
{"id":31224,"date":"2014-05-25T15:16:58","date_gmt":"2014-05-25T14:16:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31224"},"modified":"2014-05-25T16:04:23","modified_gmt":"2014-05-25T15:04:23","slug":"gli-ordini-del-giorno-che-sciolgono-i-dubbi-interepretativi-sul-decreto-poletti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31224","title":{"rendered":"GLI ORDINI DEL GIORNO CHE SCIOLGONO I DUBBI INTEREPRETATIVI SUL DECRETO POLETTI"},"content":{"rendered":"<div><em>Ordini del giorno accolti dal Governo e\/o approvati dalla Commissione Lavoro del Senato nella sessione del <strong>5 maggio 2014<\/strong>, nel corso della discussione del disegno di legge n. 1464\/2014, di conversione in legge del <a title=\"I difetti del decreto sul lavoro, Corsera 20  maggio 2014\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31182\" target=\"_blank\">\u00a0decreto<em>-legge 19 marzo 2014 n. 34<\/em>\u00a0(c.d. decreto Poletti)<\/a>\u00a0&#8211; Sei degli otto ordini del giorno vincolano il Governo a emanare altrettante circolari applicative di contenuto conforme ai rispettivi dispositivi; anche in attesa dell&#8217;emanazione delle circolari, tuttavia, l&#8217;interprete pu\u00f2 fondatamente fare riferimento a questi ordini del giorno come espressione della volont\u00e0 del legislatore contestuale all&#8217;approvazione del decreto &#8211; Gli ordini del giorno di iniziativa del Relatore (l&#8217;autore di queste note), in particolare, erano stati preventivamente concordati tra i partiti della maggioranza; il contenuto di questi ordini del giorno \u00e8 stato poi ripreso nella <a title=\"Relazione in Senato sul d.-l. n. 34\/2014\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31020\" target=\"_blank\"><strong>relazione<\/strong> introduttiva della discussione generale<\/a> in Aula, svolta dallo stesso Relatore il <strong>6 maggio <\/strong>e nella sua <strong><a title=\"Replica del Relatore sul d.-l. n. 34\/2014\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31033\" target=\"_blank\">replica<\/a><\/strong>\u00a0del <strong>7 maggio<\/strong> &#8211; Sulla vicenda politico-parlamentare e sulla rilevanza tecnico-giuridica di questi ordini del giorno ai fini dell&#8217;interpretazione corretta delle nuove disposizioni contenute nel decreto, v. la <\/em>Lettera sul Lavoro<em> pubblicata sul <\/em>Corriere della Sera<em> il 20 maggio 2014:\u00a0<\/em><a title=\"I difetti del decreto sul lavoro,  Corsera 20 maggio 2014\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31182\" target=\"_blank\">I difetti del Decreto Poletti<\/a><\/div>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #993300;\">ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO E\/O APPROVATI<br \/>\n<\/span><\/strong><strong><span style=\"color: #993300;\">DALLA COMMISSIONE LAVORO IL 5 MAGGIO 2014<br \/>\n<\/span><\/strong><strong><span style=\"color: #993300;\">IN SEDE DI ESAME DEL DDL N. 1464\/2014<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>Sommario<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong> Sulla perdurante\u00a0<strong>legittimit\u00e0 dei rinnovi<\/strong> dei contratti a termine &#8211; o.d.g. Sacconi, Mauro, Berger<strong><br \/>\n2.<\/strong> Sulla perdurante applicabilit\u00e0 dei limiti pi\u00f9 larghi previsti dai <strong>contratti collettivi nazionali<\/strong> previgenti &#8211; o.d.g. Sacconi, Mauro, Berger<strong><br \/>\n3.<\/strong> Sulla perdurante legittimit\u00e0 dei rinnovi dei <strong>contratti a termine stagionali<\/strong> nei settori del commercio, turismo e spettacolo &#8211; o.d.g. del Relatore<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Sulla non applicabilit\u00e0 dei limiti dettati per il contratto a termine ai contratti inerenti alla <strong>somministrazione<\/strong> di lavoro &#8211; o.d.g. del Relatore<br \/>\n<strong>5.<\/strong> Sulla possibilit\u00e0 del lavoro in <strong>somministrazione<\/strong> fra le stesse parti anche dopo i 36 mesi di contratto a termine (valutazione di opportunit\u00e0 da parte del governo) &#8211; o.d.g. Santini, D&#8217;Adda<br \/>\n<strong>6.<\/strong> Sulla <strong>sanzione<\/strong> applicabile in caso di <strong>violazione dell&#8217;obbligo di formazione nel rapporto di apprendistato<\/strong>\u00a0&#8211; o.d.g. del Relatore<br \/>\n<strong>7.<\/strong> Sulla legittimit\u00e0 del contratto a termine di durata superiore a 36 mesi per <strong>sostituzione di lavoratore\/trice assente<\/strong> (valutazione di opportunit\u00e0 da parte del Governo) &#8211; o.d.g. del Relatore<br \/>\n<strong>8.<\/strong> \u00a0Sulla<strong> sanzione<\/strong> applicabile nel caso di contratto a termine stipulato in <strong>eccesso rispetto al limite<\/strong> percentuale \u00a0&#8211; o.d.g. del Relatore<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\">1. SULLA LEGITTIMIT\u00c0 DEI RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>G\/1464\/1\/11 (testo 2)<\/strong><br \/>\n<strong>d&#8217;iniziativa di Sacconi, Mario Mauro, Berger<\/strong><\/p>\n<p>Il Senato,\u00a0\u00a0nell\u2019approvare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine, intesa ad ampliare l\u2019utilizzabilit\u00e0 di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">impegna il Governo<\/p>\n<p>a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l\u2019articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimit\u00e0 della successione nel tempo di differenti assunzioni a termine tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, cosiddetti rinnovi, senza che possa intendersi applicabile la disciplina ivi dettata.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\">2. SULLA PERDURANTE APPLICABILIT\u00c0 DEI LIMITI PI\u00d9 LARGHI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI PREVIGENTI<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>G\/1464\/2\/11<br \/>\n<strong>d&#8217;iniziativa di \u00a0<\/strong><\/strong><strong>Sacconi, Mario Mauro, Berger<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il Senato,\u00a0\u00a0tenuto conto delle esigenze di certezza delle fonti relativamente a materie regolate tanto dalla legge quanto dai contratti<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">impegna il Governo<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a interpretare l\u2019articolo 2-<i>bis<\/i> del presente decreto nel senso che:<br \/>\n&#8211; le disposizioni sulla determinazione delle percentuali, gi\u00e0 stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, conservano la loro efficacia;<br \/>\n&#8211; di conseguenza, \u00e8 e sar\u00e0 possibile stipulare contratti di lavoro a termine acausali secondo le disposizioni sulle percentuali stabilite dai contratti nazionali vigenti o futuri;<br \/>\n&#8211; la norma quindi ha carattere strutturale, anche oltre la fase transitoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">3. SULLA PERDURANTE LEGITTIMIT\u00c0 DEI RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE STAGIONALI NEI SETTORI DEL COMMERCIO, TURISMO E SPETTACOLO\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>G\/1464\/3\/11 (testo 2) <\/strong><br \/>\n<strong>d&#8217;iniziativa de<\/strong><strong>l Relatore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il Senato,\u00a0in sede di esame del disegno di legge n. 1464, con particolare riferimento all\u2019articolo 1, in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine, intesa ad ampliare l\u2019utilizzabilit\u00e0 di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,<br \/>\nconsiderato che nei settori del commercio, del turismo e dello spettacolo \u00e8 da sempre consentito dall\u2019ordinamento il rinnovarsi stagionale di anno in anno della stipulazione di contratti di lavoro a termine (in relazione alla stagione turistica, alla stagione teatrale o concertistica, ecc.), cos\u00ec come il rinnovarsi di contratti occasionali (in relazione a convegni, congressi, banchetti, ecc.),<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">impegna il Governo<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l\u2019articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimit\u00e0 dei suddetti rinnovi di assunzione a termine tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, nel rispetto di quanto gi\u00e0 disposto dal decreto legislativo n. 368 del 2001 per ciascun rinnovo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\">4. SULLA NON APPLICABILIT\u00c0 DEI LIMITI DETTATI PER IL CONTRATTO A TERMINE AI CONTRATTI INERENTI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>G\/1464\/4\/11 (testo 2)<br \/>\n<strong>d&#8217;iniziativa de<\/strong><\/strong><strong>l Relatore<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Il Senato,\u00a0 nell&#8217;esaminare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine contenuta nell&#8217;articolo 1 del decreto-legge, intesa ad ampliare l\u2019utilizzabilit\u00e0 di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> considerato che\u00a0<\/span><span style=\"color: #000000;\">resta in vigore la disposizione contenuta nell\u2019articolo 10, comma 1, lettera <i>a)<\/i>, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, la quale esclude dal campo di applicazione del decreto legislativo stesso \u00abi contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni\u00bb;<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> l\u2019articolo 4 della Direttiva 2008\/104\/CE, mirata alla promozione del lavoro tramite agenzia, impone agli Stati membri di distinguere la relativa disciplina da quella del contratto a termine, evitando l\u2019applicazione al lavoro tramite agenzia di divieti o limitazioni che in questo caso non hanno ragion d\u2019essere;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">impegna il Governo<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a operare in sede di interpretazione e applicazione dell\u2019articolo 1 del decreto-legge nella sua nuova formulazione confermando che i limiti di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, e all&#8217;articolo 5, comma 4-<i>bis<\/i>, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368\/2001, cos\u00ec come modificati dal decreto-legge n. 34\/2014, sono esclusivamente riferibili al contratto a tempo determinato e non al lavoro somministrato tramite agenzia.<span style=\"text-decoration: underline;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">5. SULLA POSSIBILIT\u00c0 DEL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE FRA LE STESSE PARTI ANCHE DOPO I 36 MESI DI CONTRATTO A TERMINE\u00a0(rimesso alla valutazione di opportunit\u00e0 da parte del Governo)<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>G\/1464\/18\/11 (testo 2)<br \/>\n<strong>d&#8217;iniziativa di\u00a0<\/strong><\/strong><strong>Santini, D&#8217;Adda<\/strong><\/p>\n<p>Il Senato,\u00a0in sede di esame del decreto-legge 20 marzo 2014, n.\u00a034, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell\u2019occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a caric\u00f2 delle imprese,<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">impegna il Governo<\/p>\n<p>a valutare la possibilit\u00e0\u00a0di adottare le iniziative necessarie affinch\u00e9 la disposizione di cui all\u2019articolo 5, comma 4-<em>bis<\/em>, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.\u00a0368, si interpreti nel senso che al termine del periodo massimo di durata del contratto a termine pari a trentasei mesi, al cui raggiungimento concorrono anche i periodi di somministrazione a tempo determinato, sia comunque consentito il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato tra il medesimo utilizzatore e lavoratore.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">6. SULLA SANZIONE APPLICABILE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL&#8217;OBBLIGO DI FORMAZIONE NEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>G\/1464\/19\/11 <\/strong><br \/>\n<strong>d&#8217;iniziativa de<\/strong><strong>l Relatore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il Senato,\u00a0valutata la portata della riforma della disciplina del contratto a termine e del contratto di apprendistato recata dal decreto-legge n. 34 del 2014 e il suo impatto sul sistema sanzionatorio nell\u2019ordinamento giuslavoristico,<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">impegna il Governo:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a emanare una circolare interpretativa, che, in conformit\u00e0 con gli intendimenti del legislatore, chiarisca in modo vincolante per gli ispettorati del lavoro e ogni altro organo amministrativo competente, che, nel nuovo ordinamento, l\u2019inadempimento grave dell\u2019obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro produce la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il periodo di apprendistato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">7. SULLA LEGITTIMIT\u00c0 DEL CONTRATTO A TERMINE DI DURATA SUPERIORE A 36 MESI PER SOSTITUZIONE (rimesso alla valutazione di opportunit\u00e0 da parte del Governo)\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>G\/1464\/21\/11 (testo 2) <\/strong><br \/>\n<strong>d&#8217;iniziativa de<\/strong><strong>l Relatore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il Senato,\u00a0in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge \u00abConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell\u2019occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese\u00bb (AS 1464),<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">premesso che:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">l&#8217;articolo 1 contiene disposizioni tese a facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato, cosiddetto lavoro a termine, prevedendo l&#8217;innalzamento da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell&#8217;indicazione della causale per la sua stipulazione;<br \/>\ntuttavia esistono casi in cui sussistano obiettive esigenze di assumere una persona per un periodo limitato, ma superiore a tre anni. Infatti, per esempio nei casi in cui la persona assunta deve sostituire una lavoratrice madre con bambino disabile e quindi con la possibilit\u00e0 di prolungare (ex articolo 33 del decreto legislativo n. 151\/2011) il congedo parentale fino a tre anni del bambino, i tre anni di durata complessiva del contratto a termine non sono sufficienti;<br \/>\nulteriori casi in cui i 36 mesi di durata complessiva del contratto a termine previsti dal legislatore si rivelano insufficienti si rinvengono nelle riconversioni industriali, nelle ipotesi in cui l&#8217;esistenza del soggetto datore di lavoro sia predeterminata in un periodo superiore a 36 mesi ecc.;<br \/>\nal fine di conservare un&#8217;adeguata copertura contrattuale per quelle situazioni oggettivamente esistenti che necessitano una durata superiore a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro succitato;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">impegna il Governo<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a valutare la possibilit\u00e0 di operare, in sede di interpretazione, applicazione o modifica dell&#8217;attuale disciplina normativa\u00a0affinch\u00e9 sia possibile garantire la continuit\u00e0 (o la non interruzione) del rapporto di lavoro a termine stipulato in sostituzione di una lavoratrice\/lavoratore in congedo ai sensi dell&#8217;articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">8. \u00a0SULLA SANZIONE APPLICABILE NEL CASO DI CONTRATTO A TERMINE STIPULATO IN ECCESSO RISPETTO AL LIMITE PERCENTUALE<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>G\/1464\/22\/11\u00a0<\/strong><br \/>\n<strong><strong>d&#8217;iniziativa de<\/strong>l Relatore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il Senato,\u00a0in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge \u00abConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell\u2019occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese\u00bb (AS 1464),<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">impegna il Governo<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">ad adottare atti interpretativi utili a chiarire che in ogni caso i contratti a termine oggetto della violazione della percentuale consentita sono validi e proseguono fino alla scadenza inizialmente stabilita dalle parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ordini del giorno accolti dal Governo e\/o approvati dalla Commissione Lavoro del Senato nella sessione del 5 maggio 2014, nel corso della discussione del disegno di legge n. 1464\/2014, di conversione in legge del \u00a0decreto-legge 19 marzo 2014 n. 34\u00a0(c.d. decreto Poletti)\u00a0&#8211; Sei degli otto ordini del giorno vincolano il Governo a emanare altrettante circolari [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-31224","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31224","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31224"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31224\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31224"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31224"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31224"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}