
{"id":33245,"date":"2014-10-29T20:02:10","date_gmt":"2014-10-29T19:02:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33245"},"modified":"2014-10-29T20:19:41","modified_gmt":"2014-10-29T19:19:41","slug":"disciplina-dellattivita-di-relazioni-pubbliche-e-di-lobbying","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33245","title":{"rendered":"DISCIPLINA DELL&#8217;ATTIVIT\u00c0 DI RELAZIONI PUBBLICHE E DI LOBBYING"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNO SCHEMA NON CORPORATIVO DI PROMOZIONE DELLA QUALIT\u00c0 DI UN&#8217;ATTIVIT\u00c0 PROFESSIONALE\u00a0E DI GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PRIVATI E RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 5 agosto 2013 &#8211; In argomento v. <a title=\"Intervista, 29.10.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33238\" target=\"_blank\">la mia intervista a cura di un giovane laureando<\/a> in Scienze Politiche<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">d&#8217;iniziativa dei senatori MANCONI e ICHINO<br \/>\npresentato alla Presidenza del Senato il 5 agosto 2013<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell&#8217;attivit\u00e0 di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali<\/em><\/p>\n<p>ONOREVOLI SENATORI. \u2013 Il presente disegno di legge si propone di regolare un fenomeno proprio della vita istituzionale dei Paesi democratici: ovvero l\u2019attivit\u00e0 di rappresentanza di interessi presso gli organismi istituzionali. Il principale obiettivo della presente normativa \u00e8 quello di distinguere l\u2019attivit\u00e0 di tutela di interessi legittimi e di pressione presso le pubbliche istituzioni dalle attivit\u00e0 illegali di \u00ablobbismo\u00bb (e di corruzione e di concussione) che si svolgono in maniera pi\u00f9 o meno occulta, attraverso un sistema di norme che consentano ci\u00f2 che \u00e8 lecito e sanzionino ci\u00f2 che non lo \u00e8. In Italia, la questione dell\u2019attivit\u00e0 di <i>lob-bying <\/i>\u00e8 rimasta sostanzialmente ai margini dell\u2019attivit\u00e0 legislativa. Ci\u00f2 avviene mentre altri Paesi democratici \u2013 in primo luogo gli Stati Uniti d\u2019America \u2013 hanno redatto, dibattuto e approvato regole in materia. Cos\u00ec non \u00e8 in Italia. Nel nostro Paese le <i>lobbies <\/i>vengono demonizzate perch\u00e9 ritenute irraggiungibili e incontrollabili, oppure ignorate perch\u00e9 il prenderle in considerazione equivarrebbe a ritenerle \u2013 a determinate con-dizioni \u2013 lecite ed equivarrebbe ad accettarne \u2013 a determinate condizioni \u2013 l\u2019attivit\u00e0. In questo modo si \u00e8 realizzata una vera e propria rimozione del problema, che ha come risultato quello di favorire una variet\u00e0 di atti di pressione presso i pubblici funzionari e i rappresentanti eletti, svolti senza regole e senza controlli, sul crinale tra ci\u00f2 che \u00e8 lecito e ci\u00f2 che non lo \u00e8. Appare invece opportuno consentire e \u2013 all\u2019interno di limiti definiti \u2013 favorire ci\u00f2 che \u00e8 lecito; e, con ci\u00f2, rendere meno facilmente realizzabile ci\u00f2 che \u00e8 illecito. Naturalmente, con questo disegno di legge non si pretende di affrontare nella sua globalit\u00e0 il problema dell\u2019etica dei comportamenti dei rappresentanti eletti e dei funzionari pubblici, ma di contribuire a regolare uno degli aspetti, tra i pi\u00f9 rilevanti, a riguardo. Il disegno di legge ha come aspetto centrale la costituzione di pubblici registri ai quali i rappresentanti di interessi devono iscriversi per rendere conto delle azioni intraprese e dell\u2019identit\u00e0 dei \u00abdecisori pubblici\u00bb (rappresentanti del Governo, parlamentari, consiglieri regionali, comunali, provinciali, vertici delle Autorit\u00e0 indipendenti e funzionari pubblici contattati). Altro elemento essenziale riguarda la disciplina che si intende instaurare rispetto ai doni e ai benefici: sia i rappresentanti di interessi che i parlamentari, consiglieri e funzionari pubblici devono dichiarare la natura del dono o beneficio scambiato e l\u2019identit\u00e0 del ricevente e del donatore. In tal modo si realizzerebbe una condizione minima di trasparenza, che darebbe la possibilit\u00e0 ai cittadini di essere informati e di controllare l\u2019attivit\u00e0 dei propri rappresentanti. Pi\u00f9 in generale, il presente disegno di legge prevede la reciprocit\u00e0 degli obblighi, e delle sanzioni relative, per parlamentari, consiglieri e funzionari pubblici, da un lato, e rappresentanti di interessi, dall\u2019altro; e prevede, ancora, opportunit\u00e0 e agevola-zioni per i rappresentanti di interessi iscritti ai pubblici registri. Il disegno di legge \u00e8 organizzato in otto articoli. L\u2019articolo 1 fornisce le definizioni di \u00abrappresentante di interessi\u00bb e \u00abdecisori pubblici\u00bb, delineando anche il riparto di attribuzioni relativamente alla potest\u00e0 legislativa regionale. L\u2019articolo 2 riguarda l\u2019obbligo, per i rappresentanti di interessi, di iscriversi a un apposito registro pubblico, presso la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l\u2019integrit\u00e0 delle amministrazioni pubbliche (Civit), specificando i contenuti della loro attivit\u00e0. L\u2019articolo 3 definisce l\u2019obbligo di aggiornamento della registra-zione mediante rapporti semestrali; tali rap-porti devono essere redatti dal rappresentante di interessi, che \u00e8 tenuto a specificare sia le questioni in ordine alle quali svolge la propria attivit\u00e0 di <i>lobbying <\/i>sia i benefici forniti direttamente o indirettamente ai funzionari pubblici o ai membri delle istituzioni contattate. L\u2019articolo 4 prevede la redazione, da parte della Civit all\u2019esito della consultazione con le categorie di riferimento, di un codice deontologico di cui assicura il rispetto, anche mediante l\u2019irrogazione di san-zioni nel caso di violazioni. L\u2019articolo 5 de-finisce diritti e opportunit\u00e0 derivanti dalla registrazione nei pubblici registri, delineando specifiche procedure di consultazione dei rappresentanti d\u2019interessi all\u2019atto della predisposizione di disposizioni normative o atti amministrativi generali. L\u2019articolo 6 illustra gli obblighi per parlamentari, consiglieri e funzionari pubblici relativamente alla rendicontazione dei doni e benefici ricevuti. L\u2019articolo 7, infine, illustra le sanzioni in cui in-correrebbero decisori pubblici e rappresentanti di interessi qualora non rispettassero gli obblighi definiti in precedenza. L\u2019articolo 8 rinvia, tra l\u2019altro, all\u2019auto-noma determinazione delle Camere la definizione di criteri e modalit\u00e0 per l\u2019applicazione dei princ\u00ecpi di trasparenza e partecipazione in materia di attivit\u00e0 di rappresentanza degli interessi particolari nei processi decisionali pubblici introdotti dal presente disegno di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DISEGNO DI LEGGE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 1<br \/>\n<em>(Definizioni e princ\u00ecpi generali)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. \u00c8 \u00abrappresentante di interessi\u00bb, ai fini della presente legge, ogni persona o ente che riceva compensi, su mandato di terzi, per mantenere rapporti di comunicazione e scambio di informazioni con decisori pub-blici, in merito all\u2019attivit\u00e0 istituzionale pro-pria dei predetti organismi. Alla medesima disciplina del rappresentante di interessi sono sottoposte le persone fisiche che, nel-l\u2019esercizio di funzioni di relazioni istituzio-nali per conto di societ\u00e0, fondazioni ed enti di diritto privato, tengano rapporti di comunicazione e scambio di informazioni con i decisori pubblici di cui al comma 2.<br \/>\n2. Sono \u00abdecisori pubblici\u00bb, ai fini della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell\u2019articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i membri del Parlamento; i componenti e i vertici de-gli enti pubblici economici e non economici; i componenti e i vertici delle autorit\u00e0 indi-pendenti; i componenti e i vertici dei consi-gli e delle giunte regionali, provinciali e co-munali nonch\u00e9 i vertici delle rispettive am-ministrazioni. Alla medesima disciplina dei decisori pubblici sono sottoposte le societ\u00e0, le fondazioni e gli enti di diritto privato che abbiano come rappresentanti legali le persone fisiche che ricoprano cariche che li qualificano come decisori pubblici ai sensi del presente articolo.<\/p>\n<p>3. La presente legge non si applica:<br \/>\n<em>a)<\/em> ai giornalisti e ai funzionari pubblici\u00a0le cui relazioni o i cui contatti siano attinenti\u00a0all\u2019esercizio della propria professione;<br \/>\n<em>b)<\/em> alle persone che intrattengano relazioni\u00a0o realizzino contatti per registrare dichiarazioni\u00a0contenute in articoli o discorsi\u00a0pubblici;<br \/>\n<em>c)<\/em> a coloro i quali intrattengano relazioni\u00a0la cui pubblicit\u00e0 configurerebbe una\u00a0violazione delle norme sul segreto d\u2019ufficio,\u00a0professionale, confessionale o di Stato;<br \/>\n<em>d)<\/em> ai rappresentanti del Governo o di\u00a0partiti politici di Paesi stranieri;<br \/>\ne) ai dirigenti delle associazioni di categoria\u00a0e sindacali partecipanti a incontri e\u00a0trattative ufficiali con membri delle istituzioni\u00a0pubbliche;<br \/>\n<em>f)<\/em> alle attivit\u00e0 svolte per fini di interesse\u00a0umanitario e comunque senza scopo di lucro;<br \/>\n<em>g)<\/em> all\u2019attivit\u00e0 svolta da partiti per determinare\u00a0la politica statale, regionale o locale\u00a0ai sensi dell\u2019articolo 49 della Costituzione;<br \/>\n<em>h)<\/em> all\u2019attivit\u00e0 di comunicazione istituzionale\u00a0di cui alla legge 7 giugno 2000,<br \/>\nn. 150.<br \/>\n4. Le disposizioni della presente legge attengono\u00a0alle materie della tutela della concorrenza\u00a0e dei livelli minimi essenziali delle\u00a0prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u00a0che devono essere garantiti su tutto il\u00a0territorio nazionale, di cui all\u2019articolo 117,\u00a0secondo comma, lettere <em>e)<\/em> ed <em>m)<\/em>, della Costituzione.\u00a0Le regioni ne assicurano l\u2019attuazione\u00a0con regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 2.<br \/>\n<em>(Obbligo e contenuto della registrazione)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I rappresentanti di interessi che esercitano\u00a0la propria attivit\u00e0 presso un organismo\u00a0elettivo sono tenuti a iscriversi in un apposito\u00a0registro, tenuto presso la Commissione\u00a0per la valutazione, la trasparenza e l\u2019integrit\u00e0\u00a0delle amministrazioni pubbliche, istituita\u00a0dall\u2019articolo 13 del decreto legislativo\u00a027 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni,\u00a0che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi\u00a0a carico della finanza pubblica e utilizzando\u00a0le risorse umane e strumentali previste\u00a0dalla legislazione vigente, la pubblicit\u00e0\u00a0dei contenuti, periodicamente aggiornati,\u00a0nell\u2019ambito di una sezione accessibile del\u00a0proprio sito internet istituzionale, nel rispetto\u00a0di quanto previsto dagli articoli 11 e\u00a019 del codice in materia di protezione dei\u00a0dati personali di cui al decreto legislativo\u00a030 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,\u00a0secondo modalit\u00e0 disciplinate con\u00a0proprio regolamento, da emanare, entro due\u00a0mesi dalla data di entrata in vigore della\u00a0presente legge, sentito, per quanto di competenza,\u00a0il Garante per la protezione dei dati\u00a0personali.<\/p>\n<p>2. Sono soggetti all\u2019obbligo di cui al\u00a0comma 1 sia le societ\u00e0 e gli altri organismi\u00a0all\u2019interno dei quali vi siano persone che\u00a0esercitano attivit\u00e0 di rappresentanza di interessi,\u00a0sia i singoli professionisti.<\/p>\n<p>3. I soggetti tenuti alla registrazione devono\u00a0rendere noti:<br \/>\n<em>a)<\/em> i nomi dei propri clienti;<br \/>\n<em>b)<\/em> le questioni oggetto di attivit\u00e0 di\u00a0rappresentanza di interessi;<br \/>\n<em>c)<\/em> l\u2019identit\u00e0 dei soggetti che abbiano finanziato,\u00a0per un importo superiore a 3.000\u00a0euro, attivit\u00e0 di rappresentanza di interessi\u00a0nel corso dell\u2019anno.<\/p>\n<p>4. Sono altres\u00ec soggetti all\u2019obbligo di cui\u00a0al comma 1 i funzionari di associazioni di\u00a0categoria e sindacali che in maniera stabile\u00a0e costante svolgono la loro attivit\u00e0 nei confronti\u00a0delle pubbliche istituzioni e dei membri\u00a0di esse. Essi non sono soggetti all\u2019obbligo\u00a0di cui al comma 3, ma sono tenuti\u00a0alla rendicontazione annuale secondo le\u00a0norme dell\u2019articolo 3.<\/p>\n<p>5. Non sono soggetti all\u2019obbligo di cui al\u00a0comma 1 coloro le cui attivit\u00e0 di rappresentanza\u00a0di interessi siano solo incidentali e non\u00a0costituiscano una parte permanente dei servizi\u00a0da essi forniti ai propri clienti. Sono altres\u00ec<br \/>\nesenti da registrazione i soggetti le cui\u00a0attivit\u00e0 di rappresentanza non superino la cifra\u00a0di euro 900 per cliente e di euro 4.000\u00a0per tutti i clienti nell\u2019arco di sei mesi.<\/p>\n<p>6. Costituisce condizione ostativa alla registrazione:<br \/>\n<em>a)<\/em> l\u2019avere riportato, anche ai sensi del\u00a0decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,\u00a0condanne passate in giudicato con sentenza\u00a0definitiva, in assenza di riabilitazione, per\u00a0taluno dei reati previsti dal capo I del titolo\u00a0II del libro secondo del codice penale, per il\u00a0reato di cui all\u2019articolo 346-<em>bis<\/em> del codice<br \/>\npenale, nonch\u00e9 per uno dei delitti di cui\u00a0agli articoli 51, commi 3-<em>bis<\/em> e 3-<em>quinquies\u00a0<\/em>e 407, comma 2, lettera <em>a)<\/em>, del codice di\u00a0procedura penale;<br \/>\n<em>b)<\/em> essere interdetto dai pubblici uffici;<br \/>\nc) essere stato dichiarato fallito, salvo\u00a0che siano trascorsi almeno cinque anni dalla\u00a0data di chiusura della procedura concorsuale;<br \/>\n<em>d)<\/em> appartenere alla categoria dei decisori\u00a0pubblici di cui all\u2019articolo 1, comma<br \/>\n2, o avervi appartenuto fino ai tre anni precedenti;<br \/>\n<em>e)<\/em> essere o essere stato, fino ai due anni\u00a0precedenti, dipendente di pubbliche amministrazioni,\u00a0autorit\u00e0 indipendenti o enti pubblici\u00a0non economici;<br \/>\n<em>f)<\/em> essere, o essere stato, nei due anni precedenti, titolare di incarico conferito da\u00a0parte di amministrazioni pubbliche, ai sensi\u00a0dell\u2019articolo 7, comma 6, del decreto legislativo\u00a030 marzo 2001, n. 165, e successive\u00a0modificazioni, dell\u2019articolo 9, comma 2,\u00a0del decreto legislativo 30 luglio 1999,\u00a0n. 303 e dell\u2019articolo 110 del decreto legislativo\u00a018 agosto 2000, n. 267, e successive<br \/>\nmodificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 3.<br \/>\n<em>(Rapporto annuale)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I soggetti registrati ai sensi dell\u2019articolo\u00a02 devono aggiornare ogni dodici mesi le informazioni\u00a0contenute nella registrazione iniziale,<br \/>\ndocumentando:<br \/>\n<em>a)<\/em> le questioni specifiche in ordine alle\u00a0quali hanno svolto significative attivit\u00e0 di\u00a0rappresentanza di interessi;<br \/>\n<em>b)<\/em> l\u2019elenco comprendente ogni singolo\u00a0beneficio finanziario fornito direttamente o\u00a0indirettamente ai soggetti indicati al comma\u00a01 dell\u2019articolo 1, o a enti finanziati o controllati\u00a0dagli stessi, o da altre persone o\u00a0enti per conto di essi. L\u2019elenco deve includere\u00a0il nominativo della persona interessata,<br \/>\nla natura del beneficio, la data e il suo valore.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Per beneficio finanziario, ai fini della\u00a0presente legge, si intende qualsiasi compenso\u00a0che abbia un valore superiore a euro\u00a0200, inclusi doni, contributi per spese di trasporto,\u00a0rappresentanza, vitto, alloggio e beneficenza<br \/>\nper conto di un parlamentare o\u00a0componente di organismi elettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Non si considerano benefici finanziari i\u00a0contributi per la campagna elettorale; oggetti\u00a0di scarso valore come biglietti di auguri, targhe,\u00a0trofei; benefici motivati esclusivamente\u00a0da rapporti familiari; benefici immediatamente\u00a0restituiti al donatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Il rapporto annuale \u00e8 inviato senza ritardo\u00a0alla Commissione di cui all\u2019articolo\u00a02, comma 1, che provvede a pubblicarlo\u00a0sul proprio sito internet, per la durata di\u00a0un anno, secondo modalit\u00e0 disciplinate con\u00a0proprio regolamento, da emanare, entro due\u00a0mesi dalla data di entrata in vigore della<br \/>\npresente legge, sentito, per quanto di competenza,\u00a0il Garante per la protezione dei dati\u00a0personali.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 4.<br \/>\n<em>(Codice deontologico)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019iscrizione al registro \u00e8 subordinata\u00a0all\u2019impegno scritto del rappresentante di interessi\u00a0a rispettare un codice deontologico<br \/>\nin cui sono stabilite le modalit\u00e0 di comportamento\u00a0cui devono attenersi coloro che\u00a0svolgono l\u2019attivit\u00e0 di relazioni istituzionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il codice deontologico di cui al comma\u00a01 \u00e8 adottato dalla Commissione di cui all\u2019articolo\u00a02, comma 1, entro novanta giorni\u00a0dalla data di entrata in vigore della presente\u00a0legge, sentiti i rappresentanti e i portatori di<br \/>\ninteressi che ne hanno fatto richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 5.<br \/>\n<em>(Diritti e facilitazioni connesse\u00a0alla registrazione)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019iscrizione al registro d\u00e0 diritto a un\u00a0accreditamento per la durata del mandato\u00a0delle istituzioni interessate.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. L\u2019accreditamento \u00e8 rilasciato a nome\u00a0della persona fisica che l\u2019abbia richiesto; le\u00a0societ\u00e0 o gli enti che svolgono attivit\u00e0 di\u00a0rappresentanza di interessi devono specificare,\u00a0nella loro relazione, i nomi dei propri<br \/>\ncomponenti e illustrare le singole attivit\u00e0 degli\u00a0stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. I rappresentanti di interessi iscritti nel\u00a0registro hanno diritto al rilascio di un lasciapassare,\u00a0che consenta:<br \/>\n<em>a)<\/em> l\u2019accesso a determinati spazi all\u2019interno\u00a0delle istituzioni presso le quali svolgono\u00a0la loro attivit\u00e0;<br \/>\n<em>b)<\/em> l\u2019accesso ai documenti di carattere\u00a0non riservato, rilevanti ai fini della loro attivit\u00e0;<br \/>\n<em>c)<\/em> l\u2019acquisto, a prezzo di costo, della\u00a0documentazione prodotta dalle istituzioni\u00a0stesse.<\/p>\n<p>4. I rappresentanti di interessi iscritti nel registro hanno altres\u00ec diritto di presentare al decisore pubblico proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e documenti, anche per via telematica, al fine di perseguire interessi leciti nei confronti dei decisori pubblici; di chiedere di essere ascol-tati prioritariamente dall\u2019organo di riferi-mento nella fase di elaborazione della normativa e di partecipare alle attivit\u00e0 di analisi dell\u2019impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell\u2019impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, di provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.<\/p>\n<p>5. Il decisore pubblico menziona nella relazione illustrativa degli atti normativi e nel preambolo degli atti amministrativi generali le attivit\u00e0 di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisio-nale.<\/p>\n<p>6. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi iscritto al registro l\u2019accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l\u2019interesse rappresentato sia pertinente all\u2019oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.<br \/>\n7. Il decisore pubblico che ritenga violato da parte del rappresentante di interessi iscritto al registro il codice deontologico di cui all\u2019articolo 4 o le disposizioni della presente legge, ne d\u00e0 immediata comunicazione alla Commissione di cui all\u2019articolo 2, comma 1, che \u00e8 tenuta ad effettuare un\u2019apposita verifica.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 6.<br \/>\n<em>(Obblighi dei decisori pubblici)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I soggetti di cui al comma 2 dell\u2019arti-colo 1, durante il periodo del mandato, non possono accettare, direttamente o indirettamente attraverso enti finanziati o con\u00a0quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 7.<br \/>\n(Sanzioni)<\/p>\n<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, la omessa o incompleta relazione annuale da parte dei professionisti che svolgono attivit\u00e0 di rappresentanza di interessi determina l\u2019ir-rogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 700 a euro 10.000; e la sospensione per tre mesi del lasciapassare che garantisce l\u2019accesso agli edifici dell\u2019istituzione, presso la quale essi esercitano la propria attivit\u00e0.<br \/>\n2. Qualora l\u2019omissione di tutta o parte della relazione annuale sia ripetuta per tre volte nel corso di due anni solari, l\u2019ufficio per l\u2019osservazione e assistenza alle attivit\u00e0 di rappresentanza degli interessi pu\u00f2 deci-dere la cancellazione dal registro.<br \/>\n3. I soggetti indicati nell\u2019articolo 1, comma 2, che omettano la denuncia dei beni e dei contributi nei casi previsti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore del bene ri-cevuto.<br \/>\n4. I soggetti indicati nell\u2019articolo 1, comma 2, che, entro una settimana dalla ri-chiesta di consultazione della Commissione di cui all\u2019articolo 2, comma 1, non siano in grado di fornire la rendicontazione completa delle contribuzioni e delle donazioni ricevute sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 6.000. La Commissione segnala il caso all\u2019organo di cui fanno parte, che potr\u00e0 decidere la sospensione dalla loro attivit\u00e0 per un periodo compreso tra due settimane e un anno.<br \/>\n5. La violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico \u00e8 punita con la cen-sura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravit\u00e0, con la cancellazione dal registro.<\/p>\n<p>6. In caso di cancellazione, il portatore di interessi particolari non pu\u00f2 chiedere una nuova iscrizione nel registro prima di due anni dalla data del provvedimento di cancel-lazione.<br \/>\n7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Commissione di cui al-l\u2019articolo 2, comma 1, all\u2019esito di un proce-dimento in cui siano garantiti il contradditto-rio, l\u2019effettivo diritto di difesa e la pubblicit\u00e0 degli atti.<br \/>\n8. La Commissione di cui all\u2019articolo 2, comma 1, ha facolt\u00e0 di rilevare le eventuali condotte illecite da parte di soggetti che non sono iscritti al registro ma esercitano attivit\u00e0 di rappresentanza di interessi presso i deci-sori pubblici. In particolare la predetta Com-missione pu\u00f2 ammonire i responsabili e, in caso di reiterazione del reato, segnalare tali condotte all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria competente.<br \/>\n9. Le controversie relative all\u2019applicazione dei commi precedenti sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice ammini-strativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 8.<br \/>\n<em>(Diposizioni finali e clausola<\/em><br \/>\n<em>di invarianza finanziaria)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell\u2019ambito della propria auto-nomia e secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono criteri e modalit\u00e0 per l\u2019applicazione dei princ\u00ecpi di trasparenza e partecipazione in materia di at-tivit\u00e0 di rappresentanza degli interessi parti-colari nei processi decisionali pubblici intro-dotti dalla presente legge.<br \/>\n2. Tutte le cifre espresse in valore mone-tario nella presente legge dovranno essere ri-viste e rivalutate ogni cinque anni, in base al tasso di inflazione, con decreto, non avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri.<br \/>\n3. Dall\u2019attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNO SCHEMA NON CORPORATIVO DI PROMOZIONE DELLA QUALIT\u00c0 DI UN&#8217;ATTIVIT\u00c0 PROFESSIONALE\u00a0E DI GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PRIVATI E RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 5 agosto 2013 &#8211; In argomento v. la mia intervista a cura di un giovane laureando in Scienze Politiche<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-33245","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33245"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33245\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}