
{"id":31033,"date":"2014-05-07T09:16:00","date_gmt":"2014-05-07T08:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31033"},"modified":"2014-05-07T11:59:29","modified_gmt":"2014-05-07T10:59:29","slug":"la-mia-replica-finale-sul-decreto-poletti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31033","title":{"rendered":"LA MIA REPLICA FINALE SUL DECRETO POLETTI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">NEL DECRETO MANCANO MOLTE COSE, MA ESSO AMBISCE A SEGNARE, SUL PIANO DELLA CULTURA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI IL PASSAGGIO DEL NOSTRO ORDINAMENTO DEL LAVORO DAL XX AL XXI SECOLO<\/span><\/p>\n<p><em>Testo della replica del Relatore, conclusiva della discussione generale<\/em>\u00a0<em>sul\u00a0\u00a0disegno di legge n. 1464\/2014, di c<\/em><em>onversione in legge del d.-l. n. 34\/2014, svolta nella seduta antimeridiana del Senato del 7 maggio 2014 &#8211;<\/em>\u00a0<em>In argomento v. anche <a title=\"Replica in Senato sul d.-l. n. 34\/2014\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31020\" target=\"_blank\">la relazione introduttiva<\/a> svolta il giorno prima &#8211; Inoltre\u00a0<\/em><a title=\"Link permanente a PERCH\u00c9 QUEL \u201cPREAMBOLO\u201d \u00c8 IMPORTANTE\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30949\" rel=\"bookmark\">Perch\u00e9 quel \u201cpreambolo \u00e8 importante<\/a><em>,\u00a0editoriale telegrafico del 5 maggio, \u00a0e gli <a title=\"Emendamenti al d.-l. n. 34\/2014\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30918\" target=\"_blank\">emendamenti al decreto-legge\u00a0n. 34\/2014<\/a> concordati tra i partiti di maggioranza e presentati venerd\u00ec dal Governo in Commissione Lavoro del Senato<!--more--><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Signor Presidente, Colleghi, diversi tra gli interventi nella discussione generale sul decreto \u2013 in particolare quelli di DE PETRIS, BUCCARELLA, BAROZZINO, DE PIN, PUGLIA E PAGLINI \u2013 hanno denunciato una pretesa incostituzionalit\u00e0 di questo decreto, per violazione dei principi della Carta in materia di lavoro; nessuno di essi, per\u00f2, ha indicato quale sarebbe la norma costituzionale violata. N\u00e9 avrebbero potuto farlo. Perch\u00e9 in realt\u00e0 la nostra Costituzione non contiene alcuna norma n\u00e9 in materia di stabilit\u00e0 del rapporto di lavoro in generale, n\u00e9 pi\u00f9 specificamente in materia di apposizione del termine al rapporto stesso; e neppure in materia di apprendistato. La tesi dell\u2019incostituzionalit\u00e0 non pu\u00f2 trovare sostegno neanche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, dal momento che questa ha sempre affermato che rientra interamente nella discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario la scelta non solo del quomodo, ma anche del quantum della protezione della stabilit\u00e0 dei posti di lavoro. Quanto alla materia specifica del contratto a termine, ricordo che la sentenza della Corte del 2000 \u2013 citata se non ricordo male nell\u2019intervento del senatore PUGLIA \u2013 si \u00e8 limitata a dichiarare costituzionalmente illegittimo un quesito referendario che mirava alla abrogazione integrale della disciplina del contratto a termine. Ma anche in quell\u2019occasione la Corte ha chiarito che rientra, invece, nella discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario anche il quantum e il quomodo della regolazione di questa materia, fermo restando il rispetto di principi e regole sovranazionali.<\/p>\n<p>La collega DE PETRIS ha parlato di intrinseca irragionevolezza della nuova disciplina del contratto a termine. Ora, considerato che \u2013 come ho rilevato nella relazione introduttiva \u2013 con questa nuova disciplina l\u2019Italia si allinea sostanzialmente, nella materia del contratto a termine, a ordinamenti di Paesi europei civilissimi, quali la Germania, la Svizzera, l\u2019Olanda, la Gran Bretagna, o la Svezia, la tesi della collega De Petris equivarrebbe a sostenere che tutti questi Paesi praticano da decenni su questo terreno scelte legislative irragionevoli. E addirittura che sarebbe irragionevole l\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro, la quale in quasi cento anni di esistenza non ha ritenuto di individuare alcun requisito universalmente dovuto dagli ordinamenti nazionali in questo campo specifico. E quasi altrettanto irragionevole sarebbe l\u2019Unione Europea, che tollera ordinamenti cos\u00ec liberali su questa materia con la propria direttiva n. 1999\/70. S\u00ec, perch\u00e9 \u2013 come ieri ha osservato la collega GHEDINI \u2013 quella direttiva consente a ciascuno degli Stati membri di scegliere una fra le tre misure di limitazione in materia di contratto a termine: l\u2019obbligo di motivazione, il limite massimo di durata complessiva e il limite massimo di contratti a termine rispetto all\u2019organico aziendale. Di queste misure il decreto in esame ne adotta ben due, pur essendo consentito dall\u2019ordinamento europeo adottarne anche una sola.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 sento arrivare l\u2019obiezione consueta: \u201cnon possiamo paragonarci con Germania, Olanda, Svezia e Gran Bretagna, perch\u00e9 in Italia non si possono fare le cose che si fanno in quei Paesi\u201d. Perch\u00e9 non si possono fare? \u201cPerch\u00e9 nel nostro Paese il mercato del lavoro funziona malissimo\u201d. Nessuno mai, tra chi condivide questa obiezione, che si chieda se per caso non sia che il nostro mercato del lavoro funziona malissimo proprio perch\u00e9 non proviamo a fare come in Germania, in Olanda o in Gran Bretagna. Proprio perch\u00e9 noi avviluppiamo il rapporto di lavoro di una fitta tela di divieti, restrizioni, adempimenti burocratici, complicazioni, controlli e costi impropri, che costituiscono altrettanti ostacoli alla crescita della domanda di lavoro e al suo incontro con l\u2019offerta.<\/p>\n<p>Il presidente del Gruppo Cinque Stelle BUCCARELLA ha poi parlato di \u201cdisarmonia\u201d di questa nuova normativa \u201crispetto all\u2019insieme del corpus normativo\u201d. Se il collega intende, con ci\u00f2, dire che questo decreto segna una tappa significativa nell\u2019evoluzione del nostro ordinamento giuslavoristico, non posso che dargli ragione: torner\u00f2 su questo punto tra poco. Ma se intende dire che questa nuova normativa si pone in contrasto sistematico con i principi del nostro ordinamento, non riesco proprio a seguirlo. Se si riferisce all\u2019ordinamento civile, gli ricordo che nel nostro diritto civile, dal Codice Napoleone in poi, quello della temporaneit\u00e0 dei vincoli contrattuali tra soggetti privati costituisce principio generale. Se invece si riferisce pi\u00f9 specificamente all\u2019ordinamento lavoristico, gli ricordo \u2013 ma lo ricordo soprattutto ai troppi entusiasti del ruolo del giudice nelle relazioni industriali \u2013 che la Corte costituzionale non perde occasione per affermare il principio della insindacabilit\u00e0 delle scelte di gestione dell\u2019impresa. Se dunque una volta tanto il legislatore sceglie la tecnica di protezione consistente nella fissazione di un \u201climite esterno\u201d ai poteri dell\u2019imprenditore (quale \u00e8 il limite di durata massima complessiva del rapporto a termine, oppure il limite di contingentamento rispetto all\u2019organico aziendale), invece che la tecnica consistente nell\u2019assoggettamento al controllo del giudice dei \u201cmotivi\u201d dell\u2019attivit\u00e0 gestionale dell\u2019imprenditore, a me sembra che questa scelta legislativa sia, fra le due, quella che si pone meglio \u201cin armonia\u201d con il principio generale affermato dalla Corte costituzionale.<\/p>\n<p>La collega PAGLINI si duole del fatto che un emendamento approvato dalla Commissione Lavoro abbia limitato alle imprese con pi\u00f9 di 50 dipendenti l\u2019obbligo di convertire in rapporto di lavoro ordinario una quota del 20 per cento dei rapporti di apprendistato, sostenendo che, poich\u00e9 due terzi degli apprendisti dipendono da imprese che si collocano sotto quella soglia dimensionale, in questo modo noi priveremmo due terzi degli apprendisti italiani di ogni speranza di accesso al lavoro stabile. Non si chiede, la collega Paglini, se nel mondo delle imprese con meno di 50 dipendenti siano pi\u00f9 gli apprendisti cui una norma di questo genere garantisce effettivamente la stabilizzazione, o siano pi\u00f9 i rapporti di apprendistato cui una norma di questo genere inibisce di nascere? Ricordo alla collega Paglini che le norme non hanno il potere di creare domanda di lavoro; mentre hanno, purtroppo, il potere di inibirla.<\/p>\n<p>Dobbiamo abbandonare \u2013 e questo decreto compie un passo importante in questa direzione \u2013 l\u2019idea che la libert\u00e0, la dignit\u00e0 e la sicurezza del lavoratore siano tanto pi\u00f9 tutelate quanto pi\u00f9 il rapporto di lavoro \u00e8 ingessato da norme, assistito da avvocati, soggetto all\u2019intervento di ispettori e giudici. Dobbiamo incominciare a riconoscere che non c\u2019\u00e8 avvocato, ispettore o giudice che possa garantire la libert\u00e0, la dignit\u00e0 e la sicurezza del lavoratore, meglio di quanto esse non siano garantite dalla possibilit\u00e0 effettiva che quel lavoratore ha di andarsene sbattendo la porta dall\u2019azienda dove \u00e8 trattato male, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 un\u2019altra azienda che gli offre condizioni di lavoro migliori. E dunque \u2013 tanto per incominciare \u2013 la nostra priorit\u00e0 dovrebbe essere costituita non dalla conservazione di vecchie ingessature di contratti di lavoro che ormai le nuove generazioni vedono sempre pi\u00f9 di lontano, bens\u00ec<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dalla predisposizione di servizi nel mercato che consentano a chi cerca lavoro di conoscere le decine di migliaia di posti che in ogni regione italiana restano permanentemente scoperti per mancanza di persone adatte; e consentano di attivare i percorsi necessari per accedere a quei posti;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dalle misure di allineamento del nostro ordinamento ai migliori standard internazionali, per rendere il sistema Italia pi\u00f9 capace di attrarre il meglio dell\u2019imprenditoria mondiale.<\/p>\n<p>Certo, per attrarre gli investimenti stranieri occorre anche ridurre i differenziali di pressione fiscale e di costo dell\u2019energia che penalizzano il nostro Paese; ma smettiamola con il \u201cbenaltrismo\u201d: occorre anche semplificare la nostra legislazione del lavoro e darci un mercato del lavoro in cui domanda e offerta si incontrino pi\u00f9 facilmente e con costi di transazione minori. Non bastano n\u00e9 le sole prime misure, n\u00e9 le sole seconde: occorrono tanto le prime quanto le seconde. E il Governo sta operando su tutti questi terreni.<\/p>\n<p>Proprio la vicenda di questo decreto, per altro verso, mi sembra abbia messo in evidenza come il dualismo fra stabili e precari di cui parlava ieri il collega LEPRI nel suo intervento sia figlio proprio del muro che nei decenni passati \u00e8 stato eretto in difesa dell\u2019intangibilit\u00e0 della disciplina del rapporto di lavoro regolare a tempo indeterminato. Senza quel muro, sarebbe stato possibile intervenire in modo pi\u00f9 bilanciato, in riferimento ai nuovi rapporti di lavoro, sul versante del lavoro a tempo indeterminato come su quello del lavoro a termine. E per\u00f2, proprio a questo proposito, \u00e8 molto significativo di quanto i tempi stiano cambiando rapidamente il fatto che ieri in quest\u2019Aula tanti interventi \u2013 oltre a quello di Lepri quelli delle senatrici FAVERO e PUPPATO, e quelli dei senatori DALLA ZUANNA e SANTINI, per questo aspetto in sintonia con quello del Presidente della Commissione Lavoro SACCONI \u2013 abbiano fatto riferimento al tema del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente come a un capitolo fondamentale della riforma organica di cui abbiamo aperto nelle settimane scorse il cantiere. Come ha detto DALLA ZUANNA, sia pure in ritardo di una quindicina d\u2019anni, anche il nostro diritto del lavoro sta entrando nel XXI secolo.<\/p>\n<p>Certo, questo decreto costituisce soltanto un intervento molto parziale: non ha affatto la pretesa di anticipare la riforma in tutta la sua ampiezza. Ha ragione la senatrice FUCHSIA: qui manca quasi del tutto il tema della scuola. Quasi del tutto, perch\u00e9 il senatore BERGER ha il merito di aver promosso l\u2019emendamento che valorizza l\u2019esperienza dell\u2019\u201capprendistato duale\u201d, fondato sull\u2019alternanza scuola-lavoro, di cui sono capaci le Province di Bolzano e Trento, sollecitando tutte le altre Regioni a imitare questa esperienza. Ma manca anche, e non avrebbe potuto essere inserito in questo decreto d\u2019urgenza, tutto il capitolo dei servizi nel mercato del lavoro e della sperimentazione del contratto di ricollocazione, di cui ieri ha parlato il senatore SANTINI. Cos\u00ec come manca il capitolo degli ammortizzatori sociali; sul quale, per\u00f2, e in particolare sul tema del reddito minimo di inserimento, nella lunga giornata di luned\u00ec si \u00e8 sviluppato in Commissione un dialogo interessante tra la maggioranza e il Movimento 5 Stelle, che pu\u00f2 preludere a un confronto assai produttivo in sede di discussione sulla legge-delega.<\/p>\n<p>In questo decreto, dunque, sono molte le cose che mancano. Si tranquillizzi la senatrice De Petris: esso non corrisponde affatto ai miei sogni. Ma esso costituisce nondimeno un passaggio molto importante, segna uno spartiacque tra due stagioni, o se si preferisce due culture molto diverse tra loro in materia di lavoro. Gli interventi svolti ieri in quella parte dell\u2019emiciclo dai colleghi PEZZOPANE, LEPRI, RICCHIUTI, FAVERO, SANTINI, PUPPATO e GHEDINI, e quelli svolti in altri settori dell\u2019emiciclo rispettivamente da DALLA ZUANNA, da DI BIAGIO, da PAGANI e dal Presidente della Commissione Lavoro SACCONI, testimoniano il maturare di una convinzione comune a un largo ventaglio di forze politiche: cio\u00e8 che sulla nuova frontiera della protezione del lavoro, nel XXI secolo, gli attrezzi principali non sono pi\u00f9 n\u00e9 la Gazzetta Ufficiale, n\u00e9 le carte bollate, n\u00e9 le sentenze. Le nuove parole d\u2019ordine sono quelle indicate dall\u2019Unione Europea: employability, flexsecurity, mercato del lavoro sicuro, innervato da servizi efficaci, garanzia di sicurezza economica e professionale delle persone in quel mercato basata su informazione, formazione e assistenza intensiva alla mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>Arriviamo tardi su questa frontiera. Ma godiamo del vantaggio di poter sfruttare le esperienze positive dei Paesi che su questo terreno ci hanno preceduto talvolta di dieci anni, talaltra anche di un quarto di secolo. La strategia di integrazione dell\u2019Italia in Europa \u00e8 fatta anche di questo. E non \u00e8 poco.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NEL DECRETO MANCANO MOLTE COSE, MA ESSO AMBISCE A SEGNARE, SUL PIANO DELLA CULTURA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI IL PASSAGGIO DEL NOSTRO ORDINAMENTO DEL LAVORO DAL XX AL XXI SECOLO Testo della replica del Relatore, conclusiva della discussione generale\u00a0sul\u00a0\u00a0disegno di legge n. 1464\/2014, di conversione in legge del d.-l. n. 34\/2014, svolta nella seduta antimeridiana del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-31033","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31033"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31033\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}