
{"id":32019,"date":"2014-07-27T10:47:56","date_gmt":"2014-07-27T09:47:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=32019"},"modified":"2014-07-28T17:30:47","modified_gmt":"2014-07-28T16:30:47","slug":"le-vie-difficili-della-liberta-e-delluguaglianza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=32019","title":{"rendered":"LE DIFFICILI SCELTE PER LA LIBERT\u00c0 E L&#8217;UGUAGLIANZA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL CASO DELL&#8217;INSEGNANTE OMOSESSUALE NELLA SCUOLA RELIGIOSA OFFRE L&#8217;OCCASIONE PER UNA RIFLESSIONE DIFFICILE SU DI UN PROBLEMA LA CUI SOLUZIONE NON \u00c8 AFFATTO CHIARA<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><em>&#8220;Lettera sul lavoro&#8221; pubblicata sul <\/em>Corriere della Sera<em> il 27 luglio 2014, qui integrata in nota con i riferimenti normativi citati &#8211; Sulla norma italiana in materia di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza v. <a title=\"\u00a7 527 estratto da Il contratto di lavoro, vol. III, Giuffr\u00e8, 2003\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=32012\" target=\"_blank\">un paragrafo estratto dal mio trattato sul contratto di lavoro del 2003<\/a>.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Il caso dell\u2019insegnante lasciata a casa da una scuola religiosa trentina per non essere disposta a nascondere la propria convivenza omosessuale pone una questione di difficile soluzione: prevale la tutela della libert\u00e0 morale e sessuale dell&#8217;insegnante, o la tutela della libert\u00e0 religiosa della scuola?<\/p>\n<p>Il problema nasce dal fatto che non pu\u00f2 esserci vera libert\u00e0 politica o religiosa per tutti se non viene garantita <em>anche <\/em>la libert\u00e0 delle associazioni politiche o religiose di selezionare il proprio personale secondo criteri di coerenza con le rispettive idee. Questo \u00e8 il motivo per cui in tutti gli ordinamenti democratici viene protetta la libert\u00e0 di pensiero e di attivit\u00e0 politica delle persone, ma al tempo stesso anche la libert\u00e0 dei partiti di escludere dai propri organici chi ha un orientamento politico diverso; la libert\u00e0 religiosa e morale delle persone, ma al tempo stesso la libert\u00e0 delle chiese e associazioni religiose di esigere l\u2019adesione al proprio credo da chi da esse dipende.<\/p>\n<p>Non ci sarebbe vera libert\u00e0 di opinione circa temi etici caldi come quello dell&#8217;aborto o dell&#8217;eutanasia se si vietasse all&#8217;Associazione Luca Coscioni di escludere Paola Binetti dal novero dei propri collaboratori, n\u00e9 se si vietasse a Radio Maria di fare l&#8217;esame di catechismo ai propri speaker. A patto, ovviamente, che la &#8220;causa&#8221; sia lecita, cio\u00e8 non sia soggetta a uno specifico divieto. Per esempio, il <a title=\"Decreto-legge 26.4.1993 n. 122\" href=\"http:\/\/www.governo.it\/Presidenza\/USRI\/confessioni\/norme\/dl_122_1993.pdf\" target=\"_blank\">decreto-legge n. 122\/1993<\/a> commina una sanzione penale per chi promuova idee razziste o xenofobe; e vieta la costituzione di associazioni che abbiano tale finalit\u00e0.<\/p>\n<p>Ora, nel caso da cui siamo partiti la &#8220;causa&#8221; che la scuola religiosa trentina intende sostenere comporta l\u2019affermazione secondo cui l&#8217;esercizio dell&#8217;omosessualit\u00e0 costituisce un male, un comportamento immorale, \u201ccontro natura\u201d. L&#8217;opinione di moltissimi italiani, tra i quali chi scrive, e probabilmente anche di Papa Francesco, \u00e8 che questa affermazione sia sbagliata e contraria allo spirito del Vangelo; una cosa, per\u00f2, \u00e8 certa: oggi in Italia sostenere questa tesi non \u00e8 vietato. Anche il disegno di legge n. 1052\/2013, approvato dalla Camera dei Deputati nel novembre scorso e attualmente all&#8217;esame del Senato, che si propone di prevenire e reprimere le manifestazioni di omofobia, esclude dal divieto &#8220;la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purch\u00e9 non istighino all\u2019odio o alla violenza&#8221; (2).<\/p>\n<p>Tuttavia possiamo affermare con altrettanta certezza che la discriminazione ai danni di un lavoratore riferita al suo orientamento sessuale oggi in Italia \u00e8, in linea generale, positivamente vietata: lo stabilisce il secondo comma dell&#8217;articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori, a seguito di un&#8217;integrazione apportata nel 2003. E una recente raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d&#8217;Europa invita gli Stati membri a porre in atto misure efficaci non solo per vietare, ma anche per prevenire la discriminazione omofobica (2).<\/p>\n<p>Cos\u00ec stando le cose, tre linee di pensiero si confrontano: quella secondo cui, quando \u00e8 in gioco una prerogativa essenziale della persona quale \u00e8 l\u2019esercizio della sua sessualit\u00e0, la tutela della sua libert\u00e0 morale deve prevalere in ogni caso sulla tutela della libert\u00e0 della scuola privata; quella intermedia, diffusamente condivisa, secondo cui lo Stato pu\u00f2 subordinare il sostegno finanziario al rispetto da parte della scuola privata del divieto generale di discriminazione; infine quella secondo cui la libert\u00e0 di pensiero e di religione sarebbe lesa anche dal condizionare il finanziamento pubblico a una scuola religiosa al rispetto da parte sua del divieto di discriminazione. \u00c8 quest\u2019ultima la linea di pensiero che meglio corrisponde al modo in cui vanno di fatto le cose oggi in Italia, dove scuole e atenei religiosi possono discriminare per motivi ideologici o di etica privata senza pregiudizio per il loro finanziamento pubblico: \u00e8 ancora vivo il ricordo dei licenziamenti dei professori Cordero, Severino e Lombardi Vallauri da parte dell&#8217;Universit\u00e0 Cattolica del Sacro Cuore.<\/p>\n<p>La soluzione intermedia parrebbe a prima vista la pi\u00f9 equa. Ma per sposarla occorre superare due argomenti molto forti a sostegno, rispettivamente, delle due tesi estreme. Il primo \u00e8 quello di chi osserva che \u201cnegare alla scuola A, perch\u00e9 sostiene una sua ideologia, il finanziamento pubblico concesso invece alla scuola B, che aderisce a quella statuale, non \u00e8 poi cos\u00ec diverso dal mettere fuori legge la prima e, in ultima analisi, limitare la libert\u00e0 ideologica di entrambe\u201d. Drammaticamente opposto \u00e8 l\u2019argomento secondo cui negare a una persona, sia pure solo nell\u2019ambito di un rapporto di lavoro e in un segmento limitatissimo del tessuto economico nazionale, la libert\u00e0 di manifestare il proprio orientamento sessuale menoma la sua esistenza pi\u00f9 intimamente di quanto non faccia una riduzione della sua libert\u00e0 di manifestazione del pensiero: una mutilazione che neppure la tutela della libert\u00e0 di una comunit\u00e0 religiosa, con o senza finanziamento pubblico, potrebbe giustificare.<\/p>\n<p>La questione \u00e8 aperta. La soluzione incerta come poche.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 13px;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/span><\/p>\n<p>(1) Nel testo approvato dalla Camera, il disegno di legge S-1052 \u00e8 mirato a vietare, la diffusione di idee &#8220;omofobiche o transfobiche&#8221; e ogni associazione finalizzata a promuoverle, ma &#8211; con una formulazione di cui \u00e8 ben comprensibile l&#8217;intendimento, ma che \u00e8 molto discutibile da diversi punti di vista &#8211; istituisce questa eccezione al divieto: \u00ab<em>non costituiscono discriminazione, n\u00e9 istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purch\u00e9 non istighino all\u2019odio o alla violenza, n\u00e9 le condotte conformi [&#8230;] se assunte all\u2019interno di organizzazioni che svolgono attivit\u00e0 di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all\u2019attuazione dei princ\u00ecpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p>(2)\u00a0Dall&#8217;Allegato alla <em>Raccomandazione CM\/Rec(2010)5<\/em>:<br \/>\n<b>\u00ab<\/b>V. Occupazione. [&#8230;] <em>29. Gli Stati membri dovrebbero garantire l\u2019adozione e l\u2019attuazione di misure appropriate in grado di\u00a0 <\/em><em>fornire una protezione efficace contro le discriminazioni fondate sull\u2019orientamento sessuale o\u00a0<\/em><em>sull\u2019identit\u00e0 di genere in ambito lavorativo e professionale, tanto nel settore pubblico, che in quello <\/em><em>privato. Tali misure dovrebbero riguardare le condizioni di accesso all\u2019occupazione e alle promozioni <\/em><em>professionali, le modalit\u00e0 di licenziamento, il salario e altre condizioni lavorative, anche al fine di <\/em><em>prevenire, contrastare e punire le vessazioni e altre forme di vittimizzazione.<br \/>\n<\/em><em>30. Un\u2019attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla protezione efficace del diritto alla vita <\/em><em>privata delle persone transessuali in ambito lavorativo, in particolare per quanto riguarda le <\/em><em>informazioni richieste per candidarsi a un posto di lavoro, per evitare che siano costrette a svelare <\/em><em>inutilmente al datore di lavoro e agli altri dipendenti la storia del loro cambiamento di sesso o a <\/em><em>indicare il nome anagrafico portato precedentemente<\/em>.\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CASO DELL&#8217;INSEGNANTE OMOSESSUALE NELLA SCUOLA RELIGIOSA OFFRE L&#8217;OCCASIONE PER UNA RIFLESSIONE DIFFICILE SU DI UN PROBLEMA LA CUI SOLUZIONE NON \u00c8 AFFATTO CHIARA &#8220;Lettera sul lavoro&#8221; pubblicata sul Corriere della Sera il 27 luglio 2014, qui integrata in nota con i riferimenti normativi citati &#8211; Sulla norma italiana in materia di licenziamento nelle organizzazioni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,34,13],"tags":[],"class_list":["post-32019","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-laicita","category-25-temi-diversi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=32019"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32019\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=32019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=32019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=32019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}