
{"id":33022,"date":"2014-10-12T22:21:11","date_gmt":"2014-10-12T21:21:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33022"},"modified":"2014-10-12T23:05:00","modified_gmt":"2014-10-12T22:05:00","slug":"contro-la-leggenda-metropolitana-dei-50-tipi-di-contratto-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33022","title":{"rendered":"CONTRO LA LEGGENDA METROPOLITANA DEI 50 TIPI DI CONTRATTO DI LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IN REALT\u00c0, TRA RAPPORTI A TERMINE E A TEMPO INDETERMINATO, LE FORME GIURIDICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO NON SUPERANO LA DOZZINA, E SVOLGONO TUTTE UNA FUNZIONE APPREZZABILE &#8211; IL VERO PROBLEMA\u00a0\u00c8 INDIVIDUARE I CASI DI FORMALE AUTONOMIA MA\u00a0<\/span><span style=\"color: #993300;\">SOSTANZIALE DIPENDENZA CUI DEVE ESSERE ESTESA LA PROTEZIONE<\/span><\/p>\n<p><em>Versione integrale della<\/em> Lettera sul Lavoro, <em>in\u00a0risposta a un articolo di Enrico Marro del giorno precedente sul <\/em>Corriere della Sera<em>, <\/em>\u00a0<em>pubblicata con alcuni tagli per ragioni di spazio dallo stesso quotidiano i<\/em><em>l \u00a013 ottobre 2014 &#8211; Segue in nota l&#8217;elenco di pretesi &#8220;tipi di contratti di lavoro&#8221; censiti dall&#8217;<\/em>Osservatorio dei lavori<em>\u00a0diretto dal sociologo Patrizio di Nicola, cui si riferisce l&#8217;articolo di Marro<\/em><em>, con un mio commento critico analitico sui contenuti specifici di questo elenco\u00a0<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p>Quella dei 50 tipi di contratto di lavoro \u00e8 una leggenda metropolitana che da anni passa di bocca in bocca, ma non regge a una verifica seria. Sul Corriere di ieri Enrico Marro d\u00e0 conto di un \u201ccensimento\u201d che porterebbe a contare 54 tipi di contratto di lavoro (1); ma proprio l\u2019elenco fornito dagli autori di quella ricerca smentisce la loro tesi. Certo, se per \u201ctipo di contratto\u201d intendiamo una qualsiasi combinazione tra previsione di durata a termine o no, modalit\u00e0 di estensione e distribuzione dell\u2019orario di lavoro, carattere stagionale o no del rapporto, collocazione della prestazione dentro l\u2019azienda o fuori, allora altro che 50 tipi: possiamo arrivare anche a 5.000. Se poi li moltiplichiamo per i diversi possibili tipi di mansione svolta (lavoro domestico, agricolo, editoriale, informatico, ecc.), possiamo raggiungere i 500.000; ma proporsi di ridurre per legge questa variet\u00e0 non avrebbe alcun senso.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, un censimento serio delle forme giuridiche di organizzazione del lavoro retribuito, che abbiano una qualche apprezzabile diffusione nel nostro Paese, evidenzia una decina di forme, divise a met\u00e0 tra quelle <i>a tempo indeterminato<\/i> e quelli <i>a termine<\/i>. Fra le prime si collocano il lavoro subordinato ordinario, la collaborazione autonoma coordinata e continuativa senza termine (co.co.co.), il lavoro cooperativo, lo <i>staff leasing<\/i> (somministrazione a carattere durevole), l\u2019associazione in partecipazione. Fra le seconde si collocano, oltre al lavoro subordinato ordinario a termine, con la sua sottospecie del lavoro \u201coccasionale\u201d, il \u201clavoro accessorio\u201d retribuito con i <i>voucher<\/i>, il lavoro a progetto (co.co.pro., che \u00e8 solo un sottotipo delle co.co.co.), il lavoro temporaneo tramite agenzia. Con i rapporti non retribuiti o soltanto indennizzati, di <em>stage<\/em> e di tirocinio, \u00a0si arriva a una quindicina. Cui si aggiunge ovviamente il lavoro autonomo classico, con la partita Iva, del quale si possono individuare migliaia di sottotipi professionali, pi\u00f9\u2026 un sottotipo illegale: quello della simulazione del lavoro autonomo per nascondere una prestazione di lavoro sostanzialmente dipendente.<\/p>\n<p>Di tutte queste \u2013 sia detto per inciso \u2013 la legge Biagi del 2003 ha soltanto la responsabilit\u00e0 di avere rinominato alcune forme di lavoro gi\u00e0 esistenti, assoggettandole a una nuova disciplina un po\u2019 pi\u00f9 stringente. Le due sole forme introdotte <i>ex novo<\/i> dalla legge Biagi (sulla base di importanti e positive esperienze straniere) sono lo <i>staff leasing<\/i>, che \u00e8 una forma di organizzazione del lavoro a tempo indeterminato, con applicazione dell\u2019articolo 18, e il lavoro accessorio pagato con i buoni, che nel complesso ha dato ottima prova e nessuno si propone di abolire.<\/p>\n<p>Ciascuna delle forme di lavoro dipendente individuate sopra, come si \u00e8 detto, pu\u00f2 essere declinata in una grande pluralit\u00e0 di sottotipi dal punto di vista dell\u2019estensione e della distribuzione del tempo di lavoro: <i>part-time<\/i> orizzontale, verticale, o misto; lavoro condiviso o <i>job sharing<\/i>, che non \u00e8 una forma aggiuntiva di lavoro precario come molti pensano, ma una forma evoluta di <i>part-time<\/i> che lascia grande libert\u00e0 a due partner di distribuirsi il lavoro come vogliono tra loro; infine la prestazione di lavoro intermittente, ovvero \u201ca chiamata\u201d, diffusa soprattutto nel settore turistico e dello spettacolo (i camerieri ingaggiati per i banchetti, le hostess per i congressi, le maschere dei cinema e teatri, ecc.).<\/p>\n<p>Questa essendo la situazione reale nel nostro Paese \u2013 non dissimile, per l\u2019aspetto qui in esame, da quella di tutti gli altri maggiori Paesi europei \u2013 a me sembra che la polemica ricorrente contro i \u201c50 tipi di contratto di lavoro\u201d non abbia alcun senso. Con la ormai prossima introduzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti \u00e8 sensato abrogare il \u201clavoro a progetto\u201d, come sottotipo delle co.co.co., e il contratto &#8220;di inserimento&#8221;; ma, a parte questo aggiustamento, il problema non \u00e8 quello di sopprimere forme di lavoro che per lo pi\u00f9 esistono da decenni, e che tutte comunque corrispondono a qualche esigenza effettiva nell\u2019infinita variet\u00e0 di un tessuto produttivo moderno. Il problema \u00e8 invece di individuare con precisione la posizione di <em>dipendenza economica<\/em>\u00a0del lavoratore dall\u2019azienda \u2013 sulla base dei suoi tre elementi essenziali: continuit\u00e0, monocommittenza e basso reddito \u2013, che pu\u00f2 presentarsi anche nel lavoro autonomo o associato, e ancor pi\u00f9 in quello cooperativo, perch\u00e9 essa genera una distorsione nell&#8217;equilibrio di potere contrattuale tra le parti, che richiede l\u2019intervento correttivo della legge o del contratto collettivo. Si tratta dunque non tanto di ridurre le forme possibili di organizzazione del lavoro, vietandone alcune (ogni possibilit\u00e0 di lavoro \u00e8 preziosa!), ma di semplificare e al tempo stesso rendere pi\u00f9 efficaci i criteri di individuazione della dipendenza effettiva. E di assicurare a tutti i \u201cdipendenti\u201d cos\u00ec individuati, oltre alle tutele che la Costituzione impone, nel rapporto di lavoro e sul piano previdenziale, anche un sostegno efficace nel mercato \u2013 in termini di continuit\u00e0 di reddito e assistenza efficace \u2013 che consenta a tutti di spostarsi verso le occasioni di lavoro migliori, verso le aziende che meglio valorizzano e remunerano le capacit\u00e0 di ciascuno.<\/p>\n<p>_________________________<\/p>\n<p>(1) Riporto qui sotto, evidenziata in verde,\u00a0<strong>la tabella pubblicata dall&#8217;<em>Osservatorio dei Lavori-Associazione 20 maggio<\/em><\/strong>, diretto dal prof. Patrizio Di Nicola, cui fa riferimento l&#8217;articolo di Enrico Marro sul <em>Corriere della Sera<\/em> di ieri . Una tabella molto simile \u00e8 stata\u00a0<a title=\"Sito della Cgil\" href=\"http:\/\/www.cgil.it\/news\/Default.aspx?ID=18076\" target=\"_blank\">pubblicata in questi giorni sul sito della Cgil<\/a>\u00a0(probabilmente anche a seguito di un mio &#8220;faccia a faccia&#8221; su questo tema con Maurizio Landini, svoltosi a Milano il 10 ottobre). Per arrivare a 50 tipi di contratto, questo &#8220;censimento&#8221;\u00a0deve considerare come tipi a s\u00e9 stanti, per esempio: il contratto <strong>a termine stagionale<\/strong>\u00a0(n. 3), che in nulla si differenzia nella sua struttura da quello teatrale o da quello per sostituzione di altro lavoratore assente; il lavoro <strong>agricolo<\/strong> (n. 4) e quello <strong>domestico<\/strong> (ripetuto peraltro due volte: nn. 34 e 41), che sono da sempre rapporti di lavoro subordinato ordinario; ciascuna delle <strong>forme possibili di <em>part-time<\/em><\/strong>,\u00a0che viene qui ripetuta due volte, per il tempo indeterminato e per quello determinato, per un totale di cinque tipi &#8220;diversi&#8221; (nn. 5-9); il contratto di <strong>formazione e lavoro<\/strong>, che \u00e8 ormai estinto da tempo (n. 12); l&#8217;<strong>apprendistato<\/strong> ripetuto quattro volte (nn. 13-15); il <strong>lavoro a chiamata<\/strong>, che viene ripetuto per ben cinque volte (nn. 19-23); il <strong><em>job sharing<\/em><\/strong>, che \u00e8 solo una forma particolare di <em>part-time<\/em>\u00a0(n. 24); il <strong>telelavoro<\/strong>, che \u00e8 un modo particolare di svolgimento del lavoro ordinario regolare, o della collaborazione autonoma continuativa, o del lavoro autonomo, qui ripetuto come tipo a s\u00e9 stante per ben tre volte (nn. 26, 30 e 35); la <strong>collaborazione coordinata e continuativa<\/strong> ripetuta due volte a seconda della durata superiore o no a 30 giorni (nn. 28 e 29); varie forme di lavoro autonomo e di impresa, come l&#8217;<strong>agenzia<\/strong>, l&#8217;<strong>artigianato<\/strong>, l&#8217;<strong>impresa agricola<\/strong>\u00a0(nn. 33-37); i <strong>commessi viaggiatori<\/strong> ripetuti due volte (nn. 39-40); il <strong>lavoro accessorio<\/strong> ripetuto due volte (nn. 42-43); gli <strong><em>stages<\/em><\/strong> ripetuti due volte (nn. 44-45); i <strong>tirocini<\/strong> ripetuti due volte (nn. 46-47); e addirittura i <strong>dottorandi<\/strong> e gli\u00a0<strong>specializzandi<\/strong> universitari (nn. 49 e 50). Ma allora, perch\u00e9 non contare anche i professori universitari associati, straordinari e ordinari, i poliziotti, i carabinieri, i vigili urbani, i militari, i parlamentari, i consiglieri comunali e regionali, i segretari comunali? E perch\u00e9 non anche i medici, ospedalieri e no, gli infermieri, gli amministratori di condominio, gli addetti ai totalizzatori negli ippodromi, le modelle, gli attori, i portinai, le <em>entraineuses<\/em> nei night club, i palombari, gli spazzacamini, e mille altre figure professionali, ciascuna con qualche peculiarit\u00e0 nella struttura del rispettivo rapporto di lavoro, ancorch\u00e9 tutte riconducibili alla dozzina di forme di contratto di lavoro indicate nel mio intervento? Ad ogni modo proprio questo lungo elenco fa giustizia dell&#8217;altra leggenda metropolitana: quella secondo cui i &#8220;50 tipi di contratto di lavoro&#8221; sarebbero stati introdotti nel nostro ordinamento dalla legge Biagi del 2003: tolti il lavoro accessorio (quello pagato con i buoni-lavoro, secondo il modello francese e belga) e lo <em>staff leasing<\/em>, dove il rapporto di lavoro \u00e8 a tempo indeterminato con applicazione dell&#8217;articolo 18, <strong>tutti gli altri rapporti di lavoro indicati in questo elenco preesistono di anni o decenni al d.lgs. n. 276\/2003<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #005c00;\"><b>Osservatorio dei Lavori-Associazione 20 maggio<br \/>\nDirezione Prof. Patrizio Di Nicola<\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><span style=\"color: #005c00;\"><b>Rapporti subordinati<\/b><b>\u2028<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">1. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">2. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">3. Contratto a termine per attivit\u00e0 stagionali<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">4. Rapporti speciali in agricoltura (tempi determinati fino a 101 e 151 giornate, con indennit\u00e0 speciali, superati a partire dal 2008)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">5. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, part time verticale<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">6. Contratto di lavoro dipendete a tempo indeterminato, part time orizzontale<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">7. Contratto di lavoro dipendete a tempo determinato, part time verticale<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">8. Contratto di lavoro dipendete a tempo determinato, part time orizzontale<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">9. Contratto di lavoro dipendete a tempo determinato, part time misto<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">10. Contratto di inserimento<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">11. Contratto di re-inserimento lavorativo<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">12. Contratto di formazione e lavoro (solo settore pubblico)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">13. Contratto di apprendistato 1<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">14. Contratto di apprendistato 2<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">15. Contratto di apprendistato 3<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">16. Apprendistato in alternanza<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">17. Somministrazione a termine<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">18. Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">19. Contratto di lavoro a chiamata a termine senza obbligo di risposta<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">20. Contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato senza obbligo di risposta<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">21. Contratto di lavoro a chiamata a termine con obbligo di risposta<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">22. Contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato con obbligo di risposta<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">23. Contratto di lavoro a chiamata per particolari periodi dell&#8217;anno (week end, vacanze natalizie, pasquali, estive)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">24. Job sharing<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">25. Lavoro a domicilio<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">26. Telelavoro subordinato<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\"><b>Rapporti Parasubordinati (Lavoro autonomo)<\/b><b>\u2028<\/b><b><\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">27. Lavoro a progetto<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">28. Collaborazione coordinata e continuativa<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">29. Collaborazione coordinata e continuativa fino a 30 giorni<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">30. Telelavoro in forma parasubordinata<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\"><b>Rapporti di lavoro autonomo<\/b><b>\u2028<\/b><b>e d\u2019impresa<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">31. Prestazioni occasionali di lavoro autonomo senza partita Iva (ritenuta d&#8217;acconto)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">32. Prestazioni d\u2019opera individuale<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">33. Agenti di commercio<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">34. Coadiuvanti famigliari<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">35. Telelavoro in forma autonoma<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">36. Contratto d\u2019edizione con di cessione dei diritti d\u2019autore<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">37. Imprese: artigiani e commercianti, agricoli, industriali, ecc.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\"><b>Rapporti speciali<\/b><b>\u2028<\/b><b><\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">38. Associazione in partecipazione<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">39. Venditori a domicilio<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">40. Rappresentanti<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">41. Lavoro domestico<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">42. Lavoro accessorio (voucher)\u2028<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">43. Lavoro accessorio per percettori di ammortizzatori sociali (fino a 3000 euro)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\"><b>\u00a0<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\"><b>Forme che non considerate rapporti di lavoro<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">44. Stage e tirocini<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">45. Stage curricolari<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">46. Tirocini di reinserimento per disoccupati<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">47. Tirocini per categorie particolarmente svantaggiate<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">48. Forme di lavoro che non determinano rapporto (famigliari)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">49. Dottorandi e assegnisti di ricerca<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #005c00;\">50. Specializzandi\u00a0<\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"font-size: 13px;\">(tabella pubblicata dall&#8217;Osservatorio dei Lavori, www.tutelareilavori.it)\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IN REALT\u00c0, TRA RAPPORTI A TERMINE E A TEMPO INDETERMINATO, LE FORME GIURIDICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO NON SUPERANO LA DOZZINA, E SVOLGONO TUTTE UNA FUNZIONE APPREZZABILE &#8211; IL VERO PROBLEMA\u00a0\u00c8 INDIVIDUARE I CASI DI FORMALE AUTONOMIA MA\u00a0SOSTANZIALE DIPENDENZA CUI DEVE ESSERE ESTESA LA PROTEZIONE Versione integrale della Lettera sul Lavoro, in\u00a0risposta a un articolo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-33022","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33022"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33022\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}