
{"id":35841,"date":"2015-05-30T11:53:39","date_gmt":"2015-05-30T10:53:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35841"},"modified":"2015-05-30T12:08:15","modified_gmt":"2015-05-30T11:08:15","slug":"i-paradossi-dellarticolo-18","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35841","title":{"rendered":"I PARADOSSI DELL&#8217;ARTICOLO 18"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">NON SI DEVE LICENZIARE L&#8217;INFERMIERE CHE GETTA A TERRA E PRENDE A CALCI UN PAZIENTE?\u00a0\u00c8 IL PRIMO DEI DIECI CASI GIUDIZIALI RECENTI, UTILIZZATI NE <i>IL LAVORO RITROVATO\u00a0<\/i>PER SPIEGARE PERCH\u00c9 OCCORRE UNA DISCIPLINA GENERALE DIVERSA DEL LICENZIAMENTO<\/span><\/p>\n<p>Incipit <em>del primo capitolo del libro<\/em> Il lavoro ritrovato<em> (Mondadori, 2015) &#8211; Sono disponibili <\/em>on line<em>\u00a0anche <a title=\"Indici e copertina de &quot;Il lavoro ritrovato&quot;, Mondadori, 2015\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35736\" target=\"_blank\">l\u2019indice-sommario, l\u2019indice dei nomi e degli argomenti e la copertina<\/a><\/em>\u00a0<em>del libro<\/em><\/p>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>CAPITOLO I &#8211; COME NASCONO LE SENTENZE PARADOSSALI E PERCH\u00c9<\/strong><\/p>\n<p>Se il licenziamento \u00e8 considerato come una pena di morte, \u00e8 ovvio che il giudice tenda a non convalidarlo mai. In Italia il licenziamento, nel regime instauratosi all\u2019inizio degli anni \u201970 e presidiato dall\u2019articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, \u00e8 considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come <em>extrema ratio<\/em>: una misura estrema, eccezionale, che per\u00f2, appunto, in casi estremi pu\u00f2 essere adottata dall\u2019imprenditore. Tuttavia, poich\u00e9 dall\u2019opinione prevalente i licenziamenti sono stati a lungo considerati addirittura come una pena capitale, una parte consistente dei giudici del lavoro si \u00e8 sentita in dovere di annullarli anche in casi davvero estremi, cio\u00e8 in presenza di mancanze gravissime: siamo o non siamo contrari alla pena di morte, anche di fronte al reato pi\u00f9 abominevole?<\/p>\n<p><em>Non si deve licenziare l\u2019infermiere che getta a terra e prende a calci un paziente<\/em><\/p>\n<p>\u00c8 un caso di cui si sono occupati i giudici romani. La causa riguardava l\u2019infermiere professionale di un reparto psichiatrico che, dopo avere spinto a terra un paziente affetto da gravissima insufficienza mentale, aveva preso a colpirlo ripetutamente con calci al torace e allo stomaco; a una collega che lo aveva invitato a fermarsi aveva risposto di non averne alcuna intenzione. Questi fatti, addotti a motivazione del licenziamento, erano pacifici in causa: nessun dubbio che l\u2019infermiere avesse tenuto questo comportamento. Ma il giudice ha annullato il provvedimento disciplinare. Perch\u00e9, come si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Roma 19 ottobre 2001,<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201csi \u00e8 trattato di un fatto isolato ed eccezionale in relazione ad un paziente particolare, che non integra alla luce delle circostanze del caso concreto neanche gli estremi del notevole inadempimento [&#8230;] l\u2019aver perso per una volta il controllo delle proprie azioni [\u2026] non pu\u00f2 giustificare quella che rimane una extrema ratio [&#8230;]\u201d.<\/p>\n<p>Certo, altri giudici del lavoro non avrebbero annullato questo licenziamento; l\u2019ospedale avrebbe potuto impugnare la sentenza in appello e avrebbe avuto buone carte da giocare per tentare di raddrizzare la causa. Il fatto \u00e8 che davanti alla Sezione Lavoro della Corte d\u2019Appello di Roma una causa dura normalmente due o tre anni; e nel frattempo l\u2019ospedale deve reintegrare l\u2019infermiere violento nel suo posto, per di pi\u00f9 con il premio del pagamento di tutte le retribuzioni mancate dal momento del licenziamento fino alla sentenza; deve inoltre pagare all\u2019Inps i contributi su quelle retribuzioni, con le sanzioni per l\u2019omissione; in attesa della sentenza d\u2019appello \u00e8 costretto a pagare retribuzioni e contributi per anni; e, con la reintegrazione, \u00e8 costretto a comunicare a tutti gli altri infermieri provvisoriamente, in attesa della sentenza d\u2019appello, che\u2026 s\u00ec, gettare a terra un paziente e prenderlo a calci si pu\u00f2 fare senza rischiare di perdere il posto. Questo spiega perch\u00e9 l\u2019ospedale in questione \u2013 come apprendiamo da Andea Del Re, che segnala questo caso e altri casi in una interessante rassegna del 2012\u00a0(v. i riferimenti bibliografi a p. 221) \u2013 abbia preferito chiudere la vicenda senza impugnare la sentenza, al prezzo di una transazione che ha letteralmente ricoperto d\u2019oro l\u2019infermiere violento: la gravissima violazione dei doveri contrattuali, rilevante anche sul piano penale, ha finito col valere a quest\u2019ultimo quanto una vincita al totocalcio.<\/p>\n<p><em>Il poliziotto incensurato pu\u00f2 rubare, purch\u00e9 una sola volta e in misura modica<\/em><\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NON SI DEVE LICENZIARE L&#8217;INFERMIERE CHE GETTA A TERRA E PRENDE A CALCI UN PAZIENTE?\u00a0\u00c8 IL PRIMO DEI DIECI CASI GIUDIZIALI RECENTI, UTILIZZATI NE IL LAVORO RITROVATO\u00a0PER SPIEGARE PERCH\u00c9 OCCORRE UNA DISCIPLINA GENERALE DIVERSA DEL LICENZIAMENTO Incipit del primo capitolo del libro Il lavoro ritrovato (Mondadori, 2015) &#8211; Sono disponibili on line\u00a0anche l\u2019indice-sommario, l\u2019indice dei [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-35841","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35841","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35841"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35841\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35841"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35841"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35841"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}