
{"id":32874,"date":"2014-10-02T21:54:33","date_gmt":"2014-10-02T20:54:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=32874"},"modified":"2014-10-02T22:28:21","modified_gmt":"2014-10-02T21:28:21","slug":"regione-lazio-il-contratto-di-ricollocazione-muove-i-primi-passi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=32874","title":{"rendered":"IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE MUOVE I PRIMI PASSI NEL LAZIO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA GIUNTA ZINGARETTI VARA IL PRIMO REGOLAMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE DI QUESTO NUOVO STRUMENTO MIRATO A CONSENTIRE IL COORDINAMENTO TRA POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO\u00a0E AL TEMPO STESSO\u00a0LA COMPETIZIONE DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CAMPO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA INTENSIVA AI DISOCCUPATI<\/span><\/p>\n<p><em>Delibera della Giunta Regionale del Lazio recante la disciplina del contratto di ricollocazione, \u00a030 settembre 2014 &#8211; Per la documentazione relativa a questo nuovo istituto v. il <\/em><a title=\"Portale del contratto di ricollocazione\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29934\" target=\"_blank\">Portale del contratto di ricollocazione<\/a><em>\u00a0<\/em><br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>OGGETTO:<\/strong> Disciplina del contratto di ricollocazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>L A G I U N T A\u00a0 R E G I O N A L E<\/strong><\/p>\n<p><strong>SU PROPOSTA<\/strong> dell\u2019Assessore Regionale al Lavoro;<\/p>\n<p><strong>VISTI:<\/strong><br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0lo Statuto della Regione Lazio;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l\u2019Unione Europea mira a rilanciare l\u2019economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell\u2019occupazione, dell\u2019innovazione, dell\u2019istruzione, dell\u2019integrazione sociale e di clima e energia;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la Comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Iniziativa a favore dell&#8217;occupazione giovanile;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la Raccomandazione del Consiglio dell\u2019Unione Europea del 22 aprile 2013 sull&#8217;istituzione di una Garanzia per i giovani;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la legge 24 giugno 1997, n. 196 \u201cNorme in materia di promozione dell\u2019occupazione\u201d e successive modifiche e integrazioni;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 \u201cConferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 \u201cTesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero\u201d e successive modifiche e integrazioni;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la legge 12 marzo 1999, n. 68 \u201cNorme per il diritto al lavoro dei disabili\u201d e successive modifiche e integrazioni;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 \u201cDisposizioni per agevolare l\u2019incontro fra domanda ed offerta di lavoro\u201d, in attuazione dell\u2019articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 \u201cNorme generali sull\u2019ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche\u201d e successive modifiche e il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 \u201cDisposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l\u2019incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell\u2019art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144\u201d e successive modifiche e integrazioni;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 \u201cCodice in materia di protezione dei dati personali\u201d e successive modifiche e integrazioni;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la legge 14 febbraio 2003, n. 30 \u201cDelega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 \u201cAttuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30\u201d e successive modifiche ed integrazioni;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 \u201cRazionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 \u201cAttuazione dell\u2019art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro\u201d e successive modifiche e integrazioni;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 \u201cTesto unico dell\u2019apprendistato, ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la legge 28 giugno 2012, n. 92 \u201cDisposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita\u201d e successive modifiche e integrazioni.;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 concernente \u201cPrimi interventi urgenti per la promozione dell&#8217;occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonch\u00e9 in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0legge 9 agosto 2013, n. 99 \u201cConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell&#8217;occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonch\u00e9 in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u00e0 2014) in particolare l\u2019art. 1 co. 215;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 \u201cDisposizioni urgenti per favorire il rilancio dell&#8217;occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese\u201d come convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la legge regionale 7 Agosto 1998, n. 38 \u201cOrganizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro\u201d e s.m.i.;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 \u201cNorme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all&#8217;art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell&#8217;art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l&#8217;esercizio finanziario 2001)\u201d e s.m.i.;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 \u201cDisposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all\u2019emersione del lavoro non regolare\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la legge regionale 6 novembre 2009, n. 27 \u201cModifiche alla legge regionale 21 Luglio 2003, n.19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all&#8217;articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 &#8220;Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro&#8221;. Abrogazione dell&#8217;articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 &#8220;Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l&#8217;esercizio finanziario 2001\u201d)\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 \u201cMisure finalizzate al miglioramento della funzionalit\u00e0 della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell&#8217;ordinamento regionale nonch\u00e8 interventi per lo sviluppo e la competitivit\u00e0 dei territori e a sostegno delle famiglie\u201d e, in particolare, l\u2019articolo 2, cc. 111, 113 e 114<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 \u201cRegolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale\u201d e s.m.i.;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 31 Ottobre 2006, n. 778 \u201cIndirizzi operativi in ordine ai servizi per l\u2019impiego e all\u2019incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 442\/2000 e dei decreti legislativi n. 181\/2000 e 297\/2002\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2008, n. 837 \u201cApprovazione Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007 &#8211; 2013\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2012, n.41 \u201cDisposizioni in materia di formazione nell\u2019ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 \u201cDocumento di economia e finanza regionale 2014-2016\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 \u201cAttuazione dell&#8217;Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell&#8217;art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 509 \u201cDisciplina per l\u2019accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del Piano regionale per l\u2019attuazione della Garanzia Giovani\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2014, n. 4 \u201cRettifica dell\u2019allegato A della Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 509 \u201dDisciplina per l\u2019accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del Piano regionale per l\u2019attuazione della Garanzia Giovani\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione del Consiglio regionale 10 aprile 2014, n. 2 \u201cLinee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 \u201cDisciplina per l\u2019accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l\u2019attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell\u2019allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 213 \u201cModifica dell&#8217;allegato A, sezione &#8220;Stato di disoccupazione&#8221; della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 &#8220;Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l&#8217;impiego e all&#8217;incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442\/2000 e dei decreti legislativi n. 181\/2000 e 297\/2002&#8221;.\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 \u201cProgramma Nazionale per l\u2019attuazione della Iniziativa Europea per l\u2019Occupazione dei Giovani &#8211; Approvazione del \u201cPiano di Attuazione regionale\u201d\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014 n. 338 \u201cRettifica della DGR 23 aprile 2014, n. 213 &#8220;Modifica dell&#8217;allegato A, sezione &#8220;Stato di disoccupazione&#8221; della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 &#8220;Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l&#8217;impiego e all&#8217;incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442\/2000 e dei decreti legislativi n. 181\/2000 e 297\/2002\u201d&#8221;;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale del 1 luglio 2014, n. 430 \u201cApprovazione dell\u2019Atto di indirizzo per la stipula di protocolli d\u2019intesa con gli operatori pubblici e privati della rete dei servizi per il lavoro\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2014, n. 479 \u201cAdozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 515 Modifica dell\u2019allegato A della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n 198 \u201cDisciplina per l&#8217;accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l&#8217;attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell&#8217;allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0delibera della Giunta regionale del 9 settembre 2014, n. 585 \u201cAdozione del &#8220;Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l&#8217;impiego del Lazio&#8221; di cui alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 &#8220;Misure finalizzate al miglioramento della funzionalit\u00e0 della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell&#8217;ordinamento regionale nonch\u00e9 interventi per lo sviluppo e la competitivit\u00e0 dei territori e a sostegno delle famiglie&#8221; articolo 2, comma 111\u201d.<\/p>\n<p><strong>CONSIDERATO<\/strong> che:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la Regione Lazio, in coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio europeo e con gli orientamenti nazionali, vuole contribuire alla piena attuazione degli interventi proposti dalle riforme del mercato del lavoro avviate dall\u2019Italia a partire dal 2012, garantendo l\u2019offerta dei livelli essenziali di politica attiva per i lavoratori disoccupati e l\u2019applicazione delle innovazioni normative introdotte di recente;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la Regione Lazio, ai sensi della richiamata DCR 14\/2013, al fine di perseguire l\u2019inserimento lavorativo, sostiene lo sviluppo di strumenti e servizi per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la Regione Lazio, ai sensi della richiamata DGR 479\/2014, mira a promuovere l&#8217;occupazione, a migliorare l&#8217;accesso al mercato del lavoro, a sostenere l&#8217;invecchiamento attivo e sano e la mobilit\u00e0 volontaria dei lavoratori, a promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro, ad aumentare l&#8217;occupabilit\u00e0 e a promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0gli obiettivi e le priorit\u00e0 regionali sul tema del lavoro si traducono in interventi mirati che prevedono anche una prima sperimentazione del contratto di ricollocazione inteso quale strumento di politica attiva del lavoro finalizzato a stimolare il comportamento proattivo delle persone in cerca di nuova occupazione e degli operatori pubblici e privati\u00a0 accreditati nell\u2019ambito del \u201cSistema regionale dei servizi per l\u2019impiego\u201d (ai sensi della DGR 509\/2013 e s.m.i.);<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0il contratto di ricollocazione rappresenta un\u2019iniziativa sperimentale della Regione Lazio, volta a potenziare le politiche attive del lavoro, nell\u2019ambito degli interventi di politica attiva finanziabile anche con risorse comunitarie, nazionali e regionali;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0 \u00a0la sperimentazione del contratto di ricollocazione ha la funzione di sostenere e accompagnare le persone anche nella transizione tra una precedente occupazione e una nuova ed \u00e8\u00a0 rivolto principalmente ai soggetti in stato di disoccupazione a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. c) d.lgs. 181\/2000 immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attivit\u00e0 lavorativa; i disoccupati di lunga durata a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. d), d.lgs. 181\/2000; gli inoccupati di lunga durata a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. e) d.lgs. 181\/2000; le donne in reinserimento lavorativo a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. f).<\/p>\n<p><strong>RITENUTO<\/strong> necessario, per le motivazioni sopra espresse, approvare la disciplina del contratto di ricollocazione di cui all\u2019allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">D E L I B E R A<\/p>\n<p>di approvare la disciplina del contratto di ricollocazione di cui all\u2019allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.<\/p>\n<p>Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all\u2019unanimit\u00e0.<\/p>\n<p>Il Direttore regionale competente in materia di Lavoro provveder\u00e0 ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all\u2019attuazione della presente deliberazione.<\/p>\n<p>Il provvedimento sar\u00e0 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.portalavoro.regione.lazio.it.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #993300;\"><strong>Allegato A<\/strong><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disciplina del contratto di ricollocazione<\/strong><br \/>\n<strong> Art. 1<\/strong><br \/>\n<strong> Nozione e finalit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0La Regione Lazio promuove il contratto di ricollocazione (di seguito denominato c.r.) come strumento di politica attiva del lavoro basato sul principio dell\u2019adesione volontaria delle parti e finalizzato a stimolare il comportamento proattivo della persona interessata, dell\u2019operatore specializzato da essa prescelto tra quelli accreditati per i servizi specialistici (area funzionale V) a norma della DGR 509\/2013 e s.m.i., del Centro per l\u2019Impiego, secondo i principi della cooperazione e della complementarit\u00e0 di funzioni in questo campo tra amministrazione pubblica e operatori privati. Le persone che possono fruirne sono individuate nell\u2019art. 5. Il c.r., vista la sua natura di strumento di politica attiva del lavoro, impegna le parti contraenti al rispetto delle clausole ivi contenute, nei limiti e con le modalit\u00e0 di seguito specificate.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Il c.r. ha la funzione di sostenere e accompagnare la persona interessata rientrante fra i soggetti indicati nell\u2019art. 5 favorendone\u00a0 il reinserimento attraverso un servizio personalizzato.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0La persona interessata ha la facolt\u00e0 di scegliere l\u2019operatore accreditato con il quale sottoscrivere il contratto. L\u2019operatore accreditato prescelto \u00e8 a sua volta vincolato a stipulare il contratto con qualsiasi soggetto che ne abbia il diritto a norma dell\u2019art. 5.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Il c.r. prevede adeguate forme di remunerazione del servizio, a carico della Regione, proporzionate alla difficolt\u00e0 del collocamento, che si configurano come corrispettivo per l\u2019attivit\u00e0 di assistenza intensiva prestata dall\u2019operatore accreditato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 2<br \/>\nCompetenze e funzioni dei Centri per l\u2019Impiego<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0La Regione Lazio, in coerenza con quanto disposto dalla L. R. 38\/1998 \u201cOrganizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro\u201d, art. 2, commi 1, 3 e 5, in collaborazione ed accordo con le Province, promuover\u00e0 l\u2019utilizzo del c.r. attraverso i Centri per l\u2019Impiego.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0I soggetti di cui all\u2019art. 5 devono rivolgersi ai CpI per stipulare il c.r. Il Centro per l\u2019Impiego procede ad accogliere e a profilare la persona interessata, nonch\u00e9 a fornire le informazioni necessarie sugli operatori accreditati per i servizi specialistici, affinch\u00e9 la persona possa effettuare liberamente la propria scelta.<br \/>\nDalla suddetta profilazione emerge l\u2019indice di eventuale svantaggio del soggetto, al quale \u00e8 attribuito un valore economico variabile in base al grado di occupabilit\u00e0, secondo quanto stabilito dalla direttiva regionale di attuazione della presente disciplina. Questo valore economico si traduce in un <em>voucher<\/em> finanziato dalla Regione Lazio, destinato alla remunerazione dell\u2019operatore accreditato.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Il Centro per l\u2019Impiego garantisce l\u2019imparzialit\u00e0 della disponibilit\u00e0 degli operatori, la libert\u00e0 della scelta che la persona interessata deve poter compiere tra di essi e la pienezza dell\u2019informazione su cui la scelta stessa deve potersi basare, e raccoglie tutte le informazioni sullo svolgimento e gli esiti del servizio reso dagli operatori, compresi eventuali reclami da parte degli utenti.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Il Centro per l\u2019Impiego assume compiti di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi ricadenti sull\u2019operatore accreditato e sulla persona interessata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 3<br \/>\nForma del contratto<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 Il c.r. \u00e8 stipulato in forma scritta nella sede del Centro per l\u2019Impiego che prende in carico la persona interessata. Esso \u00e8 firmato contestualmente dal Centro per l\u2019impiego, dalla persona interessata e dall&#8217;operatore accreditato da questa prescelto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 4<br \/>\nDurata del contratto<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0Il c.r. ha una durata massima di sei mesi, salvo eventuale proroga consensuale delle parti, entro i limiti stabiliti dalla direttiva regionale di attuazione della presente disciplina.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Il termine pu\u00f2 essere sospeso nel caso di documentato grave impedimento della persona interessata.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0In quest\u2019ultimo caso, se la sospensione si protrae per oltre 6 mesi, il contratto si intende risolto, ferma restando la possibilit\u00e0 di riattivarne uno nuovo da parte della persona interessata non appena cessate le cause di impedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 5<br \/>\nSoggetti legittimati a stipulare il contratto in qualit\u00e0 di utenti del servizio<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0Sono legittimati a stipulare il c.r. e a beneficiare del servizio in esso previsto i soggetti in stato di disoccupazione a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. c) d.lgs. 181\/2000 immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attivit\u00e0 lavorativa; i disoccupati di lunga durata a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. d), d.lgs. 181\/2000; gli inoccupati di lunga durata a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. e) d.lgs. 181\/2000; le donne in reinserimento lavorativo a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. f).<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0I soggetti di cui al comma 1 scelgono di sottoscrivere il c.r. come misura di politica attiva al momento della stipulazione del patto di servizio.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Con la stipulazione del c.r. i soggetti interessati assumono l\u2019obbligo di svolgere le attivit\u00e0 quali la ricerca di opportunit\u00e0, i contatti e le visite a imprese, i colloqui di lavoro per la ricerca di lavoro, secondo quanto concordato con il tutor designato dall\u2019operatore accreditato.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0La persona interessata s\u2019impegna contestualmente a seguire le indicazioni fornite dal tutor sulle modalit\u00e0 concrete di attuazione delle misure per la ricerca di un lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 6<br \/>\nDisponibilit\u00e0 al lavoro e congruit\u00e0 dell\u2019offerta<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0Al momento della sottoscrizione del c.r. la persona interessata s\u2019impegna ad accettare le offerte di lavoro che le verranno rivolte per il tramite dell\u2019operatore accreditato che rientrino nel novero di quelle cui la persona pu\u00f2 ragionevolmente aspirare tenuto conto delle possibilit\u00e0 offerte dal mercato del lavoro. Al fine della valutazione della congruit\u00e0 dell\u2019offerta si tiene conto della distanza tra luogo di lavoro e luogo di abitazione, delle esperienze pregresse, delle capacit\u00e0 professionali, della durata del periodo di disoccupazione, nonch\u00e9 delle condizioni effettive del mercato del lavoro. Nel c.r. possono essere indicati, in una apposita clausola, i contenuti delle attivit\u00e0 di lavoro per le quali la persona interessata si dichiara disponibile, a condizione che la delimitazione sia ragionevole in relazione alle possibilit\u00e0 offerte dal mercato del lavoro, alla durata del periodo pregresso di disoccupazione, e alla disponibilit\u00e0 della persona per la mobilit\u00e0 geografica.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Salvo che vi siano ragionevoli possibilit\u00e0 di reperimento di una occupazione migliore in breve tempo, \u00e8 considerata congrua l\u2019offerta di lavoro che preveda un livello retributivo non inferiore all\u2019importo lordo dell\u2019indennit\u00e0 cui la persona interessata ha diritto, ove dovuta e che non disti pi\u00f9 di 50 chilometri dalla sua residenza o sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, secondo quanto stabilito dalla L. 92\/2012 e s.m.i.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 7<br \/>\nOperatori accreditati<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0Possono stipulare il c.r. gli operatori accreditati alla fornitura dei servizi specialistici presso la Regione Lazio in base alla DGR 509\/2013 e s.m.i..<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Con la sottoscrizione del c.r. l\u2019operatore accreditato per i servizi specialistici assume l\u2019obbligo di accompagnare attivamente il soggetto interessato nel mercato del lavoro nella ricerca di una nuova occupazione e nell\u2019individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale necessari.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Il lavoratore viene affiancato da un tutor designato dall\u2019operatore accreditato. Questi ha il compito di individuare le possibilit\u00e0 di occupazione offerte dal mercato del lavoro, assistere continuativamente e consigliare il lavoratore circa le attivit\u00e0 necessarie per sfruttare al meglio tali possibilit\u00e0 e al tempo stesso controllare la sua disponibilit\u00e0 effettiva per tali attivit\u00e0.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Il tutor designato dall\u2019operatore accreditato ha l\u2019obbligo di comunicare al Centro per l\u2019Impiego ogni eventuale inadempimento agli obblighi o, comunque, ogni eventuale comportamento non conforme agli stessi da parte della persona interessata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 8<br \/>\nFinanziamento regionale.<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0Il c.r. \u00e8 finanziato dalla Regione Lazio nei limiti delle risorse disponibili.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Il <em>voucher<\/em> regionale riconoscibile ha un valore economico parametrato sulla distanza dal mercato del lavoro della persona da ricollocare e sulla tipologia contrattuale offerta.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Il <em>voucher<\/em> si compone di due parti:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0Una prima parte, che pu\u00f2 arrivare fino al 20% del valore del voucher, corrispondente alle attivit\u00e0 svolte dall\u2019operatore accreditato finalizzate all\u2019inserimento lavorativo. Detta parte \u00e8 pagata indipendentemente dal risultato, quando il suo mancato raggiungimento non sia imputabile a cause riferibili all\u2019operatore accreditato.<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0Una seconda parte variabile, dipendente dal raggiungimento del risultato.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Si intende risultato utile, ai fini del pagamento della seconda tranche del voucher, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata minima di\u00a0 sei mesi, anche in regime di somministrazione. Ferma restando la durata minima di sei mesi, nel caso di contratto a tempo determinato il valore del <em>voucher<\/em> sar\u00e0 riproporzionato in base alla durata del termine.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 9<br \/>\nCessazione del contratto di ricollocazione<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0Fermi i limiti temporali di cui all\u2019art. 4, il c.r. si considera cessato per raggiungimento del risultato, anche se questo \u00e8 raggiunto prima della scadenza del termine allo stesso apposto dalle parti in sede di sottoscrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 10<br \/>\nDecadenza<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0La persona interessata decade dai benefici correlati alla fruizione del servizio qualora, senza giustificato motivo, rifiuti un\u2019offerta di lavoro congrua secondo i criteri di cui all\u2019art. 6.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0La persona interessata decade altres\u00ec nel caso in cui non partecipi alle attivit\u00e0 previste dal c.r. a norma dell\u2019art. 5, c. 3.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Il provvedimento di decadenza equivale alla non partecipazione a una misura di politica attiva prevista dal patto di servizio, da cui deriva l\u2019obbligo di comunicazione all\u2019INPS a norma dell\u2019art. 4, c. 44 della l. n. 92\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 11<br \/>\nRinuncia dell\u2019utente<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0La persona interessata pu\u00f2 rinunciare motivatamente al servizio di assistenza offerto attraverso il c.r. in qualsiasi momento, decadendo contestualmente da ogni beneficio derivante dalla stipula dello stesso, compreso il finanziamento a carico della Regione. Essa non incorre in tale decadenza, qualora rinunci per un giustificato motivo prima che il c.r. abbia avuto un principio di esecuzione, oppure nei casi di inadempimento dell\u2019operatore prescelto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 12<br \/>\nRisoluzione del contratto da parte del Centro per l\u2019Impiego<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 \u00a0Il Centro per l\u2019Impiego, d\u2019ufficio o sulla base delle segnalazioni della persona interessata, verifica gli eventuali inadempimenti dell\u2019operatore accreditato. Qualora, in esito a una propria istruttoria, ne ravvisi la ricorrenza, comunica all\u2019operatore le motivazioni che giustificano la risoluzione del c.r. e all\u2019operatore accreditato non \u00e8 riconosciuto il voucher regionale.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0In questo caso, il Centro per l\u2019Impiego provveder\u00e0 alla riconvocazione della persona interessata affinch\u00e9 abbia la possibilit\u00e0 di sottoscrivere un nuovo c.r. con diverso operatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 13<br \/>\nContestazioni<\/p>\n<p>1. La Regione con successivo atto definisce gli strumenti per la risoluzione di eventuali contestazioni tra le parti in ordine all\u2019attuazione del c.r.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA GIUNTA ZINGARETTI VARA IL PRIMO REGOLAMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE DI QUESTO NUOVO STRUMENTO MIRATO A CONSENTIRE IL COORDINAMENTO TRA POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO\u00a0E AL TEMPO STESSO\u00a0LA COMPETIZIONE DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CAMPO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA INTENSIVA AI DISOCCUPATI Delibera della Giunta Regionale del Lazio recante la disciplina del contratto di ricollocazione, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,18],"tags":[],"class_list":["post-32874","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32874","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=32874"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32874\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=32874"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=32874"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=32874"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}