
{"id":35850,"date":"2015-05-30T17:39:15","date_gmt":"2015-05-30T16:39:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35850"},"modified":"2015-05-30T17:39:15","modified_gmt":"2015-05-30T16:39:15","slug":"si-puo-considerare-il-lavoro-come-una-merce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35850","title":{"rendered":"SI PU\u00d2 CONSIDERARE IL LAVORO COME UNA MERCE?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">INTERVISTA COLLETTIVA SUL SENSO DEL <em>JOBS ACT <\/em>SECONDO LE VECCHIE CATEGORIE DI GIUDIZIO DELLA SINISTRA ITALIANA E ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DELLA <em>FLEXSECURITY<\/em><\/span><\/p>\n<p><em>Quelle che seguono sono le domande che mi sono state rivolte nel corso di un incontro pubblico promosso a Milano dalla associazione Arimo il 25 maggio 2015, con le risposte che in parte ho potuto dare direttamente a voce, in parte ho redatto nei giorni successivi e inviato agli organizzatori &#8211; Numerose altre domande e risposte sullo stesso argomento sono contenute nel libro uscito in libreria in questi giorni, <\/em><a title=\"Il lavoro ritrovato, Mondadori, 2015\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35736http:\/\/\" target=\"_blank\">Il lavoro ritrovato<\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Nel trentennio successivo alla dichiarazione di Filadelfia del &#8217;44, relativa alla costituzione dell&#8217;Ilo, si era registrata una crescita mondiale generalizzata, a seguito della quale l\u2019Italia si \u00e8 data la legge n. 300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori. La parola d\u2019ordine di allora fu: \u201cIl lavoro non \u00e8 una merce.&#8221; Dagli accordi del luglio 1993 ad oggi, la vulgata italiana di giuristi, politici e industriali \u00e8 stata: \u201cIl lavoro \u00e8 tornato a essere una merce!\u201d. Che cosa ne pensa?<br \/>\n<\/strong>A me sembra che la domanda utile, quella che ci serve per capire meglio come vanno le cose e perch\u00e9, anche per farle andare meglio dove possibile, non sia se il lavoro sia o no una merce, ma se le relazioni tra lavoratori e imprenditori nelle quali si negoziano le prestazioni di lavoro e le relative retribuzioni presentino o no delle analogie rispetto a quello che accade nei mercati dei beni e dei servizi. A questa domanda io rispondo senza esitazioni \u201cs\u00ec, queste analogie esistono e sono molto rilevanti\u201d. Anche alle dinamiche di quelle relazioni si applicano le leggi della domanda e dell\u2019offerta studiate dagli economisti, anche in quelle dinamiche si verificano distorsioni che si verificano in altri mercati. Dunque parlare di quelle relazioni in termini di \u201cmercato del lavoro\u201d non \u00e8 arbitrario, n\u00e9 fuorviante: non significa affatto considerare il lavoro come una qualsiasi merce, ma soltanto utilizzare uno schema concettuale e dei modelli che ci aiutano a conoscere i meccanismi di ci\u00f2 che accade, a prevedere i fenomeni, ad adottare misure che producano il risultato voluto e non risultati opposti. Ripeto: non si tratta affatto di equiparare il lavoro a una qualsiasi merce; anche perch\u00e9 tanti economisti, a cominciare da Robert Solow, ci hanno avvertiti di quante e quali differenze caratterizzino il mercato del lavoro rispetto agli altri mercati. Ma non possiamo privarci di strumenti che consentano di illuminare alcuni aspetti fondamentali del funzionamento del mercato del lavoro. Rinunciare a quegli strumenti comporta, per esempio, il grave rischio di adottare misure finalizzate a proteggere i lavoratori, che hanno l\u2019effetto di fare grave danno ai lavoratori stessi, in termini di esclusione di fatto dal tessuto produttivo, o di riduzione del reddito che essi possono trarre dal proprio lavoro.<\/p>\n<p><strong>A otto anni di distanza dal <em>Grande Crack<\/em> economico-finanziario, insieme ai \u201cChicago boys\u201d, chi possiamo buttare gi\u00f9 dalla torre?<br \/>\n<\/strong>Se la domanda pu\u00f2 essere intesa nel senso di \u201cchi \u00e8 il vero responsabile\u201d della crisi e dei danni che ne sono conseguiti, la mia risposta \u00e8 questa: come quando accadono grandi catastrofi naturali, anche in questo caso possiamo individuare i responsabili di una parte dei danni, ma chiedersi chi sia responsabile della catastrofe stessa non ha molto senso. Con le conoscenze di cui la scienza economica dispone, il cataclisma scatenato dal fallimento di Lehman Brothers poteva essere previsto \u2013 ed effettivamente qualcuno lo ha previsto \u2013 un anno prima del suo verificarsi, ma a quel punto era molto difficile evitarlo. Per evitarlo sarebbe stato necessario prevedere con diversi anni di anticipo, in modo che potessero adottarsi le misure preventive, le integrazioni della disciplina dei mercati finanziari, che sono state adottate dopo il 2008, quando la crisi era gi\u00e0 scoppiata. Ma prendersela con l\u2019economia di mercato non ha molto senso: rinunciare ad essa, nei decenni passati, avrebbe recato molti pi\u00f9 danni all\u2019umanit\u00e0 di quanti ne abbia recati questa grande crisi. Altrimenti non si spiegherebbe perch\u00e9 tutti i Paesi che in passato hanno preferito la pianificazione statale all\u2019economia di mercato abbiano finito per abbandonare quella scelta, e non abbiano alcuna intenzione &#8211; neppure dopo la grande crisi &#8211; di tornare indietro.<\/p>\n<p><strong><em>Jobs Act<\/em>, flessibilit\u00e0 in uscita e formazione professionale finanziata: come allineare l\u2019offerta formativa, e conseguentemente a ci\u00f2 il ruolo svolto degli Operatori Accreditati (Centri di Formazione Professionale, Agenzie private per l\u2019impiego, Enti bilaterali e di altro genere, ecc.), rispetto alla domanda di professionalit\u00e0 specifiche da parte delle aziende presenti sul territorio? Chi \u00e8 in grado di garantire efficacemente le <em>performances<\/em> degli Operatori?<br \/>\n<\/strong>Occorre, innanzitutto, una rilevazione sistematica, a tappeto, del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi delle persone che ne hanno fruito. Questa rilevazione, che comporta il censimento della situazione occupazionale di ogni persona che abbia terminato un corso, a sei mesi e possibilmente anche a tre anni dalla cessazione del corso stesso, consentirebbe di distinguere i corsi efficaci da quelli inutili; e aiuterebbe molto gli interessati nella scelta del percorso formativo. Occorre, poi, la volont\u00e0 e capacit\u00e0 politico-amministrativa di smettere di finanziare i centri di formazione i cui tassi di coerenza risulteranno intollerabilmente bassi. Quanto alle agenzie private per l\u2019impiego, se le si retribuiscono soltanto a risultato, questo avrebbe l\u2019effetto di tagliare fuori automaticamente quelle incapaci di ricollocare i lavoratori.<\/p>\n<p><strong>In quale modo possono coesistere le garanzie della formazione permanente con i consistenti tagli operati all\u2019interno della Regione Lombardia?<br \/>\n<\/strong>Un\u2019esigenza di riqualificazione della spesa pubblica in questo settore c\u2019\u00e8. Ma non la si pu\u00f2 soddisfare con il sistema dei \u201ctagli orizzontali\u201d, o \u201clineari\u201d: occorre tagliare l\u00e0 dove la formazione non funziona. Per questo \u00e8 indispensabile rilevare i tassi di coerenza tra formazione finanziata con il denaro pubblico e sbocchi occupazionali effettivi. Altrimenti l\u2019unico modo per ridurre la spesa sono i tagli lineari, che penalizzano indiscriminatamente tutti i fornitori di servizi di formazione.<\/p>\n<p><strong><em>Jobs Act<\/em> ed effetti distorsivi: come possono coesistere, in un\u2019azienda con pi\u00f9 di 15 dipendenti, lavoratori messi apparentemente sullo stesso piano ma sottoposti a \u201cvincoli di contratto\u201d differenti, in particolare a discipline del licenziamento diverse?<br \/>\n<\/strong>\u00c8 curioso che questa domanda venga posta con tanta insistenza soltanto ora, in riferimento ai primi effetti di questa riforma, mentre nessuno se la \u00e8 posta nei decenni passati, quando nella stessa azienda coesistevano, svolgendo talvolta le stesse identiche mansioni, i lavoratori protetti dall\u2019articolo 18 e i \u201cparia\u201d assunti con contratti precari. Forse che allora le differenze di disciplina non erano molto pi\u00f9 marcate di quanto non siano oggi tra nuovi e vecchi assunti a tempo indeterminato? D\u2019altra parte, quando si modifica la disciplina di un contratto di durata, cio\u00e8 di un contratto che ha per oggetto una prestazione protratta nel tempo, come il contratto di lavoro o quello di locazione, \u00e8 inevitabile che ci si trovi di fronte alla scelta tra applicare le nuove norme ai vecchi rapporti modificando il contenuto di posizioni giuridiche gi\u00e0 esistenti, oppure limitarne l\u2019applicazione ai nuovi rapporti, dando luogo a una transitoria disparit\u00e0 di trattamento fra contratti vecchi e nuovi. La giurisprudenza costituzionale fino a oggi ha legittimato entrambe le scelte, ma ha tendenzialmente favorito la seconda. Resta comunque il fatto che, nel caso delle nuove norme in materia di licenziamento, la disparit\u00e0 di disciplina tra vecchi e nuovi \u00e8 destinata a essere superata nel giro di pochi anni, per effetto del turnover della forza-lavoro. Aggiungo che questa disparit\u00e0 \u00e8 cosa ben diversa dal regime di <em>apartheid<\/em> che \u00e8 stato in vigore fin qui fra protetti e non protetti: d\u2019ora in poi ci sar\u00e0 la giustapposizione di un regime di protezione vecchia maniera, basato sull\u2019ingessatura del posto di lavoro, e un regime di protezione nuovo, basato sulla sicurezza economica e professionale del lavoratore nel mercato. I giovani che si affacciano sul mercato del lavoro hanno capito benissimo che oggi \u00e8 meglio questo.<\/p>\n<p><strong><em>Jobs Act<\/em> e riforma delle politiche attive del lavoro: quale sar\u00e0 la configurazione della nuova Agenzia Nazionale dell\u2019Occupazione? Sono previsti nodi regionali?<br \/>\n<\/strong>Una delle cause istituzionali del malfunzionamento dei servizi per l&#8217;impiego in Italia sta nell&#8217;assegnazione \u2013 per norma costituzionale \u2013 allo Stato centrale della competenza per le cosiddette &#8220;politiche passive&#8221; del lavoro, cio\u00e8 per il sostegno del reddito per i disoccupati, e alle Regioni della competenza per le &#8220;politiche attive&#8221;, cio\u00e8 per le misure mirate al reinserimento dei disoccupati nel tessuto produttivo. Le due cose dovrebbero essere invece strettamente collegate tra loro, perch\u00e9 il sostegno del reddito in caso di disoccupazione, se non \u00e8 rigorosamente condizionato alla ricerca effettiva e alla disponibilit\u00e0 per la nuova occupazione da parte della persona interessata, produce l&#8217;effetto perverso dell&#8217;allungamento dei periodi di disoccupazione e di una progressiva riduzione dell&#8217;occupabilit\u00e0 dei percipienti. In attesa che questo problema venga risolto dalla riforma costituzionale sulla quale il Parlamento \u00e8 impegnato in questi mesi, la legge-delega n. 183\/2014 si propone di anticiparne in qualche misura gli effetti con l&#8217;istituzione di un&#8217;agenzia centrale, partecipata da Stato e Regioni, cui verr\u00e0 affidato il compito di coordinare l&#8217;operato degli organi ministeriali e di quelli regionali nel mercato del lavoro, stabilendo gli standard di efficienza ed efficacia dei servizi regionali per l&#8217;impiego, controllando il loro rispetto da parte di ciascuna Regione e, dove essi non siano rispettati, surrogandosi alla Regione inadempiente. Negli intendimenti del legislatore dovr\u00e0 essere comunque una struttura leggera, composta soprattutto da personale gi\u00e0 impiegato presso il ministero del Lavoro, Italia Lavoro e Isfol, senza aggravio di spese per l&#8217;Erario. La scelta compiuta con la legge delega \u00e8 infatti &#8211; come si \u00e8 visto &#8211; nel senso di non investire su di un aumento del personale dipendente, direttamente o indirettamente, dallo Stato o dalle Regioni, ma su di una collaborazione e integrazione tra la rete dei Centri per l&#8217;Impiego e le agenzie specializzate del settore, secondo il modello olandese. Questa parte della delega sar\u00e0 attuata da un apposito decreto che \u00e8 ancora in fase di elaborazione: un primo schema del decreto verr\u00e0 probabilmente approvato dal Governo nei giorni prossimi, per essere poi sottoposto al previsto esame dei due rami del Parlamento.<\/p>\n<p><strong>Contratto di ricollocazione: in che modo viene promosso questo strumento? Come faranno le Regioni a finanziarlo?<br \/>\n<\/strong>Il contratto di ricollocazione in Italia \u00e8 disegnato per funzionare cos\u00ec: la persona che ha perso il posto si reca al Centro per l\u2019impiego, dove viene individuato il suo grado di collocabilit\u00e0 e sulla base di questo le viene attribuito un <em>voucher<\/em>, proporzionato alla difficolt\u00e0 del collocamento, per la remunerazione dei servizi di assistenza intensiva resi dalle agenzie specializzate. La persona stessa sceglie l\u2019agenzia tra quelle accreditate presso la Regione, stipula con essa e con il Centro per l\u2019impiego il contratto, viene quindi affiancata da un tutor che la consiglia sugli itinerari da percorrere e la segue continuativamente, eventualmente denunciando la sua non disponibilit\u00e0 effettiva per la ricerca o per le iniziative di riqualificazione necessarie. L\u2019incentivo a farlo per davvero nasce dal fatto che la maggior parte del <em>voucher<\/em> sar\u00e0 pagabile solo a risultato ottenuto. E se il disoccupato non \u00e8 davvero disponibile per la ricerca, il risultato non pu\u00f2 essere ottenuto. Questo \u00e8 un primo pezzo, apparentemente piccolo ma molto importante, della riforma del lavoro<em>. <\/em>Perch\u00e9 il contratto di ricollocazione pu\u00f2 costituire al tempo stesso:<br \/>\n&#8211; il modo per offrire al lavoratore che perde il posto un servizio di assistenza intensiva efficace, con la possibilit\u00e0 di scelta dell\u2019agenzia specializzata tra quelle accreditate;<br \/>\n&#8211; il modo per riqualificare la spesa pubblica in questo settore, essendo l\u2019agenzia scelta dal lavoratore retribuita con un <em>voucher<\/em> pagabile per la maggior parte solo a risultato ottenuto;<br \/>\n&#8211; il modo per realizzare l\u2019indispensabile integrazione e cooperazione tra Centri per l\u2019impiego e agenzie private specializzate;<br \/>\n&#8211; il modo per rendere finalmente effettiva la <em>condizionalit\u00e0 <\/em>del sostegno del reddito dei disoccupati: presupposto indispensabile per poter rafforzare il trattamento senza che questo produca un allungamento dei periodi di disoccupazione.<br \/>\nIl contratto di ricollocazione costituisce, effettivamente, un metodo raffinato per l&#8217;attivazione di una <em>condizionalit\u00e0 equa<\/em> e al tempo stesso <em>effettiva<\/em> nell&#8217;erogazione del sostegno del reddito della persona che ha perso il lavoro. Esso infatti istituisce un incentivo forte per l&#8217;agenzia che lo ha stipulato a denunciare l&#8217;eventuale rifiuto ingiustificato opposto dalla persona assistita a iniziative necessarie di ricerca o riqualificazione, oppure all&#8217;offerta di un&#8217;occasione di lavoro: l&#8217;agenzia che applicasse un criterio troppo lasco e tenesse un comportamento troppo indulgente finirebbe col lavorare in perdita. Per altro verso, se essa applicasse un criterio troppo severo, sarebbero i lavoratori interessati a non sceglierla, preferendo le sue concorrenti. Questo meccanismo di quasi-mercato determina dunque automaticamente il grado di disponibilit\u00e0 richiesto al lavoratore, in relazione alle condizioni effettive del mercato del lavoro locale, molto meglio di quanto non possano fare i regolamenti burocratici che fissano distanze massime tra casa e lavoro, o differenze massime tra livello professionale e retributivo precedente e nuovo. Il contratto di ricollocazione \u00e8 dunque uno strumento cruciale per la soluzione del problema della condizionalit\u00e0 del trattamento di disoccupazione.<br \/>\nQui per\u00f2 sorge un problema grosso come una casa: perch\u00e9 in Italia questa condizionalit\u00e0 non ha mai funzionato: non conosco un solo caso in mezzo secolo di disoccupato italiano cui il sostegno del reddito sia stato ridotto o interrotto in conseguenza del suo rifiuto ingiustificato di una occupazione, o di una attivit\u00e0 necessaria per rioccuparsi. Questo fa s\u00ec che molte delle persone cui questa misura viene offerta la rifiutino, per paura di infilarsi in un meccanismo che le costringer\u00e0 ad accettare un lavoro inadeguato alle loro aspirazioni, o pi\u00f9 lontano da casa del precedente, o pi\u00f9 precario, o meno retribuito.<br \/>\n\u00c8 ancora fortemente radicata e diffusa in Italia l\u2019idea che l\u2019unica riparazione possibile, per un licenziamento, sia un lavoro nello stesso luogo e nello stesso settore produttivo, con lo stesso inquadramento professionale e la stessa retribuzione di prima. Ma questa \u00e8 la premessa per periodi di disoccupazione lunghissimi, destinati a terminare soltanto con il pensionamento se nel frattempo la contribuzione figurativa ha continuato a maturare. Firmare un contratto di ricollocazione implica, al contrario, proprio l\u2019accettazione della necessit\u00e0 di allargare molto gli orizzonti della ricerca e l\u2019impegno a rendersi disponibili per un&#8217;esplorazione delle possibilit\u00e0 esistenti in tutte le direzioni. Questo \u00e8 il motivo principale per cui, nella prima fase di applicazione della riforma, il contratto di ricollocazione faticher\u00e0 ad affermarsi come strumento principale per l\u2019assistenza ai disoccupati in difficolt\u00e0. La sua diffusione implica una piccola rivoluzione culturale che \u00e8 appena incominciata ed \u00e8 assai lontana dall\u2019essersi compiuta. D\u2019altra parte, senza questa rivoluzione culturale nessuna riforma del nostro mercato del lavoro pu\u00f2 dirsi veramente tale, n\u00e9 pu\u00f2 avere successo.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTERVISTA COLLETTIVA SUL SENSO DEL JOBS ACT SECONDO LE VECCHIE CATEGORIE DI GIUDIZIO DELLA SINISTRA ITALIANA E ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DELLA FLEXSECURITY Quelle che seguono sono le domande che mi sono state rivolte nel corso di un incontro pubblico promosso a Milano dalla associazione Arimo il 25 maggio 2015, con le risposte che [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-35850","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35850\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}