per chi li svolge n\u00e9 per chi li riceve; <em>b)<\/em> presso persone singole o famiglie per lavori domestici, per l\u2019accudimento diurno o notturno di bambini,\u00a0per servizi di insegnamento complementare, o per l\u2019esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria; <em>c)<\/em> presso istituti scolastici o associazioni di genitori di studenti, per la sorveglianza all\u2019entrata e uscita dalle scuole, lavori di manutenzione ordinaria\u00a0e altri servizi utili per il loro migliore funzionamento; <em>d)<\/em> presso amministrazioni comunali per la manutenzione del verde pubblico, parchi e giardini; <em>e)<\/em> presso condomini, loro associazioni, o associazioni di famiglie, per la sorveglianza contro atti di vandalismo ai danni di beni immobili o mobile.<\/p>\n<p><em>h)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dovr\u00e0 essere indicato l\u2019elenco delle norme abrogate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 2 &#8211;\u00a0<em>Controllo e parere preventivo da parte delle Commissioni parlamentari<\/em><\/p>\n<p>1. Il decreto legislativo di cui all\u2019articolo 1 verr\u00e0 trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimeranno il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto verr\u00e0 emanato anche in mancanza del parere.<\/p>\n<p>2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo potr\u00e0 emanare eventuali disposizioni integrative correttive, con le medesime modalit\u00e0 e nel rispetto dei medesimi princ\u00ecpi e criteri del decreto legislativo di cui all\u2019articolo 1.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 3 &#8211; <em>Entrata in vigore<\/em><\/p>\n<p>1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>.<\/p>\n<p>2. Il decreto legislativo di cui all\u2019articolo 1 entrer\u00e0 in vigore il primo gennaio dell\u2019anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LO STRUMENTO CON CUI PU\u00d2 ESSERE AVVIATO IMMEDIATAMENTE L&#8217;ITER PER L&#8217;INSERIMENTO NEL CODICE CIVILE DEL \u00a0TESTO UNICO DELLE NORME DI FONTE NAZIONALE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO Schema di disegno di legge che in questi giorni (inizio di marzo 2014) ho posto a disposizione del Governo per l&#8217;adempimento dell&#8217;impegno assunto con il documento Destinazione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-30229","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30229"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30229\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}