
{"id":33904,"date":"2014-12-24T19:10:42","date_gmt":"2014-12-24T18:10:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33904"},"modified":"2014-12-29T01:31:20","modified_gmt":"2014-12-29T00:31:20","slug":"schema-di-decreto-sul-contratto-a-tutele-crescenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33904","title":{"rendered":"SCHEMA DI DECRETO SUL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ECONOMICI E DISCIPLINARI PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CHE SI COSTITUIRANNO DA QUI IN AVANTI, NEL NUOVO REGIME ISPIRATO AL PRINCIPIO DELLA <em>\u00a0FLEXSECURITY<\/em>, E DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE<em>\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n<p><em>Testo del decreto attuativo di una parte della delega contenuta nel comma 7 dell&#8217;articolo unico della legge 10 dicembre 2014 n. 183 &#8211; Leggi\u00a0\u00a0<a title=\"Commento allo schema di decreto delegato approvato dal CdM il 24.12.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33893\" target=\"_blank\">un mio primo commento a caldo<\/a>\u00a0sul testo appena approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre 2014 e la <em><em>\u00a0<\/em><\/em><\/em><a title=\"Storia segreta, 25.12.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33918\" target=\"_blank\">Storia segreta, articolo per articolo, del contratto a tutele crescenti<\/a><em>\u00a0\u00a0<\/em><br \/>\n<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Decreto legislativo .. gennaio 2015, n. &#8230;<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato<br \/>\na tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183<\/b><\/p>\n<p><b>Art. 1 \u2013 Campo di applicazione.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo \u00e8 disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all\u2019entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all\u2019articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, \u00e8 disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.<\/p>\n<p><b>Art. 2 \u2013 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento perch\u00e9 discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullit\u00e0 espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell&#8217;ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall&#8217;invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l&#8217;indennit\u00e0 di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perch\u00e9 intimato in forma orale.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altres\u00ec il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullit\u00e0 e l\u2019inefficacia, stabilendo a tal fine un&#8217;indennit\u00e0 commisurata all&#8217;ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potr\u00e0 essere inferiore a cinque mensilit\u00e0 della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro \u00e8 condannato, altres\u00ec, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore \u00e8 data la facolt\u00e0 di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un&#8217;indennit\u00e0 pari a quindici mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non \u00e8 assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell&#8217;indennit\u00e0 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall&#8217;invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.<\/p>\n<p><b>Art. 3 \u2013 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un&#8217;indennit\u00e0 non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l&#8217;insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un&#8217;indennit\u00e0 risarcitoria commisurata all&#8217;ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative, nonch\u00e9 quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell&#8217;indennit\u00e0 risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non pu\u00f2 essere superiore a dodici mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro \u00e8 condannato, altres\u00ec, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione. Al lavoratore \u00e8 attribuita la facolt\u00e0 di cui all\u2019articolo 2, comma 3.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell\u2019inidoneit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Al licenziamento dei lavoratori di cui all\u2019articolo 1 non trova applicazione l\u2019articolo 7 della legge n. 604 del 1966.<\/p>\n<p><b>Art. 4 \u2013 Vizi formali e procedurali.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nell\u2019ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all\u2019articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all\u2019articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilit\u00e0, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l\u2019applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.<\/p>\n<p><b>Art. 5 \u2013 Revoca del licenziamento.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nell&#8217;ipotesi di revoca del licenziamento, purch\u00e9 effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell&#8217;impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuit\u00e0, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.<\/p>\n<p><b>Art. 6 \u2013 Offerta di conciliazione.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all\u2019articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilit\u00e0 per le parti di addivenire a ogni altra modalit\u00e0 di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro pu\u00f2 offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all\u2019articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all\u2019articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche e non \u00e8 assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilit\u00e0, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L\u2019accettazione dell\u2019assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l\u2019estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l\u2019abbia gi\u00e0 proposta.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l\u2019anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 \u00e8 posto a carico del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge di stabilit\u00e0 per il 2015.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull\u2019attuazione della presente disposizione.<\/p>\n<p><b>Art. 7 \u2013 Computo dell\u2019anzianit\u00e0 negli appalti.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ai fini del calcolo delle indennit\u00e0 e dell\u2019impoto di cui all\u2019articolo 3, comma 1, all\u2019articolo 4, e all\u2019articolo 6, l\u2019anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell\u2019impresa che subentra nell\u2019appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore \u00e8 stato impiegato nell\u2019attivit\u00e0 appaltata.<\/p>\n<p><b>Art. 8 \u2013 Computo e misura delle indennit\u00e0 per frazioni di anno.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per le frazioni di anno d\u2019anzianit\u00e0 di servizio, le indennit\u00e0 e l\u2019importo di cui all\u2019articolo 3, comma 1, all\u2019articolo 4, e all\u2019articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.<\/p>\n<p><b>Art. 9 \u2013 Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all\u2019articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l\u2019articolo 3, comma 2, e l&#8217;ammontare delle indennit\u00e0 e dell\u2019importo previsti dall&#8217;articolo 3, comma 1, dall\u2019articolo 4, comma 1 e dall\u2019articolo 6, comma 1, \u00e8 dimezzato e non pu\u00f2 in ogni caso superare il limite di sei mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivit\u00e0 di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>Art. 10 \u2013 Licenziamento collettivo.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l\u2019osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all\u2019articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all\u2019articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all\u2019art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all&#8217;articolo 3, comma 1.<\/p>\n<p><b>Art. 11 \u2013 Contratto di ricollocazione.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c8 istituito presso l\u2019Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall\u2019articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l\u2019anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonch\u00e9, per l\u2019anno 2015, l\u2019ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all\u2019articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l\u2019impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilit\u00e0, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l\u2019impiego.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell\u2019agenzia per il lavoro;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell\u2019agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacit\u00e0 del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore \u00e8 stato preso in carico;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l\u2019agenzia nelle iniziative da essa predisposte.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019ammontare del voucher \u00e8 proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilit\u00e0 di cui al comma 2 e l\u2019agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.<\/p>\n<p><b>Art. 12 \u2013 Rito applicabile.<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell\u2019articolo 1 della legge n. 92 del 2012.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ECONOMICI E DISCIPLINARI PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CHE SI COSTITUIRANNO DA QUI IN AVANTI, NEL NUOVO REGIME ISPIRATO AL PRINCIPIO DELLA \u00a0FLEXSECURITY, E DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE\u00a0 Testo del decreto attuativo di una parte della delega contenuta nel comma 7 dell&#8217;articolo unico della legge 10 dicembre 2014 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