
{"id":35053,"date":"2015-03-15T15:27:03","date_gmt":"2015-03-15T14:27:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35053"},"modified":"2015-03-16T00:18:00","modified_gmt":"2015-03-15T23:18:00","slug":"il-peso-e-il-senso-della-svolta-compiuta-dal-diritto-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35053","title":{"rendered":"IL PESO E IL SENSO DELLA SVOLTA IN ATTO NEL NOSTRO DIRITTO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;ENTRATA IN VIGORE DEI PRIMI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE-DELEGA SEGNA UN PROFONDO CAMBIAMENTO DI PARADIGMA DEL NOSTRO SISTEMA DI PROTEZIONE DEL LAVORO, MIRATO ALLA SUA UNIVERSALIT\u00c0 E MAGGIORE EFFICACIA\u00a0<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo in corso di pubblicazione nel numero di marzo 2015 de<\/em> Il giurista del lavoro\u00a0<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Il 7 marzo scorso il diritto del lavoro italiano ha compiuto una svolta di rilievo probabilmente superiore rispetto a quella compiuta a fine maggio 1970 con l\u2019entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori. Perch\u00e9 allora l\u2019emanazione di quella legge, voluta dal Centro-sinistra come propria bandiera, segn\u00f2 una tappa di grande importanza, s\u00ec, ma in un percorso che era gi\u00e0 incominciato da tempo, con le leggi di protezione del lavoro degli anni \u201960: divieto di interposizione nel 1960, disciplina del contratto a termine nel 1962, tutela della lavoratrice in occasione del matrimonio nel 1963, risarcimento per il licenziamento ingiustificato nel 1966, cassa integrazione straordinaria e trattamento speciale di disoccupazione nel 1968, riforma delle pensioni nel 1969. Un percorso che poi prosegu\u00ec nel trentennio del cosiddetto \u201cgarantismo flessibile\u201d, con alcuni temperamenti delle protezioni istituite nel decennio d\u2019oro \u201960-\u201970, smussature, flessibilizzazioni, tra le quali pu\u00f2 annoverarsi anche parziale modifica dell\u2019articolo 18 recata dalla legge Fornero del 2012, ma anche con alcuni rafforzamenti del sistema protettivo, come quelli introdotti in materia di licenziamenti individuali nel 1990, di licenziamenti collettivi nel 1991, di part-time nel 2000, di congedi parentali nel 2001. Il 7 marzo scorso, invece, con l\u2019entrata in vigore dei primi due decreti attuativi della legge-delega n. 183\/2014, l\u2019ordinamento italiano del lavoro cambia il proprio paradigma fondamentale: non soltanto sostituisce drasticamente la <em>property rule<\/em> che ha costituito fino ad allora la chiave di volta del sistema, la reintegrazione nel posto di lavoro, con una <em>liability rule<\/em>, cio\u00e8 con la regola che limita la responsabilit\u00e0 contrattuale dell\u2019imprenditore a un indennizzo di entit\u00e0 allineata rispetto agli standard prevalenti nel continente; ma manifesta anche, in modo inequivoco, l\u2019intendimento di garantire la certezza per l\u2019impresa dell\u2019entit\u00e0 del costo di separazione cos\u00ec predeterminato. Da un apparato sanzionatorio che sembrava fatto apposta per generare un forte deterrente contro il recesso unilaterale del datore di lavoro, con una marcata incertezza circa un costo di separazione comunque molto ingente, si passa a un apparato sanzionatorio la cui <em>ratio<\/em> fondamentale \u00e8 quella di garantire il pi\u00f9 possibile la prevedibilit\u00e0 e al tempo stesso il contenimento del costo di separazione, quando questo si riferisca a vicende fisiologiche quali l\u2019aggiustamento degli organici, il mutamento tecnologico, il mutamento organizzativo, l\u2019esercizio del potere disciplinare.<\/p>\n<p>Un ritorno del diritto del lavoro agli anni \u201950, o addirittura all\u2019Ottocento, come qualche commentatore ha suggerito? Niente affatto. Un ritorno all\u2019Ottocento era ravvisabile semmai nel ricorso diffuso al contratto di collaborazione autonoma, o ad altri tipi contrattuali, divenuto normale dalla fine degli anni \u201970 in funzione elusiva del diritto del lavoro. Un ritorno all\u2019Ottocento erano quei due terzi di contratti a termine rispetto al flusso generale delle nuove assunzioni regolari, che hanno caratterizzato il nostro mercato del lavoro nell\u2019ultimo ventennio. La svolta che si compie con l\u2019entrata in vigore dei primi due decreti attuativi della legge-delega n. 183\/2014 non sta soltanto nel rilancio dell\u2019assunzione a tempo indeterminato come forma normale di assunzione, favorita sul piano normativo e fortemente incentivata sul piano fiscale, ma anche nello spostamento del fuoco dell\u2019attenzione del legislatore dalla protezione delle persone che lavorano in azienda alla loro protezione nel mercato, nel momento in cui esse, a seguito della perdita involontaria del vecchio posto, devono cercarne un altro.<\/p>\n<p>Non pi\u00f9, dunque, protezione <em>dal<\/em> mercato del lavoro, ma protezione <em>nel<\/em> mercato del lavoro: con un sistema di sostegno del reddito universale, allineato anche questo ai migliori standard europei, e con un assetto profondamente rinnovato dei servizi per l\u2019impiego.<\/p>\n<p>Il nuovo sistema di sostegno universale del reddito, ora esteso a tutti i disoccupati provenienti da una posizione di sostanziale dipendenza dall\u2019azienda per cui hanno lavorato, \u00e8 costituito da uno schema assicurativo che copre i primi 24 mesi di disoccupazione con un trattamento pari al 75 per cento per i primi tre mesi, poi decrescente del 3 per cento ogni mese ulteriore, integrato da uno schema assistenziale di \u201creddito minimo di inserimento\u201d, per il finanziamento del quale \u00e8 previsto il superamento di tutte le forme di assistenza impropria fin qui attivate: dalla Cassa integrazione utilizzata per coprire situazioni di disoccupazione alle pensioni di invalidit\u00e0 utilizzate in sostituzione del trattamento di disoccupazione, ai c.d. \u201clavori socialmente utili\u201d di Napoli e Palermo.<\/p>\n<p>Quanto al nuovo sistema dei servizi per l\u2019impiego, la scelta di fondo compiuta con la legge-delega va in direzione di una forte integrazione tra sistema dei Centri per l\u2019Impiego pubblici e agenzie specializzate private, secondo il modello sperimentato con successo in Olanda, e ora anche in Gran Bretagna. Lo schema di questa complementariet\u00e0 si compendia nella nuova figura del <em>contratto di ricollocazione<\/em>, stipulato dalla persona interessata con l\u2019operatore specializzato da essa stessa scelto tra quelli accreditati. Oggetto del contratto \u00e8 per un verso il servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, retribuito con un <em>voucher<\/em> proporzionato alla difficolt\u00e0 di ricollocazione e pagabile per la maggior parte a risultato ottenuto, per altro verso l\u2019impegno della persona assistita a partecipare attivamente a tutte le attivit\u00e0 indicate dal tutor che l\u2019agenzia le avr\u00e0 affiancato, come necessarie per la pi\u00f9 rapida e migliore rioccupazione. Il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di partecipazione alle suddette attivit\u00e0, o di una occupazione possibile, verr\u00e0 denunciato dall\u2019agenzia al Centro per l\u2019Impiego, con la conseguenza che, se il rifiuto sar\u00e0 ritenuto ingiustificato, il trattamento di disoccupazione verr\u00e0 interrotto. Questo consentir\u00e0, oltre che una riduzione dei tempi di disoccupazione, anche l\u2019assoggettamento del sostegno del reddito a un regime equo di \u201ccondizionalit\u00e0\u201d: perch\u00e9 se l\u2019agenzia ecceder\u00e0 in severit\u00e0 nei confronti delle persone assistite, i disoccupati non la sceglieranno pi\u00f9; ma se ecceder\u00e0 invece in senso opposto, non riuscir\u00e0 a ricollocare le persone che la scelgono e quindi non guadagner\u00e0.<\/p>\n<p>Il buon funzionamento del mercato del lavoro ha bisogno anche di queste forme di quasi-mercato nello svolgimento della funzione pubblica di assistenza intensiva a chi cerca una nuova occupazione.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ENTRATA IN VIGORE DEI PRIMI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE-DELEGA SEGNA UN PROFONDO CAMBIAMENTO DI PARADIGMA DEL NOSTRO SISTEMA DI PROTEZIONE DEL LAVORO, MIRATO ALLA SUA UNIVERSALIT\u00c0 E MAGGIORE EFFICACIA\u00a0 Articolo in corso di pubblicazione nel numero di marzo 2015 de Il giurista del lavoro\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-35053","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35053","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35053"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35053\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35053"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35053"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}