
{"id":32012,"date":"2014-07-23T10:58:22","date_gmt":"2014-07-23T09:58:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=32012"},"modified":"2014-07-23T11:01:12","modified_gmt":"2014-07-23T10:01:12","slug":"appunti-sulla-tutela-antidiscriminatoria-nelle-organizzazioni-di-tendenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=32012","title":{"rendered":"APPUNTI SULLA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA NELLE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">NELLE AZIENDE IDEOLOGICAMENTE QUALIFICATE\u00a0L&#8217;ORDINAMENTO AMMETTE CHE L&#8217;ORIENTAMENTO RELIGIOSO, POLITICO O SINDACALE DEL LAVORATORE POSSA ASSUMERE RILIEVO COME DATO <em>JOB<\/em> <em>RELATED<\/em>, PREVEDENDO<em> <\/em>COMUNQUE UNA PROTEZIONE SOLTANTO INDENNITARIA DELLA STABILIT\u00c0, QUANDO LE STESSE NON OPERINO NEL MERCATO\u00a0<\/span><\/p>\n<p><em>Paragrafo 527 estratto dal mio\u00a0<\/em><strong>Il contratto di lavoro<\/strong><em><strong>, vol. III,<\/strong> nel <\/em>Trattato di diritto civile e commerciale<em> Cicu-Messineo-Mengoni, Giuffr\u00e8, 2003 (le note di dottrina e giurisprudenza seguono il testo) &#8211; L&#8217;opera intera si pu\u00f2 scaricare, in dattiloscritto, dall&#8217;<a title=\"Arcivio degli scritti di Pietro Ichino - Il contratto di lavoro, vol. III\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=209\" target=\"_blank\">Archivio dei miei scritti<!--more--><\/a><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><b>527<\/b>. Segue. B) <i>La tutela obbligatoria nelle organizzazioni di tendenza<\/i>. \u2014 A norma del primo comma dell\u2019art. 4 della legge n. 108\/1990, sono esentati dal regime di tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati \u2014 oltre ai datori di lavoro titolari di aziende che non superano le soglie dimensionali di cui si \u00e8 detto (\u00a7 522) ivi indicate \u2014 anche i \u00abdatori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivit\u00e0 di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto\u00bb Viene in questo modo esentato dal regime della tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati un insieme di organizzazioni per un verso pi\u00f9 ridotto, per altro verso pi\u00f9 ampio, rispetto all\u2019insieme di quelle che la dottrina precedente aveva gi\u00e0 da tempo individuato, pur in assenza di alcuna previsione legislativa, come le \u00abimprese di tendenza\u00bb, caratterizzate dall\u2019immanenza delle loro finalit\u00e0 ideologiche nella causa del contratto di lavoro con i loro dipendenti (319): pi\u00f9 ridotto, perch\u00e9 ne restano discutibilmente escluse le organizzazioni di natura imprenditoriale, come gli editori di giornali \u00abdi tendenza\u00bb (e qui non si vede davvero perch\u00e9 la tutela della \u00abtendenza\u00bb debba essere assicurata a un partito o al suo sindacato e non al suo organo di stampa); pi\u00f9 ampio, perch\u00e9 la formulazione della norma consente di ricomprendere nel novero delle organizzazioni esenti dal regime di tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati non soltanto associazioni politiche, sindacali o religiose, ma anche anche organizzazioni svolgenti attivit\u00e0 <i>lato sensu <\/i>\u00abculturale\u00bb istituzionalmente prive di alcuna tendenza ideologica (come ad esempio una associazione che organizza spettacoli teatrali o concerti musicali, o promuove ricerche mediche o scientifiche), purch\u00e9 a carattere non imprenditoriale (320). Si discute se in questo novero possano ricomprendersi anche gli enti che gestiscono scuole private a pagamento, oppure no, in considerazione del fatto che questa attivit\u00e0 configura la produzione e offerta di un servizio, in concorrenza con altri produttori dello stesso servizio e in forme<\/p>\n<p>suscettibili di fruttare un utile: donde la possibile qualificazione dell\u2019attivit\u00e0 stessa come imprenditoriale (321). Un problema analogo si pone per le associazioni sindacali o imprenditoriali che offrono ai propri iscritti servizi di consulenza o assistenza, sostanzialmente in concorrenza con i servizi offerti da imprese o liberi professionisti (322), e per le associazioni svolgenti attivit\u00e0 di assistenza sociale (323).<\/p>\n<p>La nuova norma esclude drasticamente le organizzazioni \u00abdi tendenza\u00bb cos\u00ec individuate, quando non abbiano n\u00e9 formalmente n\u00e9 sostanzialmente natura imprenditoriale, dal campo di applicazione dell\u2019art. 18 St. lav., senza operare distinzioni tra i rapporti di lavoro nei quali l\u2019orientamento ideologico influisce sul contenuto delle mansioni affidate al lavoratore e quelli nei quali un tale influsso pu\u00f2 escludersi (324): nessun dipendente di quelle organizzazioni pu\u00f2 pertanto far valere un diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in seguito a un licenziamento ingiustificato. L\u2019esclusione opera, per\u00f2, soltanto sul piano della sanzione comminata per il licenziamento ingiustificato, non sul piano dei criteri di valutazione della giustificazione addotta dal datore: qui la regola del giustificato motivo oggettivo o soggettivo opera integralmente. Spetta a chi deve applicare quella regola valutare la sussistenza del giustificato motivo attribuendo il giusto peso all\u2019orientamento ideologico dell\u2019organizzazione datrice di lavoro e all\u2019adesione pi\u00f9 o meno intensa del lavoratore a quell\u2019orientamento, in considerazione delle circostanze e del contenuto della prestazione lavorativa. Senza gravi patemi d\u2019animo: perch\u00e9 l\u2019applicazione del solo regime della tutela obbligatoria sdrammatizza gli effetti del giudizio sulla legittimit\u00e0 del licenziamento, offrendo sempre all\u2019organizzazione di tendenza la possibilit\u00e0 di liberarsi del collaboratore \u00abnon in linea\u00bb mediante il pagamento dell\u2019indennizzo. Questo presuppone, ovviamente, l\u2019interpretazione della norma in esame secondo cui, data la natura particolare del datore di lavoro e dell\u2019azienda, il motivo ideologico addotto a motivazione del licenziamento deve essere sempre considerato come motivo \u00abinerente all\u2019attivit\u00e0 produttiva, all\u2019organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa\u00bb, <i>ex <\/i>art. 3 della legge n. 604\/1966, e mai come motivo discriminatorio; altrimenti, il giudizio sul \u00ablicenziamento ideologico\u00bb nelle organizzazioni di tendenza verterebbe tra due soluzioni diametralmente opposte: nullit\u00e0 radicale o libert\u00e0 assoluta. A me sembra che il legislatore abbia voluto proprio evitare questa alternativa drammatica, garantendo all\u2019organizzazione di tendenza una sorta di \u00abuscita di sicurezza\u00bb anche nel caso in cui le sue ragioni ideologiche non siano accolte dal giudice (325).<\/p>\n<p>L\u2019esenzione dal regime della tutela reale vale, tuttavia, soltanto per il caso in cui l\u2019illegittimit\u00e0 dipenda da difetto di giustificato motivo del licenziamento: non \u2014 secondo la giurisprudenza oggi prevalente \u2014 per il caso in cui l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento dipenda da un difetto di forma (326).<\/p>\n<p>Non occorre dire che l\u2019applicabilit\u00e0 della disciplina limitativa del licenziamento presuppone l\u2019esistenza di un contratto di lavoro subordinato: ne sono ovviamente escluse le prestazioni di lavoro volontario gratuito (\u00a7 90), particolarmente frequenti nelle organizzazioni di tendenza (327).<\/p>\n<p>_____________________<\/p>\n<p><b>Note al \u00a7 327<\/b><\/p>\n<p>(319) V. soprattutto F. Santoni, <i>Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro<\/i>, Milano, 1983; M.G. Mattarolo, <i>Il rapporto di lavoro subordinato <\/i><i>nelle organizzazioni di tendenza. Profili generali<\/i>, Padova, 1983. Successivamente il tema e` stato ripreso, anche con riferimento alla tipizzazione legislativa operata dalla norma del 1990, da G. Pera, <i>Le organizzazioni di tendenza nella legge sui licenziamenti<\/i>, <i>RIDL<\/i>, 1991, I, pp. 455-472; F. Bano, <i>Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni \u00abnon profit\u00bb<\/i>, Bologna, 2001, partic. pp. 39-59.<\/p>\n<p>(320) Nel senso dell\u2019esclusione dell\u2019esenzione dalla tutela reale per le organizzazioni di tendenza che svolgano attivit\u00e0 sostanzialmente imprenditoriale v. Cass. 29 ottobre 1998 n. 10826, <i>RIDL<\/i>, 1999, II, p. 644, con nota di A. Pilati, <i>Sull\u2019applicabilit\u00e0 della tutela reale a un\u2019attivit\u00e0 <\/i><i>gestita in forma d\u2019impresa da un\u2019organizzazione di tendenza<\/i>: nel caso specifico si trattava di servizio di alloggio e assistenza a disabili mentali, gestito dalle Acli di Bari su appalto conferito loro da una Unit\u00e0 sanitaria locale.<\/p>\n<p>(321) Cfr., in riferimento a un ente svolgente attivit\u00e0 di formazione professionale, del quale e` stata confermata la qualificazione come organizzazione non imprenditoriale di tendenza, Cass. 16 settembre 1998 n. 9237 (<i>RIDL<\/i>, 1999, II, p. 638, con nota di A. Pizzoferrato, <i>Il regime del <\/i><i>licenziamento nelle organizzazioni di tendenza<\/i>): \u00abL\u2019applicazione, nei confronti degli istituti privati di istruzione, della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza &#8230; presuppone l\u2019accertamento in concreto &#8230; dell\u2019assenza, nel singolo istituto, di una struttura imprenditoriale e della presenza dei requisiti tipici dell\u2019organizzazione di tendenza\u00bb; in precedenza P. Bologna 30 dicembre 1974, <i>GI<\/i>, 1975, I, 2, c. 895, con nota di A. De Santis Ricciardone, <i>Licenziamento da una scuola privata (prime note in materia di \u00abimprese di tendenza\u00bb)<\/i>; Cass. 21 novembre 1991 n. 12530, cit. nella nota 324; Cass. S.U. 11 aprile 1994 n. 3353, <i>GI<\/i>, 1994, I, c. 1425, con ampia nota di S. Fatone, <i>Organizzazioni di tendenza ed attivit\u00e0 <\/i><i>imprenditoriale: tutela del lavoratore illegittimamente licenziato<\/i>, <i>ADL<\/i>, 1995, n. 1, p. 396, con nota di P. Olivelli, <i>Le organizzazioni di tendenza e la <\/i><i>Cassazione<\/i>, <i>LG<\/i>, 1994, p. 2557, con nota di M.G. Mattarolo; P. Roma 23 maggio 1994, <i>RIDL<\/i>, 1995, II, p. 624, con nota di G. Bolego, <i>Sul <\/i><i>licenziamento nelle scuole gestite da enti religiosi <\/i>(dove\u00a0\u00e8 stato qualificato come organizzazione di tendenza ai fini della disciplina dei licenziamenti un istituto scolastico gestito da ente religioso senza fini di lucro); Cass. 16 giugno 1994 n. 5832, <i>RIDL<\/i>, 1995, II, pp. 379, con nota di F. Santoni, <em>L<\/em><i>ibert\u00e0 nella scuola. Interessi religiosi e potere di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza<\/i>; Cass. 15 settembre 1995 n. 9734, <i>D&amp;L<\/i>, 1996, I, p. 218; A. Roma 24 agosto 2001, <i>NGL<\/i>, 2002, p. 217. In proposito v. anche F. Mazziotti, <i>Lavoro ideologico e scuole private: un discutibile caso di <\/i><i>licenziamento disciplinare<\/i>, <i>RGL<\/i>, 1994, I, pp. 433-457; G. Spagnuolo Vigorita, <i>Fini e organizzazione nell\u2019impresa di tendenza. Scuola confessionale e <\/i><i>licenziamento<\/i>, <i>LD<\/i>, 1995, pp. 223-284 (ivi tre pagine di riferimenti bibliografici in argomento).<\/p>\n<p>(322) Recentemente\u00a0\u00e8 stata ritenuta assoggettabile al solo regime di tutela risarcitoria contro il licenziamento ingiustificato l\u2019attivit\u00e0 di fornitura di servizi di consulenza e assistenza agli iscritti da parte dell\u2019Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Livorno: Cass. 6 novembre 2001 n. 13721, <i>DL<\/i>, 2002, II, p. 186, con nota di F.M. Mantovani, <i>La Suprema Corte torna a pronunciarsi sull\u2019applicabilit\u00e0 della tutela reale alle <\/i><i>organizzazioni di tendenza<\/i>, e <i>RIDL<\/i>, 2002, II, p. 631, con nota di M. Garattoni, <i>La Corte di Cassazione torna sulla questione del licenziamento nelle <\/i><i>organizzazioni di tendenza<\/i>. In senso contrario, in riferimento agli \u00abenti bilaterali\u00bb istituiti in numerosi settori da associazioni sindacali e imprenditoriali per la gestione di servizi di comune interesse, e in particolare alla Cassa edile, v. Cass. 11 luglio 2001 n. 9396, <i>NGL<\/i>, 2001, p. 772.<\/p>\n<p>(323) Per l\u2019interpretazione estensiva della norma, tale da ricomprendere nell\u2019area dell\u2019esenzione dalla tutela reale anche associazioni di questo genere, v. Cass. 22 novembre 1999 n. 12926, <i>RIDL<\/i>, 2000, II, p. 633, con nota di B. Granata, <i>Organizzazione di tendenza, contratto di lavoro subordinato e <\/i><i>licenziamento individuale: il caso del Telefono Azzurro<\/i>.<\/p>\n<p>(324) Cfr. ancora Cass. 16 settembre 1998 n. 9237, cit. nella nota 321; in precedenza, nello stesso senso, Cass. 21 novembre 1991 n. 12530, <i>RGL<\/i>, 1992, II, p. 142, con note dissenzienti di U. Natoli, <i>Per una nuova inquisizione? <\/i>e di L. Menghini, <i>Sui limiti di legittimit\u00e0 del licenziamento nelle <\/i><i>organizzazioni di tendenza<\/i>; nonch\u00e9 <i>RIDL<\/i>, 1992, II, p. 264, con nota di M. Mariani, <i>Considerazioni sul licenziamento del dipendente<\/i>. La questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019esenzione dal regime di tutela reale per le organizzazioni di tendenza e` stata ritenuta manifestamente infondata da Cass. 11 agosto 2000 n. 10640, <i>NGL<\/i>, 2001, p. 135.<\/p>\n<p>(325) Sull\u2019intera delicata questione v., anche per gli ulteriori riferimenti dottrinali, G. Pera, <i>Le organizzazioni di tendenza nella legge sui <\/i><i>licenziamenti<\/i>, cit. nella nota 319, pp. 455-472, dove l\u2019A., rilevato che l\u2019esclusione dal regime della tutela reale opera anche quando il licenziamento non ha alcun collegamento con l\u2019orientamento ideologico dell\u2019organizzazione, giudica l\u2019esclusione stessa eccessiva, prospettandone l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale; Id., <i>Le novit\u00e0 nella disciplina dei licenziamenti<\/i>, Padova, 1993, pp. 77-87, dove l\u2019A. propone ulteriori riflessioni, anche di segno diverso rispetto alle precedenti. Inoltre, pi\u00f9 recentemente, A. Niccolai, ne <i>I licenziamenti. Commentario<\/i>, a cura di O. Mazzotta, cit. nella nota 238, <i>sub <\/i>art. 10, pp. 600-609.<\/p>\n<p>(326) Cass. 5 agosto 1996 n. 7176, cit. nella nota 326. Osservo tuttavia in proposito \u2014 dissentendo parzialmente dall\u2019orientamento espresso da questa sentenza e richiamando gli argomenti svolti su questo punto nel \u00a7 526 \u2014 che, quando l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento derivi dal difetto di comunicazione del motivo, appare assai pi\u00f9 logico applicare la sanzione comminata per il licenziamento ingiustificato: nel caso dell\u2019organizzazione di tendenza, quindi, la sola tutela risarcitoria.<\/p>\n<p>(327) Cfr. P. Roma 12 agosto 1996, <i>RIDL<\/i>, 1997, II, p. 472, con nota di C. Corsinovi, <i>Ancora sul rapporto di lavoro a causa religiosa<\/i>.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NELLE AZIENDE IDEOLOGICAMENTE QUALIFICATE\u00a0L&#8217;ORDINAMENTO AMMETTE CHE L&#8217;ORIENTAMENTO RELIGIOSO, POLITICO O SINDACALE DEL LAVORATORE POSSA ASSUMERE RILIEVO COME DATO JOB RELATED, PREVEDENDO COMUNQUE UNA PROTEZIONE SOLTANTO INDENNITARIA DELLA STABILIT\u00c0, QUANDO LE STESSE NON OPERINO NEL MERCATO\u00a0 Paragrafo 527 estratto dal mio\u00a0Il contratto di lavoro, vol. 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