
{"id":31228,"date":"2014-05-22T17:15:05","date_gmt":"2014-05-22T16:15:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31228"},"modified":"2014-05-25T10:45:04","modified_gmt":"2014-05-25T09:45:04","slug":"perche-il-decreto-poletti-segna-una-svolta-importante-nel-nostro-diritto-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31228","title":{"rendered":"PERCH\u00c9 IL DECRETO POLETTI SEGNA UNA SVOLTA IMPORTANTE NEL NOSTRO DIRITTO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL MUTAMENTO PROFONDO NELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE E DELL\u2019APPARATO SANZIONATORIO \u2013 COME SUPERARE I DIFETTI DI CHIAREZZA DEL TESTO LEGISLATIVO<\/span><\/p>\n<p><i>Intervista a cura di Matteo Rigamonti, in corso di pubblicazione sul mensile <\/i>Tempi<i>, maggio 2014 \u2013 In argomento v. anche\u00a0<\/i><a title=\"I difetti del decreto sul lavoro\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31182\" target=\"_blank\">I difetti del decreto sul lavoro<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><br \/>\n<\/strong>Il\u00a0<a title=\"I difetti del decreto sul lavoro, Corsera 20  maggio 2014\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31182\" target=\"_blank\">\u00a0decreto Poletti<\/a>\u00a0segna una svolta importante nell&#8217;evoluzione del nostro diritto del lavorto. Cos\u00ec\u00a0il senatore Pietro Ichino\u00a0(Scelta Civica) ha scritto in una lettera\u00a0al\u00a0<em>Corriere della Sera,\u00a0<a title=\"I difetti del decreto sul lavoro\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31182\" target=\"_blank\">I difetti del decreto sul lavoro<\/a><\/em>,\u00a0riferendosi alla semplificazione del\u00a0contratto a tempo determinato, che non sar\u00e0 pi\u00f9 considerato \u00abcattivo\u00bb e potr\u00e0 essere stipulato senza indicare la causale, per un periodo massimo di tre anni, con un limite di cinque rinnovi. Ma il decreto presenta anche limiti e difetti, soprattutto perch\u00e9,\u00a0\u00aboltre ad essere scritto in modo illeggibile, contiene diverse disposizioni scritte in modo difettoso: dei veri e propri errori tecnici\u00bb che comportano un grande \u00abrischio di contenzioso, per la gioia dei soli avvocati\u00bb. A\u00a0<em>tempi.it<\/em>\u00a0Ichino spiega i pro e i contro del decreto legge sul lavoro.<\/p>\n<p><strong>Professore, che cosa fa del decreto Poletti un testo di legge &#8220;storico&#8221; in Italia, come lei lo ha definito?<br \/>\n<\/strong>Per la prima volta da pi\u00f9 di mezzo secolo, cio\u00e8 da quando la legge n. 230 del 1962 viet\u00f2 drasticamente il contratto a termine salvo poche e circoscritte eccezioni, l\u2019ordinamento italiano stabilisce che questo tipo di contratto non \u00e8 in s\u00e9 socialmente dannoso o pericoloso; e che, anzi, esso pu\u00f2 svolgere una funzione molto positiva nella prima fase di inserimento di una persona in azienda.<\/p>\n<p><strong>Per\u00f2 lo stesso decreto istituisce un limite massimo, quello del 20 per cento rispetto all\u2019organico aziendale stabile, che prima la legge non aveva previsto.<br \/>\n<\/strong>E&#8217; vero. Questo limite viene istituito per rispettare la direttiva europea n. 1999\/70, che impone agli Stati membri di adottare almeno una misura limitativa fra le tre ivi indicate: controllo giudiziale sulla motivazione del contratto, limite massimo di durata complessiva del contratto, oppure limite massimo di numero dei contratti a termine rispetto all\u2019organico aziendale. In sostanza, il decreto Poletti sostituisce la prima delle tre tecniche possibili di limitazione con la terza. Ma \u00e8 proprio questa scelta che assume il significato che dicevo: cio\u00e8 quello di un mutamento profondo nel modo in cui il contratto a termine \u00e8 considerato dal nostro ordinamento.<\/p>\n<p><strong>Pu\u00f2 spiegarci meglio in che cosa consiste questo mutamento profondo?<br \/>\n<\/strong>Vede, fino a ieri la legge diceva: \u201cil contratto a termine \u00e8, in linea generale, vietato; lo si pu\u00f2 stipulare soltanto in presenza di una particolare esigenza che eccezionalmente lo giustifichi\u201d. Questo significava, in altre parole: \u201cIn assenza di un giustificato motivo, l\u2019apposizione del termine \u00e8 una clausola di per s\u00e9 cattiva, che dunque l\u2019ordinamento non riconosce come valida\u201d. Con la conseguenza che, se la motivazione non era considerata adeguata dal giudice, la clausola stessa veniva dichiarata nulla e il contratto veniva convertito in contratto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p><strong>Ora non \u00e8 pi\u00f9 cos\u00ec?<br \/>\n<\/strong>No: ora l\u2019ordinamento riconosce che, nella situazione di gravissima incertezza circa il futuro, anche a breve termine, le imprese hanno una diffusa esigenza di poter fare affidamento sulla cessazione del nuovo rapporto anche entro un anno o due, o tre, se le cose andranno male. E, soprattutto, l\u2019ordinamento riconosce che oggi, nella maggior parte dei casi di stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato, l\u2019apposizione del termine costituisce elemento essenziale del negozio: nel senso che senza di essa l\u2019impresa non avrebbe stipulato il contratto. Per questo il legislatore ha deciso che la sanzione per la stipulazione irregolare, cio\u00e8 per il contratto stipulato in eccesso rispetto al limite del 20 per cento, non pu\u00f2 pi\u00f9 essere costituita dalla conversione in contratto a tempo indeterminato: perch\u00e9 questa vecchia sanzione, elaborata e applicata in precedenza dalla giurisprudenza, si basava sul presupposto che il termine non fosse elemento essenziale del negozio. Cio\u00e8 sul presupposto che il contratto sarebbe stato stipulato comunque, anche senza il termine, essendo quest\u2019ultimo apposto soltanto per eludere la normativa sui licenziamenti.<\/p>\n<p><strong>Questo per\u00f2 ora vale soltanto entro il limite del 20 per cento dell\u2019organico. \u00c8 cos\u00ec sicuro che non valga anche per il restante 80 per cento?<br \/>\n<\/strong>\u00c8 gi\u00e0 un grosso passo avanti cos\u00ec. Diamo tempo al tempo. Sono convinto anch\u2019io che la sicurezza economica e professionale del lavoratore non vada pi\u00f9 costruita sull\u2019ingessatura del rapporto di lavoro, ma sul sostegno del reddito e l\u2019assistenza intensiva e qualificata nel mercato, quando il rapporto di lavoro per qualsiasi motivo cessa; e questo riguarda tutti. Per questo abbiamo inserito nel preambolo del decreto il preannuncio della riforma organica, costituita dal <i><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\">Codice semplificato del lavoro<\/a><\/i> che preveder\u00e0 come contratto normale a tempo indeterminato quello \u201ca protezione crescente\u201d. In altre parole: a fianco di un triennio facile con contratto a termine, ci sar\u00e0 la possibilit\u00e0 di un triennio facile anche con il contratto a tempo indeterminato. Il cantiere di questa riforma \u00e8 gi\u00e0 aperto in Commissione Lavoro del Senato, con il disegno di legge-delega n. 1428\/2014.<br \/>\n<strong>Ci sono evidenze che dimostrino che il contratto a termine cos\u00ec come \u00e8 stato semplificato possa contribuire a nuove assunzioni soprattutto per i pi\u00f9 giovani?<br \/>\n<\/strong>Pi\u00f9 che aumentare le nuove assunzioni, questa nuova norma consente che aumenti il numero dei rapporti di lavoro che proseguono, che non si interrompono dopo un anno. Perch\u00e9 il contratto a termine libero per il primo anno lo aveva gi\u00e0 previsto la legge Fornero del giugno 2012. La speranza, poi, \u00e8 che la prospettiva pi\u00f9 ampia, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di proroga fino ai 36 mesi, incoraggi le imprese ad assumere, senza lo spauracchio dell\u2019ingessatura del rapporto che scatta dopo il primo anno.<\/p>\n<p><strong>Non c\u2019\u00e8 il rischio che l&#8217;apprendistato, ancora imbrigliato negli obblighi della formazione pubblica e del vincolo del 20 per cento degli apprendisti da stabilizzare, cada in disuso?<br \/>\n<\/strong>La regola che impone l\u2019onere della stabilizzazione del 20 per cento degli apprendisti, per poterne assumere di nuovi, a carico delle imprese con pi\u00f9 di 50 dipendenti, costituisce una drastica riduzione del vincolo rispetto a quello previsto dalla disciplina precedente. Quanto all\u2019obbligo relativo al contenuto formativo del rapporto di apprendistato, esso non pu\u00f2 essere eliminato: altrimenti non si giustificherebbe il forte sgravio contributivo. L\u2019UE ci ha gi\u00e0 condannati, nel recente passato, per gli sgravi contributivi che incentivavano i contratti di formazione e lavoro, nei quali di formazione effettiva c\u2019era poco o nulla. D\u2019altra parte, il forte sgravio contributivo serve proprio a compensare l\u2019obbligo formativo.<\/p>\n<p><strong>Quando l\u2019apprendistato diventer\u00e0 anche in Italia lo strumento principe dell&#8217;inserimento per i pi\u00f9 giovani?<br \/>\n<\/strong>Quando avremo imparato a imitare il sistema \u201cduale\u201d tedesco, che realizza una felice complementariet\u00e0 tra formazione scolastica media secondaria e formazione in azienda. A Trento e a Bolzano lo stanno gi\u00e0 praticando: tutte le altre Regioni devono imparare a farlo. E il decreto Poletti contiene una disposizione che indica esattamente questa direzione di marcia.<\/p>\n<p><strong>Lei <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31182\">ha lamentato i limiti di come \u00e8 stata scritta la legge<\/a> sostenendo che dar\u00e0 materia di lavoro agli avvocati. Nulla di nuovo, purtroppo, in Italia. Ma ci sono le premesse perch\u00e9 con la delega sul lavoro qualcosa possa cambiare in positivo in questo senso?<br \/>\n<\/strong>L\u2019idea del <i><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\">Codice semplificato del lavoro<\/a><\/i> \u00e8 proprio questa: rendere la norma legislativa pi\u00f9 semplice e chiara, quindi meno suscettibile di produrre contenzioso giudiziale. Per questo, per\u00f2, sono necessarie almeno due cose: la prima \u00e8 che si riduca al minimo la legislazione d\u2019urgenza. I tempi stretti della conversione in legge dei decreti-legge mal si conciliano con l\u2019elaborazione di una buona disciplina dei rapporti contrattuali. La seconda esigenza \u00e8 che il Governo affidi il compito di coordinamento del lavoro di elaborazione legislativa a un bravo giuslavorista, che sia in piena sintonia con il ministro circa gli obiettivi della riforma e che abbia la capacit\u00e0 di coniugare le scelte, e i compromessi politici destinati a maturare in Parlamento sui singoli punti, con l\u2019esigenza della chiarezza e della buona tecnica normativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL MUTAMENTO PROFONDO NELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE E DELL\u2019APPARATO SANZIONATORIO \u2013 COME SUPERARE I DIFETTI DI CHIAREZZA DEL TESTO LEGISLATIVO Intervista a cura di Matteo Rigamonti, in corso di pubblicazione sul mensile Tempi, maggio 2014 \u2013 In argomento v. anche\u00a0I difetti del decreto sul lavoro &nbsp; Il\u00a0\u00a0decreto Poletti\u00a0segna una svolta importante nell&#8217;evoluzione del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-31228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31228"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31228\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}