
{"id":34702,"date":"2015-02-21T12:13:44","date_gmt":"2015-02-21T11:13:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34702"},"modified":"2015-02-23T00:06:05","modified_gmt":"2015-02-22T23:06:05","slug":"contratto-a-tutele-crescenti-il-testo-definitivo-del-decreto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34702","title":{"rendered":"CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL PRIMO PILASTRO DEL NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE DEL LAVORO, CON IL QUALE SI AVVIA LA TRANSIZIONE DAL REGIME INCENTRATO SULLA <em>JOB PROPERTY<\/em> A UN REGIME INCENTRATO SUL PRINCIPIO DELLA <em>FLEXSECURITY<\/em><\/span><\/p>\n<p><em>Decreto legislativo approvato dal Governo il 20 febbraio 2015, che ora va alla firma del Presidente della Repubblica per poi entrare immediatamente in vigore &#8211; In proposito v. il mio primo commento a caldo:\u00a0<\/em><a title=\"Editoriale telegrafico, 21.2.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34710\" target=\"_blank\">Una battaglia durata venticinque anni<\/a><em>\u00a0&#8211; Sono inoltre disponibili su questo sito: le <a title=\"Slides della relazione 23.2.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34721\" target=\"_blank\">slides della presentazione dei contenuti del decreto del 23 febbraio 2015<\/a>; lo <a title=\"Schema del decreto sul contratto a tutele crescenti, 24.12.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33904\" target=\"_blank\">schema dello stesso decreto<\/a> che venne approvato dal Governo il 24 dicembre 2014; un <a title=\"Domande e risposte sul contratto a tutele crescenti\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34154\" target=\"_blank\">compendio di domande e risposte<\/a> circa l&#8217;interpretazione e applicazione delle nuove norme<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">..<\/span><\/p>\n<p><strong>Decreto legislativo 20 febbraio 2015, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, r<\/strong><strong>ecante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 1 \u2013 Campo di applicazione.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo \u00e8 disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.<\/li>\n<li>Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all&#8217;entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o stabilizzazione del rapporto a seguito di periodo di apprendistato.<\/li>\n<li>Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all\u2019entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all\u2019articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, \u00e8 disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Art. 2 \u2013 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento perch\u00e9 discriminatorio a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perch\u00e9 riconducibile agli altri casi di nullit\u00e0 espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell&#8217;ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall&#8217;invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l&#8217;indennit\u00e0 di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perch\u00e9 intimato in forma orale.<\/li>\n<li>Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altres\u00ec il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullit\u00e0 e l\u2019inefficacia, stabilendo a tal fine un&#8217;indennit\u00e0 commisurata all\u2019ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potr\u00e0 essere inferiore a cinque mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro \u00e8 condannato, altres\u00ec, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.<\/li>\n<li>Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore \u00e8 data la facolt\u00e0 di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un&#8217;indennit\u00e0 pari a quindici mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non \u00e8 assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell&#8217;indennit\u00e0 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall&#8217;invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.<\/li>\n<li>La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Art. 3 \u2013 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un&#8217;indennit\u00e0 non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilit\u00e0.<\/li>\n<li>Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l&#8217;insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un&#8217;indennit\u00e0 risarcitoria commisurata all\u2019ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative, nonch\u00e9 quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell&#8217;indennit\u00e0 risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non pu\u00f2 essere superiore a dodici mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro \u00e8 condannato, altres\u00ec, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore \u00e8 attribuita la facolt\u00e0 di cui all\u2019articolo 2, comma 3.<\/li>\n<li>Al licenziamento dei lavoratori di cui all\u2019articolo 1 non trova applicazione l\u2019articolo 7 della legge n. 604 del 1966.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Art. 4 \u2013 Vizi formali e procedurali.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all\u2019articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all\u2019articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilit\u00e0, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l\u2019applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0Art. 5 \u2013 Revoca del licenziamento.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell&#8217;ipotesi di revoca del licenziamento, purch\u00e9 effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell&#8217;impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuit\u00e0, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0Art. 6 \u2013 Offerta di conciliazione.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all\u2019articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilit\u00e0 per le parti di addivenire a ogni altra modalit\u00e0 di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro pu\u00f2 offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all\u2019articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all\u2019articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche e non \u00e8 assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilit\u00e0 della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilit\u00e0, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L\u2019accettazione dell\u2019assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l\u2019estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l\u2019abbia gi\u00e0 proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.<\/li>\n<li>Alle minori entrate derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per l\u2019anno 2015, 7,9 milioni di euro per l\u2019anno 2016, 13,8 milioni di euro per l\u2019anno 2017, 17,5 milioni di euro per l\u2019anno 2018, 21,2 milioni di euro per l\u2019anno 2019, 24,4 milioni di euro per l\u2019anno 2020, 27,6 milioni di euro per l\u2019anno 2021, 30,8 milioni di euro per l\u2019anno 2022, 34,0 milioni di euro per l\u2019anno 2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere dall\u2019anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.190.<\/li>\n<li>Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell\u2019articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull\u2019attuazione della presente disposizione, oltre che di ogni altra disposizione contenuta nel presente decreto. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, \u00e8 integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l\u2019avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione \u00e8 assoggettata alla medesima sanzione prevista per l\u2019omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-<em>bis.<\/em> Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria \u00e8 conseguentemente riformulato. Alle attivit\u00e0 di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0Art. 7 \u2013 Computo dell\u2019anzianit\u00e0 negli appalti.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini del calcolo delle indennit\u00e0 e dell\u2019importo di cui all\u2019articolo 3, comma 1, all\u2019articolo 4, e all\u2019articolo 6, l\u2019anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell\u2019impresa subentrante nell\u2019appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore \u00e8 stato impiegato nell\u2019attivit\u00e0 appaltata.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0Art. 8 \u2013 Computo e misura delle indennit\u00e0 per frazioni di anno.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Per le frazioni di anno d\u2019anzianit\u00e0 di servizio, le indennit\u00e0 e l\u2019importo di cui all\u2019articolo 3, comma 1, all\u2019articolo 4, e all\u2019articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0Art. 9 \u2013 Piccole imprese e organizzazioni di tendenza. <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all\u2019articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l\u2019articolo 3, comma 2, e l&#8217;ammontare delle indennit\u00e0 e dell\u2019importo previsti dall&#8217;articolo 3, comma 1, dall\u2019articolo 4, comma 1 e dall\u2019articolo 6, comma 1, \u00e8 dimezzato e non pu\u00f2 in ogni caso superare il limite di sei mensilit\u00e0.<\/li>\n<li>Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivit\u00e0 di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0Art. 10 \u2013 Licenziamento collettivo. <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l\u2019osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all\u2019articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all\u2019articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all\u2019art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all&#8217;articolo 3, comma 1.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0Art. 11 \u2013 Rito applicabile. <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell\u2019articolo 1 della legge n. 92 del 2012.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0Art. 12 \u2013 Entrata in vigore. <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. \u00c8 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL PRIMO PILASTRO DEL NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE DEL LAVORO, CON IL QUALE SI AVVIA LA TRANSIZIONE DAL REGIME INCENTRATO SULLA JOB PROPERTY A UN REGIME INCENTRATO SUL PRINCIPIO DELLA FLEXSECURITY Decreto legislativo approvato dal Governo il 20 febbraio 2015, che ora va alla firma del Presidente della Repubblica per poi entrare immediatamente in vigore [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,18],"tags":[],"class_list":["post-34702","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34702\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}