
{"id":31647,"date":"2014-07-08T15:44:39","date_gmt":"2014-07-08T14:44:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31647"},"modified":"2014-07-14T00:07:26","modified_gmt":"2014-07-13T23:07:26","slug":"lemendamento-su-cui-si-si-appunta-tutta-la-tensione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31647","title":{"rendered":"LAVORO: L&#8217;EMENDAMENTO INDISPENSABILE PER IL CODICE SEMPLIFICATO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA PROPOSTA \u00c8 SOLTANTO DI ATTUARE NELLA LEGGE-DELEGA QUELLO CHE \u00c8 STATO CONCORDATO TRA GOVERNO E PARTITI DELLA MAGGIORANZA IN SEDE DI CONVERSINE DEL DECRETO-POLETTI SUI CONTRATTI A TERMINE<\/span><\/p>\n<p><em>Emendamenti al disegno di legge-delega n. 1428\/2014 &#8211; recante <\/em>Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u00e9 in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternit\u00e0 e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavorO &#8211; <em>presentati il 27 giugno 2014 &#8211; \u00c8 <\/em>on line<em> su questo sito un <a title=\"Diario dei lavori del Senato sul ddl n. 1428\/2014, giugno 2014\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=31521\" target=\"_blank\">diario dei lavori della Commissione Lavoro del Senato<\/a> sullo stesso decreto-legge<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO E CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A PROTEZIONE CRESCENTE<br \/>\n<\/span><\/strong><span style=\"color: #000000;\"><em>\u00c8<\/em><\/span> <em>questo l&#8217;emendamento &#8211; condiviso dai capigruppo di tutti i partiti della maggioranza tranne che del PD &#8211; che investe la questione politica cruciale nella discussione di questo disegno di legge e sul quale si stanno determinando le maggiori tensioni politiche; <strong>il &#8220;cuore&#8221; dell&#8217;emendamento, costituito dalle parole evidenziate in blu, non \u00e8 altro che la ripetizione testuale della premessa inserita nel primo comma dell&#8217;articolo 1 del decreto-legge n. 34\/2014<\/strong> (c.d. decreto-Poletti)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>All&#8217;articolo 4<\/strong><\/p>\n<p>Al comma 1, sostituire il primo periodo e le lettere a) e b) con quanto segue:<\/p>\n<p>\u00ab1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente <span style=\"color: #003366;\">un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell\u2019attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro<\/span>, secondo i criteri che seguono.<\/p>\n<p><i>a)\u00a0\u00a0\u00a0 <\/i>La nuova disciplina legislativa deve essere redatta in modo da allinearsi agli standard stabiliti dalle direttive europee e dalle convenzioni internazionali ratificate dall\u2019Italia, e da soddisfare i requisiti di semplicit\u00e0 e chiarezza indicati nel <i>Decalogue for Smart Regulation<\/i> emanato il 12 novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello incaricato della sua predisposizione dalla Commissione Europea, in particolare i requisiti dell\u2019agevole lettura da parte di tutti i destinatari della disciplina stessa e dell\u2019agevole traducibilit\u00e0 in lingua inglese.<\/p>\n<p><i>b)\u00a0\u00a0\u00a0 <\/i>La nuova disciplina legislativa deve essere redatta in forma di novella degli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245 del Codice civile, avendosi cura di collocare il pi\u00f9 possibile le nuove norme nella stessa posizione delle norme omologhe precedenti, in modo da rendere il pi\u00f9 facile possibile il loro reperimento.\u00bb<\/p>\n<p><i>Conseguentemente sostituire la rubrica dell&#8217;articolo con la seguente: \u00ab<\/i>(Delega al Governo per l&#8217;emanazione di un testo unico semplificato delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro)\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Ichino, Berger, Fucksia, Mauro, Pagano<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>GLI ALTRI EMENDAMENTI DEI QUALI SONO PRIMO FIRMATARIO<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>All&#8217;articolo 1<\/b><\/p>\n<p>PER UNA RIFORMA INCISIVA DELLA CASSA INTEGRAZIONE<\/p>\n<p>Al comma 2, lettera a), prima del numero 1), \u00a0inserire il seguente:<\/p>\n<p>\u201c01) esplicitazione del diritto dei lavoratori dipendenti &#8211; nel caso di sospensione o riduzione unilaterale dell\u2019orario delle prestazioni disposta dal creditore per motivi economici od organizzativi in un ufficio o reparto &#8211; al pagamento di quattro quinti della retribuzione corrispondente ai periodi di sospensione o riduzione dell\u2019orario, con contestuale qualificazione dell\u2019intervento della Cassa integrazione guadagni, nei casi in cui essa opera, in termini di assicurazione del creditore stesso e riconoscimento, in tali casi, di contribuzione figurativa a favore dei lavoratori interessati per la parte di retribuzione perduta;\u201d<\/p>\n<p><strong>Ichino, Berger<\/strong><b><br \/>\n<\/b><\/p>\n<p>Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 2), il n. 5) e il n. 6) rispettivamente con i seguenti:<\/p>\n<p>\u201c2) sostituzione delle procedure vigenti di concessione dell\u2019intervento della Cassa con un meccanismo standardizzato di attivazione che &#8211; fermi gli oneri di informazione preventiva ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali &#8211; preveda una franchigia a carico dell\u2019impresa per il periodo di sospensione o riduzione dell\u2019orario, nonch\u00e9 &#8211; nel caso di sospensione &#8211; l\u2019obbligo a carico dell\u2019impresa stessa di restituzione di quanto percepito dalla Cassa integrazione nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione, la prestazione non venga interamente riattivata e non prosegua per almeno tre mesi;<\/p>\n<p>5) riduzione del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati, corrispondente al maggior onere derivante dalla franchigia a loro carico in caso di attivazione dell\u2019assicurazione, di cui al n. 2); la riduzione deve essere comunque determinata in funzione del tendenziale pareggio di bilancio della Gestione;<\/p>\n<p>6) previsione di un aumento del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati a seguito dei casi di attivazione della Cassa medesima e di una sua riduzione a seguito di periodi di non attivazione;\u201d<\/p>\n<p><b>Ichino, Berger<br \/>\n<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE<\/p>\n<p>Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:<\/p>\n<p>\u201cc) con riferimento al trattamento di disoccupazione di cui alla lettera b), previsione della possibilit\u00e0 che &#8211; laddove sia disponibile un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione fornito da agenzie specializzate appositamente accreditate &#8211; il godimento del sostegno del reddito sia condizionato alla stipulazione, da parte della persona interessata con l\u2019agenzia pubblica o privata accreditata da essa scelta e con la Regione, di un contratto di ricollocazione che preveda: gli obblighi di attivazione a carico della persona stessa, l\u2019affiancamento a un tutor investito del controllo sull\u2019adempimento degli obblighi stessi, l\u2019interruzione del trattamento in caso di inadempimento, il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto dall\u2019agenzia mediante voucher regionale condizionato alla ricollocazione effettiva;\u201d<\/p>\n<p><b>Ichino, Berger<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:<\/p>\n<p>\u201cc-<i>bis<\/i>)\u00a0con riferimento al trattamento di integrazione salariale di cui alla lettera a), previsione della possibilit\u00e0 che le Regioni e gli Enti locali pubblichino presso i Centri per l\u2019Impiego proposte di collaborazione di pubblica utilit\u00e0 rivolte alle persone sospese dal lavoro con intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione guadagni, senza oneri aggiuntivi per l&#8217;Inps; le persone stesse potranno aderire alla proposta dandone comunicazione al Centro per l\u2019Impiego e al coordinatore indicato; in relazione a questo caso la norma delegata regoler\u00e0 opportunamente la materia della sicurezza del lavoro e dell\u2019assicurazione antinfortunistica;\u201d<\/p>\n<p><b>Ichino, Berger<br \/>\n<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b>All&#8217;articolo 2<\/b><\/p>\n<p>ISTITUZIONE DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE<\/p>\n<p>Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:<\/p>\n<p>\u201ci)-<i>bis<\/i> promozione dello stretto collegamento tra misure di sostegno del reddito della persona disoccupata o inoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, mediante la stipulazione tra la persona stessa, la Regione e una agenzia pubblica o privata accreditata, di un contratto di ricollocazione, che definisca gli obblighi delle parti, condizioni il trattamento di disoccupazione al rispetto di essi e il pagamento del corrispettivo in forma di <i>voucher<\/i> regionale all\u2019effettiva ricollocazione.\u201d<\/p>\n<p><b>Ichino, Berger, Mauro, Pagano<br \/>\n<\/b><br \/>\nDEVOLUZIONE DI 2\/3 DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE AL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME IL DISOCCUPATO<\/p>\n<p>Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:<\/p>\n<p>\u201cm-<i>bis<\/i>) previsione della possibilit\u00e0 che l\u2019Inps stipuli con un datore di lavoro,\u00a0 o agenzia accreditata per lo svolgimento di attivit\u00e0 di somministrazione di lavoro, un accordo che preveda: <i>1)<\/i> l\u2019assunzione di una persona disoccupata, anche in funzione del suo invio in missione presso imprese utilizzatrici; <i>2) <\/i>il pagamento da parte dell\u2019Inps al datore di lavoro o agenzia di un importo pari ai due terzi del trattamento di disoccupazione cui la persona disoccupata avrebbe altrimenti avuto diritto.\u201d<\/p>\n<p><b>Ichino, Berger<br \/>\n<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b>ART. 3<\/b><\/p>\n<p>IN TEMA DI RESPONSABILIT\u00c0 SOLIDALE NEGLI APPALTI<\/p>\n<p>Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera <i>h)<\/i>:<\/p>\n<p>\u201ch) armonizzazione della disciplina della responsabilit\u00e0 solidale negli appalti ai fini retributivi, contributivi e assicurativi di cui all\u2019articolo 29 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n.276 e successive modifiche con quanto previsto ai fini fiscali dall\u2019articolo 35, commi da 28 a 28 ter, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b>All&#8217;articolo 4<\/b><\/p>\n<p>IN MATERIA DI RECESSO DEL PRESTATORE DI LAVORO<\/p>\n<p>Al comma 1, dopo la lettera dopo la lettera d) inserire la seguente:<\/p>\n<p><i>\u00ab<\/i>d-<i>bis<\/i>) disciplina semplificata del recesso del prestatore di lavoro che costituisca garanzia di prevenzione efficace delle frodi ai danni dello stesso e della certezza della cessazione del rapporto nel caso di suo comportamento concludente in tal senso.\u00bb<\/p>\n<p><b>Ichino, Berger, Mauro, Pagano<br \/>\n<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SANZIONE APPLICABILE PER GLI INADEMPIMENTI GRAVI DEL DATORE IN MATERIA DI APPRENDISTATO<\/p>\n<p>Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera e-bis):<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">\u201ce-<i>bis)<\/i> in materia di apprendistato previsione, quale sanzione per l\u2019inadempimento grave dell\u2019obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro, della conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il periodo di apprendistato.\u00bb\u201d<b><i><br \/>\n<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><strong>Ichino, Berger, Mauro, Pagano<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><b><i>\u00a0<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><b><\/b>ABROGAZIONE DEL RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO<\/p>\n<p align=\"center\"><b>All&#8217;articolo 5<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b>Dopo l\u2019articolo 5 aggiungere il seguente:<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Articolo 5-<i>bis<\/i><br \/>\n<\/b><i>(Delega in materia processuale, di conciliazione e di arbitrato)<\/i><\/p>\n<p>1. Il Governo \u00e8 delegato a emanare entro tre mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo avente per oggetto l&#8217;abrogazione dei commi da 47 a 69 dell\u2019art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di rito applicabile alle controversie in materia di licenziamento, con opportuna disciplina transitoria applicabile alle controversie gi\u00e0 instaurate secondo le dette disposizioni.<\/p>\n<p><b>Ichino, Berger, Mauro, Pagano<br \/>\n<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA PROPOSTA \u00c8 SOLTANTO DI ATTUARE NELLA LEGGE-DELEGA QUELLO CHE \u00c8 STATO CONCORDATO TRA GOVERNO E PARTITI DELLA MAGGIORANZA IN SEDE DI CONVERSINE DEL DECRETO-POLETTI SUI CONTRATTI A TERMINE Emendamenti al disegno di legge-delega n. 1428\/2014 &#8211; recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,18],"tags":[],"class_list":["post-31647","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31647\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}