
{"id":30675,"date":"2014-04-06T17:23:54","date_gmt":"2014-04-06T16:23:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30675"},"modified":"2014-04-07T10:17:09","modified_gmt":"2014-04-07T09:17:09","slug":"come-risolvere-in-avanti-e-non-allindietro-lo-scontro-sul-decreto-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30675","title":{"rendered":"COME RISOLVERE IN AVANTI, E NON ALL&#8217;INDIETRO, LO SCONTRO SUL DECRETO-LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">ANTICIPARE NEL PROVVEDIMENTO D&#8217;URGENZA L&#8217;INTRODUZIONE ALMENO DI UN EMBRIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A PROTEZIONI CRESCENTI, SEMPLIFICARE L&#8217;APPRENDISTATO SENZA PERDERNE LA FUNZIONE FORMATIVA<\/span><\/p>\n<p><em>Emendamenti presentati da SC alla Camera in sede di esame in Commissione Lavoro del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>A)<\/strong> Nell\u2019articolo 1 del decreto, in materia di <strong>contratti a termine<\/strong>, sostituire le parole \u201c2) il comma 1-<em>bis<\/em> \u00e8 abrogato;\u201d con le seguenti:<\/p>\n<p>\u201c2) il comma 1-<em>bis<\/em> \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cQualora il contratto a termine di cui al comma 1 cessi senza che esso venga prorogato, o rinnovato, o convertito in contratto a tempo indeterminato, al lavoratore \u00e8 dovuta una indennit\u00e0 di cessazione del rapporto pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla met\u00e0, di durata del rapporto di lavoro. Detta indennit\u00e0 \u00e8 esente da contribuzione previdenziale ed \u00e8 soggetta allo stesso trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto.\u201d (*)<\/p>\n<p>(*) <em>L&#8217;emendamento A \u00e8 strettamente collegato, sul piano politico e funzionale, con l&#8217;emendamento B che segue.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>B)<\/strong> Dopo l\u2019articolo 1 del decreto, aggiungere il seguente:<\/p>\n<p>Articolo 1-<em>bis<\/em> &#8211; <em><strong>Anticipazione del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente<\/strong><\/em><\/p>\n<p>1. Entro i primi 36 mesi di durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando sia stato superato il periodo di prova il datore pu\u00f2 recedere dal rapporto stesso senza necessit\u00e0 di motivazione, fermo l\u2019obbligo del preavviso di cui all\u2019articolo 2118 del codice civile, corrispondendo al prestatore un\u2019indennit\u00e0 pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla met\u00e0, di durata del rapporto stesso. Nella durata del rapporto si computa anche la durata dei contratti a termine che abbiano preceduto il contratto a tempo indeterminato. (*)<br \/>\n2. La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto ai rapporti di lavoro costituiti dopo l\u2019entrata in vigore della disposizione stessa.<\/p>\n<p>(*) <em>La disciplina del nuovo contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, nella versione proposta da SC, non si esaurisce evidentemente in questo comma: v. infatti gli articoli 2119 e 2120<\/em>\u00a0<em>del progetto del Codice semplificato del lavoro (<a title=\"D.d.l. 7.8.13 n. 1006\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27810\" target=\"_blank\">d.d.l. 7 agosto 2013 n. 1006<\/a>). \u00a0Questa parziale anticipazione ben pu\u00f2, tuttavia, essere inserita nel testo del decreto-legge in sede di conversione, nella prospettiva che ben prima del decorso del primo triennio dei nuovi contratti stipulati in base a questo norma sia destinato a entrare in vigore il decreto delegato contenente la disciplina compiuta della materia. Che se invece questo non dovesse accadere, l&#8217;assetto della disciplina risultante dalla sola norma contenuta nell&#8217;emendamento in esame corrisponderebbe sostanzialmente al progetto c.d. Boeri-Garibaldi, tradotto in testo legislativo con il <a title=\"D.d.l. 5.2.10 n. 2000\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7306\" target=\"_blank\">disegno di legge Nerozzi \u00a05 febbraio 2010 n. 2000<\/a>.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>C) <\/strong>Nell&#8217;articolo 1 del decreto, comma 1, lettera b),\u00a0 le parole &#8220;all&#8217;articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: \u00abla proroga\u00bb fino a: \u00absi riferisca\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00able proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano\u00bb&#8221; sono sostituite dalle seguenti:<br \/>\n&#8220;all&#8217;articolo 4, comma 1, il secondo periodo \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abIn questi casi la proroga \u00e8 ammessa per otto volte, salvo accordo tra datore e prestatore circa la proroga stessa, la sua durata e il contenuto delle mansioni cui essa si riferisce&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>D)<\/strong> L&#8217;articolo 2 del decreto \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>Articolo 2 &#8211; <strong><em>Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato<\/em><\/strong><\/p>\n<p>1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p><em> a)<\/em> all&#8217;articolo 2: 1) al comma 1, la lettera i) \u00e8 abrogata; 2) i commi 3-<em>bis<\/em> e 3-<em>ter<\/em> sono abrogati;<\/p>\n<p><em>b)<\/em> all&#8217;articolo 3 \u00e8 aggiunto, in fine, il comma seguente: \u00ab2-<em>ter<\/em>. Fatta salva l&#8217;autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore \u00e8 riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche&#8217; delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.\u00bb;<\/p>\n<p><em> c)<\/em> all&#8217;articolo 4, al comma 3, le parole: \u00ab, \u00e8 integrata,\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab, \u00e8 integrata, di regola, salvo che il contratto collettivo disponga altrimenti in riferimento alle esigenze specifiche dell&#8217;apprendistato in un determinato comparto professionale,\u00bb;<\/p>\n<p><em>d) <\/em>all&#8217;articolo 7 dopo il comma 2 \u00e8 aggiunto il comma seguente: \u00ab2-<em>bis<\/em>. L&#8217;inadempimento grave dell&#8217;obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro produce la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il rapporto di apprendistato.\u00bb.<\/p>\n<p>2. All&#8217;articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANTICIPARE NEL PROVVEDIMENTO D&#8217;URGENZA L&#8217;INTRODUZIONE ALMENO DI UN EMBRIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A PROTEZIONI CRESCENTI, SEMPLIFICARE L&#8217;APPRENDISTATO SENZA PERDERNE LA FUNZIONE FORMATIVA Emendamenti presentati da SC alla Camera in sede di esame in Commissione Lavoro del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-30675","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30675"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30675\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}