
{"id":36001,"date":"2015-06-14T21:35:28","date_gmt":"2015-06-14T20:35:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36001"},"modified":"2015-06-15T21:42:49","modified_gmt":"2015-06-15T20:42:49","slug":"appunti-irriverenti-sui-decreti-attuativi-del-jobs-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36001","title":{"rendered":"APPUNTI IRRIVERENTI SUI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IN QUESTA SECONDA FASE DELL&#8217;ATTUAZIONE DELLA DELEGA, INSIEME A DIVERSE COSE MOLTO POSITIVE, SI\u00a0\u00a0OSSERVANO ALCUNE CURIOSE SCELTE UN PO&#8217; <em>RETRO<\/em>\u00a0E UNA PERDITA DI VISTA DELL&#8217;OBIETTIVO DELLA SEMPLIFICAZIONE &#8211; MA LA PARTITA \u00c8 ANCORA APERTA E C&#8217;\u00c8 ANCORA LO SPAZIO E IL TEMPO PER VINCERE ANCHE QUESTA BATTAGLIA<\/span><\/p>\n<p><em>Note non solo tecniche sul <a title=\"Decreto c.d. &quot;sul riordino contrattuale&quot;, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36029\" target=\"_blank\">decreto per il &#8220;riordino contrattuale&#8221;<\/a> e sugli schemi di decreti approvati il 12 giugno 2015 dal Consiglio dei Ministri in materia di <a title=\"Schema di decreto sui servizi per l'impiego, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36018\" target=\"_blank\">servizi per l&#8217;impiego<\/a> e di <a title=\"Schema di decreto sulla semplificazione, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36015\" target=\"_blank\">semplificazione<\/a>, 15 giugno 2015<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Del significato e della portata generale del complesso dei nuovi decreti e progetti di decreti varati dal Governo tra il 20 febbraio e il 12 giugno, e del\u00a0giudizio complessivamente molto positivo che, a mio giudizio, se ne deve dare, ho detto <a title=\"Intervista ad Avvenire, 13.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35999\" target=\"_blank\">in due interviste dei giorni scorsi<\/a>. Qui, nell&#8217;impossibilit\u00e0 di descrivere compiutamente le novit\u00e0 normative che entreranno in vigore tra breve (le esamineremo analiticamente nelle settimane prossime), \u00a0mi limito a proporre alcune note curiose e forse sorprendenti sul contenuto dei testi approvati gioved\u00ec dal Governo, in controtendenza con i primi commenti che si sono letti sui giornali di questi giorni.<\/p>\n<p><strong>Collaborazioni continuative e coordinate<\/strong> &#8211; Sono convinto che la drastica riduzione del numero dei co.co.co. registratasi lungo tutto l&#8217;arco dell&#8217;ultimo decennio sia dovuta al requisito del &#8220;progetto&#8221; imposto dalla legge Biagi del 2003 e poi alle restrizioni ulteriori poste dalla legge Fornero nel 2012 (piaccia o non piaccia a coloro che hanno sparato a zero contro queste due leggi). Sono anche convinto che la vera partita oggi si giochi tra assunzioni a tempo indeterminato e a termine; e la vera misura che, in quest&#8217;ultima riforma, consente al tempo indeterminato di tornare ad affermarsi come forma normale di assunzione \u00e8 costituita dalla nuova disciplina del licenziamento e delle mansioni nel contratto di lavoro regolare a tempo indeterminato:\u00a0<a title=\"Articolo su Libert\u00e0Eguale, 8.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35910\" target=\"_blank\">i dati di marzo e aprile sull&#8217;aumento del tempo indeterminato nel flusso delle nuove assunzioni ne costituiscono una prima conferma<\/a>. Credo, invece, che non sia destinata ad avere un impatto complessivamente riduttivo sui co.co.co. la nuova disposizione su questa materia (<strong>articolo 2<\/strong> del <strong><a title=\"Decreto sul &quot;riordino contrattuale&quot;, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36029\" target=\"_blank\">decreto sul &#8220;riordino&#8221;<\/a><\/strong>). \u00c8 vero che essa allarga il campo di applicazione della protezione piena a tutti i casi in cui la collaborazione personale continuativa \u00e8 &#8220;organizzata&#8221; dal creditore, e in particolare \u00e8 soggetta al coordinamento \u00a0spazio-temporale nel suo interesse: ci\u00f2 far\u00e0 s\u00ec che non si potr\u00e0 pi\u00f9 assumere come collaboratore autonomo il magazziniere o la segretaria d&#8217;ufficio; e questo \u00e8 certamente un apprezzabile fattore di chiarezza, che ha quattro quarti di nobilt\u00e0 nella storia del diritto del lavoro [v. nota <strong>(1)<\/strong> in coda]. Ma \u00e8 anche vero che il nuovo decreto sopprime le disposizioni restrittive su questa materia delle leggi Biagi e Fornero: viene cos\u00ec meno il requisito del &#8220;progetto&#8221; e torna possibile per le imprese private l&#8217;ingaggio di collaboratori continuativi a tempo indeterminato, purch\u00e9 non soggetti a vincolo di orario, o comunque liberi di svolgere la prestazione nel luogo preferito. Il risultato della nuova norma sar\u00e0 dunque quello di porre un confine meglio definito tra area di applicazione della protezione piena e area della collaborazione autonoma continuativa, con conseguente notevole riduzione &#8211; anche qui, come in materia di licenziamento &#8211; del contenzioso giudiziale; ma il risultato non sar\u00e0 quello di inibire drasticamente il ricorso a questo tipo contrattuale, che si manterr\u00e0 dunque presumibilmente nei suoi (ormai peraltro modesti) limiti attuali. Detto questo, aggiungo che avrei preferito la soluzione centrata sulla nozione di &#8220;dipendenza economica&#8221;, delineata nel <a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">progetto del <em>Codice semplificato<\/em><\/a>; ma riconosco volentieri che la soluzione scelta in questo decreto ha una sua logica\u00a0apprezzabile\u00a0e merita di essere sperimentata.<\/p>\n<p><strong>Mutamento delle mansioni: torna la distinzione tra operai e impiegati &#8211;<\/strong>\u00a0La nuova disposizione (contenuta nell&#8217;articolo 2103 del Codice civile riscritto dall&#8217;<strong>articolo 3<\/strong>\u00a0del <a title=\"Decreto sul &quot;riordino contrattuale&quot;, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36029\" target=\"_blank\">decreto sul &#8220;riordino&#8221;<\/a>) consente al datore di lavoro di variare le mansioni del dipendente, purch\u00e9 esse restino nel novero di quelle inquadrate nello stesso livello di inquadramento, oppure &#8211; nel caso di ristrutturazione aziendale &#8211; anche nel livello immediatamente inferiore. Per replicare a chi protesta contro questa disposizione basti osservare che, se non si consente di soddisfare l&#8217;esigenza organizzativa in questo modo, essa finisce col costituire giustificato motivo di licenziamento, con o senza articolo 18. Va invece rilevato come una curiosit\u00e0 il fatto che il legislatore delegato abbia ritenuto di limitare il nuovo <em>ius variandi<\/em>\u00a0dell&#8217;imprenditore, cos\u00ec ridefinito, imponendo che esso si eserciti all&#8217;interno della &#8220;categoria legale&#8221;: il richiamo \u00e8 alle categorie di &#8220;operaio&#8221;, &#8220;impiegato&#8221;, &#8220;quadro&#8221;, e &#8220;dirigente&#8221;, indicate nell&#8217;articolo 2095 del Codice civile. Ora, i pi\u00f9 giovani devono sapere che mezzo secolo fa il movimento sindacale italiano diede vita a una forte mobilitazione volta a superare in ogni campo e a tutti gli effetti la <em>summa divisio<\/em> tra operai e impiegati (allora non esisteva ancora la categoria dei &#8220;quadri&#8221;), raggiungendo l&#8217;obiettivo nella tornata dei rinnovi contrattuali del 1972 con la conquista in quasi tutti i settori del cosiddetto &#8220;inquadramento unico&#8221;. Da allora tutti gli ex-operai qualificati e specializzati e i loro capi-squadra sono stati inquadrati in categorie contrattuali nelle quali venivano inquadrati anche impiegati d&#8217;ordine e di concetto. Contemporaneamente, nel corso degli anni &#8217;70, vennero superate quasi tutte le precedenti differenze di disciplina del rapporto e di struttura della retribuzione, originate dalla legge sull&#8217;impiego privato del 1924. Tuttavia, nonostante gli intendimenti originari con cui venne contrattato l'&#8221;inquadramento unico&#8221;, l&#8217;antica distinzione tra le mansioni e professionalit\u00e0 di &#8220;chi modifica la materia&#8221; e quelle di &#8220;chi lavora sui flussi delle informazioni&#8221; \u00e8 rimasta: se ne trova, infatti, traccia negli stessi contratti collettivi, che a quarant&#8217;anni dall&#8217;istituzione dell'&#8221;inquadramento unico&#8221; continuano a distinguere per alcuni aspetti normativi molti limitati gli ex-impiegati dagli ex-operai. E ora il legislatore ha ritenuto di precisare che, anche quando l&#8217;inquadramento contrattuale accomuna gli uni e gli altri, non si pu\u00f2 imporre agli uni mansioni che sono &#8220;proprie&#8221; degli altri.<\/p>\n<p><strong>Part-time: tornano le clausole elastiche (ma resta anche il lavoro intermittente) &#8211; <\/strong>La cosa era andata cos\u00ec: otto anni dopo il riconoscimento nel nostro ordinamento del lavoro a tempo parziale, la sentenza della Corte costituzionale n. 210\/1992 aveva stabilito che le clausole di variabilit\u00e0 dell&#8217;estensione o della collocazione temporale della prestazione lavorativa al di sotto del limite di orario normale fossero ammissibili a condizione che prevedessero variazioni non soggette al mero arbitrio del datore, ma correlate a eventi oggettivi predeterminati o predeterminabili. Questo consentiva, per esempio, di assumere una &#8220;maschera&#8221; di cinema o teatro &#8220;per i soli giorni in cui c&#8217;\u00e8 spettacolo, con orario di lavoro da mezz&#8217;ora prima dell&#8217;inizio del primo spettacolo a mezz&#8217;ora dopo la fine dell&#8217;ultimo&#8221;; oppure di assumere un cameriere di ristorante con fine lavoro &#8220;mezz&#8217;ora dopo l&#8217;uscita dell&#8217;ultimo avventore&#8221;. Poi accadde che, nel 2000, il decreto legislativo sul part-time n. 61 viet\u00f2 quasi del tutto le clausole di elasticit\u00e0 dell&#8217;estensione temporale della prestazione, facendo sorgere, soprattutto nei settori del turismo, della ristorazione e dello spettacolo, alcuni problemi organizzativi pressoch\u00e9 insolubili. Fu anche per risolvere questo problema che la legge Biagi istitu\u00ec il &#8220;lavoro intermittente&#8221;, o &#8220;a chiamata&#8221;. Ora l&#8217;<strong>articolo 6<\/strong>, commi 5 e 6, del\u00a0<a title=\"Decreto sul &quot;riordino contrattuale&quot;, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36029\" target=\"_blank\">decreto sul &#8220;riordino&#8221;<\/a><strong>\u00a0<\/strong>torna a consentire le clausole elastiche, anche quando non previste da un contratto collettivo applicabile: si torna cos\u00ec &#8211; assai opportunamente, a mio avviso &#8211; alla situazione precedente al decreto del 2000, disciplinata dalla sentenza costituzionale del 1992. Senonch\u00e9 &#8211; in ottemperanza alla direttiva di <em>semplificazione<\/em>\u00a0contenuta nella legge-delega &#8211; a questo punto si sarebbe dovuto riassorbire esplicitamente nel lavoro a tempo parziale con clausola elastica tutti i rapporti attualmente assoggettati al complesso regolamento del <em>lavoro intermittente<\/em>, sopprimendo quest&#8217;ultimo con tutta la sua bardatura normativa. Invece &#8211; non chiedetemi perch\u00e9 &#8211; si \u00e8 preferito tenere in vita questo sotto-tipo contrattuale, riscrivendone la disciplina; col risultato di appesantire di una sezione e di ben sei articoli (<strong>dal 13 al 18<\/strong>) il\u00a0<a title=\"Decreto sul &quot;riordino contrattuale&quot;, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36029\" target=\"_blank\">decreto sul &#8220;riordino&#8221;<\/a>\u00a0e di aprire uno spazio di sovrapposizione tra intermittente e clausole elastiche. Niente di grave, certo; ma non \u00e8 il massimo dal punto di vista della chiarezza e della semplificazione.<\/p>\n<p><strong>Non abolito, ma solo privato della sua disciplina esplicita il lavoro ripartito, o <em>job sharing<\/em>\u00a0&#8211;\u00a0<\/strong>\u00c8 il rapporto che vede due persone assumere in solido tra loro la stessa prestazione lavorativa, libere di ripartirla tra loro secondo le proprie mutevoli esigenze, senza necessit\u00e0 di preavviso al (e tanto meno autorizzazione dal) datore; il quale viceversa beneficia di una maggior garanzia di copertura della posizione anche in caso di malattia o altro impedimento di uno dei due partner, nonch\u00e9 della possibilit\u00e0 &#8211; con il consenso degli interessati &#8211; di raddoppio della prestazione con sovrapposizione dei due in caso di necessit\u00e0; salvo ovviamente l&#8217;obbligo di retribuzione aggiuntiva nel caso dell&#8217;infermit\u00e0 e del lavoro straordinario. Non \u00e8 un rapporto di lavoro precario, bens\u00ec una forma moderna di coniugazione del massimo di flessibilit\u00e0 dell&#8217;orario nell&#8217;interesse dei prestatori con il massimo di sicurezza della continuit\u00e0 della prestazione per il datore; per questo negli U.S.A. il 2 per cento della forza-lavoro \u00e8 impiegata con questo tipo di contratto: soprattutto nei settori dei nidi e scuole materne, case di cura, vendita al dettaglio e servizi alle comunit\u00e0 locali. In Italia questa forma di organizzazione del lavoro &#8211; un tempo diffusamente praticata nel settore del portierato dei condomini urbani &#8211; \u00e8 stata riconosciuta per la prima volta, a legislazione invariata, con una circolare (n. 43\/98) del ministro del Lavoro Treu, poi, sul piano legislativo, dagli articoli 41-45 della legge Biagi, i quali hanno peraltro ripreso quasi integralmente il contenuto di quella circolare. Ora l&#8217;<strong>articolo 55<\/strong> lettera <em>d)<\/em>\u00a0 del\u00a0<a title=\"Decreto sul &quot;riordino contrattuale&quot;, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36029\" target=\"_blank\">decreto sul &#8220;riordino&#8221;<\/a>\u00a0abroga i suddetti cinque articoli. Il motivo della soppressione \u00e8 puramente politico: un contentino a tutti coloro che hanno sempre avuto in odio la legge Biagi e provano soddisfazione a vederne smantellare una parte maggiore. Sta di fatto comunque che, come il lavoro ripartito ha potuto vivere anche in Italia senza alcuna legge che lo riconoscesse esplicitamente, allo stesso modo esso pu\u00f2 continuare a vivere anche dopo che il suo riconoscimento legislativo \u00e8 stato abolito. I (pochi) rapporti di <em>job sharing<\/em>\u00a0attualmente in essere possono tranquillamente proseguire.<\/p>\n<p><strong>Nuovi servizi o nuova burocrazia per l&#8217;impiego?<\/strong> &#8211; Quando, con quarant&#8217;anni di anticipo rispetto a noi, nel Regno Unito <a title=\"Il modello britannico d'intervento pubblico sul mercato del lavoro, 1981\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=722\" target=\"_blank\">l&#8217;<em>Employment and Training Act 1973<\/em>\u00a0istitu\u00ec la prima grande agenzia nazionale per l&#8217;impiego<\/a>, la <em>Manpower Services Commission<\/em>, quella legge &#8211; preceduta da un quinquennio di sperimentazione sul campo dei nuovi strumenti e metodi &#8211; conteneva questa sola regola circa l&#8217;organizzazione e l&#8217;attivit\u00e0 del nuovo <em>public body <\/em>(<em>sect. <\/em>2.5): &#8220;La MSC ha il potere di fare tutto (escluso il prendere a prestito denaro) ci\u00f2 che \u00e8 ritenuto utile o incidentalmente necessario per il perseguimento dell&#8217;obbiettivo&#8221;, cio\u00e8 l&#8217;aumento quantitativo e il miglioramento qualitativo dell&#8217;incontro fra domanda e offerta di lavoro. Sulla struttura della <em>MSC<\/em>\u00a0 quella legge\u00a0prevedeva soltanto l&#8217;articolazione in quattro divisioni, dedicate rispettivamente al collocamento, alla formazione, ai programmi speciali per i giovani e i disoccupati di lunga durata e all&#8217;attivit\u00e0 di ricerca, studio e rilevazione statistica. Nient&#8217;altro circa la sua struttura interna, che veniva interamente lasciata alla discrezionalit\u00e0 del <em>management<\/em>.\u00a0Tutto il resto della legge era dedicato, per un verso, a regolare le fonti e i criteri di finanziamento dell&#8217;agenzia, per altro verso a prevedere il controllo sui risultati conseguiti, sia al livello centrale sia a quello di contea e di singolo <em>Job Centre<\/em>. Il confronto con lo \u00a0<a title=\"Schema di decreto sui servizi per l'impiego, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36018\" target=\"_blank\">schema di decreto sui servizi per l&#8217;impiego<\/a>\u00a0approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno \u00e8 impressionante: qui pagine e pagine sull&#8217;organigramma dirigenziale e impiegatizio dell&#8217;Anpal, la nuova Agenzia per le Politiche Attive, il cui personale verr\u00e0 per la quasi totalit\u00e0 attinto dagli organici del ministero, di Italia Lavoro e dell&#8217;Isfol; ma non una riga sui criteri di valutazione complessiva del suo operato, n\u00e9 sul sistema di determinazione di obiettivi precisi e specifici a cui ciascun incarico dirigenziale, incominciando da quello del vertice, debba essere rigorosamente vincolato e subordinato. I vecchi Centri per l&#8217;Impiego, gi\u00e0 incardinati nelle Province, vengono ora incardinati nelle Regioni, le quali per\u00f2 devono provvedere ai relativi costi con i propri mezzi. Ma il difetto pi\u00f9 grave sta in questo: nulla dei nuovi strumenti e metodi per le politiche attive \u00e8 stato sperimentato, nonostante che i fondi per farlo fossero stati stanziati e <a title=\"Editoriale telegrafico, 15.12.14\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33726\" target=\"_blank\">alcune leggi degli anni recenti lo prevedessero<\/a>. Oltremanica si pratica il <em>try and go<\/em>: prima si prova, poi, se l&#8217;esperimento d\u00e0 buoni risultati, si generalizza con la legge; da noi si pratica il <em>go and try<\/em>: si istituisce la nuova struttura, le si indicano i nuovi compiti e si spera che riesca a svolgerli.<\/p>\n<p><strong>Che ne \u00e8 del <em>Codice semplificato<\/em>? &#8211;<\/strong>\u00a0Torniamo al\u00a0<a title=\"Decreto sul &quot;riordino contrattuale&quot;, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36029\" target=\"_blank\">decreto sul &#8220;riordino&#8221;<\/a>: nei suoi 57 articoli si osserva uno sforzo inedito, da parte del legislatore delegato, di riscrivere numerosi capitoli della disciplina del rapporto di lavoro in modo ordinato e facilmente leggibile da chiunque, abrogando esplicitamente (articolo 55) un numero assai maggiore di norme previgenti. Non \u00e8 ancora la semplicit\u00e0, chiarezza e fruibilit\u00e0 immediata da parte dell&#8217;uomo della strada\u00a0che \u00e8 stata raggiunta nei <a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">progetti di <em>Codice semplificato<\/em><\/a>, e che si ritrova nel <a title=\"D.Lgs. 4.3.15 n. 23\" href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/3\/6\/15G00037\/sg\" target=\"_blank\">decreto n. 23\/2015<\/a> sulla nuova disciplina dei licenziamenti; ma in qualche modo ci si avvicina. Poi, per\u00f2, si passa ai decreti contenenti le nuove norme sui congedi parentali, o <a title=\"Schema di decreto sulla semplificazione, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36015\" target=\"_blank\">quelle sul collocamento obbligatorio<\/a>, e si ripiomba nel genere letterario della legge illeggibile anche per gli esperti della materia, tutta scritta mediante richiami di articoli, commi e alinea di leggi precedenti di cui viene sostituita qualche parola. Solo per capire che cosa la nuova norma vuol dire occorre il volumone delle leggi gi\u00e0 in vigore, e non \u00e8 facile neppure con quello alla mano. Questo \u00e8 proprio il linguaggio funzionale al monopolio della scrittura del testo legislativo da parte dell&#8217;alta burocrazia ministeriale: ministri, sottosegretari e parlamentari riescono a capirne, se va bene, il 10 per cento; e l&#8217;uomo della strada ancora meno. Naturalmente di questi testi si ignorano per lo pi\u00f9 i veri estensori materiali: se contengono errori nessuno ne risponde. E nessuno pu\u00f2 chiedere loro come possano pensare che in questi 11 articoli per la maggior parte illeggibili, contenuti in 10 pagine formato A4 fitte fitte, aggiunti alla gi\u00e0 corposa legge sul collocamento obbligatorio\u00a0del 1999, si possa concretare davvero la &#8220;razionalizzazione e semplificazione&#8221; promessa nella rubrica del Titolo I in cui sono contenuti. Non potremo chiedere loro conto dell&#8217;avere ignorato le linee guida dettate dal <a title=\"Decalogue for Smart Regulation, Stoccolma, 12.11.2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6836\" target=\"_blank\">Decalogue for Smart Regulation<\/a> europeo, e in particolare la direttiva di ricondurre la norma legislativa primaria al suo ruolo di enunciazione di regole e principi, lasciando alla norma regolamentare secondaria o alla contrattazione collettiva le disposizioni di attuazione e adattamento ai casi particolari. Non potremo chiedere loro neppure come si concilii con la delega legislativa per il testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, contenuta nella legge n. 183\/2014, il fatto che ora entra in vigore il\u00a0<a title=\"Decreto sul &quot;riordino contrattuale&quot;, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36029\" target=\"_blank\">decreto sul &#8220;riordino&#8221;<\/a>, con le norme su otto capitoli della materia, ma la nuova disciplina dei congedi parentali sta in un altro decreto, mentre quella sulle dimissioni e quella sui controlli a distanza sono destinate a venire in un terzo decreto ancora.\u00a0\u00c8 cos\u00ec che si riordina la legislazione del lavoro?\u00a0\u00c8 cos\u00ec che si semplifica la vita alle decine di milioni di cittadini che queste norme devono applicare ogni giorno?<\/p>\n<p><strong>Che cosa \u00e8 accaduto? &#8211; <\/strong>Il fatto \u00e8 che, a gennaio e febbraio, nel fuoco della polemica al calor bianco sul nodo cruciale della disciplina dei licenziamenti, il Governo (inteso come potere politico), pur ascoltando tutti, ha tenuto saldamente in mano la penna con cui veniva scritto il primo decreto, col risultato di un testo legislativo esemplare per leggibilit\u00e0, chiarezza e univocit\u00e0 del contenuto. In questa seconda fase la stessa cosa \u00e8 avvenuta soltanto per alcune materie. Non per tutte le altre; col risultato che, per gran parte delle nuove norme, \u00a0 la penna \u00e8 tornata esclusivamente in mano a coloro che nella necessit\u00e0 della semplificazione legislativa non credono affatto, anzi la avversano. Perch\u00e9 essa significa la fine del loro monopolio della scrittura dei testi legislativi, quindi la fine del loro &#8220;potere legislativo di fatto&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Ma la battaglia continua &#8211;<\/strong>\u00a0Il danno \u00e8 riparabile. La legge-delega consente la correzione e revisione dei decreti entro un anno: siamo dunque ancora in tempo sia per una riscrittura in forma leggibile delle norme sui congedi parentali e di quelle sul collocamento obbligatorio e per il loro accorpamento con quelle contenute nel\u00a0<a title=\"Decreto sul &quot;riordino contrattuale&quot;, 12.6.15\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36029\" target=\"_blank\">decreto sul &#8220;riordino&#8221;<\/a>. Non saranno i 60 articoli brevi e facilmente traducibili in inglese dell&#8217;ultimo progetto del <em>Codice semplificato <\/em>(che ora si possono leggere in appendice al mio ultimo libro, <a title=\"Il lavoro ritrovato, Mondadori, 2015\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35736\" target=\"_blank\"><em>Il lavoro ritrovato<\/em><\/a>), saranno forse 150, o 200, ma saranno comunque un grosso passo avanti nella direzione giusta. Si pu\u00f2 ancora fare. Purch\u00e9 sia chiaro che, come ho appena sottolineato, il problema non \u00e8 di natura soltanto tecnica, bens\u00ec squisitamente politica.<\/p>\n<p>__________________<\/p>\n<p><strong>(1) Nota sulla definizione della fattispecie di riferimento per l&#8217;applicazione delle protezioni nel diritto del lavoro delle origini<br \/>\n<\/strong>Alle origini del nostro diritto del lavoro moderno, verso la fine del XIX secolo, l&#8217;area di applicazione delle prime leggi protettive era definita proprio dal vincolo riguardante la collocazione della prestazione presso l&#8217;azienda del creditore. Cos\u00ec, per esempio, la legge 17 marzo 1898 n. 80 sull&#8217;assicurazione contro gli infortuni faceva riferimento alla dislocazione fisica del prestatore nelle &#8220;miniere, cave e torbiere&#8221;, negli &#8220;opifici industriali&#8221; (articolo 1), o comunque &#8220;fuori della propria abitazione&#8221; (articolo 2); poi il testo unico del 1904 aggiunge il riferimento al lavoro &#8220;presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse&#8221;. Lo stesso criterio della dislocazione \u00a0fisica della prestazione &#8220;negli opifici industriali&#8221; era applicato dalla legge 19 giugno 1902 n. 242 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e poi dalla legge 7 luglio 1907 n. 489 sul riposo settimanale. In quello stesso passaggio di secolo Ludovico Barassi stava elaborando la propria teoria circa la subordinazione, intesa come assoggettamento pieno a eterodirezione (cio\u00e8 a un obbligo di obbedienza circa lo svolgimento della prestazione), come elemento essenziale della fattispecie di riferimento del diritto del lavoro; ma l&#8217;ordinamento italiano ha fatto esplicitamente proprio quell&#8217;orientamento dottrinale soltanto con il Libro V del Codice civile, che entr\u00f2 in vigore (in anticipo rispetto ad altre parti dello stesso Codice) nel 1941: l&#8217;attuale articolo 2094 del Codice indica infatti come &#8220;lavoratore subordinato&#8221; la persona che si obbliga a prestare il proprio lavoro (non importa in quale luogo preciso e in quale tempo, ma) &#8220;sotto la direzione&#8221; dell&#8217;imprenditore. In questo senso la svolta compiuta con l&#8217;articolo 2 del decreto approvato in via definitiva del Governo il 12 giugno scorso costituisce un ritorno alle origini (per ulteriori notizie al riguardo rinvio al mio studio su <em><a title=\"Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, Giuffr\u00e8, 1989\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=359\" target=\"_blank\">Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro<\/a>,<\/em>\u00a0Giuffr\u00e8, 1989).<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IN QUESTA SECONDA FASE DELL&#8217;ATTUAZIONE DELLA DELEGA, INSIEME A DIVERSE COSE MOLTO POSITIVE, SI\u00a0\u00a0OSSERVANO ALCUNE CURIOSE SCELTE UN PO&#8217; RETRO\u00a0E UNA PERDITA DI VISTA DELL&#8217;OBIETTIVO DELLA SEMPLIFICAZIONE &#8211; MA LA PARTITA \u00c8 ANCORA APERTA E C&#8217;\u00c8 ANCORA LO SPAZIO E IL TEMPO PER VINCERE ANCHE QUESTA BATTAGLIA Note non solo tecniche sul decreto per il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-36001","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36001","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36001"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36001\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36001"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36001"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36001"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}