
{"id":33966,"date":"2014-12-29T00:50:59","date_gmt":"2014-12-28T23:50:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33966"},"modified":"2014-12-29T13:12:39","modified_gmt":"2014-12-29T12:12:39","slug":"faq-sullapplicabilita-del-contratto-a-tutele-crescenti-nelle-pa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33966","title":{"rendered":"FAQ SULL&#8217;APPLICABILIT\u00c0 DEL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI NELLE PA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI E ASSUNZIONE PER CONCORSO, GARANZIA DELL&#8217;IMPARZIALIT\u00c0 DELL&#8217;IMPIEGATO PUBBLICO (CHE PER\u00d2\u00a0HA SCARSI RAPPORTI CON L&#8217;INAMOVIBILIT\u00c0) E GARANZIA DI CONTENDIBILIT\u00c0 DELLA FUNZIONE <\/span><\/p>\n<p><em>Risposte sulle questioni maggiormente dibattute nelle ultime ore sul web, 29 dicembre 2014 &#8211; In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico <\/em><a title=\"Editoriale telegrafico per la Nwsl n. 326, 29.12.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33949\" target=\"_blank\">Jobs Act nella p.a.: come \u00e8 andata nel CdM del 24 dicembre (e come andr\u00e0)<\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>\u00c8 vero che la regola dell&#8217;accesso all&#8217;impiego pubblico per concorso \u00e8 incompatibile con un sistema di protezione soltanto obbligatoria, cio\u00e8 di carattere indennitario, e non &#8220;reale&#8221; (come quella assicurata dall&#8217;articolo 18)?<\/strong><br \/>\nNo. Il sistema di assunzione mediante concorso \u00e8 perfettamente compatibile sia con un regime di marcata stabilit\u00e0, sia con un regime di protezione della continuit\u00e0 del rapporto meno rigido, sia persino con forme di vera e propria precariet\u00e0. Prova ne sia che:<br \/>\n&#8211; si pu\u00f2 accedere per concorso, in Italia come in altri Paesi, a un posto di lavoro a termine;<br \/>\n&#8211; si pu\u00f2 accedere per concorso, in Italia come in altri Paesi, a un lavoro a tempo indeterminato la cui fase iniziale, anche particolarmente lunga, sia in prova: con possibilit\u00e0, dunque di facile licenziamento;<br \/>\n&#8211; si pu\u00f2 accedere per concorso,\u00a0in Italia come in altri Paesi, a un rapporto di lavoro suscettibile di scioglimento per soppressione del posto, o per riduzione degli organici (questo \u00e8 previsto, per esempio, nell&#8217;artivolo 33 del nostro Testo unico per l&#8217;impiego pubblico);<br \/>\n&#8211; si pu\u00f2 accedere per concorso, in Italia come in altri Paesi, a un rapporto di lavoro dirigenziale suscettibile di scioglimento per mancato raggiungimento degli obiettivi (questo \u00e8 previsto, per esempio, nell&#8217;articolo 21 del nostro Testo unico per l&#8217;impiego pubblico).<br \/>\nE in ciascuno di questi casi il legislatore gode di una amplissima discrezionalit\u00e0 nel determinare la sanzione che colpisce il licenziamento irregolare o addirittura illegittimo.<\/p>\n<p><strong>In questo modo non c&#8217;\u00e8 il rischio che vengano limitate indebitamente l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialit\u00e0 dell&#8217;impiegato pubblico nell&#8217;esercizio della sua funzione?<\/strong><br \/>\nVeramente, l&#8217;impiegato pubblico non opera in posizione di indipendenza, bens\u00ec in posizione di subordinazione rispetto ai suoi superiori gerarchici (\u00e8 quanto meno singolare la tesi espressa da Filippo Taddei in un&#8217;intervista al <em>Corriere<\/em> di ieri, secondo la quale la struttura delle amministrazioni pubbliche non sarebbe &#8220;gerarchica, come nelle aziende che devono massimizzare il profitto&#8221;). L&#8217;impiegato pubblico \u00e8, certo, tenuto all&#8217;imparzialit\u00e0 nello svolgimento della propria funzione; ma non esistono n\u00e9 un nesso stretto tra indipendenza e imparzialit\u00e0 sul piano fattuale, n\u00e9un vincolo costituzionale circa il modo in cui il legislatore pu\u00f2 assicurare questa imparzialit\u00e0. In particolare, nulla vieta che l&#8217;imparzialit\u00e0, e pi\u00f9 in generale la correttezza, nell&#8217;esercizio della facolt\u00e0 di un&#8217;amministrazione di licenziare un proprio dipendente vengano perseguite mediante regole di controllo interno all&#8217;amministrazione stessa invece che (o insieme a) regole di controllo esterno, giurisdizionale. N\u00e9 esistono vincoli costituzionali circa l&#8217;apparato sanzionatorio che assiste le suddette regole. In ogni caso \u00e8 tutto da dimostrare che l&#8217;imparzialit\u00e0 e correttezza nello svolgimento da parte dell&#8217;impiegato pubblico della sua funzione siano garantite meglio dalla sua inamovibilit\u00e0 che da un regime di minore protezione della stabilit\u00e0 e\/o di pi\u00f9 intenso controllo sullo svolgimento della prestazione, di natura gerarchica o di altro genere.<\/p>\n<p><strong>Ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 146\/2008, ha sottolineato le peculiarit\u00e0 dell&#8217;impiego pubblico rispetto alla generalit\u00e0 dei rapporti di lavoro.<br \/>\n<\/strong>La sentenza citata della Consulta dice solo che la differenziazione di trattamento prevista da una vecchia norma del 1977 per gli impiegati pubblici rispetto ai privati (nel caso specifico in materia di maggiorazione retributiva per il lavoro festivo) non \u00e8 necessariamente travolta dal Testo unico del 2001, se conserva una sua giustificazione costituzionalmente accettabile in relazione alle specificit\u00e0 del settore. Non dice affatto che sia vietato ridurre l&#8217;inamovibilit\u00e0 dei dipendenti pubblici, o parificare la disciplina del loro possibile licenziamento rispetto a quella vigente nel settore privato: altrimenti la Corte avrebbe dovuto dichiarare incostituzionale l&#8217;articolo 2, comma 2 del Testo unico del 2001 (c.d. riforma Bassanini: v. <em>infra<\/em>).<\/p>\n<p><strong>L&#8217;interesse pubblico al buon funzionamento delle amministrazioni non \u00e8 protetto meglio dall&#8217;inamovibilit\u00e0 dell&#8217;impiegato o funzionario pubblico, come nel caso della magistratura?<\/strong><br \/>\nNel caso della magistratura la Costituzione stabilisce una particolare garanzia di indipendenza dal Governo, imperniata sull&#8217;autogoverno della stessa mediante un organo a ci\u00f2 preposto, il Consiglio Superiore della Magistratura; ma il magistrato non \u00e8 affatto inamovibile: il CSM pu\u00f2 trasferirlo e pu\u00f2 licenziarlo, per colpa o per inidoneit\u00e0 alla funzione. Sta di fatto che nelle amministrazioni diverse da quella giudiziaria non sussistono le stesse esigenze di indipendenza dal Governo. Viceversa, l&#8217;interesse pubblico al buon funzionamento delle amministrazioni \u00e8, di regola, garantito meglio da un regime di contendibilit\u00e0 della funzione che da un regime di inamovibilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Se si ritiene opportuno modificare la disciplina dei licenziamenti nelle amministrazioni, perch\u00e9 non farlo &#8211; come propongono i ministri Poletti e Madia &#8211; in sede di disciplina speciale della materia, quindi nella legge-delega per la riforma della funzione pubblica, invece che con i decreti attuativi della legge-delega sul mercato del lavoro?<br \/>\n<\/strong>Perch\u00e9 tredici anni fa nel Testo Unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165\/2001, c.d. riforma Bassanini) \u00a0si \u00e8 stabilito che, escluse assunzioni e promozioni, soggette alla regola costituzionele del concorso, per ogni altro aspetto\u00a0&#8211; salve eccezioni rispondenti a esigenze particolari \u2013 il rapporto di impiego pubblico deve essere assoggettato alle stesse regole del rapporto di lavoro privato. Se oggi decidessimo di escludere i rapporti di lavoro del settore pubblico dall&#8217;applicazione del nuovo ordinamento generale, per assoggettarlo integralmente a una disciplina speciale fondata su di una sua fonte a s\u00e9 stante,\u00a0 derogheremmo al principio importantissimo della &#8220;contrattualizzazione&#8221; e &#8220;privatizzazione della disciplina&#8221; dell&#8217;impiego pubblico stabilito nel 2001. Altra cosa sarebbe che &#8211; fermo restando l&#8217;assoggettamento attuale dei rapporti di impiego pubblico alla disciplina generale dei licenziamenti, nella legge-delega si dettassero alcune regole volte ad adattare la disciplina generale ad alcune particolarit\u00e0 del settore pubblico. Come, del resto gi\u00e0 fa il Testo unico del 2001 che, per esempio, all&#8217;articolo 33 detta una disciplina speciale per la &#8220;messa in mobilit\u00e0&#8221; dei dipendenti pubblici per riduzione del personale, con possibilit\u00e0 di loro chiamata presso amministrazioni diverse, e di licenziamento al termine di un biennio nel quale il trasferimento non sia avvenuto.<\/p>\n<p><strong>Se oggi nel settore pubblico si applica gi\u00e0 la disciplina generale del recesso del datore di lavoro, perch\u00e9 ci sono cos\u00ec pochi licenziamenti di pubblici dipendenti?<\/strong><br \/>\nPerch\u00e9 applicandosi l&#8217;articolo 18, in una situazione di elevatissima imprevedibilit\u00e0 dell&#8217;esito del giudizio, se il giudice ritiene il licenziamento non sufficientemente giustificato e dispone reintegrazione e risarcimento, il dirigente che ha compiuto l&#8217;atto si vede imputare la responsabilit\u00e0 per il danno erariale causato. Ed \u00e8, comprensibilmente, rarissimo che un dirigente sia disposto a rischiare i risparmi di famiglia per licenziare un dipendente: meglio il consueto patto di reciproco riconoscimento del diritto all&#8217;inefficienza, per cui il dirigente non mette sotto stress i dipendenti e questi non mettono sotto stress lui. Quando nel settore pubblico si applicher\u00e0 la nuova disciplina, non ci sar\u00e0 certo il rischio di un eccesso di licenziamenti: i controlli interni delle amministrazioni &#8211; che oltretutto potranno essere opportunamente perfezionati, anche facendosi riferimento alle esperienze dei <em>public bodies<\/em> britannici e americani &#8211; costituiranno sicuramente un forte freno contro eccessi di questo genere. Ma quanto meno sar\u00e0 possibile che si attivi il licenziamento disciplinare in una percentuale di casi non ridicolmente bassa come l&#8217;attuale; e si porr\u00e0 termine al lunghissimo periodo &#8211; tredici anni! &#8211; durante il quale <a title=\"Il sovrano la legge non la applica, la cambia, 2012\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=998\" target=\"_blank\">non \u00e8 stata attivata una sola procedura di riduzione degli organici in una amministrazione italiana<\/a>, con conseguente messa in mobilit\u00e0 dei dipendenti, come previsto dall&#8217;articolo 33 del Testo unico del 2001.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI E ASSUNZIONE PER CONCORSO, GARANZIA DELL&#8217;IMPARZIALIT\u00c0 DELL&#8217;IMPIEGATO PUBBLICO (CHE PER\u00d2\u00a0HA SCARSI RAPPORTI CON L&#8217;INAMOVIBILIT\u00c0) E GARANZIA DI CONTENDIBILIT\u00c0 DELLA FUNZIONE Risposte sulle questioni maggiormente dibattute nelle ultime ore sul web, 29 dicembre 2014 &#8211; In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico Jobs Act nella p.a.: come \u00e8 andata nel CdM del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-33966","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33966"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33966\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}