
{"id":30918,"date":"2014-04-30T17:51:19","date_gmt":"2014-04-30T16:51:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30918"},"modified":"2014-05-04T21:22:46","modified_gmt":"2014-05-04T20:22:46","slug":"lavoro-accordo-nella-maggioranza-sul-codice-semplificato-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30918","title":{"rendered":"LAVORO: ACCORDO NELLA MAGGIORANZA SULLE CORREZIONI E INTEGRAZIONI DEL DECRETO POLETTI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">NEL &#8220;PREAMBOLO&#8221; DEL DECRETO-LEGGE N. 34 VERR\u00c0 INSERITO L&#8217;IMPEGNO DEL GOVERNO E DELLA MAGGIORANZA A VARARE MEDIANTE LA LEGGE-DELEGA IL CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO, CON LA PREVISIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A PROTEZIONE CRESCENTE<\/span><\/p>\n<p><em>Emendamenti presentati dal Governo alla Commissione Lavoro del Senato il 2 maggio 2014 &#8211; Segue il testo di alcuni ordini del giorno vincolanti per il Governo, proposti da Scelta Civica, che sono stati condivisi dagli altri partiti della maggioranza\u00a0&#8211; In argomento v. anche <em><a title=\"Primo editoriale telegrafico per la Nwsl n. 294, 5.5.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30949\" target=\"_blank\">il mio editoriale telegrafico per la\u00a0<em>Newsl<\/em>\u00a0n. 29<\/a><\/em> e <a title=\"Commento al secondo emendamento all'art. 1 d.-l. n. 34, 3.5.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30957\" target=\"_blank\">il mio commento al secondo emendamento presentato dal Governo<\/a> all&#8217;articolo 1\u00a0<!--more--><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a title=\"Emendamenti del Governo, 2.5.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/ddl1464_emendGoverno_odgRelatore.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-180\" alt=\"icona-dwl8\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" width=\"53\" height=\"53\" \/>\u00a0Scarica gli emendamenti presentati dal Governo<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">SINTESI DELLE MODIFICHE PI\u00d9 RILEVANTI<br \/>\n<\/span><\/strong><span style=\"color: #993300;\"><strong>rispetto al testo approvato dalla Camera<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Il &#8220;preambolo&#8221; che collega esplicitamente il decreto al disegno di riforma pi\u00f9 ampio<\/strong>, comprendente il <strong>Codice semplificato<\/strong> e il <strong>contratto a tempo indeterminato a protezione crescente<\/strong>, recita\u00a0cos\u00ec:<\/p>\n<p>\u201cConsiderata la perdurante crisi occupazionale e l\u2019incertezza dell\u2019attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more\u00a0dell\u2019adozione del <strong>testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro<\/strong>,\u00a0con la previsione in via sperimentale del <strong>contratto a tempo indeterminato a protezione crescente<\/strong>, salva l&#8217;attuale articolazione dei tipi e sottotipi di contratto di lavoro, vista la direttiva europea n. 1999\/70, al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 sono apportate le modificazioni che seguono.\u201d<\/p>\n<p>Gli altri emendamenti e ordini del giorno vincolanti per il Governo concordati dai partiti della maggioranza integrano incisivamente e in parte correggono il testo approvato dalla Camera, intervenendo<\/p>\n<p>&#8211; sull&#8217;esclusione dei rapporti di <strong>somministrazione<\/strong> di lavoro dal campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di contratto a termine;<\/p>\n<p>&#8211; sull&#8217;esenzione dal limite percentuale massimo di contratti a termine rispetto all&#8217;organico per le imprese in fase di costituzione (<strong><em>startups<\/em><\/strong>);<\/p>\n<p>&#8211; sull&#8217;esenzione dal limite percentuale massimo di contratti a termine rispetto all&#8217;organico per gli <strong>istituti pubblici e privati di ricerca scientifica<\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211; sulla <strong>sanzione per il contratto a termine eccedente il 20 per cento dell&#8217;organico<\/strong>, che non sar\u00e0 pi\u00f9 sanzionato con la conversione in contratto a tempo indeterminato, ma con una sanzione amministrativa, pi\u00f9 lieve per il primo sforamento e pi\u00f9 pesante per i successivi;<\/p>\n<p>&#8211; sulla <strong>componente pubblica dell&#8217;offerta formativa nel contratto di apprendistato professionalizzante<\/strong>, precisandone le modalit\u00e0 e il rapporto tra impresa e Regione;<\/p>\n<p>&#8211; sulla <strong>sanzione per il grave inadempimento dell&#8217;obbligo formativo nell&#8217;apprendistato<\/strong>, che non consister\u00e0 pi\u00f9 nella conversione in contratto a tempo indeterminato, ma nella conversione in contratto a termine con la stessa durata del periodo di apprendistato originariamente previsto (su questo punto si \u00e8 ritenuto sufficiente un ordine del giorno del Relatore, a carattere interpretativo, che si pu\u00f2 leggere in coda agli emendamenti del Governo).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>GLI ORDINI DEL GIORNO CONCORDATI DALLA MAGGIORANZA<br \/>\nche verranno presentati dai senatori SC\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>1. SUI RINNOVI DI CONTRATTI A TERMINE NEI SETTORI COMMERCIO, TURISMO E SPETTACOLO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">Il Senato, nell\u2019esaminare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine contenuta nell&#8217;articolo 1 del decreto-legge, intesa ad ampliare l\u2019utilizzabilit\u00e0 di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,<\/p>\n<p>considerato che nei settori del commercio, del turismo e dello spettacolo \u00e8 da sempre consentito dall\u2019ordinamento il rinnovarsi stagionale di anno in anno della stipulazione di contratti di lavoro a termine (in relazione alla stagione turistica, alla stagione teatrale o concertistica, ecc.), cos\u00ec come il rinnovarsi di contratti occasionali (in relazione a convegni, congressi, banchetti, ecc.),<\/p>\n<p align=\"center\">impegna il Governo<\/p>\n<p>a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l\u2019articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimit\u00e0 dei suddetti rinnovi di assunzione a termine tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, senza che possa intendersi applicabile il limite di durata complessiva dei trentasei mesi.<\/p>\n<p><strong>2. SULL&#8217;ESCLUSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DAI LIMITI DEL CONTRATTO A TERMINE<\/strong><\/p>\n<p>Il Senato, nell\u2019esaminare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine contenuta nell&#8217;articolo 1 del decreto-legge, intesa ad ampliare l\u2019utilizzabilit\u00e0 di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,<\/p>\n<p align=\"center\">considerato che<\/p>\n<p>&#8211; resta in vigore la disposizione contenuta nell\u2019articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, la quale esclude dal campo di applicazione del decreto legislativo stesso \u201ci contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019articolo 4 della Direttiva 2008\/104\/CE, mirata alla promozione del lavoro tramite agenzia, impone agli Stati membri di distinguere la relativa disciplina da quella del contratto a termine, evitando l\u2019applicazione al lavoro tramite agenzia di divieti o limitazioni che in questo caso non hanno ragion d\u2019essere;<\/p>\n<p align=\"center\">impegna il Governo<\/p>\n<p>a operare in sede di interpretazione e applicazione dell\u2019articolo 1 del decreto-legge nella sua nuova formulazione confermando la non applicabilit\u00e0 dei limiti ivi previsti al lavoro temporaneo tramite agenzia.<\/p>\n<p><strong>3. SULL&#8217;ESENZIONE PER GLI <em>STARTUPS<\/em> DAI LIMITI PREVISTI PER IL CONTRATTO A TERMINE<\/strong><\/p>\n<p>Il Senato, nell\u2019esaminare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine contenuta nell&#8217;articolo 1 del decreto-legge, intesa ad ampliare l\u2019utilizzabilit\u00e0 di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato rispetto alla disciplina previgente,<\/p>\n<p>dato atto che resta in vigore senza modifiche il comma 7 dell\u2019articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368,<\/p>\n<p align=\"center\">impegna il Governo<\/p>\n<p>a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l\u2019articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimit\u00e0 dell\u2019assunzione a termine di quote dipendenti anche superiori al 20 per cento da parte delle imprese di nuova costituzione, non essendo applicabile in fase di nascita dell\u2019impresa il limite massimo di organico di cui all\u2019articolo 1.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NEL &#8220;PREAMBOLO&#8221; DEL DECRETO-LEGGE N. 34 VERR\u00c0 INSERITO L&#8217;IMPEGNO DEL GOVERNO E DELLA MAGGIORANZA A VARARE MEDIANTE LA LEGGE-DELEGA IL CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO, CON LA PREVISIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A PROTEZIONE CRESCENTE Emendamenti presentati dal Governo alla Commissione Lavoro del Senato il 2 maggio 2014 &#8211; Segue il testo di alcuni ordini [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-30918","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30918"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30918\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}