
{"id":34624,"date":"2015-02-11T23:22:14","date_gmt":"2015-02-11T22:22:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34624"},"modified":"2015-02-12T01:01:39","modified_gmt":"2015-02-12T00:01:39","slug":"il-parere-della-commissione-lavoro-del-senato-sul-decreto-n-134","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34624","title":{"rendered":"IL PARERE DEL SENATO SUL DECRETO-LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA SERIE DI RILIEVI TECNICI MOLTO PRECISI E UTILI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL TESTO LEGISLATIVO, CON UN EMENDAMENTO AGGIUNTIVO CHE SAREBBE STATO MEGLIO EVITARE &#8211; E LA MIA DICHIARAZIONE DI VOTO IN PROPOSITO<\/span><\/p>\n<p><em><strong>Parere<\/strong> approvato l&#8217;11 febbraio 2015 dalla Commissione Lavoro del Senato sullo schema di decreto legislativo n. 134\/2015 presentato dal Governo al Parlamento, in attuazione di una delle deleghe contenute nella legge 10 dicembre 2014 n. 183 &#8211; In appendice l&#8217;<strong>emendamento aggiuntivo<\/strong> approvato dalla Commissione e la mia <strong>dichiarazione di voto<\/strong><\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>IL TESTO-BASE PRESENTATO DAL RELATORE<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>PARERE DELLA 11<\/strong>\u00aa<strong> COMMISSIONE PERMANENTE<br \/>\n<\/strong><em><strong>sullo s<\/strong><strong>chema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti<\/strong><\/em><\/p>\n<p>L\u201911<sup>a<\/sup> Commissione permanente,\u00a0esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,\u00a0esprime parere favorevole, invitando il Governo a valutare l&#8217;opportunit\u00e0 delle seguenti osservazioni e integrazioni.<\/p>\n<p>In termini generali, la regolazione dei nuovi contratti permanenti deve <strong>allinearsi alle discipline vigenti negli altri Paesi europei<\/strong>, anche a quelle pi\u00f9 protettive.<\/p>\n<p>Le regole diventano semplici e certe quanto pi\u00f9 sono omogeneamente applicate a tutto il <strong>lavoro pubblico e privato<\/strong>, con l&#8217;eccezione delle amministrazioni d&#8217;ordine, ferme restando le procedure concorsuali per accedere alle funzioni pubbliche. La Commissione impegna il Governo a procedere in questa direzione.<\/p>\n<p>In sede di definizione del campo di applicazione (articolo 1) \u00e8 necessario ancora chiarire \u2013 in armonia con quanto stabilito nella legge di stabilit\u00e0 2015 \u2013 che la nuova disciplina si applica anche:<\/p>\n<p>&#8211; nel caso di <strong>conversione<\/strong>, successiva all\u2019entrata in vigore del decreto legislativo, <strong>del contratto a termine<\/strong> in contratto a tempo indeterminato;<\/p>\n<p>&#8211; nel caso in cui venga dichiarato illegittimo un <strong>contratto di somministrazione a tempo indeterminato<\/strong> costituito dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto;<\/p>\n<p>&#8211; nel caso in cui venga dichiarato illegittimo un <strong>contratto di somministrazione a termine<\/strong>, costituito prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto, con conseguente conversione in contratto di lavoro ordinario a tempo indeterminato dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto;<\/p>\n<p>&#8211; nel caso di conversione, successiva all&#8217;entrata in vigore del decreto, del <strong>rapporto di apprendistato<\/strong> (anche se costituito prima dell\u2019entrata in vigore del decreto) in rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Con riferimento ai <strong>licenziamenti nulli in quanto discriminatori<\/strong> (articolo 2), si rileva la mancanza di un riferimento espresso alle fattispecie di licenziamento discriminatorio previste dal nostro ordinamento. Risulta quindi opportuno definire meglio il perimetro applicativo dello stesso articolo (con ripresa, senza variazioni, dell\u2019elenco di criteri di differenziazione vietati contenuto nell\u2019articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori) e specificare se esistono casi di nullit\u00e0 sottratti al regime descritto.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre opportuno chiarire che rientrano nel caso generale di insussistenza o insufficienza del motivo oggettivo:<\/p>\n<p>&#8211; il caso del licenziamento per <strong>esito negativo della prova<\/strong> quando il relativo patto risulti invalido o il relativo termine risulti gi\u00e0 scaduto;<\/p>\n<p>&#8211; il caso del licenziamento per <strong>raggiunti limiti di et\u00e0<\/strong>, quando risulti insussistente tale requisito.<\/p>\n<p>Con riferimento all&#8217;articolo 3, comma 2, \u00e8 auspicabile chiarire il <strong>regime sanzionatorio applicabile sui contributi previdenziali<\/strong>.<\/p>\n<p>Appare infine opportuno che la disposizione attualmente collocata nel comma 3 dell\u2019articolo 3, in materia di <strong>licenziamento per inidoneit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore<\/strong>, costituente richiamo del relativo divieto di discriminazione, con corrispondente comminatoria della sanzione reintegratoria, venga collocata <em>ratione materiae<\/em> nel contesto dell\u2019articolo 2, dedicato appunto ai casi di nullit\u00e0 del licenziamento e in particolare di quello di carattere discriminatorio.<\/p>\n<p>Con riferimento alla formulazione dell&#8217;articolo 3 comma 1, in materia di <strong>quantificazione dell&#8217;indennizzo a seguito di procedimento giudiziale<\/strong>, \u00e8 opportuno precisare che il carattere vincolante del meccanismo di calcolo dell&#8217;indennit\u00e0, parametrato all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio, non consente una determinazione dell&#8217;indennit\u00e0 medesima in misura diversa da quella che deriva dall&#8217;applicazione del criterio dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio in azienda.<\/p>\n<p>In ordine all&#8217;<strong>offerta conciliativa (articolo 6)<\/strong>, \u00e8 opportuno in primo luogo riflettere su una possibile estensione di tale strumento allo scioglimento di tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dalla data di assunzione. \u00c8 opportuno anche specificare che il termine perentorio coincidente con i termini dell&#8217;impugnazione stragiudiziale del licenziamento si applica esclusivamente all&#8217;offerta della somma da corrispondere, mentre non si applica alla <strong>consegna dell&#8217;assegno circolare<\/strong>, che pu\u00f2 essere, quindi, effettuata anche successivamente. D\u2019altra parte, \u00e8 opportuno consentire che il pagamento avvenga anche mediante <strong>bonifico bancario<\/strong>.<\/p>\n<p>Coerentemente con quanto rilevato dalla Commissione Giustizia, considerato che l&#8217;offerta conciliativa prevista dall&#8217;articolo 6 costituisce un complemento dell&#8217;istituto di <strong>arbitrato<\/strong> di cui all&#8217;articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato Lavoro), si rende opportuno prevedere, nell&#8217;ambito del predetto articolo 6, l&#8217;emanazione di disposizioni regolamentari di attuazione del medesimo mediante un apposito decreto ministeriale.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno, inoltre, definire che cosa si intenda per &#8220;retribuzione globale di fatto&#8221; e confermare esplicitamente la possibilit\u00e0 che la <strong>transazione<\/strong> abbia a oggetto, oltre alla rinuncia all\u2019impugnazione del licenziamento, anche altre <strong>materie attinenti al passato svolgimento del rapporto<\/strong>, prevedendo il pagamento di una somma ulteriore. In tal caso \u00e8 opportuno che si precisi che l&#8217;esenzione fiscale e contributiva non si applica alla parte del pagamento eccedente rispetto all\u2019importo definito nella norma.<\/p>\n<p>Gli <strong>enti e le associazioni &#8220;di tendenza&#8221;<\/strong> sono caratterizzate da un particolare rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguente opportunit\u00e0 di conservare la vigente possibilit\u00e0 di risolvere il rapporto di lavoro, senza il rischio che una valutazione difforme da parte del giudice possa portare alla ricostituzione autoritativa del rapporto stesso.<\/p>\n<p>Con riferimento ai <strong>licenziamenti collettivi<\/strong> (articolo 10), \u00e8 opportuno chiarire che trovano applicazione le misure ridotte dell&#8217;indennit\u00e0, contemplate dall&#8217;articolo 9, comma 1, qualora l&#8217;impresa non superi i limiti dimensionali richiamati (si osservi in proposito che l&#8217;impresa potrebbe essere soggetta alla disciplina del licenziamento collettivo, pur non superando la soglia dimensionale ai fini della disciplina dei licenziamento, essendo l&#8217;organico, complessivamente inferiore a 61 dipendenti, suddiviso in unit\u00e0 produttive ciascuna al di sotto dei 16 dipendenti). \u00c8 opportuno, infine, escludere dall&#8217;ambito di applicazione della disposizione in esame, in quanto licenziamento individuale &#8211; sebbene plurimo &#8211; per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento, a seguito di cessione di appalti di servizi, da parte dell&#8217;assuntore cessante dei lavoratori dipendenti che siano impiegati nell&#8217;appalto da almeno quattro mesi e comunque dal maggior termine eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale cui aderisce l&#8217;assuntore uscente.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>L&#8217;EMENDAMENTO AGGIUNTIVO APPROVATO COL VOTO DI PD<\/strong> <span style=\"color: #000000;\">(*)<\/span><strong>, SEL E M5S<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In riferimento alla materia dei licenziamenti collettivi, si invita il Governo a valutare l&#8217;opportunit\u00e0 di prevedere la reintegrazione per il caso di violazione dei criteri di scelta previsti da contratti collettivi.<\/span><\/p>\n<p>(*)\u00a0<em>Al momento del voto di questo emendamento sono uscito dall&#8217;Aula chiarendone il motivo con questo breve intervento: &#8220;Se avessi partecipato alla discussione su questo emendamento in seno al Gruppo PD, facendo parte del Gruppo stesso,\u00a0ora\u00a0lo voterei per disciplina di gruppo, pur nel pi\u00f9 netto dissenso. La legge-delega, infatti, esclude recisamente la possibilit\u00e0 della reintegrazione per tutti i &#8216;licenziamenti economici&#8217;; e a me sembra che non possa ragionevolmente dubitarsi che il licenziamento collettivo sia ricompreso in questa nozione. Poich\u00e9 per\u00f2 ancora non faccio formalmente parte del Gruppo PD pur avendo presentato domanda di farne parte, non ho quindi partecipato a questa discussione, e viceversa mi sono pronunciato pubblicamente in senso contrario nei giorni scorsi, mi asterr\u00f2 dal voto su questo emendamento. Voter\u00f2 invece convintamente a favore del parere, in considerazione del suo contenuto che, per il resto, condivido totalmente apprezzandone molto la precisione, la completezza e la piena aderenza al contenuto della legge-delega cui stiamo dando attuazione.&#8221;<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA SERIE DI RILIEVI TECNICI MOLTO PRECISI E UTILI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL TESTO LEGISLATIVO, CON UN EMENDAMENTO AGGIUNTIVO CHE SAREBBE STATO MEGLIO EVITARE &#8211; E LA MIA DICHIARAZIONE DI VOTO IN PROPOSITO Parere approvato l&#8217;11 febbraio 2015 dalla Commissione Lavoro del Senato sullo schema di decreto legislativo n. 134\/2015 presentato dal Governo al Parlamento, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25,9],"tags":[],"class_list":["post-34624","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34624"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34624\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}