
{"id":33290,"date":"2014-11-02T19:44:17","date_gmt":"2014-11-02T18:44:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33290"},"modified":"2014-11-02T22:08:39","modified_gmt":"2014-11-02T21:08:39","slug":"minimum-wage-si-no-come","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33290","title":{"rendered":"MINIMUM WAGE: PERCH\u00c9 NON PIACE AI SINDACATI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA SINTESI DELLE QUESTIONI DI NATURA POLITICO-SINDACALE ED ECONOMICA SOTTESE AL PROGETTO DI ISTITUZIONE DI UNO STANDARD RETRIBUTIVO MINIMO, \u00a0FATTO PROPRIO DAL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA SUL LAVORO &#8211; E UN RICHIAMO CONCLUSIVO ALL&#8217;UTILIT\u00c0 DEL METODO SPERIMENTALE IN QUESTA MATERIA<\/span><\/p>\n<p><em>Intervento nella rivista <\/em>Colloqui giuridici sul lavoro<em> diretta da Antonio Vallebona, 3 novembre 2014<\/em> &#8211;\u00a0<em>In argomento v. anche il mio saggio\u00a0<\/em><a title=\"La nozione di giusta retribuzione, 22.4.10\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=835\" target=\"_blank\">La nozione di giusta retribuzione nell&#8217;articolo 36 della Costituzione<\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>1. <i>La disciplina vigente<\/i> \u2013 In estrema sintesi, oggi l\u2019ordinamento statuale italiano si astiene dallo stabilire uno standard retributivo minimo legale di carattere generale, privilegiando il riferimento agli standard stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (applicazione giurisprudenziale diffusa dell\u2019articolo 36 Cost.). Esso tuttavia consente la deroga agli standard stabiliti dai contratti collettivi nazionali, cio\u00e8 ai minimi tabellari, da parte dei contratti aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative nel luogo di lavoro (d.-l. n. 138\/2011, art. 8). Gli accordi interconfederali che tra il 2011 e il 2014 hanno disciplinato i rapporti tra contratti collettivi di diverso livello, invece, escludono i minimi tabellari nazionali dal novero delle materie sulle quali il contratto aziendale pu\u00f2 derogare al contratto nazionale. In altre parole, i contratti aziendali stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative potrebbero stabilire livelli retributivi inferiori, ma le associazioni stesse si auto-inibiscono di negoziare nei luoghi di lavoro\u00a0deroghe su questa materia.<\/p>\n<p>2. <i>Il progetto di definizione di un salario minimo<\/i> \u2013 Nel disegno di legge-delega sul mercato del lavoro attualmente in discussione in seconda lettura alla Camera dei Deputati \u00e8 previsto che il Governo emani una disposizione legislativa volta a istituire uno standard retributivo minimo valevole per tutte le posizioni di lavoro subordinato o parasubordinato che non siano gi\u00e0 soggette a un minimo stabilito da un contratto collettivo nazionale applicabile. Il fondamento teorico di questa opzione di politica del lavoro \u00e8 costituito dagli studi empirici \u2013 tra i quali il pi\u00f9 importante \u00e8 forse quello di <a title=\"Card &amp; Krueger, Myth and Measurement\" href=\"http:\/\/press.princeton.edu\/titles\/5632.html\" target=\"_blank\">D. Card e A.B. Krueger del 1995, <i>Myth and Measurement &#8211; The new Economics of Minimum Wage<\/i><\/a>, riferito agli effetti del <i>minimum wage<\/i> nel mercato del lavoro statunitense \u2013 che mostrano come lo standard retributivo minimo legale, se determinato in modo opportuno, possa correggere efficacemente la distorsione monopsonistica tipica del mercato del lavoro soprattutto nella fascia pi\u00f9 bassa, determinando al tempo stesso un aumento delle retribuzioni in quella fascia, ma anche altri effetti positivi sul sistema economico. Gli stessi studi empirici, per\u00f2, avvertono che, se invece il <i>minimum wage<\/i> \u00e8 determinato in misura inappropriata, cio\u00e8 al di sopra del punto di equilibrio tra domanda e offerta di manodopera, l\u2019effetto \u00e8 quello di un aumento della disoccupazione.<\/p>\n<p>3. <i>Il problema politico-sindacale<\/i> <i>del<\/i> minimum wage \u2013 Se dunque, in adempimento della delega legislativa, verr\u00e0 istituito anche in Italia uno standard retributivo orario minimo <i>allineato con i minimi tabellari<\/i> dei principali contratti collettivi, il rischio \u00e8 che ne consegua una perdita di occupazione nella fascia professionale pi\u00f9 bassa, dove oggi una frazione non irrilevante della forza lavoro \u00e8 occupata in settori a bassa produttivit\u00e0 con retribuzioni inferiori ai 6 euro orari, e talvolta persino inferiore ai 5: mi riferisco, per esempio, alle retribuzioni di molti badanti nel settore del lavoro domestico, correttori di bozze \u201ca progetto\u201d nel settore editoriale, redattori <i>free-lance<\/i> nel settore giornalistico, traduttori e interpreti nel settore del turismo, <i>merchandiser<\/i>s e <i>promoters<\/i> nel settore della grande distribuzione commerciale, e cos\u00ec via. Se, invece, verr\u00e0 istituito uno standard minimo legale <i>pi\u00f9 basso<\/i> rispetto ai minimi tabellari dei contratti collettivi, questo potr\u00e0 avere l\u2019effetto di indurre la parte meno produttiva delle imprese che oggi adottano come parametro gli standard stabiliti dalla contrattazione collettiva a distaccarsene, assumendo come standard quello legale. E forse anche l\u2019effetto di indurre alcune imprese iscritte alle associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali a revocare la propria iscrizione, per poter disapplicare i contratti stessi. Questo \u00e8 il motivo per cui le organizzazioni sindacali maggiori sono contrarie a questo nuovo istituto previsto nel disegno di legge-delega. D\u2019altra parte, se il Governo \u00e8 convinto che i minimi tabellari dei contratti nazionali si collocano a un livello troppo alto per poter essere assunto come standard minimo universale, \u00e8 suo dovere disattendere la pretesa delle organizzazioni sindacali di avere l\u2019esclusiva della determinazione di questo standard minimo.<\/p>\n<p>4. <i>Un altro problema: la necessit\u00e0 economica della differenziazione territoriale del <\/i>minimum wage \u2013 Sul piano sostanziale, stabilire uno \u00a0standard retributivo minimo nominale <em>unico e uguale<\/em> su tutto il territorio nazionale, in un Paese come il nostro nel quale si registrano livelli molto diversi di costo della vita da regione a regione, equivale a stabilire standard retributivi diversi da regione a regione: pi\u00f9 alti per le regioni a pi\u00f9 basso costo della vita e pi\u00f9 bassi nelle altre. Dal punto di vista della politica economica, questo non ha alcun senso. Se dunque il il Parlamento delegher\u00e0 il Governo a istituire lo standard retributivo minimo, logica vuole che la delega consenta di differenziare lo standard per regioni o per macro-regioni almeno in riferimento al costo della vita. Per lo stesso motivo sarebbe opportuna anche una differenziazione degli standard salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva: differenziazione che dovrebbe essere perseguita con la rimozione del divieto, posto dagli accordi interconfederali (v. \u00a7 1), di deroga negoziata in sede aziendale al minimo tabellare nazionale. A questa linea d\u2019azione si suole opporre da parte della vecchia sinistra politica e sindacale l\u2019obiezione secondo cui cos\u00ec si reintrodurrebbero le \u201cgabbie salariali\u201d; ma \u00e8 agevole replicare che la rimozione di quel divieto significherebbe, al contrario, \u201csgabbiare\u201d la contrattazione collettiva decentrata, permettendole di adattare gli standard alle condizioni economiche delle singole regioni. Chi sostiene lo standard retributivo minimo unico e indifferenziato sul piano nazionale dovrebbe anche considerare che questa scelta presupporrebbe comunque delle misure di riequilibrio: o una forte politica di aiuti di Stato alle imprese delle regioni pi\u00f9 arretrate (oggi vietati dal diritto europeo), o una forte politica di incentivo alla mobilit\u00e0 della forza-lavoro verso le regioni dove la produttivit\u00e0 delle imprese \u00e8 pi\u00f9 elevata; ma in genere l\u2019idea di attivare questo flusso migratorio viene avversata con maggior forza proprio dai sostenitori pi\u00f9 convinti dello standard minimo unico e indifferenziato.<\/p>\n<p>5. <i>Necessit\u00e0 di fondare le scelte in questa materia sul metodo sperimentale<\/i> \u2013 Le questioni sinteticamente poste in queste brevi note dovrebbero essere discusse, invece che sulla base di scelte di principio astratte (<i>a priori<\/i> pro o contro le \u201cgabbie salariali\u201d, <i>a priori<\/i> pro o contro la centralizzazione della determinazione dello standard retributivo, ecc.), sulla base di una applicazione pragmatica del metodo sperimentale. Si potrebbe pensare, per esempio, alla scelta delle confederazioni imprenditoriali e sindacali maggiori di consentire sperimentalmente per un paio d\u2019anni in una regione del Mezzogiorno caratterizzata da tassi pi\u00f9 alti di disoccupazione e\/o di lavoro nero la contrattazione aziendale di minimi retributivi inferiori rispetto a i minimi tabellari nazionali, affidando a un team di ricercatori costituito di comune accordo la rilevazione e misurazione degli effetti di questa scelta. Oppure, si potrebbe pensare alla scelta del Governo nazionale, in accordo con una regione del Mezzogiorno scelta secondo il criterio anzidetto, di sperimentare in quella regione per due anni un <i>minimum wage<\/i> inferiore rispetto al resto del territorio nazionale, affidando alla Banca d\u2019Italia di misurarne le conseguenze. Tre anni fa <a title=\"Relazione al convegno internazionale di Lucca, 21.3.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=13479\" target=\"_blank\">un convegno internazionale di giuristi ed economisti dedicato proprio all\u2019utilizzazione del metodo sperimentale<\/a> per dare fondamento scientifico alle scelte di politica del lavoro si \u00e8 concluso con l\u2019affermazione della <a title=\"Dichiarazione di Lucca, 26.3.2011\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=13651\" target=\"_blank\">piena liceit\u00e0 etica e giuridica della differenziazione parziale e temporanea dei trattamenti in funzione della sperimentazione<\/a>. D\u2019altra parte, se \u00e8 vero che la sperimentazione richiede anni per dare risultati apprezzabili, \u00e8 anche vero che il dibattito puramente ideologico ritarda il processo decisionale molto di pi\u00f9, senza fornire alcun risultato apprezzabile. A ben vedere, compiere scelte importanti come quelle di cui qui si discute sulla base di un dibattito e di un voto esclusivamente politico, anche se \u00e8 ci\u00f2 che abbiamo sempre fatto fin qui, non conviene a nessuno.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA SINTESI DELLE QUESTIONI DI NATURA POLITICO-SINDACALE ED ECONOMICA SOTTESE AL PROGETTO DI ISTITUZIONE DI UNO STANDARD RETRIBUTIVO MINIMO, \u00a0FATTO PROPRIO DAL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA SUL LAVORO &#8211; E UN RICHIAMO CONCLUSIVO ALL&#8217;UTILIT\u00c0 DEL METODO SPERIMENTALE IN QUESTA MATERIA Intervento nella rivista Colloqui giuridici sul lavoro diretta da Antonio Vallebona, 3 novembre 2014 &#8211;\u00a0In argomento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-33290","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33290"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33290\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}