
{"id":31094,"date":"2014-05-17T17:34:32","date_gmt":"2014-05-17T16:34:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31094"},"modified":"2014-05-18T22:10:10","modified_gmt":"2014-05-18T21:10:10","slug":"bruno-caruso-propone-il-contratto-ad-affidamento-crescente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31094","title":{"rendered":"BRUNO CARUSO PROPONE IL \u201cCONTRATTO AD AFFIDAMENTO CRESCENTE\u201d"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA RIFORMA ORGANICA, IL CUI CANTIERE SI \u00c8 APERTO IN SENATO, DOVR\u00c0 CONSENTIRE AL CONTRATTO DI LAVORO ORDINARIO A TEMPO INDETERMINATO DI RIASSORBIRE ALMENO IN PARTE IL \u201cSOVRACCARICO FUNZIONALE\u201d CHE IL DECRETO POLETTI HA ATTRIBUITO AL CONTRATTO A TERMINE<\/span><\/p>\n<p><i>Articolo <b>di Bruno Caruso<\/b>, ordinario di diritto del lavoro nell\u2019Universit\u00e0 di Catania, pubblicato sul sito <\/i>Nelmerito.com<i> il 12 maggio 2014. \u00a0La proposta che qui Bruno Caruso presenta costituisce, se ben comprendo, un perfezionamento del progetto Boeri-Garibaldi, che si \u00e8 tradotto quattro anni fa nel <a title=\"D.d.l. Nerozzi 5.2.10 n. 2000\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7306\" target=\"_blank\">disegno di legge Nerozzi n. 2000\/2010<\/a>.\u00a0Al pari di quel progetto, mi sembra che essa presenti un aspetto di problematicit\u00e0 nel passaggio della soglia fra il terzo e il quarto anno del rapporto, dove lo scattare dell&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;articolo 18 St. lav. (pur corretto dalla legge Fornero), pu\u00f2 determinare la tendenza della parte pi\u00f9 debole degli imprenditori ad ampliare pi\u00f9 del necessario l&#8217;utilizzazione del contratto a termine prorogato fino al limite massimo, seguito da altro contratto a termine con altro lavoratore. Una soluzione del problema pu\u00f2 essere costituita dall&#8217;applicazione, a partire dall&#8217;inizio del quarto anno, di un articolo 18 (versione Fornero), nel quale l&#8217;entit\u00e0 del risarcimento dovuto, nel caso di difetto di giustificazione del licenziamento, venga rimodulata secondo un criterio di stretta proporzionalit\u00e0 con l&#8217;anzianit\u00e0 di servizio maturata dalla persona interessata. Infine un&#8217;osservazione circa il decreto-legge n. 34\/2014, convertito in legge nei giorni scorsi, del quale Bruno Caruso sottolinea giustamente la natura provvisoria, ma anche il &#8220;sovraccarico funzionale&#8221;. Questa natura \u00e8 stata esplicitata nel provvedimento stesso con un &#8220;preambolo&#8221; &#8211; inserito dal Senato in seconda lettura &#8211; nel quale viene preannunciata la riforma organica, il cui &#8220;piatto forte&#8221; sar\u00e0 costituito dal contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente. Con la precisazione che rester\u00e0 &#8220;invariata l&#8217;articolazione tipologica attuale dei contratti di lavoro&#8221;: un modo forse un po&#8217; criptico, ma inequivoco, per dire che il contratto a protezione crescente non costituir\u00e0 un tipo legale aggiuntivo rispetto a quelli esistenti; si tratter\u00e0 soltanto di una nuova disciplina del contratto di lavoro ordinario a tempo indeterminato.<\/i><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2><strong><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/strong><\/h2>\n<h2>Nel cantiere del contratto di inserimento: il \u201ccontratto ad affidamento crescente\u201d<\/h2>\n<p>di Bruno Caruso<\/p>\n<p>Il contratto a termine a-causale di 36 mesi, con il suo corredo di proroghe pi\u00f9 o meno numerose (d.l. n. 34\/2014 in corso di modifica e di faticosa \u00a0approvazione in Parlamento), presenta dubbi contingenti in ordine alla sua reale capacit\u00e0 di semplificazione e riduzione del contenzioso, e dubbi prospettici di compatibilit\u00e0 con la regolamentazione europea.<br \/>\nAlcune critiche in questo senso sono gi\u00e0 rinvenibili (v. L.Mariucci, <em>La semplificazione che complica il lavoro<\/em>, in <a title=\"lavoce.info\" href=\"http:\/\/www.lavoce.info\" target=\"_blank\"><em>lavoce.info<\/em><\/a>\u00a015 aprile 2014; <a href=\"http:\/\/temi.repubblica.it\/micromega-online\/jobs-act-litalia-denunciata-alla-commissione-europea\/\">http:\/\/temi.repubblica.it\/micromega-online\/jobs-act-litalia-denunciata-alla-commissione-europea\/<\/a>; <a href=\"http:\/\/http:\/\/www.giuristidemocratici.it\/post\/20140401200444\/post_html\" target=\"_blank\">http:\/\/www.giuristidemocratici.it\/post\/20140401200444\/post_html<\/a>).<br \/>\nE tuttavia potrebbe avere una sua ragione d\u2019essere se pensato come misura di stimolo straordinario, di <em>shock<\/em> asimmetrico in una situazione di emergenza occupazionale senza precedenti nella storia economica italiana (F. Fubini,<em> Recessione Italia. Come usciamo dalla crisi pi\u00f9 lunga della storia<\/em>, Laterza, 2014). \u00c8\u00a0una misura che potrebbe essere considerata accettabile, se presentata come anticiclica, di emergenza e, dunque, non strutturale ma di breve periodo. Se cos\u00ec fosse, se ne potrebbe sostenere un\u2019intrinseca ragionevolezza.<br \/>\nIn questa cornice temporale limitata, la riforma del contratto a termine contenuta nel d.l. n. 34\/2014 andrebbe nella logica opposta alla legge Fornero, che oper\u00f2 pesanti restrizioni nelle assunzioni proprio nel momento del ciclo economico meno adatto: nella fase di acutizzazione della crisi con evidenti effetti di scoraggiamento occupazionale. Oper\u00f2, alla fine, come fattore di moltiplicazione degli effetti recessivi in atto.<br \/>\nAl di l\u00e0 delle critiche di merito, la cifra saliente del nuovo contratto a termine lungo e a-causale proposto dall\u2019attuale compagine governativa consiste nel fatto che, qualora reso sistemico e duraturo, rischierebbe, molto concretamente, di fare diventare il contratto a termine una alternativa assunzionale normale e ordinaria al contratto a tempo indeterminato, secondo il discutibile e discusso modello spagnolo (A. Baylos, <em>Lavoro, Renzi guardi la Spagna. E non faccia lo stesso<\/em>, disponibile su <a href=\"http:\/\/www.eguaglianzaeliberta.it\" target=\"_blank\">http:\/\/www.eguaglianzaeliberta.it<\/a>); ci\u00f2 in palese violazione delle norme e dei vincoli europei. Il suo limite maggiore, in termini di politica legislativa, \u00e8, dunque, soprattutto di metodo: la <b>mancanza di sincronizzazione<\/b> con le riforme, pure annunciate, ma rinviate, mirate a rafforzare e incentivare il contratto standard come forma normale di assunzione.<br \/>\nPer soddisfare una tale esigenza di sincronizzazione sarebbe, probabilmente, sufficiente sottolineare la sua natura di provvedimento provvisorio e temporaneo, in grado di essere assorbito dalle riforme annunciate nel 2015 (il <i>Jobs Act<\/i>) una volta che esse fossero approvate ed entrassero a regime.<br \/>\nAppare, allora, chiaro che tanto pi\u00f9 la riforma del contratto standard sar\u00e0 in grado di \u2018assorbire\u2019 il sovraccarico funzionale (in termini di stimolo occupazionale) che la riforma in corso approvazione finisce per dare al contratto a termine, tanto pi\u00f9 si sdrammatizzer\u00e0\u00a0 l\u2019impatto della riforma di cui oggi si discute (e su cui si preparano laser demolitori).<br \/>\n\u00c8\u00a0indubbio, infatti, che la riforma in atto aumenter\u00e0 notevolmente la capacit\u00e0 di cannibalizzazione del contratto a termine di altri contratti di prima assunzione, l\u2019apprendistato in primo luogo, e soprattutto il contratto standard, al punto che il rimedio prospettato dal ministro Poletti, per questo possibile effetto, appare peggiore del male: un aumento inusitato e sproporzionato del suo costo (le informazioni giornalistiche parlano di possibile differenziale di costo dal 10% al 25% rispetto al contratto standard, oltre l\u2019attuale 1,4%).<br \/>\nPer questo occorre concentrare i maggiori (e migliori) sforzi progettuali sul cantiere aperto del contratto di inserimento. Si danno per conosciute le proposte in campo: la proposta Boeri Garibaldi del contratto unico a tutele crescenti, che salva l\u2019art. 18; la proposta Ichino che limita, invece, l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 18 al licenziamento per ragioni discriminatorie e soggettive, \u00a0con interventi sul mercato del lavoro ispirati a politiche di forte condizionalit\u00e0 e <i>occupability<\/i>, sul modello scandinavo. Altri modelli, non particolarmente riusciti e di vita breve, provengono da oltralpe, come il CNE francese (<i>contract de nouvelle embauche<\/i>).<br \/>\nDa tali materiali bisogna partire per affinare l\u2019oggetto del cantiere aperto mirato a rafforzare il contratto standard come viatico ordinario alla \u2018buona occupazione\u2019; da cui la proposta che si prospetta.<br \/>\nGli studi di psicologia del lavoro, di organizzazione aziendale e le teorie dello sviluppo economico ispirate alla filosofia delle <i>capability<\/i> e della giustizia \u201csituata\u201d e non trascendentale (A. Sen, <em>L\u2019idea di giustizia,<\/em> Mondadori, 2010), sottolineano\u00a0 la centralit\u00e0 di strategie di risorse umane che mettano al centro la persona del lavoratore, ma anche il \u2018concreto\u2019 rapporto fiduciario (il contratto psicologico) tra il datore e il lavoratore per incrementare la soddisfazione nel lavoro, organizzare un proprio personale progetto e, di riflesso, incrementare la produttivit\u00e0 del lavoro stesso, il cui basso livello in Italia \u00e8 fattore moltiplicatore, anch\u2019esso, della crisi in atto, incidendo sulla capacit\u00e0 di competizione dell\u2019intero sistema (K. Schwab, <em>\u00a0The global Competitiveness Report 2013-2014,<\/em> World Economic Forum e ai dati ivi contenuti, in <a href=\"http:\/\/www.weforum.org\/reports\/global-competitiveness-report-2013-2014\" target=\"_blank\">http:\/\/www.weforum.org\/reports\/global-competitiveness-report-2013-2014<\/a>). Pi\u00f9 si sviluppa nel tempo il reciproco affidamento tra le parti, pi\u00f9 si rafforza il contratto psicologico, pi\u00f9 aumenta il senso di sicurezza e stabilit\u00e0 della relazione individuale, pi\u00f9 si incrementa l\u2019efficacia e l\u2019efficienza dell\u2019organizzazione aziendale e la produttivit\u00e0 del lavoro, individuale e collettiva; meno diventano, di fatto, rilevanti gli strumenti giuridici di reazione agli eventi patologici del rapporto (per esemplificare, l\u2019art. 18 St. lav.) (Per una rilettura del contratto di lavoro nel prisma della teoria senniana dello sviluppo, si rinvia a B. Caruso, <em>The Employment Contract is Dead! Hurrah the Work Contract!,<\/em>\u00a0in <em>Rethinking Workplace Regulation,<\/em> K. Stone H Arthurs ed., Russell Sage Foundation, 2013). Era questa una pietra miliare della concezione aziendale di Adriano Olivetti (A. Olivetti, <em>Il mondo che nasce,<\/em> Edizioni di comunit\u00e0, 2013; Id., <em>Il cammino della comunit\u00e0,<\/em> Edizioni di Comunit\u00e0, 2013).<\/p>\n<p>Il problema \u00e8 di come trasformare in strumenti giuridici <i>ad hoc<\/i> questa esigenza di rafforzamento progressivo e nel tempo dell\u2019affidamento reciproco; di come consolidare la fiducia &#8211; che evidentemente sussiste e diventa sempre pi\u00f9 elemento determinante \u2018nello \u00a0scegliersi\u2019 nel momento genetico del contratto (la volont\u00e0 di contrarre) &#8211; anche nel momento funzionale:\u00a0 la condivisione del programma contrattuale e il rafforzamento della reciproca fiducia nella fase di cooperazione negoziale, proiettata nel tempo lungo, possibilmente senza scadenza predeterminata.<br \/>\nProprio su questo delicato snodo si profila il limite delle proposte in campo sul contratto a tutele crescenti: l\u2019aver enfatizzato, univocamente, il momento delle tutele e dei vincoli (secondo una inveterata, e ormai <em>retro<\/em>, concezione giuslavoristica che identifica la tutela con i vincoli); il contratto a tutele crescenti si concentra, infatti, sui vincoli progressivi a carico del datore: pi\u00f9 il tempo passa pi\u00f9 il datore di lavoro dovr\u00e0 subire i vincoli.<br \/>\nQuesta proposta, per molti aspetti condivisibile, trascura che la legge del lavoro &#8211; nel momento in cui si ispira all\u2019idea che \u201cla giustizia deve essere basata sulla realt\u00e0 concreta e centrata sulle persone invece che essere centrata sulle istituzioni\u201d (A.\u00a0 Sen, <em>La giustizia e il mondo globale<\/em>, in A. Sen et al., <em>Sull\u2019ingiustizia<\/em>, Erickson, 2013,\u00a0 p. 14) &#8211; pu\u00f2 invece operare non solo sul versante dei vincoli e della protezione, ma anche sul versante dell\u2019 incentivo per entrambe le parti a consolidare il reciproco affidamento, e ci\u00f2 attraverso un mix progressivo di tutele e vincoli, ma anche, e soprattutto, di incentivi e promozione a continuare il \u00a0rapporto.<br \/>\nIn estrema sintesi, la proposta &#8211; che sar\u00e0 illustrata\u00a0 in dettaglio in uno studio pi\u00f9 ampio &#8211; \u00e8 quella del \u2018<b>contratto ad affidamento crescente\u2019<\/b>.<br \/>\nSi tratta di un contratto che, sin dalla sua genesi, si profila come di lavoro a tempo indeterminato; durante il primo anno esso \u00e8 assolutamente libero da vincoli di recesso (salva l\u2019ipotesi estrema del licenziamento discriminatorio), ma anche non sostenuto da incentivi di sorta. Superato il giro di boa del primo anno, subentrano contemporaneamente alcuni vincoli <i>soft<\/i> (un <i>firing cost<\/i> minimo per il licenziamento economico) e alcuni incentivi economici promozionali (ridotti), mirati a sollecitare il consolidamento del reciproco affidamento; cosi pure al terzo anno, ma in maniera crescente (sia in termini di tutele ma soprattutto di incentivi); superato il giro di boa del terzo anno, si passa all\u2019applicazione integrale delle tutele normali e all\u2019erogazione, per una certa durata, di un <i>bonus<\/i> occupazionale finale\u00a0\u00a0 a vantaggio del datore \u00a0che prosegua il rapporto oltre la soglia temporale massima triennale.<br \/>\nIl percorso triennale verso il contratto standard potrebbe essere pure anticipato, insieme ai relativi effetti di tutele e incentivi, magari certificando formalmente, presso una Commissione di certificazione, la volont\u00e0 di entrambe le parti di accedere anticipatamente al contratto standard (in ragione della realizzazione anticipata \u00a0del reciproco affidamento: il contratto psicologico).<br \/>\nSulla base delle linee di intervento appena tratteggiate,\u00a0\u00a0 appare evidente che il primo anno, ma anche il secondo anno del contratto ad affidamento crescente, periodo durante il quale si consente libert\u00e0 di recesso molto ampia, \u00a0potrebbero finire per assorbire la funzione di \u201cprova lunga\u201d del contratto a termine a-causale; donde la possibilit\u00e0 di ricondurre il contratto a termine, anche di 36 mesi, alla sua reale \u2013 e fisiologica &#8211; funzione temporanea connessa a oggettive esigenze (esigenze produttive, organizzative, sostitutive, di stagionalit\u00e0). In altri termini, il <b>contratto ad affidamento crescente<\/b> (con il delineato <em>mix<\/em> bilanciato di tutele e incentivi crescenti) \u00a0potrebbe assumere il ruolo di \u201cstrumento di sincronizzazione\u201d \u2013 la cui necessit\u00e0 si sottolineava prima &#8211; per evidenziare e mettere a fuoco la natura di provvedimento di emergenza, e non di regolamentazione a regime, operato dal decreto Poletti sul contratto a termine a-causale di 36 mesi; sul quale, a questo punto, si potrebbero attenuare anche i dubbi di\u00a0 contrariet\u00e0 ai vincoli europei.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA RIFORMA ORGANICA, IL CUI CANTIERE SI \u00c8 APERTO IN SENATO, DOVR\u00c0 CONSENTIRE AL CONTRATTO DI LAVORO ORDINARIO A TEMPO INDETERMINATO DI RIASSORBIRE ALMENO IN PARTE IL \u201cSOVRACCARICO FUNZIONALE\u201d CHE IL DECRETO POLETTI HA ATTRIBUITO AL CONTRATTO A TERMINE Articolo di Bruno Caruso, ordinario di diritto del lavoro nell\u2019Universit\u00e0 di Catania, pubblicato sul sito Nelmerito.com [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-31094","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31094","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31094"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31094\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31094"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31094"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31094"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}