
{"id":30551,"date":"2014-03-29T23:10:23","date_gmt":"2014-03-29T22:10:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30551"},"modified":"2014-03-30T22:36:11","modified_gmt":"2014-03-30T21:36:11","slug":"perche-le-donne-non-possono-fare-lavvocato-e-nemmeno-il-giudice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30551","title":{"rendered":"&#8220;PERCH\u00c9 LE DONNE NON POSSONO FARE L&#8217;AVVOCATO E TANTO MENO IL GIUDICE&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">GLI ARGOMENTI CONTENUTI NELLA SENTENZA DEL 1883 E IN UN SAGGIO DI ILLUSTRE GIURISTA DEL \u00a01957 PER GIUSTIFICARE L&#8217;ESCLUSIONE DELLE DONNE DALLA PROFESSIONE FORENSE E DALLA MAGISTRATURA<\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #000000;\">Estratto dalla motivazione della sentenza della<strong> <em><strong>Corte d&#8217;Appello di Torino\u00a0<\/strong><\/em>11 novembre 1883 <\/strong>che ha annullato l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo degli Avvocati e Procuratori della dott. \u00a0Lidia Poet, laureata in Giurisprudenza nel 1881, prima donna avvocato (ma per breve periodo): il testo \u00e8 tratto da un saggio di Celestina Tinelli, contenuto nel libro di Ilaria Li Vigni,<\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">\u00a0Avvocate. Sviluppo e affermazione di una professione<em>, Angeli, 2013, p. 167<\/em><\/span><em><span style=\"color: #000000;\"> &#8211; Segue un estratto da<strong>\u00a0E. Ranelletti,\u00a0<\/strong><\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\"><strong>La &#8220;donna-giudice&#8221; ovverosia la &#8220;grazia&#8221; contro la &#8220;giustizia&#8221;<\/strong><em>, Giuffr\u00e8, 1957 &#8211; In Italia le donne sono state ammesse per legge alla professione forense solo nel 1919, alla magistratura solo nel 1963 &#8211; La discriminazione sistemica nei confronti delle donne nasce e si mantiene pi\u00f9 o meno in questo modo in tutti i settori in cui essa si manifesta: nella misura in cui l&#8217;accesso a una funzione \u00e8 vietato o reso difficile a un gruppo di persone, queste sono indotte a non investire nelle proprie capacit\u00e0 di svolgerla, cos\u00ec alimentando la tesi di una loro incapacit\u00e0 genetica e un circolo vizioso che pu\u00f2 essere vinto soltanto con azioni positive volte a spezzarlo<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">SENTENZA 11 NOVEMBRE 1883 DELLA CORTE D&#8217;APPELLO DI TORINO<\/span><\/strong><\/p>\n<p>[&#8230;] La questione sta tutta in veder se le donne possano o non possano essere ammesse all&#8217;esercizio dell&#8217;avvocheria (<em>sic<\/em>) [&#8230;]. Ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle leggi che possono aver rapporto con la questione in esame, ne risulta evidente esser stato sempre nel concetto del legislatore che l&#8217;avvocheria fosse un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine [&#8230;]. Vale oggi ugualmente come allora valeva, imperocch\u00e9 oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso pi\u00f9 gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare <em>ex professo<\/em> argomenti dei quali le buone regole della vita civile \u00a0interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste. Considerato che dopo il fin qui detto non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la seriet\u00e0 dei giudizi se, per non dir d&#8217;altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell&#8217;avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta pi\u00f9 che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qual volta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato un&#8217;avvocatessa leggiadra [&#8230;]. Non \u00e8 questo il momento, n\u00e9 il luogo di impegnarsi in discussioni accademiche, di esaminare se e quanto il progresso dei tempi possa reclamare che la donna sia in tutto eguagliata all&#8217;uomo, sicch\u00e9 a lei si dischiuda l&#8217;adito a tutte le carriere, a tutti gli uffici che finora sono stati propri soltanto dell&#8217;uomo. Di ci\u00f2 potranno occuparsi i legislatori, di ci\u00f2 potranno occuparsi le donne, le quali avranno pure a riflettere se sarebbe veramente un progresso e una conquista per loro quello di poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene confuse fra essi, di divenirne le uguali anzich\u00e9 le compagne, siccome la provvidenza le ha destinate. [&#8230;]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>E. RANELLETTI, <em>LA DONNA GIUDICE OVVEROSIA LA &#8220;GRAZIA&#8221; CONTRO LA &#8220;GIUSTIZIA&#8221;, <\/em>(1957)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Il Ministro Moro &#8211; Segretario di Stato per la grazia e la giustizia &#8211; vuol passare&#8230; alla storia, col chiamare le donne alle funzioni giudiziarie, cio\u00e8 col sacrificare la &#8220;Giustizia&#8221; alla&#8230; &#8220;grazia femminile&#8221;!<\/p>\n<p><em>La tremenda difficolt\u00e0 e responsabilit\u00e0 del &#8220;giudicare&#8221;<\/em><\/p>\n<p>1. Evidentemente il Ministro Moro, o non conosce la donna, o si dimentica della tremenda gravit\u00e0 e difficolt\u00e0 della funzione del giudicare!<\/p>\n<p>Funzione, che richiede intelligenza, seriet\u00e0, serenit\u00e0, equilibrio; che va intesa come &#8220;missione&#8221;, non come &#8220;professione&#8221;; e vuole fermezza di carattere, alta coscienza, capace di resistere ad ogni influenza e pressione, da qualunque parte essa venga, dall&#8217;alto o dal basso; approfondito esame dei fatti, senso del diritto, conoscenza della legge e della ragione di essa, cio\u00e8 del rapporto &#8211; nel campo penale &#8211; fra il diritto e la sicurezza sociale; ed, ancora, animo aperto ai sentimenti di umanit\u00e0 e di umana comprensione, ed equa valutazione delle circostanze e delle ragioni che hanno spinto al delitto, e della psiche dell&#8217;autore di esso; coscienza della gravit\u00e0 del giudizio, e della gravissima responsabilita del &#8220;giudicare&#8221;.<\/p>\n<p>Elementi tutti, che mancano &#8211; in generale &#8211; nella donna, che &#8211; in generale &#8211; &#8220;absit injuria verbis&#8221; &#8211; \u00e8 fatua, \u00e8 leggera, \u00e8 superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichen\u00f2, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal &#8220;pietismo&#8221;, che non \u00e8 la &#8220;piet\u00e0&#8221;; e quindi inadatta a valutare obbiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti.<\/p>\n<p>Il Ministro Moro, che \u00e8 valoroso Professore di &#8220;Diritto Penale&#8221;, deve avere constatato, coi suoi Colleghi delle altre branche del Diritto che &#8211; ad es. &#8211; la donna-studentessa della Facolt\u00e0 di giurisprudenza ripete quasi sempre a memoria, incapace di penetrare l&#8217;essenza della norma, o dell&#8217;istituto giuridico su cui \u00e8 interrogata.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 il fatto che, fra le tante professioni o mestieri, pure onorevoli, e per i quali \u00e8 pi\u00f9 adatta, la donna voglia scegliere e chieda proprio quella del &#8220;giudice&#8221;, che \u00e8 la pi\u00f9 difficile, quella per la quale essa \u00e8 assolutamente inadatta, quella che fa tremare le vene e i polsi a chi \u00e8 cosciente della sua gravit\u00e0 ed altissima importanza, gi\u00e0 questo fatto &#8211; dico &#8211; dimostra quanta poca dimestichezza la donna abbia con la&#8230; logica! Essa difetta, in particolare, di quel senso logico e giuridico, che \u00e8 indispensabile per ben giudicare.<\/p>\n<p>Le ottocento laureate in giurisprudenza (tante sono in Italia su 48 milioni di abitanti) &#8211; riunite in associazione (non sappiamo con quali finalit\u00e0) &#8211; si sono audacemente auto-qualificate &#8220;donne giuriste&#8221;, come se a formare il &#8220;giurista&#8221; bastasse un povero diploma di laurea, molte volte strappato coi denti! La loro Associazione, infatti, \u00e8 da esse chiamata, pomposamente, &#8220;Associazione delle donne giuriste&#8221;.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 grave \u00e8 un altro fatto, che d\u00e0 la misura della superficialit\u00e0 ed inconsistenza del giudizio della donna.<\/p>\n<p>In un convegno della loro Associazione, tenuto mesi or sono a Roma, una delle cos\u00ec dette &#8220;giuriste&#8221;, nel sostenere a spada tratta che la donna laureata in legge pu\u00f2 e deve essere chiamata anche all&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie, ebbe a dire testualmente, a sostegno della sua tesi: &#8220;se gli uomini ritengono che noi donne non siamo capaci di comprendere la loro psicologia, e quindi non adatte a giudicarli, ebbene lascino a noi almeno il giudizio sulle donne, ch\u00e8 la psicologia di queste siamo bene in grado di capire&#8221;!<\/p>\n<p>Cos\u00ec almeno riferirono i giornali; e le donne&#8230; &#8220;giuriste&#8221; non&#8230; zittirono, ma applaudirono!<\/p>\n<p>Quella gentile &#8220;giurista&#8221; chiedeva dunque, con la massima tranquillit\u00e0 e consenzienti le sue colleghe, nientemeno che &#8220;il foro speciale&#8221; per le donne; e non pensava &#8211; nel suo debole senso logico e giuridico &#8211; che per la stessa ragione gli ecclesiastici dovrebbero poter chiedere ancora il foro ecclesiastico, e i commercianti quello dei commercianti, e cos\u00ec via: si dovrebbero cio\u00e8 ricostituire i fori speciali dei secoli passati, che furono soppressi, perch\u00e9 repugnanti al naturale, elementare, necessario principio della unit\u00e0 della giurisdizione, principio che la suddetta signorina &#8220;giurista&#8221; deve per certo avere appreso nel corso dei suoi studi universitari.<\/p>\n<p>Ma v&#8217;\u00e8 di pi\u00f9: ch\u00e8 la strana teoria delle donne &#8220;giuriste&#8221; &#8211; portata alle sue logiche, estreme conseguenze &#8211; potrebbe essere invocata anche dai&#8230; briganti, per chiedere una Corte di Assise composta dai&#8230; loro, perch\u00e9 evidentemente anche la loro psicologia \u00e8&#8230; alquanto diversa da quella dei galantuomini!<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>Ed allora domandiamo: che cosa sar\u00e0 della &#8220;Giustizia&#8221; in Italia, la &#8220;Patria del Diritto&#8221;, se domani &#8211; come sar\u00e0 fatale (ch\u00e8 le donne elettrici sono ahim\u00e8! la maggioranza del corpo elettorale) &#8211; il &#8220;cinquanta per cento&#8221; dei posti di giudice sar\u00e0 occupato &#8211; che Dio ce ne scampi e liberi! &#8211; da &#8220;giudici&#8221; in gonnella, che &#8220;non hanno il senso del diritto&#8221;?<\/p>\n<p><em>&#8220;La Costituzione&#8221;<\/em><\/p>\n<p>3. Ma le donne, cos\u00ec dette &#8220;giuriste&#8221; &#8211; e con esse il Ministro Moro &#8211; invocano l&#8217;articolo della Costituzione, che proclama che le donne possono anch&#8217;esse coprire uffici pubblici al pari degli uomini (art. 51).<\/p>\n<p>Ma la disposizione va interpretata cum grano salis, nella sua esatta portata logica e giuridica.<\/p>\n<p>Se \u00e8 vero, ed \u00e8 giusto, che la donna abbia il godimento di tutte le libert\u00e0 e dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo, \u00e8 vero pure che non si pu\u00f2 non tener conto, nel supremo interesse della societ\u00e0 civile, giuridicamente organizzata, e della stessa donna, &#8211; sia delle differenze organiche della costituzione fisica e psichica della donna, sia delle particolari funzioni e mansioni ad essa affidate, soprattutto nella famiglia.<\/p>\n<p>La disposizione della Costituzione va dunque intesa in armonia con queste superiori esigenze e necessit\u00e0; e non si pu\u00f2, e non si deve quindi chiamare la donna a funzioni, per le quali essa non \u00e8 adatta per la sua stessa costituzione organica, o che le impediscano di attendere e di compiere le altre mansioni di sua specifica competenza.<\/p>\n<p>E come non si pu\u00f2 &#8211; ad es. &#8211; chiamare, e non si chiama, la donna al servizio militare, per il quale \u00e8 fisicamente inadatta, cos\u00ec non la si deve chiamare ad altre funzioni non confacenti alla sua personalit\u00e0 &#8211; fisica e spirituale; e fra queste principalmente &#8211; noi pensiamo &#8211; alle funzioni giudiziarie, ed a quelle diplomatiche, che Palazzo Chigi le ha purtroppo aperte con non lodevole precipitazione e con poca saggezza.<\/p>\n<p>Non si invochi la &#8220;uguaglianza e parit\u00e0 dei sessi&#8221;!<\/p>\n<p>Se i sessi sono diversi, diverse sono le funzioni ad essi demandate; e l&#8217;uno non pu\u00f2 pretendere di esercitare le funzioni dell&#8217;altro. La donna soprano non potr\u00e0 certo pretendere di cantare da tenore o da&#8230; basso, ed il tenore ed il basso non potranno certo voler cantare da soprano: e le donne, che, in generale, sono costituzionalmente pi\u00f9 deboli, non potranno pretendere di fare i lavori di&#8230; Maciste.<\/p>\n<p>Dio cre\u00f2 la donna quale collaboratrice dell&#8217;uomo; e diede ad essi organi, e costituzione, e psicologia diverse, appunto pech\u00e9 diverse sono le mansioni e funzioni a cui ciascuno \u00e8 chiamato. La donna \u00e8 chiamata a collaborare con l&#8217;uomo al raggiungimento dei fini spirituali e materiali della nostra povera vita terrena, specialmente nella creazione e nel governo della famiglia, e non perch\u00e9 diventi la concorrente, l&#8217;antagonista, o il doppione dell&#8217;uomo, che ne usurpi le funzioni ed i lavori, diventi cio\u00e8 la sabotatrice di lui.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GLI ARGOMENTI CONTENUTI NELLA SENTENZA DEL 1883 E IN UN SAGGIO DI ILLUSTRE GIURISTA DEL \u00a01957 PER GIUSTIFICARE L&#8217;ESCLUSIONE DELLE DONNE DALLA PROFESSIONE FORENSE E DALLA MAGISTRATURA Estratto dalla motivazione della sentenza della Corte d&#8217;Appello di Torino\u00a011 novembre 1883 che ha annullato l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo degli Avvocati e Procuratori della dott. \u00a0Lidia Poet, laureata in Giurisprudenza [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-30551","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-25-temi-diversi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30551"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30551\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}