
{"id":33988,"date":"2014-12-30T16:22:30","date_gmt":"2014-12-30T15:22:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33988"},"modified":"2015-01-18T17:54:19","modified_gmt":"2015-01-18T16:54:19","slug":"linkiesta-il-punto-su-jobs-act-e-settore-pubblicoi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33988","title":{"rendered":"LINKIESTA: IL PUNTO SU JOBS ACT E SETTORE PUBBLICOi"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SE IL COMMA 3 DELL&#8217;ARTICOLO 1 NON VERR\u00c0 REINTRODOTTO, IL DECRETO SI APPLICHER\u00c0 ANCHE AI DIPENDENTI PUBBLICI &#8211; CI\u00d2 NON TOGLIE CHE SIA NECESSARIA UNA DISCIPLINA PARTICOLARE, NEL DDL DI RIFORMA DELLE P.A., PER REGOLARE LA <em>GOVERNANCE<\/em> INTERNA AGLI ENTI, CHE PRESIEDE ALLE SCELTE SU QUESTA MATERIA<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a cura di Francesco Cancellato, pubblicato su<\/em> Linkiesta <em>il 30 dicembre 2014 &#8211; In argomento v. anche\u00a0 <\/em><a title=\"Nota tecnica per la Nwsl n. 326, 29.12.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33966\">FAQ sull&#8217;applicabilit\u00e0 del Jobs Act nelle amministrazioni pubbliche<!--more--><em><br \/>\n<\/em><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 13px;\">Il mistero sul contratto unico a tutele crescenti esteso ai dipendenti pubblici si infittisce. Riassunto delle puntate precedenti: dalla promulgazione dei primi due decreti attuativi del <em>Jobs Act<\/em>, ancora non si capisce se le nuove norme varranno solo per i lavoratori privati. Protagonisti principali della diatriba il giuslavorista Pietro Ichino, ora senatore di Scelta Civica, secondo cui la norma si applica anche al pubblico e il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, secondo cui, invece, cos\u00ec non \u00e8. La pietra tombale alla discussione pareva l&#8217;avesse messa oggi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, quando ha riconosciuto di avere lui stesso deciso di sopprimere nel decreto sul contratto a tutele crescenti il comma che ne escludeva l&#8217;applicabilit\u00e0 nel settore pubblico, affermando che della questione si occuper\u00e0 il Parlamento. Pietro Ichino per\u00f2, contattato da <em>Linkiesta,<\/em>\u00a0racconta una storia in parte diversa.<\/span><\/p>\n<p><strong>Professor Ichino. chi ha ragione tra lei e Poletti? Come mai lei dice che il <em>Jobs Act<\/em> riguardava i dipendenti pubblici e il ministro dice il contrario?<br \/>\n<\/strong>Una cosa \u00e8 certa: se il decreto uscir\u00e0 nel testo attuale, la disciplina in esso contenuta si applicher\u00e0 anche nei rapporti di impiego pubblico. Questo \u00e8 il senso e l\u2019effetto pratico della soppressione del comma 3 dell\u2019articolo 1, disposta da Renzi il 24 dicembre scorso: ricordo che il comma prevedeva l\u2019esclusione dell\u2019impiego pubblico dall\u2019applicazione del decreto. Se si vorr\u00e0 \u2013 come propone il ministro Poletti \u2013 quest\u2019ultimo effetto, cio\u00e8 l\u2019esclusione dell\u2019impiego pubblico dal campo di applicazione della nuova disciplina, allora occorrer\u00e0 reinserire quel comma.<\/p>\n<div>\n<p><strong>Ma il Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di fine anno ha detto che della questione il Parlamento dovr\u00e0 occuparsi nel disegno di legge Madia per la riforma delle amministrazioni pubbliche.<br \/>\n<\/strong>Nella conferenza stampa, il Presidente del Consiglio per prima cosa ha confermato di avere lui stesso deciso la soppressione, nel testo del decreto sul contratto a tutele crescenti, del comma 3 dell&#8217;articolo 1, che mirava a escludere l&#8217;applicazione della nuova disciplina anche nel settore pubblico. Se questa scelta del Governo verr\u00e0 confermata a gennaio in seconda lettura, dunque, la nuova disciplina sar\u00e0 applicabile anche nel settore pubblico. Il Presidente del Consiglio ha poi affermato che la questione dovr\u00e0 essere affrontata anche nel disegno di legge Madia per la riforma delle amministrazioni pubbliche. Ci sono infatti degli ottimi motivi per prevedere delle regole di <em>governance<\/em>\u00a0interna agli enti pubblici, in particolare disposizioni sul modo in cui la facolt\u00e0 di recesso dal rapporto di lavoro deve essere esercitata in questi enti. Come accade nei\u00a0<em>public bodies<\/em>\u00a0anglosassoni, dove il licenziamento non pu\u00f2 essere deciso da un singolo dirigente, ma soltanto da un organo collegiale. Si tratta per\u00f2 di norme riguardanti l\u2019organizzazione interna dell\u2019ente. La disciplina generale della materia nel settore pubblico pu\u00f2 benissimo essere \u2013 come \u00e8 oggi \u2013 quella generale, che si applica a tutti i rapporti di lavoro.<\/p>\n<p><strong>Se la disciplina \u00e8 la stessa, perch\u00e9 i dipendenti pubblici non vengono mai licenziati e sono considerati di fatto inamovibili?<br \/>\n<\/strong>Perch\u00e9 negli anni passati, applicandosi l\u2019articolo 18, in una situazione di elevatissima imprevedibilit\u00e0 dell\u2019esito del giudizio, se il giudice riteneva il licenziamento non sufficientemente giustificato e disponeva reintegrazione e risarcimento, il dirigente che aveva compiuto l\u2019atto si vedeva imputare la responsabilit\u00e0 per il danno erariale causato. Ed era, comprensibilmente, rarissimo che un dirigente fosse disposto a rischiare i risparmi di famiglia per licenziare un dipendente: meglio il consueto patto di reciproco riconoscimento del diritto all\u2019inefficienza, per cui il dirigente non mette sotto stress i dipendenti e questi non mettono sotto stress lui.<\/p>\n<p><strong>Se nel settore pubblico si applicher\u00e0 la nuova disciplina non ci sar\u00e0 il rischio di un eccesso di licenziamenti?<br \/>\n<\/strong>Non mi sembra proprio questo il pericolo. I controlli interni delle amministrazioni \u2013 che potranno essere opportunamente perfezionati come dicevo prima \u2013 costituiranno comunque un forte freno contro eccessi di questo genere. Ma quanto meno sar\u00e0 possibile che si attivi il licenziamento disciplinare in una percentuale di casi non bassa a livelli ridicoli come l\u2019attuale; e si porr\u00e0 termine al lunghissimo periodo \u2013 tredici anni! \u2013 durante il quale\u00a0<a title=\"Il sovrano la legge non la applica, la cambia, 2012\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=998\" target=\"_blank\">non \u00e8 stata attivata una sola procedura di riduzione degli organici in una amministrazione italiana<\/a>, con conseguente messa in mobilit\u00e0 dei dipendenti, come previsto dall\u2019articolo 33 del Testo unico del 2001.<\/p>\n<p><strong>Fonti governative dicono tuttavia che allo stato attuale \u00e8 impossibile estendere il contratto a tutele crescenti ai dipendenti pubblici. Lei che ne pensa?<br \/>\n<\/strong>Sul mio blog\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33966\" target=\"_blank\">ho risposto in modo molto articolato a ciascuna delle obiezioni<\/a>\u00a0circa la pretesa \u201cinapplicabilit\u00e0\u201d della nuova disciplina dei licenziamenti nel settore pubblico. Non c\u2019\u00e8 alcun motivo per ritenerla inapplicabile. Come ho detto prima, ci possono essere dei buoni motivi per prevedere delle regole di\u00a0<em>governance<\/em>\u00a0interna agli enti pubblici, sul modo in cui la facolt\u00e0 di recesso dal rapporto di lavoro deve essere esercitata, come accade soprattutto nel settore pubblico in Gran Bretagna o negli USA, dove solitamente il licenziamento di un <em>civil servant<\/em> non pu\u00f2 essere deciso da un singolo dirigente, ma soltanto da un organo collegiale. Si tratta per\u00f2 di norme riguardanti l\u2019organizzazione interna dell\u2019ente. La disciplina legislativa del rapporto contrattuale pu\u00f2 benissimo essere \u2013 come \u00e8 oggi \u2013 quella generale, che si applica a tutti i rapporti di lavoro.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SE IL COMMA 3 DELL&#8217;ARTICOLO 1 NON VERR\u00c0 REINTRODOTTO, IL DECRETO SI APPLICHER\u00c0 ANCHE AI DIPENDENTI PUBBLICI &#8211; CI\u00d2 NON TOGLIE CHE SIA NECESSARIA UNA DISCIPLINA PARTICOLARE, NEL DDL DI RIFORMA DELLE P.A., PER REGOLARE LA GOVERNANCE INTERNA AGLI ENTI, CHE PRESIEDE ALLE SCELTE SU QUESTA MATERIA Intervista a cura di Francesco Cancellato, pubblicato su [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-33988","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33988"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33988\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}