
{"id":36319,"date":"2015-07-12T11:06:27","date_gmt":"2015-07-12T10:06:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36319"},"modified":"2015-07-28T09:19:26","modified_gmt":"2015-07-28T08:19:26","slug":"nuove-regole-per-lo-sciopero-nei-servizi-pubblici-di-trasporto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36319","title":{"rendered":"NUOVE REGOLE PER LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">PER ALLINEARE, CON L&#8217;INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA SINDACALE, \u00a0LA NOSTRA DISCIPLINA DELLA MATERIA A QUELLA DA TEMPO IN VIGORE IN GERMANIA E IN GRAN BRETAGNA<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em>Testo del disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 14 luglio 2015, con le modifiche e integrazioni apportate in bozza (qui evidenziate <span style=\"color: #000080;\">in blu<\/span>)<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 2006<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">d\u2019iniziativa dei Senatori ICHINO, TONINI, LEPRI, BERGER, BUEMI, COCIANCICH,<br \/>\nDALLA ZUANNA,\u00a0ESPOSITO, FASIOLO, FAVERO, FATTORINI, LANIECE,<br \/>\nLANZILLOTTA, MARAN, MARCUCCI, MAURO MARINO, MICHELONI, PALERMO,<br \/>\nPANIZZA, PEZZOPANE, RUSSO, SANGALLI, SUSTA, VALDINOSI, ZELLER<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">comunicato alla Presidenza del Senato il 14 luglio 2015<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell&#8217;assemblea sindacale<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>Onorevoli Senatori \u2013 All\u2019Assemblea costituente uno dei padri del movimento sindacale italiano, Vittorio Foa, comment\u00f2 con queste parole la disposizione che ripristinava nel nostro ordinamento il diritto di sciopero, dopo la parentesi ventennale del fascismo: \u00abL\u2019impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce nella legislazione italiana, dopo tanti anni di divieto, la solennit\u00e0 con la quale rinasce \u00e8 tale, il senso di misura e il senso di fiducia sono tali, che noi possiamo augurarci che questo senso di misura e di fiducia presieda all\u2019esercizio del diritto di sciopero negli anni futuri\u00bb (Atti dell\u2019Assemblea Costituente, seduta pomeridiana del 12 maggio 1947, vol. II, pagg. 1655-1656). L\u2019iniziativa di questo disegno di legge \u2013 il cui contenuto riprende in gran parte quello del disegno presentato nella XVI legislatura il 25 febbraio 2009, n. 1409 \u2011 nasce dalla constatazione che nel settore dei servizi pubblici, nonostante l\u2019opportuno e misurato intervento legislativo del 1990, la concezione dello sciopero espressa dai costituenti, come strumento di lotta cui fare ricorso con grande misura e parsimonia, soprattutto quando sono in gioco gli interessi dell\u2019intera collettivit\u00e0, \u00e8 andata perduta in una parte non secondaria del movimento sindacale.<\/p>\n<p>Negli anni \u201980 e \u201990 \u00e8 accaduto che il ricorso molto cauto e sorvegliato allo sciopero da parte di Cgil Cisl e Uil nei trasporti ha favorito la proliferazione di sindacati disposti a fare invece un uso molto aggressivo e spregiudicato di questo strumento di lotta, i quali hanno cos\u00ec acquisito di fatto, in questo settore, nonostante il loro radicamento associativo minoritario nei rispettivi settori e le loro modeste dimensioni organizzative, un forte potere di interdizione. \u00c8 diventato, inoltre, frequentissimo l\u2019uso dello sciopero come strumento per misurare il consenso raccolto da una coalizione in contrapposizione con una o pi\u00f9 altre. Soprattutto dove il servizio di trasporto pubblico \u00e8 gestito in regime di sostanziale monopolio, \u00e8 venuta affermandosi una vera e propria cultura dello sciopero come <em>routine<\/em>: si considera normale che il servizio venga interrotto una o persino due volte al mese (questo \u00e8 quanto accade da molti anni, per esempio, nel settore dei trasporti pubblici municipali). Sul piano delle relazioni industriali chi ne ha sofferto il danno pi\u00f9 grave sono i sindacati pi\u00f9 responsabili, che, praticando la moderazione nell\u2019esercizio di questo diritto, sono stati per cos\u00ec dire \u201cmessi nell\u2019angolo\u201d da sindacati autonomi, minoritari ma pi\u00f9 aggressivi e sovente del tutto indifferenti alla sproporzione tra il danno causato alla cittadinanza e la posta in gioco nella specifica controversia; salvo poi \u2011 come \u00e8 accaduto in Alitalia nel 2008-2009 \u2011 essere questi medesimi sindacati autonomi a loro volta messi nell\u2019angolo da un comitato spontaneo ancora pi\u00f9 aggressivo di loro. In questo settore il sistema di relazioni sindacali appare sempre pi\u00f9 incapace di produrre accordo e cooperazione tra le parti: i contratti vengono rinnovati con ritardi di anni; e anche tra un rinnovo contrattuale e l\u2019altro si sciopera per i motivi pi\u00f9 disparati, talora anche per motivi occulti, mascherati sotto vari pretesti, noti solo agli addetti ai lavori; sovente, in questo settore, lo sciopero \u00e8 utilizzato dalle organizzazioni sindacali minoritarie allo scopo precipuo di acquistare visibilit\u00e0, o in funzione di interdizione rispetto alle scelte negoziali compiute dai sindacati maggiori.<\/p>\n<p>La legge 12 giugno 1990 n. 146, modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, che per la tutela degli interessi degli utenti pone regole precise e sanzioni a carico di chi le viola, ha prodotto effetti apprezzabili nella generalit\u00e0 dei settori dei servizi pubblici: soltanto in quello dei trasporti questo dispositivo si \u00e8 rivelato del tutto insufficiente ad arginare una conflittualit\u00e0 talora esasperata; ma in riferimento alla generalit\u00e0 dei settori dei servizi pubblici essenziali la Commissione di Garanzia sottolinea da tempo l\u2019opportunit\u00e0 di un perfezionamento della disciplina legislativa della materia.<\/p>\n<p>Per uscire da questa situazione \u00e8 opportuno che il sistema delle relazioni industriali attivi forme di lotta sindacale nuove, altrettanto se non pi\u00f9 incisive rispetto allo sciopero tradizionale, ma prive delle esternalit\u00e0 negative di quest\u2019ultimo, cio\u00e8 dei suoi effetti dannosi per gli interessi degli utenti e della collettivit\u00e0, come lo sciopero virtuale. Per altro verso, riteniamo necessario che nei settori dei servizi pubblici si attivino forme di democrazia sindacale drasticamente alternative rispetto all\u2019utilizzazione dello sciopero come strumento di concorrenza tra organizzazioni sindacali, o come strumento mediante il quale una minoranza pu\u00f2 di fatto paralizzare le scelte sindacali della maggioranza dei lavoratori di una azienda o di un settore. Questo \u00e8 l\u2019intendimento del disegno di legge qui presentato, che si giustifica come intervento sussidiario, in una situazione nella quale il sistema delle relazioni industriali appare incapace di uscire dall\u2019impasse con le sole risorse negoziali proprie. Il testo \u00e8 formulato in modo da consentire \u2013 e anzi stimolare \u2013 l\u2019auspicato recupero da parte del sistema negoziale delle proprie prerogative in questo campo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il Capo I del disegno di legge \u00e8 dedicato alla materia specifica dello sciopero nei trasporti pubblici<\/span><\/p>\n<p>L\u2019<em>articolo 1<\/em> delimita il campo di applicazione della nuova disciplina, identificandolo con l\u2019area dei servizi <span style=\"color: #000080;\">pubblici<\/span> di trasporto. Nell\u2019ultimo comma la funzione sussidiaria dell\u2019intervento legislativo \u00e8 sancita da una disposizione che prevede l\u2019automatica sostituzione della disciplina collettiva a quella legislativa, l\u00e0 dove sulla stessa materia si verifichi un accordo tra imprese e sindacati ratificato dalla Commissione di Garanzia.<\/p>\n<p>L\u2019<em>articolo 2<\/em> disciplina la proclamazione dello sciopero riferito ai dipendenti di una singola azienda, ponendo in proposito due requisiti tra loro alternativi: <em>a)<\/em> la rappresentativit\u00e0 maggioritaria, in seno all\u2019azienda stessa, del sindacato o della coalizione sindacale stipulante, secondo i criteri individuati dagli accordi interconfederali che gi\u00e0 disciplinano la materia, oppure <em>b)<\/em> il voto favorevole allo sciopero espresso, mediante un apposito referendum, dalla maggioranza dei lavoratori interessati. Il requisito di cui alla lettera <em>a)<\/em> presuppone, per poter essere soddisfatto, che nell\u2019azienda o unit\u00e0 produttiva sia in vigore un sistema di elezione delle rappresentanze sindacali che veda coinvolta la generalit\u00e0 dei lavoratori; e che una consultazione elettorale si sia svolta entro l\u2019ultimo triennio. In difetto del requisito di cui alla lettera <em>a)<\/em>, qualsiasi associazione sindacale \u2013 anche quella che nell\u2019ultima elezione delle rappresentanze sindacali sia risultata minoritaria \u2013 pu\u00f2 attivare il referendum per ottenere il sostegno alla proclamazione dello sciopero della maggioranza dei lavoratori. Quest\u2019ultimo requisito per la proclamazione dello sciopero \u00e8 da tempo previsto negli ordinamenti tedesco (dove il previo esperimento di una procedura volta a certificare la volont\u00e0 concorde dei vertici del sindacato e della base \u2013 <em>Urabstimmung<\/em> \u2011 per la proclamazione dello sciopero \u00e8 previsto dagli statuti dei sindacati maggiori ed \u00e8 considerato dalla giurisprudenza come un requisito di correttezza dell\u2019azione di lotta: v. in proposito, nella letteratura giuslavoristica italiana, G.C. Perone, <em>L\u2019azione sindacale negli Stati membri dell\u2019Unione Europea<\/em>, Roma, La Sapienza editrice, 1995, partic. pag. 242-243); in quello britannico (dove il requisito della previa approvazione referendaria \u2013 <em>ballot<\/em> \u2011 dello sciopero \u00e8 stato posto originariamente dal <em>Trade Union Act<\/em> del 1984, poi ribadito da una legge del 1993, che ha regolato in modo pi\u00f9 preciso la procedura di proclamazione; l\u2019adesione del singolo lavoratore a uno sciopero non approvato mediante il <em>ballot<\/em> \u00e8 pacificamente considerata come inadempimento contrattuale sanzionabile sul piano disciplinare); in quello spagnolo (dove il decreto legislativo n. 17\/1977 subordina la legittimit\u00e0 dello sciopero all\u2019approvazione da parte della maggioranza dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti); e in quello greco (dove la legge n. 330\/1976, art. 34, prevede che la proclamazione dello sciopero sia approvata dall\u2019assemblea degli aderenti al sindacato a scrutinio segreto).<\/p>\n<p>L\u2019<em>articolo 3<\/em>, infine, disciplina la proclamazione dello sciopero riferito a un ambito sovra-aziendale: la regola di democrazia sindacale che viene introdotta \u00e8 la stessa delineata nell\u2019articolo 2, la quale per\u00f2 qui pone qualche problema applicativo in pi\u00f9. \u00c8 realisticamente prevedibile che il requisito di cui alla lettera <em>a)<\/em> possa configurarsi soltanto in settori di piccole dimensioni, oppure nei quali la pratica dell\u2019elezione delle rappresentanze sindacali sia diffusa in tutte le aziende che ne fanno parte: in tal caso pare opportuno affidare alla Commissione di Garanzia la funzione di raccogliere i risultati e di controllare la correttezza del procedimento, alle Direzioni Provinciali per l\u2019Impiego la funzione di dirimere le eventuali controversie che sorgessero in proposito nelle singole sedi aziendali.<\/p>\n<p>La soluzione proposta presenta il vantaggio della snellezza e \u201cleggerezza\u201d dell\u2019intervento legislativo, non certo quello della perfezione del meccanismo di misurazione della rappresentativit\u00e0 delle associazioni sindacali. Ma occorre non dimenticare, a questo proposito, che l\u2019intervento legislativo, come si \u00e8 gi\u00e0 sottolineato, si propone di svolgere una funzione puramente sussidiaria \u2013 non certo una funzione permanentemente sostitutiva \u2013 rispetto all\u2019autonomia collettiva in questa materia.<br \/>\nL\u2019<em>articolo 4<\/em> contiene due disposizioni volte a evitare un arricchimento indebito dei gestori di servizi di trasporto, nei periodi di sciopero, rispettivamente ai danni degli utenti in abbonamento e degli enti pubblici erogatori di contributi.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il Capo II \u00e8 invece dedicato a una integrazione della disciplina dell&#8217;assemblea sindacale, contenuta nell&#8217;articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori del 1970, rimasto da allora immodificato. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;<em>articolo 5<\/em>, di applicazione generale, stabilisce come regola generale, salvo diverso accordo tra organizzazioni sindacali interessate e impresa, la necessit\u00e0 di un preavviso di almeno cinque giorni e la determinazione della collocazione temporale dell&#8217;assemblea in orario di lavoro da parte del datore di lavoro tra il sesto e il decimo giorno, in modo che il suo svolgimento rechi il minore possibile pregiudizio al regolare funzionamento dell&#8217;attivit\u00e0 aziendale. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;<em>articolo<\/em> 6, che \u00e8 invece destinato ad applicarsi soltanto nel settore dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146\/1990, stabilisce il principio per cui l&#8217;assemblea sindacale in orario di lavoro non pu\u00f2 comportare interruzione del servizio. Quando sia impossibile svolgerla in orario di lavoro senza che si produca l&#8217;interruzione, essa deve svolgersi in un orario aggiuntivo, con corrispondente retribuzione ordinaria aggiuntiva per i lavoratori effettivamente partecipanti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Capo I<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000080;\">Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 1<br \/>\n<em>(Campo di applicazione)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Le norme contenute in questa legge si applicano nelle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico aereo, marittimo, ferroviario o su strada, urbano e interurbano, nonch\u00e9 nelle imprese che gestiscono servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti di ascensori.<\/li>\n<li>Le norme stesse si applicano inoltre nelle imprese che svolgono servizi peculiarmente indispensabili per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di trasporto pubblico, quali servizi di assistenza al volo, servizi portuali e aeroportuali, servizi di assistenza ai viaggiatori sui mezzi di trasporto o nelle stazioni ferroviarie, porti o aeroporti.<\/li>\n<li>Qualora un\u2019impresa svolga anche attivit\u00e0 diverse, le norme contenute in questa legge si applicano soltanto in riferimento agli scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi indicati nei due commi precedenti.<\/li>\n<li>Le disposizioni contenute in questa legge non si applicano alla proclamazione di forme di lotta sindacale diverse dall\u2019astensione collettiva dal lavoro e in particolare allo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=385\" target=\"_blank\">sciopero virtuale<\/a>, intendendosi per tale la forma di agitazione sindacale che, sulla base di accordo preventivo tra le parti interessate, non comporti la sospensione della prestazione lavorativa.<\/li>\n<li>Le disposizioni contenute in questa legge cessano di applicarsi l\u00e0 dove la materia venga diversamente disciplinata da un accordo collettivo ratificato dalla Commissione di Garanzia di cui all\u2019articolo 12 della legge 12 giugno 1990 n. 146.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 2<br \/>\n<em>(Proclamazione dello sciopero aziendale)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel settore dei trasporti pubblici lo sciopero aziendale, anche se limitato a una parte del personale dipendente dall\u2019impresa, pu\u00f2 essere proclamato:<br \/>\n<em>a)<\/em> da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, secondo i criteri di cui al comma 5, risulti dotata di rappresentativit\u00e0 maggioritaria nell&#8217;azienda;<br \/>\n<em>b)<\/em> da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera <em>a)<\/em>, abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell\u2019azienda, o della singola unit\u00e0 produttiva, la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla met\u00e0 dei voti espressi. Il referendum \u00e8 valido se vi ha partecipato almeno la met\u00e0 dei lavoratori interessati.<\/li>\n<li>L\u2019unit\u00e0 produttiva cui fa riferimento il primo comma \u00e8 quella definita dall\u2019articolo 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300.<\/li>\n<li>Il referendum di cui alla lettera <em>b)<\/em> del comma 1 \u00e8 regolato mediante accordo tra l\u2019impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum \u00e8 organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione interessata alla proclamazione dello sciopero e da altrettanti membri designati dall\u2019impresa, pi\u00f9 un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell\u2019impresa.<\/li>\n<li>In difetto del requisito di cui alla lettera <em>a)<\/em> del primo comma, che pu\u00f2 regolare diversamente la materia, \u00e8 vincolata al referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell\u2019impresa anche l\u2019organizzazione o la coalizione sindacale che estenda la propria rappresentanza soltanto a una determinata categoria professionale.<\/li>\n<li>La verifica del requisito di cui alla lettera <em>a)<\/em> del comma 1 si effettua secondo i criteri stabiliti dall\u2019accordo interconfederale applicabile. In difetto di un accordo interconfederale applicabile, la verifica si effettua secondo i criteri stabiliti nel Testo Unico sulla Rappresentanza stipulato da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 3<br \/>\n<em>(Proclamazione dello sciopero a livello sovra-aziendale)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel settore dei trasporti pubblici lo sciopero di una parte o della totalit\u00e0 del personale di una pluralit\u00e0 di imprese pu\u00f2 essere proclamato:<br \/>\n<em>a)<\/em> da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, secondo i criteri di cui al comma 5 dell&#8217;articolo 2, risulti dotata di rappresentativit\u00e0 maggioritaria nell&#8217;insieme di imprese per il quale lo sciopero \u00e8 proclamato;<br \/>\n<em>b)<\/em> da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera <em>a)<\/em>, abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti delle aziende interessate la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla met\u00e0 dei voti espressi. Il referendum \u00e8 valido se vi ha partecipato almeno la met\u00e0 dei lavoratori interessati.<\/li>\n<li>Il referendum di cui alla lettera <em>b)<\/em> del comma 1 \u00e8 regolato mediante accordo tra le imprese del settore e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum \u00e8 organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, in ciascuna azienda, da un comitato costituito secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell\u2019articolo 2; ciascun comitato aziendale trasmette i risultati del referendum svolto nella propria azienda alla Commissione di Garanzia di cui all\u2019articolo 12 della legge 12 giugno 1990 n. 146, la quale cura la raccolta e comunica il risultato complessivo a tutte le organizzazioni sindacali e a tutte le imprese interessate.<\/li>\n<li>Le contestazioni circa lo svolgimento o l\u2019esito del referendum di cui alla lettera b) del comma 1 sono risolte provvisoriamente in prima istanza, su richiesta di qualsiasi parte interessata, dalla Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione provinciale per l\u2019impiego competente.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 4<br \/>\n<em>(<span style=\"color: #000080;\">Proroga degli abbonamenti e riduzione dei contributi pubblici<\/span> ai gestori del servizio di trasporto interessato da scioperi)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"color: #000080;\">Quando un servizio di trasporto \u00e8 svolto in regime di abbonamento, il gestore del servizio ha la scelta tra<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000080;\"><em>a)<\/em> prorogare la durata degli abbonamenti di un giorno per ciascun giorno nel quale si sia verificata una interruzione del servizio per sciopero di durata superiore a quattro ore;<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000080;\"><em>b)<\/em> praticare uno sconto sull&#8217;eventuale rinnovo degli abbonamenti, proporzionato alla durata degli scioperi verificatisi nel periodo immediatamente precedente;<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000080;\"><em>c)<\/em> restituire agli abbonati, al termine del periodo coperto dall&#8217;abbonamento, la parte del prezzo corrispondente alla durata complessiva degli scioperi nel periodo stesso.<\/span><\/li>\n<li>Della modalit\u00e0 di compensazione prescelta il gestore deve informare tutti gli abbonati.<\/li>\n<li><span style=\"color: #000080;\">Quando un servizio di trasporto pubblico \u00e8 finanziato con contributi o corrispettivi non direttamente proporzionati ai chilometri di servizio effettivamente effettuato, i contributi o corrispettivi complessivi sono in ogni caso ridotti in proporzione ai chilometri di servizio non effettuati a causa di sciopero. <\/span>Se gi\u00e0 versati, i contributi o corrispettivi in eccesso devono essere restituiti.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Capo II<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000080;\">Disposizioni in materia di assemblea sindacale<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 5<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000080;\"><em>(Determinazione della collocazione temporale dell&#8217;assemblea sindacale in orario di lavoro)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">All&#8217;articolo 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dopo il comma 2, il seguente:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">2-<em>bis<\/em>. La richiesta dell&#8217;assemblea deve essere presentata, salvi i casi di motivata urgenza, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto al suo svolgimento. La collocazione temporale dell&#8217;assemblea destinata a svolgersi in orario di lavoro \u00e8 stabilita dal datore di lavoro, salvo diverso accordo tra lo stesso e l&#8217;organizzazione sindacale richiedente, tra il sesto e il decimo giorno dalla presentazione della richiesta, in modo da ridurre al minimo il pregiudizio all&#8217;organizzazione e del lavoro e al suo regolare svolgimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0Articolo 6<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000080;\"><em>(Assemblea sindacale nel settore dei servizi pubblici)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">All&#8217;articolo 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dopo il comma 2, il seguente:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">2-<em>ter<\/em>. Nelle aziende che gestiscono servizi rientranti nel campo di applicazione della legge 12 giugno 1990 n. 146, lo svolgimento dell&#8217;assemblea in orario di lavoro non pu\u00f2 comportare interruzione del servizio pubblico. Qualora non sia possibile lo svolgimento dell&#8217;assemblea in orario di lavoro senza che si produca l&#8217;interruzione, essa si svolge in orario aggiuntivo, con pagamento ai lavoratori partecipanti della retribuzione ordinaria aggiuntiva corrispondente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000080;\">Capo III<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000080;\">Disposizioni finali e transitorie<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo <span style=\"color: #000080;\">7<\/span><br \/>\n<em>(Disposizioni finali e transitorie)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: left;\">Questa legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>.<\/li>\n<li>Le consultazioni circa la proclamazione di uno sciopero, di cui agli articoli 2 e 3, quando si siano svolte secondo quanto previsto nelle stesse disposizioni, soddisfano il requisito di legittimit\u00e0 della proclamazione anche se effettuate prima dell\u2019entrata in vigore di questa legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PER ALLINEARE, CON L&#8217;INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA SINDACALE, \u00a0LA NOSTRA DISCIPLINA DELLA MATERIA A QUELLA DA TEMPO IN VIGORE IN GERMANIA E IN GRAN BRETAGNA Testo del disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 14 luglio 2015, con le modifiche e integrazioni apportate in bozza (qui evidenziate in blu)<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,11],"tags":[],"class_list":["post-36319","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36319","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36319"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36319\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}