
{"id":30634,"date":"2014-04-10T15:39:10","date_gmt":"2014-04-10T14:39:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30634"},"modified":"2014-04-15T15:02:06","modified_gmt":"2014-04-15T14:02:06","slug":"lassistente-sessuale-per-i-disabili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30634","title":{"rendered":"L&#8217;ASSISTENZA SESSUALE PER LE PERSONE CON DISABILIT\u00c0 GRAVI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA PROPOSTA DI\u00a0RICONOSCERE ANCHE IN ITALIA LEGITTIMAZIONE E DIGNIT\u00c0 PROFESSIONALE A QUESTA FIGURA, SULLA SCORTA DELL&#8217;ESPERIENZA POSITIVA DEI PAESI EUROPEI PI\u00d9 AVANZATI: SVIZZERA, DANIMARCA, GERMANIA, PAESI BASSI, SVIZZERA, AUSTRIA E SVEZIA<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>A seguito di un attento studio della questione ho firmato il disegno di legge \u00a0d\u2019iniziativa del senatore Sergio\u00a0Lo Giudice (PD) <\/em><em>, presentato al Senato il 9 aprile 2014. Non ritengo probabile che questa iniziativa porti all&#8217;emanazione di una legge in tempi brevi, ma sono convinto dell&#8217;utilit\u00e0 dell&#8217;apertura di un dibattito e di una presa di coscienza diffusa del problema della inapplicabilit\u00e0 dei criteri normali di comportamento e di qualificazione delle attivit\u00e0 umane in situazioni\u00a0di carattere eccezionale. Restano aperti &#8211; e, a mio avviso, ancora irrisolti, ma non insolubili\u00a0&#8211; il problema di un&#8217;attivit\u00e0 di &#8220;assistenza sessuale&#8221;, sia pure ben delimitata nel suo contenuto, praticata professionalmente e quindi con preclusione di un profondo coinvolgimento affettivo, e il problema della delimitazione del tipo e grado della disabilit\u00e0 al di sotto del quale l&#8217;assistenza sessuale non pu\u00f2 costituire oggetto del servizio professionale previsto e disciplinato dalla legge; in entrambi i casi \u00e8 probabilmente meglio che entrambi i problemi vengano risolti in sede regolamentare, sulla base delle esperienze e buone pratiche disponibili nel panorama internazionale, come disposto nel terzo comma dell&#8217;articolo unico di cui il disegno di legge si compone.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\"><!--more--><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><b>DISEGNO DI LEGGE N. 1442<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Disposizioni in materia di sessualit\u00e0 assistita per persone con disabili\u00e0<\/em><\/p>\n<p align=\"center\">presentato alla Presidenza del Senato il 9 aprile 2014<\/p>\n<p align=\"center\">d\u2019iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINN\u00c0, D\u2019ADDA, GUERRA, ICHINO, MANCONI, MASTRANGELI, MATTESINI, MARAN, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SPILABOTTE<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<em>Disposizioni in materia di sessualit\u00e0 assistita per persone con disabilit\u00e0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">ONOREVOLI SENATORI. \u2013 Il presente disegno di legge intende favorire il pieno sviluppo della persona anche sotto il profilo dell\u2019espressione della sessualit\u00e0.<br \/>\nI diritti sessuali sono oggi considerati diritti umani, la cui violazione costituisce violazione dei diritti all&#8217;uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignit\u00e0 e alla salute.<br \/>\nQuesto principio va adattato alle diverse necessit\u00e0 e alle differenti condizioni che le persone affrontano nella loro vita. Con la sentenza n.561 del 1987 la Corte Costituzionale ha precisato che \u201c<i>essendo la sessualit\u00e0 uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente \u00e9 senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l&#8217;art. 2 Cost. impone di garantire\u201d<\/i>.<br \/>\nOgni persona dovrebbe quindi avere la possibilit\u00e0, indipendentemente dalla propria condizione di disabilit\u00e0, di compiere scelte informate e responsabili riguardo alla propria salute sessuale e di disporre di opportunit\u00e0 e di mezzi adeguati a compiere tali scelte.<br \/>\nMolte persone in condizione di disabilit\u00e0 non possono autonomamente intrattenere relazioni interpersonali complete sotto il profilo psicoaffettivo, emotivo e sessuale poich\u00e9 impedite da una condizione di ridotta autosufficienza a livello di mobilit\u00e0 e motilit\u00e0 o a causa di un aspetto fisico lontano dai modelli estetici dominanti e ritenuti attraenti. In certi casi si aggiunge l\u2019impossibilit\u00e0 di pervenire autonomamente a soddisfacenti pratiche di autoerotismo. \u00a0Nel disabile psichico la difficolt\u00e0 a vivere la sfera dell\u2019intimit\u00e0 e della sessualit\u00e0 alimenta la perdita di autonomia. Queste situazioni possono produrre uno stato di emarginazione affettiva e relazionale. Si aggiunga a queste difficolt\u00e0 la persistenza nella nostra cultura del pregiudizio per cui le persone disabili sono percepite come asessuate, prive di una dimensione erotica e senza un desiderio di intimit\u00e0. L\u2019impossibilita\u0300, con questi presupposti, di raggiungere una condizione di benessere psicofisico, emotivo e sessuale, costituisce una limitazione al diritto fondamentale alla salute, limitazione che la normativa ha il dovere di prevenire.<br \/>\nLa mancanza di una relazione interpersonale adeguata non puo\u0300 certo essere sostituita da norme legislative ma richiede il superamento di pregiudizi e barriere culturali. Tuttavia, la dimensione della sessualit\u00e0 delle persone con disabilit\u00e0 pu\u00f2 e deve essere sostenuta attraverso un intervento di assistenza all\u2019emotivit\u00e0, all\u2019affettivit\u00e0, alla corporeit\u00e0 e alla sessualit\u00e0.<br \/>\nA questo scopo il presente disegno di legge istituisce la figura dell\u2019assistente per la sana sessualita\u0300 e il benessere psico-fisico delle persone disabili o assistente sessuale. Tale operatore, a seguito di un percorso di formazione di tipo psicologico, sessuologico e medico, dovr\u00e0 essere in grado di aiutare le persone con disabilit\u00e0 fisico-motoria e\/o psichico\/cognitiva a vivere un\u2019esperienza erotica, sensuale o sessuale e a indirizzare al meglio le proprie energie interne spesso scaricate in modo disfunzionale in sentimenti di rabbia e aggressivit\u00e0.<br \/>\nLa figura dell\u2019assistente o accompagnatore sessuale \u00e8 presente in Svizzera, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Austria. Con questo disegno di \u00a0legge ci si propone di conseguire anche in Italia questo obiettivo di civilt\u00e0.<br \/>\nIl disegno di legge si compone di un unico articolo. Il comma 1 prevede l\u2019istituzione presso ogni Regione e presso le province di Trento e Bolzano di un elenco di assistenti per la sana sessualita\u0300 e il benessere psico-fisico delle persone con disabilit\u00e0 o assistenti sessuali. Il comma 2 definisce gli elementi necessari ad essere inseriti nell\u2019elenco suddetto: il raggiungimento della maggiore et\u00e0, l\u2019adempimento dell\u2019obbligo scolastico, l\u2019idoneit\u00e0 psico-fisica, la sottoscrizione del codice etico, l\u2019espletamento della procedura di accreditamento prevista. Il comma 3 affida alle Regioni e alle province di Trento e Bolzano la determinazione dei criteri e delle procedure di accreditamento, la definizione di un percorso formativo finalizzato all\u2019inserimento nell\u2019elenco, la predisposizione e l\u2019aggiornamento periodico dell\u2019elenco stesso, l&#8217;adozione di misure che garantiscano la protezione dei dati sensibili, la predisposizione di un codice etico per gli assistenti sessuali e per gli utenti; le modalit\u00e0 per il monitoraggio dell\u2019equilibrio psicofisico e dello stato di salute degli assistenti sessuali , a definire le condizioni di disabilit\u00e0 che rendono funzionale l\u2019intervento professionale degli assistenti.\u00a0 Il comma 4 stabilisce che l\u2019attivit\u00e0 di assistenza sessuale rappresenta un\u2019attivit\u00e0 autonoma che pu\u00f2 essere esercitata in forma cooperativa ma non pu\u00f2 essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato n\u00e9 di un contratto di appalto.<br \/>\nL\u2019obiettivo che ci si propone \u00e8 di avere operatori e operatrici professionalmente formati che aiutino le persone con disabilit\u00e0 a vivere un\u2019esperienza sessuale ma che siano anche in grado di svolgere un\u2019azione di educazione alla sessualit\u00e0 e all\u2019affettivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><b>Art. 1<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"center\">\u00a01. Al fine di tutelare il diritto alla sessualit\u00e0 e al benessere psico-fisico delle persone disabili a ridotta autosufficienza a livello di mobilit\u00e0 e motilit\u00e0, le Regioni e le province di Trento e Bolzano predispongono un elenco di persone accreditate a svolgere nel territorio regionale la funzione di assistenti per la sana sessualita\u0300 e il benessere psico-fisico delle suddette persone, di seguito denominati assistenti sessuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Costituiscono elementi necessari per l\u2019inserimento nell&#8217;elenco di cui al comma 1 le seguenti caratteristiche:<\/p>\n<p><em>a<\/em>)\u00a0\u00a0\u00a0 il raggiungimento della maggiore et\u00e0;<br \/>\n<em>b)\u00a0\u00a0<\/em> l\u2019avere adempiuto all\u2019obbligo scolastico;<br \/>\n<em>c)\u00a0\u00a0\u00a0<\/em> la sottoscrizione del codice etico di cui al comma 3;<br \/>\n<em>d)\u00a0\u00a0<\/em> il possesso dell&#8217;idoneita\u0300 psico-fisica all&#8217;attivita\u0300 di assistente sessuale certificata dalla ASL competente;<br \/>\n<em>e)\u00a0\u00a0\u00a0<\/em> l&#8217;espletamento della procedura di accreditamento di cui al comma 3.<\/p>\n<p>3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni e le province di Trento e Bolzano provvedono:<\/p>\n<p><em>a)\u00a0\u00a0\u00a0<\/em> a determinare i criteri e le procedure di accreditamento e a definire un percorso formativo ai fini dell&#8217;inserimento nell\u2019elenco di cui al comma 1;<br \/>\n<em>b)\u00a0\u00a0<\/em> alla predisposizione e all&#8217;aggiornamento periodico dell&#8217;elenco di cui al comma 1, nonch\u00e9 alla regolamentazione all&#8217;accesso a tale elenco;<br \/>\n<em>c)\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/em>all&#8217;adozione di misure che garantiscano la protezione dei dati sensibili relativi agli assistenti sessuali, secondo quanto disposto dal Codice della Protezione dei Dati Personali, e la libert\u00e0 di ciascun interessato circa la pubblicazione o no del suo recapito professionale, salva la necessaria pubblicit\u00e0 dell\u2019elenco;<br \/>\n<em>d)<\/em> alla recezione in un codice etico per gli assistenti sessuali e per gli utenti del contenuto dei codici etici elaborati e sperimentati, in Italia o in altri Paesi, da associazioni professionali o istituzioni competenti per questa materia;<br \/>\n<em>e)<\/em> a definire il tipo e gravit\u00e0 della disabilit\u00e0 dell\u2019utente che rende funzionale l\u2019intervento professionale dell\u2019assistente per l\u2019esercizio della sessualit\u00e0;<br \/>\n<em>f)<\/em> a definire le modalit\u00e0 per il monitoraggio dell\u2019equilibrio psico-fisico e dello stato di salute di ciascun assistente sessuale.<\/p>\n<p>4. L\u2019attivit\u00e0 assistenza sessuale non pu\u00f2 essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato, n\u00e9 di un contratto di appalto, costituendo oggetto di una prestazione che deve rimanere caratterizzata da autonomia piena della persona che la esercita. Essa pu\u00f2 costituire oggetto di lavoro autonomo cooperativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA PROPOSTA DI\u00a0RICONOSCERE ANCHE IN ITALIA LEGITTIMAZIONE E DIGNIT\u00c0 PROFESSIONALE A QUESTA FIGURA, SULLA SCORTA DELL&#8217;ESPERIENZA POSITIVA DEI PAESI EUROPEI PI\u00d9 AVANZATI: SVIZZERA, DANIMARCA, GERMANIA, PAESI BASSI, SVIZZERA, AUSTRIA E SVEZIA A seguito di un attento studio della questione ho firmato il disegno di legge \u00a0d\u2019iniziativa del senatore Sergio\u00a0Lo Giudice (PD) , presentato al Senato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-30634","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-25-temi-diversi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30634\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}