
{"id":30957,"date":"2014-05-04T11:55:43","date_gmt":"2014-05-04T10:55:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30957"},"modified":"2014-05-04T21:10:33","modified_gmt":"2014-05-04T20:10:33","slug":"la-corretta-traduzione-tecnica-di-una-importante-scelta-politica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30957","title":{"rendered":"LA CORRETTA TRADUZIONE TECNICA DI UNA IMPORTANTE SCELTA POLITICA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA <em>RATIO<\/em>\u00a0DI UNA SCELTA IN MATERIA DI SANZIONE PER IL CONTRATTO A TERMINE IRREGOLARE, CONTESTATA UN PO&#8217; TROPPO AFFRETTATAMENTE DAI LEADER DI CGIL E CISL, MA CHE CORRISPONDE ALL&#8217;ESSENZA DELLA SVOLTA NELLA POLITICA DEL LAVORO PERSEGUITA DAL GOVERNO<\/span><\/p>\n<p><em>Commento all&#8217;<a title=\"Emendamenti del Governo al d.-l. n. 34\/2014, 2.5.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30918\" target=\"_blank\">emendamento 1.3000<\/a> all&#8217;articolo 1 del d.-l. n. 34\/2014, presentato dal Governo il 2 maggio 2014 alla Commissione Lavoro del Senato<!--more--><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Il secondo emendamento presentato dal Governo all&#8217;articolo 1 del decreto-legge n. 34 (comma 1, lettera <i>b-septies<\/i>) riguarda la <b>sanzione civile destinata ad applicarsi nel caso in cui il contratto a termine sia stato stipulato in eccedenza rispetto al limite<\/b> del 20 per cento dell\u2019organico aziendale. La sanzione prevista consiste in una ammenda amministrativa, pari a un quinto della retribuzione complessiva oggetto del contratto in questione per il primo caso di superamento del limite nella singola unit\u00e0 produttiva, che aumenta alla met\u00e0 della retribuzione complessiva per i casi successivi. Questa scelta \u00e8 stata vivacemente contestata nei giorni scorsi in Commissione dai Colleghi del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Ecologia e Libert\u00e0, e fuori dal Parlamento dai segretari generali di Cgil, Cisl e Ugl \u2013 ma non dalla Uil \u2013 per il suo contenuto di rottura rispetto alla sanzione tradizionalmente applicabile nei casi di questo genere, secondo un orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, cio\u00e8 rispetto alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Ci\u00f2 che ha indotto Governo e maggioranza a questo nuovo orientamento sono tre considerazioni.<\/p>\n<p>La prima considerazione riguarda l\u2019evidente irrazionalit\u00e0 di una sanzione che comporti la stabilizzazione non del contratto a termine stipulato in azienda <i>da maggior tempo<\/i>, ma di quello stipulato <em>per ultimo<\/em>: perch\u00e9 mai proprio l&#8217;ultimo assunto dovrebbe &#8220;vincere il terno al lotto&#8221;, essendo stabilizzato lui invece di chi gi\u00e0 lavora a termine nell&#8217;azienda, magari da un anno o due?<\/p>\n<p>La seconda considerazione, assai pi\u00f9 radicale, riguarda il mutamento del presupposto negoziale tipico che giustifica il vecchio orientamento giurisprudenziale nel senso della conversione a tempo indeterminato. Questo orientamento tradizionale si \u00e8 sempre fondato sulla presunzione secondo la quale il termine finale pattuito costituisce, nell\u2019intendimento dell\u2019imprenditore stipulante, soltanto un espediente per eludere la disciplina del licenziamento, ma non un elemento essenziale del contratto, poich\u00e9 l\u2019imprenditore stesso avrebbe comunque stipulato il contratto stesso anche senza quella clausola; cio\u00e8 lo avrebbe comunque stipulato, anche a tempo indeterminato. Senza questo presupposto &#8211; si osservi attentamente &#8211; non si giustificherebbe che, essendo dichiarata nulla l\u2019apposizione del termine, il contratto venga tuttavia conservato in vita e stabilizzato. Se, invece, il termine apposto costituisce per lo pi\u00f9 elemento essenziale del contratto, poich\u00e9 <i>senza quel termine esso non sarebbe stato stipulato\u00a0\u2013 <\/i>come \u00e8 ragionevole presumere, nella situazione di incertezza enormemente maggiore rispetto al passato in cui oggi operano le nostre aziende<i> \u2013 ,<\/i>\u00a0allora la sanzione per la irregolarit\u00e0 del termine apposto non pu\u00f2 evidentemente pi\u00f9 consistere nella nullit\u00e0 della relativa pattuizione accompagnata dalla conversione del contratto stesso in contratto a tempo indeterminato. Si potr\u00e0 prevedere la sanzione economica ritenuta pi\u00f9 efficace, ma l&#8217;imposizione del contratto di lavoro stabile <em>sine die<\/em> \u00e8 una forzatura inaccettabile rispetto ai principi generali dell&#8217;ordinamento.<\/p>\n<p>La terza considerazione \u00e8 infine questa: se il contratto a termine non \u00e8 pi\u00f9 considerato <i>in s\u00e9<\/i> una anomalia che necessita una specifica giustificazione per essere ammesso dall\u2019ordinamento, bens\u00ec un tipo contrattuale &#8211; certo non l&#8217;unico &#8211; di cui l\u2019impresa pu\u00f2 avvalersi liberamente per il primo inserimento di un lavoratore in azienda, come dispone l&#8217;articolo 1 del decreto, la sanzione <i>correlata a una circostanza estrinseca<\/i> rispetto al singolo contratto (ovvero il fatto che ci sia gi\u00e0 in azienda un 20 per cento di dipendenti assunti in quella forma) non pu\u00f2 evidentemente pi\u00f9 consistere come in passato nella conversione del contratto a tempo indeterminato: essa pu\u00f2 e deve consistere in una diversa misura, dotata di un&#8217;adeguata efficacia deterrente (anche in ossequio alla direttiva europea n. 1999\/70), ma non sconvolgente rispetto all\u2019assetto negoziale del rapporto tra le parti.<\/p>\n<p>Il discorso si sposta cos\u00ec dalla <i>ratio<\/i> della scelta di una tecnica sanzionatoria diversa rispetto al passato alla <i>ratio<\/i> della quantificazione della sanzione pecuniaria. La sua determinazione nel 20 per cento della retribuzione lorda corrisponde all\u2019intendimento, per un verso, di collocare l\u2019esborso al di sopra del \u201cricarico\u201d normalmente praticato dalle agenzie specializzate nella somministrazione di manodopera, il quale si aggira per lo pi\u00f9 intorno al 15 per cento della retribuzione lorda; per altro verso di non penalizzare in modo eccessivo il primo sforamento rispetto al limite, che pu\u00f2 essere causato da mera imprecisione nel computo degli organici aziendali. Quando invece il contratto a termine eccedente il limite non sia il primo, la sanzione aumenta al 50 per cento della retribuzione oggetto del contratto irregolare: un aumento di costo evidentemente idoneo a scoraggiare efficacemente qualsiasi abuso, senza generare la distorsione e l\u2019irrazionalit\u00e0 della stabilizzazione del solo \u201cultimo contratto stipulato\u201d.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA RATIO\u00a0DI UNA SCELTA IN MATERIA DI SANZIONE PER IL CONTRATTO A TERMINE IRREGOLARE, CONTESTATA UN PO&#8217; TROPPO AFFRETTATAMENTE DAI LEADER DI CGIL E CISL, MA CHE CORRISPONDE ALL&#8217;ESSENZA DELLA SVOLTA NELLA POLITICA DEL LAVORO PERSEGUITA DAL GOVERNO Commento all&#8217;emendamento 1.3000 all&#8217;articolo 1 del d.-l. n. 34\/2014, presentato dal Governo il 2 maggio 2014 alla [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-30957","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30957"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30957\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}