
{"id":34158,"date":"2015-01-16T16:04:08","date_gmt":"2015-01-16T15:04:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34158"},"modified":"2015-01-16T16:16:44","modified_gmt":"2015-01-16T15:16:44","slug":"al-via-il-decreto-sul-contratto-a-tutele-crescenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34158","title":{"rendered":"AL VIA IL DECRETO SUL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><span style=\"color: #993300;\">MA\u00a0\u00c8 ANCORA FORTE, E SI MANIFESTA DI CONTINUO, LA RESISTENZA DI UNA PARTE DELLE STRUTTURE MINISTERIALI CONTRO IL NUOVO SISTEMA DEI SERVIZI PER L&#8217;IMPIEGO DELINEATO NELLA LEGGE-DELEGA, IN PARTICOLARE CONTRO IL NUOVO STRUMENTO COSTITUITO DAL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><em>Intervista a cura di Attilio Barbieri, pubblicata da<\/em> Libero <em>il\u00a0 16 gennaio 2015<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p><b>I primi due decreti delegati del <i>Jobs act<\/i> sono finalmente arrivati in Parlamento. Da quando le imprese potranno assumere con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti?<br \/>\n<\/b>Se le Commissioni Lavoro di Camera e Senato saranno entrambe sensibili alle attese che si sono create nel nostro mercato del lavoro, i pareri potrebbero essere espressi gi\u00e0 entro la settimana prossima e i decreti potrebbero entrare in vigore gi\u00e0 all\u2019inizio di febbraio. In Senato mi sembra che ci sia una volont\u00e0 convergente di tutte le forze di maggioranza nel senso di assicurare la massima rapidit\u00e0.<\/p>\n<p><b>E a Montecitorio?<br \/>\n<\/b>Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera ha detto che \u201cnon c\u2019\u00e8 fretta\u201d. Spero invece che prevalga anche l\u00ec il senso di responsabilit\u00e0 rispetto a un mercato del lavoro che \u00e8 in apnea ormai da settimane, in attesa del decreto con il nuovo contratto.<\/p>\n<p><b>L\u2019annuncio della Fiat che a Melfi assume mille operai con il nuovo contratto \u00e8 il segnale che le cose cambieranno veramente?<br \/>\n<\/b>S\u00ec: \u00e8 apparso proprio come uno squillo di tromba lanciato per dare la carica all\u2019economia italiana. E \u2013 come Sergio Marchionne ha esplicitato \u2013 la concomitanza della decisione con questa riforma non \u00e8 affatto casuale.<\/p>\n<p><b>Marchionne ha detto che con il Jobs act l\u2019Italia \u00e8 meno diversa dagli altri Paesi. Conferma?<br \/>\n<\/b>S\u00ec. Dopo le riforme a Cuba eravamo rimasti l\u2019unico Paese al mondo con un regime di <i>job property<\/i>. Ora ci allineiamo ai migliori standard dell\u2019occidente industrializzato, sia per il drastico abbassamento del costo di separazione tra impresa e lavoratore, sia per l\u2019aumento dell\u2019entit\u00e0, della durata e del campo di applicazione del trattamento di disoccupazione.<\/p>\n<p><b>A quanto ammonter\u00e0 il <i>severance cost<\/i>, il costo che le imprese dovranno sostenere per licenziare un dipendente?<br \/>\n<\/b>L\u2019indennizzo giudiziale sar\u00e0 pari a due mensilit\u00e0 di retribuzione per ciascun anno di servizio, con un massimo di 24 mensilit\u00e0. Ma di fatto il costo per l\u2019impresa sar\u00e0 la met\u00e0 o poco pi\u00f9: perch\u00e9 in quasi tutti i casi la persona interessata opter\u00e0 per la conciliazione standard, pari a una mensilit\u00e0 per anno di servizio, con un massimo di 18.<\/p>\n<p><b>Perch\u00e9 il lavoratore dovrebbe optare per una transazione che gli dar\u00e0 meno rispetto all\u2019indennizzo giudiziale?<br \/>\n<\/b>Innanzitutto perch\u00e9 l&#8217;esito del giudizio non \u00e8 mai scontato: il giudice potrebbe riconoscere la giustificatezza del licenziamento. Inoltre perch\u00e9 il ricorso giudiziale ha dei costi, non solo in denaro, ma anche in tempo e fatica, limitando la possibilit\u00e0 per la persona interessata di dedicarsi alla nuova occupazione. In terzo luogo perch\u00e9 l&#8217;indennizzo oggetto della conciliazione-standard \u00e8 esente da imposizione fiscale: il che avvicina notevolmente il suo importo all&#8217;importo netto ottenibile in caso di esito positivo del giudizio.<\/p>\n<p><b>In quali casi si applicher\u00e0 la nuova disciplina dei licenziamenti che ha superato l\u2019articolo 18?<br \/>\n<\/b>Si applicher\u00e0 a<b> <\/b>tutti i nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre in tutti i casi in cui un valido contratto a termine verr\u00e0 convertito in contratto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p><b>E in quali casi, invece, \u00e8 ancora previsto il reintegro?<br \/>\n<\/b>La vecchia disciplina dei licenziamenti continuer\u00e0 ad applicarsi a tutti i rapporti a tempo indeterminato stipulati prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto. Ma continuer\u00e0 ad applicarsi anche ai rapporti nuovi la disciplina della reintegrazione nel caso di licenziamento discriminatorio, cio\u00e8 dettato dall&#8217;intendimento di espellere dall&#8217;azienda un lavoratore per ragione della sua razza, nazionalit\u00e0, genere, orientamento sessuale, opinione politica, credo religioso, o disabilit\u00e0.<\/p>\n<p><b>Come funzioner\u00e0 il nuovo sussidio di disoccupazione?<br \/>\n<\/b>Potranno goderne le persone che abbiano perso involontariamente il lavoro, o si siano dimesse per giusta causa, e che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e 30 giornate di lavoro effettivo nell&#8217;ultimo anno. Il trattamento \u00e8 pari al 75 per cento dell&#8217;ultima retribuzione, con un massimo di 1.300 euro mensili, e a partire dal quarto mese di fruizione si riduce del tre per cento ogni mese. Il trattamento &#8211; secondo il principio delle &#8220;tutele crescenti&#8221; &#8211; avr\u00e0 durata pari alla met\u00e0 delle settimane di contribuzione che la persona interessata pu\u00f2 far valere nell&#8217;ultimo quadriennio: ne risulta una durata massima di 24 mesi.<\/p>\n<p><b>Applicabile anche ai collaboratori continuativi autonomi?<br \/>\n<\/b>Per i collaboratori autonomi, iscritti alla Gestione Speciale dell&#8217;Inps, viene istituito a titolo sperimentale per il 2015 un trattamento di disoccupazione regolato secondo gli stessi principi generali della NASpI, chiamato Dis-Coll. Ma \u00e8 probabile che, nel quadro del Codice semplificato del lavoro &#8211; che sar\u00e0 oggetto di un ulteriore decreto &#8211; si andr\u00e0 verso un assorbimento della Dis-Coll nella NASpI per tutti i collaboratori in posizione di sostanziale dipendenza.<\/p>\n<p><b>La riforma parte senza il contratti di ricollocazione. Come mai?<br \/>\n<\/b>No, la disposizione sul contratto di ricollocazione \u00e8 stata solo spostata, per motivo di materia, dal decreto sul contratto a tutele crescenti a quello sul trattamento di disoccupazione: articolo 17. Qui si \u00e8 verificato, per\u00f2, un piccolo colpo di mano.<\/p>\n<p><b>A che cosa si riferisce?<br \/>\n<\/b>Il testo della norma approvato dal Governo il 24 dicembre estendeva il diritto al contratto di ricollocazione a tutti coloro che avessero subito un licenziamento illegittimo, o un licenziamento per motivo oggettivo. Nello spostamento dal primo al secondo decreto la norma \u00e8 stata manipolata, con la soppressione di quella &#8220;o&#8221;, oltre che della virgola che la precede. Se la disposizione rimanesse cos\u00ec, l&#8217;effetto sarebbe che avrebbe diritto al contratto di ricollocazione soltanto chi abbia subito un licenziamento per motivo oggettivo e soltanto quando questo licenziamento sia stato qualificato da un giudice come illegittimo: una platea ristrettissima, dunque, che potrebbe avvalersi del contratto di ricollocazione non subito, ma solo all&#8217;esito del passaggio in giudicato della sentenza. Il contrario di quello che ci proponiamo: cio\u00e8 di una attivazione immediata del lavoratore che perde il posto.<\/p>\n<p><b>Come \u00e8 potuto accadere che venisse introdotta questa restrizione?<br \/>\n<\/b>Certamente non corrisponde alla volont\u00e0 politica del Governo, n\u00e9 delle forze politiche della maggioranza. Questa vicenda dimostra quanto il controllo sui testi legislativi possa facilmente sfuggire di mano al legislatore. Questa modifica, inserita in modo tecnicamente sapiente da qualche dirigente ministeriale, si pone in linea con l&#8217;ostruzionismo che una parte delle strutture ministeriali ha condotto per tutto lo scorso anno contro il decollo della sperimentazione del contratto di ricollocazione.<\/p>\n<p><b>Perch\u00e9 questa resistenza?<br \/>\n<\/b>Perch\u00e9 una parte rilevante della dirigenza pubblica non apprezza affatto la scelta, compiuta con la legge-delega n. 183\/2014, di puntare sulla cooperazione e integrazione fra strutture pubbliche e agenzie specializzate per la ricollocazione dei disoccupati: avrebbero preferito che si scegliesse di investire tutte le risorse sulle strutture pubbliche. Questa opposizione dall&#8217;interno delle strutture pubbliche, poi, si salda con quella della sinistra sindacale, che vede il contratto di ricollocazione come il fumo negli occhi.<\/p>\n<p><b>Che cosa temono?<br \/>\n<\/b>Questi sindacalisti preferirebbero che le crisi occupazionali aziendali continuassero a essere affrontate mettendo i lavoratori in freezer per anni e anni, con la Cassa integrazione &#8220;a perdere&#8221;. Il contratto di ricollocazione obbliga, invece la persona interessata ad attivarsi subito per la rioccupazione, sostenendola in questo passaggio, ma rendendo effettiva la condizionalit\u00e0 del trattamento di disoccupazione.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MA\u00a0\u00c8 ANCORA FORTE, E SI MANIFESTA DI CONTINUO, LA RESISTENZA DI UNA PARTE DELLE STRUTTURE MINISTERIALI CONTRO IL NUOVO SISTEMA DEI SERVIZI PER L&#8217;IMPIEGO DELINEATO NELLA LEGGE-DELEGA, IN PARTICOLARE CONTRO IL NUOVO STRUMENTO COSTITUITO DAL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE Intervista a cura di Attilio Barbieri, pubblicata da Libero il\u00a0 16 gennaio 2015<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-34158","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34158","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34158"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34158\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34158"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34158"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34158"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}