
{"id":33574,"date":"2014-11-27T13:54:25","date_gmt":"2014-11-27T12:54:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33574"},"modified":"2014-11-29T19:33:45","modified_gmt":"2014-11-29T18:33:45","slug":"relazione-alla-commissione-lavoro-del-senato-sul-disegno-di-legge-delega","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33574","title":{"rendered":"RELAZIONE ALLA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\"><em><\/em>IL PASSAGGIO A UN NUOVO ORDINAMENTO DEL LAVORO TENDENTE ALL&#8217;UNIVERSALIT\u00c0, FONDATO SUI PRINCIPI DELLA <em>FLEXSECURITY<\/em> &#8211; LE PRECISAZIONI DEL DISEGNO DI RIFORMA RISULTANTI DALLE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO DI LEGGE DALLA CAMERA<\/span><\/p>\n<p><em>Testo della relazione svolta davanti alla Commissione Lavoro del Senato il 26 novembre 2014, per l&#8217;avvio dell&#8217;esame in terza lettura del disegno di legge n. 1428-B\/2014<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Relazione del senatore Pietro Ichino alla Commissione 11a,<br \/>\nLavoro e Politiche sociali, sul disegno di legge AS n. 1428B\/214<br \/>\nrecante <i>Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u00e9 in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro<\/i><\/b><\/p>\n<p>Signor Presidente, Colleghi,<\/p>\n<p>esigenze evidenti di economia dei nostri lavori mi inducono a omettere una nuova presentazione integrale del disegno di legge che torna dalla Camera dei Deputati al Senato per la terza lettura: faccio rinvio in proposito alle <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=32779\">relazioni svolte dal Senatore Sacconi<\/a> in sede di prima lettura, nonch\u00e9 a <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30839\">quella che io stesso ebbi occasione di svolgere in quella fase alla Commissione 10a<\/a>. Basti, in questa sede, dar conto delle modifiche apportate al disegno di legge dall&#8217;altro ramo del Parlamento, ai fini del relativo esame da parte della Commissione. Con l&#8217;avvertenza che il disegno di legge stesso \u00e8 ora qualificato come collegato alla legge di stabilit\u00e0, con le conseguenze ai Colleghi ben note per ci\u00f2 che riguarda la celerit\u00e0 che dovr\u00e0 caratterizzare l&#8217;<i>iter <\/i>di questo provvedimento e in particolare la necessit\u00e0 che il suo esame sia il pi\u00f9 possibile concentrato nei prossimi giorni.<\/p>\n<p><b>Osservazioni di carattere generale<\/b><\/p>\n<p>Le modifiche apportate dalla Camera non hanno mutato l&#8217;impianto del disegno di legge, bens\u00ec lo hanno confermato apportando alcune precisazioni circa il contenuto della delega e alcuni perfezionamenti formali. Non \u00e8 dunque mutato, bens\u00ec confermato l&#8217;intendimento che muove l\u2019intero disegno di legge:<br \/>\n&#8211; nel senso del passaggio da un ordinamento del lavoro caratterizzato da profonde disparit\u00e0 di protezione, generatore di quel dualismo delle tutele che negli ultimi anni ci \u00e8 stato ripetutamente rimproverato dall&#8217;Unione Europea, a un nuovo ordinamento tendente invece all&#8217;universalit\u00e0 di applicazione delle misure necessarie per correggere le distorsioni del mercato del lavoro: un mercato tuttora caratterizzato in vaste sue parti da asimmetrie e squilibri di potere contrattuale tra le parti<br \/>\n&#8211; nel senso del passaggio dal vecchio sistema di protezione fondato su di un principio di tendenziale inamovibilit\u00e0 della persona che lavora, secondo il modello che ha tradizionalmente caratterizzato l&#8217;impiego pubblico, a un sistema di protezione fondato su di un forte sostegno e assistenza alla persona nel mercato del lavoro, in particolare nel passaggio dalla vecchia occupazione a una nuova;<br \/>\n&#8211; in estrema sintesi, nel senso del passaggio da un regime che per sua stessa natura \u00e8 generatore di dualismo fra protetti e poco o per nulla protetti, a un regime fondato sulla coniugazione della massima possibile flessibilit\u00e0 delle strutture produttive con la massima possibile sicurezza economica e professionale delle persone che lavorano, basata sulla loro libert\u00e0 effettiva di movimento nel mercato del lavoro.<\/p>\n<p>A questi obiettivi tendono i tre pilastri della riforma, costituiti rispettivamente dalle nuove norme in tema di ammortizzatori sociali (articolo 1, nella formulazione originaria del disegno di legge, ora commi 1 e 2), di servizi nel mercato (articolo 2, ora commi 3 e 4) e disciplina dei contratti di lavoro e in particolare del loro scioglimento (articolo 4, ora comma 7). A proposito di quest\u2019ultima, \u00e8 necessario qui rispondere all\u2019obiezione che \u00e8 risuonata tante volte, dentro e fuori del Parlamento, nel dibattito suscitato dall\u2019emendamento pi\u00f9 controverso (quello al comma 7, lettera <i>c<\/i>): se il licenziamento \u00e8, per un qualsiasi motivo, contrario all\u2019ordinamento, perch\u00e9 mai l\u2019ordinamento stesso non dovrebbe privarlo dei suoi effetti giuridici? La risposta a questa domanda non sta soltanto nel confronto con gli altri ordinamenti dell\u2019occidente industrializzato, la maggior parte dei quali non conosce neppure la sanzione della reintegrazione coattiva del prestatore nel vecchio posto di lavoro (anche in Germania, dove la reintegrazione rientra fra le sanzioni possibili nell&#8217;area delle imprese con pi\u00f9 di 10 dipendenti, essa ha sempre avuto un&#8217;ampiezza di applicazione molto inferiore a quella registratasi nel nostro ordinamento, che le ha di fatto conferito carattere di eccezionalit\u00e0). La risposta sta anche nella constatazione delle inevitabili distorsioni conseguenti all\u2019impossibilit\u00e0 di tradurre compiutamente la complessa realt\u00e0 delle esigenze di gestione aziendale in dati rilevanti di \u201cverit\u00e0 giudiziale\u201d risultanti da un&#8217;istruttoria testimoniale. Questo \u00e8 il motivo per cui viene istituito per la generalit\u00e0 dei casi un limite alle conseguenze del possibile giudizio negativo sul motivo del licenziamento: quel limite del costo massimo di separazione, salvi casi eccezionali, che costituisce un dato comune alla generalit\u00e0 degli ordinamenti stranieri. La legge-delega affida al Governo di stabilirne l&#8217;entit\u00e0 in relazione e corrispondenza con l&#8217;anzianit\u00e0 di servizio della persona interessata.<\/p>\n<p><b>Esame delle modifiche apportate al testo in seconda lettura<\/b><\/p>\n<p>Passo quindi alla sola esposizione del contenuto degli emendamenti al disegno di legge approvati dalla Camera dei Deputati, esaminandoli nell&#8217;ordine in cui essi compaiono nell&#8217;articolo unico del disegno di legge.<\/p>\n<p>1. <i>In tema di ammortizzatori sociali<\/i><\/p>\n<p>La prima modifica consiste nell&#8217;aggiunta, al comma 2, lettera <i>a)<\/i>, n. 1, dell&#8217;aggettivo &#8220;definitiva&#8221; all&#8217;espressione &#8220;cessazione di attivit\u00e0 aziendale&#8221;: si conferma, dunque, la <b>limitazione dell&#8217;intervento della Cassa integrazione guadagni ai soli casi di cessazione temporanea<\/b>, ovvero di sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 aziendale con ragionevole prospettiva di ripresa dell&#8217;attivit\u00e0 stessa, quindi dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, entro il termine di durata dell&#8217;intervento. Si conferma, per converso, la necessit\u00e0 che in tutti gli altri casi lo stato di effettiva disoccupazione dei lavoratori non venga nascosto attraverso la sospensione fittizia dei rapporti di lavoro, come si \u00e8 diffusamente fatto negli ultimi decenni, ma si proceda immediatamente all&#8217;attivazione delle misure tendenti al pi\u00f9 rapido possibile reinserimento dei lavoratori interessati nel tessuto produttivo (misure che sono oggetto dell&#8217;articolo 2 del disegno di legge).<\/p>\n<p>L&#8217;aggiunta delle parole &#8220;a livello nazionale&#8221; per qualificare i <b>&#8220;meccanismi standardizzati di concessione&#8221; dei trattamenti di<\/b> <b>sostegno del reddito in costanza del rapporto di lavoro<\/b>, nel n. 2 della lettera <i>a)<\/i> del comma 1, enfatizza la necessit\u00e0 di superare ogni differenziazione regionale nei criteri di concessione. E lo stesso vale per l&#8217;aggiunta al n. 7 contenuta in un ulteriore emendamento a questo comma.<\/p>\n<p>Un poco pi\u00f9 complesso \u00e8 il discorso che riguarda l&#8217;emendamento alla lettera <i>b) <\/i>del comma 2 (sostanzialmente identico a quello relativo alla lettera <i>g)<\/i> del comma 7) che, in riferimento all&#8217;ampliamento dell&#8217;area di applicazione dell&#8217;assicurazione contro la disoccupazione a chi sia stato titolare di un <b>contratto di collaborazione coordinata e continuativa<\/b>, dispone l&#8217;aggiunta delle parole &#8220;fino al suo superamento&#8221;. Questo emendamento non allude evidentemente a un divieto attuale o futuro dei contratti di lavoro autonomo aventi per oggetto un&#8217;attivit\u00e0 continuativa nel tempo (quali per esempio il contratto che lega ai rispettivi committenti un agente di commercio, un amministratore di condominio, un amministratore di societ\u00e0, un ragioniere che tiene continuativamente la contabilit\u00e0 di un&#8217;impresa, e gli esempi potrebbero moltiplicarsi all&#8217;infinito): divieto che dovrebbe considerarsi incostituzionale per manifesta irragionevolezza; e infatti non \u00e8 previsto, n\u00e9 per l&#8217;immediato n\u00e9 per il futuro, in alcuna altra parte del disegno di legge. L&#8217;aggiunta delle parole &#8220;fino al suo superamento&#8221; deve invece intendersi come richiamo al riordino e semplificazione della disciplina dei contratti e rapporti di lavoro, oggetto della delega contenuta nel comma 7, da compiersi nel nuovo testo unico della materia: in questa sede, nel quadro di una generale ridefinizione dei confini dell&#8217;area del lavoro dipendente, potr\u00e0 essere disposto il &#8220;superamento&#8221;, appunto, del tipo contrattuale particolare della collaborazione coordinata e continuativa costituito dal <b>contratto di lavoro a progetto<\/b>.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento alla lettera <i>c)<\/i> conferma l&#8217;obbligo del beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito di attivarsi, spostando il riferimento alle <b>attivit\u00e0 socialmente utili per le comunit\u00e0 locali<\/b> in una nuova lettera <i>d)<\/i> e raccordando invece la disposizione con quanto disposto a questo proposito nel comma 4, lettera <i>v)<\/i>. La disposizione, cos\u00ec come risultante dall&#8217;emendamento, si presta a un equivoco che \u00e8 bene chiarire in questa sede: soltanto la persona che beneficia di un trattamento di disoccupazione \u00e8 tenuta ad <b>attivarsi per la ricerca di una nuova occupazione<\/b>, mentre questo obbligo non pu\u00f2 evidentemente essere imposto al beneficiario del trattamento erogato dalla Cassa integrazione guadagni, trattamento la cui funzione \u00e8 &#8211; al contrario &#8211; proprio quello di tenere legati i lavoratori all&#8217;impresa evitando dispersioni di professionalit\u00e0. A chi beneficia dell&#8217;integrazione salariale pu\u00f2 imporsi soltanto l&#8217;onere di partecipare a corsi di formazione o riqualificazione professionale.<\/p>\n<p><i>2. <\/i><i>In tema di servizi per l\u2019impiego<\/i><\/p>\n<p>L&#8217;emendamento alla lettera <i>b)<\/i> del comma 4 mira a consentire che gli incentivi economici previsti dalla disposizione siano indirizzati anche all'&#8221;acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti&#8221;.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento alla lettera <i>g)<\/i> del comma 4 sottolinea le finalit\u00e0 di &#8220;inclusione sociale&#8221; e di &#8220;valorizzazione delle competenze delle persone&#8221; cui devono tendere la razionalizzazione e la revisione delle procedure e degli adempimenti. L\u2019emendamento alla lettera <i>n)<\/i> aggiunge alla finalit\u00e0 della valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati quella della valorizzazione delle sinergie con &#8220;operatori del terzo settore, dell&#8217;istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati&#8221;: aggiunta certamente apprezzabile, purch\u00e9 sia chiaro il ruolo specifico che la riforma intende attribuire, nel nuovo sistema dei servizi per l&#8217;impiego, alle <b>imprese specializzate nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro<\/b> accreditate presso le Regioni. Nella convinzione che la funzione pubblica del collocamento ben pu\u00f2 e deve valorizzare anche queste imprese; e che un meccanismo &#8211; quale quello che si riassume nello schema del <b>contratto di ricollocazione<\/b>, di cui al stesso comma 4, lettera <i>p)<\/i> &#8211; di libera scelta dell&#8217;agenzia specializzata accreditata presso la Regione da parte delle persone interessate, nonch\u00e9 di retribuzione del servizio a mezzo di <i>voucher<\/i> pagabile per la maggior parte a risultato positivo ottenuto, pu\u00f2 assicurare ai disoccupati un servizio assai pi\u00f9 efficace di quello di cui oggi essi godono, restituire ai Centri per l&#8217;Impiego centralit\u00e0 nel sistema affidando loro un ruolo insostituibile di cerniera tra utenti e fornitori, consentire l&#8217;attivazione effettiva della condizionalit\u00e0 del sostegno del reddito (gi\u00e0 prevista dalla legge vigente ma oggi pressoch\u00e9 inesistente nei fatti) e realizzare una riqualificazione della spesa pubblica in questo settore, poich\u00e9 l&#8217;operatore inefficiente finir\u00e0 coll&#8217;essere automaticamente emarginato dal sistema.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento alla lettera <i>r)<\/i> del comma 4 sottolinea opportunamente la necessit\u00e0 di &#8220;una maggiore <b>integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito<\/b>&#8220;. Gli emendamenti alle lettere <i>v)<\/i> e <i>z)<\/i> vi aggiungono rispettivamente la menzione dell&#8217;istruzione e della formazione professionale, nonch\u00e9 della necessit\u00e0 di coordinamento tra il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e le iniziative volte a far emergere il lavoro irregolare.<\/p>\n<p><i>3. <\/i><i>In tema di semplificazione burocratica<\/i><\/p>\n<p>L&#8217;emendamento alla lettera <i>a)<\/i> del comma 6 altrettanto opportunamente sostituisce il &#8220;dimezzamento&#8221; degli <b>adempimenti burocratici o procedimentali necessari per la costituzione e gestione del rapporto di lavoro<\/b> con la loro &#8220;drastica riduzione&#8221;: che significa anche necessit\u00e0 di riduzione della complessit\u00e0 di procedimenti come quelli relativi alla sospensione del lavoro con ricorso alla Cassa integrazione, o alla riduzione del personale.<\/p>\n<p>Non \u00e8 dato invece davvero comprendere il significato della sostituzione, nella lettera <i>b)<\/i> del comma 6, in riferimento alle &#8220;norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi&#8221;, della parola &#8220;eliminazione&#8221; contenuta nel testo approvato dal Senato con la parola &#8220;abrogazione&#8221;. La portata giuridica e pratica della disposizione appare del tutto invariata.<\/p>\n<p>Nella lettera <i>g)<\/i>, un emendamento aggiunge la menzione della &#8220;lavoratrice&#8221; al &#8220;lavoratore&#8221;. Bene, anche se, coerenza stilistica avrebbe implicato che venisse operata la stessa aggiunta in tutti gli altri passaggi &#8211; per esempio il comma 2, lettera <i>b)<\/i>, n. 1 e n. 2 &#8211; nei quali la legge fa riferimento al &#8220;lavoratore&#8221; o al &#8220;prestatore&#8221;. E &#8211; perch\u00e9 no? &#8211; che in tutti i passaggi in cui si parla di &#8220;datore&#8221; di lavoro si aggiungessero le parole &#8220;o datrice&#8221;.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento alla lettera <i>i)<\/i> del comma 6 mira a precisare che, come \u00e8 ovvio, il libretto formativo deve registrare anche tutto quanto la persona titolare acquisisce sul piano professionale e culturale anche nell&#8217;ambito del &#8220;<b>sistema dell&#8217;apprendimento permanente<\/b>&#8220;.<\/p>\n<p><i>4. <\/i><i>In tema di disciplina dei contratti di lavoro<\/i><\/p>\n<p>Non ha subito alcuna modifica la parte iniziale del comma 7, nella quale si prevede l\u2019emanazione di un testo unico semplificato delle norme legislative di fonte nazionale relative ai diversi tipi di contratto di lavoro e allo svolgimento dei relativi rapporti: quello che nel dibattito \u00e8 comunemente indicato come il <i>Codice semplificato<\/i>.<\/p>\n<p>Un significato di &#8211; non inopportuna &#8211; attenuazione del contenuto del testo della lettera <i>b)<\/i> di questo comma sembra assumere l&#8217;emendamento in virt\u00f9 del quale il <b>contratto a tempo indeterminato<\/b> deve essere promosso come forma &#8220;comune&#8221; (invece che &#8220;privilegiata&#8221;) di contratto di lavoro. Questo emendamento offre l&#8217;occasione, oltre che il fondamento positivo, per un chiarimento necessario in risposta a interrogativi che si sono posti insistentemente nel dibattito delle ultime settimane. Il \u201c<b>contratto a tutele crescenti<\/b>\u201d non costituisce un tipo contrattuale diverso rispetto al contratto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato \u2013 la cui istituzione contraddirebbe l\u2019intendimento della semplificazione, sotteso all\u2019intero provvedimento -, bens\u00ec costituisce soltanto l&#8217;espressione con cui si indica sinteticamente l&#8217;insieme della nuova disciplina dei rapporti a tempo indeterminato che si costituiranno dopo l\u2019entrata in vigore del decreto legislativo attuativo di questa parte della delega. La parziale diversit\u00e0 di disciplina di questi nuovi rapporti rispetto ai vecchi &#8211; concretantesi essenzialmente nella diversa tecnica di protezione della sicurezza economica e professionale del soggetto che dal rapporto trae continuativamente la maggior parte del proprio reddito, trovandosi cos\u00ec esso in posizione di sostanziale dipendenza dal creditore della prestazione \u2013 si giustifica sul piano costituzionale non per la diversit\u00e0 del tipo contrattuale, ma essenzialmente per la necessit\u00e0 di compiere il passaggio dalla vecchia alla nuova tecnica di protezione garantendo a tutti coloro cui essa si applicher\u00e0 i nuovi servizi nel mercato del lavoro. L&#8217;attuazione del nuovo sistema deputato ad assicurare l\u2019assistenza intensiva cui chi perder\u00e0 il posto d\u2019ora in poi avr\u00e0 diritto non potr\u00e0 non avere una certa gradualit\u00e0, che si concilia perfettamente con la gradualit\u00e0 dell&#8217;ampliamento della platea dei suoi beneficiari. Tutti sanno, del resto, che la giurisprudenza costituzionale, e non solo quella italiana, ha sempre legittimato il criterio della successione temporale come criterio costituzionalmente legittimo di differenziazione della diversit\u00e0 di trattamento tra fattispecie per il resto tra loro uguali, in funzione di un processo di riforma incisiva della materia.<\/p>\n<p>Arriviamo cos\u00ec all&#8217;emendamento di gran lunga pi\u00f9 rilevante, tra quelli apportati al disegno di legge dalla Camera in seconda lettura: quello che precisa il contenuto del nuovo &#8220;<b>contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti<\/b>&#8220;, chiarendo che il legislatore delegato dovr\u00e0 regolarlo &#8220;escludendo per i licenziamenti economici la possibilit\u00e0 della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l&#8217;anzianit\u00e0 di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonch\u00e9 prevedendo termini certi per l&#8217;impugnazione del licenziamento&#8221;. Questo emendamento, come ho rilevato all&#8217;inizio di questa relazione, conferma e precisa in modo inequivocabile l&#8217;intendimento del legislatore di superare la peculiarit\u00e0 del nostro ordinamento nel panorama dell&#8217;intero occidente industrializzato, di fatto mantenutasi anche dopo la riforma parziale della materia del 2012, consistente in una ampia applicazione in questa materia della sanzione della reintegrazione. Questa sanzione dovr\u00e0 ora essere esclusa per tutti i <b>licenziamenti non sorretti da contestazione disciplinare<\/b> (individuali per motivo economico-organizzativo o per scarso rendimento oggettivo, collettivi, temporaneamente inefficaci per mancato superamento del periodo di comporto di malattia) e per la generalit\u00e0 dei licenziamenti disciplinari. L&#8217;area in cui essa dovr\u00e0 applicarsi \u00e8 soltanto quella dei casi di nullit\u00e0 del licenziamento specificamente previsti dalla legge &#8211; matrimonio, maternit\u00e0 e discriminazione o rappresaglia &#8211; e in casi particolari di <b>licenziamento disciplinare ingiustificato <\/b>equiparabili per gravit\u00e0 al licenziamento discriminatorio, pur trattandosi ovviamente di una fattispecie diversa.<\/p>\n<p>Riguardo alla questione del licenziamento collettivo, i primi commentatori della legge-delega concordano circa la sua riconducibilit\u00e0 alla nozione di \u201clicenziamento economico\u201d, ma rilevano l\u2019impossibilit\u00e0 di una riforma della materia delle procedure e dei criteri di scelta che abbia effetto limitato ai nuovi assunti, stante l\u2019obiettiva improponibilit\u00e0 di procedure e criteri di scelta differenziati tra nuovi e vecchi. Concordano comunque nel ritenere praticabile la differenziazione della sanzione per violazione procedurale o dei criteri di scelta.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento successivo innesta opportunamente nel comma 7 una nuova lettera <i>d)<\/i> mirata a rafforzare le iniziative per l&#8217;<b>alternanza scuola-lavoro<\/b>.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento alla lettera <i>f)<\/i> del comma 7 si riferisce alla nuova disciplina degli <b>strumenti di controllo a distanza<\/b> &#8211; attualmente oggetto dell&#8217;articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori &#8211; precisando che deve trattarsi di controlli aventi per oggetto gli impianti e gli strumenti di lavoro, non le persone. Si conferma comunque l&#8217;intendimento del legislatore delegante nel senso di adattare la disciplina vigente &#8211; dettata in un&#8217;epoca in cui non esistevano ancora n\u00e9 i personal computer, n\u00e9 Internet, n\u00e9 le reti informatiche aziendali, n\u00e9 i telefoni cellulari, n\u00e9 tantomeno i sistemi di localizzazione e controllo satellitare &#8211; agli sviluppi tecnologici che fanno s\u00ec che il collegamento a distanza sia diventata una funzione intrinsecamente propria di tutte le nuove strumentazioni informatiche e telematiche, normalmente utilizzate dalle imprese: funzione certo non suscettibile di essere assoggettata a una regola generale di necessaria contrattazione preventiva in sede sindacale (come invece previsto dalla norma vigente in riferimento ai sistemi televisivi a circuito chiuso e ai microfoni). Per altro verso, le stesse nuove tecnologie aprono nuovi fronti di possibile lesione del diritto delle persone alla riservatezza, che richiedono una nuova regolazione adeguata.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento alla lettera <i>h)<\/i> mira al coordinamento della disposizione ivi contenuta con quella contenuta nella lettera <i>a)<\/i>: esso dunque deve essere inteso come richiamo della necessit\u00e0 che la <b>nuova<\/b> <b>disciplina dei buoni lavoro<\/b> sia dettata &#8220;in coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale&#8221;.<\/p>\n<p>5.<i> <\/i><i>Altre disposizioni<\/i><\/p>\n<p>Due emendamenti sostituiscono l&#8217;espressione &#8220;<b>cure parentali<\/b>&#8221; a &#8220;genitorialit\u00e0&#8221;, rispettivamente nel comma 8 e nella lettera <i>f)<\/i> del comma 9: la correzione si giustifica in considerazione della necessit\u00e0 di ricomprendere nel concetto anche le cure prestate da figli a genitori o nonni non autosufficienti.<\/p>\n<p>Gli emendamenti aggiuntivi delle lettere <i>h)<\/i> ed <i>l)<\/i> al comma 9 mirano rispettivamente alla maggior protezione delle donne &#8220;inserite in percorsi di protezione relativi alla <b>violenza di genere<\/b>&#8221; e alla &#8220;semplificazione e razionalizzazione degli organismi delle competenze e dei fondi operanti in materia di <b>parit\u00e0 e pari opportunit\u00e0 nel lavoro<\/b>&#8220;.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento al comma 13 prevede opportunamente la predisposizione distrumenti di &#8220;<b>monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione<\/b>&#8221; della legge-delega: disposizione quanto mai opportuna, purch\u00e9 non faccia la fine che ha fatto la disposizione analoga contenuta nella legge n. 92\/2012, rimasta sostanzialmente inattuata.<\/p>\n<p>L&#8217;ultimo emendamento \u00e8 mirato a ridurre a <b>un solo giorno il periodo di <i>vacatio legis<\/i><\/b>, in funzione del collegamento di questo disegno di legge con quello recante la legge di stabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Per concludere, gli aggiustamenti apportati dalla Camera dei Deputati al testo approvato dal Senato nell\u2019ottobre scorso mi sembrano, per i loro intendimenti e la loro formulazione, meritevoli di essere approvati anche in questa sede. Per altro verso, il collegamento funzionale tra questo disegno di legge e quello della legge di stabilit\u00e0 consiglia di procedere a una discussione e approvazione rapida da parte del Senato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL PASSAGGIO A UN NUOVO ORDINAMENTO DEL LAVORO TENDENTE ALL&#8217;UNIVERSALIT\u00c0, FONDATO SUI PRINCIPI DELLA FLEXSECURITY &#8211; LE PRECISAZIONI DEL DISEGNO DI RIFORMA RISULTANTI DALLE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO DI LEGGE DALLA CAMERA Testo della relazione svolta davanti alla Commissione Lavoro del Senato il 26 novembre 2014, per l&#8217;avvio dell&#8217;esame in terza lettura del disegno di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-33574","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33574"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33574\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}