
{"id":30839,"date":"2014-04-24T09:15:55","date_gmt":"2014-04-24T08:15:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30839"},"modified":"2014-04-24T09:32:20","modified_gmt":"2014-04-24T08:32:20","slug":"jobs-act-che-cosa-contiene-il-disegno-di-legge-delega","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30839","title":{"rendered":"JOBS ACT: CHE COSA CONTIENE IL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA RASSEGNA PUNTUALE DELLE DELEGHE LEGISLATIVE CHE IL GOVERNO CHIEDE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI RISCRITTURA SEMPLIFICATA DELLA NORMATIVA SUI RAPPORTI DI LAVORO, SERVIZI PER L&#8217;IMPIEGO E AMMORTIZZATORI SOCIALI<\/span><\/p>\n<p><em>Relazione sul disegno di legge n. 1428, di iniziativa del Governo, recante <\/em>Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u00e9 in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternit\u00e0 e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro<em>,<\/em><em> svolta il 23 aprile 2014 davanti alla Commissione X, Industria, Commercio e Turismo, in funzione del parere da questa espresso alla Commissione XI, Lavoro e Previdenza Sociale, competente per l&#8217;esame del provvedimento in sede referente &#8211; Alcune considerazioni di sintesi sulla struttura complessiva del disegno di legge e sul nesso logico che lega le sue tre parti principali sono contenute nelle <strong>Considerazioni finali<\/strong>\u00a0che chiudono la relazione<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>RELAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><b>Osservazioni generali<\/b><\/p>\n<p>Oggetto della delega al Governo contenuta nel disegno di legge n. 1428, presentato dal Governo medesimo, sono le materie degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l&#8217;impiego e delle politiche attive per il lavoro, della semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione e alla gestione dei rapporti di lavoro, del riordino delle tipologie di contratti di lavoro, della revisione delle misure intese a tutelare la maternit\u00e0 e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il termine per l\u2019esercizio della delega \u00e8 di 6 mesi dell&#8217;entrata in vigore del provvedimento.<\/p>\n<p>Il disegno di legge si pone in rapporto di complementariet\u00e0 con le misure urgenti adottate con il decreto-legge n. 34\/2014, dedicate ad introdurre incisive modifiche nella disciplina dei contratti a termine e dell\u2019apprendistato, con lo scopo di incoraggiare immediatamente la propensione ad assumere nel presente periodo di incipiente ripresa economica, caratterizzato per\u00f2 pur sempre da aspettative incerte. A differenza del decreto, il disegno di legge qui in esame propone un disegno di riforma incisiva del diritto e del mercato del lavoro. Dopo una lunga stagione conflittuale che ha dato luogo a ripetuti cambiamenti normativi, Parlamento e Governo hanno ora l&#8217;opportunit\u00e0 di produrre una riforma fondata su un ampio consenso, sintesi delle culture politiche tradizionalmente contrapposte, come tale \u2013 ci si deve augurare \u2013 destinata a durare nel tempo.<\/p>\n<p><b>1. Ammortizzatori sociali (articolo 1)<\/b><\/p>\n<p>L&#8217;<i>articolo 1<\/i><b> <\/b>contiene innanzitutto una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali su base rigorosamente assicurativa e quindi <b>senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica<\/b>. Essa \u00e8 intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti disoccupati e come tali beneficiari di ammortizzatori sociali, &#8220;semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro&#8221;, tenuto conto delle peculiarit\u00e0 dei diversi settori produttivi (<i>comma 1<\/i>).<\/p>\n<p>I principi e i criteri direttivi per l&#8217;esercizio della delega sono stabiliti dal <i>comma 2<\/i>.<\/p>\n<p>In particolare, la <i>lettera a)<\/i> concerne gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Qui si prevedono:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 aziendale o di un ramo di essa (<i>numero 1<\/i>): regola, questa, che dovrebbe considerarsi gi\u00e0 applicabile nell\u2019ordinamento attualmente vigente, ma che \u2013 come \u00e8 ben noto \u2013 \u00e8 diffusamente disapplicata;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la semplificazione delle procedure burocratiche, &#8220;considerando anche la possibilit\u00e0 di introdurre meccanismi standardizzati di concessione&#8221; (<i>numero 2<\/i>): in altre parole, il disegno di legge prevede la possibilit\u00e0 che il \u201cfiltro\u201d attuale costituito dalla decisione discrezionale delle commissioni paritetiche provinciali per la Cig ordinaria, o del Comitato interministeriale per quella straordinaria, venga sostituito da una franchigia a carico delle imprese richiedenti, capace di costituire un \u201cfiltro automatico\u201d assai pi\u00f9 efficace, con la corrispondente riduzione del contributo gravante sulle retribuzioni di cui si dir\u00e0 al numero 5;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilit\u00e0 contrattuali di riduzione dell\u2019orario di lavoro (<i>numero 3<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori ed alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato<b> <\/b>(<i>numero 4<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 sotto il profilo della contribuzione, una maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie costituita dalla franchigia a loro carico di cui al n. 2 (<i>numero 5<\/i>)\u2026<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u2026 e la riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie, relative agli istituti in oggetto, con la rimodulazione delle stesse aliquote tra i settori, in funzione dell&#8217;effettivo impiego (<i>numero 6<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la revisione dell&#8217;ambito di applicazione della Cig ordinaria e straordinaria, nonch\u00e9 dei fondi di solidariet\u00e0 bilaterali, relativi ai settori non coperti dai due istituti summenzionati<a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_edn1\">[i]<\/a> (<i>numero 7<\/i>).<\/p>\n<p>Il trattamento di disoccupazione ASpI (Assicurazione sociale per l\u2019impiego), istituito dall&#8217;<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/n2ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art2\">art. 2 della L. 28 giugno 2012 n. 92<\/a>, e successive modificazioni, integrato da un trattamento di natura assistenziale (c.d. <i>reddito minimo di inserimento<\/i>) costituisce l\u2019oggetto dei principi e i criteri direttivi di cui ai numeri da <i>1)<\/i> a <i>5)<\/i> della successiva lettera <i>b)<\/i>. Qui si prevedono:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la rimodulazione dell\u2019ASpI, &#8220;con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore&#8221; (<i>numero 1<\/i>).<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive pi\u00f9 rilevanti (<i>numero 2<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;estensione dell\u2019ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa \u2013 esclusi, in ogni caso, gli amministratori e i sindaci di societ\u00e0 commerciali \u2013, mediante l\u2019abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito (relativi a tali soggetti), l\u2019eventuale modifica delle modalit\u00e0 di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticit\u00e0 delle prestazioni &#8211; principio in base al quale si prescinde dall&#8217;effettivo versamento della contribuzione da parte del committente -, &#8220;e prevedendo, prima dell\u2019entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite&#8221; (<i>numero 3<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa (<i>numero 4<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;eventuale introduzione, dopo la fruizione dell\u2019ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria che presentino valori ridotti dell\u2019Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prestazione alla quale siano connessi obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti (<i>numero 5<\/i>): si tratta, in sostanza di una prima sperimentazione nel nostro Paese del c.d. <b>reddito minimo di inserimento<\/b>.<\/p>\n<p>Il criterio direttivo di cui al successivo <i>numero 6<\/i><b> <\/b>della<b> <\/b>lettera<b> <\/b><i>b)<\/i><b> <\/b>prevede l&#8217;eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l\u2019accesso a servizi di carattere assistenziale, sorgendo in proposito alcune incertezze interpretative che dovranno essere opportunamente superate con una riformulazione della disposizione.<\/p>\n<p>La <i>lettera c)<\/i> pone un principio di delega valido sia per gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro sia per i trattamenti di disoccupazione, consistente nell&#8217;individuazione di meccanismi che prevedano e favoriscano il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti, &#8220;al fine di favorirne l\u2019attivit\u00e0 a beneficio delle comunit\u00e0 locali&#8221;.<\/p>\n<p>Questa delega potrebbe essere utilmente ampliata a una pi\u00f9 generale razionalizzazione di tutti i contributi sociali oggi disordinatamente distribuiti tra i diversi ambiti merceologici, dimensionali e di scopo. Il riordino delle relative aliquote dovrebbe ispirarsi a criteri di semplicit\u00e0 e di proporzione rispetto alle prestazioni attese.<\/p>\n<p><b>2. Servizi per l\u2019impiego (articolo 2)<\/b><\/p>\n<p>L&#8217;<i>articolo 2<\/i><b> <\/b>reca una delega al Governo in materia di servizi per l&#8217;impiego e di politiche attive per il lavoro.<\/p>\n<p>Il <i>comma 1<\/i> prevede che, qualora non si raggiunga l&#8217;intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Consiglio dei Ministri provveda con deliberazione motivata, secondo la procedura di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/n2ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art3\">art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281<\/a>.<\/p>\n<p>Il riordino previsto dalla delega \u00e8 inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonch\u00e9 l\u2019esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (<i>comma 1<\/i>).<\/p>\n<p>Va ricordato, a questo proposito, che il d.d.l. governativo contenente la riforma del titolo V della Costituzione trasferisce allo Stato le competenze in materia di &#8220;sicurezza e tutela del lavoro&#8221; relativamente ai criteri generali per cui appaiono opportune modalit\u00e0 di esercizio della delega che consentano un agevole adattamento al nuovo assetto istituzionale qualora questo sia confermato dal Parlamento.<\/p>\n<p>I principi e i criteri direttivi per l&#8217;esercizio della delega sono stabiliti dal <i>comma 2<\/i>. Essi prevedono:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la razionalizzazione degli incentivi all\u2019assunzione vigenti, &#8220;da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l\u2019analisi statistica evidenzi una minore probabilit\u00e0 di trovare occupazione&#8221; (<i>lettera<\/i> <i>a<\/i>) (l&#8217;ordinamento statale oggi in vigore reca molteplici fattispecie di incentivi alle assunzioni, fattispecie che fanno riferimento, in linea di massima, ad incrementi dell&#8217;occupazione o a tipologie specifiche di contratto \u2013 come i contratti di apprendistato \u2013 o a categorie di lavoratori quali, per esempio, i giovani fino a 29 anni di et\u00e0, le donne, i soggetti aventi almeno 50 anni di et\u00e0, i disoccupati di lunga durata, i titolari di ammortizzatori sociali;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la razionalizzazione degli incentivi per l\u2019autoimpiego e di quelli per l&#8217;autoimprenditorialit\u00e0, con una cornice giuridica nazionale intesa a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome<a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_edn2\">[ii]<\/a> (<i>lettera b<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un&#8217;Agenzia nazionale per l\u2019occupazione, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il conferimento alla medesima delle competenze gestionali in materia di servizi per l&#8217;impiego, politiche attive e ASpI e il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell\u2019azione dell\u2019Agenzia<a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_edn3\">[iii]<\/a> (<i>lettere c<\/i>, <i>d<\/i> ed <i>e<\/i>); qui si segnala qualche possibile profilo critico, dal punto di vista della compatibilit\u00e0 della disposizione con l\u2019assetto costituzionale attuale della materia;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all\u2019interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operino in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l\u2019impiego ed ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni, anche con la nuova Agenzia, e di consentire l\u2019invarianza di spesa nella costituzione della medesima (<i>lettera f<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la possibilit\u00e0 di far confluire nei ruoli delle &#8220;amministrazioni vigilanti&#8221; o della nuova Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o dagli uffici soppressi o riorganizzati nonch\u00e9 il personale di altre amministrazioni (<i>lettera g<\/i>). Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se per amministrazioni vigilanti si intenda esclusivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformit\u00e0 con la precedente <i>lettera c<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l&#8217;impiego (<i>lettera h<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacit\u00e0 d&#8217;incontro tra domanda ed offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l&#8217;accreditamento e per l\u2019autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l&#8217;impiego (<i>lettera i<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l\u2019impiego di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze pi\u00f9 significative svolte a livello regionale (<i>lettera l<\/i>): la disposizione si riferisce, assai opportunamente, alla sperimentazione regionale del <b>contratto di ricollocazione<\/b> come metodo per coniugare efficacemente politiche passive e attive del lavoro, assoggettando efficacemente il sostegno del reddito del disoccupato alla condizione della sua disponibilit\u00e0 effettiva, entro limiti di ragionevolezza, non soltanto per le occasioni di lavoro che gli vengono offerte, ma anche per tutte le attivit\u00e0 di ricerca e formazione a ci\u00f2 mirate;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la definizione di meccanismi di raccordo tra la suddetta Agenzia e l\u2019INPS, a livello sia centrale sia territoriale (<i>lettera m<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la previsione di meccanismi di raccordo tra l\u2019Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze relative ai summenzionati incentivi per l&#8217;autoimpiego e per l\u2019autoimprenditorialit\u00e0 (<i>lettera n<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (<i>lettera o<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro (<i>lettera p<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;attivazione &#8220;del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l\u2019adozione di strumenti di segmentazione dell\u2019utenza basati sull\u2019osservazione statistica&#8221; (<i>lettera q<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro ed il monitoraggio delle prestazioni erogate (<i>lettera r<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il &#8220;completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l\u2019ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l\u2019azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive&#8221; (<i>lettera s<\/i>).<\/p>\n<p><b>3. Codice semplificato del lavoro \u2013 A) costituzione del rapporto (articolo 3)<\/b><\/p>\n<p>L&#8217;<i>articolo 3<\/i><b> <\/b>contiene<b> <\/b>una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione e allo svolgimento dei rapporti di lavoro.<\/p>\n<p>I principi e i criteri direttivi per l&#8217;esercizio della delega sono stabiliti dal <i>comma 2<\/i>. Essi prevedono:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la razionalizzazione e la semplificazione (anche mediante abrogazione di norme) delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, &#8220;con l\u2019obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione, inerenti al medesimo rapporto, di carattere amministrativo&#8221; (<i>lettera a<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;eliminazione e la semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi (<i>lettera b<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, &#8220;quali in particolare gli infortuni sul lavoro&#8221;, l&#8217;obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti, il &#8220;rafforzamento&#8221; del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e l&#8217;abolizione della tenuta di documenti cartacei, l&#8217;individuazione di modalit\u00e0 organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro (<i>lettere c, d <\/i>ed<i> f<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la revisione del regime delle sanzioni \u2013 tenendosi conto dell&#8217;eventuale natura esclusivamente formale della violazione e in modo da favorire l&#8217;immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita \u2013 nonch\u00e9 la valorizzazione degli istituti di tipo premiale (<i>lettera e<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, &#8220;in un\u2019ottica di integrazione&#8221; con la gi\u00e0 prevista dorsale informativa unica (relativa al patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini e basata sull&#8217;interoperabilit\u00e0 delle banche dati, centrali e territoriali, esistenti) e con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro<a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_edn4\">[iv]<\/a> (<i>lettera g<\/i>).<\/p>\n<p><b>4. Codice semplificato del lavoro \u2013 <i>segue<\/i> \u2013 B) testo unico delle norme sui contratti di lavoro (articolo 4)<\/b><\/p>\n<p>L&#8217;<i>articolo 4<\/i><b> <\/b>reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina dei contratti di lavoro, tenendosi conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell\u2019Unione europea in materia di occupabilit\u00e0 delle persone.<\/p>\n<p>I principi e i criteri direttivi per l&#8217;esercizio della delega sono stabiliti dalle <i>lettere a, b, c, d ed e<\/i> del <i>comma 1<\/i>. Essi prevedono:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;individuazione e l&#8217;analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l\u2019effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali (<i>lettera a<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, con la possibile introduzione di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente intese a favorire l\u2019inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori destinatari (<i>lettera b<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;introduzione, anche eventualmente in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale<a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_edn5\">[v]<\/a> (<i>lettera c<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili (rispetto al testo normativo definito ai sensi della precedente <i>lettera b<\/i>)<i>, <\/i>al fine di eliminare duplicazioni normative e difficolt\u00e0 interpretative ed applicative (<i>lettera e<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 riguardo ai contratti di lavoro accessorio, la <i>lettera d<\/i> reca il principio di delega della possibilit\u00e0 di ampliamento della concreta applicazione dell&#8217;istituto in tutti i settori produttivi, per le attivit\u00e0 lavorative discontinue e occasionali, attraverso l&#8217;elevazione dei limiti annui di importo dei relativi compensi ed assicurando la piena tracciabilit\u00e0 dei buoni lavoro acquistati (si tratta di una esperienza positiva che ricorda quei <i>mini jobs<\/i> che altrove hanno consentito di alzare notevolmente i tassi di occupazione.<\/p>\n<p>Il disegno di legge-delega indica qui i criteri di un processo di razionalizzazione e semplificazione della disciplina vigente, dal quale potrebbe uscire un corpo unitario di norme opportunamente collocato all&#8217;interno del codice civile, come suggerito in altro disegno di legge (A.S. 1006\/2013, assegnato all&#8217;esame delle Commissioni riunite 2<sup>a<\/sup> e 11<sup>a<\/sup>).<\/p>\n<p><b>5. Tutela della maternit\u00e0 (articolo 5)<\/b><\/p>\n<p>L&#8217;<i>articolo 5<\/i><b> <\/b>reca una delega al Governo per la revisione e l\u2019aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternit\u00e0 e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al <i>comma 1<\/i> e di cui al successivo <i>articolo 6<\/i>.<\/p>\n<p>I principi e i criteri direttivi per l&#8217;esercizio della delega sono stabiliti dal <i>comma 2<\/i>. Essi prevedono:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici (<i>lettera a<\/i>); andr\u00e0 valutata, a questo proposito, l\u2019opportunit\u00e0 di prevedere una semplificazione \u2013 a contenuti invariati \u2013 della normativa contenuta nel testo unico in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, contenuto nel <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/n2ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151\">d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151<\/a>, per le categorie di lavoratrici subordinate, autonome (ivi comprese le libere professioniste) o aventi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;estensione alle lavoratrici madri &#8220;parasubordinate&#8221; del diritto alla prestazione di maternit\u00e0 anche in assenza del versamento dei contributi da parte del committente: cosiddetto principio di automaticit\u00e0 della prestazione (<i>lettera b<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;introduzione di un credito d&#8217;imposta (inteso ad incentivare il lavoro femminile) per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonch\u00e9 l&#8217;armonizzazione del regime delle detrazioni (dall&#8217;imposta sui redditi) per il coniuge a carico<a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_edn6\">[vi]<\/a> (<i>lettera c<\/i>); questa disposizione consente l\u2019avvio, mediante il decreto-delegato, della sperimentazione di una misura di incentivazione fiscale dell\u2019ingresso di donne nel mercato del lavoro, al fine dell\u2019aumento del tasso di occupazione femminile, secondo quanto proposto nel disegno di legge n. 247\/2013;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilit\u00e0 dell\u2019orario di lavoro e la flessibilit\u00e0 dell\u2019impiego di premi di produttivit\u00e0, al fine di favorire la conciliazione tra l\u2019esercizio delle responsabilit\u00e0 di genitore, l\u2019assistenza alle persone non autosufficienti e l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro la cui incentivazione si collega alla deregolazione dell&#8217;uso delle tecnologie di controllo (<i>lettera d<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la promozione dell\u2019integrazione dell\u2019offerta di servizi per l\u2019infanzia, forniti dalle aziende, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell\u2019impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi (<i>lettera e<\/i>): la disposizione consente l\u2019emanazione, mediante il decreto delegato, di una regolazione idonea a diffondere mini-nidi familiari attraverso la possibilit\u00e0 di remunerare le &#8220;vice-mamme&#8221; con i <i>voucher<\/i> di cui si \u00e8 gi\u00e0 ipotizzata l&#8217;estensione e la tracciabilit\u00e0;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, per garantire una maggiore flessibilit\u00e0 dei relativi congedi, favorendo le opportunit\u00e0 di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (<i>lettera f<\/i>).<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;estensione dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente <i>comma 2<\/i>, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con riferimento al riconoscimento della possibilit\u00e0 di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative intese al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro<a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_edn7\">[vii]<\/a> (<i>lettera g<\/i>).<\/p>\n<p><b>6. Termini e modalit\u00e0 di esercizio delle deleghe (articolo 6)<\/b><\/p>\n<p>L&#8217;<i>articolo 6<\/i><b> <\/b>contiene<b> <\/b>norme sui termini temporali e sulle procedure per l&#8217;esercizio delle deleghe di cui ai precedenti <i>articoli da 1 a 5<\/i>, nonch\u00e9 per l&#8217;adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e\/o integrativi.<\/p>\n<p><b>7. Disegni di legge abbinati, di iniziativa parlamentare<\/b><\/p>\n<p>All&#8217;esame della Commissione Lavoro, insieme al d.d.l. n. 1428 di cui si \u00e8 sopra esposto in sintesi il contenuto, vi sono inoltre numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare che riguardano, in tutto o in parte, le stesse materie. In particolare:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 1279\/2013 del sen. Sacconi e altri; recante, da un lato, una delega al Governo, ai fini dell\u2019adozione di uno Statuto dei lavori, &#8220;che identifichi il nucleo fondamentale dei diritti applicabili a tutti i rapporti di lavoro e rimetta le restanti tutele alla libera contrattazione collettiva o individuale, ove assistita e certificata&#8221;, e, dall&#8217;altro, dall\u2019altro la proposta di un complesso di interventi immediatamente precettivi in materia di: contratto di lavoro a termine; contratti di apprendistato, lavoro a progetto; lavoro intermittente; lavoro accessorio; associazione in partecipazione; periodo di prova (con la previsione, in via generale, di un periodo di due anni per i nuovi contratti a tempo indeterminato); contrattazione cosiddetta di prossimit\u00e0 (con l&#8217;estensione della possibilit\u00e0 di intese specifiche ai contratti individuali, conclusi secondo una determinata procedura e oggetto di certificazione); abrogazione delle norme legislative sugli effetti dell&#8217;assegnazione del lavoratore a mansioni superiori rispetto a quelle contemplate dal contratto; abrogazione delle norme legislative che vietano l&#8217;uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalit\u00e0 di controllo a distanza dell&#8217;attivit\u00e0 dei lavoratori; apprendimento permanente; arbitrato; licenziamenti; abrogazione delle norme di rito &#8211; introdotte dalla L. n. 92 del 2012 &#8211; sulle controversie giudiziarie aventi ad oggetto i licenziamenti; modalit\u00e0 delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro; regime tributario agevolato sugli emolumenti retributivi connessi alla produttivit\u00e0 del lavoro; cassa integrazione guadagni; estensione dell&#8217;ASpI, su base volontaria, ai lavoratori parasubordinati ed ai lavoratori autonomi; incentivi per le assunzioni di soggetti che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito; trattamento di accompagnamento in favore dei disoccupati, inteso alla collocazione o alla ricollocazione;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 24\/2013 dei senatori Zeller e Berger, che propone una riduzione dell\u2019et\u00e0 pensionabile delle madri lavoratrici nella misura di un anno per ogni figlio;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 165\/2013 della sen. Bianconi, che propone alcuni incentivi per gli accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilit\u00e0 di orario e reca alcune norme in materia di trattamenti di maternit\u00e0, nonch\u00e9 alcune norme in favore dei lavoratori autonomi (tra cui l&#8217;estensione agli stessi dei congedi per assistenza a familiari portatori di <i>handicap <\/i>grave);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 180\/2013 della sen. Ghedini e altri, che propone modifiche alla disciplina dei congedi di maternit\u00e0 e di paternit\u00e0 e dei congedi parentali, nonch\u00e9 l&#8217;incremento di risorse finanziarie in favore degli asili nido;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 199\/2013 del sen. Ichino e altri, che propone misure per favorire l&#8217;invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l&#8217;occupazione degli anziani e dei giovani e per l&#8217;incremento della domanda di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 219\/2013 della sen. Comaroli e altri, che propone l\u2019introduzione della possibilit\u00e0, per il datore, di una flessibilit\u00e0 oraria nello svolgimento del rapporto di lavoro e di modificazioni delle mansioni del lavoratore, anche con l\u2019applicazione di misure indennitarie e l&#8217;attuazione di programmi di formazione professionale;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 263\/2013 del sen. Sangalli e altri, che reca alcune agevolazioni tributarie e contributive per l&#8217;assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di <i>manager<\/i> o di &#8220;consulenti di direzione&#8221; da parte di piccole e medie imprese;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 349\/2013 del sen. De Poli, che propone incentivi per l&#8217;assunzione di lavoratori collocati, in qualsiasi tempo, in mobilit\u00e0 ed assunti dal cessionario in seguito a trasferimento della medesima azienda o ramo d\u2019azienda;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 482\/2013, del sen. De Poli, in tema di congedi parentali per i genitori di minori nati prematuri o gravemente immaturi ovvero con <i>handicap<\/i> in situazione di gravit\u00e0;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 500\/2013 ancora del sen. De Poli, che propone l&#8217;estensione ai datori di lavoro non imprenditori di alcune norme relative all&#8217;istituto della mobilit\u00e0 ed ai connessi incentivi alle assunzioni;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 551\/2013 del sen. Berger, concernente le assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 555\/2013 del sen. Ichino e altri, che propone incentivi fiscali (inerenti al regime IRAP) per l&#8217;assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, alcune modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a termine, dei contratti di lavoro intermittente e dell&#8217;associazione in partecipazione, nonch\u00e9 l&#8217;introduzione della figura del contratto aziendale di sperimentazione; attraverso tale contratto, il datore di lavoro definisce con una o pi\u00f9 organizzazioni sindacali la disciplina dei contratti di lavoro secondo le linee stabilite dal medesimo disegno di legge, inerenti, tra l&#8217;altro, agli effetti del licenziamento, al contratto di ricollocazione e ad un livello di contribuzione previdenziale pi\u00f9 basso per i primi anni di durata del rapporto di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 571\/2013 del sen. Bitonci, concernente il documento unico di regolarit\u00e0 contributiva;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 625\/2013 del sen. Berger e altri, riguardante la disciplina del lavoro accessorio in agricoltura;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 716\/2013 del sen. Nencini, che prevede agevolazioni fiscali e contributive per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori di et\u00e0 superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attivit\u00e0 o lavoro o di cessazione di attivit\u00e0 di lavoro autonomo. Esso prevede, inoltre, azioni per il loro accesso preferenziale a percorsi formativi e per la loro ricollocazione professionale, nonch\u00e9 uno specifico programma sperimentale, inteso al reimpiego di lavoratori disoccupati di lunga durata di et\u00e0 superiore ai cinquanta anni;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 727\/2013 del sen. Barozzino e altri, e l&#8217;A.S. n. 893\/2013 della sen. Paglini e altri, i quali entrambi recano modifiche alla disciplina sui licenziamenti, essendo intesi al sostanziale ripristino delle disposizioni di cui all&#8217;art. 18 della legge n. 300\/1970, previgenti rispetto alle novelle di cui alla legge n. 92\/2012; il disegno di legge A.S. n. 893 reca anche novelle ad altri provvedimenti in materia di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 936\/2013 del sen. Di Maggio e altri, che prevede forme di accesso a progetti di formazione o riqualificazione in favore di soggetti destinatari di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, ovvero destinatari di contratti di solidariet\u00e0 o di altri trattamenti di sostegno del reddito; esso detta, inoltre, disposizioni sui requisiti delle imprese interessate, sulle modalit\u00e0 per l&#8217;attuazione di tali progetti e pone in capo alle amministrazioni coinvolte specifici obblighi di monitoraggio;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 1100\/2013 del sen. Fravezzi e altri, che riguarda la disciplina del lavoro accessorio in agricoltura;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 1152\/2013 della sen. De Petris e altri, che reca misure intese all&#8217;introduzione del reddito minimo garantito, definito quale &#8220;insieme di forme reddituali dirette e indirette che mirano ad assicurare un&#8217;esistenza libera e dignitosa&#8221;; esso reca inoltre deleghe al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale, di ammortizzatori sociali e di salario minimo garantito;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 1221\/2013 del sen. Ichino e altri, che propone l\u2019emanazione di regole per favorire le iniziative delle imprese dotate dei requisiti per ricorrere alla cassa integrazione guadagni \u2013 ordinaria o straordinaria \u2013 di indirizzare i lavoratori ad attivit\u00e0 di utilit\u00e0 pubblica o sociale: a tal fine, l&#8217;impresa provvede a raccogliere le richieste degli enti pubblici e degli altri soggetti interessati e le disponibilit\u00e0 dei lavoratori, secondo uno specifico piano, quindi a effettuare il distacco del dipendente che abbia accettato di svolgere le prestazioni di pubblica utilit\u00e0 presso l&#8217;ente pubblico o il soggetto richiedente; oltre a tali procedure, il disegno di legge prevede che Regioni ed enti locali possano pubblicare, presso i Centri per l&#8217;impiego, proposte di lavoro di utilit\u00e0 pubblica o sociale per i lavoratori destinatari di provvedimenti di cassa integrazione guadagni;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;A.S. n. 1312\/2014 della sen. Rossi e altri, che reca modifiche alla disciplina dei contratti di apprendistato e introduce la nuova tipologia di &#8220;apprendistato di riqualificazione&#8221;, che pu\u00f2 concernere (in tutti i settori di attivit\u00e0, pubblici o privati) i soggetti &#8220;in stato di disoccupazione&#8221; (secondo la definizione recata dalla legislazione vigente);<\/p>\n<p>Occorre infine ricordare che la Commissione Lavoro ha gi\u00e0 avviato l&#8217;esame di alcuni disegni di legge \u2013 tra cui l&#8217;A.S. n. 1409\/2014, trasmesso dalla Camera dei Deputati \u2013 relativi alla disciplina delle modalit\u00e0 delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, per i quali si \u00e8 gi\u00e0 osservato che potrebbero essere collegati all&#8217;esame di questo disegno di legge in relazione al criterio ivi contenuto della semplificazione della gestione del rapporto di lavoro. Il Presidente della Commissione Lavoro ha proposto di abbinare il seguito dell&#8217;esame di quei provvedimenti con l&#8217;esame del disegno di legge governativo n. 1428 e degli altri test\u00e9 citati, anche al fine di pervenire a un testo unico delle norme sui rapporti di lavoro organico e coerente.<\/p>\n<p><b>Osservazioni conclusive, in relazione alle materie di competenza specifica della Commissione 10ma<\/b><\/p>\n<p>Tutti e cinque i comparti tematici investiti dai primi cinque articoli del d.d.l. n. 1428 presentano immediati riflessi rilevanti per la materia dello sviluppo dell\u2019industria e delle attivit\u00e0 produttive, di competenza di questa Commissione.<\/p>\n<p>Particolarmente rilevante, innanzitutto, \u00e8 il completamento, previsto nell\u2019articolo 1, della radicale riforma degli <b>ammortizzatori sociali<\/b> avviata due anni or sono con la legge n. 92\/2012. \u00c8 essenziale per il futuro dell\u2019economia italiana che si ponga rapidamente fine all\u2019abuso diffuso della Cassa integrazione guadagni, finalizzato a nascondere situazioni di effettiva disoccupazione dei lavoratori causata da crisi occupazionali aziendali. Questo abuso \u00e8 figlio, s\u00ec, della vischiosit\u00e0 del nostro mercato del lavoro e del malfunzionamento dei servizi che in esso operano; ma, quale che ne sia la causa, il sistema Italia non pu\u00f2 comunque pi\u00f9 permetterselo: non soltanto per il costo monetario che esso comporta, a carico dell\u2019Erario e delle imprese (il contributo complessivo gravante per questo titolo sulle buste-paga si aggira, a seconda delle dimensioni dell\u2019azienda, intorno al 3 per cento della retribuzione lorda, e oggi non copre neppure met\u00e0 delle erogazioni!), ma anche per la sottrazione che esso comporta, ai danni del mercato del lavoro regolare, di risorse umane che vengono \u201cmesse in freezer\u201d per anni, e che potrebbero e dovrebbero invece essere reinserite nel processo produttivo il pi\u00f9 rapidamente possibile. \u00c8 ben vero che oggi in Italia chi perde il posto di lavoro ha difficolt\u00e0 a trovarne uno nuovo corrispondente alle proprie capacit\u00e0; ma \u00e8 pure vero che oggi in Italia anche le imprese in fase di espansione hanno difficolt\u00e0 a trovare la manodopera che cercano: lo <i>skill shortage<\/i> si misura, paradossalmente, in decine di migliaia di posizioni in ciascuna regione del nostro Paese.<\/p>\n<p>Le ingenti risorse fino a oggi destinate a finanziare l\u2019abuso della Cassa integrazione dovranno, dunque, d\u2019ora in poi essere destinate a garantire la sicurezza economica e professionale dei lavoratori nel passaggio dal vecchio al nuovo posto di lavoro, mediante l\u2019attivazione di un dispositivo congiunto di assicurazione contro la disoccupazione e assistenza intensiva ed efficace nella ricerca della nuova occupazione.<\/p>\n<p>Ne risulta evidentissimo il nesso tra il primo capitolo del disegno di legge e il secondo: quello dei <b>servizi per l\u2019impiego<\/b>. Qui si pongono alcune questioni in riferimento alla ripartizione costituzionale delle competenze in materia di mercato del lavoro: la separazione sancita dalla norma costituzionale vigente tra politiche passive, cio\u00e8 misure di sostegno del reddito dei disoccupati, di competenza esclusiva dello Stato, e politiche attive, cio\u00e8 misure per il reinserimento dei disoccupati nel tessuto produttivo, di competenza esclusiva delle Regioni, ostacola l\u2019indispensabile collegamento funzionale tra le une e le alter. Essa impedisce, in particolare, che il sostegno del reddito venga condizionato alla disponibilit\u00e0 effettiva del disoccupato per tutto quanto \u00e8 necessario al fine della sua ricollocazione al lavoro. \u00c8 dunque indispensabile correggere quella ripartizione, ma evitando qualsiasi estremizzazione, sia in senso centralistico sia nel senso opposto di un decentramento totale: in sede di riforma costituzionale occorrer\u00e0 muovere in direzione di una concorrenza di competenze legislative tra Stato e Regioni temperata dal principio di prevalenza della legislazione di fonte statale. Sul piano dell\u2019implementazione, il principio cui deve ispirarsi la riforma costituzionale \u2013 ma cui deve ispirarsi anche la delega legislativa qui in esame \u2013 \u00e8 quello della sussidiariet\u00e0: competenza ordinaria delle amministrazioni regionali per la gestione dei servizi nel mercato del lavoro, ma possibilit\u00e0 che lo Stato si surroghi direttamente alla Regione, l\u00e0 dove l\u2019operato di questa sul piano dell\u2019implementazione delle politiche del lavoro faccia difetto. In attesa della riforma costituzionale occorre che il coordinamento e controllo da parte dell\u2019amministrazione centrale e il suo intervento in via sussidiaria in sede di implementazione delle politiche in caso di insufficiente efficienza dell\u2019amministrazione regionale vengano attivati mediante accordo operativo tra Stato e Regioni.<\/p>\n<p>\u00c8 comunque di fondamentale importanza che in questa fase transitoria venga avviata il pi\u00f9 diffusamente possibile la sperimentazione regionale di quel nuovo metodo di coniugazione del sostegno del reddito dei disoccupati con l\u2019assistenza intensiva prestata dalle agenzie specializzate accreditate, incentrato sul <b>contratto di ricollocazione <\/b>stipulato dal lavoratore con le agenzie stesse e con il Centro per l\u2019Impiego pubblico (<i>employment reskilling and repositioning agreement<\/i>), che da anni ormai \u00e8 sperimentato con successo in Paesi a noi vicini come l\u2019Olanda e la Gran Bretagna. Va dunque salutato con grande favore il fatto che l\u2019articolo 2 del disegno di legge in esame muova in modo esplicito in questa direzione, sia per quel che riguarda la previsione della stretta cooperazione tra servizi pubblici e servizi privati, sia per quel che riguarda l\u2019attivazione per questa via di una effettiva condizionalit\u00e0 del sostegno del reddito alle persone in cerca di occupazione (va semmai censurato il fatto che il pur modesto stanziamento compiuto dal comma 215 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 \u2013 legge di stabilit\u00e0 2014 \u2013 per il finanziamento iniziale di questa sperimentazione sia tuttora paralizzato per difetto del regolamento attuativo, che avrebbe dovuto essere emanato entro il marzo scorso).<\/p>\n<p>Il drastico aumento, ottenuto soprattutto mediante il metodo del contratto di ricollocazione, dell\u2019efficienza ed efficacia dei servizi per l\u2019impiego costituisce in qualche misura il presupposto politico indispensabile per il <b>riordino e semplificazione della disciplina dei rapporti individuali di lavoro<\/b> nel segno della <i>flexsecurity,<\/i> che costituisce il terzo capitolo del disegno di legge in esame (articoli 3 e 4): capitolo, questo, di primario rilievo sia per la riduzione dei costi di transazione e il decongestionamento del contenzioso giudiziale, sia per l\u2019aumento dell\u2019attrattivit\u00e0 del sistema Italia nei confronti degli investimenti diretti stranieri.<\/p>\n<p>Va osservato a questo proposito che fino al 1970 la leggi italiane in materia di lavoro, in aggiunta a una settantina di articoli dedicati alla stessa materia nel Codice civile, si contavano sulle punte della dita di due mani ed erano per la maggior parte leggibili da chiunque. Oggi occupano migliaia di pagine e, soprattutto quelle dell\u2019ultimo quindicennio, sono per la maggior parte illeggibili anche per gli specialisti. L\u2019idea del <i>Codice semplificato del lavoro<\/i>, fatta propria in una <a title=\"Mozione Senato 10.11.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11112\" target=\"_blank\">mozione approvata dal Senato quasi all\u2019unanimit\u00e0 il 10 novembre 2010<\/a>, poi ripresa dal Governo italiano nel documento <a title=\"Destinazione Italia - 19.9.13\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28057\" target=\"_blank\"><i>Destinazione Italia<\/i><\/a> pubblicato nel settembre 2013, infine nel documento <a title=\"Impegno Italia 2014 - 12.2.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30424\" target=\"_blank\"><i>Impegno Italia 2014<\/i><\/a> del 12 febbraio di quest\u2019anno, nasce<\/p>\n<p>&#8211; innanzitutto dall\u2019esigenza di <b>tornare alla leggibilit\u00e0 delle norme<\/b> e alla <b>conoscibilit\u00e0 <\/b>dell\u2019ordinamento<b> da parte di chiunque<\/b>, anche da parte degli operatori stranieri. Esigenza, questa, particolarmente sottolineata nelle <i>guidelines<\/i> emanate dal Gruppo di alto livello incaricato di questo dall\u2019UE, nel <a title=\"Decalogue for Smart Regulation - Stoccolma, 12.11.09\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6836\\\"><i>Decalogue for Smart Regulation<\/i><\/a> (Stoccolma, 10 novembre 2009), in funzione della maggiore possibile mobilit\u00e0 delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali;<\/p>\n<p>&#8211; in secondo luogo dall\u2019esigenza di sottolineare, e in qualche misura recuperare, l\u2019<b>appartenenza del diritto del lavoro al diritto civile <\/b>e quindi il rilievo centrale che in esso assumono \u2013 sia pure con i correttivi richiesti dalla particolarit\u00e0 strutturale del mercato del lavoro \u2013 il principio di autonomia negoziale come prerogativa fondamentale della persona e le regole generali in materia di obbligazioni e contratti contenute nel titolo IV, con il quale il titolo V <i>Del Lavoro<\/i> \u00e8 strettamente interconnesso;<\/p>\n<p>&#8211; in terzo luogo dall\u2019esigenza di recuperare, del nostro Codice civile, la sobriet\u00e0 ed essenzialit\u00e0 della scrittura; che nella materia del lavoro significa <b>ricondurre la legge statuale alla sua funzione originaria di fissazione di principi e regole essenziali<\/b>, in armonia con gli ordinamenti sovranazionali, restituendo in una logica di sussidiariet\u00e0 alla contrattazione collettiva \u2013 soprattutto, ma non soltanto, al livello aziendale \u2013 la sua funzione originaria di adattare i <i>terms and conditions<\/i> dei rapporti di lavoro secondo esigenze che mutano nel tempo e nei diversi contesti.<\/p>\n<p>Quanto al contenuto delle nuove norme, vanno sottolineate:<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;esigenza di <b>evitare la proliferazione di tipi contrattuali<\/b>, che si porrebbe in contraddizione con l&#8217;esigenza di semplificazione della normativa;<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;esigenza di perseguire <b>un buon equilibrio tra la disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato e quella del contratto a termine<\/b>, tale da assicurare il rispetto effettivo del principio comunitario secondo il quale il primo deve costituire la forma normale di assunzione del lavoratore dipendente, anche per favorire l&#8217;investimento dell&#8217;impresa e dello stesso lavoratore nella formazione professionale specificamente correlata al ruolo produttivo nell&#8217;azienda.<\/p>\n<p>Due ultime notazioni vanno proposte:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 una in tema di <b>salario orario minimo<\/b>, misura che allinea il nostro ordinamento a quello dei maggiori Paesi occidentali industrializzati; qui occorre auspicare che la nuova disciplina preveda un meccanismo di determinazione dello standard minimo tale da correggere le distorsioni derivanti da fenomeni di monopsonio dinamico, tipici di un mercato del lavoro maturo, ma non tale da produrre effetti depressivi sui livelli occupazionali;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 una, infine, in tema di <b>estensione dell&#8217;assicurazione per la maternit\u00e0<\/b>, che dovr\u00e0 essere disposta in modo da evitare, al tempo stesso, sensibili aggravi del cuneo contributivo e disincentivi per l&#8217;occupazione femminile.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 opportuno che queste direttive vengano ulteriormente specificate nel disegno di legge in esame, in modo che ne risulti orientato con precisione il legislatore delegato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>NOTE<\/b><\/p>\n<p>[i] Fondi di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/n2ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art3\">art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92<\/a>, e successive modificazioni.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_ednref2\">[ii]<\/a> Le misure relative all&#8217;autoimprenditorialit\u00e0 (di cui al <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricadettaglioatto?atto.datapubblicazionegazzetta=2000-07-06&amp;atto.codiceredazionale=000g0234&amp;currentpage=1\">D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185<\/a>) costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali. Le misure relative all&#8217;autoimpiego (di cui al medesimo <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/n2ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;185\">D.Lgs. n. 185 del 2000<\/a>) rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree depresse, ai fini della creazione di attivit\u00e0 di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di iniziative di autoimpiego in forma di <i>franchising<\/i>.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_ednref3\">[iii]<\/a> Secondo la normativa vigente, a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2013, la &#8220;presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche&#8221; avvengono esclusivamente in via telematica. Per le comunicazioni obbligatorie relative alla costituzione ed alle variazioni dei rapporti di lavoro, la disciplina vigente prevede che tali comunicazioni siano effettuate (esclusivamente in via telematica) al centro per l&#8217;impiego competente per territorio e che l&#8217;effettuazione delle stesse sia valida ai fini dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di comunicazione all&#8217;INAIL (relativo alla costituzione ed alla cessazione del rapporto di lavoro) nonch\u00e9 ai fini dell&#8217;adempimento degli eventuali obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell&#8217;INPS o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle province; riguardo agli infortuni sul lavoro (che rientrino nelle fattispecie soggette agli obblighi di denuncia all&#8217;INAIL ed all&#8217;autorit\u00e0 locale di pubblica sicurezza), la denuncia all&#8217;INAIL \u00e8 effettuata, a decorrere dalla suddetta data del 1\u00b0 luglio 2013, esclusivamente in via telematica e l&#8217;obbligo di denuncia all&#8217;autorit\u00e0 locale di pubblica sicurezza cesser\u00e0 a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l&#8217;attuale formulazione dei principi di delega in oggetto alla luce delle norme gi\u00e0 vigenti, anche di carattere generale, in materia di comunicazioni telematiche.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_ednref4\">[iv]<\/a> Si ricorda che nel libretto formativo del cittadino vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l&#8217;arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati, nonch\u00e9 le competenze acquisite in modo &#8220;non formale e informale&#8221;, purch\u00e9 riconosciute e certificate. Come si e&#8217; tuttavia sopra osservato, queste informazioni dovrebbero confluire nell&#8217;unico fascicolo relativo alla vita attiva della persona, gestito dall&#8217;INPS e aperto a tutti i soggetti autorizzati o legittimamente interessati.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_ednref5\">[v]<\/a> Com&#8217;\u00e8 noto, nell&#8217;attuale ordinamento non esiste un livello minimo di retribuzione fissato in via legislativa, mentre trovano applicazione, per ciascun settore, i livelli minimi di retribuzione stabiliti dal relativo contratto collettivo per ciascuna qualifica e mansione: livelli che, sulla base di una consolidata giurisprudenza, si applicano anche ai lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali firmatarie e ai lavori pi\u00f9 prossimi a quelli individuati dal contratto collettivo nazionale.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_ednref6\">[vi]<\/a> L&#8217;introduzione del credito d&#8217;imposta sopra menzionato sembra poter incidere anche in ambiti sui quali gi\u00e0 opera l&#8217;attuale regime delle detrazioni per il coniuge a carico, con riferimento ai casi in cui, nell&#8217;attuale ordinamento, il soggetto, pur avendo redditi (in ipotesi, redditi da lavoro), resti, in ragione del basso livello degli stessi, a carico del coniuge (anche ai fini del diritto di quest&#8217;ultimo alle corrispondenti detrazioni); la prevista &#8220;armonizzazione&#8221; potrebbe, dunque, riferirsi a tale ambito di eventuale sovrapposizione e non certo a quella temuta eliminazione o riduzione della detrazione che rappresenta una gi\u00e0 modesta modalit\u00e0 di sostegno al nucleo familiare in ragione della sua composizione. Il limite annuo di reddito in questione \u00e8 attualmente pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (a norma dell&#8217;art. 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/n2ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917\">D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917<\/a>, e successive modificazioni).<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"file:\/\/\/G:\/POL.M\/PDLRifMdl\/Relazione-ddl1428.23IV14.docx#_ednref7\">[vii]<\/a> Andr\u00e0 chiarito il riferimento al frazionamento del congedo parentale, considerato che l&#8217;art. 32 del citato testo unico in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, di cui al <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/n2ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;151\">d.lgs. n. 151\/2001<\/a>, e successive modificazioni, gi\u00e0 consente il ricorso al medesimo congedo in modo frazionato e demanda (in base alla novella di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/n2ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com339\">art. 1, comma 339, lettera <i>a)<\/i>, della L. 24 dicembre 2012 n. 228<\/a>) alla contrattazione collettiva di settore la definizione delle modalit\u00e0 di fruizione su base oraria, nonch\u00e9 i criteri di calcolo di tale base e l&#8217;equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva deve prevedere, altres\u00ec, &#8220;al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalit\u00e0 connesse all&#8217;espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalit\u00e0 di fruizione e di differimento del congedo&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA RASSEGNA PUNTUALE DELLE DELEGHE LEGISLATIVE CHE IL GOVERNO CHIEDE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI RISCRITTURA SEMPLIFICATA DELLA NORMATIVA SUI RAPPORTI DI LAVORO, SERVIZI PER L&#8217;IMPIEGO E AMMORTIZZATORI SOCIALI Relazione sul disegno di legge n. 1428, di iniziativa del Governo, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-30839","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30839"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30839\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}