
{"id":33484,"date":"2014-11-29T23:15:21","date_gmt":"2014-11-29T22:15:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33484"},"modified":"2014-11-30T23:26:40","modified_gmt":"2014-11-30T22:26:40","slug":"dalla-legge-fornero-al-jobs-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33484","title":{"rendered":"DALLA LEGGE FORNERO AL JOBS ACT"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LIMITI E MERITI DELLA RIFORMA DEL 2012 &#8211; CONTINUIT\u00c0 E DISCONTINUIT\u00c0 TRA QUELLA E LA NUOVA RIFORMA CHE STA VEDENDO LA LUCE IN QUESTI GIORNI<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista in occasione del meeting promosso da KPMG, Ruling Companies e Studio Ichino-Brugnatelli e Associati a Milano il 1\u00b0 dicembre 2014 &#8211; Il sondaggio a cui si riferisce l&#8217;intervistatore \u00e8 stato svolto da Nando Pagnoncelli per incarico di KPMG su di un campione di imprese circa le loro valutazioni sulla riforma del giugno 2012, le loro previsioni e i loro comportamenti conseguenti<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><b>Professor Ichino, si aspettava le valutazioni prevalentemente negative delle imprese sulla legge Fornero, che emergono da questo sondaggio?<br \/>\n<\/b>S\u00ec: corrispondono tutto sommato a come questa legge \u00e8 stata accolta dall\u2019opinione pubblica generale. Forse, per\u00f2, sulla distanza, queste valutazioni negative possono essere precisate e circoscritte meglio. E possono essere rivalutati due aspetti molto positivi della stessa legge.<b><\/b><\/p>\n<p><b>Incominciamo dalla messa a fuoco degli aspetti negativi.<br \/>\n<\/b>Innanzitutto \u00e8 una legge scritta nella forma e con il linguaggio divenuti ormai sfortunatamente tipici della nostra legislazione in materia del lavoro: quindi una legge illeggibile per la quasi totalit\u00e0 di coloro che devono applicarla. E questo \u00e8 un difetto molto grave. Quanto al contenuto, \u00e8 una legge che ha perso per strada una parte del suo equilibrio originario.<\/p>\n<p><b>Quale equilibrio?<br \/>\n<\/b>L\u2019idea originaria era quella, per un verso, di un drastico superamento della rigidit\u00e0 costituita dalla disciplina dei licenziamenti, per l\u2019altro verso di un contrasto efficace agli abusi di forme di contratto di lavoro non standard, come le collaborazioni continuative, o l\u2019associazione in partecipazione. Al dunque, il superamento della vecchia disciplina del licenziamento \u00e8 stato fortemente depotenziato con la reintroduzione \u2013 a seguito del famoso vertice di maggioranza notturno a Palazzo Chigi del 23 marzo 2012 \u2013 della reintegrazione per alcune ipotesi di licenziamento disciplinare e di licenziamento economico, che sono poi state interpretate in modo molto estensivo da parte dei giudici del lavoro. E sul terreno del contrasto agli abusi si \u00e8 verificata una sorta di <i>overshooting<\/i>: insieme al loglio \u00e8 stato falciato anche un po\u2019 di grano che non lo meritava.<\/p>\n<p><b>Il quadro che lei sta tracciando sembra giustificare in pieno la cattiva opinione della legge che \u00e8 prevalsa nell\u2019opinione pubblica.<br \/>\n<\/b>S\u00ec. Ma non si possono dimenticare due meriti importantissimi di questa legge. Il primo consiste in questo: essa ha realizzato una riforma degli ammortizzatori sociali \u2013 mi riferisco soprattutto a Cassa integrazione e assicurazione contro la disoccupazione \u2013 per la quale il Parlamento aveva delegato pi\u00f9 volte i Governi nei diciotto anni precedenti, senza che nessuno di essi, n\u00e9 di destra n\u00e9 di sinistra, fosse mai riuscito a cavare neppure un ragno dal buco. Fino al 2012 la generalit\u00e0 dei disoccupati ha goduto soltanto del 60 per cento dell\u2019ultima retribuzione per sei mesi, mentre nel settore manifatturiero il trattamento era dell\u201980 per cento e poteva durare per pi\u00f9 anni, senza essere soggetto ad alcuna condizionalit\u00e0; la legge Fornero ha disposto il passaggio graduale, che ormai si \u00e8 compiutamente realizzato, a un trattamento assicurativo unico per tutti: l\u2019ASpI, pari al 75 per cento per i primi sei mesi, poi gradualmente ridotto, per una durata complessiva di dodici o diciotto mesi a seconda dei casi. Si \u00e8 rafforzata la condizionalit\u00e0 di questo trattamento, anche se su questo terreno l\u2019implementazione \u00e8 ancora molto indietro. Inoltre si sono poste le basi per il superamento dell\u2019abuso sistematico della Cassa integrazione guadagni, finora diffusamente utilizzata per nascondere la disoccupazione mettendo, per cos\u00ec dire, i disoccupati in <i>freezer<\/i> per anni e anni senza che nessuno si occupi di loro.<\/p>\n<p><b>Il secondo merito della legge Fornero?<br \/>\n<\/b>Ha superato il tab\u00f9 dell\u2019intangibilit\u00e0 dell\u2019articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Su questo terreno la riforma, come si \u00e8 detto, \u00e8 stata soltanto parziale e non ha quindi portato tutti i risultati sperati. Per\u00f2 alcuni risultati importanti si sono avuti, soprattutto sul versante dei licenziamenti individuali per giustificato motivo di natura economica od organizzativa: in precedenza questi non erano di fatto praticabili se non in casi molto limitati; col risultato che l\u2019impresa doveva attendere che maturasse una riduzione di personale di almeno cinque unit\u00e0 per poter dare corso al licenziamento collettivo. Da due anni a questa parte invece essi hanno incominciato a essere possibili; e si \u00e8 osservato un loro rilevante effetto sostitutivo rispetto ai licenziamenti collettivi. La procedura di esame congiunto preventivo, istituita dalla legge Fornero, ha dato esito positivo in pi\u00f9 di met\u00e0 dei casi. Oggi, comunque, sarebbe molto meno facile arrivare \u2013 come stiamo arrivando \u2013 al superamento totale dell\u2019articolo 18, se non avessimo alle spalle l\u2019esperienza di questi due anni di applicazione della legge Fornero, con tutti i suoi limiti.<\/p>\n<p><b>Veniamo dunque all\u2019oggi. A che punto \u00e8 il <i>Jobs Act<\/i> annunciato da Matteo Renzi?<br \/>\n<\/b>Con questa espressione si indica comunemente un insieme di provvedimenti in materia di diritto e di mercato del lavoro contenuti nel programma del nuovo Governo, di cui una parte \u00e8 gi\u00e0 attuata: con il decreto-legge n. 34 del marzo scorso, il cosiddetto \u201cdecreto Poletti\u201d, \u00e8 stata disposta una sostanziale liberalizzazione delle assunzioni a termine, con il limite dei 36 anni complessivi tra primo contratto e proroghe; e il limite del 20 per cento massimo di assunti a termine nella stessa impresa. \u00c8 stata inoltre disposta una notevole riduzione dei vincoli in materia di apprendistato, anche se su questo terreno si pu\u00f2 far ancora molto in termini di semplificazione delle procedure di assunzione.<\/p>\n<p><b>Quale sar\u00e0 il prossimo passo?<\/b><br \/>\nIl prossimo passo sar\u00e0 costituito da un decreto legislativo, di cui si prevede l\u2019entrata in vigore gi\u00e0 il primo gennaio 2015, che conterr\u00e0 le linee essenziali della disciplina del contratto a tempo indeterminato \u201ca protezione crescente\u201d, cio\u00e8 con una disciplina completamente nuova del licenziamento, e da una drastica riduzione del cuneo fiscale e contributivo sulle retribuzioni del personale assunto con questo nuovo contratto, prevista dalla legge finanziaria per il 2015. Seguiranno poi, entro il primo semestre del nuovo anno, almeno tre altri decreti legislativi, contenenti rispettivamente il nuovo testo unico semplificato delle norme sui rapporti di lavoro, ovvero il cosiddetto <i>Codice semplificato<\/i>, la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, che completer\u00e0 l\u2019opera avviata con la legge Fornero, e una ristrutturazione radicale del sistema dei servizi per l\u2019impiego.<\/p>\n<p><b>Andiamo per ordine. In che cosa consistono le novit\u00e0 del \u201ccontratto a protezione crescente\u201d?<\/b><br \/>\nEssenzialmente nella nuova disciplina dei licenziamenti, che segna il passaggio definitivo da un sistema di protezione centrato su di una regola di sostanziale <i>job property<\/i>, ispirata al modello dell\u2019impiego pubblico tradizionale, a un sistema di protezione ispirato al modello nord-europeo della <i>flexsecurity<\/i>. Il filtro delle scelte aziendali in materia di aggiustamento degli organici non sar\u00e0 pi\u00f9 costituito essenzialmente dalle valutazioni imprevedibili di un giudice, ma da un <i>severance cost<\/i> prevedibile, proporzionato all\u2019anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore, di entit\u00e0 minima all\u2019inizio del rapporto: una mensilit\u00e0 per anno di anzianit\u00e0. Sul versante della <i>security<\/i>, il nuovo sistema prevede che al lavoratore venga assicurata, insieme al congruo sostegno del reddito offerto dall\u2019ASpI, una assistenza efficace nella ricerca della nuova occupazione.<\/p>\n<p><b>Ma i servizi per l\u2019impiego in Italia funzionano molto male.<br \/>\n<\/b>Per questo il disegno della riforma prevede il coinvolgimento delle agenzie specializzate nei servizi di <i>placement<\/i> e di <i>outplacing<\/i>, attraverso il nuovo strumento del <i>contratto di ricollocazione<\/i>, che vedr\u00e0 il lavoratore libero di scegliere l\u2019agenzia specializzata tra quelle accreditate presso la Regione, ma impegnato poi a cooperare attivamente a tutte le iniziative che questa gli indicher\u00e0 per il pi\u00f9 rapido reinserimento nel tessuto produttivo, sotto pena della perdita del sostegno del reddito. Il servizio reso dall\u2019agenzia verr\u00e0 retribuito con un <i>voucher<\/i> regionale pagabile per la maggior parte a risultato ottenuto, in modo da assicurare una riqualificazione automatica della spesa pubblica in questo campo e al tempo stesso una selezione automatica degli operatori in base alle loro capacit\u00e0. Il disegno di legge-delega prevede anche l\u2019istituzione, senza assunzione di nuovo personale, di un\u2019agenzia nazionale cui saranno affidati i compiti di fissare gli standard di efficienza ed efficacia dei servizi offerti dalle Regioni, controllarne il rispetto e surrogarsi alle Regioni che non siano in grado di garantirlo.<\/p>\n<p><b>In che cosa consister\u00e0 il <i>Codice semplificato<\/i>?<br \/>\n<\/b>Consister\u00e0 in un testo unico di una sessantina di articoli, brevi e scritti in modo da essere leggibili da parte di chiunque; e facilmente traducibili in inglese. Questi sessanta articoli sostituiranno l\u2019intera legislazione di fonte nazionale in materia di rapporti di lavoro. A parte la riforma dei licenziamenti di cui si \u00e8 detto, e una modifica incisiva della norma relativa al mutamento di mansioni in azienda, per il resto il nuovo codice non far\u00e0 altro che \u201cdistillare\u201d in forma pi\u00f9 semplice e chiara la normativa esistente, eliminandone gli scostamenti pi\u00f9 rilevanti rispetto agli standard europei prevalenti.<\/p>\n<p><b>Il Governo riuscir\u00e0 a mantenere tutti questi impegni?<br \/>\n<\/b>In parte, come si \u00e8 visto, sono impegni gi\u00e0 attuati. Quanto al disegno di legge-delega, esso \u00e8 stato approvato in seconda lettura dalla Camera, e la terza lettura in Senato, ai primi di dicembre, sar\u00e0 sicuramente rapidissima. Il primo decreto delegato, con la disciplina essenziale del contratto di lavoro a protezione crescente, sar\u00e0 dunque emanato entro la fine dell\u2019anno per entrare in vigore insieme alla legge di stabilit\u00e0, con gli sgravi tributari e contributivi, dall\u2019inizio del nuovo anno. Gli altri decreti delegati sono gi\u00e0 in fase avanzata di stesura: non vi \u00e8 motivo di dubitare che arriveranno a ruota anche quelli. Non vi \u00e8 motivo di dubitarne anche perch\u00e9 tutti sanno quanto pesino questi adempimenti per la credibilit\u00e0 e il potere contrattuale dell\u2019Italia al tavolo di Bruxelles. Ma anche per la riapertura del flusso degli investimenti diretti stranieri nel nostro Paese, che costituisce la premessa pi\u00f9 importante per il ritorno dell\u2019economia italiana alla crescita.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LIMITI E MERITI DELLA RIFORMA DEL 2012 &#8211; CONTINUIT\u00c0 E DISCONTINUIT\u00c0 TRA QUELLA E LA NUOVA RIFORMA CHE STA VEDENDO LA LUCE IN QUESTI GIORNI Intervista in occasione del meeting promosso da KPMG, Ruling Companies e Studio Ichino-Brugnatelli e Associati a Milano il 1\u00b0 dicembre 2014 &#8211; Il sondaggio a cui si riferisce l&#8217;intervistatore \u00e8 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-33484","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33484"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33484\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}