
{"id":33372,"date":"2014-11-09T20:11:05","date_gmt":"2014-11-09T19:11:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33372"},"modified":"2014-11-09T23:35:39","modified_gmt":"2014-11-09T22:35:39","slug":"i-il-vitalizio-non-costituisce-diritto-acquisito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33372","title":{"rendered":"I IL VITALIZIO NON COSTITUISCE DIRITTO ACQUISITO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">RIDURRE LE RENDITE\u00a0PI\u00d9 SMACCATAMENTE ESAGERATE EROGATE DALLE REGIONI AI PROPRI EX-CONSIGLIERI\u00a0\u00c8 DOVEROSO E AL TEMPO STESSO COSTITUZIONALMENTE POSSIBILE<\/span><\/p>\n<p><em>Nota tecnica per la <\/em>Nwsl<em> n. 319, 10 novembre 2014<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Sommario:<\/strong><br \/>\n1.\u00a0Regione Lazio: un caso di abuso grave dell&#8217;istituto del vitalizio, superato solo di recente<br \/>\n2. La proposta di legge regionale Petrangolini 3 novembre 2014<br \/>\n3. La contestazione della proposta Petrangolini sulla base dell&#8217;argomento del &#8220;diritto acquisito&#8221;<br \/>\n4. Sono oggetto di &#8220;diritto acquisito&#8221; solo le rate di vitalizio gi\u00e0 percepite (se legittimamente percepite)<br \/>\n5. Iniziative analoghe di altre Regioni<br \/>\n6. Perch\u00e9 allora la Consulta ha bocciato il &#8220;contributo di solidariet\u00e0&#8221; sulle pensioni pi\u00f9 alte istituito dai Governi Monti e Letta?<br \/>\n7. Qual \u00e8 il limite di ragionevolezza ed equit\u00e0 della riduzione di un trattamento pensionistico?<\/p>\n<p><strong>1. Regione Lazio: un caso di abuso grave dell&#8217;istituto del vitalizio, superato solo di recente<br \/>\n<\/strong>La situazione \u00e8 descritta in modo sintetico ma incisivo nella relazione introduttiva alla proposta di legge della consigliera regionale Teresa Petrangolini &#8211; gi\u00e0 presidente nazionale dell&#8217;associazione CittadinanzAttiva -, presentata il 3 novembre 2014 (sul cui contenuto v. il \u00a7 2):<\/p>\n<p><em>I vitalizi regionali sono stati aboliti a partire da questa legislatura (la decima). Gli attuali consiglieri hanno un sistema previdenziale contributivo che consentir\u00e0 loro di avere, <strong>a partire dal 65simo anno di et\u00e0<\/strong>, una pensione non superiore a circa <b>650 euro\u00a0<\/b><strong>mensili<\/strong>.<br \/>\n<\/em><em>Per tutti i consiglieri, nonch\u00e9 per gli assessori esterni delle passate legislature (esclusi quelli dell\u2019ottava \u2013 Giunta Marrazzo), restano invece valide le vecchie norme sui vitalizi, che consentivano di percepire l\u2019assegno vitalizio <strong>da 55 anni di et\u00e0, anticipabili fino a 50<\/strong> con una riduzione del 5% per ogni anno di anticipo.<br \/>\n<\/em><em>L\u2019importo minimo di un vitalizio (per una sola legislatura) \u00e8 attualmente di circa <strong>3.100 euro netti mensili<\/strong>, il massimo (per tre o pi\u00f9 legislature) \u00e8 di circa <strong>5.900 euro<\/strong>. Il calcolo si fa moltiplicando una percentuale legata agli anni di legislatura\u00a0per la somma tra indennit\u00e0 di carica vecchia (circa 9.000 euro lordi) e indennit\u00e0 di diaria vecchia (3.500 netti).<br \/>\n<\/em><em>Nonostante l\u2019abolizione dei vitalizi da questa legislatura, la spesa per questa particolare voce del bilancio regionale appare tutt\u2019ora in crescita ed \u00e8 destinata a crescere ulteriormente per i prossimi anni.<br \/>\n<\/em><em>Oggi la spesa per gli assegni vitalizi (che a luglio 2014 erano 270) \u00e8 arrivata a superare i 20 milioni di euro all\u2019anno, a fronte di un bilancio del Consiglio regionale che, nel preventivo 2014 approvato, si attesta sui 60 milioni di euro (ben un terzo!).<\/em><\/p>\n<p>A questi dati va aggiunto che i vecchi vitalizi di cui si discute sono calcolati in percentuale non soltanto sull&#8217;indennit\u00e0, ma anche sulla diaria (percepita esente da imposte in quanto considerata come copertura di spese!). Essi inoltre sono reversibili al coniuge in caso di morte dell&#8217;ex-consigliere.<\/p>\n<div><strong>2. La proposta di legge Petrangolini 3 novembre 2014<\/strong><\/div>\n<div><span style=\"font-size: 13px;\">La proposta di legge \u00e8 mirata a ridurre i vecchi vitalizi per ricondurne l&#8217;importo a un minimo di ragionevolezza, in una Regione il cui bilancio \u00e8 pesantemente dissestato da diversi lustri di gestione finanziaria sconsiderata. Pi\u00f9 precisamente, la proposta prevede:<\/span><\/div>\n<div>&#8211; l&#8217;estensione agli ex-consiglieri che non hanno ancora maturato il vitalizio dei requisiti di anzianit\u00e0 contributiva e di et\u00e0 previsti dalla nuova disciplina per i consiglieri in carica e quelli futuri; questa disposizione consente un risparmio di circa un milione all&#8217;anno;<\/div>\n<div>&#8211; il calcolo dei vitalizi in riferimento all&#8217;importo dell&#8217;indennit\u00e0 oggi goduta dai consiglieri, ridotta rispetto a quella in vigore nelle legislature precedenti (7.600 euro per 12 mensilit\u00e0), con esclusione dal computo della diaria; questa disposizione \u00e8 estesa anche agli ex-consiglieri per i quali il vitalizio \u00e8 stato gi\u00e0 attivato; risparmio previsto: 8,6 milioni l&#8217;anno;<\/div>\n<div>&#8211; il divieto di cumulo con altri vitalizi maturati a seguito dell&#8217;assunzione di cariche elettive diverse, con possibilit\u00e0 di opzione per il vitalizio della Regione Lazio, oppure per l&#8217;altro vitalizio maturato ottenendo la restituzione dei contributi versati presso la Regione Lazio.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>3. La contestazione della proposta Petrangolini sulla base dell&#8217;argomento del &#8220;diritto acquisito&#8221;<\/strong><\/div>\n<div>Come era facilmente prevedibile, contro questa proposta si \u00e8 subito levato un fuoco di sbarramento da parte degli interessati, basato essenzialmente sull&#8217;argomento secondo cui il vitalizio, una volta attivato, costituirebbe oggetto di un &#8220;diritto acquisito&#8221; intoccabile fino alla morte del titolare. Anzi: fino alla morte del coniuge che gli sia sopravvissuto.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span style=\"font-size: 13px;\">Questo argomento del &#8220;diritto acquisito&#8221; non ha alcun fondamento, n\u00e9 legislativo ordinario, n\u00e9 tanto meno di rango costituzionale. Vediamo perch\u00e9.<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>4. Sono oggetto di &#8220;diritto acquisito&#8221; solo le rate di vitalizio gi\u00e0 percepite (se legittimamente percepite)<\/strong><\/div>\n<div>La stessa fonte che attribuisce a un lavoratore o a un pensionato un determinato trattamento pu\u00f2 &#8211; entro i limiti che vedremo tra breve &#8211; ridurne l&#8217;entit\u00e0 per il futuro. Cos\u00ec, per esempio, lo stesso contratto collettivo, che ha istituito una voce retributiva in un tempo <em>t1<\/em>, nel tempo <em>t2<\/em> pu\u00f2 sopprimerla, oppure oppure regolarla diversamente riducendone l&#8217;entit\u00e0. A maggior ragione questo vale per la legge &#8211; statale o regionale &#8211;\u00a0che abbia istituito un trattamento pensionistico o una rendita: &#8220;il legislatore pu\u00f2 &#8211; al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale &#8211; ridurre trattamenti pensionistici gi\u00e0 in atto&#8221; (sentenza della Corte costituzionale n. 446\/2002; in senso conforme le sentenze precedenti n. 361\/1996, n. 240\/1994, n. 822\/1988). La Corte prosegue affermando che &#8220;il diritto a una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) &#8211; se non pu\u00f2 essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l&#8217;erogazione della prestazione (sentt. n. 211\/1997, n. 419\/1999) &#8211; ben pu\u00f2 subire gli effetti di discipline pi\u00f9 restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute&#8221;. E ancora: &#8220;se, <strong>salvo il controllo di ragionevolezza, \u00e8 conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto<\/strong>,\u00a0a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore, quale la pensione di reversibilit\u00e0 che eventualmente spetter\u00e0 al coniuge superstite del pensionato in quel momento ancora in vita. Queste conclusioni inducono a ritenere che <strong>non possa argomentarsi in termini di diritto quesito<\/strong>&#8221; (Corte cost. n. 349\/1985 e n. 9\/1994).<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>5. Iniziative analoghe di altre Regioni<\/strong><\/div>\n<div>La Regione Trentino Alto-Adice, con la propria legge n. 5\/2014, ha ridotto l&#8217;importo dei vitalizi non solo per gli ex-consiglieri regionali che ancora non ne godono, ma anche per quelli che gi\u00e0 ne beneficiano, sulla base di un parere favorevole del presidente emerito della Corte costituzionale Franco Gallo, secondo il quale &#8220;si pu\u00f2 intervenire retroattivamente sui vitalizi&#8221;, purch\u00e9 con &#8220;equit\u00e0 e ragionevolezza&#8221;, dal momento che il principio costituzionale di irretroattivit\u00e0 delle leggi nel nostro ordinamento si applica soltanto in campo penale. A questo proposito osservo, peraltro, che la riduzione dei vitalizi di cui stiamo discutendo non \u00e8 affatto <em>retroattiva<\/em>: essa infatti si limita a modificare l&#8217;entit\u00e0 di rate dei vitalizi non ancora erogate.<\/div>\n<div>La Regione Lombardia, con la legge regionale n. 40\/2014, si \u00e8 invece limitata a una riduzione temporanea dei vitalizi. Ma \u00e8 anche questa una disposizione che incide su vitalizi gi\u00e0 attivati.<br \/>\nLa Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, infine, ha ultimamente deliberato le <em>guidelines\u00a0<\/em>per una <strong>riduzione (almeno) temporanea di tutti i vitalizi gi\u00e0 in essere<\/strong> degli ex-consiglieri nel triennio 2015-2017.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>6. Perch\u00e9 allora la Consulta ha bocciato il &#8220;contributo di solidariet\u00e0&#8221; sulle pensioni pi\u00f9 alte?<\/strong><\/div>\n<div>Le sentenze della Corte costituzionale n. 223\/2012 e n. 116\/2013 hanno dichiarato incostituzionale il &#8220;contributo di solidariet\u00e0&#8221; imposto sulle pensioni pi\u00f9 alte<\/div>\n<div>rispettivamente dai decreti-legge n. 78\/2010 e n. 98\/2011\u00a0per contrasto con l&#8217;articolo 53 della Carta (principio dell&#8217;universalit\u00e0 dell&#8217;imposizione fiscale) e con l&#8217;articolo 3 (uguaglianza dei cittadini), perch\u00e9 ha qualificato quel contributo come una imposta. Se di imposta sul reddito sostanzialmente si tratta &#8211; dice la Corte &#8211; essa non pu\u00f2 essere fatta gravare su di una sola categoria di cittadini. In altre parole,\u00a0<span style=\"font-size: 13px;\">la Corte costituzionale non dice che \u00e8 illegittima la riduzione del trattamento gi\u00e0 in essere per lesione di diritti acquisiti, ma dice che \u00e8 illegittimo il contributo di solidariet\u00e0, in quanto applicato a una categoria soltanto di percettori di reddito, per il principio di uguaglianza cui deve ispirarsi l&#8217;imposizione fiscale.<\/span><\/div>\n<div>Questa giurisprudenza costituzionale non pu\u00f2, dunque, essere considerata ostativa a una legge che abbia un contenuto del tipo di quello della proposta di legge sopra esaminata, che cio\u00e8 disponga, per ragionevoli motivi di equilibrio di bilancio, una riduzione di vitalizi istituiti dalla stessa legge. Qui infatti non si tratta di imposizione fiscale su di un reddito decisa da un&#8217;autorit\u00e0 terza rispetto all&#8217;erogatore e al percipiente, bens\u00ec di ridefinizione dell&#8217;entit\u00e0 del reddito stesso operata da chi ha il potere di determinarlo e di fatto lo eroga.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>7. Qual \u00e8 il limite di ragionevolezza ed equit\u00e0 della riduzione di un trattamento pensionistico?<\/strong><\/div>\n<div>In <a title=\"Lettera sul Lavoro - Corriere della Sera, 13.8.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27842\" target=\"_blank\">una mia\u00a0<em>Lettera sul Lavoro<\/em>\u00a0pubblicata sul <em>Corriere della Sera <\/em>il 13 agosto dell&#8217;anno scorso<\/a>, scrivevo che\u00a0<span style=\"font-size: 13px;\">ci sono \u201cpensioni d\u2019oro\u201d di due tipi, molto diversi tra loro.\u00a0<\/span><span style=\"font-size: 13px;\">Il primo \u00e8 quello di chi percepisce una pensione molto elevata perch\u00e9 per tutta la propria vita lavorativa ha percepito retribuzioni molto elevate, e ha versato contributi previdenziali in proporzione. In questo caso, la \u201cpensione d\u2019oro\u201d non \u00e8 altro che una porzione, differita nel tempo, della \u201cretribuzione d\u2019oro\u201d che l\u2019ha generata.\u00a0<\/span><span style=\"font-size: 13px;\">Il discorso cambia radicalmente se il beneficiario ha avuto la retribuzione di un milione di euro soltanto negli ultimi dieci della sua vita lavorativa, ma la sua pensione \u00e8 stata calcolata <\/span><em style=\"font-size: 13px;\">per intero<\/em><span style=\"font-size: 13px;\"> in proporzione alla retribuzione e contribuzione di quell\u2019ultimo decennio (e nel caso dei vecchi vitalizi della Regione Lazio la sproporzione tra contribuzione effettiva e rendita \u00e8 ancora pi\u00f9 macroscopica). In questo caso, il beneficiario si \u00e8 effettivamente guadagnato soltanto un terzo, o un quarto, \u00a0o un decimo &#8211; nel caso dei vecchi vitalizi laziali anche meno! &#8211; della pensione d\u2019oro che gli viene erogata, mentre la parte restante \u00e8 sostanzialmente regalata. <em>Q<\/em><\/span><em style=\"font-size: 13px;\">uesta<\/em><span style=\"font-size: 13px;\"> differenza pu\u00f2 essere ridotta, e persino azzerata, dalla stessa fonte che ha istituito il trattamento. Se la riduzione si limita a questa differenza, la Corte costituzionale non potr\u00e0 bocciarla, poich\u00e9 essa non avr\u00e0 creato una disparit\u00e0 di trattamento, bens\u00ec al contrario avr\u00e0 <strong>ridotto un privilegio indebito<\/strong>, oltretutto in un momento di straordinaria necessit\u00e0 nel quale a tutti i cittadini vengono chiesti sacrifici per il risanamento delle finanze pubbliche.<\/span><\/div>\n<div><span style=\"font-size: 13px;\">\u00a0<\/span><span style=\"font-size: 13px;\"><br \/>\n<\/span><\/div>\n<div><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RIDURRE LE RENDITE\u00a0PI\u00d9 SMACCATAMENTE ESAGERATE EROGATE DALLE REGIONI AI PROPRI EX-CONSIGLIERI\u00a0\u00c8 DOVEROSO E AL TEMPO STESSO COSTITUZIONALMENTE POSSIBILE Nota tecnica per la Nwsl n. 319, 10 novembre 2014<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,31],"tags":[],"class_list":["post-33372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33372\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}