
{"id":31363,"date":"2015-04-20T15:07:28","date_gmt":"2015-04-20T14:07:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31363"},"modified":"2015-04-20T15:07:50","modified_gmt":"2015-04-20T14:07:50","slug":"il-progetto-di-codice-semplificato-nel-jobs-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31363","title":{"rendered":"IL PROGETTO DI CODICE SEMPLIFICATO NEL JOBS ACT"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DOCUMENTAZIONE SUI LAVORI IN CORSO NEL CANTIERE DELLA LEGGE-DELEGA, PER LA PARTE RELATIVA AL TESTO UNICO DELLE NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI DI LAVORO<\/span><\/p>\n<p><em>Bozza di emendamento al disegno di legge-delega n. 1428\/2014, sulla quale alcuni senatori della maggioranza in Senato stanno lavorando (maggio 2014) in vista dell&#8217;inizio dell&#8217;esame degli articoli, previsto intorno alla met\u00e0 di giugno &#8211; Sugli altri contenuti del disegno di legge, in materia di servizi per l&#8217;impiego e di ammortizzatori sociali, v. le slides <\/em>Che cosa bolle nella pentola della legge-delega sul lavoro<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DELL&#8217;ARTICOLO 4\u00a0 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1428\/2014<\/p>\n<p>\u00a0Sostituire l&#8217;articolo 4 con il seguente:<\/p>\n<p>Articolo 4 \u2013 <i>Delega al Governo per l&#8217;emanazione di un testo unico semplificato delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro<\/i><\/p>\n<p>1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a unificare, semplificare e riformare la disciplina dei rapporti di lavoro secondo i criteri che seguono.<\/p>\n<p><em>a)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La nuova disciplina legislativa deve essere redatta in modo da soddisfare i requisiti di semplicit\u00e0 e chiarezza indicati nel <i>Decalogue for Smart Regulation<\/i> emanato il 12 novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello incaricato della sua predisposizione dalla Commissione Europea, in particolare i requisiti dell\u2019agevole lettura da parte di tutti i destinatari della disciplina stessa e dell\u2019agevole traducibilit\u00e0 in lingua inglese.<\/p>\n<p><em>b)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Essa deve essere redatta in forma di novella degli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245 del Codice civile, avendosi cura di collocare il pi\u00f9 possibile le nuove norme nella stessa posizione delle norme omologhe precedenti, in modo da rendere il pi\u00f9 facile possibile il loro reperimento.<\/p>\n<p><em>c)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sulle materie oggetto di convenzioni e trattati internazionali ratificati dall\u2019Italia e di norme dell\u2019ordinamento europeo, la nuova disciplina deve essere allineata agli standard fissati dalle fonti sovranazionali medesime, o fare ad esse rinvio.<\/p>\n<p><em>d)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Deve essere stabilita l\u2019applicabilit\u00e0 diretta e immediata di tutte le norme suscettibili di applicazione diretta contenute in direttive europee in materia di lavoro, comprese quelle che entreranno in vigore dopo l\u2019emanazione del decreto legislativo, salvo che la materia sia oggetto di disciplina specifica di fonte nazionale.<\/p>\n<p><em>e)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dovranno inoltre essere stabilite:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le nozioni legali di lavoro autonomo, contratto d\u2019opera, contratto di appalto, lavoro subordinato e lavoro dipendente;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i principi generali comuni a tutti i rapporti di lavoro, in coerenza con i principi costituzionali, in materia di: sicurezza e riservatezza del prestatore; di assicurazioni per infortuni e malattie professionali, vecchiaia, malattia, maternit\u00e0, disoccupazione, ivi compreso il principio di tendenziale parit\u00e0 contributiva sostanziale per tutti i rapporti di lavoro, a parit\u00e0 di gettito complessivo attuale e con un massimale di imponibile annuo; di parit\u00e0 di opportunit\u00e0 e divieti di discriminazione; di compenso orario minimo; di servizi nel mercato del lavoro;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la ricomprensione nella nozione di lavoro dipendente, oltre che delle prestazioni qualificabili come subordinate secondo la nozione attualmente in vigore, anche di quelle svolte in modo continuativo in situazione di monocommittenza o assimilabile alla monocommittenza, produttive di un reddito annuo non superiore a un limite che dovr\u00e0 essere stabilito dal decreto legislativo fra il minimo di 18.000 euro e il massimo di 30.000;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione dei sistemi di inquadramento professionale.<\/p>\n<p><em>f)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dovranno essere riformulate secondo i criteri indicati nella lettera <i>a)<\/i>, conservando l\u2019assetto sostanziale della disciplina attuale, salve le modifiche o integrazioni di seguito indicate, e salvi i marginali aggiustamenti necessari ai fini della unificazione e universalizzazione delle protezioni:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina dell\u2019assunzione in prova, con fissazione del termine massimo di sei mesi;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina protettiva del lavoro delle persone disabili, destinata a sostituire la legge 12 marzo 1999 n. 68, senza alterarne gli standard di protezione ma integrandola con l&#8217;obbligo per l&#8217;impresa, nel caso di impossibilit\u00e0 di adempimento in forma specifica, di adempimento sostitutivo mediante pagamento di una somma di denaro a un fondo per l&#8217;incentivazione dell&#8217;inserimento delle persone disabili nel tessuto produttivo;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del contratto a termine, con recezione delle indicazioni contenute negli ordini del giorno accolti dal Governo il 5 maggio 2014 in sede di discussione del disegno di legge n. 1464\/2014 di conversione del decreto-legge n. 34\/2014 in Senato;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del contratto di lavoro intermittente, con previsione di deroga ai vincoli di carattere generale per i settori del turismo e dello spettacolo;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">5)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del contratto di lavoro accessorio;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">6)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della concorrenza di fonti negoziali in materia retributiva;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina dei doveri del prestatore subordinato di obbedienza alle direttive del datore, e dei doveri di tutti i prestatori dipendenti di diligenza, riservatezza e segreto, non concorrenza, nonch\u00e9 dell\u2019esercizio del potere disciplinare in riferimento alle violazioni di detti doveri;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">8)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina generale dell\u2019estensione e della collocazione e distribuzione temporale della prestazione lavorativa e dei riposi;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">9)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del lavoro ripartito;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">10)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del trasferimento d\u2019azienda;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">11)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina delle rinunce e transazioni;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">12)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del trattamento di fine rapporto e del trattamento in caso di morte;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">13)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del distacco del lavoratore presso altra impresa;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">14)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del patto di non concorrenza;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">15)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della prestazione di fatto in violazione della legge;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">16)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della somministrazione di lavoro, che potr\u00e0 essere fatta oggetto di un testo unico a s\u00e9 stante;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">17)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina dell\u2019apprendistato, che potr\u00e0 essere fatta oggetto di un testo unico a s\u00e9 stante, con riformulazione dell&#8217;apparato sanzionatorio in coerenza con la nuova disciplina del contratto a termine;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">18)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del lavoro domestico, che dovr\u00e0 essere armonizzata con la nuova disciplina generale del rapporto di lavoro, compatibilmente con le caratteristiche speciali del rapporto;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">19)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina di raccordo tra quella contenuta nel Codice civile e quella dettata dalle leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.<\/p>\n<p><em>g)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dovranno essere riformulate secondo i criteri generali indicati nella lettera <i>a)<\/i> e i criteri specifici che seguono:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i principi generali in materia di retribuzione del lavoro dipendente e la disciplina del pagamento della medesima per mezzo di buoni-lavoro, che devono essere ammessi, anche al di fuori dei casi di lavoro accessorio, come mezzo semplificato di pagamento e adempimento degli obblighi amministrativi, fiscali e contributivi, da parte del datore di lavoro o committente persona fisica non esercente impresa o libera professione;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina degli usi aziendali, che dovranno essere equiparati a pattuizioni di maggior favore rispetto agli standard inderogabili tra datore e prestatore di lavoro suscettibili di recesso collettivo da parte del datore;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della determinazione del luogo della prestazione, della trasferta e relativo trattamento indennitario, e del trasferimento secondo il principio per cui al lavoratore che rifiuti un mutamento stabile del luogo di lavoro, che comporti il mutamento di residenza, \u00e8 dovuto lo stesso trattamento del lavoratore licenziato per motivi economici od organizzativi;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina delle mansioni e del loro mutamento, che deve: <i>a)<\/i> essere fondato su di una nozione sufficientemente elastica di equivalenza delle mansioni stesse; <i>b)<\/i> essere consentito, oltre che nei casi consentiti dall\u2019ordinamento previgente, anche sulla base di pattuizione individuale assistita da un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore, quando, alternativamente: <i>b.i)<\/i> l\u2019evoluzione tecnologica determini l\u2019obsolescenza del contenuto professionale delle mansioni contrattuali; <i>b.ii)<\/i> le mansioni contrattuali risultino incompatibili con la protezione della salute e sicurezza del lavoratore; <i>b.iii)<\/i> il lavoratore stesso lo richieda in funzione di un proprio interesse personale;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">5)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del lavoro a tempo parziale, la quale deve contenere la previsione di pattuizione assistita da rappresentante sindacale o avvocato di fiducia del lavoratore: <i>a)<\/i> di una modifica dell\u2019estensione o della collocazione temporale della prestazione originariamente pattuite tra le parti; <i>b)<\/i> della variabilit\u00e0 della collocazione o dell\u2019estensione temporale della prestazione a discrezione del datore di lavoro o committente, purch\u00e9 con adeguata remunerazione di questa qualit\u00e0 della prestazione;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">6)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina degli impedimenti personali del prestatore; in materia di certificazione e controllo dello stato di malattia e della sua idoneit\u00e0 a giustificare l\u2019astensione dal lavoro la nuova disciplina legislativa dovr\u00e0 prevedere la possibilit\u00e0 di istituzione di servizi ispettivi cogestiti tra imprese e sindacati, ad opera di contratto collettivo, nazionale o territoriale; inoltre l\u2019esenzione dall\u2019onere di certificazione per i primi giorni di malattia a fronte di una corrispondente franchigia retributiva, e della facolt\u00e0 per il datore di lavoro, in caso di stillicidio di assenze brevi, di chiedere l\u2019esibizione al servizio ispettivo di relazione del medico curante;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina semplificata dei permessi e congedi di maternit\u00e0, paternit\u00e0 e parentali, che dovr\u00e0 allinearsi alle migliori esperienze degli ordinamenti europei, secondo i criteri di cui alla delega legislativa gi\u00e0 contenuta nell\u2019articolo 23 della legge 4 novembre 2010 n. 183;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">8)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina dei controlli sulla prestazione lavorativa e protezione del diritto alla riservatezza del lavoratore dipendente, anche in riferimento all\u2019uso degli strumenti informatici e telematici, che dovr\u00e0 allinearsi alle migliori esperienze degli ordinamenti europei;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">9)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina generale della sospensione della prestazione lavorativa nell\u2019interesse del creditore, con diritto dei lavoratori alla corresponsione di quattro quinti dell\u2019ultima retribuzione; disciplina dell\u2019integrazione salariale nei settori nei quali la frequenza delle cause obiettive di sospensione rende opportuno istituire l\u2019assicurazione obbligatoria delle imprese, mirata comunque a escludere l\u2019utilizzazione dell\u2019assicurazione stessa a copertura di situazioni nelle quali non sia ragionevolmente prevedibile la ripresa del lavoro nella stessa azienda; istituzione di un meccanismo <i>bonus\/malus<\/i> per la determinazione del contributo assicurativo a carico delle imprese; previsione per gli altri settori della possibilit\u00e0 di ampliamento della copertura assicurativa mediante contratto collettivo; dove operi la copertura assicurativa, la scelta imprenditoriale della sospensione \u00e8 soggetta all\u2019esame preventivo in sede sindacale aziendale ma non a controllo amministrativo, essendo comunque prevista una franchigia a carico dell\u2019imprenditore non inferiore a un quarto dell\u2019integrazione corrisposta ai lavoratori interessati;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">10)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del recesso del lavoratore, che dovr\u00e0 prevedere la sostituzione di ogni appesantimento burocratico per la convalida dell\u2019atto, con la possibilit\u00e0 di revoca da parte del lavoratore stesso mediante atto scritto entro due giorni; dovr\u00e0 essere prevista la figura del recesso del lavoratore per comportamento concludente, configurantesi nel caso dell&#8217;assenza ingiustificata protratta per una settimana; dovr\u00e0 infine essere istituita una sanzione penale adeguata per il datore di lavoro o committente che precostituisca l\u2019atto di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto con data in bianco;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">11)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del recesso del datore di lavoro, che dovr\u00e0 prevedere:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 entro il primo triennio di durata del rapporto, comprendendosi in esso anche l&#8217;eventuale periodo di contratto a termine tra le stesse parti seguito immediatamente da stipulazione del contratto stabile o da conversione a tempo indeterminato, la facolt\u00e0 di recesso del datore senza motivazione o comunque senza controllo giudiziale su di essa salva la repressione delle discriminazioni e rappresaglie, con il diritto del lavoratore al preavviso e a un&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento proporzionata all&#8217;anzianit\u00e0 complessiva di servizio;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ii.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0decorso il primo triennio<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #800000;\">SOLUZIONE A &#8211;<\/span> l&#8217;applicazione dell&#8217;apparato sanzionatorio attualmente in vigore, con proporzionamento dell&#8217;indennizzo per licenziamento ingiustificato all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #800000;\">SOLUZIONE B<\/span> <span style=\"color: #800000;\">&#8211;<\/span> la disciplina del recesso del datore di lavoro per motivi economici od organizzativi dovr\u00e0 prevedere: l\u2019insindacabilit\u00e0 del motivo in sede giudiziale, salvo il divieto del licenziamento discriminatorio o di rappresaglia; il diritto del lavoratore licenziato a un preavviso o indennit\u00e0 sostitutiva; il suo diritto a un&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento proporzionata all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio in azienda, detratte le mensilit\u00e0 di preavviso; il diritto del lavoratore a un contratto di ricollocazione, che preveda a carico dell\u2019impresa un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento dell\u2019ultima retribuzione, per un periodo massimo di disoccupazione proporzionato all&#8217;anzianit\u00e0, nonch\u00e9 a carico del servizio pubblico per l\u2019impiego un servizio intensivo di assistenza svolto da agenzia scelta dal lavoratore tra quelle accreditate per il reperimento della nuova occupazione e la riqualificazione necessaria, il tutto strettamente condizionato alla sua disponibilit\u00e0 effettiva per tutte le iniziative necessarie per la riqualificazione e il reperimento e attivazione della nuova occupazione;<br \/>\n&#8211; la disciplina del recesso del datore di lavoro per motivi disciplinari dovr\u00e0 prevedere, nel caso di inadempimento da parte del datore di lavoro dell&#8217;onere della prova circa il giustificato motivo soggettivo, l&#8217;applicazione di quanto previsto per il caso di licenziamento per motivi economici od organizzativi;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">12)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la sanzione per il licenziamento di cui il giudice abbia accertato la natura discriminatoria o di rappresaglia, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro con effetto retroattivo alla data del licenziamento stesso, oltre al risarcimento dell\u2019eventuale danno morale e patrimoniale ulteriore;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">13)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la previsione, per le aziende di piccole dimensioni alle quali non \u00e8 attualmente applicabile il regime della tutela reintegratoria contro il licenziamento ingiustificato, del dimezzamento dell\u2019indennit\u00e0 di licenziamento di cui al punto 11;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">14)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019utilizzazione di una parte dei risparmi di spesa rivenienti dalla nuova disciplina dell\u2019integrazione salariale, di cui al punto 9, per la compensazione a carico dell\u2019Erario, del costo del contratto di ricollocazione di cui al punto 10 sostenuto dai servizi per l&#8217;impiego regionali;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">15)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la previsione che la disciplina del recesso del datore di lavoro di cui ai punti che precedono si applichi soltanto ai rapporti di lavoro che si costituiranno dalla data di entrata in vigore del nuovo regime, restando negli altri casi applicabile la disciplina previgente;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">16) \u00a0 \u00a0 \u00a0 la previsione di una rimodulazione delle aliquote contributive relative ai nuovi contratti di lavoro, che determini una riduzione del prelievo contributivo relativo a quelli a tempo indeterminato, anche risultanti da conversione di contratti a termine, entro il primo triennio di anzianit\u00e0 complessiva di servizio del prestatore, idonea a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">17)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del lavoro a domicilio, prevedendosi che quando il contratto lasci al prestatore piena libert\u00e0 circa il luogo e il tempo di svolgimento della prestazione lavorativa, non si applichino le disposizioni generali in materia di luogo e tempo della prestazione, le disposizioni in materia di malattia si applichino solo in riferimento alle infermit\u00e0 che determinino impedimento al lavoro per pi\u00f9 di quindici giorni di calendario; inoltre che quando il contratto abbia per oggetto l\u2019esecuzione di prestazioni di natura manifatturiera, il datore di lavoro o committente sia obbligato a farne espressa annotazione nel libro-paga; che sia vietata l\u2019utilizzazione di sostanze nocive o pericolose;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">18)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina del telavoro, prevedendosi che quando il contratto vincoli il prestatore dipendente allo svolgimento della prestazione in collegamento telematico con l\u2019azienda o con altri collaboratori in orari prestabiliti, si applichino integralmente le disposizioni in materia di tempo della prestazione e di malattia del lavoratore; che negli altri casi, quando il il datore di lavoro abbia la facolt\u00e0 di scelta dei programmi informatici mediante i quali la prestazione deve essere svolta, il rapporto sia qualificato come contratto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">19)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disciplina della corresponsabilit\u00e0 solidale tra committente e appaltatore per i debiti retributivi e contributivi, derivanti dai rapporti di lavoro alle dipendenze dell\u2019appaltatore, entro il limite corrispondente ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali ed entro il termine di un anno dall\u2019insorgenza del credito; detta corresponsabilit\u00e0 dovr\u00e0 operare in tutti e soltanto i casi di appalto affidato ad appaltatore in posizione di dipendenza economica dal committente e di appalto destinato a svolgersi all\u2019interno dell\u2019azienda del committente; la nozione di dipendenza dovr\u00e0 essere definita sulla base di criteri analoghi a quelli indicati al punto 3 della lettera <i>e)<\/i> in riferimento ai rapporti di lavoro;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">20)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 una norma-quadro in materia di disciplina degli stage di tirocinio e addestramento in azienda, che dovr\u00e0 prevedere la conoscibilit\u00e0 da parte dei nuovi stagisti delle valutazioni di coloro che abbiano frequentato stage presso la stessa azienda in precedenza; inoltre la necessit\u00e0 che lo stage abbia inizio entro un termine massimo dalla cessazione del ciclo di studi da parte dello studente; la possibilit\u00e0 aggiuntiva di ammissione allo stage per categorie particolari di lavoratori svantaggiati; la durata massima dello stage; i casi in cui esso deve essere accompagnato dall\u2019erogazione di un\u2019indennit\u00e0; la possibilit\u00e0 di attivazione delle borse-lavoro;<\/p>\n<p>h)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dovr\u00e0 essere indicato l\u2019elenco delle norme abrogate.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong> Il decreto legislativo di cui al comma 1 verr\u00e0 trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimeranno il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto verr\u00e0 emanato anche in mancanza del parere.<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong> Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo potr\u00e0 emanare eventuali disposizioni integrative correttive, con le medesime modalit\u00e0 e nel rispetto dei medesimi princ\u00ecpi e criteri stabiliti nel comma 1.<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong> Il decreto legislativo di cui al comma 1 entrer\u00e0 in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla <i>Gazzetta Ufficiale<\/i>, salva diversa previsione circa la data di entrata in vigore di singole disposizioni.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DOCUMENTAZIONE SUI LAVORI IN CORSO NEL CANTIERE DELLA LEGGE-DELEGA, PER LA PARTE RELATIVA AL TESTO UNICO DELLE NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI DI LAVORO Bozza di emendamento al disegno di legge-delega n. 1428\/2014, sulla quale alcuni senatori della maggioranza in Senato stanno lavorando (maggio 2014) in vista dell&#8217;inizio dell&#8217;esame degli articoli, previsto intorno alla met\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,18],"tags":[],"class_list":["post-31363","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31363\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}