
{"id":33500,"date":"2014-11-22T23:19:30","date_gmt":"2014-11-22T22:19:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33500"},"modified":"2014-11-23T23:28:42","modified_gmt":"2014-11-23T22:28:42","slug":"quando-larticolo-18-mette-a-repentaglio-i-posti-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33500","title":{"rendered":"QUANDO L&#8217;ARTICOLO 18 METTE A REPENTAGLIO I POSTI DI LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL MODO IN CUI LA NORMA DELLO STATUTO PI\u00d9 CONTROVERSA VIENE DI FATTO APPLICATA SPIEGA MEGLIO DI QUALSIASI TRATTAZIONE GIURIDICA LA NECESSIT\u00c0 DI ADOTTARE UNA TECNICA DIVERSA DI PROTEZIONE<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera pubblicata sulla <\/em>Rivista italiana di diritto del lavoro<em> (2003, III, pp. 185-186),\u00a0poi ripresa dal <\/em>Corriere della Sera <em>il 7 agosto 2003 &#8211; Per una rassegna di casi e documenti sullo stesso argomento pubblicati su questo sito v. <\/em><a title=\"Portale dell'articolo 18\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33490\" target=\"_blank\">Articolo 18: una norma che merita di essere cambiata<em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/a><\/p>\n<p>Caro professor Ichino,<br \/>\ndal 1970 lavoro come tecnica-modellista e responsabile della qualit\u00e0 in un\u2019azienda di confezioni a conduzione familiare che occupa circa 50 dipendenti, ditta presso la quale inizialmente ero dipendente, poi ne sono diventata socia avendone acquisito una piccola quota di partecipazione.<br \/>\nNel 1990 la ditta assunse un\u2019operaia cucitrice che, dopo circa 6 mesi di regolare lavoro, si rese assente dal lavoro con regolare certificazione medica per 13 mesi consecutivi: motivo della malattia, un forte esaurimento nervoso causato dalla morte della madre, avvenuta cinque anni prima. Allo scadere del periodo di comporto, la dipendente, non avendo pi\u00f9 diritto a restare assente senza perdere il posto, si present\u00f2 al lavoro e subito ebbe una discussione con me in quanto non trov\u00f2 nello spogliatoio la propria divisa lasciata l\u00ec 13 mesi prima, giungendo a minacciare di rovinare dei capi in lavorazione. Passata una settimana, la stessa dipendente incominci\u00f2 a insultare l\u2019amministratore accusandolo di essere un ladro in quanto non le aveva retribuito alcuni giorni di malattia (questi le erano stati trattenuti in quanto durante il periodo di malattia era risultata assente dalla sua abitazione a un controllo dell\u2019Inps). Durante questa discussione la dipendente finse di cadere a terra come fosse stata spinta o addirittura picchiata dal datore di lavoro, aggressione smentita da tutte le altre dipendenti presenti alla scena.<br \/>\nDa qui ha inizio l\u2019odissea della nostra azienda. Su consiglio dell\u2019Unione industriali di Bergamo l\u2019operaia viene licenziata per insubordinazione; la stessa impugna il licenziamento e avvia la causa, a seguito della quale dopo un anno il giudice del lavoro di Treviglio d\u00e0 ragione all\u2019azienda. In appello, anche il Tribunale di Bergamo conferma la legittimit\u00e0 del licenziamento. La dipendente allora propone ricorso alla Cassazione, la quale rimanda il fascicolo al Tribunale di Brescia per appurare alcuni punti. Il tutto si risolve nuovamente con una sentenza favorevole all\u2019azienda.<br \/>\nA questo punto la dipendente propone un secondo ricorso alla Cassazione, la quale nuovamente rimette la causa al giudice di appello. Si arriva cos\u00ec alla data maledetta del 6 marzo 2003, quando il Tribunale condanna l\u2019azienda al reintegro della dipendente e alla corresponsione di tutte le mensilit\u00e0 dalla data del licenziamento (anno 1992) sino alla data del reintegro (2003), con interessi e rivalutazione monetaria, contributi previdenziali e relative sanzioni per l\u2019omissione nell\u2019arco di undici anni, oltre a tutte le spese processuali per i sei gradi del giudizio. Oltre a ci\u00f2 \u2011 non dimenticando che abbiamo comunque sostenuto enormi spese per l\u2019assistenza prestata dal nostro legale \u2011 poco dopo la sentenza la dipendente ha comunicato che rinunciava al posto di lavoro, ottenendo cos\u00ec, sempre a norma dell\u2019art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il pagamento di ulteriori quindici mensilit\u00e0 di retribuzione.<br \/>\nE adesso, come fare a pagare un debito cos\u00ec grosso, per una ditta che lavora nel settore tessile, noto per avere margini di guadagno bassissimi? Si sono prospettate due soluzioni: portare i libri in Tribunale e chiudere la ditta lasciando senza lavoro cinquanta persone, oppure ipotecare i beni personali dei soci (nel mio caso un appartamento ad uso di prima casa acquistato dopo 25 anni di lavoro con mutuo; lo stesso per quanto riguarda l\u2019amministratore). Tra le due ipotesi abbiamo scelto la seconda, perch\u00e9 siamo persone corrette, che amano il proprio lavoro e la realt\u00e0 che sono riuscite a costruire in oltre trent\u2019anni di attivit\u00e0; e che altrimenti si sentirebbero in colpa verso gli altri dipendenti dell\u2019azienda, che hanno anch\u2019essi dei figli da mantenere e il mutuo da pagare. Cos\u00ec mi ritrovo a 58 anni a ipotecare di nuovo il mio appartamento per altri 15 anni, per poter pagare undici anni di retribuzioni e contributi a una persona, che per questo periodo dice di non aver mai lavorato (ma siamo in una zona con tasso di disoccupazione praticamente inesistente).<br \/>\nCaro professor Ichino, io ho sempre avuto fiducia nella giustizia, ma adesso non pi\u00f9. Mi scuso per lo sfogo e le faccio i miei complimenti per l\u2019obbiettivit\u00e0 con cui lei ha illustrato sul Corriere i gravi difetti di funzionamento della nostra legge sui licenziamenti.<br \/>\nAntonia Lavelli<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL MODO IN CUI LA NORMA DELLO STATUTO PI\u00d9 CONTROVERSA VIENE DI FATTO APPLICATA SPIEGA MEGLIO DI QUALSIASI TRATTAZIONE GIURIDICA LA NECESSIT\u00c0 DI ADOTTARE UNA TECNICA DIVERSA DI PROTEZIONE Lettera pubblicata sulla Rivista italiana di diritto del lavoro (2003, III, pp. 185-186),\u00a0poi ripresa dal Corriere della Sera il 7 agosto 2003 &#8211; Per una rassegna [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-33500","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33500"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33500\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}