
{"id":30409,"date":"2014-03-14T19:13:44","date_gmt":"2014-03-14T18:13:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30409"},"modified":"2014-10-17T22:37:44","modified_gmt":"2014-10-17T21:37:44","slug":"il-codice-semplificato-del-lavoro-3-0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30409","title":{"rendered":"IL CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO 3.0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><em>Il testo che segue \u00e8 il risultato del lavoro del gruppo costituito da Adapt, composto di oltre 230 studiosi ed esperti, i quali hanno deciso di adottare come testo-base quello del <a title=\"D.d.l. 7.8.13 n. 1006\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27810\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1006\/2013<\/a> &#8211; \u00c8 <\/em>on line<em> anche una <a title=\"Scheda sintetica dei criteri e contenuti del Codice semplificato 3.0\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30411\" target=\"_blank\">scheda contenente una esposizione sintetica dei criteri e dei contenuti<\/a> di questa nuova versione del Codice semplificato del lavoro, che viene presentata &#8211;\u00a0<em>\u00a0Per le versioni precedenti dello stesso Codice semplificato v. il\u00a0<\/em><\/em><a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">Portale della Semplificazione e della Flexsecurity<\/a><em> &#8211; <em>Nel testo che segue dell&#8217;articolato normativo sono <strong>evidenziate in azzurro<\/strong> alcune modifiche, rispetto al testo originario del disegno di legge, in materia di disciplina dei licenziamenti, apportate a seguito dell&#8217;evoluzione del dibattito sulla riforma del Codice del lavoro in sede politica, sindacale e universitaria <\/em><!--more--><\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><b><br \/>\nDISEGNO DI LEGGE<\/b><\/p>\n<p><b>Articolo 1. \u2013<\/b> Il Capo I del Titolo II del Libro V del Codice civile \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p align=\"center\"><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Capo I \u2013 DELL\u2019IMPRESA IN GENERALE<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Sezione I \u2013 Dell\u2019imprenditore<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2082<br \/>\n<i>Imprenditore<\/i><\/p>\n<p>1. \u00c8 imprenditore chi esercita professionalmente un\u2019attivit\u00e0 economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.<\/p>\n<p>2. L\u2019impresa \u00e8 una formazione sociale nella quale sono tutelate la sicurezza, la libert\u00e0, la dignit\u00e0 e lo sviluppo professionale della persona umana. Essa svolge la propria attivit\u00e0 nel rispetto dell\u2019ambiente e senza pregiudizio per gli interessi della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>3. L\u2019informazione e la partecipazione dei lavoratori nell\u2019impresa si attuano nelle forme previste dai contratti collettivi applicabili.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2083<br \/>\n<i>Piccolo imprenditore<\/i><\/p>\n<p>1. \u00c8 piccolo imprenditore il coltivatore diretto del fondo, l\u2019artigiano, il commerciante esercente personalmente l\u2019attivit\u00e0 e ogni altra persona che eserciti un\u2019attivit\u00e0 professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, quando nell\u2019economia dell\u2019attivit\u00e0 stessa il valore del capitale utilizzato prevalga su quello del lavoro personale.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 2084<br \/>\n<i>Libert\u00e0 di impresa<\/i><\/p>\n<p>1. L\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera. Essa si svolge nel rispetto dei principi di un\u2019economia di mercato aperta e in libera concorrenza<\/p>\n<p>2. Le leggi speciali stabiliscono limiti e condizioni per l\u2019esercizio di attivit\u00e0 dalle quali possa altrimenti derivare pregiudizio per la sicurezza, la libert\u00e0 o la dignit\u00e0 delle persone.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2085<br \/>\n<i>Vigilanza pubblica sulla gestione delle imprese<\/i><\/p>\n<ol start=\"1\">\n<li>Le leggi speciali individuano le attivit\u00e0 economiche che, in considerazione di impedimenti e di esigenze di tutela del corretto funzionamento di un mercato concorrenziale, devono essere subordinate ad autorizzazione o concessione amministrativa o sottoposte a vigilanza pubblica.<\/li>\n<\/ol>\n<p align=\"center\"><b>Sezione II \u2013 Disciplina comune a tutti i rapporti di lavoro<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2086<br \/>\n<i>Diritto del lavoro europeo<\/i><\/p>\n<p>1. Principi e regole posti dall\u2019Unione Europea in materia di rapporti di lavoro sono direttamente applicabili nell\u2019ordinamento italiano. Per ogni aspetto della materia non disciplinato da questo Codice si applicano le norme europee rilevanti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2087<br \/>\n<i>Tutela delle condizioni di lavoro e della riservatezza del lavoratore<\/i><\/p>\n<p>1. Fermo restando il rispetto della disciplina europea e delle leggi speciali sulla materia, il titolare dell\u2019azienda \u00e8 tenuto ad adottare le misure che secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e psichica, la personalit\u00e0 morale e la riservatezza di chiunque presti la propria attivit\u00e0 di lavoro nell\u2019azienda.<br \/>\n2. Coloro che prestano continuativamente la loro opera in ambiente di cui sia titolare il datore di lavoro o committente, quale che sia la natura giuridica e il contenuto della prestazione, hanno diritto di controllare mediante tecnici di propria fiducia:<br \/>\n<i>a)<\/i> l\u2019applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;<br \/>\n<i>b)<\/i> le tecniche applicate dal datore di lavoro o committente quando questi li sottoponga a indagini attitudinali o motivazionali o a test psico-reattivi, nonch\u00e9 l\u2019utilizzazione che egli faccia dei dati risultanti da tali indagini o test.<br \/>\n3. \u00c8 fatto divieto al datore di lavoro o committente, ai fini della selezione precedente alla costituzione del rapporto, come nel corso del suo svolgimento, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del prestatorere, nonch\u00e9 su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale e ai fini di tutela della sicurezza delle cose e delle persone. Il datore di lavoro ha facolt\u00e0 di far controllare l\u2019idoneit\u00e0 pesico-fisica del lavoratore o del candidato esclusivamente da parte di presidi sanitari pubblici a ci\u00f2 preposti o del medico competente.<br \/>\n4. Il datore di lavoro o committente, ferma restando la protezione dei dati personali disposta dalla legge, \u00e8 tenuto al segreto, a norma dell\u2019articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate concernenti il prestatore, delle quali venga a conoscenza per ragione del rapporto di collaborazione o delle attivit\u00e0 selettive precedenti alla sua costituzione. Tale obbligo riguarda, in particolare, le notizie concernenti la natura delle infermit\u00e0 o dei diversi impedimenti personali o familiari che causino l\u2019astensione dal lavoro, nonch\u00e9 le componenti della valutazione della prestazione eventualmente idonee a rivelare taluno dei dati sensibili protetti. Non sono, invece, oggetto di protezione i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e al suo corrispettivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2088<br \/>\n<i>Et\u00e0 minima, capacit\u00e0 giuridica e tutela del lavoro minorile<\/i><\/p>\n<p>1. Ferma restando la disciplina speciale dell\u2019apprendistato e la possibilit\u00e0 di esperienze di alternanza tra scuola e lavoro, l\u2019accesso al lavoro non pu\u00f2 essere titolare di un contratto di lavoro la persona che non abbia compiuto i 16 anni di et\u00e0. La stipulazione di un contratto di apprendistato con il quindicenne \u00e8 consentita a condizione che questi abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore e previa autorizzazione del Direttore della Direzione provinciale per l\u2019impiego motivata con necessit\u00e0 educative specifiche del giovane, su istanza dei suoi genitori, sentiti il giovane medesimo e il titolare dell\u2019azienda.<br \/>\n2. Il minore stipula validamente il contratto di lavoro e gli atti giuridici che ne conseguono con l\u2019assistenza di chi esercita la potest\u00e0 parentale.<br \/>\n3. L\u2019ammissione al lavoro del minore \u00e8 subordinata a visita medica per l\u2019accertamento dell\u2019idoneit\u00e0 fisica e psichica alla mansione specifica cui il minore stesso sar\u00e0 adibito.<br \/>\n4. In nessun caso il minore di 18 anni pu\u00f2 essere adibito a lavoro notturno, o a lavoro pericoloso, faticoso, o svolto in ambiente insalubre o ad alta rumorosit\u00e0, o alla somministrazione di bevande alcoliche. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati i limiti di peso dei carichi al cui trasporto a braccia o mediante carrelli pu\u00f2 essere adibito il minore.<br \/>\n5. Il minore di 18 anni titolare di contratto di lavoro o collaborazione continuativa non pu\u00f2 essere adibito a lavoro per pi\u00f9 di 7 ore ogni giorno e 35 ore ogni settimana.<br \/>\n6. Il minore titolare di contratto di lavoro o collaborazione continuativa ha diritto a trenta giorni di calendario di riposo annuale retribuito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2089<br \/>\n<i>Assicurazione generale contro gli infortuni e le malattie professionali<\/i><\/p>\n<p>1. Chiunque svolga professionalmente una attivit\u00e0 lavorativa che lo espone a un rischio di infortunio o malattia professionale deve essere assicurato contro tale rischio. Gli standard minimi di tale assicurazione, in riferimento a ciascun rischio specifico, sono stabiliti mediante decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto proposto dal Consiglio dei Ministri.<br \/>\n2. L\u2019assicurazione \u00e8 a carico del creditore della prestazione di lavoro dipendente. Quando non si tratti di lavoro dipendente, l\u2019assicurazione \u00e8 a carico del titolare delle attrezzature e dei macchinari per mezzo dei quali il lavoro deve essere svolto. Il soggetto obbligato alla stipulazione dell\u2019assicurazione risponde delle prestazioni assicurative in solido con la compagnia prescelta.<br \/>\n3. L\u2019Istituto Nazionale per l\u2019Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mediante una propria gestione speciale, garantisce l\u2019automaticit\u00e0 delle prestazioni assicurative secondo gli standard di cui al comma 1 in difetto della copertura assicurativa di cui al comma 2, salvo rivalsa nei confronti dei debitori inadempienti. Il finanziamento della suddetta gestione speciale \u00e8 determinato dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, a carico delle compagnie che gestiscono l\u2019assicurazione di cui ai commi 1 e 2.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2090<br \/>\n<i>Assicurazioni generali per vecchiaia, invalidit\u00e0, disoccupazione, malattia e maternit\u00e0<\/i><\/p>\n<p>1. Quale che sia la natura giuridica e il contenuto della prestazione di lavoro personale, di cui all\u2019articolo 2094 o all\u2019articolo 2222, la sua retribuzione, per la parte che non superi la soglia determinata a norma del presente comma, \u00e8 assoggettata alle assicurazioni generali per la vecchiaia e l\u2019invalidit\u00e0 e per la disoccupazione. La contribuzione, la soglia massima di retribuzione e le prestazioni di tali assicurazioni di base universali sono disciplinate mediante decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto proposto dal Consiglio dei Ministri. Le forme di previdenza complementare sono disciplinate da leggi speciali.<br \/>\n2. Fermi i principi generali in materia di cura e assistenza erogate dal Servizio Sanitario Nazionale il reddito di lavoro, per la parte che non superi la soglia di cui al comma 1, \u00e8 assoggettata a una assicurazione generale per infermit\u00e0 gravi, che comportino impedimento totale al lavoro per pi\u00f9 di tre mesi. Contribuzione e prestazioni di tale assicurazione di base universale sono disciplinate mediante decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto proposto dal Consiglio dei Ministri.<br \/>\n3. L\u2019assicurazione generale di cui al comma 2 copre anche, per i soggetti cui non si applica la protezione di cui all\u2019articolo 2111, l\u2019impedimento al lavoro derivante dalla gravidanza e dalla nascita di un figlio, assicurando alla lavoratrice quattro quinti del reddito di lavoro, entro i limiti di cui al comma 2, per almeno un mese prima del parto e almeno due mesi dopo il parto, fino al limite complessivo di cinque mesi. Il decreto istitutivo della copertura assicurativa disciplina il godimento dell\u2019indennit\u00e0, per il periodo successivo al parto, da parte del padre del neonato in alternativa alla madre, in armonia con quanto disposto nell\u2019articolo 2111, commi 3 e 4.<br \/>\n4. Le prestazioni previdenziali previste in questo articolo sono dovute al prestatore di lavoro dipendente anche quando il datore di lavoro o committente non ha versato regolarmente i contributi dovuti all\u2019istituto gestore dell\u2019assicurazione obbligatoria, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, il datore di lavoro o committente risponde del danno che ne deriva al prestatore.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 2091<br \/>\n<i>Parit\u00e0 di trattamento e divieti di discriminazione<\/i><\/p>\n<p>1. \u00c8 fatto divieto al datore di lavoro o committente di differenziare in alcun modo, direttamente o indirettamente, il trattamento riservato a uno o pi\u00f9 prestatori, ivi compresi i criteri di assunzione e di licenziamento, a causa della loro razza, sesso, nazionalit\u00e0 o provenienza regionale, origine etnica, religione, attivit\u00e0, opinione o appartenenza politica o sindacale, et\u00e0, orientamento sessuale.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 2092<br \/>\n<i>Compenso orario minimo<\/i><\/p>\n<p><b>Versione A (corrispondente al testo-base)<\/b><\/p>\n<p>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, sentite le associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative e le Commissioni parlamentari competenti, viene fissato il compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\n2. Il decreto di cui al comma 1 pu\u00f2 disporre compensi orari minimi differenziati in relazione a differenze rilevanti degli indici regionali del costo della vita o relativi alle condizioni del mercato del lavoro.<br \/>\n3. Il compenso orario minimo non si applica ai rapporti aventi per oggetto, esclusivo o concorrente con la prestazione lavorativa, la formazione professionale del prestatore.<\/p>\n<p><b>Versione B<\/b><\/p>\n<p>1. La contrattazione collettiva fissa il compenso minimo, che pu\u00f2 essere differenziato su base geografica, per tutti i lavoratori che operano nel medesimo settore produttivo.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 2093<br \/>\n<i>Servizi nel mercato del lavoro<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">1. L\u2019attivit\u00e0 di servizio all\u2019incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro \u00e8 libera. Quando essa sia svolta professionalmente a scopo di lucro, si applicano le disposizioni contenute nei commi seguenti.<br \/>\n2. Presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali \u00e8 istituito un albo delle agenzie per il lavoro articolato in due sezioni:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 2127;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> agenzie di supporto intensivo alla ricollocazione professionale.<br \/>\n3. Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta, e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 5, l\u2019autorizzazione all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 per le quali viene fatta richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione dell\u2019agenzia nell\u2019albo di cui al comma 2.<br \/>\n4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli istituti scolastici o universitari, n\u00e9 ai centri di formazione professionale, che svolgano attivit\u00e0 di collocamento per i propri allievi. Esse non si applicano neppure ai soggetti od organismi che gestiscono i servizi di ricollocazione dei lavoratori a norma dell\u2019articolo 2120, n\u00e9 ai soggetti od organismi di cui all\u2019articolo 2132, comma 7, che gestiscono servizi di mediazione tra domanda e offerta di servizi di cui allo stesso articolo, comma 3.<br \/>\n5. Per l\u2019iscrizione all\u2019albo di cui al comma 2, lettera <i>a)<\/i>, \u00e8 necessario che:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> l\u2019agenzia sia costituita nella forma di societ\u00e0 di capitali, oppure cooperativa o consorzio di cooperative;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> l\u2019agenzia abbia disponibilit\u00e0 di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto emanato d\u2019intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari non siano state emanate condanne penali o sanzioni sostitutive di quelle penali, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l\u2019economia pubblica, per il delitto previsto dall\u2019articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; non siano state adottate, altres\u00ec, misure di prevenzione;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 d)<\/i> nel caso di soggetto non caratterizzato da un oggetto sociale esclusivo, che l\u2019attivit\u00e0 di servizio al mercato del lavoro sia affidata a una distinta divisione operativa, gestita con strumenti di contabilit\u00e0 analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 e)<\/i> che il capitale versato non sia inferiore a 600.000 euro, oppure che l\u2019agenzia disponga di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili, nel caso in cui essa sia costituita in forma cooperativa;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 f)<\/i> che l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agenzia interessi un ambito distribuito su non meno di quattro regioni;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 g)<\/i> un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Comunit\u00e0 Europea, a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali; a decorrere dal terzo anno solare, la cauzione pu\u00f2 essere sostituita da una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari che svolgono in via prevalente o esclusiva attivit\u00e0 di rilascio di garanzie, a ci\u00f2 autorizzati dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell\u2019imposta sul valore aggiunto, realizzato nell\u2019anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro; sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui a questa lettera le societ\u00e0 che abbiano assolto obblighi analoghi previsti per le stesse finalit\u00e0 dalla legislazione di altro Stato membro dell\u2019Unione Europea;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 h)<\/i> nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati nelle lettere precedenti, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, di almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;<br \/>\n6. Per l\u2019iscrizione all\u2019albo di cui al comma 2, lettera <i>b)<\/i>, sono necessari gli stessi requisiti indicati nel comma 5, salvo che \u00e8 ammessa anche la forma della societ\u00e0 di persone, il limite minimo di capitale versato \u00e8 ridotto a 25.000 euro e non \u00e8 necessaria l\u2019estensione dell\u2019attivit\u00e0 a pi\u00f9 di una regione.<br \/>\n7. Per l\u2019iscrizione all\u2019albo di cui al comma 2, lettera <i>c)<\/i>, sono necessari gli stessi requisiti indicati nel comma 6, salvo che \u00e8 ammessa anche la forma della societ\u00e0 di persone e quella dell\u2019impresa individuale e non vi \u00e8 alcun requisito minimo di capitale versato.<br \/>\n8. Le attivit\u00e0 di cui al comma 2, lettere <i>a)<\/i> e <i>b)<\/i>, devono essere svolte a titolo gratuito nei confronti di coloro che offrono il proprio lavoro. La richiesta di compenso \u00e8 punita con una sanzione amministrativa pari a dieci volte il compenso effettivamente percepito e comunque non inferiore a 1000 euro.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Sezione III \u2013 Disciplina del lavoro dipendente e del lavoro subordinato<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2094<br \/>\n<i>Subordinazione e dipendenza<\/i><\/p>\n<p>1. \u00c8 prestatore di lavoro subordinato colui che si sia obbligato, dietro retribuzione, a svolgere per una azienda in modo continuativo una prestazione di lavoro personale soggetta al potere direttivo del creditore.<br \/>\n2. \u00c8 prestatore di lavoro dipendente da un\u2019azienda il lavoratore subordinato, nonch\u00e9 il lavoratore autonomo continuativo, l\u2019associato lavoratore in partecipazione, o il socio lavoratore di societ\u00e0 commerciale, che traggano pi\u00f9 di tre quarti del proprio reddito di lavoro complessivo dal rapporto con l\u2019azienda medesima, salvo che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti:<br \/>\na) la retribuzione annua lorda annua percepita nell&#8217;ambito del rapporto dal collaboratore autonomo, dal socio o dall\u2019associato in partecipazione superi i 18.000 euro; tale limite si dimezza per i primi due anni di esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale;<br \/>\nb) il collaboratore autonomo, l\u2019associato in partecipazione o il socio lavoratore sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall\u2019azienda.<br \/>\n3. Il criterio di qualificazione stabilito nel comma 2 si applica anche al rapporto di lavoro, ulteriore rispetto al rapporto sociale, tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro.<br \/>\n4. Il requisito di cui al comma 2, inerente alla composizione del reddito di lavoro del prestatore, si presume sussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui il creditore della prestazione non possa documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore abbia goduto, nell\u2019ultimo anno fiscale precedente in misura superiore a un quarto del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione pu\u00f2 consistere, alternativamente,<br \/>\na) in una autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;<br \/>\nb) nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all\u2019anno precedente.<br \/>\n5. L\u2019insorgenza o la cessazione in costanza del rapporto dei requisiti inerenti alla composizione o all&#8217;entit\u00e0 del reddito, di cui al comma 2, determinano, rispettivamente, l\u2019insorgenza o la cessazione della condizione di dipendenza a far data dall\u2019inizio dell\u2019anno solare successivo.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 2095<br \/>\n<i>Inquadramento professionale<\/i><\/p>\n<p>1. La classificazione professionale dei lavoratori ai fini della determinazione del loro trattamento disposto da un contratto collettivo, di qualsiasi livello, \u00e8 riservata al contratto collettivo stesso.<br \/>\n2. Dove nell\u2019azienda non si applichi un contratto collettivo che disponga riguardo all\u2019inquadramento professionale dei dipendenti, il titolare \u00e8 tenuto a predisporre e comunicare ai dipendenti stessi e rendere loro agevolmente accessibili i criteri di inquadramento applicati.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2096<br \/>\n<i>Assunzione e periodo di prova<\/i><\/p>\n<p>1. All\u2019atto dell\u2019assunzione e comunque prima dell\u2019inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro o committente \u00e8 tenuto a confermare al lavoratore in forma scritta, oltre alla propria identit\u00e0:<br \/>\na) il luogo della prestazione, di cui all\u2019articolo 2102;<br \/>\nb) la data di inizio della prestazione e la durata prevista del rapporto, se a tempo determinato;<br \/>\nc) l\u2019oggetto della prestazione, di cui all\u2019articolo 2103;<br \/>\nd) l\u2019inquadramento professionale, di cui all\u2019articolo 2095;<br \/>\ne) la durata delle ferie annuali retribuite, di cui all\u2019articolo 2109;<br \/>\nf) i termini di preavviso cui sono assoggettati il recesso del lavoratore, di cui all\u2019articolo 2117, e il recesso del datore di lavoro o committente, di cui agli articoli 2118 e 2119;<br \/>\ng) la retribuzione-base e ogni altro elemento del trattamento economico;<br \/>\nh) la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro e la sua collocazione temporale;<br \/>\ni) il contratto o i contratti collettivi eventualmente applicabili, con indicazione delle parti stipulanti ove non si tratti di contratto aziendale.<br \/>\n2. La comunicazione di cui al primo comma pu\u00f2 essere sostituita da comunicazione di identico contenuto effettuata dal Centro per l\u2019impiego, a seguito di comunicazione amministrativa della costituzione del rapporto di lavoro, anche mediante posta elettronica certificata quando il lavoratore sia in grado di riceverla.<br \/>\n3. Qualsiasi modifica di una delle voci di cui al comma 1 in corso di rapporto deve risultare da atto scritto, di cui l\u2019originale o una copia deve essere consegnata preventivamente al lavoratore.<br \/>\n4. Salvo diversa disposizione collettiva applicabile, l\u2019assunzione del lavoratore dipendente in prova deve risultare da atto scritto.<br \/>\n5. Il periodo di prova non pu\u00f2 durare pi\u00f9 di sei mesi. Durante tale periodo, ciascuna delle parti pu\u00f2 recedere dal rapporto senza onere di preavviso. Compiuto il periodo di prova, l\u2019assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell\u2019anzianit\u00e0 del prestatore di lavoro.<br \/>\n6. Salvo il caso del lavoro domestico, il datore di lavoro o committente deve annotare e tenere aggiornati i seguenti dati per ciascun dipendente, in un apposito libro aziendale che deve essere tenuto a disposizione degli ispettori presso l\u2019azienda o il consulente del lavoro di cui essa si avvalga:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> data di assunzione;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> calendario delle presenze e assenze del lavoratore, da cui risultino estensione e distribuzione temporale della prestazione nell\u2019arco di ciascuna giornata e settimana;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> ciascun elemento della retribuzione stessa e delle relative ritenute contributive o fiscali, e il modo in cui esso \u00e8 stato calcolato;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 d)<\/i> data di cessazione del rapporto.<br \/>\n7. L\u2019omessa o irregolare annotazione sul libro aziendale di uno o pi\u00f9 dati di cui al comma 5 \u00e8 punita con una sanzione amministrativa irrogata dall\u2019Ispettorato provinciale del lavoro, commisurata all\u2019entit\u00e0 dell\u2019inadempimento, non inferiore a 100 euro e non superiore a 10.000 euro per ciascun lavoratore cui l\u2019omissione si riferisce.<br \/>\n8. Per ogni altro aspetto della materia non disciplinato da questo articolo si applicano direttamente le disposizioni comunitarie rilevanti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 2097<br \/>\n<i>Contratto a termine e lavoro intermittente<\/i><\/p>\n<p>1. La prima assunzione del lavoratore alle dipendenze di un\u2019azienda pu\u00f2 avvenire con contratto a termine, senza necessit\u00e0 di motivazione. In questo caso, qualora il contratto, durato pi\u00f9 di sei mesi, cessi senza\u00a0 rinnovo o proroga del contratto a termine, oppure conversione in rapporto a tempo indeterminato, al lavoratore \u00e8 dovuta una indennit\u00e0 di cessazione calcolata secondo il criterio indicato per l\u2019indennit\u00e0 di licenziamento nell\u2019articolo 2119. Le stesse regole contenute in questo comma si applicano per l\u2019eventuale proroga o rinnovo del contratto a termine, purch\u00e9 la durata complessiva del rapporto che ne risulta non superi i 36 mesi.<br \/>\n2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l\u2019assunzione del lavoratore alle dipendenze di un\u2019azienda pu\u00f2 avvenire con apposizione di un termine nei casi previsti da un contratto collettivo applicabile, stipulato a norma dell\u2019articolo 2071, e comunque nei casi seguenti:<br \/>\n<i>a)<\/i> lavori stagionali, come definiti dalla normativa vigente in materia;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> sostituzione di altro lavoratore il cui rapporto sia per qualsiasi motivo temporaneamente sospeso;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> assunzione in funzione di spettacoli o di una stagione teatrale;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 d)<\/i> assunzione in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere meramente occasionale o straordinario, ivi compresi i rapporti di cui all\u2019articolo 2101;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 e)<\/i> assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a un anno, prorogabile o rinnovabile fino a un massimo di sei anni, per attivit\u00e0 di ricerca scientifica o di insegnamento;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 f)<\/i> al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti, assunzione per prestazioni intermittenti, a norma del comma 8;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 g) <\/i>assunzione di dirigente.<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 h)<\/i> assunzione da parte di persona fisica per lo svolgimento di servizi alla famiglia.<br \/>\n3. Nei casi di cui al comma 2, alla cessazione del rapporto non \u00e8 dovuta l\u2019indennit\u00e0 di cui al comma 1.<br \/>\n4. L\u2019assunzione con contratto a termine e il motivo dell\u2019apposizione del termine devono risultare da atto scritto nei casi di cui al comma 2, lettere da <i>a) <\/i>a <i>e)<\/i>; nei casi di cui alle lettere<i> g) e h) <\/i>deve risultare da atto scritto la sola apposizione del termine. Nel caso di cui al comma 2, lettera <i>f)<\/i>, l\u2019annotazione sul libro aziendale di cui all\u2019articolo 2096, comma 6, nei casi in cui il datore di lavoro o committente sia obbligato alla sua tenuta, e la pattuizione del termine con atto scritto devono avvenire per la sola prima assunzione del lavoratore, con menzione del carattere intermittente del rapporto.<br \/>\n5. Al lavoratore dipendente assunto a termine deve essere riservato, a parit\u00e0 di prestazione svolta, lo stesso trattamento che \u00e8 riservato nell\u2019azienda ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, salvo che per quanto riguarda gli elementi della retribuzione effettivamente collegati alla produttivit\u00e0 o redditivit\u00e0 dell\u2019azienda e i programmi di previdenza complementare.<br \/>\n6. Quando la pattuizione del termine di durata, nei casi di cui al comma 2, lettere da <i>a) <\/i>a <i>e)<\/i>, \u00e8 invalida, per vizio di forma o per illegittimit\u00e0 sostanziale, il contratto di lavoro si intende stipulato a tempo indeterminato. L\u2019impugnazione della clausola di apposizione del termine deve essere proposta con atto scritto entro 60 giorni dalla cessazione di fatto del rapporto. L\u2019invalidit\u00e0 del termine di durata non d\u00e0 luogo a obbligo retributivo per i periodi nei quali di fatto la prestazione lavorativa non sia stata svolta, prima che il termine sia stato impugnato e il prestatore abbia fatto esplicita offerta della prestazione stessa.<br \/>\n7. Il lavoratore che sia stato assunto a termine per lavori stagionali ha la precedenza nella riassunzione alle dipendenze della stessa azienda per gli stessi lavori stagionali.<br \/>\n8. Il contratto di lavoro intermittente \u00e8 il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro o committente, il quale ne pu\u00f2 utilizzare la prestazione in modo discontinuo, a chiamata. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova sugli elementi seguenti:<br \/>\n<i>a)<\/i> eventuale termine finale, a norma del comma 2, lettera <i>f)<\/i>;<br \/>\n<i>b)<\/i> modalit\u00e0 spazio-temporali della prestazione e loro possibili modificazioni;<br \/>\n<i>c)<\/i> preavviso di modificazione delle modalit\u00e0 temporali o di chiamata a seguito di sospensione;<br \/>\n<i>d)<\/i> indennit\u00e0 per i periodi nei quali si richiede al prestatore la disponibilit\u00e0 per la chiamata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2098<br \/>\n<i>Collocamento dei disabili<\/i><\/p>\n<p>1. Ciascuna Direzione provinciale per l\u2019impiego tiene un elenco dei lavoratori disabili residenti nella provincia. Vi sono iscritte, su loro richiesta, previo accertamento del grado di menomazione della capacit\u00e0 lavorativa ad opera degli organi collegiali rispettivamente competenti:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> le persone in et\u00e0 lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 45 per cento;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> le persone invalide del lavoro, invalide di guerra o invalide per servizio, con una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 33 per cento;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> le persone non vedenti o sordomute.<br \/>\n2. I datori di lavoro e committenti pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze persone iscritte negli elenchi di cui al primo comma, scelti liberamente e liberamente distribuiti nelle unit\u00e0 produttive di cui essi sono titolari, nelle misure seguenti:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> 7 per cento dei dipendenti occupati, se occupano pi\u00f9 di 50 dipendenti;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> due lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti.<br \/>\n3. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, l\u2019obbligo di cui al comma 2 si applica solo in riferimento ai servizi amministrativi.<br \/>\n4. Il datore di lavoro o committente che non ottempera all\u2019obbligo di cui al comma 2 \u00e8 tenuto a versare al Fondo regionale per l\u2019occupazione dei disabili la somma di euro 25 per ogni giorno lavorativo per ciascun disabile non occupato.<br \/>\n5. Per i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al primo comma, il cui grado di riduzione della capacit\u00e0 lavorativa supera il 66 per cento, un decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del ministro del tesoro di concerto con il ministro del lavoro e delle Politiche sociali, dispone la riduzione di pari entit\u00e0 della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro o committente, con copertura della differenza a carico dell\u2019Erario. Lo stesso decreto dispone gli sgravi e altri incentivi necessari per neutralizzare la menomazione di cui soffrono lavoratori il cui collocamento risulti particolarmente difficile.<br \/>\n6. Ai lavoratori assunti in ottemperanza dell\u2019obbligo di cui al comma 2 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. Qualora il loro rendimento risulti notevolmente ridotto a causa della menomazione di cui essi sono portatori, essi possono negoziare con il datore di lavoro o committente, nelle forme indicate nel comma 3 dell\u2019articolo 2113, una corrispondente riduzione della retribuzione rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi applicabili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2099<br \/>\n<i>Retribuzione<\/i><\/p>\n<p>1. La retribuzione del lavoratore dipendente, salvo il caso del lavoro domestico, deve essere corrisposta mediante prospetto-paga dal quale risultino con chiarezza tutti i dati retributivi che devono essere annotati nel libro di cui al comma 5 dell\u2019articolo 2096, come ivi previsto alla lettera <i>c)<\/i>.<br \/>\n2. La retribuzione base deve essere determinata in euro. Essa pu\u00f2 essere pagata in contanti, mediante assegno circolare o mediante accredito su conto corrente di cui sia titolare il lavoratore.<br \/>\n3. La retribuzione base non pu\u00f2 essere determinata in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall\u2019applicazione del compenso orario minimo di cui all\u2019articolo 2092.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2100<br \/>\n<i>Usi aziendali e concorrenza di fonti negoziali in materia retributiva<\/i><\/p>\n<p>1. Quando il comportamento tenuto continuativamente dal datore di lavoro o committente da cui derivi un beneficio per la generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti o collaboratori configuri comportamento concludente nel senso di un impegno negoziale al mantenimento dello stesso trattamento, questo, salvo dichiarazioni negoziali in senso contrario, si considera come oggetto di una pattuizione a tempo indeterminato con ciascuno dei medesimi dipendenti o collaboratori.<br \/>\n2. La pattuizione di cui al comma 1 \u00e8 suscettibile di recesso anche in costanza dei rapporti di lavoro o collaborazione, mediante comunicazione del datore di lavoro o committente agli interessati.<br \/>\n3. Quando alla disciplina della retribuzione in uno stesso rapporto di lavoro concorrano con il contratto individuale uno o pi\u00f9 contratti collettivi, ciascuno di tali contratti regola l\u2019assorbimento tra gli elementi della retribuzione da esso previsti e quelli previsti dagli altri contratti. In caso di contrasto tra le discipline contrattuali, si applica quella pi\u00f9 favorevole al lavoratore.<br \/>\n4. In difetto di disciplina negoziale specifica, si ha assorbimento fino a concorrenza tra elementi svolgenti la stessa funzione retributiva specifica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2101<br \/>\n<i>Pagamento della retribuzione a mezzo di buoni-lavoro<\/i><\/p>\n<p>1. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali cura la distribuzione, secondo le modalit\u00e0 ritenute pi\u00f9 opportune, di buoni-lavoro di importo non inferiore al minimo orario stabilito a norma dell\u2019articolo 2092, maggiorato dell\u2019importo corrispondente alla contribuzione previdenziale e all\u2019imposizione fiscale a titolo definitivo, secondo quanto disposto dal comma 3. I buoni-lavoro possono essere utilizzati, su accordo delle parti, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione, per la retribuzione di prestazioni occasionali che complessivamente non superi nel corso di un anno solare i 5000 euro, al netto di imposta e contributi previdenziali, nell\u2019ambito dello stesso rapporto o di pi\u00f9 rapporti di lavoro successivi tra lo stesso prestatore e lo stesso datore di lavoro o committente.<br \/>\n2. I buoni lavoro possono essere riscossi dal percettore presso tutti gli sportelli postali e bancari, con accredito automatico dei contributi in suo favore presso l\u2019Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.<br \/>\n3. L\u2019entit\u00e0 della retribuzione incorporata in ciascun buono-lavoro, quella del relativo contributo previdenziale e della relativa imposta, nonch\u00e9 quella della soglia di reddito annuo in riferimento alla quale l\u2019imposta \u00e8 determinata, sono stabilite con decreto del ministro dell\u2019Economia di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.<br \/>\n4. Il lavoratore che percepisca un reddito complessivo non superiore alla soglia di cui al comma 3 non \u00e8 tenuto alla dichiarazione dei buoni-lavoro percepiti n\u00e9 al pagamento di imposta ulteriore sul reddito, rispetto a quella incorporata nei buoni-lavoro.<br \/>\n5. Il pagamento della retribuzione per mezzo di buoni-lavoro esenta il datore di lavoro o committente dal rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro, eccettuate quelle inerenti alla forma dell\u2019assunzione e della pattuizione del termine del rapporto, alla forma di pagamento della retribuzione, dei contributi previdenziali e ritenute fiscali, di cui all\u2019articolo 2099.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2102<br \/>\n<i>Luoghi della prestazione, trasferta e trasferimento<\/i><\/p>\n<p>1. La prestazione lavorativa si svolge nei luoghi contrattualmente convenuti dalle parti. Il contratto pu\u00f2 prevedere che la prestazione sia compiuta di volta in volta nel luogo indicato dal datore di lavoro o committente, oppure attribuire a quest\u2019ultimo il potere di inviare in trasferta o in missione il lavoratore in luoghi diversi da quelli di svolgimento abituale, disciplinando il relativo trattamento indennitario cui ha diritto in tal caso il prestatore.<br \/>\n2. Il datore di lavoro o committente interessato a un trasferimento del luogo di lavoro che comporti il mutamento di residenza del lavoratore \u00e8 tenuto a proporlo a quest\u2019ultimo in forma scritta con anticipo ragionevole. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, il datore di lavoro o committente pu\u00f2 recedere dal rapporto a norma dell\u2019articolo 2119.<br \/>\n3. Nel caso di trasferimento, missione o trasferta all\u2019estero, il datore di lavoro o committente \u00e8 tenuto a confermare al lavoratore dipendente in forma scritta:<br \/>\n<i>a)<\/i> la durata prevista della prestazione all\u2019estero;<br \/>\n<i>b)<\/i> la valuta in cui verr\u00e0 corrisposta la retribuzione;<br \/>\n<i>c)<\/i> gli eventuali elementi aggiuntivi del trattamento economico, collegati all\u2019invio all\u2019estero;<br \/>\n<i>d)<\/i> se prevedibili all\u2019atto dell\u2019invio, le modalit\u00e0 del rimpatrio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2103<br \/>\n<i>Mansioni del lavoratore<\/i><\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione A (corrispondente al testo base)<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. Il lavoratore dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali \u00e8 stato assunto o a quelle che abbia successivamente pattuito corrispondenti a categoria superiore , o a mansioni professionalmente equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza riduzione degli elementi della retribuzione direttamente riferiti al contenuto professionale della prestazione dedotta in contratto. Ogni patto preventivo in senso contrario \u00e8 nullo.<br \/>\n2. Il datore di lavoro pu\u00f2 validamente pattuire con il lavoratore dipendente, assistito da un rappresentante sindacale di sua fiducia, l\u2019assegnazione di mansioni utili all\u2019azienda diverse da quelle contrattualmente esigibili a norma del comma 1 quando, alternativamente:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> l\u2019evoluzione tecnologica determini l\u2019obsolescenza del contenuto professionale delle mansioni contrattuali, o comunque il mutamento valga a evitare il licenziamento per motivi economici od organizzativi;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> le mansioni contrattuali risultino incompatibili con la protezione della salute e sicurezza del lavoratore;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> il lavoratore stesso lo chieda in funzione di un proprio interesse personale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione B<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali \u00e8 stato assunto. Lo spostamento a mansioni inferiori \u00e8 consentito solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive e senza alcuna diminuzione della retribuzione inizialmente pattuita.<\/p>\n<p>2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente alla attivit\u00e0 svolta e l\u2019assegnazione diventa definitiva ove questa non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, trascorso il periodo determinato dai contratti collettivi anche di livello aziendale.<\/p>\n<p>3. Trattamenti retributivi inferiori rispetto a quelli concordati o corrispondenti alle mansioni superiori successivamente acquisite sono possibili soltanto previa verifica del consenso presso le sedi di certificazione ovvero previa intesa sindacale finalizzata a salvaguardare i livelli occupazionali aziendali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2104<br \/>\n<i>Diligenza del prestatore di lavoro<\/i><\/p>\n<p>1. Fermo restando il dovere di diligenza di cui all\u2019articolo 1176, il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019azienda.<br \/>\n2. Il prestatore di lavoro subordinato deve osservare le disposizioni per l\u2019esecuzione del lavoro impartite dal titolare dell\u2019azienda o dai preposti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2105<br \/>\n<i>Divieto di concorrenza e obblighi di segreto<\/i><\/p>\n<p>1. Il prestatore dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l\u2019imprenditore. Non costituisce violazione dell\u2019obbligo di non concorrenza, salvi gli obblighi di segreto di cui ai commi 2 e 3, la ricerca di una occupazione alternativa, n\u00e9 le negoziazioni ad essa relative.<br \/>\n2. Il prestatore, dipendente o autonomo, \u00e8 tenuto al segreto, salvo il caso di giusta causa di utilizzazione o rivelazione a soggetti vincolati al segreto, sulle notizie riservate apprese in occasione della propria prestazione inerenti all\u2019organizzazione del lavoro o alle tecnologie applicate, ai programmi commerciali, ai fornitori o ai clienti dell\u2019impresa, che possano essere utilizzate da imprenditori concorrenti. Quando le suddette notizie siano state apprese per ragione della propria specifica funzione o mansione, la violazione dell\u2019obbligo di segreto \u00e8 punita con le sanzioni di cui all\u2019articolo 623 del codice penale.<br \/>\n3. Il prestatore, dipendente o autonomo, \u00e8 tenuto al segreto, salvo il caso di giusta causa di utilizzazione o rivelazione a soggetti vincolati al segreto, sulle notizie apprese per ragione della propria specifica funzione o mansione, dalla cui divulgazione possa derivare danno al datore di lavoro. La violazione di questo obbligo \u00e8 punita con le sanzioni di cui all\u2019articolo 622 del codice penale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2106<br \/>\n<i>Sanzioni disciplinari<\/i><\/p>\n<p>1. L\u2019inosservanza, da parte del lavoratore dipendente, delle disposizioni contenute negli articoli 2104 e 2105 pu\u00f2 essere sanzionata sul piano disciplinare, secondo la gravit\u00e0 dell\u2019infrazione. Nella valutazione dell\u2019aggravante della recidiva non pu\u00f2 tenersi conto di mancanze commesse prima dell\u2019ultimo biennio precedente alla nuova infrazione.<br \/>\n2. Le informazioni relative a infrazioni e sanzioni disciplinari eccedenti il codice deontologico proprio della generalit\u00e0 dei lavoratori devono essere portate a conoscenza dei dipendenti dell\u2019azienda mediante pubblicazione in rete con adeguata evidenza, quando la prestazione lavorativa comporti il collegamento abituale allo stesso sito, o affissione in luogo conosciuto e facilmente accessibile per tutti gli interessati.<br \/>\n3. Nessun provvedimento disciplinare pu\u00f2 essere adottato a carico del lavoratore, senza che gli sia stato contestato preventivamente l\u2019addebito, n\u00e8 senza che egli sia stato sentito a sua difesa. Il lavoratore pu\u00f2 farsi assistere da un sindacalista o consulente di sua fiducia.<br \/>\n4. Salva diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo applicabile, la sanzione disciplinare pu\u00f2 consistere nel licenziamento, in tronco o con preavviso, nella sospensione fino a un massimo di dieci giorni di calendario, nella multa di importo non superiore a otto ore di retribuzione, nella censura o rimprovero scritto, nel rimprovero verbale.<br \/>\n5. I provvedimenti pi\u00f9 gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano decorsi cinque giorni dalla contestazione in forma scritta del fatto che vi ha dato causa.<br \/>\n6. In riferimento a fatti contestati suscettibili di dar luogo al licenziamento in tronco il datore di lavoro o committente pu\u00f2 disporre la sospensione cautelare del lavoratore fino al termine del procedimento disciplinare. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata della sospensione cautelare, salvo che all\u2019esito del procedimento venga applicata la sanzione del licenziamento in tronco.<br \/>\n7. Salvo il caso di licenziamento in tronco, la sanzione irrogata non pu\u00f2 essere eseguita prima della scadenza del termine per l\u2019impugnazione in sede arbitrale, di cui al comma\u00a08.<br \/>\n8. Il provvedimento disciplinare pu\u00f2 essere impugnato dal lavoratore in sede arbitrale, davanti all\u2019apposito collegio costituito presso la Direzione provinciale per l\u2019impiego. Nel caso di impugnazione in sede arbitrale, l\u2019esecuzione del provvedimento diverso dal licenziamento in tronco resta sospesa per la durata della procedura. Qualora il datore di lavoro o committente rifiuti la procedura arbitrale, promuovendo il procedimento giudiziale ordinario, l\u2019esecuzione del provvedimento stesso resta sospesa per tutta la durata di questo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2107<br \/>\n<i>Orario di lavoro<\/i><\/p>\n<p>1. Ferma l\u2019applicazione della disciplina europea e delle leggi speciali sulla materia, la durata normale della prestazione di lavoro dipendente \u00e8 di 40 ore settimanali. Il contratto collettivo applicabile pu\u00f2 stabilire una durata normale inferiore.<br \/>\n2. Per ogni altro aspetto la materia dell\u2019estensione temporale della prestazione di lavoro \u00e8 regolata dal contratto collettivo e dal contratto individuale di lavoro.<br \/>\n3. La distribuzione dell\u2019orario di lavoro nell\u2019arco della giornata, della settimana, del mese e dell\u2019anno \u00e8 stabilita dal contratto, nel rispetto di quanto disposto dall\u2019articolo 2109. Quando la prestazione sia di natura subordinata, il contratto collettivo e quello individuale possono attribuire al datore di lavoro il potere di variare la distribuzione dell\u2019orario, disciplinandone l\u2019esercizio e prevedendo una adeguata remunerazione della flessibilit\u00e0 di cui in tal modo si fa carico al prestatore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2108<br \/>\n<i>Rapporto di lavoro a tempo parziale e lavoro ripartito<\/i><\/p>\n<p>1. Datore e prestatore di lavoro sono liberi di pattuire una durata della prestazione di lavoro inferiore rispetto alla durata normale. Qualora la pattuizione preveda anche la variabilit\u00e0 della collocazione o dell\u2019estensione temporale della prestazione a discrezione del datore di lavoro o committente, essa deve prevedere anche una adeguata remunerazione di questa flessibilit\u00e0 posta a carico del prestatore. Le pattuizioni previste in questo articolo devono risultare da atto scritto.<br \/>\n2. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale tutti gli standard minimi di trattamento economico riferiti alla durata della prestazione lavorativa si applicano in proporzione all\u2019estensione temporale ridotta della prestazione stessa. \u00c8 vietata qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento nei confronti di un lavoratore dipendente motivata o comunque collegata con la riduzione dell\u2019orario di lavoro.<br \/>\n3. La pattuizione in costanza di rapporto della riduzione della durata della prestazione, oppure della variabilit\u00e0 della sua collocazione o estensione temporale a discrezione del datore di lavoro o committente, deve essere stipulata dal prestatore di lavoro con l\u2019assistenza di un rappresentante sindacale di sua fiducia. La variabilit\u00e0 della collocazione o estensione temporale del lavoro a tempo parziale a discrezione del datore di lavoro o committente non pu\u00f2 essere imposta dal contratto collettivo, quale che ne sia il livello, se non sotto condizione del consenso del lavoratore interessato.<br \/>\n4. Ciascuno dei genitori di un figlio di et\u00e0 inferiore ai sei anni, convivente con lo stesso, pu\u00f2 chiedere la riduzione della durata settimanale della prestazione. Il datore di lavoro o committente pu\u00f2 respingere la richiesta per giustificato motivo organizzativo.<br \/>\n5. In ogni caso in cui assuma rilievo l\u2019entit\u00e0 dell\u2019organico aziendale, il lavoratore a tempo parziale \u00e8 computato in ragione del rapporto tra il suo orario di lavoro e quello normale di cui al comma 1 dell\u2019articolo 2107.<br \/>\n6. Il contratto di lavoro, stipulato in forma scritta, pu\u00f2 prevedere che per la stessa prestazione di lavoro si obblighino solidalmente due lavoratori. In tal caso deve essere indicata nel contratto la distribuzione dell\u2019orario prevista tra i lavoratori. Il rispettivo trattamento economico e i relativi obblighi fiscali e contributivi sono stabiliti in relazione alla distribuzione contrattuale dell\u2019orario, fermo restando l\u2019obbligo reciproco di sostituzione tra i lavoratori e la loro responsabilit\u00e0 reciproca per la compensazione economica della sostituzione, secondo le intese liberamente intercorse tra di loro, delle quali non \u00e8 dovuta alcuna annotazione nel libro-paga aziendale. La prestazione resta sospesa soltanto in caso di impedimento contemporaneo di entrambi i lavoratori.<br \/>\n7. Salva diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l\u2019estinzione dell\u2019intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l\u2019altro prestatore si renda disponibile ad adempiere l\u2019obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro ordinario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2109<br \/>\n<i>Riposo giornaliero, settimanale, domenicale, festivo e annuale<\/i><\/p>\n<p>1. Il lavoratore dipendente ha diritto ad almeno undici ore di riposo tra ciascuna prestazione giornaliera e la successiva, nonch\u00e9\u00a0ad un giorno di riposo ogni sette di lavoro, di regola in coincidenza con la domenica, o con l\u2019altro giorno di riposo settimanale previsto da una intesa tra lo Stato italiano e la comunit\u00e0 religiosa cui il lavoratore appartenga.<br \/>\n2. In aggiunta al riposo settimanale, il lavoratore dipendente ha diritto ogni anno a dieci altri giorni di riposo infrasettimanale retribuito, coincidenti di regola con le festivit\u00e0 individuate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.<br \/>\n3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le attivit\u00e0 per le quali la regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica e del riposo infrasettimanale con la festivit\u00e0 non si applica.<br \/>\n4. Il lavoro prestato di domenica o in giorni festivi deve essere retribuito con una maggiorazione non inferiore al 10 per cento della retribuzione globale normale.<br \/>\n5. Il lavoratore dipendente ha diritto a quattro settimane di riposo retribuito per ciascun anno di lavoro, nel tempo che il titolare dell\u2019azienda stabilisce, tenuto conto delle esigenze aziendali e degli interessi personali e familiari del lavoratore stesso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2110<br \/>\n<i>Impedimenti personali alla prestazione lavorativa<\/i><\/p>\n<p>1. Nel caso di infermit\u00e0 in fase acuta che costituisca impedimento per pi\u00f9 di tre giorni lavorativi allo svolgimento delle mansioni cui il dipendente \u00e8 addetto, questi ha diritto alla retribuzione nella misura stabilita dal contratto collettivo applicabile. In difetto di disciplina collettiva applicabile, che contempli anche il computo per sommatoria delle assenze frazionate, la retribuzione \u00e8 dovuta nella misura di quattro quinti dell\u2019ultima retribuzione precedente all\u2019insorgere dell\u2019infermit\u00e0, per la durata di 180 giorni di calendario nell\u2019arco di 365, decorso il periodo corrispondente ai primi tre giorni lavorativi consecutivi perduti. Nel caso di infermit\u00e0 che consenta lo svolgimento parziale delle mansioni, e il datore di lavoro o committente se ne avvalga, per lo stesso periodo il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena.<br \/>\n2. Costituiscono infermit\u00e0 ai fini di cui al comma 1 anche l\u2019interruzione della gravidanza e i suoi postumi ostativi allo svolgimento delle mansioni. \u00c8 equiparato all\u2019infermit\u00e0 in fase acuta il trattamento terapeutico preventivo non differibile, prescritto da medico specialista di presidio sanitario pubblico.<br \/>\n3. Sono altres\u00ec equiparati al periodo di infermit\u00e0 di cui al comma 1 i periodi di astensione dal lavoro necessari per la donazione di sangue o di midollo osseo, o di altro organo.<br \/>\n4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma restando la facolt\u00e0 di licenziamento disciplinare in caso di insussistenza dell\u2019impedimento alla prestazione, o comunque di svolgimento da parte del lavoratore di attivit\u00e0 incompatibile con lo stato di infermit\u00e0 o con le relative ragionevoli esigenze di cura, il datore di lavoro o committente ha facolt\u00e0 di recedere dal contratto a norma dell\u2019articolo 2119, con preavviso limitato a un mese, soltanto dopo il compimento del periodo di comporto stabilito dal contratto collettivo applicabile. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il recesso \u00e8 consentito allo scadere dei 183 giorni di calendario di astensione dal lavoro nell\u2019arco di 365. Il recesso intimato prima del detto termine \u00e8 privo di alcun effetto fino alla scadenza del termine stesso.<br \/>\n5. Il prestatore \u00e8 tenuto a comunicare il proprio stato di infermit\u00e0, la prognosi della sua durata e il luogo di reperibilit\u00e0 appena possibile, e comunque entro il primo giorno dal suo manifestarsi, al datore di lavoro o committente . Questi pu\u00f2 chiedere che l\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019infermit\u00e0 a giustificare l\u2019astensione dal lavoro sia controllata dai servizi medici ispettivi degli istituti previdenziali, o da un servizio medico ispettivo istituito e regolato mediante contratto collettivo applicabile al rapporto. Il lavoratore ha l\u2019onere di tenersi a disposizione per la visita ispettiva domiciliare in due fasce orarie giornaliere di due ore ciascuna, collocate, salva diversa pattuizione, tra le dieci e le dodici antimeridiane e tra le cinque e le sette pomeridiane. In caso di inadempimento dell\u2019onere, che non sia giustificato da un serio motivo di allontanamento dal domicilio, l\u2019astensione dal lavoro si considera ingiustificata, salvo che il lavoratore abbia precedentemente fornito prova dell\u2019infermit\u00e0 e della sua idoneit\u00e0 a costituire impedimento alle mansioni, mediante certificazione rilasciata da presidio sanitario pubblico.<br \/>\n6. Quando la sospensione per infermit\u00e0 abbia durata superiore a 7 giorni di calendario o si determini ripetutamente per periodi pi\u00f9 brevi, o quando lo stato di infermit\u00e0 si determini in luogo diverso dal domicilio abituale e non agevolmente raggiungibile dai servizi medici ispettivi, il prestatore ha l\u2019onere di fornire a questi, su richiesta loro o del datore di lavoro o committente, una relazione del proprio medico curante sull\u2019infermit\u00e0 da cui \u00e8 affetto e le terapie praticate.<br \/>\n7. L\u2019infermit\u00e0 che comporti ricovero in struttura sanitaria sospende il decorso delle ferie di cui il lavoratore stia fruendo. La collocazione temporale del relativo recupero, dopo la scadenza originariamente prevista, viene determinata a norna dell\u2019articolo 2109, comma 4.<br \/>\n8. Il lavoratore dipendente ha diritto a 15 giorni di permesso retribuito in occasione del matrimonio. Ha diritto inoltre a permessi non retribuiti per gravi eventi familiari o per l\u2019adempimento di doveri civili quali la testimonianza in giudizio e lo svolgimento di funzioni in uffici elettorali.<br \/>\n9. Il lavoratore dipendente ha diritto all\u2019aspettativa non retribuita per l\u2019assolvimento di cariche politiche elettive.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2111<br \/>\n<i>Maternit\u00e0, paternit\u00e0 e congedi parentali<\/i><\/p>\n<p>1. Dall\u2019inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di et\u00e0 del neonato il licenziamento della lavoratrice madre \u00e8 vietato a pena di nullit\u00e0, salvo che per gravi motivi disciplinari o per chiusura dell\u2019azienda. Lo stesso divieto si applica per il periodo di un anno dall\u2019affidamento preadottivo di un figlio.<br \/>\n2. La lavoratrice in istato di gravidanza ha diritto a essere adibita a mansioni non pericolose, fisicamente faticose o insalubri, e comunque a mansioni compatibili con la salute propria e del nascituro; ha inoltre diritto a non essere adibita al lavoro dalle ore 24 alle 6. Qualora l\u2019impossibilit\u00e0 dello spostamento a mansioni compatibili sia accertato dalla commissione all\u2019uopo istituita presso l\u2019Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la lavoratrice ha diritto alla sospensione della prestazione. Alla lavoratrice \u00e8 dovuto, in tal caso, un trattamento economico pari a quattro quinti dell\u2019ultima retribuzione, quando il rapporto di lavoro sia in corso da almeno sessanta giorni prima dell\u2019inizio della gravidanza. L\u2019importo del trattamento \u00e8 rimborsato al datore di lavoro o committente dall\u2019Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale provvede al pagamento diretto in favore della lavoratrice nel caso di cessazione del rapporto durante il periodo di erogazione.<br \/>\n3. La sospensione della prestazione \u00e8 comunque obbligatoria per un periodo di almeno un mese prima della data prevista del parto e per almeno tre mesi dopo tale data. La lavoratrice madre ha inoltre diritto a un ulteriore mese di astensione dal lavoro, del quale pu\u00f2 usufruire a sua scelta prima o dopo il parto, nonch\u00e9 al trattamento economico di cui al comma 2 a carico dell\u2019istituto previdenziale, per il periodo complessivo di cinque mesi. Lo stesso diritto, per la parte non goduta dalla lavoratrice madre, pu\u00f2 essere goduto dal padre cui il neonato resti affidato in via esclusiva nel caso di morte o grave infermit\u00e0 della madre, di abbandono del neonato da parte sua, o comunque per provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<br \/>\n4. Tutte le protezioni e i diritti posti da questo articolo per lavoratrice madre e lavoratore padre per il periodo successivo alla nascita del figlio si applicano anche ai lavoratori genitori adottivi, in alternativa tra loro. In caso di adozione internazionale il congedo pu\u00f2 essere goduto prima dell\u2019ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all\u2019estero richiesto per l\u2019incontro con il minore gli adempimenti necessari per la procedura, oppure, in tutto o in parte, entro i cinque mesi successivi all\u2019ingresso del minore in Italia. Per il periodo di permanenza all\u2019estero i genitori adottivi hanno diritto, in alternativa al congedo retribuito, a un congedo non retribuito della durata massima di quattro mesi cumulabile con il primo.<br \/>\n5. I genitori del neonato o figlio adottivo, entro i primi otto anni dalla sua nascita o affidamento preadottivo, hanno diritto in alternativa tra loro a un ulteriore periodo di congedo parentale, complessivamente non superiore a dieci mesi, anche frazionati, con trattamento economico a carico dell\u2019istituto previdenziale, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, pari al trenta per cento dell\u2019ultima retribuzione calcolata come indicato nel comma 2, se a godere della sospensione \u00e8 la madre; pari al quaranta per cento se a goderne \u00e8 il padre. La durata complessiva del congedo parentale \u00e8 aumentata a 11 mesi se il padre ne gode per almeno 3 mesi. Della decisione di avvalersi del congedo parentale il datore di lavoro deve essere avvisato con almeno 15 giorni di anticipo.<br \/>\n6. Nel caso in cui il figlio naturale o adottivo sia affetto da handicap grave, il limite massimo di durata del congedo parentale di cui al comma 5 \u00e8 aumentato a 3 anni.<br \/>\n7. La lavoratrice madre ha diritto, fino al compimento del primo anno di et\u00e0 del neonato o dall\u2019ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare, a un permesso retribuito di due ore per ogni giornata lavorativa di durata pari o superiore a sei ore, di un\u2019ora per ogni giornata lavorativa di durata inferiore. Il relativo costo \u00e8 rimborsato al datore di lavoro o committente dall\u2019Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Dello stesso diritto pu\u00f2 avvalersi in alternativa alla madre il padre. Nel caso di parto plurimo, le ore di permesso retribuito si moltiplicano per il numero dei gemelli.<br \/>\n8. I genitori del neonato hanno diritto, in alternativa tra loro, a ulteriori periodi di sospensione della prestazione non retribuita per infermit\u00e0 del figlio minore di tre anni, e, nei limiti di 5 giorni lavorativi all\u2019anno, per il figlio maggiore di tre e minore di otto anni. Per il controllo di tale infermit\u00e0 si applicano le disposizioni contenute nel comma 3 dell\u2019articolo 2110.<br \/>\n9. Hanno diritto a non essere adibiti al lavoro dalle ore 24 alle 6 la lavoratrice madre di un figlio di et\u00e0 inferiore a 3 anni, o in alternativa il padre convivente con la stessa, e la lavoratrice o il lavoratore che sia unico affidatario di un figlio convivente di et\u00e0 inferiore a dodici anni, per i primi tre anni dall\u2019affidamento.<br \/>\n10. Dall\u2019inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, le dimissioni della lavoratrice madre sono efficaci soltanto se convalidate dall\u2019interessata davanti alla Direzione provinciale per l\u2019impiego.<br \/>\n11. Nel caso di recesso del datore di lavoro o committente a norma dell\u2019articolo 2119 nei confronti di lavoratrice o lavoratore il cui orario di lavoro sia ridotto o la cui prestazione lavorativa sia sospesa a norma di questo articolo, l\u2019indennit\u00e0 di licenziamento di cui allo stesso articolo \u00e8 commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione precedente alla riduzione o sospensione per motivi parentali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2112<br \/>\n<i>Trasferimento di azienda<\/i><\/p>\n<p>1. Costituisce trasferimento di azienda qualsiasi mutamento nella titolarit\u00e0 di un\u2019attivit\u00e0 economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.<br \/>\n2. Ferma restando l\u2019applicazione della disciplina europea della materia, quando il trasferimento coinvolga pi\u00f9 di 15 lavoratori dipendenti, il cedente e il cessionario che hanno deciso di stipulare il relativo atto sono tenuti a informarne con almeno 25 giorni di anticipo le rappresentanze sindacali aziendali interessate e i sindacati di categoria che hanno stipulato i contratti collettivi applicabili ai lavoratori interessati, ai fini dell\u2019esame congiunto preventivo delle conseguenze giuridiche ed economiche del trasferimento stesso sulle condizioni dei lavoratori dipendenti interessati e delle eventuali misure previste nei loro confronti.<br \/>\n3. In caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro dipendente continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. I contratti collettivi applicabili ai rapporti ceduti al momento del trasferimento continuano ad applicarsi fino alla rispettiva scadenza o sostituzione mediante altri contratti collettivi.<br \/>\n4. Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui al comma 3 dell\u2019articolo 2113 il lavoratore pu\u00f2 liberare il cedente dai suoi debiti.<br \/>\n5. Il cedente \u00e8 obbligato in solido con il cessionario per i crediti derivanti in capo al lavoratore a norma dell\u2019articolo 2119 dal licenziamento non disciplinare intimato entro due anni dal trasferimento.<br \/>\n6. Il lavoratore dipendente le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica in conseguenza del trasferimento d\u2019azienda nei tre mesi successivi, e che per tale motivo rassegni le dimissioni, ha diritto al trattamento stabilito dall\u2019articolo 2119 per il caso di licenziamento per motivi non disciplinari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2113<br \/>\n<i>Rinunzie e transazioni<\/i><\/p>\n<p>1. Gli atti con i quali un lavoratore dipendente rinunci per il futuro a protezioni o diritti posti inderogabilmente in suo favore da disposizioni legislative o collettive, o comunque accetti che il rapporto di lavoro sia disciplinato in modo per lui meno favorevole rispetto alle dette disposizioni, sono nulli e sono sostituiti dalle disposizioni stesse.<br \/>\n2. Gli atti con i quali un lavoratore dipendente rinunci a diritti derivanti dall\u2019avvenuta violazione nei suoi confronti di disposizioni inderogabili legislative o collettive sono annullabili. L\u2019impugnazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data dell\u2019atto invalido, se successiva. L\u2019impugnazione pu\u00f2 avvenire mediante qualsiasi atto scritto del lavoratore, anche stragiudiziale, idoneo a manifestarne la volont\u00e0.<br \/>\n3. La disposizione contenuta nel comma 2 non si applica alle rinunce o transazioni stipulate dal lavoratore in sede giudiziale, oppure davanti alla commissione di conciliazione e arbitrato presso la Direzione provinciale per l\u2019impiego, oppure con l\u2019assistenza di un rappresentante sindacale di sua fiducia, accreditato dall\u2019associazione sindacale per lo svolgimento di tale funzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2114<br \/>\n<i>Diritto del lavoratore alla riservatezza<\/i><\/p>\n<p>1. L\u2019inviolabilit\u00e0 della sfera riservata del lavoratore \u00e8 protetta anche nel luogo di lavoro. Ferma restando la protezione dei dati personali disposta dalla legge, \u00e8 garantita al lavoratore l\u2019inaccessibilit\u00e0:<br \/>\n<i>a)<\/i> degli spazi fisici chiusi che gli vengano assegnati per uso personale nel posto di lavoro o in locali accessori;<br \/>\n<i>b)<\/i> della casella di posta elettronica che gli venga assegnata per uso personale;<br \/>\n<i>c)<\/i> della corrispondenza personale, distinta da quella inerente al suo ufficio o funzione, che pervenga presso l\u2019azienda o da questa venga spedita.<br \/>\n2. Il datore di lavoro o committente pu\u00f2 sottoporre i propri dipendenti a test attitudinali, motivazionali, o psico-reattivi soltanto in funzione dell\u2019accertamento delle rispettive capacit\u00e0 rilevanti ai fini della prestazione lavorativa. Fermo quanto disposto nel comma 2, lettera b), dell\u2019articolo 2087, l\u2019effettuazione dei test suddetti deve essere preceduta di almeno dieci giorni dalla comunicazione ai lavoratori stessi che vi saranno sottoposti e alle rappresentanze sindacali aziendali della natura delle indagini, delle finalit\u00e0 per cui esse vengono disposte e delle tecniche applicate.<br \/>\n3. Le perquisizioni sul lavoratore sono vietate fuorch\u00e9 nei casi in cui siano indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale. In tal caso esse possono essere effettuate soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali; si applicano in proposito le disposizioni contenute nel comma 3 dell\u2019articolo 2115. Esse devono in ogni caso essere effettuate all\u2019uscita del luogo di lavoro, con l\u2019applicazione di sistemi di selezione automatica e con modalit\u00e0 tali da salvaguardare la dignit\u00e0 e la riservatezza del lavoratore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2115<br \/>\n<i>Controlli del datore di lavoro<\/i><\/p>\n<p>1. Il datore di lavoro o committente pu\u00f2 impiegare guardie armate soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Queste non possono essere adibite a funzioni di controllo sulle prestazioni di lavoro, n\u00e9 accedere con le armi al luogo di svolgimento delle prestazioni stesse.<br \/>\n2. Il nome e le mansioni specifiche degli addetti alla vigilanza sull\u2019attivit\u00e0 lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati e resi permanentemente conoscibili. Questa disposizione non deve essere interpretata in modo tale da precludere la possibilit\u00e0 di indagini ispettive e controlli a campione sulla regolarit\u00e0 e correttezza dei rapporti tra i lavoratori dipendenti e i clienti, utenti o altri interlocutori esterni dell\u2019azienda.<br \/>\n3. \u00c8 vietata l\u2019istallazione e l\u2019uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature che siano richiesti da esigenze inerenti alla produzione o alla sicurezza delle persone e dei beni, ma dai quali derivi anche la possibilit\u00e0 di controllo a distanza dell\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In caso di disaccordo tra queste, l\u2019accordo \u00e8 valido se stipulato con quelle che abbiano conseguito la maggioranza dei voti nella consultazione di cui all\u2019articolo 2064, comma 2. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro o committente, provvede l\u2019Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalit\u00e0 per l\u2019uso di tali impianti o apparecchiature.<br \/>\n4. Quando l\u2019azienda sia dotata di una rete informatica interna, la disposizione di cui al comma 3 si applica all\u2019installazione e all\u2019uso di programmi informatici che rispondano a esigenze inerenti alla produzione o alla sicurezza delle persone e dei beni, ma dai quali derivi anche la possibilit\u00e0 di controllo a distanza dell\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori in tempo reale. Essi devono comunque essere strutturati in maniera tale da:<br \/>\n<i>a)<\/i> ridurre al minimo necessario la memorizzazione e l\u2019uso di dati che consentano il controllo a distanza della singola prestazione di lavoro;<br \/>\n<i>b)<\/i> cancellare periodicamente e automaticamente i dati relativi all\u2019accesso individuale a internet o al traffico telematico, la cui conservazione non risponda a giustificate esigenze aziendali.<br \/>\n5. Nei casi di cui al comma 4, il trattamento di dati personali \u00e8 limitato alle informazioni indispensabili per il perseguimento di finalit\u00e0 preventivamente determinate ed \u00e8 effettuato secondo modalit\u00e0 strettamente proporzionate alle finalit\u00e0 stesse.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2116<br \/>\n<i>Sospensione della prestazione nell\u2019interesse del datore di lavoro o committente<\/i><\/p>\n<p>1. Quando l\u2019imprenditore disponga la sospensione totale o parziale delle prestazioni di lavoro in una unit\u00e0 produttiva, reparto o ufficio, per ragioni oggettive imputabili all\u2019azienda, e la sospensione abbia durata pari o inferiore a 10 giorni lavorativi anche non consecutivi nell\u2019arco di 180 giorni di calendario, il prestatore ha diritto all\u2019intera retribuzione base ordinaria. Salvi i casi non prevedibili di forza maggiore, di tale sospensione deve essere data informazione con almeno 48 ore di anticipo alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in difetto di queste, alle organizzazioni sindacali territoriali competenti, ai fini dell\u2019esame congiunto eventualmente da queste richiesto, nonch\u00e9 in ogni caso ai dipendenti interessati.<br \/>\n2. Per i periodi di sospensione eccedenti il limite di cui al comma 1, il prestatore ha diritto a quattro quinti della retribuzione base ordinaria. In quest\u2019ultimo caso la protrazione della sospensione deve essere preceduta dall\u2019informazione circa i motivi per cui la prosecuzione normale delle prestazioni lavorative determinerebbe una perdita per l\u2019impresa, nonch\u00e9 circa le prospettive e il personale interessato, comunicata con almeno 5 giorni di anticipo alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in difetto di queste, alle organizzazioni sindacali territoriali competenti, nonch\u00e9 in ogni caso ai dipendenti interessati.<br \/>\n3. Durante i periodi di sospensione di cui al comma 1 il prestatore \u00e8 obbligato a partecipare alle iniziative di aggiornamento o riqualificazione professionale che vengano promosse dall\u2019imprenditore. Fermo restando tale obbligo, nel periodo di sospensione eccedente i primi 10 giorni il prestatore \u00e8 libero di svolgere attivit\u00e0 lavorativa in favore di terzi, fermo il divieto di concorrenza di cui all\u2019articolo 2105, previa comunicazione all\u2019imprenditore, il quale in tal caso \u00e8 esonerato dalla prestazione retributiva per il periodo di lavoro prestato in favore di terzi, fino a concorrenza con la retribuzione pagata dai terzi medesimi al lavoratore.<br \/>\n4. Ciascun imprenditore del settore industriale che occupi pi\u00f9 di 5 dipendenti \u00e8 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di cui al comma 1, presso la Cassa integrazione guadagni istituita presso l\u2019Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L\u2019assicurazione obbligatoria copre tre quarti dell\u2019importo di cui al comma 1, per un periodo complessivo massimo di 260 giorni lavorativi nell\u2019arco di due anni, sotto condizione che il singolo rapporto di lavoro abbia avuto durata non inferiore a due anni e che al termine della sospensione il lavoro riprenda effettivamente per almeno due mesi, o per il minor periodo corrispondente alla durata della sospensione. Le condizioni di assicurazione e la determinazione del premio sono disciplinate da disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali. Il premio \u00e8 determinato in modo da garantire l\u2019equilibrio di bilancio della Cassa nel medio termine e, in riferimento alla singola impresa, tenendosi conto dell\u2019entit\u00e0 delle sospensioni da essa disposte in precedenza. Un decreto apposito del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali determina le condizioni di assicurazione e la determinazione del premio per il settore dell\u2019edilizia. I contratti collettivi nazionali con efficacia generale a norma dell\u2019articolo 2071 possono estendere l\u2019obbligo di assicurazione a settori diversi da quello industriale.<br \/>\n5. Nelle situazioni di crisi dichiarata con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con i ministri dell\u2019Economia e delle Attivit\u00e0 produttive, e nel rispetto dell\u2019ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato, alle aziende assicurate presso la Cassa integrazione guadagni appartenenti a settori in crisi, che sospendano dal lavoro propri dipendenti per difficolt\u00e0 derivanti dalla crisi stessa o per ristrutturazione aziendale viene rimborsato dall\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale un importo corrispondente a sette ottavi di quanto erogato ai dipendenti stessi per il periodo massimo di un anno nel caso di protrazione della sospensione oltre il limite di cui al comma 4. L\u2019importo deve essere restituito se dopo la cessazione della sospensione il lavoro non riprende per la durata di almeno due mesi.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2117<br \/>\n<i>Recesso del prestatore di lavoro<\/i><\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione A (corrispondente al testo base)<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. Il prestatore di lavoro a tempo indeterminato pu\u00f2 rassegnare le dimissioni dandone preavviso alla controparte nel termine previsto dal contratto.<br \/>\n2. Il prestatore di lavoro che rassegni le dimissioni per colpa grave del datore di lavoro o committente non \u00e8 tenuto al preavviso. Quando il contratto sia a termine, egli ha diritto in tal caso al risarcimento in relazione al mancato reddito e al danno professionale derivante dalla cessazione anticipata del rapporto. Quando il contratto sia a tempo indeterminato, egli ha diritto al trattamento stabilito dall\u2019articolo 2119 per il caso di licenziamento per motivi non disciplinari. Grava sul datore di lavoro l\u2019onere della prova dell\u2019adempimento degli obblighi retributivi e contributivi; grava sul lavoratore l\u2019onere della prova dell\u2019inadempimento degli altri obblighi contrattuali o del diverso motivo delle dimissioni in tronco.<br \/>\n3. \u00c8 vietata la detenzione e conservazione da parte del datore di lavoro, in costanza di rapporto, di un documento sottoscritto da un lavoratore dipendente, contenente una dichiarazione di recesso unilaterale o consensuale dal rapporto con data in bianco. Il trasgressore \u00e8 punito con l\u2019ammenda da 5.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca fase attuativa di reato pi\u00f9 grave.<br \/>\n4. Il prestatore di lavoro a tempo indeterminato che abbia rassegnato le dimissioni o stipulato la risoluzione consensuale del rapporto, quale che sia la forma dell\u2019atto, ha facolt\u00e0 di revocare l\u2019atto entro il secondo giorno successivo a quello della sua comunicazione al datore di lavoro o committente, quando si tratti di recesso unilaterale, o dalla sua stipulazione, quando si tratti di recesso bilaterale. La revoca deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.<br \/>\n5. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l\u2019obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.<br \/>\n6. In caso di controversia grava sul lavoratore l\u2019onere della dimostrazione della data di comunicazione della revoca, sul datore di lavoro l\u2019onere della dimostrazione della sua tardivit\u00e0 rispetto alla data effettiva dell\u2019atto di recesso.<br \/>\n7. Le dimissioni possono altres\u00ec essere dedotte dal comportamento del lavoratore che, senza giustificazione, non si presenti in servizio o non offra la prestazione per un periodo di sette giorni consecutivi.<\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione B<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. Il prestatore di lavoro a tempo indeterminato pu\u00f2 rassegnare le dimissioni dandone preavviso alla controparte nel termine previsto dal contratto. <b>L\u2019atto non ha efficacia se non \u00e8 corredato dal talloncino, recante sottoscrizione della persona dimissionaria, relativo alla spedizione di plico raccomandato alla Direzione per l\u2019Impiego contenente la comunicazione delle dimissioni stesse.<\/b><br \/>\n2. <i>[uguale al testo base]<\/i><\/p>\n<p>3. <i>[uguale al testo base]<\/i><\/p>\n<p><b>4. <i>[soppresso]<\/i><\/b><\/p>\n<p><b>5. <i>[soppresso]<\/i><\/b><\/p>\n<p><b>6. <i>[soppresso]<\/i><\/b><\/p>\n<p><b>7. <\/b><i>[uguale a quello della versione A]<\/i><b><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2118<br \/>\n<i>Recesso del datore di lavoro o committente &#8211; Licenziamento disciplinare<br \/>\n<\/i><\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione A (corrispondente al testo base)<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. Il recesso del datore di lavoro o committente non \u00e8 efficace se non \u00e8 comunicato al lavoratore dipendente in forma scritta.<br \/>\n2. Decorso il periodo di prova, il datore di lavoro o committente pu\u00f2 legittimamente recedere dal rapporto di lavoro:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> per una mancanza grave del lavoratore <span style=\"color: #0000ff;\">oggetto di contestazione,<\/span> mediante licenziamento disciplinare; il licenziamento pu\u00f2, in questo caso, essere intimato in tronco o con il preavviso previsto dal contratto collettivo o individuale;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> <span style=\"color: #0000ff;\">per ogni altro motivo, esclusi quelli discriminatori vietati,<\/span> mediante il licenziamento <span style=\"color: #0000ff;\">ordinario<\/span> disciplinato dall\u2019articolo 2119.<br \/>\n3. Il licenziamento pu\u00f2 essere impugnato dal lavoratore per difetto della forma scritta, perch\u00e9 determinato da motivo discriminatorio, oppure, <span style=\"color: #0000ff;\">quando esso sia stato irrogato sulla base di contestazione disciplinare, per difetto del procedimento di cui all\u2019articolo 2106 o per insufficienza o insussistenza della mancanza contestata<\/span>. L\u2019impugnazione del licenziamento deve in ogni caso avvenire in forma scritta entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, o, nel caso di difetto di forma scritta, dalla cessazione di fatto del rapporto per iniziativa del datore di lavoro o committente; e, salvo che le parti si accordino prima, deve essere seguita entro 120 giorni da impugnazione giudiziale.<br \/>\n4. Nel caso del licenziamento <span style=\"color: #0000ff;\">fondato su contestazione<\/span> disciplinare, fermo quanto disposto dall\u2019articolo 2106, grava sul datore di lavoro o committente l\u2019onere della prova circa la mancanza grave imputata al lavoratore. Quando il licenziamento <span style=\"color: #0000ff;\">fondato su contestazione<\/span> disciplinare sia viziato da difetto procedurale o da insufficiente gravit\u00e0 della mancanza contestata e accertata, o da insussistenza della mancanza stessa, il giudice, valutate le circostanze, la natura del vizio e il comportamento delle parti, condanna il datore di lavoro o committente:<br \/>\n<em>a)<\/em> nel caso del difetto procedurale, al pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento di cui all&#8217;articolo 2119;<br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\"><em>b)<\/em> nel caso di sussistenza dell&#8217;inadempimento contestato, ma di gravit\u00e0 non sufficiente a giustificare il licenziamento, al pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 di cui alla lettera <em>a)<\/em>, ridotta in misura proporzionale alla colpa accertata del lavoratore;<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\"> <em>c)<\/em> nel caso di insussistenza del fatto materiale contestato, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni maturate dalla data dello scioglimento del rapporto, dedotti i redditi di lavoro di altra fonte; la reingrazione non pu\u00f2 essere disposta se il lavoratore al momento del licenziamento era inquadrato come dirigente.<\/span><br \/>\n5. Nel caso di condanna alla ricostituzione del rapporto di lavoro, ciascuna delle parti ha facolt\u00e0 di optare, in alternativa alla ricostituzione, per il pagamento a carico del datore di lavoro o committente di un indennizzo sostitutivo pari al doppio dell&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento di cui all&#8217;articolo 2119, comunque non inferiore a 6 mensilit\u00e0 e non superiore a 30.<br \/>\n6. Nelle organizzazioni di tendenza a carattere non imprenditoriale che svolgono senza fini di lucro attivit\u00e0 di natura politica, religiosa, sindacale, culturale o di istruzione, e nelle unit\u00e0 produttive autonome di dimensioni inferiori ai 16 dipendenti, appartenenti ad aziende di dimensioni complessive inferiori ai 61 dipendenti, in caso di soccombenza nel giudizio avente a oggetto un licenziamento disciplinare non pu\u00f2 essere disposta la ricostituzione del rapporto di lavoro.<br \/>\n7. Nelle unit\u00e0 produttive autonome di dimensioni inferiori ai 16 dipendenti, appartenenti ad aziende di dimensioni complessive inferiori ai 61 dipendenti, gli indennizzi di cui al comma 4 e i relativi limiti sono dimezzati.<br \/>\n8. Nel caso di licenziamento illegittimo per violazione di un divieto di discriminazione il giudice dispone la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno. Il lavoratore pu\u00f2 esercitare la facolt\u00e0 di cui al comma 5.<br \/>\n9. Le disposizioni contenute nei commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 di questo articolo, cos\u00ec come quelle di cui agli articoli 2119, 2120 e 2121 non si applicano nel contratto di agenzia caratterizzato da posizione di dipendenza dell\u2019agente, per il quale vale la disciplina dettata dalla legge speciale.<\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione B<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. <i>[uguale al testo base]<\/i><br \/>\n2. <i>[uguale al testo base]<br \/>\n<\/i>3. Quando il recesso motivato da mancanza grave del lavoratore sia viziato da difetto procedurale o da difetto di giustificazione, il datore di lavoro o committente che occupa complessivamente pi\u00f9 di sessanta lavoratori di cui all&#8217;articolo 1, \u00e8 tenuto a ricostituire il rapporto di lavoro entro il termine di tre giorni dal deposito della sentenza o, in mancanza, a versare al lavoratore una indennit\u00e0 sostitutiva fissata dal giudice nella misura massima e minima stabilita dai contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<br \/>\n4. In assenza delle determinazioni collettive di cui al comma che precede l&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva, alternativa alla ricostituzione del rapporto di lavoro, non potr\u00e0 essere inferiore a 6 e superiore a 15 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto, avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni e le condizioni della attivit\u00e0 esercitata dal datore di lavoro o committente, la situazione del mercato del lavoro locale, l&#8217;anzianit\u00e0 di servizio o collaborazione e le condizioni del lavoratore, nonch\u00e9 il comportamento delle parti anche prima del licenziamento. L&#8217;indennit\u00e0 pu\u00f2 essere incrementata, oltre le 15 mensilit\u00e0, di una mensilit\u00e0 per ogni anno di servizio o collaborazione maturato a decorrere dal quinto anno ed entro il limite di un importo complessivo non superiore alle 30 mensilit\u00e0.<br \/>\n5. Nel caso di rapporti di lavoro non subordinato il numero delle mensilit\u00e0 da riconoscere al lavoratore \u00e8 calcolato dividendo il compenso annuale lordo concordato nel contratto per dodici.<br \/>\n6. <i>[uguale al testo base]<br \/>\n<\/i>7. <i>[uguale al testo base]<br \/>\n<\/i>8. <i>[uguale al testo base]<br \/>\n<\/i>9. <i>[uguale al testo base]<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2119<br \/>\n<i>Licenziamento ordinario<br \/>\n<\/i><\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione A (corrispondente al testo base)<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. Quando non sia stato stipulato il patto di prova, o il relativo termine sia scaduto, il licenziamento <span style=\"color: #0000ff;\">non sorretto da contestazione disciplinare deve essere comunicato al lavoratore nel rispetto del preavviso contrattuale, comunque non inferiore a 15 giorni, e con indicazione del motivo economico, tecnico od organizzativo, anche attinente alla qualit\u00e0 o alla quantit\u00e0 della prestazione resa dal lavoratore interessato.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">2. Il lavoratore pu\u00f2 impugnare il licenziamento, con le stesse modalit\u00e0 e termini stabiliti nell\u2019articolo 2118 per il licenziamento sorretto da contestazione disciplinare. Fermo quanto disposto dal comma 8 dell\u2019articolo 2118 per il caso di licenziamento il cui motivo determinante costituisca discriminazione vietata, in ogni altro caso il giudice, quando ravvisi l\u2019insussistenza o insufficienza del motivo, condanna il datore di lavoro o committente a pagare al lavoratore un indennizzo di entit\u00e0 determinata in considerazione delle circostanze e della durata del rapporto, comunque non superiore a una mensilit\u00e0 e mezza per ogni anno di anzianit\u00e0 di servizio, computandosi anche i periodi di lavoro a termine che abbiano preceduto immediatamente il rapporto a tempo indeterminato.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">3. L\u2019entit\u00e0 massima dell\u2019indennizzo di cui al comma 2 \u00e8 ridotta a un quarto di mensilit\u00e0 per ogni anno di anzianit\u00e0 di servizio, con un massimo di due mensilit\u00e0, nel caso di licenziamento di lavoratore che alla data della comunicazione del licenziamento abbia raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Quando il lavoratore abbia maturato venti anni di anzianit\u00e0 di servizio e non abbia ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia, la porzione del limite massimo dell\u2019indennizzo corrispondente alla maggiore anzianit\u00e0 \u00e8 pari a due mensilit\u00e0 di retribuzione per anno.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">4. Il lavoratore, ricevuta la comunicazione del licenziamento di cui al comma 1, pu\u00f2 optare, rinunciando all\u2019impugnazione e dandone comunicazione al datore o committente entro la scadenza del termine di preavviso di cui al comma 1, per il preavviso lungo di cui al comma\u00a05, che assorbe fino a concorrenza quello contrattuale, integrato dall\u2019eventuale indennit\u00e0 ulteriore di cui al comma 6.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">5. Nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato l\u2019opzione di cui al comma 4, egli ha diritto a un periodo di preavviso non inferiore a tanti mesi quanti sono gli anni, o frazioni di anno superiori a sei mesi, di anzianit\u00e0 di servizio nell\u2019azienda, con un massimo di dodici, computandosi nell\u2019anzianit\u00e0 anche gli eventuali rapporti a termine che abbiano preceduto immediatamente quello a tempo indeterminato. Il lavoratore stesso ha, in seguito, la facolt\u00e0 di optare per la cessazione immediata del rapporto, con conseguente godimento dell\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del periodo residuo di preavviso; oppure la facolt\u00e0 proseguire la prestazione lavorativa in azienda fino allo spirare del termine, nelle condizioni precedenti alla comunicazione del licenziamento. Decorsi sei mesi, qualora il preavviso dovuto abbia maggiore durata, il datore ha in ogni caso la facolt\u00e0 di esonerare il lavoratore dalla prestazione, corrispondendogli l\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del periodo residuo di preavviso.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">6. Al termine del periodo di preavviso lungo di cui al comma 5, al lavoratore \u00e8 dovuta un\u2019indennit\u00e0 di licenziamento pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell\u2019ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianit\u00e0 di servizio in azienda, computandosi anche gli eventuali contratti a termine tra le stesse parti che abbiano preceduto immediatamente quello a tempo indeterminato, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso di cui al comma 5. Si applicano all\u2019indennit\u00e0 le riduzioni e gli aumenti disposti dal comma 3 per i limiti massimi dell\u2019indennizzo disposto dal giudice.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> 7. La retribuzione per il periodo di preavviso e l\u2019indennit\u00e0 sostitutiva sono imponibili ai fini delle assicurazioni obbligatorie. L\u2019indennizzo di cui al comma 2 e l\u2019indennit\u00e0 di licenziamento di cui al comma 6 non costituiscono invece retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\"> 8. Sia i limiti massimi dell\u2019indennizzo di cui ai commi 2 e 3, sia il termine del preavviso lungo di cui al comma 4, sia l\u2019indennit\u00e0 di cui al comma 6 si dimezzano nei rapporti di lavoro di cui siano titolari datori di lavoro appartenenti al novero definito dal comma 6 dell\u2019articolo 2118.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">9. L\u2019opzione di cui al comma 4 non \u00e8 data al lavoratore nel caso di assoggettamento dell\u2019impresa datrice di lavoro o committente a procedura concorsuale, nonch\u00e9 quando i suoi bilanci abbiano fatto registrare una perdita negli ultimi tre esercizi consecutivi. In questo caso il lavoratore ha diritto al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 pari a quella di cui al comma 5 a carico del Fondo di Garanzia dell\u2019Inps.<\/span><br \/>\n10. Ferma restando l\u2019applicazione della disciplina europea della materia, il datore di lavoro che occupi pi\u00f9 di 15 dipendenti nell\u2019ambito della stessa provincia, quando il numero dei licenziamenti per motivi economici od organizzativi sia superiore a 4 nell\u2019arco di 120 giorni, \u00e8 tenuto ad applicare la procedura di informazione ed esame congiunto preventivo in sede sindacale e amministrativa prevista dalle direttive comunitarie. Gli avvisi e informazioni in funzione dell\u2019esame congiunto in sede sindacale devono essere comunicati alle rappresentanze sindacali aziendali, e quando queste non siano costituite alle organizzazioni sindacali territoriali alle quali l\u2019impresa sia contrattualmente tenuta al versamento di quote associative; gli avvisi e informazioni in funzione dell\u2019esame congiunto in sede amministrativa devono essere comunicati alla Direzione provinciale per l\u2019impiego competente, oppure, quando il licenziamento riguardi unit\u00e0 produttive dislocate in diverse province della stessa regione, alla Direzione regionale; altrimenti, quando esso riguardi unit\u00e0 produttive dislocate in regioni diverse, alla Direzione centrale per l\u2019impiego.<\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione B<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. <i>[uguale al testo base]<\/i><\/p>\n<p>2.\u00a0In caso di recesso per motivo economico dichiarato illegittimo dal giudice, al lavoratore \u00e8 dovuta, oltre alla indennit\u00e0 di preavviso, una indennit\u00e0 di recesso onnicomprensiva pari a tanti dodicesimi del compenso lordo complessivamente goduto nell\u2019ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianit\u00e0 di servizio o di collaborazione. L&#8217;indennit\u00e0 cos\u00ec calcolata non pu\u00f2 comunque essere superiore a <i>24 mensilit\u00e0?<\/i><\/p>\n<p>3. <i>[uguale al testo base]<\/i><\/p>\n<p>4. <i>[soppresso]<\/i><\/p>\n<p>5. <i>[soppresso]<\/i><\/p>\n<p>6. <i>[soppresso]<\/i><\/p>\n<p>7. <i>[soppresso]<\/i><\/p>\n<p>8. <i>[uguale al testo base]<\/i><\/p>\n<p>9. <i>[uguale al testo base]<\/i><\/p>\n<p><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione C (corrispondente alla disciplina attualmente in vigore, modificata sostanzialmente soltanto nell&#8217;importo minimo dell&#8217;indennizzo)<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. Quando non sia stato stipulato il patto di prova, o il relativo termine sia scaduto, il licenziamento per motivi economici, organizzativi o comunque inerenti alla produzione, deve essere preceduto da un preavviso secondo quanto previsto in proposito dal contratto collettivo applicabile.<\/p>\n<p>2. Il giudice, quando accerta il difetto di adeguata giustificazione del licenziamento di cui al comma 1, valutate le circostanze, condanna il datore di lavoro al pagamento al lavoratore di un indennizzo di entit\u00e0 di entit\u00e0 non inferiore a un mese per ogni anno di anzianit\u00e0 di servizio, computandosi anche gli eventuali rapporti a termine che abbiano preceduto il rapporto a tempo indeterminato, e non superiore a 24 mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>3. Nel caso in cui la manifesta insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento costituisca indizio che consenta di presumere la sussistenza di un motivo illecito, il giudice pu\u00f2 condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, in aggiunta al risarcimento di cui al comma 2.<\/p>\n<p><b>4. <\/b>Ferma restando l\u2019applicazione della disciplina europea della materia, il datore di lavoro che occupi pi\u00f9 di 15 dipendenti nell\u2019ambito della stessa provincia, quando il numero dei licenziamenti per motivi economici od organizzativi sia superiore a 4 nell\u2019arco di 120 giorni, \u00e8 tenuto ad applicare la procedura di informazione ed esame congiunto preventivo in sede sindacale e amministrativa prevista dalle direttive comunitarie. Gli avvisi e informazioni in funzione dell\u2019esame congiunto in sede sindacale devono essere comunicati alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali; gli avvisi e informazioni in funzione dell\u2019esame congiunto in sede amministrativa devono essere comunicati alla Direzione provinciale per l\u2019impiego competente, oppure, quando il licenziamento riguardi unit\u00e0 produttive dislocate in diverse province della stessa regione, la Direzione regionale; altrimenti la Direzione centrale per l\u2019impiego. Il giudice, quando accerti la violazione delle regole procedurali di cui a questo comma, condanna il datore di lavoro all\u2019indennizzo di cui al comma 2.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2120<br \/>\n<i>Assistenza nel mercato del lavoro al lavoratore licenziato<\/i><\/p>\n<p>1. Il lavoratore che abbia compiuto il secondo anno di anzianit\u00e0 di servizio, computandosi anche gli eventuali rapporti a termine o di lavoro temporaneo tramite agenzia che abbiano preceduto quello a tempo indeterminato, quando il lavoratore stesso abbia perso il posto in conseguenza di un licenziamento non disciplinare, oppure di un licenziamento disciplinare di cui sia stata accertata l\u2019illegittimit\u00e0 in sede giudiziale cautelare o di merito e al quale non abbia fatto seguito la reintegrazione, <span style=\"color: #0000ff;\">ha diritto a scegliere<\/span> l&#8217;agenzia specializzata tra quelle accreditate presso la Regione e a stipulare con la stessa, oltre che con il Centro per l&#8217;Impiego, ed eventualmente anche con l&#8217;ex-datore di lavoro o committente, un contratto di ricollocazione, che prevede:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a) <\/i>l\u2019erogazione a cura e spese del datore di lavoro o committente <span style=\"color: #0000ff;\">eventualmente partecipante alla stipulazione,<\/span> di <span style=\"color: #0000ff;\">un trattamento complementare<\/span> per il periodo di disoccupazione effettiva e involontaria; il trattamento<span style=\"color: #0000ff;\">, esente da contribuzione previdenziale,<\/span> \u00e8 condizionato all\u2019assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi di cui alle lettere <i>d)<\/i> ed <i>e)<\/i>;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> l\u2019erogazione di assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell&#8217;agenzia specializzata;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> la predisposizione da parte dell\u2019agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacit\u00e0 del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona;<br \/>\n<i>d) <\/i>l\u2019impegno del lavoratore a porsi a disposizione dell\u2019agenzia per le iniziative da essa predisposte, secondo un orario settimanale corrispondente all\u2019orario di lavoro praticato prima del licenziamento;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 e)<\/i> l\u2019assoggettamento dell\u2019attivit\u00e0 svolta dal lavoratore nella ricerca della nuova occupazione alle direttive e al controllo del tutor designato dall\u2019agenzia;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 f)<\/i> la possibilit\u00e0 di sospensione delle prestazioni reciproche oggetto del contratto di ricollocazione, per la durata del rapporto di lavoro a termine o in prova in cui il lavoratore si impegni, con conseguente e corrispondente riduzione della durata complessiva residua delle prestazioni stesse;<br \/>\n<em>g) <\/em>la retribubuzione dell&#8217;agenzia mediante <em>voucher<\/em> a carico della Regione, di entit\u00e0 proporzionata alla difficolt\u00e0 della ricollocazione nel caso specifico, pagabile soltanto a risultato ottenuto, secondo la disciplina della materia dettata dalla Regione stessa.<br \/>\n2. ll lavoratore \u00e8 libero di recedere dal contratto di ricollocazione, anche senza preavviso, con conseguente cessazione del trattamento di disoccupazione. Egli pu\u00f2 inoltre chiedere per giustificato motivo la sostituzione dell\u2019agenzia cui sia stata affidata l\u2019erogazione dell\u2019assistenza di cui ai commi precedenti.<br \/>\n3. Le controversie relative alla stipulazione, all\u2019esecuzione o alla risoluzione del contratto di ricollocazione sono di competenza del giudice del lavoro, secondo il rito di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile. Il contratto di ricollocazione pu\u00f2 disporre la soluzione delle controversie stesse mediante arbitrato irrituale.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2121<br \/>\n<i>Accantonamento per trattamento di fine rapporto o previdenza complementare<\/i><\/p>\n<p>1. Ogni lavoratore dipendente ha diritto all\u2019accantonamento annuo, a carico del datore di lavoro o committente, di un importo pari alla retribuzione imponibile a fini previdenziali dovuta per l\u2019anno stesso, divisa per 13,5.<br \/>\n2. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini dell\u2019accantonamento di cui al comma 1, comprende tutte le somme e l\u2019equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione di quanto \u00e8 corrisposto come indennit\u00e0 di trasferta o di rimborso spese a pie\u2019 di lista.<br \/>\n3. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell\u2019anno per una delle cause di cui agli articoli 2110, 2111 o 2116, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l\u2019equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.<br \/>\n4. Al lavoratore \u00e8 data, all\u2019atto della costituzione del rapporto, la scelta tra il pagamento dell&#8217;accantonamento a fine rapporto e il suo trasferimento in retribuzione diretta. Gli \u00e8 data altres\u00ec la scelta circa la destinazione totale o parziale dell\u2019accantonamento a un programma di previdenza complementare, secondo la disciplina vigente della materia, oppure a un trattamento di fine rapporto gestito direttamente dal datore di lavoro o committente, oppure la scelta . Quando il lavoratore abbia optato per la destinazione dell\u2019accantonamento al trattamento di fine rapporto, deve essergli data l\u2019opzione per la destinazione totale o parziale a un programma di previdenza complementare anche in costanza di rapporto<span style=\"color: #0000ff;\">. In tal caso deve inoltre essergli consentito l&#8217;incasso immediato dei sette decimi di quanto accantonato presso il datore di lavoro nel caso di gravi necessit\u00e0 sanitarie sue o di suoi parenti conviventi, o di acquisto della prima casa per s\u00e9 o per i figli<\/span>.<br \/>\n5. Al Fondo di Garanzia presso l\u2019Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui al comma 7 dell\u2019articolo 2120, compete di surrogarsi al datore di lavoro o committente, in caso di insolvenza, nel pagamento ai lavoratori dipendenti delle ultime tre mensilit\u00e0 di retribuzione e dell\u2019accantonamento di cui al comma 1<span style=\"color: #0000ff;\">, nonch\u00e9 dell&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento di cui agli articoli 2118 e 2119<\/span>.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2122<br \/>\n<i>Indennit\u00e0 in caso di morte<\/i><\/p>\n<p>1. In caso di morte del lavoratore dipendente, il trattamento di fine rapporto di cui all\u2019articolo 2121, <span style=\"color: #0000ff;\">se accantonato presso il datore di lavoro,<\/span> e l\u2019indennit\u00e0 di preavviso prevista dal comma 1 dell\u2019articolo 2119 devono essere corrisposti, divisi in parti uguali, al coniuge e ai figli; un terzo della somma complessiva \u00e8 riservato ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, se vivevano a carico del lavoratore.<br \/>\n2. In mancanza delle persone di cui al comma 1, i cespiti ivi indicati sono attribuiti secondo la volont\u00e0 testamentaria del lavoratore, o, in difetto di testamento, secondo le norme della successione legittima.<br \/>\n3. Qualora il lavoratore deceduto avesse optato per la destinazione dell\u2019accantonamento di cui all\u2019articolo 2121 a un programma di previdenza complementare, si applica quanto previsto nel detto programma.<\/p>\n<p>4. In caso di difficolt\u00e0 di accertamento degli aventi diritto, al datore di lavoro \u00e8 data facolt\u00e0 di adempiere il proprio obbligo versando la somma dovuta al Fondo Tesoreria dell\u2019Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale provveder\u00e0 al pagamento effettuati gli accertamenti necessari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2123<br \/>\n<i>Lavoro a domicilio e telelavoro<\/i><\/p>\n<p>1. Quando il contratto lasci al prestatore piena libert\u00e0 circa il luogo e il tempo di svolgimento della prestazione lavorativa, non si applicano gli articoli 2102, 2107, 2108, 2109. L\u2019articolo 2010 si applica solo in riferimento alle infermit\u00e0 che determinino impedimento al lavoro per pi\u00f9 di quindici giorni di calendario.<br \/>\n2. Quando il contratto di cui al comma 1 abbia per oggetto l\u2019esecuzione di prestazioni di natura manifatturiera, il datore di lavoro o committente \u00e8 obbligato a farne espressa annotazione nel libro-paga. \u00c8 vietata l\u2019utilizzazione di sostanze nocive o pericolose.<br \/>\n3. Quando il contratto vincoli il prestatore dipendente allo svolgimento della prestazione in collegamento telematico con l\u2019azienda o con altri collaboratori in orari prestabiliti, si applicano gli articoli 2107, 2108, 2109 e 2010. Non si applica il divieto di controllo a distanza di cui all\u2019articolo 2115, comma 3; tuttavia il controllo telematico, ovvero la visione a distanza della attivit\u00e0 lavorativa nel suo esercizio con finalit\u00e0 di verifica dell\u2019adempimento contrattuale, deve avere il carattere della discontinuit\u00e0, della proporzionalit\u00e0 e, quando effettivamente esercitato, deve risultare palese al lavoratore interessato, non potendo svolgersi con modalit\u00e0 occulte.<br \/>\n4. Quando il contratto abbia per oggetto una prestazione di lavoro subordinato, il datore di lavoro ha la facolt\u00e0 di scelta dei programmi informatici mediante i quali la prestazione deve essere svolta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2124<br \/>\n<i>Distacco del lavoratore<\/i><\/p>\n<p>1. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2102 e 2103, il datore di lavoro pu\u00f2 comandare il prestatore subordinato presso un\u2019azienda di cui sia titolare un soggetto diverso, per un periodo determinato o determinabile con riferimento a un evento futuro e certo. In tal caso egli risponde in solido con il titolare dell\u2019azienda fruitrice della prestazione lavorativa di tutti i diritti che maturino in capo al lavoratore durante il periodo di distacco.<br \/>\n2. Ferma restando l\u2019applicazione della disciplina europea della materia, quando il datore di lavoro distaccante sia titolare di un\u2019azienda o agenzia di lavoro temporaneo dislocata in uno Stato membro dell\u2019Unione Europea diverso dall\u2019Italia, e il lavoratore sia inviato a svolgere la propria prestazione in un\u2019azienda dislocata in Italia per un periodo superiore aventiquattro mesi, questi ha diritto a un trattamento non inferiore rispetto a quello cui hanno diritto gli altri lavoratori impiegati nell\u2019azienda. Egli pu\u00f2 far valere i propri diritti nascenti dalla prestazione svolta in Italia davanti al giudice del lavoro italiano.<br \/>\n3. Il comma 2 non si applica ai rapporti di lavoro delle imprese della marina mercantile con il personale navigante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2125<br \/>\n<i>Patto di non concorrenza<\/i><\/p>\n<p>1. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 del lavoratore dipendente per il tempo successivo alla cessazione del contratto \u00e8 nullo se non risulta da atto scritto, se non \u00e8 pattuito a favore del lavoratore un corrispettivo commisurato al sacrificio professionale prevedibile come conseguenza della pattuizione, o se il vincolo non \u00e8 contenuto entro limiti determinati di oggetto e di tempo. La durata del vincolo non pu\u00f2 superare i tre anni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2126<br \/>\n<i>Prestazione di fatto con violazione di legge<\/i><\/p>\n<p>1. La nullit\u00e0 o l\u2019annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullit\u00e0 derivi dall\u2019illiceit\u00e0 dell\u2019oggetto o della causa.<br \/>\n2. Se il lavoro \u00e8 stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2127<br \/>\n<i>Somministrazione di lavoro. Somministrazione irregolare o fraudolenta<\/i><\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione A (corrispondente al testo base)<\/span><\/b><\/p>\n<p>1. Il contratto di somministrazione di lavoro \u00e8 quello in forza del quale un soggetto svolgente in forma imprenditoriale attivit\u00e0 di mediazione nel mercato del lavoro si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire prestazioni di manodopera, a tempo determinato o indeterminato, a un soggetto utilizzatore.<br \/>\n2. L\u2019attivit\u00e0 di somministrazione di lavoro \u00e8 consentita soltanto ai soggetti iscritti all\u2019apposito elenco presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui all\u2019articolo 2093.<br \/>\n3. La somministrazione a tempo determinato \u00e8 consentita soltanto nei casi nei quali \u00e8 consentita l\u2019assunzione a tempo determinato, a norma dell\u2019articolo 2097. \u00c8 vietata la somministrazione di lavoro:<br \/>\n<i>a)<\/i> per sostituzione di lavoratori in sciopero;<br \/>\n<i>b)<\/i> in favore di aziende presso le quali siano in atto sospensioni con ricorso alla Cassa integrazione guadagni di lavoratori svolgenti mansioni simili a quelle oggetto di somministrazione;<br \/>\n<i>c)<\/i> in favore di aziende nelle quali siano stati effettuati licenziamenti collettivi entro i sei mesi precedenti.<br \/>\n4. Fermo restando il rispetto della disciplina europea della materia, al contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore si applicano tutte le disposizioni contenute in questa sezione. Il prestatore di lavoro ha inoltre diritto allo stesso trattamento riservato dall\u2019utilizzatore ai propri dipendenti, a parit\u00e0 di livello e di anzianit\u00e0 di servizio in azienda, salvo che per quanto riguarda: <i>a)<\/i> gli elementi della retribuzione effettivamente collegati alla produttivit\u00e0 o redditivit\u00e0 dell\u2019azienda e i programmi di previdenza complementare; <i>b)<\/i> i servizi sociali per la fruizione dei quali sia prevista la necessit\u00e0 di iscrizione a determinate associazioni o cooperative, riservata ai dipendenti stabili dell\u2019azienda utilizzatrice.<br \/>\n5. Nel caso in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato, nel contratto \u00e8 stabilita la misura della indennit\u00e0 mensile di disponibilit\u00e0, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennit\u00e0 \u00e8 stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non \u00e8 inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. La predetta misura \u00e8 proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivit\u00e0 lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. L\u2019indennit\u00e0 di disponibilit\u00e0 \u00e8 esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.<br \/>\n6. L\u2019utilizzatore della prestazione di lavoro somministrata \u00e8 coobbligato in solido con il fornitore in relazione a tutti i suoi debiti relativi a retribuzioni del prestatore, contributi previdenziali e versamento all\u2019Erario delle ritenute fiscali.<br \/>\n7. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l\u2019utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libert\u00e0 e di attivit\u00e0 sindacale nonch\u00e9 a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.<br \/>\n8. \u00c8 nulla la clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolt\u00e0 dell\u2019utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del periodo di somministrazione.<br \/>\n9. L\u2019utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell\u2019esercizio delle sue mansioni.<br \/>\n10. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore pu\u00f2 agire, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest\u2019ultimo, con effetto dall\u2019inizio della somministrazione.<br \/>\n11. A seguito dell\u2019accoglimento della domanda giudiziale di cui al comma precedente, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. Tutte le infrazioni poste in essere dal somministratore generano corresponsabilit\u00e0 solidale civile e amministrativa in capo all\u2019utilizzatore.<br \/>\n12. Quando la somministrazione di lavoro \u00e8 posta in essere allo scopo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 40 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Versione B<\/span><\/b><\/p>\n<p>1.Le leggi speciali disciplinano, nel rispetto delle normative europee e internazionali di riferimento, la fornitura professionale di lavoro mediante contratto di somministrazione.. <i>[v. testo unico allegato]<\/i><\/p>\n<p>2. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge speciale per il caso di somministrazione fraudolenta, in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro sia svolta da soggetti diversi da quelli abilitati a norma della legge speciale,<br \/>\n<i>a)<\/i> il lavoratore interessato pu\u00f2 chiedere, mediante ricorso giudiziale notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest\u2019ultimo a partire dalla data accertata della irregolarit\u00e0; in tal caso i pagamenti effettuati dal datore di lavoro originario a titolo retributivo, previdenziale e fiscale liberano sino a concorrenza l\u2019utilizzatore; inoltre tutti gli atti compiuti dal datore di lavoro originario si intendono come compiuti dall\u2019utilizzatore;<br \/>\n<i>b)<\/i> le parti del contratto illecito di somministrazione sono punite con una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro, sottoposta a diffida obbligatoria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2128<br \/>\n<i>Appalto dipendente, appalto interno e responsabilit\u00e0 solidale<br \/>\nnelle esternalizzazioni produttive<\/i><\/p>\n<p>1. Ai fini delle disposizioni contenute nei commi che seguono, il contratto di appalto a esecuzione continuativa e gli altri contratti, anche atipici, che ne condividano la causa e la struttura della prestazione si distinguono dalla somministrazione di lavoro per l\u2019organizzazione dei mezzi necessari da parte di colui che si obbliga alla esecuzione del servizio, organizzazione che pu\u00f2 anche risultare, quando oggetto del contratto sia una prestazione ad alta intensit\u00e0 di manodopera, dall\u2019esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e dall\u2019assunzione del relativo rischio d\u2019impresa.<\/p>\n<p>2. Ferma l\u2019azione di cui dispongono in ogni caso i dipendenti dell\u2019appaltatore nei confronti del committente a norma dell\u2019articolo 1676, \u00a0il committente di una opera o di un servizio \u00e8 responsabile in solido con l\u2019esecutore, che operi in condizione di dipendenza economica come definita nel comma 3, per i suoi obblighi retributivi, diretti e indiretti, nei confronti dei lavoratori che siano stati utilizzati, con qualsiasi tipo di contratto, nell\u2019esecuzione dell\u2019appalto, nonch\u00e9, ove sussistano, per i relativi obblighi contributivi ed assicurativi, escluse le sanzioni civili, e per il versamento all\u2019erario delle relative ritenute fiscali. La corresponsabilit\u00e0 solidale \u00e8 limitata al debito retributivo o contributivo fissato dai contratti collettivi applicabili per i rapporti di lavoro facenti capo al committente.<\/p>\n<p>3. La condizione di dipendenza economica di cui al comma 2 sussiste ove il committente eserciti la facolt\u00e0 di verifica in corso d\u2019opera di cui all\u2019articolo 1662 in maniera tale da far considerare l\u2019esecutore quale soggetto impiegato nella propria organizzazione imprenditoriale. Tale condizione si realizza inoltre laddove l\u2019esecutore nell\u2019ultimo anno abbia tratto pi\u00f9 di tre quarti del proprio fatturato da contratti con un solo committente o con pi\u00f9 imprese riconducibili a un unico centro di imputazione di interessi imprenditoriali. La stessa regola si applica anche nel caso in cui l\u2019opera o il servizio oggetto del contratto siano eseguiti all\u2019interno dello stabilimento o degli uffici della committente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4. La disposizione contenuta nel comma 2 non si applica al committente persona fisica o ente privato che conferisca in appalto un\u2019opera o un servizio non attinenti allo svolgimento di una sua attivit\u00e0 professionale o imprenditoriale..<br \/>\n5. L\u2019obbligazione solidale del committente, di cui al comma 2, pu\u00f2 essere fatta valere dai creditori entro il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell\u2019appalto.<br \/>\n4. Qualora l\u2019appaltatore in posizione di dipendenza economica, od operante all\u2019interno dell\u2019azienda del committente, conferisca in subappalto il servizio a un terzo che a sua volta versi in posizione di dipendenza economica, il committente e l\u2019appaltatore sono coobbligati in solido con il subappaltatore, secondo quanto disposto nel comma 2.<\/p>\n<p>6. Ai fini della determinazione della situazione di dipendenza economica, i contratti collettivi applicabili nell\u2019azienda dell\u2019esecutore del contratto possono prevedere criteri, ulteriori o alternativi rispetto a quelli stabiliti nel comma 3. \u00c8 inoltre ammessa la certificazione a norma dell\u2019articolo 2129-<i>bis<\/i>:<br \/>\n<i>a)<\/i> in riferimento ai contratti di esternalizzazione di servizi, della non sussistenza della condizione di dipendenza economica dell\u2019operatore cui l\u2019opera o servizio vengono affidati;<br \/>\n<i>b)<\/i> in riferimento ai contratti individuali di lavoro alle dipendenze dell\u2019operatore stesso, della rinuncia a norma dell\u2019articolo 1311 alla responsabilit\u00e0 solidale passiva relativa ai compensi dei prestatori d\u2019opera di cui al Titolo III del Libro V.<\/p>\n<p>7. L&#8217;acquisizione, in forza di previsione legale o contrattuale, del personale gi\u00e0 impiegato nell&#8217;appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore non costituisce trasferimento d&#8217;azienda o di parte d&#8217;azienda. Se non vi \u00e8 alcun collegamento tra vecchio e nuovo appaltatore, il personale acquisito dal nuovo appaltatore non si computa nell\u2019organico aziendale, ai fini dell\u2019articolo 2098, per i dodici mesi successivi dalla acquisizione dell\u2019appalto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2129<br \/>\n<i>Rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche<\/i><\/p>\n<p>Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da amministrazioni pubbliche, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2129-<i>ter<\/i><\/p>\n<p align=\"center\"><i>Certificazione<\/i><\/p>\n<p>1. Il procedimento di certificazione regolato nei commi seguenti consente l\u2019accertamento contestuale alla stipulazione dl contratto di lavoro, o di una pattuizione volta a modificarlo, dell\u2019effettiva corrispondenza della volont\u00e0 negoziale delle parti a quanto da esse dichiarato.<\/p>\n<p>2. Sono abilitate alla certificazione le commissioni istituite a questo fine costituiti a iniziativa delle associazioni datoriali e sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale;<br \/>\n<i>a) <\/i>presso enti bilaterali costituiti dalle stesse associazioni; in questo caso la presidenza della commissione deve essere affidata a un avvocato, o magistrato fuori ruolo, che abbia specifica esperienza pluriennale in materia di diritto del lavoro;<br \/>\n<i>b)<\/i> presso le universit\u00e0 pubbliche e parificate; in questo caso la presidenza della commissione deve essere affidata a un professore di diritto del lavoro.<\/p>\n<p>3. Il procedimento di certificazione \u00e8 volontario. Esso viene attivato mediante istanza comune delle parti del contratto a una commissione di cui al comma 2 e si conclude etro 30 giorni con provvedimento scritto, recante congrua motivazione, nel quale deve essere indicata l\u2019autorit\u00e0 amministrativa innanzi alla quale \u00e8 possibile impugnarlo, secondo le disposizioni emanate in proposito dal ministero del Lavoro e della Politica sociale, e il relativo termine.<\/p>\n<p>4. La certificazione fa stato, con effetto dalla stipulazione del contratto o accordo cui essa si riferisce, tra le parti e nei rapporti tra queste e i terzi o le autorit\u00e0 amministrative competenti, fino al provvedimento giudiziale contenente accertamento contrario.<\/p>\n<p>5. Il contratto o pattuizione oggetto di certificazione pu\u00f2 essere oggetto di impugnazione in sede giudiziale per erronea qualificazione dell\u2019atto stesso, o per non corrispondenza della volont\u00e0 effettiva delle parti rispetto a quanto dichiarato nell\u2019atto, o per vizi del consenso. L\u2019accertamento giudiziale contrario alla certificazione ha effetto dal momento della stipulazione che ne costituisce oggetto.<\/p>\n<p>6. Il ricorso in giudizio di cui al comma 5 deve essere preceduto da tentativo di conciliazione davanti alla commissione che ha adottato il provvedimento di certificazione.<\/p>\n<p>7. Possono essere oggetto di certificazione anche:<br \/>\n<i>a)<\/i> pattuizioni in deroga rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro di cui agli articoli 2096, 2097, 2099, 2100, 2102, 2103, 2115, 2123, 2124, 2125, 2130, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, salvo il rispetto delle regole inderogabili derivanti da norme di diritto europeo o contenute in convenzioni o trattati ratificati dall\u2019Italia;<br \/>\n<i>b)<\/i> le rinunzie o transazioni di cui all\u2019articolo 2113, a conferma della volont\u00e0 abdicativa o transattiva delle parti;<br \/>\n<i>c) <\/i>gli accordi aventi per oggetto la tipizzazione della giusta causa o del giustificato motivo di atti di una delle parti del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Sezione IV \u2013 Disciplina speciale dei rapporti di lavoro e formazione<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2130<br \/>\n<i>Apprendistato<\/i><\/p>\n<p>1. L&#8217;apprendistato \u00e8 un contratto a fasi progressive di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla legge speciale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2131<\/p>\n<p align=\"center\">Tirocini di formazione e orientamento. Borse-lavoro<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. L&#8217;attivazione di tirocini \u00e8 possibile unicamente nell&#8217;ambito dei percorsi formativi formali di istruzione e formazione professionale promossi dalle scuole e dalle universit\u00e0 ovvero nell&#8217;ambito dei programmi di\u00a0alternanza scuola-lavoro.\u00a0I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni previste nei regolamenti didattici e sottoscritte dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante nel rispetto della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e previa copertura assicurativa del tirocinante.<\/p>\n<p>2.\u00a0Salvo specifici programmi internazionali, nazionali o regionali di contrasto alla disoccupazione e alla inattivit\u00e0, i tirocini extracurriculari sono ammessi unicamente per periodi di pratica professionale, nonch\u00e9 per l&#8217;accesso alle libere professioni l&#8217;accesso alle quali sia controllato da un ordine.<\/p>\n<p>3. Resta ferma la possibilit\u00e0 per le imprese di promuovere tirocini estivi per studenti al disotto dei venticinque anni, nonch\u00e9 borse di studio e borse lavoro di durata non superiore all&#8217;anno e di congruo valore ai fini della attivazione di esperienze di orientamento e formazione nei luoghi di lavoro per giovani con meno di ventinove anni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Sezione V \u2013 Disciplina delle collaborazioni di pubblica utilit\u00e0<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2132<br \/>\n<i>Contratto di collaborazione di pubblica utilit\u00e0<\/i><\/p>\n<p>1. Il contratto di collaborazione di pubblica utilit\u00e0 \u00e8 quello con cui una amministrazione regionale o locale ingaggia una persona al fine di utilizzarne o fornirne a terzi le prestazioni, nei limiti della sua disponibilit\u00e0, per servizi di utilit\u00e0 pubblica, o per servizi alla famiglia e alla persona, obbligandosi a retribuire le prestazioni stesse.<br \/>\n2. Con il contratto di cui al primo comma possono essere ingaggiati come collaboratori:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> persone che godano di pensione di anzianit\u00e0 o di vecchiaia, o che comunque abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di et\u00e0;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> persone di et\u00e0 inferiore ai 29 anni, iscritte a scuole medie superiori o a corsi universitari;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> genitori di bambini di et\u00e0 inferiore ai 4 anni, per servizi di accudimento a bambini di altre famiglie;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 d)<\/i> persone delle quali sia stata certificata dalla Commissione di Garanzia di cui all\u2019articolo 2134 la situazione di difficolt\u00e0 di occupazione.<br \/>\n3. L\u2019ente organizzatore del servizio cura ove necessario l\u2019addestramento specifico dei collaboratori, ne verifica l\u2019idoneit\u00e0 e affidabilit\u00e0 al servizio, e li avvia, dietro rimborso di una quota prestabilita del costo,<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> presso persone anziane, inferme, o disabili non autosufficienti, per l\u2019approvvigionamento dei beni di consumo necessari per la vita quotidiana, per la pulizia o manutenzione ordinaria dell\u2019abitazione, per l\u2019addestramento all\u2019uso degli strumenti informatici e della rete, per la lettura a persone non vedenti, o altri servizi analoghi che non richiedano elevata professionalit\u00e0 e non comportino rischi rilevanti n\u00e9 per chi li svolge n\u00e9 per chi li riceve;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b)<\/i> presso persone singole o famiglie per lavori domestici, per l\u2019accudimento diurno o notturno di bambini, per servizi di insegnamento complementare, o per l\u2019esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 c)<\/i> presso istituti scolastici o associazioni di genitori di studenti, per la sorveglianza al l\u2019entrata e uscita dalle scuole, lavori di manutenzione ordinaria e altri servizi utili per il loro migliore funzionamento;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 d)<\/i> presso amministrazioni comunali per la manutenzione del verde pubblico, parchi e giardini;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 e)<\/i> presso condomini, loro associazioni, o associazioni di famiglie, per la sorveglianza contro atti di vandalismo ai danni di beni immobili o mobili, o le relative riparazioni.<br \/>\n4. Al rapporto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nella sezione II di questo capo; non si applicano le disposizioni di cui alla sezione III. L\u2019orario di svolgimento del servizio \u00e8 concordato tra il collaboratore e il fruitore. Esso non pu\u00f2 eccedere i limiti di cui all\u2019articolo 2107.<br \/>\n5. Il collaboratore ha diritto nei confronti dell\u2019ente organizzatore a un corrispettivo orario, commisurato alla durata effettiva del servizio svolto, non inferiore al minimo stabilito a norma dell\u2019articolo 2092. Il corrispettivo pu\u00f2 essere pagato per mezzo di buoni-lavoro a norma dell\u2019articolo 2101. Il corrispettivo stesso pu\u00f2, con il consenso del collaboratore, essere costituito da un credito per prestazioni di servizio nei confronti del medesimo ente organizzatore, che a tal fine abbia istituito una banca del tempo di cura.<br \/>\n6. Il contratto pu\u00f2 essere stipulato a tempo indeterminato o a termine. Se \u00e8 stipulato a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu\u00f2 recederne in qualsiasi momento, anche senza preavviso.<br \/>\n7. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, nonch\u00e9 qualsiasi altro soggetto, possono promuovere lo sviluppo dei servizi di cui al comma 3, mediante forme di accreditamento delle persone disponibili e idonee a svolgerli e di agevolazione dell\u2019incontro fra domanda e offerta, in funzione dell\u2019instaurazione di rapporti diretti di lavoro subordinato o autonomo tra fruitori e prestatori, anche al di fuori delle categorie indicate nel comma 2.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2133<br \/>\n<i>Contratto di fornitura di servizi di pubblica utilit\u00e0<\/i><\/p>\n<p>1. Il contratto col quale la persona o l\u2019ente interessato a un servizio di cui al comma 3 dell\u2019articolo 2132 pattuiscono la fornitura con l\u2019ente organizzatore deve essere stipulato in forma scritta, indicare l\u2019entit\u00e0 e le modalit\u00e0 di riscossione del corrispettivo da parte dell\u2019ente organizzatore, nonch\u00e9 le generalit\u00e0 del collaboratore.<br \/>\n2. Il contratto di cui al comma 1 pu\u00f2 essere stipulato a tempo indeterminato o a termine. Se \u00e8 stipulato a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu\u00f2 recederne in qualsiasi momento, dandone avviso scritto all\u2019altra parte.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2134<br \/>\n<i>Commissione di garanzia per le collaborazioni di pubblica utilit\u00e0<\/i><\/p>\n<p>1. L\u2019ente organizzatore istituisce una commissione composta in tre parti uguali da rappresentanti propri e da rappresentanti delle associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative nel territorio dell\u2019ente stesso, secondo il criterio di cui all\u2019articolo 2064, commi 2 e 7, per il controllo circa l\u2019utilizzazione corretta dei contratti di cui agli articoli 2132 e 2133.<br \/>\n2. L\u2019ente organizzatore \u00e8 tenuto a fornire alla commissione di cui al comma 1 i contratti di cui agli articoli 2132 e 2133 stipulati e tutte le informazioni di cui dispone in proposito. La commissione ha accesso ai luoghi dove i servizi oggetto dei contratti stessi vengono svolti e pu\u00f2 svolgere indagini in proposito, direttamente o per il tramite dell\u2019Ispettorato del lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Articolo 2 <\/b>&#8211; L\u2019articolo 2222 del Codice civile \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2222<br \/>\n<i>Contratto di lavoro autonomo<\/i><\/p>\n<p>1. \u00c8 lavoratore autonomo chi si sia obbligato, verso un corrispettivo, a compiere un\u2019opera o un servizio, o a svolgere continuativamente una attivit\u00e0, con lavoro personale prevalentemente proprio, non soggetto al potere direttivo del creditore.<br \/>\n2. Al rapporto di lavoro autonomo non economicamente dipendente a norma dell\u2019articolo 2094, secondo comma, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto stesso sia diversamente disciplinato nel Libro IV.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Articolo 3 &#8211;<\/b> Al Titolo IV delLibro V del Codice civile sono apportate le seguenti modifiche:<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 a)<\/i> il Capo I \u00e8 soppresso;<br \/>\n<i>\u00a0\u00a0 b) <\/i>il Capo II \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Capo II<br \/>\nDel lavoro domestico<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2239<br \/>\n<i>Nozione e disciplina applicabile<\/i><\/p>\n<p>1. Ai fini della disciplina contenuta in questo titolo, si intende per lavoro domestico la prestazione non occasionale di lavoro personale svolta per una persona fisica o una famiglia presso l\u2019abitazione della stessa, a tempo pieno o a tempo parziale, con o senza convivenza del prestatore con il datore di lavoro, per servizi di pulizia, cucina, accudienza personale, puericultura, compagnia, guida di autovettura, giardinaggio, organizzazione delle attivit\u00e0 domestiche, o altri servizi necessari per il funzionamento della casa e della vita familiare.<\/p>\n<p>2. Al lavoro domestico si applica la disciplina comune a tutti i rapporti di lavoro, contenuta nella Sezione II del Titolo II, Capo I di questo codice. Si applicano inoltre gli articoli 2099, 2100, 2101,2104, 2105, 2106, 2109, 2110 salvo quanto disposto nell\u2019articolo 2242, 2111 commi 2, 3 e 4, 2113, 2114, 2115, 2117, 2121 e 2122, nonch\u00e9 la disciplina contenuta in questo Titolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2240<br \/>\n<i>Assunzione e periodo di prova<\/i><\/p>\n<p>1. L\u2019assunzione del collaboratore domestico si intende a tempo indeterminato, quando non sia stato pattuito un termine in forma scritta. Si intende inoltre che il rapporto abbia inizio con un periodo di prova della durata di un mese, salva diversa pattuizione tra le parti, che non pu\u00f2 comunque prevedere una durata della prova superiore a due mesi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2241<br \/>\n<i>Orario di lavoro, riposi e ferie<\/i><\/p>\n<p>1. Salva la pattuizione di un orario inferiore, l\u2019orario normale di lavoro \u00e8 determinato in modo che i periodi di impegno lavorativo effettivo non superino complessivamente le 48 ore settimanali, siano distribuiti in modo da consentire un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive tra ciascuna prestazione giornaliera e la successiva, un giorno pieno di riposo settimanale e una ulteriore mezza giornata di riposo infrasettimanale.<br \/>\n2. Le eventuali prestazioni notturne che si rendano occasionalmente necessarie in aggiunta all\u2019orario di lavoro di cui al comma 1 devono essere compensate con riposo corrispondente entro il giorno seguente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2242<br \/>\n<i>Malattia<\/i><\/p>\n<p>1. Nel caso di infermit\u00e0, il periodo di comporto di cui al comma 1 dell\u2019articolo 2110 \u00e8 ridotto a trenta giorni di calendario, salva diversa disciplina collettiva applicabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2243<br \/>\n<i>Recesso<\/i><\/p>\n<p>1. Il recesso di ciascuna delle parti \u00e8 libero, salvo l\u2019obbligo del preavviso di cui al comma 2.<br \/>\n2. Il termine minimo di preavviso nel caso di licenziamento \u00e8 di 15 giorni. Lo stesso termine si applica anche nel caso di dimissioni, salva diversa pattuizione individuale o collettiva applicabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 2244<br \/>\n<i>Previdenza<\/i><\/p>\n<p>1. La legge speciale disciplina le assicurazioni obbligatorie di cui agli articoli 2089 e 2090 per i lavoratori domestici.<\/p>\n<p><b>Articolo 4<\/b> \u2013 Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a decorrere dal 1\u00b0 gennaio successivo alla sua entrata in vigore. Ai rapporti di lavoro costituiti prima della data di entrata in vigore non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2118, 2119 e 2120 del codice civile, come modificati da questa legge, continuando ad applicarsi la disciplina previgente della materia dei licenziamenti.<\/p>\n<p><b>Articolo 5<\/b> \u2011 A decorrere dalla data di cui all\u2019articolo 4 l\u2019Istituto Nazionale della Previdenza Sociale pone a disposizione di tutte le imprese che occupino pi\u00f9 di 5 dipendenti una assicurazione contro il rischio di sospensione della prestazione di cui all\u2019articolo 2116, commi 4 e 5, denominata Cassa Integrazione Guadagni, con gestione separata, autonomia finanziaria e contribuzione variabile in relazione all\u2019entit\u00e0 dell\u2019utilizzo della provvidenza da parte di ciascuna azienda, determinata in funzione del pareggio in bilancio.<\/p>\n<p><b>Articolo 6<\/b> \u2011 Il ministro per il Lavoro e la Politica sociale cura la diffusione capillare e illustrazione, a mezzo stampa, Internet e trasmissioni radiofoniche e televisive, delle disposizioni contenute nella presente legge.<\/p>\n<p><b>Articolo 7 &#8211;<\/b> Al decreto legislativo n. 167 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:<\/p>\n<p>a) all&#8217;articolo 3 \u00e8 aggiunto il seguente comma 4: &#8220;In assenza di specifiche disposizioni contrattuali la retribuzione dell\u2019apprendista \u00e8 riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenuto conto dell&#8217;impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell&#8217;apprendista&#8221;;<\/p>\n<p>b) all&#8217;articolo 5, comma 1, \u00e8 eliminata la parola &#8220;diciotto&#8221; ed \u00e8 sostituita con &#8220;sedici&#8221;;<\/p>\n<p>c) all&#8217;articolo 7, dopo il comma 8, \u00e8 aggiunto il seguente comma 8-bis: &#8220;In assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, \u00a0la disciplina dell&#8217;apprendistato di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto \u00e8 rimessa a un contratto collettivo nazionale quadro che provvede a disciplinare la materia nel rispetto dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo n. 165\/2001.&#8221;.<\/p>\n<p><b>Articolo 8<\/b> \u2013 A decorrere dalla data di cui all\u2019articolo 4 sono abrogate le leggi, i decreti e le altre norme aventi forza di legge che seguono:<\/p>\n<p>R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (<i>Limitazioni all\u2019orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura)<\/i>;<\/p>\n<p>R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (<i>Approvazione del regolamento per l\u2019applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell\u2019orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura)<\/i>;<\/p>\n<p>R.D. 10 settembre 1923, n. 1957 (<i>Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali \u00e8 consentita la facolt\u00e0 di superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali di lavoro)<\/i>;<\/p>\n<p>R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 (<i>Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non \u00e8 applicabile la limitazione dell\u2019orario sancita dall\u2019art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 69)<\/i>;<\/p>\n<p>R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (<i>Disposizioni relative al contratto di impiego privato)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 17 aprile 1925, n. 473 (<i>Conversione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, Limitazioni all\u2019orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 18 marzo 1926, n. 562 (<i>Conversione del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, Disposizioni relative al contratto di impiego privato)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 22 febbraio 1934, n. 370 (<i>Riposo domenicale e settimanale)<\/i>;<\/p>\n<p>R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1334 (<i>Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 23 dicembre 1937, n. 2387 (<i>Conversione del R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1334)<\/i>;<\/p>\n<p>Accordo Interconfederale 31 maggio 1941 (<i>Provvidenze a carico carattere demografico a favore dei lavoratori dell\u2019industria)<\/i>;<\/p>\n<p>D. Lgs. Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 (<i>Istituzione della Cassa per l\u2019integrazione dei guadagni degli operai dell\u2019industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell\u2019industria dell\u2019Alta Italia)<\/i>;<\/p>\n<p>D. Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (<i>Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali)<\/i>;<\/p>\n<p>Legge 27 maggio 1949, n. 260 (<i>Disposizioni in materia di ricorrenze festive)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 21 maggio 1951, n. 498 (<i>Ratifica di D. Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 5 gennaio 1953, n. 4 (<i>Norme concernenti l\u2019obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 21 marzo 1953 n. 215 (<i>Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 27 dicembre 1953, n. 940 (<i>Corresponsione della tredicesima mensilit\u00e0 al personale addetto ai servizi domestici)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 31 marzo 1954, n. 90 (<i>Modificazioni alle legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive);<\/i><\/p>\n<p>L. 16 aprile 1954, n. 111 (<i>Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 19 gennaio 1955, n. 25 (<i>Disciplina dell\u2019apprendistato)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 16 maggio 1956, n. 526 (<i>Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi)<\/i>;<\/p>\n<p>D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 (<i>Approvazione del regolamento esecutivo della disciplina legislativa sull\u2019apprendistato)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l\u2019elezione della Camera dei Deputati)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 3 aprile 1958 n. 339 (<i>Tutela del rapporto di lavoro domestico);<\/i><\/p>\n<p>L. 14 luglio 1959, n. 741 (<i>Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 3 febbraio 1963, n. 77 (<i>Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell\u2019edilizia e affini in materia di integrazione guadagni)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 13 luglio 1967, n. 584 (<i>Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 17 ottobre 1967, n. 977 (<i>Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti)<\/i>;<\/p>\n<p>D.M. 8 aprile 1968 (<i>Nome di attuazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 5 novembre 1968, n. 1115 (<i>Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell\u2019assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 2 febbraio 1970, n. 14 (<i>Modificazione della L. 3 febbraio 1963, n. 77 avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell\u2019edilizia in materia di integrazione guadagni)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 34 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (<i>Norme sulla tutela della libert\u00e0 e dignit\u00e0 dei lavoratori, della libert\u00e0 sindacale e dell\u2019attivit\u00e0 sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 6 dicembre 1971, n. 1058 (<i>Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 8 agosto 1972, n. 464 (<i>Modifiche e integrazioni alle legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 18 dicembre 1973, n. 877 (<i>Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 20 maggio 1975, n. 164 (<i>Provvedimenti per la garanzia del salario)<\/i>;<\/p>\n<p>D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 5 marzo 1977 n. 54 (<i>Disposizioni in materia di giorni festivi)<\/i>;<br \/>\nL. 1\u00b0 giugno 1977, n. 285<i> (Provvedimenti per l\u2019occupazione giovanile)<\/i>;<\/p>\n<p>D.L. 10 giugno 1977, n. 291 (<i>Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 8 agosto 1977, n. 501 (<i>Conversione del D.L. 10 giugno 1977, n. 291, Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 12 agosto 1977, n. 675 (<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore)<\/i>;<\/p>\n<p>D.L.30 marzo 1978, n. 89 (<i>Norme per agevolare la mobilit\u00e0 dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 26 maggio 1978, n. 215 (<i>Conversione del D.L. 30 marzo 1978, n. 89)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt. 1, 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (<i>Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonch\u00e9 proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 29 febbraio 1980, n. 33 (<i>Conversione D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,\u00a0Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonch\u00e9 proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 13 agosto 1980, n. 427 (<i>Modifica della disciplina dell\u2019integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 23 della L. 23 aprile 1981, n. 155 (<i>Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 8-<i>bis<\/i> del D.L. 30 aprile 1981, n. 168<i> (Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria)<\/i>;<\/p>\n<p>D.L. 28 maggio 1981, n. 244 (<i>Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 27 giugno 1981, n. 331 (<i>Conversione D.L. 30 aprile 1981, n. 168, Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 24 luglio 1981, n. 390 (<i>Conversione D.L. 28 maggio 1981, n. 244, Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 29 maggio 1982, n. 297 (<i>Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt. 5 e 13 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638 (<i>Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini)<\/i>;<\/p>\n<p>D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (<i>Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 19 dicembre 1984, n. 863 (<i>Conversione D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 13 maggio 1985, n. 190 (<i>Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi)<\/i>;<br \/>\nL. 28 febbraio 1987, n. 56 (<i>Norme sull\u2019organizzazione del mercato del lavoro)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 6 della L. 5 giugno 1990, n. 135 (<i>Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l\u2019AIDS)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt. 124, 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n 309 (<i>Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);<\/i><\/p>\n<p>Art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407 (<i>Disposizioni diverse per l\u2019attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (<i>Disposizioni per l\u2019adempimento di obblighi derivanti dall\u2019appartenenza dell\u2019Italia alle Comunit\u00e0 europee, legge comunitaria per il 1990)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 2 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito, con modifiche in L. 1\u00b0 giugno 1991, n. 169 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell\u2019occupazione)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 23 luglio 1991, n. 223 (<i>Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u00e0, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u00e0 europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 16 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (<i>Disposizioni in materia di finanza pubblica)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 29 gennaio 1992, n. 69 (<i>Interpretazione autentica del comma 2 dell\u2019art. 229 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt. 19 e 33 della L. 5 febbraio 1991, n.104 (<i>Legge quadro per l\u2019assistenza, l\u2019integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 1 della L. 18 febbraio 1992, n. 162 (<i>Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l\u2019agevolazione delle relative operazioni di soccorso)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt. 4-8 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modifiche, in L. 19 luglio 1993, n. 236 (<i>Interventi urgenti a sostegno dell\u2019occupazione)<\/i>;<\/p>\n<p>D.L. 26 novembre 1993, n. 478 (<i>Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 26 gennaio 1994, n. 56 (<i>Conversione D.L. 26 novembre 1993, n.478, Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 2 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (<i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, Collegato alla finanziaria 1996)<\/i>;<\/p>\n<p>D.L. 1\u00b0 ottobre 1996, n. 510 (<i>Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 28 novembre 1996, n. 608 (<i>Conversione in legge del D.L. 1\u00b0 ottobre 1996, n. 510,<\/i> <i>Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale)<\/i>;<\/p>\n<p>D.L. 25 marzo 1997, n.67 (<i>Disposizioni urgenti per favorire l\u2019 occupazione)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 23 maggio 1997, n. 135 (<i>Conversione D.L. 25 marzo 1997, n. 67, Disposizioni urgenti per favorire l\u2019 occupazione)<\/i>;<\/p>\n<p>D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (<i>Attuazione della direttiva 91\/533\/CEE concernente l\u2019 obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 24 giugno 1997, n. 196 (<i>Norme in materia di promozione dell\u2019occupazione)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 3 del D.l. 19 maggio 1997 n. 129, convertito nella L. 18 luglio 1997, n. 229 (<i>Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonch\u00e9 disposizioni in materia di fondi pensione e mobilit\u00e0)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 12 marzo 1999, n. 68 (<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 62 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)<\/i>;<\/p>\n<p>D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (<i>Attuazione della direttiva 97\/81\/CE relativa all\u2019accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall\u2019UNICEF, dal CEEP e dalla CES)<\/i>;<\/p>\n<p>D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 72 (<i>Attuazione della direttiva n. 96\/71 in materia di distacco dei lavoratori nell\u2019ambito di una prestazione di servizi)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 8 marzo 2000, n. 53 (<i>Disposizioni per il sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citt\u00e0)<\/i>;<\/p>\n<p>D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (<i>Disposizioni per agevolare l\u2019incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell\u2019art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144)<\/i>;<\/p>\n<p>D.P.R. 10 giugno 2000, 218 (<i>Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidariet\u00e0, ai sensi dell\u2019 art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59- allegato 1, numeri 90 e 91)<\/i>;<\/p>\n<p>D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 5 della L. 6 marzo 2001, n. 52 (<i>Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt.1-57 e 85-87 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019art. 15 della legge 8 marzo 2000, n.53)<\/i>;<\/p>\n<p>L. 3 aprile 2001, n. 142 (<i>Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore)<\/i>;<\/p>\n<p>D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (<i>Attuazione della direttiva 1999\/70\/CE relativa all\u2019accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall\u2019UNICEF, dal CEEP e dal CES)<\/i>;<\/p>\n<p>Art 52 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, (legge finanziaria 2002)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt. 1 e 3-<i>bis<\/i> del D.L. 11 giugno 2002, n. 108 convertito, con modifiche, in L. 31 luglio 2002, n. 172 (<i>Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza)<\/i>;<\/p>\n<p>D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt 1, 1-<i>bis<\/i>, 1-<i>quinquies<\/i> del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modifiche, in L. 3 dicembre 2004, n .291 (<i>Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali<\/i>);<\/p>\n<p>Artt. 1, c. 155, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 8 della L. 21 ottobre 2005, n. 219 (<i>Nuova disciplina delle attivit\u00e0 trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 1 della Legge 24 febbraio 2006, n. 104 (<i>Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternit\u00e0 delle donna dirigenti)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modifiche, in L. 4 agosto 2006, n. 248 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch\u00e9 interventi in materia di entrate e di contrasto all\u2019evasione fiscale)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 1, commi 222, 622, 755-757, 1189, 1190, 1202\u20131210 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 2, commi 521\u2013523 e 525 della L.24 dicembre 2007, n. 244 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2008)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (<i>Norma di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivit\u00e0 per favorire l\u2019equit\u00e0 e la crescita sostenibili, nonch\u00e9 ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale)<\/i>;<\/p>\n<p>Artt. 6 e 7 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche in L. 28 febbraio 2008, n. 31 (<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni in materia finanziaria)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 39, commi da 1 a 9, e art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n 112 convertito, con modifiche, in L. 6 agosto 2008, n. 133 (<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modifiche, in L. 28 gennaio 2009, n. 2 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2009)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 7-<i>ter<\/i>, comma 12 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modifiche in L. 9 aprile 2009 n. 33 (<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonch\u00e9 disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 17, comma 26, lettera <i>a)<\/i>, del D.L. 1\u00b0 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 (<i>Provvedimenti anticrisi, nonch\u00e9 proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali)<\/i>;<\/p>\n<p>Art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilit\u00e0 2011<\/i>);<\/p>\n<p>Artt. 7, 16, 23, 24, 30, 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (<i>Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l\u2019impiego, di incentivi all\u2019occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u00e9 misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro<\/i>);<\/p>\n<p>D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119 (<i>Attuazione dell\u2019articolo 23 della legge 4 novembre 2010 n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi<\/i>).<\/p>\n<p>Art. 11 del D.-L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011 n. 148 (<i>Ulteriori misure urgenti\u00a0 per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo<\/i>);<\/p>\n<p>Articolo 22 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilit\u00e0 2012)<\/i>.<\/p>\n<p>Artt. 1, 2, 6-<i>bis<\/i> del D.-L. 29 dicembre 2011 n. 216 (<i>Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, convertito nella legge 24 febbraio 2012 n. 14<\/i>);<\/p>\n<p>Artt. 18, 19 e 22 del D.-L. 9 febbraio 2012 n. 5 (<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, Convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35<\/i>);<\/p>\n<p>Art. 1 e art. 4, commi da 17 a 24, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita<\/i>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il testo che segue \u00e8 il risultato del lavoro del gruppo costituito da Adapt, composto di oltre 230 studiosi ed esperti, i quali hanno deciso di adottare come testo-base quello del disegno di legge n. 1006\/2013 &#8211; \u00c8 on line anche una scheda contenente una esposizione sintetica dei criteri e dei contenuti di questa nuova 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