
{"id":35496,"date":"2015-05-03T16:24:51","date_gmt":"2015-05-03T15:24:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35496"},"modified":"2015-05-05T14:15:33","modified_gmt":"2015-05-05T13:15:33","slug":"se-la-giurisprudenza-del-lavoro-impedisce-alle-imprese-di-prevenire-la-propria-crisi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35496","title":{"rendered":"SE IL GIUDICE DEL LAVORO IMPEDISCE ALL&#8217;IMPRESA DI PREVENIRE LA PROPRIA CRISI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA SENTENZA DI CASSAZIONE AFFERMA CHE L&#8217;AGGIUSTAMENTO DEGLI ORGANICI NON\u00a0\u00c8 CONSENTITO SE IL BILANCIO DELL&#8217;IMPRESA NON\u00a0\u00c8 GI\u00c0 IN PERDITA<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo pubblicato su <\/em>il Garantista<em>, 3 maggio 2015\u00a0<\/em><em>&#8211; Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento v. anche\u00a0<\/em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/articoli\/view.asp?IDArticle=1234\">\u00c8 \u201cgiusto\u201d o no licenziare il centralinista monoglotta?<\/a><em>, nota tecnica, 28 settembre 2014;\u00a0<\/em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=315\">Le questioni aperte in materia di licenziamento per motivo oggettivo<\/a><em>, intervento al Congresso nazionale di diritto del lavoro di Venezia, 25 maggio 2007, in <\/em>Argomenti di diritto del lavoro<em>, 2007, n. 2;\u00a0<\/em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=592\">Alcuni interrogativi sulla giurisprudenza della Cassazione in materia di licenziamento per motivi economici<\/a><em>, in <\/em>Rivista italiana di diritto del lavoro<em>, 2004, I, n. 1; <\/em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=504\">Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento<\/a><em>, nella stessa rivista, 2002, n. 1<\/em><\/p>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>In una recentissima sentenza (16 marzo 2015 n. 5173) la Corte di Cassazione \u00e8 tornata ad affermare un principio di diritto in materia di licenziamento per motivo oggettivo, cio\u00e8 non disciplinare, che \u00e8 tanto diffusamente condiviso dai giudici del lavoro quanto privo di fondamento nella legge che regola la materia: &#8220;Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo &#8211; dice la Cassazione &#8211; \u00e8 determinato non da un generico ridimensionamento dell&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale, ma dalla necessit\u00e0 di procedere alla soppressione del posto [&#8230;] che non pu\u00f2 essere meramente strumentale a un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti&#8221;.<\/p>\n<p>Il significato pratico della massima \u00e8 questo: finch\u00e9 il bilancio \u00e8 in attivo, l&#8217;impresa non pu\u00f2 licenziare per motivi organizzativi o economici, perch\u00e9 in questo caso l&#8217;atto sarebbe finalizzato ad aumentare gli utili. L&#8217;impresa pu\u00f2 invece licenziare se il bilancio \u00e8 in rosso, perch\u00e9 in questo caso l&#8217;atto \u00e8 finalizzato a ridurre una perdita. Per capire meglio, consideriamo il caso dell&#8217;impresa A, che produce zuppiere, piatti e bicchieri, ma decide di chiudere il reparto di produzione dei bicchieri per concentrarsi su piatti e zuppiere, e decide conseguentemente di licenziare i quattro operai dipendenti da quel reparto. Vietato: prima di poterlo fare l&#8217;impresa deve aspettare che la situazione peggiori al punto che il bilancio vada in rosso. Se non va in rosso, deve rassegnarsi a pagare le perdite del reparto bicchieri con un sovrapprezzo su zuppiere e piatti: cio\u00e8 rassegnarsi a essere meno competitiva nel comparto in cui potrebbe essere pi\u00f9 forte nel mercato.<\/p>\n<p>La legge, per\u00f2, non dice questo. L&#8217;articolo 3 della legge n. 604\/1966 dice che \u00e8 legittimo il licenziamento motivato da&#8221;ragioni inerenti all&#8217;attivit\u00e0 produttiva, all&#8217;organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa&#8221;. E un principio sempre ribadito dalla Corte costituzionale e dalla stessa Corte di Cassazione sancisce l&#8217;insindacabilit\u00e0 in giudizio delle scelte gestionali aziendali. Che al datore di lavoro sia consentito compiere una scelta organizzativa, ivi compresa la soppressione di un posto di lavoro (o la sostituzione di un dipendente con un altro dotato di competenze diverse) solo se il bilancio \u00e8 in perdita, non sta scritto proprio da nessuna parte.<\/p>\n<p>La sentenza della Cassazione n. 5173\/2015 disattende platealmente il principio costituzionale della insindacabilit\u00e0 delle scelte gestionali dell&#8217;imprenditore. Altro che insindacabilit\u00e0! All&#8217;imprenditore \u00e8 inibito persino di compiere le scelte necessarie per prevenire una crisi economica della propria azienda.\u00a0I giudici della Cassazione, come gi\u00e0 diffusamente quelli di Tribunali e Corti d&#8217;Appello che hanno seguito questo orientamento, \u00a0sembrano non rendersi conto \u00a0che la possibilit\u00e0 di aggiustamento degli organici deve essere assicurata all&#8217;impresa in tempo utile <em>per prevenire<\/em> la crisi: dunque <em>prima<\/em> che l&#8217;azienda si trovi in una situazione di difficolt\u00e0, o addirittura pre-fallimentare. Costringerla a tenersi il personale eccedentario in attesa che la situazione peggiori, fino a diventare critica, non ha soltanto l&#8217;effetto di indebolire la sua capacit\u00e0 di reagire agli shock economici o tecnologici, ma anche quello di ridurre la produttivit\u00e0 media del lavoro: perch\u00e9 in quella media confluisce la bassa o nulla produttivit\u00e0 di tutte le persone che vengono temporaneamente mantenute in una posizione improduttiva, in attesa di un aggiustamento degli organici che alcuni giudici consentono soltanto nelle dimensioni e nella forma esplosiva del licenziamento collettivo.<\/p>\n<p>Occorrerebbe poi spiegare perch\u00e9, nel caso a cui abbiamo fatto sopra riferimento, all&#8217;impresa A dovrebbe essere vietato chiudere il reparto bicchieri finch\u00e9 il bilancio generale non vada in rosso, mentre le sarebbe pacificamente consentito chiuderlo se esso fosse intestato a una societ\u00e0 controllata, per il solo fatto che il bilancio di quella societ\u00e0 fosse in perdita.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, per fortuna, molti giudici del lavoro non applicano il principio enunciato da quest&#8217;ultima sentenza della Cassazione. Ma proprio il fatto che su di una disposizione di importanza cos\u00ec cruciale possano registrarsi degli sbandamenti cos\u00ec rilevanti della giurisprudenza spiega perch\u00e9 finora l&#8217;articolo 18 dello Statuto abbia avuto, almeno fino alla legge Fornero del 2012 che ne ha attenuato il rigore, l&#8217;effetto di rendere quasi impraticabile il licenziamento per l'&#8221;aggiustamento fine&#8221; degli organici: l&#8217;imprevedibilit\u00e0 dell&#8217;esito del giudizio combinata con le conseguenze gravissime della soccombenza (reintegrazione della persona licenziata, anche a distanza di molti anni, con risarcimento pari a tutte le retribuzioni perdute pi\u00f9 i relativi contributi, pi\u00f9 le sanzioni per i contributi omessi) faceva s\u00ec che l&#8217;aggiustamento stesso non si potesse compiere se non nelle dimensioni e nella forma esplosiva del licenziamento collettivo, sulla cui motivazione la legge non prevede alcun controllo giudiziale. La legge Fornero, comunque, ha ridotto in qualche misura gli effetti della possibile soccombenza in giudizio, ma non ha risolto il problema alla radice, perch\u00e9 ha di fatto lasciato alla discrezionalit\u00e0 del giudice l&#8217;applicazione della sanzione reintegratoria.<\/p>\n<p>Queste considerazioni sottolineano l&#8217;opportunit\u00e0 della riforma varata nelle settimane scorse dal legislatore, che nel caso del licenziamento per motivo economico od organizzativo esclude la reintegrazione, prevedendo soltanto un indennizzo predeterminato, proporzionato all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore, come costo della soccombenza dell&#8217;impresa nel giudizio sul licenziamento. In modo che sia un costo predeterminato del licenziamento stesso, e non l&#8217;opzione interpretativa del giudice totalmente imprevedibile, a costituire il filtro delle scelte imprenditoriali, nell&#8217;area della fisiologica gestione organizzativa.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA SENTENZA DI CASSAZIONE AFFERMA CHE L&#8217;AGGIUSTAMENTO DEGLI ORGANICI NON\u00a0\u00c8 CONSENTITO SE IL BILANCIO DELL&#8217;IMPRESA NON\u00a0\u00c8 GI\u00c0 IN PERDITA Articolo pubblicato su il Garantista, 3 maggio 2015\u00a0&#8211; Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento v. anche\u00a0\u00c8 \u201cgiusto\u201d o no licenziare il centralinista monoglotta?, nota tecnica, 28 settembre 2014;\u00a0Le questioni aperte in materia di licenziamento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-35496","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35496"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35496\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}