
{"id":35319,"date":"2015-04-14T18:50:58","date_gmt":"2015-04-14T17:50:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35319"},"modified":"2015-04-15T19:19:28","modified_gmt":"2015-04-15T18:19:28","slug":"riforma-elettorale-laudizione-di-augusto-barbera-alla-camera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35319","title":{"rendered":"RIFORMA ELETTORALE: LE AUDIZIONI DI BARBERA E FUSARO ALLA CAMERA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LE ACCUSE DI ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA, CHE VENGONO MOSSE AL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO, ORA IN TERZA LETTURA ALLA CAMERA, NON REGGONO A UN ESAME ATTENTO E SPASSIONATO (MENTRE IL RISCHIO DI LASCIARE IL PAESE PRIVO DI UNA LEGGE ELETTORALE PRATICABILE \u00c8 GRAVISSIMO E INCOMBENTE)<\/span><\/p>\n<p><em>Appunti <strong>di Augusto Barbera<\/strong>, professore di diritto costituzionale all&#8217;Universit\u00e0 di Bologna, e memoria <strong>di Carlo Fusaro<\/strong>, professore di diritto costituzionale nell&#8217;Universit\u00e0 di Firenze, per le audizioni sulla legge elettorale, svoltesi alla Camera dei Deputati rispettivamente il 13 e il 15 aprile 2015<\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>APPUNTI DI AUGUSTO BARBERA<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Eviter\u00f2 una tentazione: quella di basare il giudizio sul testo in corso di esame a Montecitorio sulla base delle mie personali preferenze in ordine ai sistemi elettorali. Ho fatto battaglie nel movimento referendario per i collegi uninominali maggioritari e non le rinnego ma il testo in discussione \u00e8 il frutto di dinamiche politiche e di equilibri politici di cui bisogna tenere conto: l\u2019alternativa \u00e8 l\u2019impotenza parlamentare e il discredito delle istituzioni politiche.<\/p>\n<p>Non credo peraltro che questo testo ponga problemi di legittimit\u00e0 costituzionale. Anzi colgo l\u2019occasione per dissociarmi da quei colleghi costituzionalisti che con troppa leggerezza mettono in campo la Carta costituzionale. Se problemi ci sono essi vanno valutati in termini di coerente \u201cpolitica costituzionale\u201d, non in termini di \u201cdiritto costituzionale\u201d.<\/p>\n<p>Due regole non mi convincono: la pluralit\u00e0 delle candidature e la clausole di esclusione , perch\u00e9 la prima interrompe il rapporto diretto con gli elettori del collegio pluri-nominale e perch\u00e9 la clausola troppo bassa (il 3%) non incentiva l\u2019aggregazione di uno schieramento alternativo. Ma mi rendo conto che modificando questi punti verrebbe ad alterarsi la base parlamentare che sostiene questo progetto (la clausola bassa \u00e8 stata voluta dalla minoranza interna del PD e dai Partiti alleati di governo) e credo che in politica bisogna arrendersi di fronte al principio di realt\u00e0.<\/p>\n<p>Dico subito che, con questo spirito, da cittadino, guarderei con preoccupazione alla modifica del testo faticosamente approvato dal Senato, e quindi alla possibile riapertura di logoranti discussioni.<\/p>\n<p>Ma dico questo non in via pregiudiziale ma perch\u00e9 non mi convincono le motivazioni di chi vorrebbe modificare il testo. Li raggruppo per questioni.<\/p>\n<p><strong>Premio alla lista pi\u00f9 votata e non alla coalizione di liste <\/strong>?<\/p>\n<p>\u00c8\u00a0una soluzione che tiene conto di una critica martellante che negli anni scorsi veniva rivolta a tutti i sistemi maggioritari (o parzialmente maggioritari): quella di dare vita a coalizioni rabberciate idonee a vincere ma non in grado di governare . Critiche non infondate, che infatti portarono alcuni di noi all\u2019iniziativa referendaria del 2009 (c.d. referendum Guzzetta) che pass\u00f2 il vaglio di ammissibilit\u00e0 della Corte costituzionale (Sentenza n.15 del 2008), ebbe la stragrande maggioranza dei votanti ma non ottenne il prescritto <em>quorum<\/em> degli aventi diritto al voto. Quel referendum, incidendo con un taglio sull\u2019espressione \u201cpremio alla lista o alla coalizione di liste\u201d, tendeva ad assegnare il premio alla lista pi\u00f9 votata. Scorrendo i nomi dei promotori vedo non pochi critici della attuale soluzione (allora si dichiararono favorevoli sia Veltroni, che schier\u00f2 a favore larga parte dei DS ma tuttavia non firm\u00f2 per non indebolire la variegata coalizione che sosteneva il governo Prodi, da Mastella a Turigliatto; sia lo stesso Berlusconi che non firm\u00f2 preoccupato dei buoni rapporti con la Lega Nord). Allora si trattava di coalizioni presenti in una competizione a turno unico: ancor peggio sarebbe se \u2013 come prospettato da taluni \u2013 si desse la possibilit\u00e0 di dare vita a coalizioni fra il primo e il secondo turno, in una fase in cui l\u2019affanno \u00e8 maggiore e maggiore la rendita di posizione di taluni partiti. Vedo ora che c&#8217;\u00e8 chi dice che la soluzione in questione sarebbe concepita a favore del Pd, oggi primo partito. Ma quando si svolse il referendum nel 2009 molti sostenevano che fosse su misura del Pdl che superava allora di pi\u00f9 di 10 punti il Pd. Bisogna stare attenti \u2013 io credo &#8211; ai ragionamenti di breve periodo, frequenti nel dibattito sulle leggi elettorali.<\/p>\n<p>Per me \u00e8 un\u2019 ottima soluzione, che non esclude \u2013 \u00e8 vero &#8211; che la coalizione di liste possa essere soppiantata da una \u201clista di coalizione\u201d; ma si tratterebbe di una lista pur sempre legata al medesimo programma e al medesimo leader, con non pochi benefici per la stabilit\u00e0 e la governabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Faccio una obiezione a me stesso: ma nelle elezioni comunali \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di ridefinire le coalizioni fra il primo e il secondo turno? A parte il fatto che trattasi di una soluzione poco praticata va sottolineato che gli effetti disgregativi di coalizioni non omogenee sono fortemente contenute dalla elezione diretta del Sindaco e dalla presenza della clausola \u201csimul stabunt, simul cadent\u201d.<\/p>\n<p><strong>Possibile debolezza della base elettorale di chi vince al secondo turno?<\/strong><\/p>\n<p>Potrebbe aversi una caduta della partecipazione? Normalmente cos\u00ec non \u00e8 allorch\u00e9 al secondo turno si profila una reale competizione. Ma, peraltro, quale, in regimi a turno unico, la base elettorale che elegge i Presidenti degli Stati Uniti (un quarto degli elettori per lo pi\u00f9) o che investe il partito maggiore nel Regno Unito (con il 37%-40% ottennero importanti vittorie elettorali Margaret Thatcher o Tony Blair)?<\/p>\n<p>Potrebbe verificarsi \u2013 viene aggiunto &#8211; una dis-proporzionalit\u00e0 fra i voti ottenuti al primo turno (magari non elevati, comunque inferiori al 40%) e quelli ottenuti al secondo turno ? Francamente non capisco questa obiezione ! Chi vince il ballottaggio otterrebbe almeno pi\u00f9 del 50% dei votanti e avrebbe, comunque, \u00a0un premio assai modesto rispetto ai voti ottenuti (fino a potere essere dis-proporzionale rispetto ai voti ottenuti al secondo turno).<\/p>\n<p>E\u2019 nella logica del ballottaggio (per quanti, almeno, guardano con favore a qualsiasi doppio turno) che al secondo turno l\u2019elettore possa cambiare il proprio voto , per esempio votando il candidato o il partito meno sgradito. Ma, lo dico pi\u00f9 in generale, la funzione dei sistemi elettorali, ci ricordava Maurice Duverger, non \u00e8 quella di un \u201c<em>appareil photografique<\/em>\u201d ma quello di fungere da \u201c<em>transformateur d\u2019energie<\/em>\u201d della sovranit\u00e0 che spetta al popolo. E\u2019 impossibile rappresentare tutti gli interstizi di una societ\u00e0 (lo possono talvolta fare i \u201csondaggi\u201d) ma \u00e8 gi\u00e0 un successo democratico consentire ai cittadini di decidere scegliendo la \u201cpi\u00f9 forte delle minoranze\u201d.<\/p>\n<p><strong>Preferenze?<\/strong><\/p>\n<p>Vantaggi e svantaggi del sistema delle preferenze sono arcinoti. Da male \u201cassoluto\u201d non possono trasformarsi in \u201cbene assoluto\u201d. I Capilista nominati? Forse ricordo male: ma nella prima Repubblica dove i voti di preferenza contavano (nel bene e nel male) c\u2019\u00e8 mai stato un capilista che non sia stato eletto? Ma ci\u00f2 non avveniva proprio perch\u00e9 collocato dal proprio partito (\u201cquindi nominato\u201c) in quella posizione di visibilit\u00e0 e preminenza?<\/p>\n<p>Chiedo ai sostenitori dell\u2019allargamento delle \u201cpreferenze\u201d: non temono che il nuovo reato di \u201cscambio politico elettorale\u201d (la nuova formulazione dell\u2019art.416 <em>ter <\/em>approvato nell\u2019aprile 2014) possa appesantire il lavoro della Procure della Repubblica? Fino a qualche anno fa si consideravano virtuose le regioni ove si registrava un minor numero di preferenze esprimibili (il 15% circa in Lombardia o Veneto rispetto all\u201980% circa dei territori meridionali), perch\u00e9 meno inquinate da voti clientelari; ma oggi, viste le infiltrazioni criminose anche nelle regioni settentrionali, non deve preoccupare ancor pi\u00f9 lo scarso ricorso al voto di preferenza che finisce per dare ancora pi\u00f9 risalto al controllo di poche centinaia di voti da parte di gruppi di pressione (non sempre limpidi)?<\/p>\n<p>E che dire del colpo definitivo che il ricorso in larga scala alle preferenze pu\u00f2 infliggere ai partiti , gi\u00e0 per vari versi indeboliti, a vantaggio di \u201cfondazioni\u201d e comitati elettorali vari?<\/p>\n<p><strong>Forma di governo \u201c in senso presidenziale\u201d?<\/strong><\/p>\n<p>Si obbietta che il combinato legge elettorale-unicameralismo politico venga ad alterare la forma di governo, realizzando un \u201cpresidenzialismo di fatto\u201d senza i contrappesi necessari. Non capisco il riferimento al \u201cpresidenzialismo\u201d, sistema che fa perno sul capo dello stato come organo di governo. Mi piace invece ricordare che saremmo di fronte ad un rafforzamento del Primo Ministro che \u00e8 , da tempo , la caratteristica di tutti i sistemi parlamentari funzionanti (Regno Unito, Cancellierato tedesco, premierato spagnolo). Agli inizi degli anni Novanta questo sistema fu alla base del movimento referendario in alternativa al presidenzialismo di Craxi o di Cossiga ma era anche stato alla base della elaborazione di Roberto Ruffilli (il \u201ccittadino come arbitro\u201d). Fu una delle due alternative su cui lavor\u00f2 la Commissione D\u2019Alema ed \u00e8 stata, infine, la formula adottata a larga maggioranza all\u2019interno della Commissione dei 35 Saggi voluta dal Governo Letta. Fu una formula di compromesso fra chi voleva mantenere i tratti assemblearistici della nostra forma di governo (sia pure \u201crazionalizzati\u201d) e chi invece preferiva una forma di governo semipresidenziale (peraltro votata dal Senato allo scadere della XVI legislatura).<\/p>\n<p><strong>L\u2019assenza di \u201ccontrappesi\u201d?<\/strong><\/p>\n<p>Non voglio mancare di rispetto ai parlamentari e agli autorevoli commentatori (compreso qualche costituzionalista) che riprendono questo argomento ma a me pare un logoro \u201cluogo comune\u201d .<\/p>\n<p>Ma quali sono i contrappesi nel Regno Unito dove il Primo Ministro decide l\u2019ordine del giorno di Westminster (per i tre quarti del tempo), dove tramite il Cancelliere dello Scacchiere pu\u00f2 porre il veto su qualunque emendamento che aumenti la spesa o diminuisca l\u2019entrata, dove il Capo dello Sitato (a differenza dell\u2019Italia) ha solo funzioni simboliche, dove non esiste una Corte costituzionale (ora stanno tentando di costruire una Suprema Corte ), ove i Magistrati non hanno le garanzie che assicura la Costituzione italiana (gli inquirenti sono in pratica funzionari del governo o la stessa polizia), ove non esistono i referendum di tipo abrogativo, dove non vigono, perch\u00e9 non sottoscritte, le parti dei Trattati europei che delineano la Carta dei diritti, ecc. ecc. N\u00e9, credo, che la Camera dei Lord possa oggi rappresentare un contrappeso rispetto alla Camera dei Comuni, maggiore di quanto non possa il Senato regionale.<\/p>\n<p>Si ricorda talvolta il presidenzialismo americano che conosce un contrappeso nelle due Camere ma si dimentica di sottolineare che i Presidenti godono di un potere di veto inimmaginabile in un sistema parlamentare. In ogni caso la forma parlamentare di governo stabilisce un legame fra governo e maggioranza parlamentare attraverso il rapporto di fiducia. Quindi non ha senso cercare i contropoteri nel Parlamento inteso in un tutto unico (la letteratura europea e lo stesso Leopoldo Elia hanno sempre sostenuto che il \u201cgoverno \u00e8 il comitato direttivo della maggioranza\u201d) ma piuttosto nei poteri che vengono riconosciuti ai singoli parlamentari e alle opposizioni. Sulla base del principio posto dal testo di riforma costituzionale sullo \u201cStatuto delle opposizioni\u201d potrebbe essere possibile in sede di riforma regolamentare dare qualche forma di riconoscimento preferenziale alla minoranza che \u00e8 andata al ballottaggio, anche rispetto alle ulteriori minoranze, rimediando quindi alla possibile frammentazione indotta tra i perdenti dalla soglia bassa del 3%,<\/p>\n<p>Non va dimenticato peraltro che il progetto di riforma costituzionale: valorizza l\u2019attivit\u00e0 parlamentare ponendo limiti alla decretazione d\u2019urgenza e prevedendo, appunto, prerogative specifiche per le opposizioni;<\/p>\n<p>valorizza la partecipazione popolare rendendo pi\u00f9 agevole il raggiungimento del <em>quorum<\/em> per le consultazioni referendarie e assicurando termini certi per la discussione dei progetti di legge di iniziativa popolare.<\/p>\n<p>E infine, il progetto eleva le soglie per la elezione del Capo dello Stato (e, lo dico rapidamente , il regolamento del Parlamento in seduta comune potrebbe \u2013 forse &#8211; andare oltre, imponendo il preventivo deposito di candidature e introducendo forme di voto \u201calternativo\u201d che valorizzino l\u2019apporto dei singoli parlamentari rispetto agli accordi fra i partiti).<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>MEMORIA DI CARLO FUSARO <\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>Ringrazio per avermi convocato una volta di pi\u00f9 in questa sede. L\u2019ultima volta \u2013 su questa materia \u2013 ci si vide nel gennaio 2014. In quella circostanza conclusi il mio intervento auspicando che fosse l\u2019ultimo: ci\u00f2 non \u00e8 stato, ma va detto che in questo caso il percorso parlamentare della legge elettorale davvero non \u00e8 stato inutile e ha condotto a un risultato di grande rilievo che risponde praticamente a tutte le preoccupazioni e le segnalazioni che mi ero permesso di fare, sia pure in parte \u201cal buio\u201d. All\u2019epoca si discuteva infatti ancora in forma relativamente generica di un ventaglio di ipotesi avanzate in sede politica \u2013 con slancio e determinazione, va detto \u2013 ma senza che si fosse addivenuti a formulazioni precise. Queste sono poi venute, hanno subito una prima serie di aggiustamenti, dopo di che il testo approvato dalla Camera \u00e8 approdato al Senato, dove sono state fatti altri importanti cambiamenti: a questi, in particolare, rivolger\u00f2 la mia attenzione, cercando di riallacciarmi, in estrema sintesi, ad alcune delle osservazioni svolte quindici mesi fa.<\/p>\n<p><strong>Metodo: analisi, obiettivi, priorit\u00e0, vincoli, parametri di riferimento e di giudizio<\/strong><\/p>\n<p>Primo. Allo studioso sta suggerire un metodo. Si tratta di definire in primo luogo, con chiarezza, gli obiettivi che con l\u2019intervento normativo ci si propone di perseguire, rispetto ad un\u2019analisi oggettiva delle caratteristiche e dei difetti della legislazione in vigore; in secondo luogo si tratta di individuare i vincoli sia giuridici sia soprattutto politici che costituiscano i necessari paletti nel rispetto dei quali l\u2019intervento riformatore deve trovare luogo; ci\u00f2 porta con se la necessit\u00e0 di tener conto del contesto nel quale ci si trova ad operare; in terzo luogo, si tratta ordinare obiettivi e vincoli secondo un preciso ordine di priorit\u00e0, avendo riconoscendo che vi possono essere obiettivi fra loro non compatibili o non del tutto compatibili.<br \/>\nSecondo. Non bisogna trascurare la specificit\u00e0 della forma di governo parlamentare. Essa, fondata com\u2019\u00e8 sul rapporto fiduciario che lega il governo al Parlamento (in genere ad una camera), rispetto alle forme di governo di tipo diverso \u2013 quella presidenziale e anche quella direttoriale, caratterizzate non dal coordinamento e dalla reciproca interferenza, ma dalla tendenziale separazione dei poteri \u2013 richiede prestazioni maggiori al sistema elettorale. Una forma di governo parlamentare non pu\u00f2 funzionare senza che \u2013 di norma \u2013 i gruppi parlamentari siano in grado di assicurare duratura e leale collaborazione all\u2019esecutivo; o, quantomeno, non pu\u00f2 funzionare senza che i gruppi parlamentari siano nel loro insieme disposti a consentirne la permanenza in carica e una certa operativit\u00e0. Perci\u00f2 il governo parlamentare ha bisogno di un sistema partitico che lo sostenga e quindi di una legislazione elettorale che non ostacoli o addirittura favorisca il costituirsi in seno all\u2019assemblea politica di una maggioranza che permetta il funzionamento del circuito governo\/parlamento. Nella forma di governo parlamentare la formazione della Camera politica assolve cos\u00ec a una duplice funzione: alla primigenia funzione rappresentativa, propria dei Parlamenti delle origini si \u00e8 aggiunta nel tempo la funzione di permettere o meglio assicurare la c.d. governabilit\u00e0. Rappresentare e governare sono, in altri termini, funzioni che vanno entrambe garantite: e a questo fine il sistema elettorale pu\u00f2 risultare decisivo, ed \u00e8 sempre condizionante.<br \/>\nQuali obiettivi di una riforma elettorale? Premesso che la selezione degli obiettivi e la successiva individuazione all\u2019interno di questi delle priorit\u00e0 cos\u00ec come la considerazione dei vincoli almeno politici (quelli giuridici van considerati a parte) costituisce somma scelta politica, mi pare che si possano elencare fra i primi: (a) assicurare a un tempo rappresentativit\u00e0 e governabilit\u00e0 del sistema; (b) ricostruire (anche a fini di rilegittimazione delle istituzioni politiche) il rapporto fra cittadini elettori, candidati ed eletti; (c) favorire il consolidamento del sistema partitico; (d) promuovere una pi\u00f9 equilibrata rappresentanza di genere. Questi obiettivi sorgono anche, implicitamente, da un giudizio critico (politico prima che giuridico) della legge 270 del 2005 (c.d. Calderoli).<br \/>\nNon \u00e8 superfluo richiamare i difetti di quella formula elettorale, individuati sin dalla sua approvazione: (a) un sistema premiale strutturalmente contraddittorio (aspetto connesso alle caratteristiche del bicameralismo italiano e aggravato \u2013 solo aggravato \u2013 dalla sommatoria dei premi regione per regione al Senato); (b) l\u2019esclusione del voto dei cittadini della Valle d\u2019Aosta dalla scelta in ordine alla formazione della maggioranza (i loro voti non erano considerati ai fini del premio); (c) la rottura del legame rappresentativo elettore-candidato-eletto dovuta pi\u00f9 che alla assenza delle preferenze (mai esistite al Senato e soppresse alla Camera sin dal 1993 senza danni n\u00e9 lamentele) dalla previsione di liste lunghe e dalla illimitata libert\u00e0 di candidature plurime; (d) la suscettibilit\u00e0 del sistema premiale di essere interpretato in maniera tale da incentivare coalizioni acchiappatutto, predisposte organicamente a dividersi in corso di legislatura) e ci\u00f2 in ragione della molteplicit\u00e0 differenziata delle clausole di sbarramento previste; (e) l\u2019assenza originaria di disposizioni per la promozione della rappresentanza di genere (peraltro temperata proprio dalle liste bloccate lunghe: tanto che \u2013 vigente la Calderoli \u2013 il numero di donne in Parlamento \u00e8 fortemente cresciuto). Ulteriore difetto, coincidente con una presunta illegittimit\u00e0 costituzionale, veniva individuato nella mancanza di un quorum di qualche rilevanza ai fini dell\u2019assegnazione del premio pur eventuale e dunque nella conseguente entit\u00e0 del premio di dimensione imprevedibile, ma tanto maggiore quanto minori i consensi raggiunti dalla forza politica o dalla coalizione con pi\u00f9 voti (aspetto ovviamente dipendente dall\u2019offerta politica ovvero dal contesto del sistema partitico come dimostr\u00f2 la opposta sorte delle elezioni del 2006 e del 2008).<br \/>\nNel dicembre 2013 la Corte costituzionale con sentenza che sarebbe stata pubblicata nel gennaio successivo (la sent. 1\/2014) dichiarava l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della legge Calderoli per due aspetti, quello relativo al meccanismo premiale (entit\u00e0 del premio, mancanza di un quorum, contraddittoriet\u00e0 strutturale del sistema: tali da travolgere \u2013 a suo dire \u2013 irragionevolmente la natura proporzionale della formula ) e quello relativo alla difficolt\u00e0 o addirittura l\u2019impossibilit\u00e0 per l\u2019elettore di conoscere e valutare (e dunque votare) i singoli candidati. Chi vi parla ha gi\u00e0 espresso in questa sede le proprie valutazioni radicalmente critiche rispetto al contenuto di quella sentenza (in particolare nella parte che ha dato vita a un sistema elettorale alternativo letteralmente \u201cinventato\u201d \u2013 per taluni aspetti \u2013 dalla Corte; e ancor di pi\u00f9 per aver forzato decenni di propria giurisprudenza in punto di ammissibilit\u00e0, di fatto introducendo una specie di ricorso diretto per violazione di diritti fondamentali purch\u00e9 Cassazione e Corte cos\u00ec concordino di volere): al di l\u00e0 della critica sulla strutturale illogicit\u00e0 del doppio meccanismo premiale . N\u00e9 ripeto quanto pure dissi nel gennaio 2014, esprimendo la convinzione che l\u2019eccezionalit\u00e0 della sent. 1\/2014 si legava alla difficolt\u00e0 del Parlamento di darsi una nuova legislazione elettorale pur dopo tante reiterati manifestazioni di volont\u00e0 in quella direzione e dopo tante altissime sollecitazioni: per cui ne derivavo la convinzione che, pi\u00f9 che domandarsi ad ogni dettaglio e in ogni passaggio parlamentare se una certa disposizione avrebbe superato il severo e sempre pi\u00f9 incisivo, per non dire invadente, vaglio della Consulta, si trattasse e si tratti di dimostrare \u2013 certo: nel rispetto di alcuni vincoli generalissimi \u2013 la volont\u00e0 e la capacit\u00e0 del Parlamento di assumersi le proprie responsabilit\u00e0. Resta in ogni caso, comunque, la sent. 1\/2014 un vincolo del quale tenere in certa misura conto.<br \/>\nQuanto ai parametri rispetto ai quali valutare una nuova legge elettorale, al di l\u00e0 della capacit\u00e0 potenziale di conseguire le finalit\u00e0 gi\u00e0 evidenziate, questi sono naturalmente da un lato la legge Calderoli vigente fino al gennaio 2014, dall\u2019altro la legge di risulta della sent. 1\/2014.<\/p>\n<p><strong>La legge approvata dal Senato nel raffronto con quella approvata dalla Camera dei Deputati<\/strong><\/p>\n<p>La legge approvata da questo ramo del Parlamento il 12 marzo 2014 e quella approvata dal Senato il 27 gennaio 2015 hanno alcuni fondamentali elementi comuni, ma differiscono \u2013 altres\u00ec \u2013 per altri in misura molto significativa.<br \/>\nPrima di tutto entrambe si inseriscono in un contesto diverso dal passato. In questa XVII legislatura, a partire dall\u2019inizio del 2014 si assiste a una forte iniziativa riformatrice che vede il Parlamento impegnato sia sul fronte della legge elettorale sia sul fronte di una pur parziale riforma costituzionale. Questa si caratterizza proprio per il superamento del bicameralismo indifferenziato, a partire dall\u2019abolizione del rapporto fiduciario fra Governo e seconda Camera. Ci\u00f2 elimina in prospettiva una delle grandi cause di malfunzionamento e di complicazione strutturale del governo parlamentare in Italia. Ci\u00f2 \u00e8 tanto vero che \u2013 opportunamente \u2013 questo ramo del Parlamento nel corso della sua prima lettura della legge elettorale ha stralciato la parte, originariamente presente, relativa all\u2019elezione diretta del Senato, scelta che poi il Senato ha confermato.<br \/>\nEntrambe sono caratterizzate da formule che garantiscono elezioni c.d. decisive, nel senso di assicurare a seguito immediato e diretto del voto, ope legis, l\u2019assegnazione di una maggioranza in seggi a chi, sul piano nazionale, ottenga pi\u00f9 voti, grazie all\u2019assegnazione \u2013 ove necessario \u2013 di un premio in seggi la cui consistenza varia a seconda di quanto pi\u00f9 ci si avvicini al livello giudicato dal legislatore come quello minimo utile alla governabilit\u00e0.<br \/>\nEntrambe \u2013 rispetto ad altre formule: per esempio il sistema maggioritario uninominale a doppio turno dell\u2019esperienza francese \u2013 garantiscono nel contempo (grazie alla base che resta proporzionale) che la rappresentanza delle forze politiche sconfitte non venga ridotta ai minimi termini dalla sommatoria di centinaia di competizioni, appunto, uninominali con ballottaggio. Come dimostra proprio l\u2019esperienza transalpina, si pu\u00f2 verificare e si \u00e8 verificato in pi\u00f9 occasioni il caso di un effetto moltiplicatore della vittoria elettorale tale da portare a maggioranze dell\u2019ordine dei due terzi o addirittura tre quarti dei seggi nella camera politica. Questo con le formule di cui parliamo non pu\u00f2 succedere.<br \/>\nEntrambe, infine, costituiscono significative varianti rispetto alla legge Calderoli, nella sua versione vigente prima della sent. 1\/2014 della Corte costituzionale: varianti che cercano di tenere conto dei vincoli implicitamente dettati da quella decisioni e anticipati, in parte, da c.d. obiter dicta, pronunciati nel corpo di precedenti decisioni in materia di ammissibilit\u00e0 dei referendum. In particolare prevedono una percentuale minima di consensi per l\u2019assegnazione del premio, e, in alternativa, il ricorso a una seconda votazione, c.d. di ballottaggio. Prevedono inoltre un tetto all\u2019entit\u00e0 del premio assegnato. Prevedono, infine, modalit\u00e0 (sia pure diverse) per ristabilire quel collegamento fra elettore e candidati che la Corte ha ritenuto costituzionalmente dovuto e la cui assenza era stato da tempo oggetto di forti critiche.<br \/>\nSe gli elementi comuni sono decisivi, quasi altrettanto significative devono essere considerate le differenze del testo attuale rispetto a quello approvato nel marzo 2014, che qui elenco sinteticamente per avere un quadro complessivo:<br \/>\na) non sono pi\u00f9 previste coalizioni di liste, ma solo liste singole: sono queste a competere per l\u2019assegnazione del premio e per l\u2019assegnazione dei seggi. E\u2019 stato altres\u00ec mantenuto (c\u2019era gi\u00e0) il divieto di apparentamenti nel caso di ricorso al ballottaggio. In altre parole le due liste arrivate prima e seconda al primo turno, saranno quelle che si disputeranno il successo al secondo turno, senza la possibilit\u00e0 di modificare l\u2019offerta elettorale. Questa impossibilit\u00e0 di cambiare l\u2019offerta era gi\u00e0 presente, ma valeva per coalizioni e non singole liste.<br \/>\nb) Il quorum il cui mancato raggiungimento determina il ricorso al ballottaggio, inizialmente posto al 32% dei suffragi e poi alzato dalla Camera al 37%, \u00e8 stato ulteriormente elevato al 40%; ci\u00f2 comporta che il premio viene limitato al 15% o poco meno (come massimo, beninteso) e che, dato l\u2019attuale contesto partitico, \u00e8 altissima l\u2019eventualit\u00e0 che si ricorra al ballottaggio; d\u2019altra parte se una forza politica conseguisse, poniamo, il 45% dei voti, ovviamente il premio si ridurrebbe di conseguenza a meno del 10%.<br \/>\nc) Non esiste pi\u00f9, con la formula Senato, l\u2019eventualit\u00e0 di una maggioranza iniziale, a vantaggio di chi vinca le elezioni, inferiore ai 340 deputati, il che suscitava preoccupazioni per la sua troppo modesta entit\u00e0; al riguardo osservo che anche con 340 deputati il margine oltre la met\u00e0 dei 315 \u00e8 di soli 25 seggi: il che significa che un gruppo di anche soli 13-15 deputati \u00e8 in grado di far diventare la maggioranza una minoranza.<br \/>\nd) Le candidature restano presentate in 100 collegi relativamente piccoli divisi in 20 circoscrizioni regionali (cambia lievemente il numero massimo: non pi\u00f9 da tre a sei, ma da tre a nove), ma non sono pi\u00f9 in liste bloccate; vengono previsti 100 capolista, il cui nome compare stampato accanto al simbolo sulla scheda, destinati ad essere i primi (o le prime) eletti\/e della lista se questa nel collegio consegue seggi; gli altri eletti nel collegio \u2013 per ciascuna lista che ottenga pi\u00f9 di un eletto o eletta \u2013 sono scelti dall\u2019elettore mediante ricorso a preferenze (una oppure due, purch\u00e9 la seconda a candidato di genere diverso dal primo o dalla prima). E\u2019 impossibile fare previsioni in ordine alla percentuale sul totale della rappresentanza di eletti fra i capolista e di eletti con le preferenze: dipender\u00e0 ovviamente dal riparto dei seggi fra liste nei collegi, nonch\u00e9 dalla misura in cui ciascun partito candider\u00e0 la stessa persona capolista in pi\u00f9 collegi; infatti \u00e8 previsto che un candidato o candidata possa essere capolista in fino a dieci collegi: questa scelta, da taluno criticata, permette ai partiti i quali possono presumere di avere un numero di consensi limitato di candidare con maggiori, direi buone, possibilit\u00e0 di successo i propri leader (il che appare del tutto ragionevole); inoltre \u2013 effetto positivo dal punto di vista di chi \u00e8 fautore del ricorso alle preferenze (non chi vi parla) \u2013 ci\u00f2 assicura un numero maggiore di eletti individuati mediante, appunto, le preferenze: se la candidata A del partito Z \u00e8 capolista in dieci collegi, opter\u00e0 ovviamente per uno solo, e \u201cliberer\u00e0\u201d gli altri nove per candidati individuati mediante le preferenze.<br \/>\ne) Se secondo la formula varata alla Camera nel marzo 2014 potevano accedere al riparto dei seggi le liste coalizzate oltre il 4,5% e quelle non coalizzate oltre l\u20198%, la clausola di sbarramento \u00e8 stata ora ridotta al 3%, meno di quella che consentiva nella legge Mattarella per la Camera di partecipare al riparto dei seggi sulla base dei voti conseguiti con la scheda proporzionale e meno di quella prevista per le Europee, nonch\u00e9 meno di quella prevista per le liste non coalizzate dalla vigente legge Calderoli (in questo non incisa dalla sent. 1\/2014, che lascia lo sbarramento dell\u20198% per il Senato).<br \/>\nf) E\u2019 stata introdotta la previsione in base alla quale la nuova legge elettorale per la Camera non potr\u00e0 essere applicata, ancorch\u00e9 approvata ed entrata in vigore, prima del 1 luglio 2016. Ci\u00f2 rende meno vantaggioso per qualunque forza politica la quale ritenga di poter vincere le elezioni conquistando il premio, spingere per il ricorso ad elezioni anticipate prima dell\u2019autunno 2016, pi\u00f9 probabilmente prima della primavera 2017 (in autnno non si \u00e8 mai votato): una sorta di informale polizza di assicurazione per una maggior durata della legislatura ovvero un disincentivo ad elezioni anticipate.<br \/>\ng) Sono state significativamente rafforzate le disposizioni volte a promuovere una pi\u00f9 equilibrata rappresentanza di genere: anche se \u2013 non sar\u00e0 ripetuto mai abbastanza \u2013 la reintroduzione pur parziale delle preferenze render\u00e0 pi\u00f9 arduo conseguire l\u2019obiettivo: la presentazione dei candidati in ordine alternato di genere difficilmente pu\u00f2 costituire strumento promozionale efficace, diversamente dal numero minimo (40%) delle candidature a capolista, anche se ci\u00f2 varr\u00e0 \u2013 ovviamente \u2013 soprattutto per i partiti maggiori, salvi comportamenti particolarmente virtuosi in sede di selezione dei\/delle candidati\/e capolista.<br \/>\nh) Infine, sono state introdotte \u2013 per la prima volta \u2013 disposizioni volte ad assicurare la possibilit\u00e0 del voto per corrispondenza per i cittadini temporaneamente all\u2019estero: non limitate a poche categorie (militari, docenti universitari, funzionari pubblici) e soprattutto \u201cordinarie\u201d: finora ci si era limitati a periodici decreti legge ad hoc in sede pre-elettorale, applicabili solo per quella singola votazione. La misura non ha avuto praticamente eco sulla stampa: ma \u2013 con riferimento per esempio agli studenti universitari in programma semestrale di studio all\u2019estero \u2013 \u00e8 di grandissima portata civile. Corrisponde a proposte parlamentari di passate legislature (per es. del sen. Stefano Ceccanti) ed era da gran tempo attesa da tutti coloro i quali hanno disinteressatamente a cuore il rapporto cittadini-istituzioni. Non basta: la confluenza di questi potenziali voti (su richiesta del singolo di votazione in votazione) nella circoscrizione estero concorrer\u00e0 positivamente de facto a irrobustire la natura rappresentativa di questa: anche se qualche incertezza potrebbe emergere per il disallineamento fra coloro che sono temporaneamente all\u2019estero e coloro che sono residenti all\u2019estero. Sarebbe stato forse preferibile che i voti degli elettori temporaneamente all\u2019estero venissero scrutinati nei rispettivi collegi di appartenenza: anche se ci\u00f2 avrebbe comportato talune complicazioni organizzative. Desidero comunque esprimere il mio plauso per questa scelta, nella certezza che la Camera non potr\u00e0 che confermarla.<\/p>\n<p><strong>Le critiche formulate nelle diverse fasi dell\u2019<em>iter<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Vorrei adesso prendere in esame alcune delle critiche che sono state avanzate nel corso dell\u2019iter di questo progetto: non senza aver detto che chi mettesse a raffronto non solo il contenuto di esse (il che tenter\u00f2 brevemente di fare), ma anche la successione di esse nel tempo nonch\u00e9 i nomi di coloro che in ambito politico, accademico e giornalistico le hanno avanzate, non potrebbe fare a meno di notare elementi singolari di contraddizione. Lamentate inadeguatezze delle prime versioni del progetto, successivamente corrette, trovano in alcuni di coloro che le avevano sollevate altrettanto fiera e radicale critica nei confronti proprio della correzione apportata. Faccio un paio di esempi: la percentuale dello sbarramento per l\u2019accesso alla distribuzione dei seggi, originariamente prevista nell\u20198%, poi ridotta al 3%, trova fieri critici non solo fra coloro che ritengono inopportuno qualsiasi sbarramento (posizione rispettabile sulla quale nulla ho da dire, pur non condividendola), ma fra coloro che avendo ritenuto eccessivo l\u20198% ed avendone ottenuta la riduzione, scoprono ora che uno sbarramento \u201ctroppo basso\u201d favorirebbe una dannosa frammentazione delle minoranze e dell\u2019opposizione. Allo stesso modo dopo che alla Camera si \u00e8 appassionatamente discusso su iniziativa di deputati critci del progetto dell\u2019opportunit\u00e0 di non prevedere distinti meccanismi premiali per Camera e Senato, tanto pi\u00f9 pendente la revisione costituzionale, s\u00ec che si \u00e8 appunto proceduto in accoglimento di emendamenti di deputati allo stralcio della parte riguardante la seconda camera, nel corso dell\u2019iter al Senato da pi\u00f9 parti i critici della legge hanno sostenuto l\u2019inopportunit\u00e0 e in qualche temerario caso (mi riferisco a un paio di ex giudici costituzionali) perfino la costituzionale illegittimit\u00e0 di una legge che preveda la formula premiale per la sola Camera.<br \/>\nA tale ultimo riguardo desidero dire che \u2013 lungi dal creare problema nel caso di elezioni che si tengano prima del completamento della revisione costituzionale, come lamentato da qualcuno, la scelta che questo ramo del Parlamento ha compiuto \u00e8 stata saggia. Ci\u00f2 che davvero fu un grave errore, nel 2005, fu prevedere per le due Camere due meccanismi distinti ma entrambi \u201cpremiali\u201d: una contraddizione logica, per le ragioni gi\u00e0 richiamate. Al contrario, \u00e8 ragionevole prevedere un solo premio, e non solo perch\u00e9 questo stesso Parlamento attende contestualmente alla revisione costituzionale, ma perch\u00e9 \u00e8 soluzione valida anche a costituzione vigente: come era del resto stato previsto, senza che ci\u00f2 sollevasse perplessit\u00e0, gi\u00e0 ne, quando la legge 154\/1953 previde il discusso premio solo per la Camera dei deputati, pur ferma e non in discussione, allora, l\u2019elezione diretta del Senato. Al di l\u00e0 di un sempre possibile, direi probabile, effetto traino, in ogni caso \u2013 come \u00e8 il caso di questa legislatura \u2013 poter disporre di una salda maggioranza in un ramo del Parlamento, in particolare alla Camera l\u2019assemblea pi\u00f9 numerosa e maggiormente rappresentativa (l\u2019unica eletta a suffragio universale, non lo si dimentichi proprio qui!), rende comunque la funzionalit\u00e0 della seconda camera e della forma di governo migliore di quanto non sarebbe in mancanza di altri elementi di aggregazione. Ci si immagini quanto ancora pi\u00f9 arduo sarebbe stato il governo del Paese, in questa legislatura, senza che almeno in questa Camera non si fosse creato un punto fermo, un elemento di parziale stabilit\u00e0 e certezza. E quanto viceversa la mancanza di ci\u00f2, per cause politiche non dovute alla legge, incise negativamente nella difficile XV legislatura (2006-2008).<br \/>\nMa veniamo alle altre critiche nei confronti del testo approvato dal Senato che avete in esame.<br \/>\na) Critica di metodo: le riforme costituzionali ed elettorali si fanno tutti insieme. Non c\u2019\u00e8 alcun dubbio che la via preferibile \u00e8 o meglio: sarebbe, quella di riforme condivise; tuttavia da un lato la materia \u00e8 tale che \u00e8 difficile pensare che ci\u00f2 sia realmente possibile (non lo fu nel 1953, non lo fu nel 2005; nel 1993 ci fu quella che venne definita \u201cdettatura referendaria\u201d; nello stesso 1948 non ci fu condivisione almeno sulla scelta di proporzionalizzare la legge per il Senato), dall\u2019altro \u2013 nella XVII legislatura \u2013 il testo \u00e8 stato largamente condiviso almeno da una delle opposizioni che ha votato al Senato il testo oggi in discussione. Il fatto che per ragioni, assolutamente legittime, ma che nulla hanno a che vedere con la formula elettorale per la Camera, questa forza di opposizione abbia mutato atteggiamento non muta la sostanza della condivisione: altrimenti quest\u2019ultima scade a mera rivendicazione \u2013 inaccettabile, a me pare \u2013 di un vero e proprio \u201cpotere di veto\u201d. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente inaccettabile nell\u2019attuale contesto italiano: nel quale da un lato le riforme istituzionali appaiono di oggettivamente riconosciuta necessit\u00e0 e urgenza (se si eccettuano limitate posizioni politiche e accademiche), dall\u2019altro quella elettorale in particolare \u00e8 stata \u2013 proprio per i ritardi \u2013 causa della pi\u00f9 clamorosa messa in mora del Parlamento in 70 anni di storia repubblicana.<br \/>\nb) Inopportunit\u00e0 del premio per eccessiva concentrazione di potere politico nel combinato disposto con la revisione costituzionale in itinere. Il premio serve a garantire elezioni decisive. Elezioni decisive sono necessarie per cercare di fronteggiare uno dei limiti pi\u00f9 gravi e duraturi della forma di governo italiana, la debolezza se non addirittura la mancanza di una leadership democraticamente investita che guidi il paese per un certo lasso di tempo minimo necessario, tendenzialmente una legislatura. La virtuosa contestualit\u00e0 con la revisione costituzionale \u00e8 un merito e non un limite: anche in quell\u2019ambito si tratta di porre rimedio a un difetto strutturale del nostro ordinamento, il doppio rapporto fiduciario. Lungi da giustificare timori di eccessiva concentrazione del potere si tratta di provare a fare della nostra, come qualcuno scrisse anni fa, una \u201cdemocrazia normale\u201d: nella quale il corpo elettorale esprima un indirizzo che sia possibile raccogliere recependo le ragioni di fondo della stessa esistenza di una comunit\u00e0 politica, la riconduzione a scelte unitarie di ci\u00f2 che non pu\u00f2 che essere alle origini espressione di interessi e valori diversi. Senza di ci\u00f2 \u00e8 difficile immaginare che il nostro Paese possa non dico evitare, ma almeno cercare di contrastare il declino lungo il quale \u00e8 avviato da alcuni decenni. Non basta: ai timorosi dell\u2019\u201duomo solo al comando\u201d e dell\u2019antico, un tempo giustificato, \u201ctimore del tiranno\u201d, occorre ricordare che \u2013 anche grazie alla Costituzione cui oggi si rimette mano \u2013 la societ\u00e0 italiana e la sua comunit\u00e0 politica si sono evoluti in una classica poliarchia nella quale orizzontalmente e verticalmente certe concentrazioni di potere sono semplicemente impossibili (e se mai \u00e8 proprio l\u2019opera di riconduzione ad unit\u00e0 di ci\u00f2 che ad unit\u00e0 dev\u2019essere ricondotto, che risulta troppo difficile). Infine, questo tipo di preoccupazioni trovano risposta proprio nei sistemi di favorita e realmente possibile periodica alternanza al potere: e non, come la stessa storia politica dell\u2019Italia insegna, da sistemi che favoriscano la permanenza al potere sempre e comunque dello stesso partito, ovvero innaturali coalizioni e comunque nessuna nitida assunzione di responsabilit\u00e0. Di un\u2019altra misura dir\u00f2 nelle conclusioni.<br \/>\nc) Inopportunit\u00e0 al premio alla sola lista. Non c\u2019\u00e8 alcun dubbio che sia questa una delle scelte \u201cforti\u201d di questo progetto di legge. Essa va in direzione diversa rispetto alla regola base di una forma di governo sin qui sempre e comunque fondata su coalizioni spesso numerose ed anzi eccessivamente numerose. I casi del pentapartito nella prima fase della storia repubblicana e del governo Prodi nella seconda, ma anche esperienze pi\u00f9 recenti, insegnano che nel nostro ordinamento coalizioni di troppi partiti e troppo internamento conflittuali hanno reso difficile l\u2019azione efficace dei pubblici poteri. La direzione implicita nel progetto \u00e8 quella del tentativo di favorire la costruzione di un sistema di partiti a vocazione maggioritaria accompagnati da una anche larga pluralit\u00e0 di forze che tale vocazione non intendono perseguire, ma la cui rappresentanza \u00e8 comunque garantita. Il fatto che \u2013 nell\u2019attuale contingenza \u2013 vi sia un partito che sembra sopravvanzare di parecchio gli altri maggiori, non muta la potenziale virtuosa evoluzione sistemica. Anzi: la favorisce e favorisce in prospettiva l\u2019alternanza. Si deve inoltre aggiungere che il premio alla lista \u2013 basta vedere i testi a fronte \u2013 ha radicalmente semplificato l\u2019intera formula elettorale (e ha tra l\u2019altro potato l\u2019inopportuna e giustamente criticata pluralit\u00e0 di sbarramenti differenziati). Sicch\u00e9 tutto il sistema appare molto \u201calleggerito\u201d rispetto alle precedenti versioni, per non parlare della legge Calderoli, anche nella versione Corte costituzionale. Inoltre, non si pu\u00f2 non ricordare che una delle maggiori critiche legittimamente sollevate contro la legge Calderoli fu proprio quella di permettere la formazione di coalizioni acchiappatutti destinate poi a dividersi successivamente. Certo, nulla impedir\u00e0 alla lista eventualmente vincitrice di coalizzarsi in Parlamento, rafforzando la propria maggioranza, ma ovviamente da condizioni di forza che dovrebbero favorire la compattezza, l\u2019omogeneit\u00e0 e la continuit\u00e0 dell\u2019indirizzo politico. Naturalmente \u2013 come alcuni hanno osservato criticamente \u2013 il premio alla lista non impedisce di sostituire a \u201ccoalizioni di liste\u201d, \u201cliste di coalizione\u201d: ma qui si scende su un terreno, quello dei comportamenti e delle scelte libere degli attori, sul quale non \u00e8 immaginabile che il legislatore possa imporsi, quale che sia la formula escogitata. Osservo infine che ai tempi del c.d. referendum Guzzetta si dava per scontato che la formula derivata da un evenuale \u201cs\u00ec\u201d avrebbe avvantaggiato il Pdl dell\u2019epoca (che era accreditato di un 35% dei voti mente il Pd era allora accreditato di solo il 25%).<br \/>\nd) Inopportunit\u00e0 del divieto di apparentamento eventuale fra primo e secondo turno. E\u2019 evidente che consentire apparentamenti comporterebbe attenuare fortemente la spinta verso un sistema di partiti a vocazione maggioritaria (per quanto largamente pluralista). E\u2019 questione di opportunit\u00e0. Chi parla ha gi\u00e0 detto la sua. Si pu\u00f2 aggiungere che in altri ordinamenti dove pure gli apparentamenti fra i due turni furono o sono previsti, ci\u00f2 ha suscitato critiche molto forti per l\u2019esaltazione del potenziale di ricatto di forze minori sicch\u00e9 si \u00e8 talora parlato \u2013 proprio a questo proposito \u2013 di \u201cmercato delle vacche\u201d. D\u2019altra parte va aggiunto che modificare l\u2019offerta fra turni accentua alcune possibili controindicazioni delle formule con ballottaggio, proprio in termini di trasparenza verso gli elettori. Quanto alla legittimit\u00e0 della scelta non dovrebbero esserci dubbi tenuto conto dell\u2019ammissibilit\u00e0 del referendum Guzzetta (poi sconfitto dalla bassa partecipazione). Valgono, in ultimo, a questo proposito le considerazioni gi\u00e0 fatte al punto precedente: anche l\u2019apparentamento sarebbe suscettibile di essere interpretato riproponendo coalizioni fatte per vincere e non per governare.<br \/>\ne) Entit\u00e0 eccessiva del premio. In caso di conseguimento del quorum del 40% il premio \u00e8 di circa il 15%: molto o poco \u00e8 ovviamente questione di opinione. E\u2019 peraltro evidente che la forchetta non possa essere che fra il 10% e il 15%. D\u2019altra parte anche col 15% si tratta di premio poco pi\u00f9 che simbolico, in relazione all\u2019obbiettivo di elezioni decisive. Infatti con 340 saggi, il margine di sicurezza (v. sopra) \u00e8 di una dozzina di seggi. Altra cosa, ovviamente, \u00e8 discutere alla radice l\u2019opportunit\u00e0 della costruzione legislativa di una maggioranza. Il punto \u00e8: dato il premio, la sua entit\u00e0 va valutata rispetto alla proporzione di voti conseguiti al primo turno (considerata parametro di \u201cgenuinit\u00e0\u201d) oppure rispetto all\u2019efficienza della forma di governo?<br \/>\nf) Entit\u00e0 eccessiva del premio in caso di ballottaggio. Coloro i quali sostengono questa posizione critica raffrontano, appunto (v. sopra), il premio rispetto alla percentuale ottenuta al primo turno. Per definizione se si deve ricorrere al ballottaggio \u00e8 perch\u00e9 la forza politica che ha avuto pi\u00f9 voti ne ha comunque avuti meno del 40%. Dopo di che si possono fare tutte le possibili pi\u00f9 o meno realistiche ipotesi. Scartando quelle assurde, se una forza politica arriva prima con il 35%, dopo un\u2019eventuale vittoria al ballottaggio il premio sale al 20%; se poi come si legge, una forza arrivata seconda col 25% dei voti riesce a vincere in sede di ballottaggio, il premio sale al 30%. Il punto \u00e8 che la premessa non \u00e8 condivisibile. La votazione di ballottaggio cambia completamente l\u2019intera questione: in sede di ballottaggio tutti gli elettori hanno la possibilit\u00e0 di pronunciarsi su una nitida scelta di governo, indipendentemente da come si sia espressi al secondo turno, e lo possono fare in piena consapevolezza e trasparenza. Ci\u00f2 allarga \u2013 non riduce gli spazi di partecipazione e conferisce una legittimazione non inferiore a quella che spetta alla sola lista che abbia superato il 40% al primo turno, evitando cos\u00ec il ballottaggio. Far riferimento \u2013 ma dopo il ballottaggio \u2013 ai voti avuti al primo turno non ha alcun senso logico, \u00e8 un mero giochetto di numeri e parole. Aggiungo infine che per coloro che possono nutrire \u2013 comunque \u2013 una tale preoccupazione, si rafforzano ulteriormente le motivazioni per non ammettere apparentamenti al secondo turno (i quali potrebbero facilitare, ovviamente, la vittoria della lista arrivata seconda al primo turno).<br \/>\ng) Inopportunit\u00e0 dello sbarramento per l\u2019accesso alla distribuzione dei seggi. Una Camera eccessivamente frammentata, e con troppi gruppi, lavora peggio di una Camera con un numero limitato di gruppi. La frammentazione \u00e8 stata a lungo una grande preoccupazione della democrazia italiana (specie negli anni 2006-2008: ma anche in precedenza ricorrentemente) e non \u00e8 opportuno incentivarla. D\u2019altra parte occorre al riguardo agire con necessario equilibrio e, se mai, dotando la Camera di disposizioni regolamentari coerenti con una strategia rivolta a limitare la frammentazione e a garantire atteggiamenti di trasparenza verso gli elettori, per esempio riprendendo le proposte che vincolano la costituzione dei gruppi a un rapporto immediato e diretto con le liste sottoposte agli elettori (noto in parentesi che \u00e8 un po\u2019 sorprendente che a tanta attenzione consacrata al rapporto individualistico elettori-rappresentanti non abbia corrisposto altrattano impegno a incentivare o garantire il rapporto elettori-liste votate-gruppi, non meno rilevante, a mio avviso). Ci\u00f2 detto, pur ridotta rispetto a certi standard della legislazione elettorale recente, la percentuale del 3% appare accettabile: anche se destinata a produrre delegazioni partitiche di entit\u00e0 probabilmente in qualche caso inferiore al numero minimo di deputati necessario a costituire gruppo, il che prelude alla formazione di gruppi in deroga. Ma tant\u2019\u00e8.<br \/>\nh) Presenza di uno sbarramento di entit\u00e0 troppo modesta. Vien fatto di liquidare la critica osservando che non si pu\u00f2 avere tutto. E\u2019 evidente che pi\u00f9 bassa la clausola di sbarramento maggiore la potenziale frammentazione. D\u2019altra parte pi\u00f9 elevata la clausola maggiore il rischio \u2013 a parit\u00e0 di disposizioni ulteriori anche regolamentati \u2013 di divisioni post-elettorali. In ogni caso se oggi l\u2019opposizione, rectius: una parte dell\u2019opposizione, va frammentandosi davvero non \u00e8 questione di clausole di sbarramento ma di processi politici non disciplinabili per legge. I cespugli c.d. non nascono perch\u00e9 la legge non lo impedisce. D\u2019altra parte l\u2019idea \u2013 ripresa da proposte Pasquino dei tempi della Comm. Bozzi \u2013 di dare un premio anche alla forza politica che arriva seconda allo scopo di favorire l\u2019irrobustimento di un\u2019opposizione di dimensioni maggiori sembra dare per scontati gli attuali livelli di consenso (presunto) delle forze politiche e costituisce un artificiosa forzatura giustificata davvero solo da astratta ingegneria politica.<br \/>\ni) Inopportunit\u00e0 del capolista di collegio come primo eletto. Il candidato o la candidata scelta come capolista comparir\u00e0 sulla scheda alla sinistra del simbolo (mentre a destra l\u2019elettore trover\u00e0 le righe a disposizione per le eventuali preferenze). In questo senso l\u2019individuazione nitida della candidata proposta \u00e8 certa. Non si capisce come sia possibile identificare il ricorso alla preferenza come l\u2019unica modalit\u00e0 democratica di individuare gli eletti. Applicando questo criteri non esisterebbero sistemi elettorali democratici di lista al mondo tranne in un paio di paesi. D\u2019altra parte non si comprende neppure come si possa da un lato auspicare la costruzione di partiti politici rinnovati privandoli di qualsiasi reale possibilit\u00e0 di costituire un gruppo dirigente: si operi, se mai, attuando ulteriormente l\u2019art. 49 Cost. oppure ricorrendo a collegi uninominali e primarie. Non c\u2019\u00e8 dubbio che la modalit\u00e0 escogitata costituisce un compromesso: ma nell\u2019indisponibilit\u00e0 a un\u2019adozione generalizzata dei collegi uninominali non vi era alternativa, ed \u00e8 a questo punto tardi per rimettere tutto in discussione. Chi parla resta radicalmente contrario alle preferenze: un mito recentemente rinfrescato dopo che esse erano state abbandonate, a livello parlamentare, a furor di popolo (di referendum e di opinionisti di ogni risma e orientamente). Le preferenze significano, nei tre quarti del paese, sostituire l\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 dei dirigenti di partito con la scelta di minoranze organizzate; provocano competizione infrapartitica e la ricerca di consensi prima di tutto fra coloro che gi\u00e0 sono convinti della scelta di lista, impongono la raccolta di risorse di entit\u00e0 proporzionata all\u2019ampiezza del collegio, sono suscettibili di incentivare comportamenti non virtuosi (per usare un eufemismo), in taluni contesti consolidano e tramandano rapporti clientelari. Ma tant\u2019\u00e8: anche sotto quest\u2019aspetto \u00e8 tardi per intervenire.<br \/>\nj) Inopportunit\u00e0 della possibilit\u00e0 per lo stesso candidato di essere capolista in pi\u00f9 collegi (fino a dieci). Con la modalit\u00e0 di individuazione degli eletti a due binari (capolista, candidati da eletti grazie alle preferenze) le candidature multiple alla sola capolistura permettono ai partiti che intenderanno avvalersene di garantire, con buon grado di probabilit\u00e0, un seggio ai loro massimi dirigenti. Questi partiti saranno soprattutto i partiti di minor dimensione: la cosa non pu\u00f2 e non deve suscitare scandalo. Cos\u00ec come non deve suscitare scandalo il meccanismo di redistribuzione nelle circoscrizioni e poi nei collegi dei seggi che vengono distribuiti a livello nazionale. E\u2019 ben vero che \u2013 con particolare riferimento ai partiti che otterranno un numero ridotto di seggi \u2013 l\u2019individuazione elettorale del candidato destinato ad essere eletto sar\u00e0 non sempre immediata ed agevole: ma da un lato ci\u00f2 vale sempre laddove si tratti di liste e non di candidati in collegi uninominali assegnati con formula first past the post, dall\u2019altro \u00e8 frutto di altri vincoli considerati legittimamente prioritari dal legislatore: segnatamente un riparto rispettoso della scelta di lista e al tempo stesso dell\u2019assegnazione territoriale dei seggi.<\/p>\n<p>Giudizio finale e raccomandazioni<\/p>\n<p>Non esistono sistemi elettorali \u201cperfetti\u201d o \u201cideali\u201d: \u00e8 costatazione ovvia, per fortuna ormai patrimonio comune. Esistono sistemi elettorali funzionali a determinate strategie politico istituzionali e che perseguono pi\u00f9 o meno coerentemente ed efficacemente determinate priorit\u00e0 nel rispetto dei vincoli costituzionali da una parte e di quelli politici suscettibili di essere presi in considerazione dall\u2019altra.<br \/>\nIl progetto di legge che questa Camera si \u00e8 visto trasmettere dal Senato merita ogni apprezzamento e passa uno scrutinio anche severo a pieni voti. In sintesi:<br \/>\n\u2022 rispetta i vincoli giuridici implicitamente affermati dalla Corte costituzionale: i candidati sono individuabili in misura non inferiore a qualsiasi altra legge elettorale questo paese abbia avuto; il premio non \u00e8 pi\u00f9 contraddittoriamente assegnato in due diverse Camere; il premio \u00e8 assegnato solo se lo vuole il 40% degli elettori ovvero la maggioranza di essi in un secondo turno; il premio non supera mai il 15%; il premio promuove la governabilit\u00e0 e la assicurer\u00f2 nel momento in cui il rapporto fiduciario sar\u00e0 solo con questa Camera;<br \/>\n\u2022 il progetto sceglie, per l\u2019individuazione degli eletti, un mix fra candidatura uninominale e preferenze conciliando assunzione di responsabilit\u00e0 partitica e scelte degli elettori;<br \/>\n\u2022 il progetto permette un\u2019ampia pluralit\u00e0 della rappresentanza, disincentivando solo la frammentazione sotto il tre per cento;<br \/>\n\u2022 il progetto include tutti i cittadini residenti in Italia fra coloro che possono determinare l\u2019investitura di una maggioranza, riparando a una delle \u201cvere\u201d cause di illegittimit\u00e0 costituzionale della legge Calderoli;<br \/>\n\u2022 il progetto non contiene una molteplice variet\u00e0 di sbarramenti ormai privi di ragione istituzionale, come invece la legge elettorale \u201cinventata\u201d dalla Corte costituzionale, in violazione palese, almeno al Senato, del pluralismo rappresentativo;<br \/>\n\u2022 il progetto assicura la formazione elettorale di una maggioranza: il resto \u00e8 affidato, come in qualsiasi forma di governo, ai comportamenti degli attori politici<br \/>\n\u2022 il progetto \u00e8 quanto pi\u00f9 vicino possibile, nel rispetto delle regole costituzionali sulla forma di governo, ai sistemi elettorali della transizione italiane dal 1992 in poi, e sceglie, in questo ambito, la modalit\u00e0 preferibile e pi\u00f9 legittimante che prevede un ballottaggio eventuale;<br \/>\n\u2022 il progetto promuove pi\u00f9 di qualsiasi altra legge elettorale repubblicana il riequilibrio della rappresentanza di genere compatibile con la scelta di ricorrere alle preferenze;<br \/>\n\u2022 il progetto evita tutti, nessuno escluso, i principali difetti imputati alla legge Calderoli e ripara alle ragioni di illegittimit\u00e0 e inopportunit\u00e0 costituzionale in essa effettivamente contenute;<br \/>\n\u2022 il progetto \u00e8 frutto dell\u2019intesa di forze politiche che nel voto del febbraio 2013 ottennero circa il 70% dei suffragi; se una parte di queste \u2013 dopo aver votato anche al Senato \u2013 oggi hanno mutato opinione e se alcune minoranze interne al maggior partito di governo ritengono di rompere la disciplina di partito, ci\u00f2 non muta questo dato di fatto;<br \/>\n\u2022 il progetto certamente si concilia con la pretesa del Partito democratico di porsi come \u201cpartito a vocazione maggioritaria\u201d, ma ci\u00f2 coincide \u2013 almeno a mio avviso \u2013 a un interesse che non \u00e8 solo di quel partito, ma della democrazia italiana: del resto la storia elettorale del Paese insegna come certi equilibri anche in Italia non sono eterni ma mutevoli; in questo senso il progetto non impedisce e non disincentiva processi politici di alternanza, se mai il contrario.<\/p>\n<p>Sulla base di queste valutazioni non credo sarebbe agevole spiegare ai cittadini per quale misteriosa ragione quella medesima Camera dei deputati che ha approvato il testo poi trasmesso al Senato, non approvasse quello, considerevolmente migliorato e anche arricchito (penso al voto dei temporaneamente all\u2019estero) di cui s\u2019\u00e8 parlato.<\/p>\n<p>Onorevoli deputati, permettetemi di dire ancora una volta che il governo democratico consiste nell\u2019attribuire alla pi\u00f9 consistente minoranza (se del caso) il potere-dovere di guidare la cosa pubblica in attesa di sottoporsi al giudizio degli elettori la volta dopo: questa e nessun altra (inclusi gli iperquorum introdotti a vanvera qua e l\u00e0) \u00e8 la vera polizza di assicurazione, tanto pi\u00f9 in un assetto poliarchico come il nostro, contro il pericolo di eccessiva concentrazione del potere. Se davvero concentrazioni del genere si temono, allora in sede di revisione costituzionale si potrebbe ridurre, a tutti i livelli di governo, la durata delle legislature, per esempio da cinque a quattro anni. La soluzione, insomma, non sta nel governo debole, ma nel governo pi\u00f9 forte possibile, rimesso periodicamente in discussione.<\/p>\n<p>Per tutte queste ragioni raccomando alla vostra approvazione il progetto in discussione e, considerato il contesto nel quale il Paese si trova non da oggi, senza perseguire miglioramenti che sarebbero tali sono in astratto, conducendo di fatto alla prosecuzione di una navette che gi\u00e0 c\u2019\u00e8 stata, prolungando l\u2019agonia della nostra democrazia per un\u2019incomprensibile forma di accanimento legislativo. Dopotutto siamo a due anni quasi esatti da quell\u2019appello appassionato alle riforme che fu il discorso in occasione del giuramento del presidente Napolitano, al quale voi, non altri, chiese in una situazione d\u2019emergenza di accettare un altro mandato. Gli applausi che, con senatori e delegati regionali, gli tributaste quel giorno sono un impegno che si tratta ora di onorare.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LE ACCUSE DI ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA, CHE VENGONO MOSSE AL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO, ORA IN TERZA LETTURA ALLA CAMERA, NON REGGONO A UN ESAME ATTENTO E SPASSIONATO (MENTRE IL RISCHIO DI LASCIARE IL PAESE PRIVO DI UNA LEGGE ELETTORALE PRATICABILE \u00c8 GRAVISSIMO E INCOMBENTE) Appunti di Augusto Barbera, professore di diritto costituzionale [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-35319","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-riforma-elettorale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35319","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35319"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35319\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}