
{"id":34748,"date":"2015-02-22T23:22:26","date_gmt":"2015-02-22T22:22:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34748"},"modified":"2015-02-24T16:27:32","modified_gmt":"2015-02-24T15:27:32","slug":"il-decreto-sul-riordino-dei-contratti-luci-e-ombre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34748","title":{"rendered":"IL DECRETO SUL &#8220;RIORDINO DEI CONTRATTI&#8221;: LUCI E OMBRE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">\u00c8 POSITIVO CHE IL MINISTRO DEL LAVORO ABBIA FATTO PROPRIA LA SFIDA DELLA CHIAREZZA E DELLA SEMPLIFICAZIONE, MA LO SCHEMA PROVVISORIO PRESENTA ALCUNI DIFETTI CHE VANNO CORRETTI<\/span><\/p>\n<p><em>Messaggio pervenuto il 21 settembre 2015 \u2013 <strong>Segue la mia risposta<\/strong><\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Caro Pietro,<br \/>\ncongratulazioni davvero per il decreto sul contratto a tutele crescenti, al Governo Renzi e a te come ispiratore prima e promotore principale poi in Parlamento [&#8230;]. Siete stati davvero bravi a tenere la barra ferma nella direzione giusta e a non lasciare che il compromesso inquinasse la chiarezza e la coerenza sistematica di questo testo legislativo. Anzi, in questa versione definitiva le avete perfezionate. I risultati non tarderanno a farsi vedere; e andranno interamente ascritti a vostro merito. [\u2026] Mi preoccupa, invece, il decreto sul cosiddetto \u201criordino contrattuale\u201d: sbaglio, o nella presentazione di questo testo dobbiamo leggere l\u2019addio al progetto del <em>Codice semplificato<\/em>? [\u2026] Che giudizio dai di questo pezzo ulteriore della riforma? [\u2026]<br \/>\nGabriele<\/p>\n<p><em>Non parlerei di un \u201caddio al <\/em><em> <a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">progetto del <\/a><a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">Codice semplificato<\/a>\u201d: semmai di una proposta alternativa di attuazione dello stesso progetto, con il riordino di una legislazione caotica e in larga parte illeggibile per chi deve applicarla, talvolta anche per gli esperti del diritto del lavoro. <strong>Lo schema di decreto sul c.d. &#8220;riordino&#8221; si colloca in questo ordine di idee, caratterizzandosi per una scrittura chiara e per un risultato niente affatto disprezzabile sul piano della riduzione del volume della legislazione<\/strong> sulle materie trattate, oltre che per alcuni spunti di alleggerimento dei vincoli vigenti. Fermo dunque l\u2019apprezzamento per il fatto che il ministro del Lavoro abbia fatto propria questa sfida, colgo l&#8217;occasione offertami da questa lettera per esporre qui i difetti che vedo nell\u2019impianto e in alcune tra le scelte contenute in questo schema di decreto.<br \/>\n1. <strong>Non viene compiutamente adempiuta la delega contenuta nella legge n.183\/2014<\/strong>, dove si parla di \u201ctesto organico semplificato delle discipline dei contratti e dei rapporti di lavoro&#8221;: nei 55 articoli dello schema di decreto c\u2019\u00e8 solo il riordino delle norme legislative in materia di part-time (nove articoli), lavoro intermittente (sei), lavoro a tempo determinato (undici), somministrazione (undici), apprendistato (sette), collaborazioni continuative autonome (tre), lavoro accessorio (uno) e mutamento di mansioni (uno): non siamo ancora al testo organico semplificato dell&#8217;intera disciplina richiesto dalla legge delega.<br \/>\n2. Pur realizzando, come ho detto sopra, una notevole riduzione di volume e un notevole guadagno in chiarezza rispetto alla legislazione vigente, <strong>la scrittura di questo schema di decreto \u00e8 ancora in qualche misura affetta dall\u2019ipertrofia del passato<\/strong>: basti osservare come gli stessi otto capitoli, che nello schema di decreto occupano cinquantacinque articoli, ne occupino soltanto nove nell\u2019ultima versione del <a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">progetto del <\/a><\/em><a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">Codice semplificato<\/a>. <em>E<\/em> <em>nessuno \u00e8 stato ancora in grado di dimostrare che in quest\u2019ultimo sia stato dimenticato qualche cosa. Se dunque si possono dire le stesse cose in modo pi\u00f9 semplice in nove articoli, perch\u00e9 dirle in cinquantacinque, aggravando i costi di transazione nel mercato del lavoro?<br \/>\n3. In realt\u00e0, per\u00f2, non si dicono proprio le stesse cose. La cultura giuslavoristica che si esprime in questo schema di decreto \u00e8, a tratti, ancora legata allo schema inaugurato nella seconda met\u00e0 degli anni \u201970, caratterizzato dalla <strong>norma rigidamente restrittiva che pu\u00f2 essere derogata mediante contratto collettivo stipulato con il sindacato maggioritario<\/strong>: disposizioni di questo genere sono disseminate in tutto il decreto. Si rispolvera, cos\u00ec, la funzione del \u201csindacato-rubinetto\u201d (ovvero regolatore) della flessibilit\u00e0, assegnando questa funzione alle confederazioni maggiormente rappresentative: ma cos\u00ec facendo non si fa un buon servizio n\u00e9 alle confederazioni stesse \u2013 che farebbero bene a chiedere di essere esonerate da questa funzione \u2013 n\u00e9 alle imprese.<br \/>\n4. In alcune disposizioni riemerge la <strong>diffidenza della vecchia sinistra nei confronti del lavoro a tempo parziale<\/strong>: ne \u00e8 spia anche solo il fatto che a questa materia si dedichino \u2013 a differenza degli altri maggiori ordinamenti europei &#8211; nove lunghi articoli, quando esso pu\u00f2 essere disciplinato in uno solo di una decina di commi brevi. E poi, perch\u00e9 mai nel <\/em>part-time<em> il lavoro supplementare e i patti di elasticit\u00e0 o flessibilit\u00e0 dell\u2019orario dovrebbero essere consentiti soltanto l\u00e0 dove e nei limiti in cui un contratto collettivo lo autorizzi? E perch\u00e9, se si vuole davvero semplificare la disciplina, conserviamo come figura a s\u00e9 stante il <strong>lavoro intermittente<\/strong>, quando basterebbe liberalizzare le clausole elastiche nel <\/em>part-time<em> per consentire questa forma di organizzazione del lavoro, indispensabile in diversi settori, tra i quali quello del turismo, della ristorazione e dello spettacolo? Infine, qualcuno pu\u00f2 spiegare che cosa ha mai fatto di male quella forma particolare di part-time che va sotto il nome di <strong>lavoro ripartito<\/strong> o <\/em>job sharing<em> (nella quale viene spinta al massimo grado l\u2019autogestione del tempo di lavoro da parte dei due <\/em>part-timers<em>), che ora viene vietata?<br \/>\n5. Veniamo alla questione politicamente pi\u00f9 calda: quella del <strong>contrasto all\u2019elusione del diritto del lavoro per mezzo dei contratti di lavoro autonomo o associato<\/strong>. Qui (articoli 47-50) l\u2019intendimento degli estensori dello schema di decreto corrisponde precisamente a quello del progetto originario del <\/em>Codice semplificato<em>: estendere la protezione giuslavoristica all\u2019area del lavoro che, pur qualificato come autonomo e magari svolto in condizioni di effettiva assenza di un vincolo di eterodirezione, sia per\u00f2 caratterizzato da una situazione di sostanziale dipendenza economica. Il <a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">progetto del <\/a><\/em><a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">Codice semplificato<\/a><em>, per\u00f2, persegue questo obiettivo: <\/em><strong>a)<\/strong><em> rispettando la struttura della prestazione contrattuale voluta dalle parti (in particolare la sussistenza o no del vincolo di orario, o del vincolo di obbedienza); <\/em><strong>b)<\/strong><em> evitando attentamente il rischio di <\/em>overshooting<em>, cio\u00e8 di impedire od ostacolare anche rapporti di collaborazione che non presentano alcun profilo di possibile pericolosit\u00e0 sociale; <\/em><strong>c)<\/strong><em> individuando i tratti distintivi della dipendenza economica in modo tale che essi siano facilmente individuabili e che non si determinino spazi di incertezza sull\u2019applicazione, quindi di contenzioso giudiziale. La soluzione delineata nello schema di decreto, invece, pur ricalcando per alcuni aspetti quella del progetto originario, per altri aspetti mi sembra <strong>difettosa in riferimento alle tre esigenze test\u00e9 enunciate<\/strong>. In estrema sintesi:<br \/>\n<\/em><strong>\u00a0 \u00a0a)<\/strong><em> che bisogno c\u2019\u00e8 di imporre \u2013 come si propone nello schema \u2013 la struttura del lavoro subordinato, e in particolare il vincolo dell\u2019<strong>eterodirezione<\/strong>, che di per s\u00e9 costituisce <strong>un aggravio della posizione del prestatore<\/strong>, in rapporti nei quali le parti effettivamente non lo hanno voluto, quando basterebbe assoggettare quei rapporti, quando presentino nel caso concreto i tratti propri della dipendenza, alle protezioni essenziali (in particolare quelle relative a licenziamenti, apposizione del termine, orario, ferie, impedimenti)?<br \/>\n<\/em><strong>\u00a0 \u00a0b)<\/strong> <strong><em>che bisogno c\u2019\u00e8 di sopprimere tipi contrattuali con radici secolari<\/em><\/strong><em>, come la collaborazione autonoma avente per oggetto un servizio a carattere continuativo (articolo 2222 del Codice civile), o il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (articolo 2549), solo perch\u00e9 in alcuni casi di effettiva dipendenza economica del lavoratore essi vengono utilizzati per eludere le protezioni giuslavoristiche? non basterebbe disporre <\/em>sic et simpliciter<em> l\u2019applicazione di quelle protezioni dove si configuri la situazione di effettiva dipendenza?<br \/>\n<\/em><strong>c)<\/strong> <em>infine \u2013 e forse \u00e8 questo il rilievo di maggior peso \u2013 <strong>come si pu\u00f2 pensare che il tratto distintivo decisivo della nuova fattispecie allargata di riferimento per l\u2019applicazione del diritto del lavoro sia costituito dal \u201ccontenuto ripetitivo\u201d<\/strong> della prestazione lavorativa? (*) quale mai attivit\u00e0 professionale non ha un contenuto nel quale qualsiasi giudice possa ravvisare in qualche misura il carattere della ripetitivit\u00e0? come si conciliano gli spazi enormi che in questo modo si dischiudono alle disquisizioni bizantine di avvocati e giudici, con l\u2019esigenza fondamentale di ridurre il contenzioso giudiziale in materia di lavoro, che in Italia ha raggiunto livelli abnormi proprio in conseguenza di disposizioni \u201caperte\u201d come questa?<br \/>\nL\u2019individuazione dei tratti essenziali della situazione di dipendenza sostanziale del prestatore di lavoro dal creditore, ai fini dell\u2019estensione selettiva della protezione giuslavoristica, costituisce la questione pi\u00f9 difficile e delicata in tema di contrasto all\u2019elusione delle protezioni: qui meno che mai si deve lasciare spazio all\u2019improvvisazione. Benissimo discostarsi anche radicalmente dalla soluzione proposta nel progetto del <\/em>Codice semplificato<em> (centrata \u2013 secondo l\u2019articolo 2094 &#8211; sui caratteri della continuit\u00e0 nel tempo della prestazione, della monocommittenza e del basso reddito, agevolmente desumibili con certezza e precisione da quanto accaduto nell\u2019anno fiscale precedente); ma occorre che la soluzione alternativa sia competitiva rispetto alla prima per tutti e tre gli aspetti qui considerati. Insomma, su questo tema dobbiamo ancora lavorare.\u00a0\u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><em>(*) Articolo 47, comma 1: \u201c<\/em>A far data dal 1\u00b0 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, <strong>di contenuto ripetitivo<\/strong> e le cui modalit\u00e0 di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro\u201d.<\/p>\n<p><em>\u00a0<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 POSITIVO CHE IL MINISTRO DEL LAVORO ABBIA FATTO PROPRIA LA SFIDA DELLA CHIAREZZA E DELLA SEMPLIFICAZIONE, MA LO SCHEMA PROVVISORIO PRESENTA ALCUNI DIFETTI CHE VANNO CORRETTI Messaggio pervenuto il 21 settembre 2015 \u2013 Segue la mia risposta<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-34748","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34748","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34748"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34748\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}