
{"id":34074,"date":"2015-01-10T10:25:13","date_gmt":"2015-01-10T09:25:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34074"},"modified":"2015-01-10T19:06:25","modified_gmt":"2015-01-10T18:06:25","slug":"contratto-di-ricollocazione-la-sicilia-segue-lesempio-del-lazio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34074","title":{"rendered":"CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE: LA SICILIA SEGUE L&#8217;ESEMPIO DEL LAZIO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DOPO LA GIUNTA ZINGARETTI, ORA ANCHE QUELLA DI CROCETTA ADOTTA, PER L&#8217;ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI PER L&#8217;IMPIEGO, LO SCHEMA BASATO SULLA COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE TRA STRUTTURA PUBBLICA E AGENZIE PRIVATE SPECIALIZZATE<\/span><\/p>\n<p><em>Proposta di direttiva presentata dall&#8217;Assessorato alla Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia (di cui ha assunto la guida due mesi or sono il prof. Bruno Caruso, ordinario di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 di Catania), nel quadro di un piano straordinario di interventi mirati all&#8217;aumento dell&#8217;occupazione, gennaio 2015<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Premessa<\/b><\/p>\n<p>L\u2019Assessorato alla famiglia, politiche sociali e del lavoro in coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio europeo e con gli orientamenti nazionali, intende contribuire alla piena attuazione degli interventi proposti dalle riforme del mercato del lavoro avviate dal legislatore nazionale.<\/p>\n<p>Per questo motivo,<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in conformit\u00e0 con i principi e criteri direttivi sanciti nella Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (<i>Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u00e9 in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell&#8217;attivit\u00e0 ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro<\/i>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 coerentemente con l\u2019obiettivo, richiamato all\u2019art. 1, co. 4, lett. u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, del \u00ab<i>mantenimento in capo alle regioni\u00a0 e\u00a0 alle\u00a0 province\u00a0 autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro<\/i>\u00bb;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in adesione alla finalit\u00e0, enunciata nelle citate disposizioni legislative, della \u00ab<i>introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la\u00a0 conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla\u00a0 difficolt\u00e0 di collocamento, a fronte dell&#8217;effettivo inserimento almeno per un congruo periodo\u00bb <\/i>(art. 1, comma 4, lett. p), legge 10 dicembre 2014, n. 183);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in conformit\u00e0 con la prevista \u00ab<i>introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l&#8217;utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone\u00a0 pratiche realizzate\u00a0 a livello regionale<\/i>\u00bb art. 1, comma 4, lett. q), legge 10 dicembre 2014, n. 183);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 visto in particolare il comma 215 dell\u2019art. 1 della \u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=\">Legge 27 dicembre 2013, n. 147<\/a> (Legge di stabilit\u00e0 per il 2014), nel quale si prevedono forme di \u00ab<i>sperimentazione\u00a0 regionale del contratto di ricollocazione<\/i>\u00bb;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 visto l\u2019articolo 1 comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di stabilit\u00e0 per il 2014), che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, pu\u00f2 esser ricompresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Visto anche l\u2019art. 1 del <i>Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali\u00a014 novembre\u00a02014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, pubblicato sul sito del ministero il 17 dicembre 2014, contenente il regolamento del\u00a0<\/i>Fondo per le politiche attive ( FPA) del lavoro\u00a0<i>istituito dal comma 215 dell\u2019articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 <\/i>che ha specificato come le risorse FPA siano orientate allo svolgimento di azioni di ricollocazione e riqualificazione professionale, quali a titolo esemplificativo, il contratto di ricollocazione.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Visto inoltre l\u2019art. 3\u00a0 <i>Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali\u00a014 novembre\u00a02014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, pubblicato sul sito del ministero il 17 dicembre 2014, contenente il regolamento del\u00a0<\/i>Fondo per le politiche attive ( FPA) del lavoro\u00a0<i>istituito dal comma 215 dell\u2019articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 <\/i>secondo cui per accedere alle risorse del FPA le regioni presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u2013 Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro, e la formazione, apposita domanda di contributo, secondo la modulistica predisposta dal Ministero stesso in analogia a quella prevista per l\u2019accesso al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione\u00a0 ( FEG)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Visto anche il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 recante disposizioni per agevolare l\u2019incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione\u00a0\u00a0 dell\u2019articolo 45, comma 1, lett. a)\u00a0 , della l. 17 maggio 1999 n. 144 e in particolare l\u2019articolo 1 comma 2, lett. c) che definisce lo stato di disoccupazione.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in linea con alcune <i>best practices<\/i> regionali gi\u00e0 avviate (segnatamente, con la sperimentazione del contratto di ricollocazione avviata nella Regione Lazio, sulla base della delibera della Giunta Regionale del Lazio del 30 settembre 2014, n. 632);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 nel perseguimento delle finalit\u00e0 di: riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro; promozione dell\u2019occupazione; miglioramento dell&#8217;accesso al mercato del lavoro; promozione dell&#8217;invecchiamento attivo; promozione della mobilit\u00e0 volontaria dei lavoratori;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in considerazione del fine, conforme agli obiettivi del legislatore dell\u2019Unione Europea, dell\u2019aumento dell\u2019occupabilit\u00e0;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in conformit\u00e0 con gli obiettivi enunciati nel <b><i>Piano straordinario di interventi per l\u2019occupabilit\u00e0 <\/i><\/b>predisposto dall\u2019Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali e del lavoro;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio europeo e con gli orientamenti nazionali, che vogliono contribuire alla piena attuazione degli interventi proposti dalle riforme del mercato del lavoro avviate dall\u2019Italia a partire dal 2012, garantendo l\u2019offerta dei livelli essenziali di politica attiva per i lavoratori disoccupati e l\u2019applicazione delle innovazioni normative introdotte di recente;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Assessorato alla famiglia, politiche sociali e del lavoro propone l\u2019introduzione, in via sperimentale, del <b>Contratto di ricollocazione<\/b>, inteso quale strumento di politica attiva del lavoro, finalizzato a stimolare il comportamento proattivo delle persone in cerca di nuova occupazione e degli operatori pubblici e privati\u00a0 accreditati nell\u2019ambito del Sistema regionale dei servizi per l\u2019impiego.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In questa prospettiva:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il contratto di ricollocazione rappresenta un\u2019iniziativa sperimentale della Regione Sicilia, volta a potenziare le politiche attive del lavoro, nell\u2019ambito degli interventi di politica attiva, finanziabile anche attraverso l\u2019utilizzo dei fondi comunitari;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la sperimentazione del contratto di ricollocazione ha la funzione di sostenere e accompagnare le persone anche nella transizione tra una precedente occupazione e una nuova ed \u00e8 rivolto, in conformit\u00e0 alla complessiva disciplina nazionale in materia, ai destinatari individuati <i>infra<\/i> (art. 5);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il contratto di ricollocazione costituisce uno strumento di politica attiva del lavoro fondato sul <i>principio dell\u2019adesione volontaria delle parti<\/i>, con la funzione di instaurare una coniugazione virtuosa tra sostegno del reddito e controllo della disponibilit\u00e0 effettiva del destinatario della misura di politica attiva ad accedere a nuova occupazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<b>***<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b style=\"font-size: 13px;\">Art. 1<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Nozione e finalit\u00e0<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 La Regione Sicilia promuove il contratto di ricollocazione (di seguito anche denominato c.r.) come strumento di politica attiva del lavoro basato sul principio dell\u2019adesione volontaria delle parti, ed \u00e8 \u00a0finalizzato a stimolare il comportamento proattivo della persona interessata, dell\u2019operatore specializzato da essa prescelto tra quelli accreditati nell\u2019ambito del Sistema regionale dei servizi per l\u2019impiego e del Centro per l\u2019Impiego, secondo principi di cooperazione, sussidiariet\u00e0 orizzontale e complementariet\u00e0 delle funzioni esercitabili in questo campo da amministrazione pubblica e operatori privati. Il c.r., vista la sua natura di strumento di politica attiva del lavoro, impegna le parti contraenti al rispetto delle clausole ivi contenute, nei limiti e con le modalit\u00e0 di seguito specificate.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0 Il c.r. ha la funzione di sostenere e accompagnare la persona interessata rientrante fra i soggetti indicati nell\u2019art. 5, favorendone il reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso la predisposizione di un servizio personalizzato.<\/p>\n<p>3.\u00a0 La persona interessata ha la facolt\u00e0 di scegliere l\u2019operatore accreditato con il quale sottoscrivere il contratto. L\u2019operatore accreditato prescelto \u00e8 a sua volta vincolato a stipulare il contratto con qualsiasi soggetto che ne abbia il diritto a norma dell\u2019art. 5.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0 Il c.r. prevede adeguate forme di remunerazione del servizio a favore dell\u2019operatore accreditato, il cui costo \u00e8 a carico della Regione. Le stesse sono proporzionate, sulla base dei principi e dei criteri statuiti nella presente legge, alla difficolt\u00e0 del collocamento, che si configurano come corrispettivo per l\u2019attivit\u00e0 di assistenza intensiva prestata dall\u2019operatore accreditato.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 2<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Competenze e funzioni dei Centri per l\u2019Impiego<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 La Regione Sicilia promuover\u00e0 l\u2019utilizzo del c.r. attraverso i Centri per l\u2019Impiego.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 I soggetti di cui all\u2019art. 5 devono rivolgersi ai CpI territorialmente competenti per stipulare il c.r. Il Centro per l\u2019Impiego procede ad accogliere e a stilare un profilo della persona interessata, nonch\u00e9 a fornire le informazioni necessarie sugli operatori accreditati per i servizi specialistici, affinch\u00e9 la persona possa effettuare liberamente la propria scelta. Dalla suddetta profilazione emerge l\u2019indice di eventuale svantaggio del soggetto, al quale \u00e8 attribuito un valore economico variabile in base al grado di occupabilit\u00e0. Questo valore economico si traduce in un voucher finanziato dalla Regione Sicilia, destinato alla remunerazione dell\u2019operatore accreditato.<\/p>\n<p>Gli indici di occupabilit\u00e0, correlabili al valore del voucher attribuibile, verranno stabiliti dalla direttiva attuativa della presente legge regionale, e dovranno comunque essere proporzionati sulla base dell\u2019obiettivo grado di difficolt\u00e0 di collocazione del soggetto all\u2019interno del mercato del lavoro. A livello esemplificativo, e non esaustivo, nell\u2019emanazione della suddetta direttiva, dovr\u00e0 tenersi conto: dell\u2019et\u00e0 del soggetto, della durata del periodo antecedente di disoccupazione, dello stato di ricerca di prima occupazione, del settore produttivo di precedente appartenenza, delle difficolt\u00e0 di riqualificazione professionale, del titolo di studio posseduto, della condizione economica familiare del soggetto preso in carico, del tasso di disoccupazione del settore produttivo di riferimento del soggetto.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0 Il Centro per l\u2019Impiego garantisce l\u2019imparzialit\u00e0 della disponibilit\u00e0 degli operatori, la libert\u00e0 della scelta che la persona interessata deve poter compiere tra di essi e la pienezza dell\u2019informazione su cui la scelta stessa deve potersi basare, e raccoglie tutte le informazioni sullo svolgimento e gli esiti del servizio reso dagli operatori, compresi eventuali reclami da parte degli utenti.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0 Il Centro per l\u2019Impiego assume compiti di vigilanza, controllo, e decisione sul corretto adempimento degli obblighi ricadenti sull\u2019operatore accreditato e sulla persona interessata.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 3<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Forma del contratto<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 Il c.r. \u00e8 stipulato in forma scritta nella sede del Centro per l\u2019Impiego che prende in carico la persona interessata. Esso \u00e8 firmato contestualmente dal Centro per l\u2019impiego, dalla persona interessata e dall\u2019operatore accreditato da questa prescelto.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 4<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Durata del contratto<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Il c.r. ha una durata massima di sei mesi, entro cui i quali la persona interessata deve essere ricollocata affinch\u00e9 venga riconosciuto all&#8217;ente accreditato fornitore del servizio il pagamento del servizio erogato, salvo eventuale proroga consensuale delle parti, entro i limiti stabiliti nella direttiva di attuazione della legge regionale, e comunque non oltre ulteriori sei mesi.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 Il termine pu\u00f2 essere sospeso nel caso di documentato grave impedimento della persona interessata.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0 In quest\u2019ultimo caso, se la sospensione si protrae per oltre 6 mesi, il contratto si intende risolto. Resta ferma la possibilit\u00e0 di riattivare un nuovo contratto da parte della persona interessata non appena siano cessate le cause di impedimento, e a patto che lo stesso possieda ancora i requisiti previsti dall\u2019art. 5 per la sottoscrizione del contratto di ricollocazione.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 5<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Soggetti in cerca di occupazione legittimati a stipulare il contratto di ricollocazione<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Sono legittimati a stipulare il c.r. e a beneficiare del servizio in esso previsto i soggetti in stato di disoccupazione a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. c) d.lgs. 181\/2000 immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attivit\u00e0 lavorativa; i disoccupati di lunga durata a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. d), d.lgs. 181\/2000; gli inoccupati di lunga durata a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. e) d.lgs. 181\/2000; le donne in reinserimento lavorativo a norma dell\u2019art. 1, c. 2, lett. f).<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 I soggetti di cui al comma 1 scelgono di sottoscrivere il c.r. come misura di politica attiva al momento della stipulazione del patto di servizio.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0 Con la stipulazione del c.r. i soggetti interessati assumono l\u2019obbligo di svolgere ogni attivit\u00e0 utile a favorire l\u2019utile ricollocamento del soggetto all\u2019interno del mercato del lavoro;\u00a0 a livello esemplificativo: la ricerca di opportunit\u00e0, i contatti e le visite a imprese, i colloqui di lavoro per la ricerca di lavoro, secondo quanto concordato con il tutor designato dall\u2019operatore accreditato.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0 La persona interessata s\u2019impegna contestualmente a seguire le indicazioni fornite dal tutor sulle modalit\u00e0 concrete di attuazione delle misure per la ricerca di un lavoro.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 6<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Disponibilit\u00e0 al lavoro e congruit\u00e0 dell\u2019offerta<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Al momento della sottoscrizione del c.r. la persona interessata s\u2019impegna ad accettare le offerte di lavoro che le verranno rivolte per il tramite dell\u2019operatore accreditato che rientrino nel novero di quelle cui la persona pu\u00f2 ragionevolmente aspirare, tenuto conto delle possibilit\u00e0 concretamente offerte dal mercato del lavoro.<\/p>\n<p>Al fine della valutazione della congruit\u00e0 dell\u2019offerta si tiene conto della distanza tra luogo di lavoro e luogo di abitazione, delle esperienze pregresse, delle capacit\u00e0 professionali, della durata del periodo di disoccupazione, nonch\u00e9 delle condizioni effettive del mercato del lavoro. Nel c.r. possono essere indicati, in una apposita clausola, i contenuti delle attivit\u00e0 di lavoro per le quali la persona interessata si dichiara disponibile, a condizione che la delimitazione sia ragionevole in relazione alle possibilit\u00e0 offerte dal mercato del lavoro, alla durata del periodo pregresso di disoccupazione, e alla disponibilit\u00e0 della persona per la mobilit\u00e0 geografica.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 Salvo che vi siano ragionevoli possibilit\u00e0 di reperimento di una occupazione migliore in breve tempo, \u00e8 considerata congrua l\u2019offerta di lavoro che preveda un livello retributivo non inferiore all\u2019importo lordo dell\u2019indennit\u00e0 cui la persona interessata ha diritto, ove dovuta, e che non disti pi\u00f9 di 50 chilometri dalla sua residenza o sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, secondo quanto stabilito dalla L. 92\/2012 e s.m.i.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 7<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Operatori accreditati<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Possono stipulare il c.r. gli operatori accreditati nell\u2019ambito del Sistema regionale dei servizi per l\u2019impiego.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 13px;\">2.\u00a0\u00a0\u00a0 Con la sottoscrizione del c.r. l\u2019operatore accreditato per i servizi specialistici assume l\u2019obbligo di accompagnare attivamente il soggetto interessato nel mercato del lavoro nella ricerca di una nuova occupazione e nell\u2019individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale necessari.<\/span><\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019utente viene affiancato da un tutor designato dall\u2019operatore accreditato. Questi ha il compito di individuare le possibilit\u00e0 di occupazione offerte dal mercato del lavoro, assistere continuativamente e consigliare il lavoratore circa le attivit\u00e0 necessarie per sfruttare al meglio tali possibilit\u00e0 e al tempo stesso controllare la sua disponibilit\u00e0 effettiva per tali attivit\u00e0. Lo stesso ha il dovere di segnalare ogni inadempimento agli obblighi a cui \u00e8 tenuto l\u2019utente, ai fini dell\u2019applicazione del rigido meccanismo di condizionalit\u00e0, cos\u00ec come definito dal sistema di decadenza di cui all\u2019art. 10 della presente legge.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 8<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Finanziamento <\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Il c.r. \u00e8 finanziato dalla Regione Sicilia nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle di carattere comunitario ( FSE), e nazionale ( FPA).<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 Il voucher regionale ha un valore economico parametrato sulla crescente difficolt\u00e0 di occupabilit\u00e0 del soggetto da ricollocare e sulla tipologia contrattuale offerta, coerentemente a quanto statuito dall\u2019art. 2 comma 2 della presente legge, oltre a quanto verr\u00e0 individuato nella direttiva di attuazione.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0 Il voucher si compone di due parti:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0 Una prima parte, che pu\u00f2 arrivare fino al 20% del valore del voucher, corrispondente alle attivit\u00e0 effettivamente svolte dall\u2019operatore accreditato e finalizzate all\u2019inserimento lavorativo. Detta parte \u00e8 pagata indipendentemente dal risultato occupazionale di cui al successivo comma 4, limitatamente alle ipotesi in cui il suo mancato raggiungimento non sia imputabile a cause riferibili all\u2019operatore accreditato.<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 Una seconda parte variabile, dipendente dal raggiungimento del risultato.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0 Si intende per risultato occupazionale, utile ai fini del pagamento della seconda tranche del voucher, la stipulazione, da parte dei soggetti in cerca di occupazione indicati all\u2019art. 5, di uno pi\u00f9 contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata complessivamente non inferiore a sei mesi, anche non continuativi e con diversi datori di lavoro, purch\u00e9 ciascun contratto abbia una durata minima non inferiore a due mesi.<\/p>\n<p>5. Il risultato occupazionale di cui al comma precedente, dovr\u00e0 esser conseguito dall\u2019operatore accreditato nel termine massimo di un anno dalla sottoscrizione, da parte del lavoratore, del contratto di ricollocazione. Il termine non \u00e8 soggetto a proroghe, essendo parametrato alla durata massima del contratto di ricollocazione, comprensivo di proroghe, cos\u00ec come statuito dall\u2019art. 4 della presente legge.<\/p>\n<p>6. Ferma restando la durata minima di sei mesi, nel caso di contratto a tempo determinato il valore del voucher sar\u00e0 riproporzionato in base alla durata del termine.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 9<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Cessazione del contratto di ricollocazione<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Fermi i limiti temporali di cui all\u2019art. 4, il c.r. si considera cessato per raggiungimento del risultato, anche se questo \u00e8 raggiunto prima della scadenza del termine allo stesso apposto dalle parti in sede di sottoscrizione.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 10<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Decadenza da benefici e indennit\u00e0<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 La persona interessata decade dai benefici correlati alla fruizione del servizio qualora, senza giustificato motivo, rifiuti un\u2019offerta di lavoro congrua secondo i criteri di cui all\u2019art. 6.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 La persona interessata decade altres\u00ec nel caso in cui non partecipi alle attivit\u00e0 previste dal c.r. a norma dell\u2019art. 5, c. 3. In particolare,\u00a0\u00a0 il tutor designato dall\u2019operatore accreditato ha l\u2019obbligo di comunicare al Centro per l\u2019Impiego ogni eventuale inadempimento agli obblighi o, comunque, ogni eventuale comportamento non conforme agli stessi da parte della persona interessata. Il CPI comunica tempestivamente la segnalazione ricevuta all\u2019utente, che ha dal momento del ricevimento sette giorni per contestare\u00a0 per iscritto la segnalazione operata dal tutor.\u00a0 E\u2019 compito della commissione arbitrale di cui all\u2019art. 13 della presente legge comprovare l\u2019inadempimento dell\u2019utente. In caso di certificato inadempimento, o mancata contestazione entro il termine di sette giorni da parte dell\u2019utente, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma.<\/p>\n<p>5. In ottemperanza al principio di rigida condizionalit\u00e0 che contraddistingue lo strumento, il comprovato inadempimento degli obblighi di cui alla presente legge da parte dell\u2019utente, determina il dimezzamento dell\u2019indennit\u00e0 dovuta. L\u2019indennit\u00e0 dovuta sar\u00e0 azzerata, e l\u2019utente decadr\u00e0 da ogni beneficio derivante dalla stipula del c.r., nel caso in cui nei confronti dell\u2019utente venga certificato, per una seconda volta, l\u2019inadempimento degli obblighi a cui \u00e8 tenuto.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 11<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Rinuncia da parte del soggetto in cerca di occupazione<\/b><\/p>\n<p>1. La persona interessata pu\u00f2 rinunciare motivatamente al servizio di assistenza offerto attraverso il c.r. in qualsiasi momento, decadendo contestualmente da ogni beneficio derivante dalla stipula dello stesso, compreso il finanziamento \u00a0a carico della Regione. Essa non incorre in tale decadenza, qualora rinunci per un giustificato motivo prima che il c.r. abbia avuto un principio di esecuzione, oppure nei casi di inadempimento dell\u2019operatore prescelto.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>\u00a0Art. 12<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Risoluzione del contratto da parte del Centro per l\u2019Impiego<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 Il Centro per l\u2019Impiego, d\u2019ufficio o sulla base delle segnalazioni della persona interessata, verifica gli eventuali inadempimenti dell\u2019operatore accreditato. Qualora, in esito a una propria istruttoria, ne ravvisi la ricorrenza, comunica all\u2019operatore le motivazioni che giustificano la risoluzione del c.r. e all\u2019operatore accreditato non \u00e8 riconosciuto il voucher regionale.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 In questo caso, il Centro per l\u2019Impiego provveder\u00e0 alla riconvocazione della persona interessata affinch\u00e9 abbia la possibilit\u00e0 di sottoscrivere un nuovo c.r. con diverso operatore.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 13<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Contestazioni<\/b><\/p>\n<p>1.\u00a0 All\u2019interno di ogni CPI, viene nominata una specifica commissione, a cui \u00e8 demandato il ruolo arbitrale sulle eventuali controversie tra tutor e utente. Le modalit\u00e0 di composizione e nomina della commissione sono demandate alla successiva direttiva attuativa della presente legge.<\/p>\n<p>2. La Regione Sicilia, con successivo atto, definisce con precisione, sulla scorta dei principi contenuti all\u2019art. 10 della presente legge, gli strumenti per la risoluzione di eventuali ulteriori contestazioni tra le parti in ordine all\u2019attuazione del c.r.<\/p>\n<div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DOPO LA GIUNTA ZINGARETTI, ORA ANCHE QUELLA DI CROCETTA ADOTTA, PER L&#8217;ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI PER L&#8217;IMPIEGO, LO SCHEMA BASATO SULLA COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE TRA STRUTTURA PUBBLICA E AGENZIE PRIVATE SPECIALIZZATE Proposta di direttiva presentata dall&#8217;Assessorato alla Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia (di cui ha assunto la guida due mesi or [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-34074","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34074"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34074\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}