
{"id":30852,"date":"2014-04-26T21:59:38","date_gmt":"2014-04-26T20:59:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30852"},"modified":"2014-04-26T21:59:38","modified_gmt":"2014-04-26T20:59:38","slug":"nuovo-senato-le-ragioni-della-riforma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30852","title":{"rendered":"NUOVO SENATO: LE RAGIONI DELLA RIFORMA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L\u2019INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE DI SC SUL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO E I MODELLI DISPONIBILI NEL PANORAMA INTERNAZIONALE<\/span><\/p>\n<p><i>Intervento svolto<strong> da Alessandro Maran<\/strong> nella sessione della prima Commissione permanente del Senato, Affari costituzionali, il 24 aprile 2014, in sede di d<\/i><i>iscussione generale del disegno di legge costituzionale n. 7\/2014 e connessi (revisione della Parte II della Costituzione)\u00a0<\/i><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Come ha ricordato la relatrice, i disegni di legge propongono una serie di proposte ispirate a differenti impostazioni di politica costituzionale, che per\u00f2 hanno in comune l&#8217;obiettivo di offrire una soluzione alle criticit\u00e0 e alle disfunzioni del nostro sistema istituzionale.<\/p>\n<p><strong>Il testo base? Quello del Governo<\/strong><br \/>\nDico subito che, visti i testi depositati, il disegno di legge del Governo merita senz&#8217;altro di essere assunto come testo base, \u00a0Ovviamente, da altri si potranno trarre emendamenti utili.<br \/>\nLa proposta di riforma costituzionale del Governo presenta novit\u00e0 interessanti, qualche soluzione decisamente condivisibile e, com&#8217;\u00e8 naturale, anche alcuni punti criticabili. Rilevo, tuttavia, che un osservatore competente e attento come il prof. Roberto Bin ha scritto addirittura che, di tutti i testi di riforma del Titolo V che sono stati prospettati dopo la riforma del 2001, quello attuale \u00e8 l&#8217;unico che meriti seria attenzione.<br \/>\nIl testo si ispira alle soluzioni adottate dalle grandi democrazie europee e alle conclusioni pi\u00f9 largamente condivise del dibattito italiano sulle riforme, da ultimo con la commissione nominata dal governo Letta.<br \/>\nLe critiche di principio all&#8217;impianto, che ripropongono vecchie anomalie nazionali o ne propongono di nuove, sono per lo pi\u00f9 il frutto di un antistorico \u00abcomplesso del tiranno\u00bb.<br \/>\nE&#8217; appena il caso di sottolineare, infatti, che fu voluto dalla Costituente un sistema di governo debole, perch\u00e9 nessuno schieramento politico potesse vincere fino in fondo e nessuno potesse essere tagliato fuori del tutto dal governo; e un Parlamento lento e ripetitivo sarebbe stato un utile freno, volto espressamente a sfiancare qualunque maggioranza uscita dalle urne. La presenza di due Camere investite degli stessi poteri di indirizzo politico e degli stessi poteri legislativi \u00e8 la contraddizione pi\u00f9 vistosa, che non ha eguali in altre democrazie parlamentari. Un relitto di quando ciascuno degli schieramenti temeva il 18 aprile dell&#8217;altro.<br \/>\nNon per caso, tutte le volte che viene posto all\u2019ordine del giorno il tema della riforma costituzionale (in modo da dare ai governi italiani quella stessa forza istituzionale che hanno i governi in tutte le altre democrazie europee), si torna a parlare di svolta autoritaria o si tira fuori la P2.<\/p>\n<p><strong>Una democrazia \u00abnormale\u00bb?<\/strong><br \/>\nDa quando in Italia si discute di riforme istituzionali (pi\u00f9 o meno dalla fine degli anni \u201970, cio\u00e8 dall\u2019inizio della crisi della rappresentanza delle forme politiche tradizionali: la Commissione Bozzi \u00e8 infatti del 1983), la questione di fondo \u00e8 sempre la stessa: l&#8217;Italia pu\u00f2 essere, pu\u00f2 diventare, una democrazia parlamentare \u00abnormale\u00bb o no? Ossia una democrazia nella quale chi vince le elezioni pu\u00f2 attuare il suo programma dentro un quadro di garanzie (fornite soprattutto dalla Corte costituzionale) e nella quale la valorizzazione delle autonomie avviene senza conflittualit\u00e0 paralizzanti tra centro e periferia?<br \/>\nIl nodo politico sulla riforma del bicameralismo sta tutto qui. E, come sempre, il discrimine, lo spartiacque, \u00e8 tra chi vuole cogliere l\u2019occasione (offerta dalla crisi economica o dalla necessit\u00e0 di adeguare il nostro sistema istituzionale, poco importa) per innescare un processo di allineamento dell\u2019Italia ai migliori standard europei e chi pensa che questo progetto sia irrealizzabile, perch\u00e9, manco a dirlo, \u00abl\u2019Italia \u00e8 diversa\u00bb, perch\u00e9 \u00abin Italia queste cose non si possono fare\u00bb, ecc.<br \/>\nNegli altri Paesi chi vince le elezioni nella prima Camera governa: le garanzie che non travalichi i limiti posti dalla Costituzione sono date dall&#8217;organo di giustizia costituzionale e non da un Senato pensato per fare (in modo anomalo) da contraltare al Governo. Le seconde Camere che non danno la fiducia (e dove il Governo non pu\u00f2 porre la fiducia) hanno un potere paritario solo su leggi costituzionali e poco altro perch\u00e9 non devono impedire la governabilit\u00e0. Anche la materia dello sviluppo dei diritti garantiti dalla Costituzione vede prevalere ovunque la prima Camera (sempre sotto i vincoli posti dalle Corti): quasi tutta la legislazione chiave varata dai Parlamenti tocca i diritti ed \u00e8 compresa nelle piattaforme con cui ci si candida per il Governo.<\/p>\n<p><strong>Una seconda Camera serve davvero?<\/strong><br \/>\nPer prima cosa, allora, ci si deve chiedere qual \u00e8 la ragione d&#8217;essere di una seconda Camera oggi? Anche perch\u00e9 se non si trova una ragione convincente, il Senato sarebbe meglio abolirlo del tutto. Del resto, l\u2019ipotesi di una pura e semplice abolizione del Senato non si vede quali controindicazioni avrebbe. Specie se l&#8217;obiettivo \u00e8 solo quello di risparmiare.<\/p>\n<p><strong>Quel che occorre \u00e8 un contrappeso?<\/strong><br \/>\nA mio giudizio, non ha alcun senso politico e istituzionale ipotizzare che la seconda Camera debba avere la sua giustificazione in un ruolo politico di contrappeso rispetto alla prima, sia esplicito (mantenendo un doppio rapporto fiduciario) sia implicito (allargando l\u2019area delle leggi bicamerali paritarie, rispetto al progetto del Governo, con clausole generiche, potenzialmente espansive e veicolo di conflitti di competenza come il riferimento ai diritti delle persone).<br \/>\nIn questo modo, non rappresenterebbe affatto le autonomie ma sarebbe un doppione \u00abpeggiorato\u00bb della Camera. Perch\u00e9 l&#8217;unica garanzia certa sarebbe quella di minare la governabilit\u00e0, portando a una \u00abgrande coalizione\u00bb di fatto con i principali gruppi parlamentari del Senato, anche quelli che fossero risultati perdenti alla Camera.<br \/>\nDel resto in che cosa dovrebbe consistere la garanzia? Specie se si considera che si tratta di un\u2019esigenza che l&#8217;ordinamento affida gi\u00e0 alla Corte costituzionale oltre che al Presidente della Repubblica. I diritti costituzionali devono essere tutelati dalla Corte (casomai prevedendo il ricorso preventivo davanti ad essa da parte di minoranze parlamentari), ma se la Costituzione non \u00e8 violata, siamo di fronte a scelte di cui si deve assumere la responsabilit\u00e0 la maggioranza parlamentare.<\/p>\n<p><strong>Quel che occorre \u00e8 un luogo di raccordo con i territori<\/strong><br \/>\nPer come la vedo io, la ragione fondamentale di una seconda Camera \u00e8 quella di essere luogo di raccordo con i territori completando e correggendo il disegno iniziato con la riforma del Titolo V. Fuori da questo schema non si giustifica nessuna seconda Camera.<br \/>\nVediamo di ricapitolare. C\u2019era una volta il \u00abfederalismo\u00bb; la domanda, cio\u00e8, di autonomia e di riforme istituzionali. Dopo anni di mancate promesse, la credibilit\u00e0 del federalismo \u00e8 sfumata. Ma oggi che il federalismo non gode di grandissima popolarit\u00e0 e sembra diventato un problema, non sarebbe male tenere a mente che, per dirla con Ilvo Diamanti, quella di nuove regole e di nuove istituzioni \u00e8 una strada \u00abimposta da emergenze e fratture\u00bb che abbiamo scelto proprio \u00abper sanare il contrasto fra societ\u00e0 e Stato, fra societ\u00e0 e politica\u00bb. Un contrasto che non \u00e8 risolto per il fatto che ora di marce sul Po non se ne fanno pi\u00f9 e i giornali (e le associazioni degli industriali) hanno smesso di parlare del Veneto come se fosse l\u2019Ulster. Non foss\u2019altro perch\u00e9 una delle componenti del pensiero federalista \u00e8 sempre stata la ricerca di spazi di autonomia e di libert\u00e0 per i cittadini, proprio attraverso forme di\u00a0 contenimento e di distribuzione articolata del potere pubblico.<\/p>\n<p><strong>Un sistema regionale?<br \/>\n<\/strong>Parlo di \u00abfederalismo\u00bb perch\u00e9, si sa, non c&#8217;\u00e8 nessun indice preciso che consenta di distinguere un sistema federale da un sistema regionale: entrambi cercano di combinare una certa misura di unit\u00e0 con una certa misura di diversit\u00e0. La distinzione guarda essenzialmente al passato, al modo in cui il sistema, lo Stato, si \u00e8 formato. I sistemi regionali sono il frutto di un processo di decentramento delle funzioni di uno stato centralizzato (cos\u00ec l\u2019Italia, la Spagna, la Francia e ora il Regno Unito). Di fronte ai grandi cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi settant\u2019anni nell\u2019organizzazione e nella funzione dello Stato (le sollecitazioni sono state pi\u00f9 o meno le stesse dovunque), pi\u00f9 o meno gli stessi sono stati i problemi che i sistemi di relazione centro-periferia hanno dovuto affrontare e pi\u00f9 o meno le stesse sono state anche le risposte elaborate. In Germania la Costituzione \u00e8 stata modificata pi\u00f9 di 50 volte dal 1949; e l\u2019incisiva riforma del federalismo tedesco, approvata nel 2006 e diretta ad un miglioramento della capacit\u00e0 decisionale della Federazione e dei Laender, ha modificato 25 articoli della legge fondamentale.<\/p>\n<p><strong>La nostra Repubblica non \u00e8 pi\u00f9 quella di prima<\/strong><br \/>\nResta il fatto che la nostra Repubblica non \u00e8 pi\u00f9 quella di prima; \u00e8 gi\u00e0 cambiata e oggi risulta incompiuta, a met\u00e0. \u00c8 da un pezzo che, ad esempio, la premiership \u00e8 diventata la vera e fondamentale posta in gioco (a ben guardare, al \u00abSindaco d&#8217;Italia\u00bb ci siamo arrivati) e, comunque la si consideri, la riforma del Titolo V (che Augusto Barbera ha definito &#8220;sgangherata&#8221;) voluta dal centrosinistra, al termine della legislatura, sotto il secondo governo di Giuliano Amato, e confermata dal voto popolare del referendum del 7 ottobre 2001, ha apportato alla parte della Costituzione che regola i rapporti tra stato, regioni ed enti locali, modifiche molto profonde. E da qui bisogna partire.<\/p>\n<p><strong>I difetti della riforma del Titolo V<\/strong><br \/>\nChe il Titolo V presenti seri difetti di funzionamento \u00e8 ormai opinione condivisa. Il primo punto critico sta proprio nell\u2019eccessiva fede riposta nel riparto per materie. L\u2019ordinamento e le sue leggi non si prestano ad essere incasellate in apposite materie; e, in ogni caso,\u00a0 la predeterminazione delle materie non pu\u00f2 essere esaustiva e rassicurante: emergeranno materie sempre nuove e sempre nuovi saranno gli intrecci tra l\u2019una e l\u2019altra di esse. La linea di confine tra materie \u00e8 dunque incerta per definizione. Ma la mobilit\u00e0 del confine di per se non \u00e8 un male, dato che gli ordinamenti federali moderni propendono per un riparto flessibile delle competenze, per \u00abun sottile gioco di interferenze\u00bb. Questa mobilit\u00e0 si trasforma in un problema molto difficile da risolvere quando mancano gli strumenti del coordinamento: in particolare, quando manca un ramo del Parlamento che possa assumere un ruolo di mediazione e di assorbimento dei conflitti tra Stato e autonomie.<br \/>\nLa mancanza del luogo parlamentare di mediazione \u00e8, dunque, il secondo punto critico della riforma. Senza contare che in carenza di una stanza di compensazione istituzionale degli interessi, l\u2019incertezza genera numerosissimi conflitti che sono devoluti alla Corte costituzionale, la quale si ritrova costretta a dirimere questioni che hanno un considerevole tasso di opinabilit\u00e0 interpretativa e di politicit\u00e0. Il che non favorisce la fisiologica composizione degli interessi, ma incoraggia l\u2019emersione del conflitto e la giurisdizionalizzaione dei rapporti tra interessi centrali e interessi del territorio. Insomma, non disponendo il Parlamento degli strumenti necessari, il luogo nel quale si sono sciolti i primi nodi si \u00e8 spostato presso la Corte Costituzionale. E questa metamorfosi della politica in contenzioso giuridico ha imposto alla Corte, come ha sottolineato il suo Presidente, \u00abun ruolo di supplenza non richiesto e non gradito\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Ma la riforma del Titolo V la vogliamo correggere o azzerare?<\/strong><br \/>\nPosto dunque che l\u2019attuale bicameralismo \u00e8 insostenibile, la domanda \u00e8 molto semplice: si vuole aggiustare e rivedere quella riforma, com&#8217;\u00e8 necessario e urgente, o si ritiene invece che la riforma del Titolo V vada azzerata per ritornare allo <em>status quo<\/em> precedente?<br \/>\nA me pare che quello di tornare indietro sia un obiettivo arduo e\u00a0 irrealistico, oltre che poco condivisibile. Basterebbe chiedersi: se buona parte dell&#8217;attuazione amministrativa delle leggi grava sulle regioni e sul governo locale, come si fa a governare contro il sistema delle autonomie?<br \/>\nMa se davvero abbiamo cambiato idea, se pensiamo davvero che non c&#8217;\u00e8 modo di far funzionare le Regioni, se riteniamo, come \u00e8 stato detto, che \u00abil ceto regionale ha dato pessima prova\u00bb, allora il Senato sarebbe meglio abolirlo del tutto.<br \/>\nSe invece vogliamo dare un ruolo effettivo ad una seconda Camera che non dispone pi\u00f9 del voto di fiducia, la soluzione migliore \u00e8 quella che assegna al nuovo Senato un ruolo circoscritto ma incisivo nel procedimento legislativo, sulla base di una esigenza reale di completamento della riforma del Titolo V. Anche perch\u00e9 il Titolo V, sia pure debitamente riscritto, funziona solo se ha come terminale una camera in cui sono responsabilizzati i legislatori regionali.<\/p>\n<p><strong>Il Senato delle Autonomie: come il Bundesrat<\/strong><br \/>\nVengo alla composizione del Senato. Se vogliamo mantenere l\u2019impianto del Titolo V, bisogna fare una Camera regionale. Come? Si pu\u00f2 ovviamente fare in molti modi. Il modello pi\u00f9 sensato \u00e8 per\u00f2 quello del federalismo tedesco, nel quale la seconda camera, il Bundesrat, non \u00e8 elettiva ma \u00e8 formata da rappresentanti dei governi regionali.<br \/>\nLa Legge Fondamentale precisa infatti che tanto i partiti (attraverso i loro Parlamentari al Bundestag) quanto i L\u00e4nder (grazie ai componenti degli Esecutivi regionali) collaborano (\u00abmitwirken\u00bb) alla realizzazione della politica tedesca a livello federale. La funzione che deve rivestire il Senato in un assetto propriamente federale \u00e8 chiara: non solo \u00abCamera di riflessione\u00bb rispetto alle deliberazioni assunte nel primo ramo del Parlamento, ma, soprattutto, luogo di rappresentanza, nel processo decisionale della Federazione, degli enti territoriali (indipendentemente dalla loro denominazione di \u00abStati\u00bb o di \u00abRegioni\u00bb) che la compongono. Non \u00e8 un caso, infatti, che in Germania la seconda Camera non sia organizzata in Gruppi parlamentari come il Bundestag, e che di norma nelle sue commissioni prevalgano gli orientamenti pi\u00f9 propriamente tecnici su quelli partitici.<br \/>\nDunque, se vogliamo mantenere un assetto regionale\u00a0 (e vogliamo finalmente farlo funzionare), dobbiamo fare il Bundesrat o qualcosa che gli somigli molto.mPerch\u00e9 bisogna evitare di riproporre anche nella seconda Camera le stesse contrapposizioni (dipendenti dalle influenze e appartenenze partitiche) che caratterizzano la quotidianit\u00e0 del ramo direttamente elettivo del Parlamento; finendo, in prospettiva, per snaturare il Senato in un improprio strumento di opposizione alla linea politica della maggioranza parlamentare, pi\u00f9 probabile nell&#8217;eventualit\u00e0 in cui l&#8217;orientamento politico prevalente nella seconda Camera risulti di segno diverso da quello rappresentato nella prima. A farne le spese sarebbe lo stesso assetto regionalistico dell&#8217;organizzazione statuale.<br \/>\nPrendo atto che la proposta del governo si discosta dalla mia impostazione (per alcuni aspetti) e ritengo che andrebbe modificata andando il pi\u00f9 possibile nella direzione che ho illustrato. Trovo perci\u00f2 incoerenti i 21 senatori di nomina presidenziale e il carattere paritario tra sindaci e consiglieri regionali in una Camera che serve a mettere in dialogo i legislatori statali e regionali e che quindi dovrebbe essere pi\u00f9 regionale. E trovo meno convincente ancora l\u2019idea di inserire anche le cosiddette autonomie funzionali. Immettere un surrogato del Cnel, finalmente soppresso, nel Senato ne confonde la funzione di rappresentanza degli interessi territoriali. Sia i \u00absaggi\u00bb, nominati dal Presidente e quasi in rapporto fiduciario con lui (la durata pari al settennato del Presidente rende la loro posizione assai ambigua), sia la presenza di personalit\u00e0 non derivanti dal suffragio universale, possono incidere sulla formazione delle maggioranze. Ma il Senato delle Autonomie vota a maggioranza semplice, per cui l&#8217;eventuale contrasto di interessi tra regioni pu\u00f2 finire con essere deciso dal voto dei \u00absaggi\u00bb. Mi sembra francamente sbagliato. Il Senato deve rappresentare gli interessi territoriali e nient&#8217;altro.<br \/>\nInoltre, analogamente al modello tedesco, le Regioni possono essere suddivise in relazione agli abitanti, in modo da garantire un numero di seggi parzialmente diversificato che tenga conto delle differenze.<br \/>\nSarebbe poi altamente preferibile sul meccanismo di voto adottare, come nel Bundesrat, come metodo ordinario il voto unitario per delegazione regionale. Ogni regione decide come votare nell\u2019Assemblea ed esprime i suoi voti in modo unitario. Il che significa che il voto della regione \u00e8 dichiarato \u201ca pacchetto\u201d da un unico portavoce, scelto di volta in volta dai diversi rappresentanti, secondo il modello tedesco (che \u00e8 poi, in linea di principio, non dissimile da quello del Consiglio dell\u2019Unione). E ovviamente, se tutti i componenti del Senato delle Autonomie rappresentano i territori, se non sono eletti direttamente come senatori, non ha senso vietare il vincolo di mandato.<\/p>\n<p><strong>Le competenze<\/strong><br \/>\nVengo alla ripartizione di competenze tra legge statale e regionale. Un punto critico mi pare la riserva di legislazione esclusiva in capo allo Stato in materia di &#8220;legislazione elettorale, organi di governo, principi generali dell\u2019ordinamento e funzioni fondamentali di Comuni e Citt\u00e0 metropolitane&#8221;. So bene che questo risponde alla visione centralistica dell&#8217;Anci, che teme di pi\u00f9 il centralismo della regione rispetto a quello del ministero degli interni, ma la logica del sistema costituzionale non pu\u00f2 piegarsi alla logica delle corporazioni.Meglio sarebbe dedicare al tema un comma apposito, spiegando cosa debba essere riservato allo Stato (il meno possibile) e cosa possa essere disciplinato dalle regioni, applicando il principio di sussidiariet\u00e0 e (soprattutto) di differenziazione. Le garanzie di un livello adeguato di autonomia comunale rispetto alla regione andrebbero ricuperate prevedendo vincoli procedurali nella formazione delle leggi regionali relative agli enti locali.<br \/>\nInopportuno mi sembra anche mantenere le Citt\u00e0 metropolitane tra gli enti che &#8220;costituiscono la Repubblica&#8221; e citarle poi in seguito accanto ai comuni e alle regioni. Mi sembra fuori luogo porre un ente non necessario, quali sarebbero le Citt\u00e0 metropolitane, sulla stessa linea degli enti necessari. Gi\u00e0 con le province si \u00e8 dovuto fare marcia indietro, converrebbe imparare la lezione. Che, inoltre, alla disciplina delle Citt\u00e0 metropolitane si proceda con una (unica) legge nazionale mi pare un errore, che la loro previsione in Costituzione aggraverebbe: Roma e Firenze, Reggio Calabria e Milano non devono essere soggette allo stesso modello legislativo, perch\u00e9 devono necessariamente essere diverse. Bisognerebbe tenere fermo un punto: la differenziazione \u00e8 lo scopo dell\u2019autonomia e l\u2019autonomia \u00e8 lo strumento della differenziazione.<br \/>\nPi\u00f9 in generale, sul riparto di funzioni legislative e amministrative, va detto che la giurisprudenza costituzionale ha gi\u00e0 sistemato le competenze secondo un quadro non molto diverso da quello contenuto nel disegno di legge governativo.<br \/>\nQuasi tutti i risultati che si vorrebbero ottenere eliminando le materie concorrenti (che non sono affatto quelle su cui si \u00e8 sviluppato il contenzioso pi\u00f9 pesante) o allargando il catalogo delle competenze esclusive dello Stato sono gi\u00e0 stati da tempo assicurati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ma \u00e9 una prospettiva sbagliata.<\/p>\n<p><strong>Prevenire il contenzioso<\/strong><br \/>\nGli elenchi delle materie dovrebbero servire a risolvere il contenzioso tra Stato e Regioni. Il guaio \u00e9 che il nostro principale problema non \u00e8 come risolvere il contenzioso, ma come evitarlo. E prevenire il contenzioso significa governare prevenendo il conflitto con comportamenti adeguati. Il contenzioso \u00e8 nato soprattutto da un ruolo eccessivo delle burocrazie centrali e da una conseguente visione autoritaria del rapporto centro-periferia: \u00e8 questo atteggiamento che va superato. Su questo punto si \u00e8 soffermato il prof. Roberto Bin con osservazioni che potrebbero tornarci utili. Per questo chiedo che sia sentito nelle audizioni che abbiamo previsto. Il prof. Bin suggerisce, per esempio, \u00abdi recuperare l\u2019esperienza fatta prima del 2001 con i decreti di trasferimento delle funzioni (quelli del 1970-71, il dPR 616\/1977 e i \u201cdecreti Bassanini\u201d, per intenderci) e con i decreti di attuazione degli Statuti speciali, prevedendo una procedura per il riempimento dei contenitori designati dalle \u201cetichette\u201d usate dall\u2019art. 117 per definire le materie. Che cosa sia concretamente l\u2019urbanistica o l\u2019istruzione non pu\u00f2 dirlo solo l\u2019etichetta costituzionale della \u201cmateria\u201d, n\u00e9 pu\u00f2 essere delegato alla Corte costituzionale attivandola ogni volta che il problema si prospetti in relazione a una legge (statale o regionale che sia)\u00bb.<br \/>\n\u00abIl rimedio &#8211; secondo Roberto Bin &#8211; pu\u00f2 essere trovato nella previsione che una legge bicamerale fissi le procedure per la formazione di atti amministrativi (per es. dPCM) \u201ccondivisi\u201d (per es. con il parere conforme del Senato) ai quali spetta il compito di determinare il riparto delle funzioni e dei compiti all\u2019interno delle singole materie. Le soluzioni tecniche possono essere diverse, ma il principio deve essere tenuto fermo: l\u2019accordo politico tra stato e regioni definisce i rispettivi compiti settore per settore, e questa attivit\u00e0 viene svolta quando \u00e8 necessario, ossia quando e dove si stia addensando il conflitto sull\u2019interpretazione del riparto delle funzioni\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Le norme transitorie<\/strong><br \/>\nUltima osservazione: \u00e8 bene che la riforma costituzionale sia dotata di un apparato di norme transitorie che garantisca alle sue norme innovative di essere applicate da subito. E sarebbe opportuno che la riforma dicesse da subito, sia pure in via transitoria con una norma finale, come si compone il Senato delle Autonomie in attesa della legge ordinaria, chi la presiede, quali norme regolamentari si applicano per la prima seduta.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE DI SC SUL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO E I MODELLI DISPONIBILI NEL PANORAMA INTERNAZIONALE Intervento svolto da Alessandro Maran nella sessione della prima Commissione permanente del Senato, Affari costituzionali, il 24 aprile 2014, in sede di discussione generale del disegno di legge costituzionale n. 7\/2014 e connessi (revisione della Parte II della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,41],"tags":[],"class_list":["post-30852","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-24-politica","category-riforma-elettorale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30852\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}