
{"id":36374,"date":"2015-07-19T16:50:08","date_gmt":"2015-07-19T15:50:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36374"},"modified":"2015-08-04T12:52:07","modified_gmt":"2015-08-04T11:52:07","slug":"la-bozza-di-parere-del-senato-sul-decreto-in-materia-di-cig","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36374","title":{"rendered":"LA BOZZA DI PARERE DEL SENATO SUL DECRETO IN MATERIA DI CIG"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">OTTIMO (E LARGAMENTE CONDIVISO) L&#8217;IMPIANTO GENERALE DEL PROVVEDIMENTO, MA RESTA APERTA LA QUESTIONE DELLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI IN RELAZIONE ALL&#8217;ENTIT\u00c0 EFFETTIVA DELLE PRESTAZIONI &#8211; OPPORTUNO ANCHE UN CHIARIMENTO CIVILISTICO CIRCA IL POTERE DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE IN CAPO AL DDL<\/span><\/p>\n<p><em>Testo del parere che, all&#8217;esito delle numerose audizioni svolte, proporr\u00f2 nei giorni prossimi all&#8217;approvazione della Commissione Lavoro del Senato, sullo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36124\" target=\"_blank\">schema di decreto<\/a>\u00a0attuativo della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro<\/em>\u00a0&#8211; <em>Le integrazioni di maggior rilievo, rispetto alla bozza pubblicata il 20 luglio, sono evidenziate in blu &#8211;\u00a0<\/em><em>V. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36177\" target=\"_blank\">la mia relazione sullo stesso schema di decreto<\/a><\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">..<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PARERE DELLA 11<\/strong>\u00aa<strong> COMMISSIONE PERMANENTE<br \/>\n<\/strong><em>(Estensore: senatore ICHINO)<\/em><\/p>\n<p><strong>(n. 179) <em>Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u201911<sup>a<\/sup> Commissione permanente,<\/p>\n<p>esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che si propone di sostituire e riordinare il contenuto di tutte le disposizioni concernenti la sospensione della prestazione lavorativa nell\u2019interesse del datore di lavoro e i corrispondenti strumenti di sostegno del reddito dei dipendenti coinvolti;<\/p>\n<p>apprezzato il fatto che esso risponde complessivamente, nel suo contenuto essenziale, ai criteri di riforma della materia delineati nella legge-delega;<\/p>\n<p>apprezzato il fatto che esso \u00e8 redatto in modo semplice e chiaro e strutturato in modo ordinato, adempiendo dunque correttamente anche la parte del mandato concernente la chiarezza e la semplificazione contenuto nella legge-delega;<\/p>\n<p><strong>esprime, per quanto di competenza, parere favorevole<\/strong>, con le osservazioni di seguito riportate.<\/p>\n<p>In linea generale, in vista del riordino sistematico e dell\u2019eliminazione \u2013 questa pure oggetto della legge-delega \u2013 delle lacune o difetti di chiarezza che possano alimentare il contenzioso, si reputa necessario un chiarimento normativo circa il nesso che collega il (non illimitato) <strong>potere del datore di lavoro di sospendere la prestazione lavorativa<\/strong>, il suo perdurante debito retributivo nei confronti del dipendente interessato e la conseguente prestazione assicurativa erogata dalla CIG, che deve intendersi oggi a copertura di un rischio dell\u2019imprenditore sia nel caso del personale impiegatizio sia in quello del personale operaio.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, si rende indispensabile una sostituzione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 6 del regio decreto n. 1825\/1924 \u2013 che assicura la continuit\u00e0 della retribuzione, in caso di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, ai soli impiegati \u2013 estendendo tale diritto anche agli operai. Questa modifica pu\u00f2 prevedere che, quando l\u2019imprenditore, per ragioni oggettive, disponga la <strong>sospensione totale o parziale delle prestazioni di lavoro nell\u2019azienda o parte di essa<\/strong> per periodi di entit\u00e0 minima, inferiori o pari a cinque giorni lavorativi, il prestatore abbia diritto all\u2019intera retribuzione base ordinaria; che invece quando la sospensione ecceda il limite minimo indicato, il prestatore riceva in ogni caso quattro quinti dell\u2019ultima retribuzione, cio\u00e8 un importo suscettibile di essere coperto dall\u2019intervento della CIG, nel campo di sua operativit\u00e0, con una generalizzazione di quanto la legge 20 maggio 1975 n. 164 prevede per il solo caso di non attivazione del trattamento di integrazione salariale per inadempimento imputabile all\u2019imprenditore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>In riferimento all\u2019articolato proposto nello schema di decreto in esame si suggerisce inoltre, in linea generale, in funzione di un opportuno alleggerimento del testo, l\u2019eliminazione di tutte le espressioni ritualmente indicanti le finalit\u00e0 generali considerate dal legislatore nel porre le singole disposizioni, prive di contenuto dispositivo e di qualsiasi rilievo ai fini dell\u2019interpretazione e applicazione delle disposizioni stesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>All\u2019<strong>articolo 3<\/strong>, <strong>comma 5<\/strong>, si suggerisce di evitare il richiamo della disposizione in materia di <strong>limite massimo dell\u2019integrazione<\/strong> contenuta in una legge di 29 anni or sono: il principio della semplificazione e riordino della legislazione comporta che quella disposizione venga inserita nel nuovo testo legislativo, con abrogazione della vecchia legge.<\/p>\n<p>All\u2019<strong>articolo 4<\/strong>, <strong>comma 2<\/strong>, occorre chiarire che il <strong>limite di durata massima complessiva<\/strong> di 30 mesi dell\u2019intervento ordinario e straordinario della CIG, anche nel settore edilizio, si riferisce a ciascuna unit\u00e0 produttiva: ci\u00f2 che in quel settore significa, in particolare, il riferimento a ciascun cantiere.<\/p>\n<p>In riferimento all\u2019<strong>articolo 8<\/strong>, <strong>comma 1<\/strong>, si osserva che \u2013 soprattutto nella logica complessiva della riforma, la quale implica che la CIG non venga pi\u00f9 utilizzata in sostituzione del trattamento di disoccupazione, in funzione di occultamento delle situazioni di perdita effettiva del posto di lavoro \u2013 la <strong>condizionalit\u00e0 a cui viene assoggettato il trattamento di integrazione salariale<\/strong> non pu\u00f2 essere la medesima a cui viene assoggettato il trattamento di disoccupazione: mentre infatti quest\u2019ultimo presuppone la disponibilit\u00e0 del percipiente per tutto quanto attiene alla ricerca del nuovo posto di lavoro, il trattamento CIG \u00e8 finalizzato, al contrario, a evitare la migrazione del percipiente verso altre aziende e la conseguente dispersione di professionalit\u00e0 specifica. Appare dunque necessario che la condizionalit\u00e0 del trattamento CIG sia oggetto di una definizione sua propria, ben distinta e di contenuto diverso rispetto al trattamento di disoccupazione, come gi\u00e0 nell\u2019articolo 4, comma 40, della legge n. 92\/2012 (disposizione, quest\u2019ultima, che \u2013 in omaggio al principio della semplificazione, chiarezza e maggiore facilit\u00e0 di lettura del testo legislativo &#8211; meriterebbe di essere ripresa e inserita nel nuovo provvedimento, con abrogazione della fonte del 2012), con conseguente requisito di disponibilit\u00e0 del percipiente del trattamento CIG per corsi di formazione o aggiornamento professionale, nonch\u00e9 per eventuali tirocini. Corrispondentemente appare inopportuno che dell\u2019attuazione di quest\u2019<em>altra<\/em> condizionalit\u00e0 si faccia carico, o si faccia carico soltanto, ai Centri per l\u2019Impiego: di questa funzione \u00e8 logico che si facciano carico anche l\u2019imprenditore stesso da cui il fruitore dell\u2019integrazione salariale continua a dipendere e l\u2019Inps, essendo cointeressati entrambi al corretto adempimento dell\u2019obbligo di partecipazione alle iniziative di formazione e riqualificazione professionale eventualmente attivate. A questo proposito, nello stesso ordine di idee, si suggerisce anche l\u2019opportunit\u00e0 di un coinvolgimento anche dei fondi interprofessionali nell\u2019analisi del fabbisogno formativo e nell\u2019erogazione dei corsi di formazione\/aggiornamento professionale cui il sostegno del reddito pu\u00f2 essere condizionato.<\/p>\n<p>In tema di <strong>finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie della CIG<\/strong>, previste agli <strong>articoli 13 e 23<\/strong> &#8211; che stabiliscono una riduzione della contribuzione gravante sulla retribuzione corrente, pari a circa un decimo rispetto all\u2019entit\u00e0 del contributo ordinario attualmente in vigore, ma in riferimento alla sola CIGO e non alla CIGS \u2013 si fa notare che l\u2019entit\u00e0 della riduzione \u00e8 inferiore rispetto a quanto ci si pu\u00f2 attendere, considerati gli intendimenti sottesi alla disposizione contenuta a questo proposito nella legge-delega. \u00a0Vero \u00e8 che l\u2019adempimento pieno di questa parte della delega, con la riduzione del contributo al livello necessario per coprire l\u2019ammontare effettivo delle prestazioni a regime, in periodi non caratterizzati da grave crisi economica, pone il problema della copertura del cospicuo attivo gestionale che in tal modo verrebbe a perdersi (dai due ai tre miliardi di euro annui, negli esercizi precedenti al 2008). A questo riguardo si suggerisce al Governo di valutare l\u2019opportunit\u00e0 di eliminare la sostanziale \u201ctassa sul lavoro manifatturiero\u201d che il contributo sovradimensionato ha fin qui configurato, con conseguente <strong>riduzione del cuneo contributivo<\/strong> che grava sulle buste-paga nel settore industriale. A tal fine di pu\u00f2 pensare a un processo di graduale allineamento del contributo all\u2019entit\u00e0 complessiva delle prestazioni della Cassa, che approdi a un meccanismo di aggiustamento periodico del contributo stesso in relazione all\u2019andamento della gestione.<\/p>\n<p>Si suggerisce inoltre di valutare l\u2019opportunit\u00e0 di un <strong>superamento della differenza di contribuzione per la CIGO tra le imprese industriali di dimensioni minori<\/strong>, che godono di sgravi ed esenzioni, <strong>e quelle di dimensioni maggiori<\/strong>, poich\u00e9 la differenziazione genera una distorsione del nostro sistema industriale, disincentivando la crescita delle aziende. Allo scopo, si invita pertanto il Governo a prevedere un\u2019aliquota contributiva CIGO della medesima entit\u00e0 per tutti i tipi di aziende.<\/p>\n<p>All\u2019<strong>articolo 20<\/strong>, <strong>comma 5<\/strong>, si suggerisce di correggere la locuzione \u201cdell\u2019impresa\u201d con \u201cdall\u2019impresa\u201d.<\/p>\n<p>Con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale straordinario (articoli 19-25), si osserva che all\u2019<strong>articolo 21<\/strong> non vengono menzionati i <strong>contratti di solidariet\u00e0 c.d. espansivi<\/strong>. Tale omissione potrebbe far pensare ad una soppressione di questo tipo di contratto, se non fosse che all\u2019articolo 44, dedicato alle abrogazioni, non \u00e8 prevista l\u2019esplicita abrogazione dell\u2019articolo 2 della legge n. 863 del 1984, che istituisce appunto i contratti c.d. espansivi. In un\u2019ottica di riordino normativo, si invita dunque il Governo a inserire nel nuovo testo legislativo la disposizione contenuta nel suddetto articolo 2 della legge del 1984 e ad esplicitare, all\u2019articolo 44, l\u2019abrogazione di quella norma.<\/p>\n<p>In riferimento al <strong>Titolo II<\/strong>, in tema di <strong>fondi di solidariet\u00e0<\/strong>, \u00e8 opportuno che il riferimento \u201call\u2019impresa\u201d venga sostituito sempre con il riferimento \u201cal datore di lavoro\u201d, potendo le singole disposizioni applicarsi anche ad associazioni, studi professionali, fondazioni o altri enti morali.<\/p>\n<p>Inoltre, all\u2019<strong>articolo 26<\/strong>, <strong>comma 9<\/strong>, si suggerisce uno snellimento e chiarimento della disciplina relativa a finalit\u00e0, strumenti e prestazioni ulteriori, rispetto a quella previgente contenuta nella legge n. 92\/2012, <span style=\"color: #333399;\">nonch\u00e9 l&#8217;esplicito raccordo delle disposizioni contenute in questo comma con quelle previste all\u2019articolo 32 in tema di prestazioni ulteriori, anche al fine di evitare duplicazioni<\/span>.<\/p>\n<p>In riferimento all\u2019<strong>articolo 27<\/strong>, <strong>comma 1<\/strong>, si suggerisce di semplificare la disposizione, snellendo la formulazione in particolare nella parte relativa alle finalit\u00e0 e riferendola ai soli settori nei quali sono stati costituiti fondi bilaterali alternativi.<\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">In riferimento allo stesso\u00a0<strong>comma 1<\/strong> dell&#8217;<strong>articolo 27<\/strong>, si suggerisce di menzionare esplicitamente la possibilit\u00e0 di utilizzare il fondo di cui all\u2019articolo 12 del d.lgs. n. 276 del 2003, sia richiamandolo nel comma, cos\u00ec colmando una lacuna della legge n. 92\/2012, sia consentendo la possibilit\u00e0 per le parti sociali di destinare quota parte della contribuzione complessiva a tale fondo per il finanziamento del fondo di solidariet\u00e0, cos\u00ec come avviene per gli altri fondi con finalit\u00e0 formative richiamati nell\u2019articolo in questione.\u00a0<\/span><span style=\"color: #333399;\">In tal caso, occorrerebbe consentire alle parti di concordare che il contributo sia posto a carico del solo datore di lavoro, valutando altres\u00ec, in considerazione della peculiarit\u00e0 delle funzioni proprie del fondo <strong>Formatemp<\/strong>, nonch\u00e9 di quelle proprie del\u00a0<strong>settore della somministrazione di lavoro<\/strong>,\u00a0l&#8217;opportunit\u00e0 ed evidente maggiore equit\u00e0 di una riduzione dell\u2019aliquota minima di contribuzione rispetto a quella prevista per i fondi alternativi in generale, qualora essa venga posta esclusivamente a carico del datore di lavoro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Nello stesso articolo 27, in combinato disposto con apposito comma da inserire nell&#8217;articolo 32 (v. <em>infra<\/em>) \u00e8 opportuno consentire esplicitamente ai <strong>fondi bilaterali alternativi<\/strong> di fornire <strong>prestazioni ulteriori<\/strong>, aventi le finalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 26, comma 9 lettere <em>a)<\/em> e <em>b).<\/em><\/span><\/p>\n<p>Ancora in riferimento all\u2019<strong>articolo 27<\/strong>, al fine della maggiore chiarezza della disposizione si suggerisce <span style=\"color: #333399;\">la suddivisione del <strong>comma 3<\/strong> in due commi, di cui uno dedicato alla definizione delle prestazioni; si suggerisce inoltre di collocare le lettere <em>a)<\/em> e <em>b)<\/em> in due alinea distinti, di cui uno dedicato all\u2019adeguamento del fondo alle disposizioni previste.<\/span><\/p>\n<p>In riferimento all\u2019<strong>articolo 28<\/strong> si propone di riportare una disposizione attualmente collocata nelle norme transitorie e finali, in modo che risulti pi\u00f9 chiara la <strong>disciplina della transizione tra fondo residuale e FIS<\/strong>; questa correzione implica, ovviamente, la contestuale modifica dell\u2019articolo 43, con eliminazione del comma 6. Si sottolinea inoltre l\u2019esigenza di una disposizione che consenta l\u2019<strong>equilibrio delle diverse gestioni<\/strong>, anche con riduzione dei contributi riscossi dall\u2019Inps per il finanziamento dei fondi di solidariet\u00e0, qualora in futuro \u2013 come \u00e8 assai possibile che avvenga \u2013 si dovessero registrare avanzi di gestione pluriennali: anche in riferimento a questa materia \u00e8 necessario evitare che il sovrappi\u00f9 di contribuzione riscosso dall\u2019Inps per prestazioni temporanee finisca coll\u2019essere utilizzato come sostegno strutturale al sistema pensionistico generale.<\/p>\n<p>Nell\u2019<strong>articolo 28<\/strong>, <strong>comma 1<\/strong>, si suggerisce di:<\/p>\n<p>\u2013 chiarire che la disposizione si riferisce ai datori di lavoro appartenenti ai settori indicati; per questo \u00e8 opportuno aggiungere, dopo le parole iniziali \u201cNei riguardi dei\u201d, le seguenti: \u201cdatori di lavoro appartenenti a\u201d;<\/p>\n<p>\u2013 inoltre, sempre in funzione di una maggiore precisione e univocit\u00e0 della disposizione, aggiungere, dopo le parole \u201cfondi di solidariet\u00e0 bilaterali di cui all\u2019articolo 26\u201d, le parole: \u201co fondi di solidariet\u00e0 bilaterali alternativi di cui all\u2019articolo 27\u201d.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">All&#8217;<strong>articolo 28<\/strong>, <strong>comma 2<\/strong>, si propone di modificare l&#8217;articolato, prevedendo che, nel caso di <em>opting out<\/em> dal Fondo residuale (e in futuro dal Fondo di integrazione salariale &#8211; FIS), il contributo sia almeno pari a quello gravante sui datori di lavoro \u2013 che abbiano da 6 a 15 dipendenti \u2013 aderenti al FIS (0,45%) e si garantisca la prestazione dell\u2019assegno ordinario. Sul primo aspetto, nello schema di decreto si fa riferimento al contributo (sempre 0,45%) minimo previsto per i fondi alternativi, mentre sarebbe opportuno riferirsi al FIS, constatato che la divisione della contribuzione tra datore e lavoratore nel residuale\/FIS e nei fondi di cui all&#8217;articolo 26, \u00e8 la medesima, mentre nei fondi alternativi \u00e8 lasciata alla determinazione alle parti. Sul secondo aspetto, si propone l&#8217;applicazione integrale \u2013 come si \u00e8 test\u00e9 detto \u2013 della disciplina di cui all\u2019articolo 26 e con una contribuzione minima pari a quella minima prevista per il FIS in modo da scoraggiare una possibile forma di <em>social dumping<\/em>. Si suggerisce inoltre di specificare a chi (pi\u00f9 precisamente: se al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, \u00a0o al ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, o a entrambi) il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla base delle stime effettuate dall\u2019INPS, possa, in caso di <em>opting out<\/em>, proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell&#8217;obbligo di corrispondere la quota di contribuzione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Al <strong>medesimo comma<\/strong>, si suggerisce infine di chiarire che dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell\u2019ambito di applicazione di questo.<\/span><\/p>\n<p>All&#8217;<strong>articolo 28<\/strong>, <strong>comma 3<\/strong>, si propone di semplificare la formulazione, operando semplicemente un rinvio all\u2019articolo 36, che regola composizione e compiti del comitato amministratore.<\/p>\n<p>In riferimento all\u2019<strong>articolo 29<\/strong>, si suggerisce di chiarire che le disposizioni in esso contenute sono aggiuntive rispetto a quelle che disciplinano il fondo residuale.<\/p>\n<p>Nell\u2019<strong>articolo 29<\/strong>, <strong>comma 5<\/strong>, si suggerisce di chiarire esplicitamente il necessario coordinamento con quanto disposto nell\u2019articolo 36 in tema di comitato amministratore.<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">Con riferimento all\u2019<strong>articolo 30<\/strong>, si suggerisce di modificare l\u2019articolato inserendo in questo punto del testo la disciplina ora prevista al comma 2 nell\u2019articolo 39, poich\u00e9 il riferimento \u00e8 soltanto all\u2019assegno ordinario e non all\u2019assegno di solidariet\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Con riferimento all\u2019<strong>articolo 32<\/strong>,<strong> comma 1<\/strong>, si suggerisce di modificarne il testo, raccordando le disposizioni presenti in questo comma con quelle previste all\u2019articolo 26 comma 9, evitando cos\u00ec inutili duplicazioni. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">Ancora nell&#8217;<strong>articolo 32 <\/strong>&#8211; come gi\u00e0 esposto in riferimento all&#8217;articolo 27 &#8211; si suggerisce di inserire un comma che consenta ai <strong>fondi bilaterali alternativi<\/strong> di fornire <strong>prestazioni ulteriori<\/strong>, aventi le finalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 26, comma 9 lettere <em>a)<\/em> e <em>b)<\/em><strong>.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">All\u2019inizio dell\u2019<strong>articolo 33<\/strong> si suggerisce, per maggiore chiarezza della disposizione, di inserire le parole: \u201cFatta salva la disposizione di cui all\u2019articolo 29, comma 8, secondo periodo, in materia di contributo addizionale a carico dei datori di lavoro\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In riferimento alla composizione del comitato amministratore di cui all\u2019<strong>articolo 36<\/strong>,<strong> comma 2<\/strong>, si segnala la necessit\u00e0 di consentire che il numero dei suoi membri superi il limite dei dieci, quando le parti istitutive siano pi\u00f9 numerose. Si suggerisce dunque di aggiungere, dopo le parole \u201cin numero complessivamente non superiore a dieci,\u201d, le seguenti: \u201co nel maggior numero necessario a garantire le rappresentanze di tutte le parti sociali istitutive del fondo\u201d. Ne<span style=\"color: #0000ff;\">l medesimo comma, si suggerisce di chiarire che i requisiti di onorabilit\u00e0 previsti, a pena di decadenza (e, si suggerisce di aggiungere, ineleggibilit\u00e0) all\u2019articolo 38, si applicano anche ai rappresentanti, con qualifica di dirigente (formulazione pi\u00f9 corretta di quella attualmente adottata di \u201cfunzionari con qualifica di dirigente\u201d), del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze.<\/span><\/span><\/p>\n<p>All\u2019<strong>articolo 43<\/strong>, <strong>comma 1<\/strong>, se non fosse che la legge-delega prevede esplicitamente l\u2019azzeramento del periodo di <em>vacatio legis<\/em>, andrebbe sottolineata l\u2019opportunit\u00e0 di mantenere invariato il periodo ordinario di 15 giorni tra la pubblicazione in <em>Gazzetta ufficiale<\/em> e l\u2019entrata in vigore, al fine di consentire la presa di conoscenza del testo del decreto da parte di tutti i soggetti interessati. <span style=\"color: #0000ff;\">In riferimento al <strong>comma 7<\/strong>, e in particolare alla soppressione ivi prevista del comma 22 dell\u2019articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (e dunque dello stanziamento ivi previsto), si osserva che tale disposizione appare eccedente rispetto al contenuto della delega legislativa, oltre che rispetto alla materia del decreto in esame, trattandosi di stanziamento riferito ai <em>call center<\/em>.<\/span><\/p>\n<p>In riferimento all\u2019<strong>articolo 44<\/strong>, <strong>comma 3<\/strong>, si segnala la necessit\u00e0 logica che venga abrogato l\u2019intero <strong>articolo 5 del decreto-legge 19 luglio 1993 n. 148<\/strong>, convertito dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, e non soltanto i suoi commi da 5 a 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">In riferimento al nuovo assetto complessivo degli ammortizzatori sociali, \u00e8 stata sollevata da diverse parti la questione circa la garanzia di continuit\u00e0 del reddito per i <strong>lavoratori stagionali<\/strong>, ai quali la nuova assicurazione contro la disoccupazione non offre pi\u00f9 il sostegno del reddito senza soluzione di continuit\u00e0. Al riguardo si osserva in primo luogo che un ritorno alla disciplina precedente della materia si porrebbe evidentemente in contraddizione con l\u2019intendimento complessivo della riforma degli ammortizzatori sociali, nel senso del progressivo superamento di ogni forma di sostegno del reddito che possa costituire incentivo, sia pure parziale, al mantenimento dello stato di disoccupazione o comunque a una rinuncia alla ricerca di un\u2019occupazione regolare. Per converso si osserva che sarebbe pienamente coerente con gli obiettivi della riforma l\u2019introduzione di un incentivo alla contrattazione collettiva di secondo livello (per esempio di livello regionale, ma anche aziendale) che preveda la <strong>trasformazione dei contratti a termine stagionali in contratti a tempo indeterminato<\/strong> a tutele crescenti, che prevedano l\u2019alternarsi di periodi di lavoro a tempo pieno nei periodi dell\u2019anno nei quali la domanda \u00e8 pi\u00f9 forte e periodi a tempo parziale nei periodi nei quali essa \u00e8 pi\u00f9 debole.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">Ancora in riferimento all&#8217;assetto generale degli ammortizzatori sociali, si suggerisce al Legislatore-delegato di valutare l&#8217;opportunit\u00e0 di esplicitare in apposita disposizione legislativa l&#8217;esenzione da contribuzione previdenziale &#8211; gi\u00e0 peraltro desumibile, ma solo in via di interpretazione, dalla legislazione previgente &#8211; per i <strong>trattamenti complementari di disoccupazione<\/strong>, che vengano pattuiti sia in sede collettiva, soa om sede individuale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>Per finire, la Commissione segnala la necessit\u00e0, al fine di consentire l\u2019analisi e il monitoraggio degli interventi di politica attiva e passiva del lavoro previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183, che ai soggetti tecnici svolgenti funzioni di coordinamento della politica economica e di monitoraggio delle riforme del mercato del lavoro venga consentito l\u2019<strong>accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai cosiddetti \u201cmicrodati\u201d ( ovvero dati elementari, sia amministrativi sia campionari)<\/strong> in qualunque modo rilevanti a tali fini, detenuti da vari istituti ed enti pubblici quali, tra gli altri, l\u2019Istat, l\u2019Inps e l\u2019Agenzia delle entrate, ovviamente nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni poste a protezione del diritto alla riservatezza delle persone. A questo fine, e in piena congruit\u00e0 con l\u2019obiettivo dell\u2019affermazione nel nostro Paese della cultura della misurazione e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, cui si ispira esplicitamente anche la stessa legge-delega n. 183\/2014, \u00e8 indispensabile una disposizione di carattere generale, che potr\u00e0 essere utilmente inserita in questo decreto attuativo della legge medesima o in quello relativo ai servizi per l\u2019impiego.<\/p>\n<p>Roma, 23 luglio 2015<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OTTIMO (E LARGAMENTE CONDIVISO) L&#8217;IMPIANTO GENERALE DEL PROVVEDIMENTO, MA RESTA APERTA LA QUESTIONE DELLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI IN RELAZIONE ALL&#8217;ENTIT\u00c0 EFFETTIVA DELLE PRESTAZIONI &#8211; OPPORTUNO ANCHE UN CHIARIMENTO CIVILISTICO CIRCA IL POTERE DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE IN CAPO AL DDL Testo del parere che, all&#8217;esito delle numerose audizioni svolte, proporr\u00f2 nei giorni prossimi all&#8217;approvazione della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25,9,31],"tags":[],"class_list":["post-36374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi","category-21-lavoro","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}