
{"id":34825,"date":"2015-03-02T15:57:36","date_gmt":"2015-03-02T14:57:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34825"},"modified":"2015-03-09T11:35:50","modified_gmt":"2015-03-09T10:35:50","slug":"domande-e-risposte-politiche-sul-contratto-a-tutele-crescenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34825","title":{"rendered":"DOMANDE E RISPOSTE POLITICHE SUL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">PERCH\u00c9 IL SUPERAMENTO DEL REGIME DI <em>JOB PROPERTY <\/em>COSTITUISCE UNA TAPPA DECISIVA NELLA BATTAGLIA CONTRO IL REGIME DI <em>APARTHEID<\/em>\u00a0FRA PROTETTI E NON PROTETTI NEL MERCATO DEL LAVORO &#8211; E DISCUSSIONE DI ALTRE QUESTIONI DI POLITICA INDUSTRIALE E DEL LAVORO<\/span><\/p>\n<p><em>Domande e obiezioni rivoltemi in occasione dell&#8217;incontro promosso dal PD di Desio il 27 febbraio 2015 &#8211; Segue in questo stesso post una serie ulteriore di domande, alle quali conto di dare risposta entro breve<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>Sommario:<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">1. Sul dualismo tra rapporti di lavoro vecchi e nuovi e il superamento del precariato<br \/>\n2. Sull&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;indennizzo e la libert\u00e0 di licenziare<br \/>\n3. Sulla partecipazione dei lavoratori nell&#8217;impresa e il nuovo sistema di relazioni industriali<br \/>\n4. Sulla questione dei licenziamenti collettivi e del parere della Commissione Lavoro della Camera disatteso dal Governo<br \/>\n5. Il problema dei servizi per l&#8217;impiego<br \/>\n6. L&#8217;impatto della nuova disciplina sulla mobilit\u00e0 spontanea dei lavoratori<br \/>\n7. Sulle imprese di piccole dimensioni<br \/>\n8. Sulla nuova disciplina della Cassa integrazione guadagni<br \/>\n9. L&#8217;apprendistato<br \/>\n10. La questione del mutuo con la banca<br \/>\n11. La nuova disciplina del mutamento di mansioni<br \/>\n12. La questione dell&#8217;impiego pubblico<br \/>\n13. Questioni di politica economica, industriale e del lavoro<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0&#8211; perch\u00e9 la soluzione non sta negli aiuti di Stato alle imprese<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> \u00a0 \u00a0 &#8211; politiche della domanda e politiche dell&#8217;offerta<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0&#8211; lavorare meno per lavorare tutti?<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>1. Sul dualismo tra rapporti di lavoro vecchi e nuovi e il superamento del precariato<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Con il decreto sul contratto a tutele crescenti non si determiner\u00e0 una disparit\u00e0 di trattamento fra lavoratori assunti prima e lavoratori assunti dopo la legge, in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza?<br \/>\n<\/strong>Quando si modifica la disciplina di un contratto di durata, cio\u00e8 di un contratto che ha per oggetto una prestazione protratta nel tempo, come il contratto di lavoro o quello di locazione, \u00e8 inevitabile che ci si trovi di fronte alla scelta tra applicare le nuove norme ai vecchi rapporti modificando il contenuto di posizioni giuridiche gi\u00e0 esistenti, oppure limitarne l\u2019applicazione ai nuovi rapporti, dando luogo a una transitoria disparit\u00e0 di trattamento fra contratti vecchi e nuovi. La giurisprudenza costituzionale fino a oggi ha legittimato entrambe le scelte, ma ha tendenzialmente favorito la seconda. Resta comunque il fatto che, nel caso delle nuove norme in materia di licenziamento, la disparit\u00e0 di disciplina tra vecchi e nuovi \u00e8 destinata a essere superata nel giro di pochi anni, per effetto del turnover della forza-lavoro. Aggiungo che questa disparit\u00e0 \u00e8 cosa ben diversa dal regime attuale di <em>apartheid<\/em> fra protetti e non protetti: d\u2019ora in poi ci sar\u00e0 la giustapposizione di un regime di protezione vecchia maniera, basato sull\u2019ingessatura del posto di lavoro, e un regime di protezione nuovo, basato sulla sicurezza economica e professionale del lavoratore nel mercato.<\/p>\n<p><strong>Landini e Fassina obiettano che la riforma lascia intatte tutte le forme di lavoro precario.<\/strong><br \/>\nNon \u00e8 cos\u00ec: dall\u2019inizio del prossimo anno le protezioni del lavoro subordinato verranno estese al lavoro \u201cparasubordinato\u201d, cio\u00e8 sostanzialmente dipendente ma in forma giuridica autonoma: co.co.co., lavoro a progetto, ecc. Ma se, come confido accadr\u00e0, l\u2019effetto di riassorbimento incomincer\u00e0 a prodursi subito, fin dalle prossime settimane, questo costituir\u00e0 la migliore prova del fatto che la rimozione delle rigidit\u00e0 eccessive \u00e8 gi\u00e0 di per s\u00e9 capace di produrre risultati rilevanti sul terreno del riassorbimento del precariato.<\/p>\n<p><strong>Quali tipi contrattuali vengono eliminati? Leggo che sono rimasti ancora una quarantina di contratti &#8220;atipici&#8221;.<br \/>\n<\/strong>Quella dei 50 tipi di contratto di lavoro \u00e8 <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33022https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33022\">una leggenda metropolitana<\/a> che da anni passa di bocca in bocca, ma non regge a una verifica seria. Certo, se per \u201ctipo di contratto\u201d intendiamo una qualsiasi combinazione tra previsione di durata a termine o no, modalit\u00e0 di estensione e distribuzione dell\u2019orario di lavoro, carattere stagionale o no del rapporto, collocazione della prestazione dentro l\u2019azienda o fuori, allora altro che 50 tipi: possiamo arrivare anche a 5.000. Se poi li moltiplichiamo per i diversi possibili tipi di mansione svolta (lavoro domestico, agricolo, editoriale, informatico, ecc.), possiamo raggiungere i 500.000; ma proporsi di ridurre per legge questa variet\u00e0 non avrebbe alcun senso. In realt\u00e0, un censimento serio delle forme giuridiche di organizzazione del lavoro retribuito, che abbiano una qualche apprezzabile diffusione nel nostro Paese, evidenzia una decina di forme, divise a met\u00e0 tra quelle <em>a tempo indeterminato<\/em> e quelle <em>a termine<\/em>. Fra le prime si collocano il lavoro subordinato ordinario, la collaborazione autonoma coordinata e continuativa senza termine (co.co.co.), il lavoro cooperativo, lo <em>staff leasing<\/em> (somministrazione a carattere durevole), l\u2019associazione in partecipazione. Fra le seconde si collocano, oltre al lavoro subordinato ordinario a termine, con la sua sottospecie del lavoro \u201coccasionale\u201d, il \u201clavoro accessorio\u201d retribuito con i <em>voucher<\/em>, il lavoro a progetto (co.co.pro., che \u00e8 solo un sottotipo delle co.co.co.), il lavoro temporaneo tramite agenzia. Con i rapporti non retribuiti o soltanto indennizzati, di <em>stage<\/em> e di tirocinio, si arriva a una quindicina. Cui si aggiunge ovviamente il lavoro autonomo classico, con la partita Iva, del quale si possono individuare migliaia di sottotipi professionali. Lo schema di decreto sul &#8220;riordino contrattuale&#8221;, approvato dal Governo il 20 febbraio, prevede la soppressione del lavoro a progetto e dell&#8217;associazione in partecipazione; quanto alla collaborazione autonoma continuativa, prevede un criterio per la distinzione, in seno ad essa, del lavoro dipendente da quello autonomo (quest&#8217;ultimo dovr\u00e0 essere svolto con partita Iva).<\/p>\n<p><strong>Ci\u00f2 che determina l\u2019utilizzo di forme di lavoro atipiche \u00e8 pi\u00f9 il maggiore costo del lavoro subordinato, o la rigidit\u00e0 della sua disciplina?<br \/>\n<\/strong>I due mesi intercorsi tra l&#8217;entrata in vigore del drastico sgravio fiscale e contributivo sui nuovi contratti a tempo indeterminato (legge di stabilit\u00e0 2015, entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio) e l&#8217;entrata in vigore del decreto sul contratto a tutele crescenti (decreto 20 febbraio 2015, entrato in vigore il 6 marzo) consentiranno tra breve agli economisti di valutare quanto abbia influito l&#8217;incentivo economico e quanto la nuova disciplina dei licenziamenti sulla propensione delle imprese a scegliere il contratto a tempo indeterminato invece che altre forme contrattuali.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 ai tempi dei co.co.pro. la Cgil non si \u00e8 interrogata sulla ricattabilit\u00e0 dei lavoratori e su quello che avrebbe potuto essere fatto per loro sul piano contrattuale?<\/strong><\/p>\n<p>Che non solo la Cgil, ma tutti i sindacati siano stati incapaci di guardare con il dovuto spirito critico al fenomeno del dualismo fra protetti e non protetti, e ancor pi\u00f9 di agire efficacemente per superarlo, non c&#8217;\u00e8 dubbio. Quanto alla spiegazione di questo loro modo di essere, ho sempre avuto l&#8217;impressione che esso si prestasse a essere letto come una riluttanza ad andare al fondo della questione, dovuta all&#8217;intuizione che questo avrebbe necessariamente comportato il mettere in discussione l&#8217;impianto generale della protezione dei lavoratori regolari. Come effettivamente sta accadendo: se vogliamo un diritto del lavoro che si applichi a tutti allo stesso modo, dobbiamo cambiare profondamente le tecniche di protezione applicate fin qui.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>2. Sull&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;indennizzo e la libert\u00e0 di licenziare<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Si \u00e8 data la completa libert\u00e0 di licenziamento sulla fattispecie economica?<br \/>\n<\/strong>No: si \u00e8 semplicemente sostituita la vecchia <em>property rule<\/em>, contenuta nell\u2019articolo 18 St. lav., con una <em>liability rule<\/em> (responsabilit\u00e0 per un indennizzo di importo predeterminato), in linea con quanto accade in tutti gli ordinamenti dei Paesi dell\u2019OCDE. Un passaggio obbligato se vogliamo superare il regime di <em>apartheid<\/em> fra protetti e non protetti nel mercato del lavoro. Perch\u00e9 la <em>property rule<\/em>, ovvero l&#8217;articolo 18, per sua stessa natura non pu\u00f2 essere estesa a pi\u00f9 di met\u00e0 della forza-lavoro: essa \u00e8 dunque strutturalmente, per sua stessa natura, produttiva del precariato.<\/p>\n<p><strong>Chi non andr\u00e0 a genio al datore di lavoro potr\u00e0 essere cacciato via senza nessun vincolo?<br \/>\n<\/strong>No: resta intatto &#8211; come in tutti i Paesi civili &#8211; il divieto di discriminazioni e di rappresaglie. Per il resto, come in tutti i Paesi civili, l&#8217;ordinamento si fa carico di assicurare al lavoratore non una sorta di diritto di propriet\u00e0 sul posto di lavoro (che, come si \u00e8 visto, non potendo essere assicurato a tutti, porta con s\u00e9 effetti indesiderabili di dualismo delle tutele), bens\u00ec la necessaria sicurezza economica e professionale nel caso di perdita del posto (v. in proposito anche \u00a7 9), con l&#8217;aggiunta di un indennizzo congruo, allineato rispetto agli standard europei pi\u00f9 protettivi, per il caso in cui il licenziamento sia ritenuto dal giudice ingiustificato.<\/p>\n<p><strong>Con indennizzi cos\u00ec bassi il disincentivo economico al licenziamento \u00e8 quasi nullo: perch\u00e9 non prevedere indennizzi pi\u00f9 alti?<br \/>\n<\/strong>Siamo portati a considerare molto basso il costo del licenziamento previsto in questo decreto, perch\u00e9 lo confrontiamo con il costo elevatissimo conseguente all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 18 St. lav. Ma se lo confrontiamo con quello previsto dagli ordinamenti dei principali Paesi europei, constatiamo facilmente che esso \u00e8 ora perfettamente in linea: molto simile a quello spagnolo, superiore a quello francese, mediamente di poco inferiore a quello tedesco. Quanto al fatto che l&#8217;indennizzo sia minimo nella fase iniziale del rapporto, questo \u00e8 indispensabile se vogliamo favorire l&#8217;assunzione a tempo indeterminato come forma normale di assunzione: la fase iniziale \u00e8 infatti quella nella quale l&#8217;imprenditore si trova nella situazione di massima incertezza circa la qualit\u00e0 della persona assunta e circa la possibilit\u00e0 che il rapporto prosegua oltre il primo anno o biennio. Basti pensare come incide un indennizzo di 12 mensilit\u00e0 (quale quello oggi previsto come indennizzo minimo dalla legge Fornero del 2012) sul bilancio complessivo di un rapporto di lavoro durato un anno o due.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;Italia nel 2013, su rilevazione OCDE, aveva un indice di protezione del lavoro contro licenziamenti individuali e collettivi di 2.79, contro il 2.98 della Germania, il 2.82 della Francia, il 2.94 dei Paesi Bassi ed il 2.95 del Belgio. La media dei Paesi OCDE \u00e8 di 2.29: \u00e8 ragionevole affermare che il <em>Jobs Act<\/em> possa porter\u00e0 l&#8217;Italia ad un indice di protezione da Paese emergente (in area Ocse)? Come dovremmo leggere questo dato?<br \/>\n<\/strong>Tra i Paesi dell&#8217;OCDE, quelli con indice di protezione del lavoro pi\u00f9 alto appartengono alla cosiddetta &#8220;fascia mediterranea&#8221;: Portogallo, Spagna, Grecia, Turchia. Mentre tra quelli con indice di protezione pi\u00f9 basso figurano, oltre a quelli del nord-America, i Paesi del nord-Europa: Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Svezia. Non credo che dovremmo rammaricarci se, per effetto di questa riforma, l&#8217;Italia si omologasse a questo secondo gruppo. Anche perch\u00e9 l&#8217;indice di protezione (<em>Employment Protection Level<\/em>) elaborato dall&#8217;OCDE non misura, in realt\u00e0, il livello complessivo della protezione, ovvero della sicurezza del lavoratore nel mercato del lavoro, che nel nord-Europa tocca i livelli massimi, bens\u00ec soltanto i vincoli giuridici e i costi monetari che ciascun ordinamento nazionale impone all&#8217;impresa.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 l&#8217;indennizzo massimo in caso di licenziamento \u00e8 di 24 mensilit\u00e0, pari a 2 mensilit\u00e0 per 12 anni, cos\u00ec equiparandosi chi ha lavorato nella stessa azienda per 12 anni a chi invece ne ha lavorati 30, con disparit\u00e0 e iniquit\u00e0 tra lavoratori, oltre al vantaggio economico dato all&#8217;imprenditore?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Uno degli intendimenti di fondo della riforma, come ho detto, \u00e8 quello di allineare il nostro ordinamento per questo aspetto a quello degli altri maggiori ordinamenti nazionali europei. Tra i quali, il pi\u00f9 protettivo dopo l&#8217;Italia e la Grecia \u00e8 quello tedesco, dove l&#8217;indennizzo massimo \u00e8 di 18 mensilit\u00e0; quello spagnolo prevede un indennizzo pari a circa una mensilit\u00e0 per anno di anzianit\u00e0; quello francese prevede un indennizzo massimo di 6 mensilit\u00e0, cui si aggiunge il costo della <em>convention de conversion<\/em> (una sorta di &#8220;contratto di ricollocazione&#8221; pi\u00f9 rudimentale del nostro, mutuato dall&#8217;esperienza olandese) che \u00e8 mediamente pari a una annualit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione. Come si vede, dunque, il nostro limite massimo di 24 mensilit\u00e0 &#8211; che peraltro riprende la disposizione in proposito contenuta nella legge Fornero del 2012 &#8211; \u00e8 pi\u00f9 elevato rispetto ai limiti massimi vigenti nei tre maggiori Paesi continentali con i quali abbiamo scelto di confrontarci.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 l&#8217;indennizzo \u00e8 solo funzione dell&#8217;anzianit\u00e0 e non anche della grandezza dell&#8217;azienda?<br \/>\n<\/strong>Perch\u00e9 la scelta di aumentare il costo del licenziamento in funzione delle dimensioni dell&#8217;impresa non ha alcuna ragion d&#8217;essere n\u00e9 sul piano economico, n\u00e9 sul piano sociale. E invece ha un effetto gravemente indesiderabile: quello di favorire il nanismo delle imprese. L&#8217;Italia soffre di questo nanismo, anche per effetto di politiche del lavoro che hanno sempre teso, nell&#8217;ultimo mezzo secolo, ad aumentare i costi di transazione, i costi di separazione dai dipendenti e i costi indiretti conseguenti alle nuove assunzioni, con l&#8217;aumentare delle dimensioni dell&#8217;impresa. La produttivit\u00e0 del lavoro \u00e8 mediamente inferiore nelle imprese di piccole dimensioni rispetto alle imprese maggiori; e con la produttivit\u00e0 resta bassa necessariamente la retribuzione.<\/p>\n<p><strong>Non c&#8217;\u00e8 il rischio paradossale che i lavoratori a termine siano pi\u00f9 tutelati che alcuni lavoratori subordinati a tempo indeterminato? Per esempio se un lavoratore \u00e8 stato assunto da poco e poi viene licenziato con licenziamento disciplinare illegittimo, con la riforma Fornero doveva essere almeno risarcito con un minimo di 12 mesilit\u00e0, ora potrebbe essere risarcito anche con 4 mensilit\u00e0 (addirittura meno del massimo della tutela obbligatoria); viceversa un lavoratore assunto a termine per un anno e licenziato 10 mesi prima della scadenza del contratto senza giusta causa, dovrebbe percepire tutte le mensilit\u00e0 fino alla scadenza a norma del Codice civile.<\/strong><br \/>\nNon c&#8217;\u00e8 dubbio che il contratto a termine abbia in s\u00e9 un elemento di maggiore rigidit\u00e0, costituito appunto dal divieto di licenziamento <em>ante tempus<\/em>, rispetto al contratto a tempo indeterminato. Non vedo, per\u00f2, che male ci sia: \u00e8 cos\u00ec in tutti gli ordinamenti dell&#8217;occidente industrializzato. D&#8217;altra parte, come abbiamo visto sopra, il livello basso dell&#8217;indennizzo nella fase iniziale del rapporto a tempo indeterminato costituisce il presupposto indispensabile per il ritorno di questo tipo di contratto come forma normale di assunzione e il superamento del dualismo tra protetti e non protetti.<\/p>\n<p><strong>Come si giustifica che, se il giudice ritiene sussistente il motivo economico-organizzativo addotto dall\u2019imprenditore, il lavoratore che perde il posto del tutto incolpevolmente rimanga senza un euro di indennizzo?<strong><br \/>\n<\/strong><\/strong>Nel progetto originario, presentato in Parlamento da 55 senatori PD con il <a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">d.d.l. n. 1873\/2009<\/a>, per il caso del licenziamento per motivo oggettivo si prevedeva un indennizzo fisso, non dipendente dalla valutazione negativa di un giudice circa il motivo addotto dall\u2019imprenditore. L\u2019idea \u2013 in conformit\u00e0 con il progetto elaborato da Blanchard e Tirole per il Governo francese nel 2003 \u2013 era che in questo caso il lavoratore dovesse essere indennizzato comunque, poich\u00e9 lo scioglimento del rapporto non avveniva a seguito di una sua mancanza. Credo che questa fosse una soluzione migliore. Si \u00e8 scelto quest\u2019altra in ossequio alla disposizione della Carta di Nizza che impone che ci sia sempre la possibilit\u00e0 di un controllo giudiziale sul motivo del licenziamento; ma a mio avviso quella disposizione si riferisce soltanto al controllo antidiscriminatorio e contro i motivi illeciti.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>3. Sulla partecipazione dei lavoratori nell&#8217;impresa e il nuovo sistema di relazioni industriali<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 c&#8217;\u00e8 cos\u00ec tanta resistenza a introdurre unitamente questi tre elementi: 1) partecipazione dei lavoratori alla gestione dell&#8217;Impresa; 2) partecipazione dei lavoratori alla propriet\u00e0 dell&#8217;Impresa (in certi limiti); 3) partecipazione dei lavoratori\u00a0ai profitti e alle perdite dell&#8217;Impresa? Nb.: questi elementi, per\u00f2 andrebbero introdotti tutti insieme, perch\u00e9 se introdotti soltanto separatamente potrebbero generare iniquit\u00e0. Insieme, invece, rappresenterebbero un potente strumeno di crescita dell&#8217;Impresa e di promozione del lavoro.<br \/>\n<\/strong>Questo sar\u00e0 il nuovo capitolo della politica del lavoro del Governo Renzi, subito dopo la conclusione del lavoro molto impegnativo per l\u2019attuazione della legge-delega n. 183\/2014.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>4. Sulla questione dei licenziamenti collettivi e del parere della Commissione Lavoro della Camera disatteso dal Governo<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 il parere delle Commissioni parlamentari, nel senso dell&#8217;esclusione dei licenziamenti collettivi dal campo di applicazione del decreto non \u00e8 stato accolto?<br \/>\n<\/strong>Va detto subito che una cosa \u00e8 il parere espresso dalla Commissione Lavoro della Camera, che richiedeva in modo tassativo l&#8217;esclusione dei licenziamenti collettivi, tutt&#8217;altra cosa <a title=\"Paere della Commissione Lavoro del Senato, 11.2.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34624\" target=\"_blank\">il parere espresso dalla Commissione omologa del Senato<\/a>, che su questo punto era molto pi\u00f9 dubitativo e riferito comunque a un aspetto limitato della questione. Questa differenza di contenuti non \u00e8 stata colta dai molti \u00a0\u2013 tra i quali persino la Presidente della Camera dei Deputati \u2013 che hanno imputato al Governo addirittura di aver &#8220;ignorato il parere del Parlamento&#8221;. Il fatto \u00e8 che proprio la legge-delega, approvata solo due mesi fa dagli stessi due rami del Parlamento, ha escluso esplicitamente l\u2019applicazione della reintegrazione in tutta l\u2019area dei \u201clicenziamenti economici\u201d; e nessuno pu\u00f2 ragionevolmente sostenere che il licenziamento collettivo non rientri in questa nozione. Al di l\u00e0 di questo dato istituzionale difficilmente superabile, escludere i licenziamenti collettivi dall\u2019applicazione delle nuove regole avrebbe significato far convivere, per i nuovi rapporti di lavoro, il vecchio regime e il nuovo; sarebbe stato il compromesso deteriore che, togliendo coerenza all\u2019impianto della riforma, le avrebbe tolto anche un po\u2019 di credibilit\u00e0 agli occhi dei lavoratori e degli operatori economici. Perch\u00e9 se si rimane in mezzo al guado, non \u00e8 chiaro se alla fine si passer\u00e0 sulla nuova sponda o si torner\u00e0 sulla vecchia. Questo avrebbe ridotto notevolmente l\u2019affidamento che gli operatori economici possono riporre nella stabilit\u00e0 della nuova normativa. E con il loro affidamento sarebbe stata compromessa proprio la parte pi\u00f9 \u201cdi sinistra\u201d della riforma: il suo impatto positivo in termini di riassorbimento del precariato, di aumento rapido della quota di assunzioni a tempo indeterminato sul flusso dei nuovi contratti, quindi di pari opportunit\u00e0 nel mercato del lavoro.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>5. Il problema dei servizi per l&#8217;impiego<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Uno dei perni della riforma del lavoro \u00e8 costituito dalle politiche attive del lavoro: sono pronti i centri per l\u2019impiego per svolgere in modo concreto ed efficace questa delicata funzione? Se no, non sarebbe stato pi\u00f9 utile e rassicurante agire su un ammodernamento dei CPI e su un profondo aggiornamento delle loro competenze?<br \/>\n<\/strong>Certo che sarebbe stato utile! Per questo mi sono battuto a lungo perch\u00e9 la riforma potesse essere preceduta da un congruo periodo di sperimentazione del nuovo strumento del contratto di ricollocazione. Ero anche arrivato a ottenere che nella legge di stabilit\u00e0 2014 venisse istituito un fondo per questa sperimentazione; senonch\u00e9 poi le resistenze all&#8217;interno della struttura del ministero del Lavoro combinate con la diffidenza degli ambienti sindacali, ha impedito che quella sperimentazione partisse (per una descrizione e documentazione puntuale di questa vicenda rinvio al <em><a title=\"Portale del contratto di ricollocazione\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29934\" target=\"_blank\">Portale del contratto di ricollocazione<\/a><\/em>). Basti pensare che in un comunicato della Cgil del luglio 2014, a proposito della prospettata sperimentazione del contratto di ricollocazione per la soluzione della nuova crisi occupazionale in Alitalia, questa venne qualificata come &#8220;un pericoloso precedente&#8221;.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>6. L&#8217;impatto della nuova disciplina sulla mobilit\u00e0 spontanea dei lavoratori<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Che impatto avr\u00e0 la nuova normativa sulla mobilit\u00e0 spontanea dei lavoratori dipendenti? Se ogni volta che si cambia volontariamente datore di lavoro si riparte da zero, in termini di tutele, non si \u00e8 &#8220;disincentivati&#8221; a cercare nuove e magari migliori opportunit\u00e0? E non lo saranno, soprattutto, coloro che oggi hanno un contratto tutelato da art. 18?<br \/>\n<\/strong>No, perch\u00e9 il lavoratore che cambia lavoro volontariamente \u00e8 per lo pi\u00f9 un lavoratore che ha sufficiente potere contrattuale per negoziare con il nuovo datore di lavoro misure adeguate. L\u2019armamentario giuridico \u00e8 molto ricco: clausola di durata minima, anzianit\u00e0 convenzionale, rinuncia del nuovo datore di lavoro al periodo di prova, preavviso di licenziamento lungo, indennit\u00e0 di licenziamento maggiorata, oppure anche cessione del contratto dal vecchio imprenditore al nuovo, con conseguente conservazione integrale della posizione precedente anche riguardo all\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019articolo 18.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>7. Sulle imprese di piccole dimensioni<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Per micro e piccole imprese con meno di 15 dipendenti, il nuovo contratto non rappresenta un aggravio rispetto alla situazione pre-riforma?<br \/>\n<\/strong>No: semmai una marginale flessibilizzazione, poich\u00e9 l\u2019indennizzo giudiziale minimo si riduce da 2,5 a due mensilit\u00e0. L&#8217;indennizzo massimo resta di 6 mensilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Non sarebbe (stato) utile differenziare in qualche modo, rendendo pi\u00f9 oneroso il licenziamento individuale nella grande societ\u00e0 di consulenza (per esempio) che non nella realt\u00e0 familiare con pochi dipendenti?<br \/>\n<\/strong>Come ho detto sopra, non \u00e8 opportuno istituire degli incentivi al nanismo delle imprese.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>8. Sulla nuova disciplina della Cassa integrazione guadagni<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Con la riforma del lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e contratti di solidariet\u00e0 cambiano? Se si come?.<br \/>\n<\/strong>La Cassa integrazione guadagni viene ricondotta alla sua funzione originaria, che \u00e8 quella di mantenere i lavoratori legati all&#8217;impresa nelle situaazioni di crisi temporanea, quando vi sia la concreta prospettiva di una ripresa del lavoro nella stessa azienda entro un tempo ragionevole, evitando una dispersione di professionalit\u00e0. La nuova disciplina impedir\u00e0 gli abusi di questo istituto a cui in Italia si assiste diffusamente da decenni.<\/span><strong><br \/>\n<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 non si \u00e8 avuto pi\u00f9 coraggio nell&#8217;abbreviare i termini di Cassa Integrazione Guadagni, quasi sempre mantenimento in agonia di aziende gi\u00e0 decotte? Questo avrebbe permesso di ricavare pi\u00f9 risorse per ammortizzatori sociali pi\u00f9 attenti a chi ha perso il lavoro e deve ricollocarsi.<br \/>\n<\/strong>Concordo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>9. L&#8217;apprendistato<br \/>\n<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>In riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante per i neolaureati: quali garanzie di un contratto a tempo indeterminato alla fine del percorso?<br \/>\n<\/strong>Nessuna &#8220;garanzia&#8221;: la stabilizzazione non \u00e8 un diritto per l&#8217;apprendista, n\u00e9 si \u00e8 laureato n\u00e9 se non lo \u00e8. Per\u00f2 il fatto che in caso di prosecuzione del rapporto, anche se l&#8217;apprendistato ha avuto inizio prima dell&#8217;entrata del decreto, si applichi la nuova disciplina delle &#8220;tutele crescenti&#8221; render\u00e0 molto pi\u00f9 facile la stabilizzazione, poich\u00e9 eviter\u00e0 che questa comporti un costo di separazione molto elevato nel caso in cui il rapporto debba sciogliersi entro i primi anni di svolgimento.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>10. La questione del mutuo con la banca<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Una coppia assunta in regime di <em>jobs act<\/em>\u00a0avr\u00e0 facile accesso al mutuo per l\u2019acquisto della casa?<\/strong><\/span><br \/>\nLa sicurezza economica e professionale di una persona non \u00e8 data necessariamente dall\u2019ingessatura del posto di lavoro, ma anche \u2013 e per certi aspetti molto meglio \u2013 da un\u2019assicurazione universale contro la disoccupazione che garantisca il sostegno del reddito nel passaggio da un posto all\u2019altro, e da servizi efficienti di assistenza nella ricerca del posto stesso. Sta di fatto comunque che, quando questo sia l\u2019assetto normale della protezione della sicurezza del lavoratore, come accade in tutti gli altri Paesi europei maggiori, gli istituti di credito considerano questo come lo standard di affidabilit\u00e0 necessario per l\u2019erogazione di un mutuo.<br \/>\nIn altre parole, n<span style=\"color: #000000;\">ei Paesi dove non esiste e non \u00e8 mai esistito nulla di simile al nostro articolo 18, ma esistono forme evolute di protezione della sicurezza economica e professionale dei lavoratori, le Banche erogano normalmente il mutuo a tutti i lavoratori senza curarsi pi\u00f9 che tanto del rischio del licenziamento. La nostra riforma si propone di garantire a tutti i lavoratori (e non soltanto a met\u00e0 di essi, come fa l&#8217;articolo 18) quella stessa sicurezza economica e professionale: una sicurezza che non dipendente dalle vicende del singolo rapporto di lavoro. Questa sicurezza sar\u00e0 data ora, in caso di perdita del posto, oltre che dall&#8217;indennizzo oggetto della &#8220;conciliazione standard&#8221; (destinata a diventare una sorta di <em>severance cost<\/em> di applicazione generale) da un trattamento di disoccupazione universale combinato con l&#8217;assistenza qualificata nella ricerca del nuovo posto offerta dall&#8217;agenzia scelta dal lavoratore. I sindacati, poi, faranno bene a battersi per l&#8217;introduzione, mediante i contratti soprattutto di livello aziendale, di un trattamento complementare, che con un costo modestissimo per l&#8217;azienda potrebbe perfezionare la garanzia di continuit\u00e0 del reddito del lavoratore licenziato, portandola dal 75 all&#8217;85 o al 90 per cento dell&#8217;ultima retribuzione. Finora questo genere di rivendicazione non \u00e8 stato quasi mai praticato nella contrattazione aziendale; ma d&#8217;ora in poi anche il sindacato dovr\u00e0 incominciare a occuparsi di pi\u00f9 di questo aspetto della sicurezza dei suoi rappresentati.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>11. La nuova disciplina del mutamento di mansioni<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Non c&#8217;\u00e8 il rischio che il demansionamento sia usato come minaccia e come <em>mobbing<\/em>?<br \/>\n<\/strong>In questo caso \u2013 e il giudice \u00e8 perfettamente in grado di individuarlo \u2013 l\u2019atto di esercizio dello <em>ius variandi<\/em> del datore di lavoro sarebbe nullo per illiceit\u00e0 del motivo determinante.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>12. La questione dell&#8217;impiego pubblico<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Alla fine, il Jobs Act si applica o no nel settore pubblico?<br \/>\n<\/span><\/strong><span style=\"color: #000000;\">I frequentatori di questo sito ricorderanno <a title=\"Editoriale telegrafico 29.12.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33949\" target=\"_blank\">la vicenda del comma inserito e poi soppresso nel testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 dicembre scorso<\/a>, contenente l&#8217;espressa esclusione del settore pubblico dal campo di applicazione del decreto stesso: quella soppressione implicava, secondo la regola generale posta dal Testo unico dell&#8217;impiego pubblico (d.lgs. n. 165\/2001, art. 2, comma 2), l&#8217;applicabilit\u00e0 del decreto anche nel settore pubblico. Poich\u00e9 il comma in questione non \u00e8 stato reinserito nel testo del decreto approvato in via definitiva il 20 febbraio, la nuova disciplina si applica anche nel settore pubblico. Ci\u00f2 non toglie che nel settore pubblico occorrano norme di <em>governance<\/em> interna delle amministrazioni che impongano alla dirigenza pubblica di riappropriarsi delle prerogative manageriali, alle quali essa ha diffusamente abdicato, e ne promuovano l\u2019esercizio corretto.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong>Che cosa accadr\u00e0 dei co.co.co. nel servizio pubblico?<br \/>\n<\/strong>Su questo punto dispone lo schema di decreto approvato dal Governo il 20 febbraio, ma che deve ancora essere esaminato dalle Commissioni Lavoro di Camera e Senato prima di essere varato definitivamente. Il quale prevede che entro la fine del 2016 tutte le collaborazioni coordinate e continuative attualmente in essere presso le amministrazioni pubbliche vengano trasformate o in rapporti di impiego, o in rapporti di consulenza professionale con partita Iva. Questa disposizione potrebbe per\u00f2 subire delle modifiche prima di entrare in vigore.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>13. Questioni di politica economica, industraiale e del lavoro <\/strong>[in attesa di risposta]<\/span><\/p>\n<p><strong>La nazionalizzazione delle imprese non sarebbe un modo per garantire tutele a aziende e lavoratori?<br \/>\n<\/strong>Questa idea, profondamente radicata nella cultura della sinistra dell&#8217;Europa continentale nel secolo passato, si \u00e8 dimostrata sbagliata perch\u00e9 non tiene conto di un dato fondamentale: la funzione dell&#8217;imprenditore, cio\u00e8 di colui che sa mettere insieme i fattori produttivi nel modo pi\u00f9 opportuno, \u00e8 indispensabile per valorizzare il lavoro di chi opera in seno a una azienda. In altre parole: l&#8217;imprenditore non \u00e8 soltanto colui che ci mette il capitale, ma \u00e8 anche colui che ci mette la visione complessiva del ruolo dell&#8217;impresa in un contesto economico dato, il piano industriale, la capacit\u00e0 di realizzarlo in concreto. Lo Stato pu\u00f2 sostituirsi all&#8217;imprenditore soltanto nella funzione di investitore, ma non nelle altre. Neppure i lavoratori, salvo eccezioni, possono sostituirsi all&#8217;imprenditore nella funzione di progettazione e attuazione del piano industriale (a meno, ovviamente, che abbiano essi stessi le necessarie capacit\u00e0 imprenditoriali).<\/p>\n<p><strong>La politica mercantilista tedesca consiste nello spingere tutti a porre enfasi sulle esportazioni; senonch\u00e9 per esportare occorrerebbe svalutare la moneta; non potendo farlo, <span data-reactid=\".1j5.1:3:1:$comment957704114254381_958962857461840:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$comment-body.0.3\">si svaluta il lavoro. Non crede che il <em>Jobs Act<\/em> vada nella stessa direzione? Non crede che questo provvedimento faccia ancora una volta una politica dell&#8217;offerta, cio\u00e8 una politica di destra, mentre noi abbiamo oggi pi\u00f9 che mai bisogno di una politica della domanda, e cio\u00e8 di una politica economica di sinistra?<br \/>\n<\/span><\/strong><span data-reactid=\".1j5.1:3:1:$comment957704114254381_958962857461840:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$comment-body.0.3\">Una<\/span><span data-reactid=\".1j5.1:3:1:$comment957704114254381_958962857461840:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$comment-body.0.3\"> risp0sta compiuta a questa domanda richiederebbe molto di pi\u00f9 di qualche riga. Mi limito, qui, a osservare come oggi l&#8217;Italia non si trovi di fronte all&#8217;alternativa tradizionale tra una politica &#8220;di sinistra&#8221;, cio\u00e8 volta a creare domanda di lavoro, e in particolare a pompare investimenti nel sistema, e una politica &#8220;di destra&#8221;, cio\u00e8 volta a rendere pi\u00f9 disponibile e meglio qualificata l&#8217;offerta di lavoro: c&#8217;\u00e8 bisogno urgente di entrambe, e <em>l&#8217;una \u00e8 necessaria per il successo dell&#8217;altra<\/em>. Occorre, certo, aumentare gli investimenti; ma questi non possono venire dallo Stato italiano (il quale non pu\u00f2 pi\u00f9 battere moneta, n\u00e9 finanziare investimenti pubblici indebitandosi ulteriormente o aumentando le tasse), bens\u00ec soltanto dalla UE o dagli investitori stranieri, cio\u00e8 dalle imprese multinazionali. Quanto alla UE, essa &#8211; comprensibilmente &#8211; condiziona l&#8217;emissione degli eurobond a una armonizzazione tra bilanci pubblici e tra sistemi economici degli Stati-membri: la nostra riforma del lavoro costituisce una parte importante di questo processo di armonizzazione dei sistemi economici. In attesa degli investimenti UE, nell&#8217;immediato non possiamo puntare su altro che sugli investimenti diretti esteri, dai quali peraltro possiamo attenderci &#8211; se riusciamo a riaprire ad essi il nostro Paese &#8211; molte decine di miliardi di euro ogni anno. Su questo tema rinvio a un mio articolo di questi giorni &#8211;\u00a0<em><a title=\"Articolo pubblicato sul Foglio, 3.3.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34893\">Politica industriale: le due leve sbagliate e le cinque giuste<\/a>\u00a0&#8211; <\/em>dove osservo che per attrarre gli investimenti stranieri occorrono, insieme alla riduzione della pressione fiscale, del peso della burocrazia e dei tempi della giustizia civile, anche un mercato del lavoro capace di far incontrare facilmente domanda e offerta di lavoro, e un diritto del lavoro allineato ai migliori standard dei Paesi dell&#8217;Occidente industrializzato. Su tutti questi capitoli il Governo Renzi \u00e8 fortemente impegnato: la riforma del lavoro riguarda soltanto gli ultimi due.<\/span><\/p>\n<p><strong><span data-reactid=\".1j5.1:3:1:$comment957704114254381_958962857461840:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$comment-body.0.3\">Nel<\/span><\/strong> <strong><span data-reactid=\".1j5.1:3:1:$comment957704114254381_958962857461840:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$comment-body.0.3\">corso degli ultimi 35 anni su tutto il pianeta si \u00e8 assistito alla polarizzazione della ricchezza, che si \u00e8 spostata dai poveri ai ricchi, fino a livelli inconcepibili. Oggi 80 persone assommano le ricchezze di 3,5 miliardi di altre perso<\/span><span data-reactid=\".1j5.1:3:1:$comment957704114254381_958920344132758:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$comment-body.0.3\">ne. Si tratta di una situazione non solo insostenibile economicamente, ma anche pericolosissima socialmente. Non crede che compito di una forza di sinistra, ma anche di centro sinistra, persino di centro, dovrebbe essere proprio impegnarsi al massimo per porre rimedio a questa situazione, e che il primo luogo da cui cominciare sia proprio dove la ricchezza \u00e8 creata, cio\u00e8 nelle aziende?<br \/>\n<\/span><\/strong>Il forte aumento delle disuguaglianze di reddito costituisce un fenomeno globale, che nel nostro Paese si manifesta in modo molto evidente ma non in misura superiore rispetto a quanto accade oltr&#8217;Alpe od oltre-oceano. Quanto al nostro Paese, non credo che questo fenomeno tragga origine da una distorsione del rapporto di lavoro: esso \u00e8 causato semmai dall&#8217;aumento dei flussi migratori (che pongono la fascia professionalmente bassa dei lavoratori italiani in concorrenza con i lavoratori dei Paesi pi\u00f9 poveri) e dall&#8217;evoluzione tecnologica (che vede una parte soltanto delle persone in grado di trarne profitto, mentre un&#8217;altra parte non ci riesce, e pu\u00f2 esserne addirittura impoverita per la perdita della vecchia occasione di lavoro). Non credo, comunque, che questo fenomeno possa essere inquadrato nello schema concettuale otto-novecentesco dell&#8217;imprenditore che si arricchisce sfruttando i propri dipendenti (rendita monopsonistica): i grandi arricchimenti di imprenditori del XXI secolo avvengono per lo pi\u00f9 mediante lo sfruttamento di nuove invenzioni; e i loro dipendenti sono per lo pi\u00f9 quelli che stanno meglio rispetto alla generalit\u00e0 dei lavoratori subordinati, godendo anch&#8217;essi &#8211; sia pure solo in parte relativamente piccola &#8211; \u00a0della ripartizione degli abbondanti profitti prodotti nell&#8217;impresa. Le radici della disuguaglianza crescente di cui stiamo parlando non vanno individuate nel classico squilibrio di potere contrattuale tra datore e prestatore di lavoro; dobbiamo anzi stare attenti a non commettere, applicando in modo inappropriato questo vecchio paradigma, l&#8217;errore di dimenticare che per la maggior parte dei lavoratori l&#8217;imprenditore \u00e8 indispensabile per valorizzare il loro lavoro: senza l&#8217;impresa (che significa non soltanto il capitale, ma anche il piano industriale e la capacit\u00e0 di attuarlo) ci sarebbe solo disoccupazione o lavoro pochissimo produttivo.<\/p>\n<p><strong>Pech\u00e9 lasciamo che ci siano tanti disoccupati, a fronte di una moltitudine di occupati che lavorano anche 50 ore a settimana?<br \/>\n<\/strong>\u00c8\u00a0un&#8217;idea molto sbagliata quella secondo cui, nel nostro sistema economico attuale, il &#8220;lavoro disponibile&#8221; possa essere facilmente distribuito fra tutti i lavoratori e sia una quantit\u00e0 data, \u00a0tale per cui chi lavora di pi\u00f9 toglie il lavoro a qualcun altro. Ripropongo, a questo proposito, <a title=\"Quarto capitolo del libro &quot;Il lavoro e il mercato&quot;, 1996\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34922\" target=\"_blank\">il quarto capitolo del mio libro <em>Il lavoro e il mercato<\/em><\/a>, nel quale vent&#8217;anni fa mi proposi di mostrare\u00a0che una riduzione autoritativa generalizzata dell&#8217;orario di lavoro produce quasi esclusivamente aumento della produttivit\u00e0 oraria di chi ha un lavoro regolare, ma non redistribuzione del lavoro ai disoccupati, perch\u00e9 la impediscono ostacoli di natura organizzativa in azienda, ma soprattutto il difetto di informazione, formazione e mobilit\u00e0 che impedisce ai disoccupati di sostituire gli occupati.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PERCH\u00c9 IL SUPERAMENTO DEL REGIME DI JOB PROPERTY COSTITUISCE UNA TAPPA DECISIVA NELLA BATTAGLIA CONTRO IL REGIME DI APARTHEID\u00a0FRA PROTETTI E NON PROTETTI NEL MERCATO DEL LAVORO &#8211; E DISCUSSIONE DI ALTRE QUESTIONI DI POLITICA INDUSTRIALE E DEL LAVORO Domande e obiezioni rivoltemi in occasione dell&#8217;incontro promosso dal PD di Desio il 27 febbraio 2015 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-34825","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34825"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34825\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}