
{"id":33283,"date":"2014-11-01T17:22:38","date_gmt":"2014-11-01T16:22:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33283"},"modified":"2014-11-02T22:20:53","modified_gmt":"2014-11-02T21:20:53","slug":"molto-migliorato-il-regolamento-per-il-fondo-politiche-attive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33283","title":{"rendered":"MOLTO MIGLIORATO IL REGOLAMENTO PER IL FONDO POLITICHE ATTIVE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">LE OSSERVAZIONI FORTEMENTE NEGATIVE SULLA PRIMA VERSIONE HANNO OTTENUTO UN BUON RISULTATO: ORA IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE\u00a0\u00c8 AL PRIMO POSTO TRA LE POLITICHE DA SPERIMENTARE E NON\u00a0\u00c8 PI\u00d9 INDISPENSABILE IL COFINANZIAMENTO<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em>Nuovo <strong>schema del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo per le politiche attive del lavoro<\/strong>, istituito dal comma 215 dell&#8217;articolo unico della legge n. 147\/213 &#8211; Su questo<em>\u00a0nuovo schema, inviato\u00a0<em>il 27 ottobre 2014\u00a0<\/em>dal Governo alla Conferenza Stato-Regioni, quest&#8217;ultima ha espresso parere favorevole il 30 ottobre 2014 &#8211;\u00a0<\/em>\u00c8 <\/em>on line<em>\u00a0su questo sito anche <a title=\"Prima bozza del regolamento del Fondo per le politiche attive, 20.10.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33192\" target=\"_blank\">il primo schema dello stesso decreto<\/a>, datato 20 ottobre, sul cui contenuto avevo espresso forti critiche per gli ostacoli burocratico-procedurali che esso poneva per la sperimentazione del contratto di ricollocazione (v. nello stesso post il mio commento a caldo)<\/em>\u00a0&#8211; <em>La battaglia parlamentare (tre interrogazioni presentate dai capigruppo di maggioranza in Commissione Lavoro e un <\/em>question time <em>al Senato in Aula<\/em><em>, svoltosi il 3 luglio scorso) che \u00e8 stata necessaria per sventare il rischio di una sorta di &#8220;abrogazione tacita&#8221; della norma legislativa, determinata dall&#8217;inerzia del ministero rispetto all&#8217;adempimento dovuto per l&#8217;attuazione della norma stessa, \u00e8 compiutamente documentata nel <\/em><a title=\"Portale del contratto di ricollocazione\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29934\" target=\"_blank\">Portale del contratto di ricollocazione<\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<\/strong><\/p>\n<p><b>VISTO<\/b> l\u2019articolo 117 della Costituzione;<\/p>\n<p><b>VISTO<\/b> l\u2019articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, pu\u00f2 essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;<\/p>\n<p>VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante \u201cBilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 &#8211; 2016\u201d;<\/p>\n<p>VISTO il decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze del 27 dicembre 2013 concernente la \u201cRipartizione in capitoli delle Unit\u00e0 di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 &#8211; 2016\u201d;<\/p>\n<p>VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 gennaio 2014 concernente\u00a0 l\u2019assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l\u2019anno 2014 ai titolari dei centri di responsabilit\u00e0 amministrativa e, in particolare la tabella C;<\/p>\n<p>VISTO l\u2019art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, a decorrere dall\u2019esercizio finanziario 2010, la sospensione dei trasferimenti da parte del Stato alla province autonome di Trento e Bolzano le cui quote di pertinenza devono essere accantonate e rese indisponibili;<\/p>\n<p><b>VISTA<\/b> le legge 23 luglio 1991, n. 223, recante \u201cNorme in materia di cassa integrazione, mobilit\u00e0, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u00e0 europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro\u201d;<\/p>\n<p><b>VISTO<\/b> il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante \u201cDisposizioni per agevolare l\u2019incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell\u2019articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144\u201d e in particolare l\u2019articolo 1, comma 2, lettera c), che definisce lo stato di disoccupazione;<\/p>\n<p><b>VISTO<\/b> il <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000157897ART0\">decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276<\/a><i>,<\/i> recante \u201cAttuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000154469ART0\">legge 14 febbraio 2003, n. 30<\/a>\u201d;<\/p>\n<p><b>VISTA<\/b> la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante \u201cDisposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita\u201d e in particolare l\u2019articolo 4, commi da 40 a 45;<\/p>\n<p><b>VISTO<\/b> il regolamento (CE) n. 1309\/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020);<\/p>\n<p><b>VISTO<\/b> il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121 recante \u201cRegolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali\u201d, che istituisce la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;<\/p>\n<p><b>SENTITA<\/b> la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2014;<\/p>\n<p><b>CONSIDERATO<\/b> che occorre stabilire le iniziative, anche sperimentali, sostenute da programmi formativi specifici, finanziabili a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, tra le quali pu\u00f2 essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong style=\"font-size: 13px;\">DECRETA<\/strong><\/p>\n<p><strong style=\"font-size: 13px;\">Art. 1. &#8211;\u00a0<\/strong><em style=\"font-size: 13px;\">Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro<\/em><span style=\"font-size: 13px;\">.<\/span><\/p>\n<p>1. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell&#8217;<a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000141392ART2+o+01LX0000141392ART3\">articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181<\/a>, \u00e8 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, di seguito denominato FPA.<\/p>\n<p>2. Il FPA ha una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l&#8217;anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.<\/p>\n<p><b style=\"font-size: 13px;\">Art. 2 \u00a0&#8211;\u00a0<\/b><i>Finalit\u00e0.<\/i><\/p>\n<p>1. Le risorse del FPA sono destinate alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali, sostenute da programmi formativi specifici, volte a favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga alla normativa vigente, e dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.<\/p>\n<p>2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono in azioni di riqualificazione e di ricollocazione professionale quali, a titolo esemplificativo:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 sperimentazione del contratto di ricollocazione;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 percorsi di orientamento formativo;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 percorsi formativi professionalizzanti, di aggiornamento e specializzazione, di potenziamento di competenze chiave, di alta formazione;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0 percorsi formativi per la ricerca attiva di lavoro e per l\u2019autoimprenditorialit\u00e0;<\/p>\n<p>e)\u00a0\u00a0\u00a0 tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro;<\/p>\n<p>f)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 interventi di aiuto alle attivit\u00e0 professionali autonome, alla creazione d\u2019impresa e al rilevamento di imprese da parte dei lavoratori, nonch\u00e9 alle attivit\u00e0 di cooperazione;<\/p>\n<p>g)\u00a0\u00a0\u00a0 incentivi all\u2019assunzione e incentivi per la mobilit\u00e0 territoriale dei lavoratori.<\/p>\n<p><b>Art. 3 &#8211;\u00a0<\/b><i style=\"font-size: 13px;\">Accesso alle risorse <\/i><i style=\"font-size: 13px;\">del Fondo.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. Per accedere alle risorse del FPA, le regioni presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u2013 Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione \u2013 apposita domanda di contributo, secondo la modulistica predisposta dal Ministero stesso in analogia con quella prevista per l\u2019accesso al Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.<\/p>\n<p>2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il Piano di intervento da finanziare e la stima dettagliata dei costi di ciascuna azione di cui esso si compone<span style=\"text-decoration: line-through;\">;<\/span><\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019indicazione dei destinatari delle azioni proposte, individuati tra i soggetti di cui all\u2019articolo 1, comma 1;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019indicazione dei settori produttivi interessati dalle azioni, evidenziando la coerenza delle azioni stesse rispetto ai fabbisogni professionali e formativi espressi dalla domanda di lavoro locale;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la data di avvio e di conclusione del Piano di intervento, che non pu\u00f2 eccedere i ventiquattro mesi, con relativo crono programma delle azioni da realizzare;<\/p>\n<p>e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;ufficio responsabile della gestione e del controllo finanziario del Piano di intervento.<\/p>\n<p>3. Le domande di contributo sono prese in esame, con periodicit\u00e0 trimestrale, dalla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, che ne valuta l\u2019ammissibilit\u00e0 in virt\u00f9 della coerenza con le finalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 2 e adotta il decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui le risorse disponibili per il trimestre non siano sufficienti a finanziare tutti i progetti ritenuti idonei, la Direzione Generale competente effettua una valutazione comparativa, sulla base dei seguenti criteri:<\/p>\n<p>a) rilevanza strategica del settore coinvolto, in relazione alle possibili conseguenze sull\u2019indotto e sull\u2019economia nazionale;<\/p>\n<p>b) numero di lavoratori coinvolti;<\/p>\n<p>c) dimensione geografica della crisi;<\/p>\n<p>d) coerenza delle azioni proposte con le esigenze e le prospettive di reimpiego;<\/p>\n<p>e) eventuale cofinanziamento da parte della Regione proponente.<\/p>\n<p>4. In fase di prima applicazione, in relazione alle risorse relative all\u2019anno 2014, con decreto del Direttore generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione viene fissato un unico termine di presentazione delle domande e si procede ad un&#8217;unica valutazione delle domande presentate.<\/p>\n<p>5. Nell\u2019ambito della medesima annualit\u00e0, i residui non spesi in relazione ad un periodo si aggiungono alle risorse destinate al finanziamento delle domande presentate nei periodi successivi. Le domande ritenute idonee, ma non finanziate per carenza di risorse possono essere finanziate nel trimestre successivo.<\/p>\n<p>6. Qualora ne ricorrano le condizioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali &#8211; Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, presenta domanda per il cofinanziamento del Piano di intervento a carico del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione, di seguito denominato FEG.<\/p>\n<p><b><\/b><b>Art. 4 &#8211;\u00a0<\/b><i>Utilizzo delle risorse.<\/i><\/p>\n<p>1. Le tipologie e i criteri di ammissibilit\u00e0 a rimborso delle spese sostenute sono definite in analogia con quanto previsto per le domande di cofinanziamento a carico del FEG, ove compatibili.<\/p>\n<p>2. Le regioni sono responsabili della gestione e del controllo finanziario delle azioni che compongono il Piano di intervento. A tal fine utilizzano il sistema di gestione e controllo adottato per le domande di cofinanziamento a carico del FEG. <b><\/b><\/p>\n<p>3. L\u2019allocazione delle risorse tra le azioni previste dal Piano di intervento pu\u00f2 essere variata in corso di attuazione, a condizione che tali modifiche non comportino il superamento dell\u2019ammontare massimo del contributo riconosciuto, e fermo restando l\u2019obbligo per la regione proponente di acquisire dalla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione apposita autorizzazione per le variazioni superiori al 20% dei costi stimati per ogni singola azione.<\/p>\n<p>4. All\u2019avvio del Piano di intervento, \u00e8 riconosciuto alla regione un anticipo del 50% dell\u2019importo finanziato. Un successivo acconto pari al 40% dell\u2019importo finanziato \u00e8 erogato a seguito della rendicontazione, nella misura di almeno il 50% dell\u2019anticipo, da parte della Regione e della verifica amministrativo contabile da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali &#8211; Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. La restante somma pari al 10% dell\u2019importo finanziato viene liquidata a saldo a conclusione dell\u2019intervento, previa verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute e rendicontate.<\/p>\n<p>5. Ai fini del monitoraggio delle azioni finanziate con il FPA, le regioni inviano alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione report periodici di monitoraggio sulla base delle indicazioni e della tempistica che saranno fornite dalla Direzione Generale medesima.<\/p>\n<p>6. Entro 3 mesi dalla conclusione del Piano di intervento, le regioni presentano alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione una Relazione finale sull\u2019utilizzo del contributo finanziario ricevuto, sulle azioni realizzate e sui risultati ottenuti, corredata da un Rendiconto generale delle spese.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>Art. 5 <\/b><\/p>\n<p><i>Copertura finanziaria. <\/i><\/p>\n<p>1. Agli oneri derivanti dall\u2019applicazione del presente decreto si provvede a carico del FPA afferente al capitolo di bilancio 2233 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u2013 Missione 26 (Politiche per il lavoro) \u2013 Programma 26.6 (Politiche attive e passive del lavoro), Interventi, per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l\u2019anno 2014 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.<\/p>\n<p>Il presente decreto \u00e8 inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <a href=\"http:\/\/www.lavoro.gov.it\/\">www.lavoro.gov.it<\/a>.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LE OSSERVAZIONI FORTEMENTE NEGATIVE SULLA PRIMA VERSIONE HANNO OTTENUTO UN BUON RISULTATO: ORA IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE\u00a0\u00c8 AL PRIMO POSTO TRA LE POLITICHE DA SPERIMENTARE E NON\u00a0\u00c8 PI\u00d9 INDISPENSABILE IL COFINANZIAMENTO Nuovo schema del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dal comma 215 dell&#8217;articolo unico della legge [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-33283","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33283","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33283"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33283\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33283"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33283"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33283"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}