
{"id":36433,"date":"2015-07-25T11:52:19","date_gmt":"2015-07-25T10:52:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36433"},"modified":"2015-07-25T11:52:19","modified_gmt":"2015-07-25T10:52:19","slug":"appunti-irriverenti-sui-nuovi-decreti-attuativi-della-riforma-del-lavoro-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36433","title":{"rendered":"APPUNTI IRRIVERENTI SUI NUOVI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IN QUESTA SECONDA FASE DELL\u2019ATTUAZIONE DELLA DELEGA, INSIEME A DIVERSE COSE MOLTO POSITIVE, SI OSSERVANO ALCUNE CURIOSE SCELTE UN PO\u2019 <em>R\u00c9TRO<\/em> E UNA PERDITA DI VISTA DELL\u2019OBIETTIVO DELLA SEMPLIFICAZIONE &#8211; MA LA PARTITA \u00c8 ANCORA APERTA: NEI PROSSIMI MESI ANCHE QUESTI DIFETTI POSSONO ESSERE CORRETTI<\/span><\/p>\n<p><em>Testo integrale dell&#8217;articolo pubblicato, con alcuni tagli dovuti a motivi di spazio, sulla rivista <\/em>Bancaria<em>, organo dell&#8217;Associazione Bancaria Italiana, luglio 2015\u00a0<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Sommario &#8211;<\/strong> 1. Le misure tendenti al riassorbimento del precariato: si torna alla definizione pi\u00f9 antica del lavoro dipendente. &#8211; 2. Un altro ritorno alle origini: torna la distinzione tra operai e impiegati. &#8211; 3. Part-time: tornano praticabili le clausole elastiche (ma resta anche il lavoro intermittente) \u2013 4. Non abolito, ma solo privato della sua disciplina esplicita il lavoro ripartito, o job sharing \u2013 5. Servizi per l&#8217;impiego: quel che manca e quel che \u00e8 di troppo. &#8211; 6. I passi avanti verso il <em>Codice semplificato.<\/em>\u00a0&#8211; 7. La partita \u00e8 ancora aperta.<\/p>\n<p>Del significato e della portata generale del complesso dei nuovi decreti e progetti di decreti varati dal Governo tra il 20 febbraio e il 12 giugno, e del giudizio complessivamente molto positivo che, a mio modo di vedere, se ne deve dare, ho detto pi\u00f9 volte in altra sede: la svolta compiuta nel segno della <em>flexsecurity<\/em> con la riforma dei licenziamenti e del trattamento di disoccupazione contenuta nei primi due decreti attuativi della riforma, nn. 22 e 23\/2015, costituisce un evento positivo la cui importanza \u00e8 destinata a manifestarsi progressivamente negli anni prossimi. In questo articolo, nell\u2019impossibilit\u00e0 di descrivere compiutamente le novit\u00e0 normative contenute nei decreti successivi, che sono da poco entrate o entreranno tra poco in vigore, mi limito a proporre alcune note curiose e per certi aspetti sorprendenti sul contenuto di questi testi ulteriori approvati dal Governo. E mi spingo anche a fare una cosa inconsueta: pur appoggiando convintamente questa riforma nella sua ispirazione di fondo, ne metto in evidenza anche alcuni aspetti che mi appaiono come veri e propri difetti. Siamo ancora in tempo per correggerli.<\/p>\n<p><strong>1. Le misure tendenti al riassorbimento del precariato: si torna alla definizione pi\u00f9 antica del lavoro dipendente<\/strong> \u2013 Sono convinto che la drastica riduzione del numero assoluto delle collaborazioni continuative e coordinate (c.d. co.co.co.) e della relativa percentuale sul totale degli occupati, registratasi lungo tutto l\u2019arco dell\u2019ultimo decennio, sia dovuta al requisito del \u201cprogetto\u201d imposto dalla legge Biagi del 2003 e poi alle restrizioni ulteriori poste dalla legge Fornero nel 2012 (piaccia o non piaccia a coloro che hanno sparato a zero contro queste due leggi). Curiosamente il legislatore delegato, con il decreto n. 81\/2015 attuativo della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183, pur con l&#8217;intendimento di contrastare il lavoro precario, abroga sia le restrizioni poste in materia di collaborazioni autonome continuative con la legge Biagi, sia quelle poste con la legge Fornero.<\/p>\n<p>Vero \u00e8 che con l&#8217;articolo 2 dello stesso decreto n. 81\/2015 viene allargato il campo di applicazione della protezione piena, propria del lavoro subordinato, a tutti i casi in cui la collaborazione personale continuativa \u00e8 \u201corganizzata\u201d dal creditore, e in particolare \u00e8 soggetta al coordinamento spazio-temporale nel suo interesse: ci\u00f2 far\u00e0 s\u00ec che non si potr\u00e0 pi\u00f9 assumere come collaboratore autonomo il magazziniere o la segretaria d\u2019ufficio; neanche inventandosi un \u201cprogetto\u201d. E questo \u00e8 certamente un apprezzabile fattore di chiarezza. Ma \u00e8 anche vero che con la soppressione delle disposizioni restrittive su questa materia delle leggi Biagi e Fornero, viene meno &#8211; appunto &#8211; il requisito del \u201cprogetto\u201d e, torna possibile per le imprese private l\u2019ingaggio di collaboratori continuativi, a tempo indeterminato o a termine, purch\u00e9 non soggetti a vincolo di orario, o comunque liberi di svolgere la prestazione nel luogo che preferiscono.<\/p>\n<p>Il risultato della nuova norma \u00e8 dunque quello di porre un confine meglio definito tra area di applicazione della protezione piena e area della collaborazione autonoma continuativa; ma il risultato non sar\u00e0 quello di inibire drasticamente il ricorso a questo tipo contrattuale, che si manterr\u00e0 dunque presumibilmente nelle sue (ormai peraltro modeste) dimissioni attuali. Avrei preferito la soluzione centrata sulla nozione di \u201cdipendenza economica\u201d, delineata nel <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\">progetto del <em>Codice semplificato<\/em><\/a>; ma riconosco che la soluzione scelta ha una sua logica apprezzabile e merita di essere sperimentata.<\/p>\n<p>Una curiosit\u00e0: con la nuova norma il campo di applicazione del diritto del lavoro non coincide pi\u00f9 con l&#8217;area della &#8220;subordinazione&#8221;, come stabilito dall&#8217;articolo 2094 del Codice civile, ma con l&#8217;insieme di tutti i rapporti di lavoro subordinati e di tutti i rapporti di collaborazione &#8220;inseriti nell&#8217;organizzazione&#8221; del creditore, cio\u00e8 che si svolgono &#8220;dentro l&#8217;azienda&#8221;. Con questo si torna alle origini del nostro diritto del lavoro, quando, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, la legge n. 80\/1898 sull\u2019assicurazione infortuni definiva il proprio campo di applicazione facendo riferimento alla dislocazione fisica del prestatore \u00abnegli opifici industriali\u00bb o \u00abnelle miniere, cave e torbiere\u00bb (articolo 1), o comunque \u00abfuori della propria abitazione\u00bb (articolo 2): e la legge n. 242\/1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, poi la legge n. 489\/1907 sul riposo settimanale, si applicavano a chi lavorasse \u00abnegli opifici industriali\u00bb, senza distinzione tra &#8220;subordinati&#8221; e no.<\/p>\n<p><strong style=\"line-height: 1.5;\">2. Un altro ritorno alle origini: torna la distinzione tra operai e impiegati &#8211;<\/strong><span style=\"line-height: 1.5;\"> La nuova disposizione sul mutamento di mansioni, contenuta nell\u2019articolo 2103 del Codice civile riscritto dall\u2019articolo 3del citato decreto n. 81\/2015, consente al datore di lavoro di variare le mansioni del dipendente, purch\u00e9 esse restino nel novero di quelle inquadrate nello stesso livello di inquadramento, oppure \u2013 nel caso di ristrutturazione aziendale \u2013 anche nel livello immediatamente inferiore. Per rispondere a chi protesta contro questa disposizione basti osservare che, se non si consente di soddisfare l\u2019esigenza organizzativa in questo modo, essa finisce col costituire giustificato motivo di licenziamento; con o senza articolo 18.<\/span><\/p>\n<p>La cosa curiosa, qui, \u00e8 invece che il legislatore delegato ha ritenuto di limitare il nuovo <em>ius variandi<\/em>\u00a0dell\u2019imprenditore cos\u00ec ridefinito, imponendo che esso si eserciti all\u2019interno della \u201ccategoria legale\u201d: il richiamo \u00e8 alle categorie di \u201coperaio\u201d, \u201cimpiegato\u201d, \u201cquadro\u201d, e \u201cdirigente\u201d, indicate nell\u2019articolo 2095 del Codice civile. Ora, i pi\u00f9 giovani devono sapere che mezzo secolo fa il movimento sindacale italiano diede vita a una forte mobilitazione volta a superare in ogni campo e a tutti gli effetti la <em>summa divisio<\/em> tra operai e impiegati (allora non esisteva ancora la categoria dei \u201cquadri\u201d), raggiungendo l\u2019obiettivo nella tornata dei rinnovi contrattuali del 1972 con la conquista in quasi tutti i settori del cosiddetto \u201cinquadramento unico\u201d. Da allora tutti gli ex-operai qualificati e specializzati e i loro capi-squadra sono stati inquadrati in categorie contrattuali nelle quali venivano inquadrati anche impiegati d\u2019ordine e di concetto. Contemporaneamente, nel corso degli anni \u201970, vennero superate quasi tutte le precedenti differenze di disciplina del rapporto e di struttura della retribuzione, originate dalla legge sull\u2019impiego privato del 1924: in particolare la differenza di trattamento fra salariati e stipendiati nei casi della sospensione della prestazione e di intervento della Cassa integrazione guadagni.<\/p>\n<p>Nonostante gli intendimenti originari con cui venne istituito l&#8217;\u201dinquadramento unico\u201d, l\u2019antica distinzione tra le mansioni e professionalit\u00e0 di \u201cchi modifica la materia\u201d e quelle di \u201cchi lavora sui flussi delle informazioni\u201d \u00e8 tuttavia rimasta: se ne trova, infatti, traccia negli stessi contratti collettivi, che a quarant\u2019anni dall\u2019istituzione dell&#8217;\u201dinquadramento unico\u201d continuano a distinguere per alcuni aspetti normativi molti limitati gli ex-impiegati dagli ex-operai. E ora il legislatore ha ritenuto di precisare che, anche quando l\u2019inquadramento contrattuale accomuna gli uni e gli altri, non si pu\u00f2 imporre agli uni mansioni che sono \u201cproprie\u201d degli altri.<\/p>\n<p><strong>3. Part-time: tornano praticabili le clausole elastiche (ma resta anche il lavoro intermittente) \u2013 <\/strong>La cosa era andata cos\u00ec: otto anni dopo il riconoscimento nel nostro ordinamento del lavoro a tempo parziale, la sentenza della Corte costituzionale n. 210\/1992 aveva stabilito che le clausole di variabilit\u00e0 dell\u2019estensione o della collocazione temporale della prestazione lavorativa al di sotto del limite di orario normale fossero ammissibili a condizione che prevedessero variazioni non soggette al mero arbitrio del datore, ma correlate a eventi oggettivi predeterminati o predeterminabili. Questo consentiva, per esempio, di assumere una \u201cmaschera\u201d di cinema o teatro \u201cper i soli giorni in cui c\u2019\u00e8 spettacolo, con orario di lavoro da mezz\u2019ora prima dell\u2019inizio del primo spettacolo a mezz\u2019ora dopo la fine dell\u2019ultimo\u201d; oppure di assumere un cameriere di ristorante con fine lavoro \u201cmezz\u2019ora dopo l\u2019uscita dell\u2019ultimo avventore\u201d. Poi accadde che, nel 2000, il decreto legislativo sul part-time n. 61 viet\u00f2 quasi del tutto le clausole di elasticit\u00e0 dell\u2019estensione temporale della prestazione, facendo sorgere, soprattutto nei settori del turismo, della ristorazione e dello spettacolo, alcuni problemi organizzativi pressoch\u00e9 insolubili. Fu anche per risolvere questo problema che la legge Biagi istitu\u00ec il \u201clavoro intermittente\u201d, o \u201ca chiamata\u201d.<\/p>\n<p>Ora l\u2019articolo 6, commi 5 e 6, del decreto n. 81\/2015 torna a consentire le clausole elastiche, anche quando non previste da un contratto collettivo applicabile: si torna cos\u00ec \u2013 assai opportunamente, a mio avviso \u2013 alla situazione precedente al decreto del 2000, disciplinata dalla sentenza costituzionale del 1992.<\/p>\n<p>In ottemperanza alla direttiva di <em>semplificazione<\/em> e di sfrondamento dei tipi contrattuali non necessari, contenuta nella legge-delega, a questo punto si sarebbe dovuto riassorbire esplicitamente nel lavoro a tempo parziale con clausola elastica tutti i rapporti attualmente assoggettati al complesso regolamento del <em>lavoro intermittente<\/em>, sopprimendo quest\u2019ultimo. Si \u00e8 preferito invece \u2013 non chiedetemi perch\u00e9 \u2013 tenere in vita questo sotto-tipo contrattuale, riscrivendone la disciplina; col risultato di appesantire di una sezione e di ben sei articoli (dal 13 al 18) il decreto n. 81\/2015 e di aprire uno spazio di sovrapposizione tra intermittente e clausole elastiche. Niente di grave, certo; ma non \u00e8 il massimo dal punto di vista della chiarezza e della semplificazione.<\/p>\n<p><strong>\u00a04.\u00a0<\/strong><strong style=\"line-height: 1.5;\">Non abolito, ma solo privato della sua disciplina esplicita il lavoro ripartito, o <em>job sharing<\/em> \u2013 <\/strong><span style=\"line-height: 1.5;\">\u00c8 il rapporto che vede due persone assumere in solido tra loro la stessa prestazione lavorativa, libere di ripartirla tra loro secondo le proprie mutevoli esigenze, senza necessit\u00e0 di preavviso al (e tanto meno autorizzazione dal) datore; il quale viceversa beneficia di una maggior garanzia di copertura della posizione anche in caso di malattia o altro impedimento di uno dei due partner, nonch\u00e9 della possibilit\u00e0 \u2013 con il consenso degli interessati \u2013 di raddoppio della prestazione con sovrapposizione dei due in caso di necessit\u00e0, salvo ovviamente l\u2019obbligo di retribuzione aggiuntiva nel caso dell\u2019infermit\u00e0 e del lavoro straordinario. Non \u00e8 un rapporto di lavoro precario, bens\u00ec una forma moderna di coniugazione del massimo di flessibilit\u00e0 dell\u2019orario per i prestatori con il massimo di sicurezza della continuit\u00e0 della prestazione per il datore; per questo negli U.S.A. il 2 per cento della forza-lavoro \u00e8 impiegata con questo tipo di contratto: soprattutto nei settori dei nidi e scuole materne, case di cura, vendita al dettaglio e servizi alle comunit\u00e0 locali.<\/span><\/p>\n<p>In Italia questa forma di organizzazione del lavoro \u2013 un tempo diffusamente praticata nel settore del portierato dei condomini urbani \u2013 \u00e8 stata riconosciuta per la prima volta, a legislazione invariata, con una circolare (n. 43\/98) del ministro del Lavoro Treu, poi, sul piano legislativo, dagli articoli 41-45 della legge Biagi, i quali hanno peraltro ripreso quasi integralmente il contenuto di quella circolare. Ora l\u2019articolo 55 lettera <em>d)<\/em> del decreto n. 81\/2015 abroga i suddetti cinque articoli.<\/p>\n<p>Il motivo della soppressione \u00e8 puramente politico: un contentino a tutti coloro che hanno sempre avuto in odio la legge Biagi e provano soddisfazione a vederne smantellare una parte maggiore. Sta di fatto comunque che, come il lavoro ripartito ha potuto vivere anche in Italia senza alcuna legge che lo riconoscesse esplicitamente, allo stesso modo esso pu\u00f2 continuare a vivere anche dopo che il suo riconoscimento legislativo \u00e8 stato abolito. I (pochi) rapporti di <em>job sharing<\/em> attualmente in essere possono tranquillamente proseguire.<\/p>\n<p><strong>5. Servizi per l&#8217;impiego: quel che manca e quel che \u00e8 di troppo<\/strong> \u2013 Quando, con quarant\u2019anni di anticipo rispetto a noi, nel Regno Unito <a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=722\">l\u2019<em>Employment and Training Act 1973<\/em> istitu\u00ec la prima grande agenzia nazionale per l\u2019impiego<\/a>, la <em>Manpower Services Commission<\/em>, quella legge \u2013 preceduta da un quinquennio di sperimentazione sul campo dei nuovi strumenti e metodi \u2013 conteneva questa sola regola circa l\u2019organizzazione e l\u2019attivit\u00e0 del nuovo <em>public body <\/em>(<em>sect. <\/em>2.5): \u201cLa MSC ha il potere di fare tutto (escluso il prendere a prestito denaro) ci\u00f2 che \u00e8 ritenuto utile o incidentalmente necessario per il perseguimento dell\u2019obbiettivo\u201d, cio\u00e8 l\u2019aumento quantitativo e il miglioramento qualitativo dell\u2019incontro fra domanda e offerta di lavoro. Sulla struttura della <em>MSC<\/em> quella legge prevedeva soltanto l\u2019articolazione in quattro divisioni, dedicate rispettivamente al collocamento, alla formazione, ai programmi speciali per i giovani e i disoccupati di lunga durata e all\u2019attivit\u00e0 di ricerca, studio e rilevazione statistica. Nient\u2019altro circa la sua struttura interna, che veniva interamente lasciata alla discrezionalit\u00e0 del <em>management<\/em>. Tutto il resto della legge era dedicato, per un verso, a regolare le fonti e i criteri di finanziamento dell\u2019agenzia, per altro verso a prevedere il controllo sui risultati conseguiti, sia al livello centrale sia a quello di contea e di singolo <em>Job Centre<\/em>.<\/p>\n<p>Il confronto con lo schema di decreto sui servizi per l\u2019impiego\u00a0approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno scorso \u00e8 impressionante: qui pagine e pagine sull\u2019organigramma dirigenziale e impiegatizio dell\u2019Anpal, la nuova Agenzia per le Politiche Attive, il cui personale verr\u00e0 per la quasi totalit\u00e0 attinto dagli organici del ministero, di Italia Lavoro e dell\u2019Isfol; ma non una riga sui criteri di valutazione complessiva del suo operato, n\u00e9 sul sistema di determinazione di obiettivi precisi e specifici a cui ciascun incarico dirigenziale, incominciando da quello del vertice, debba essere rigorosamente vincolato e subordinato.<\/p>\n<p>I vecchi Centri per l\u2019Impiego, gi\u00e0 incardinati nelle Province, vengono ora incardinati nelle Regioni, le quali devono provvedere ai relativi costi per due terzi con i propri mezzi. Contemporaneamente, per\u00f2, la Camera ha emendato la legge di riforma costituzionale assegnando allo Stato la competenza esclusiva in materia di politiche attive del lavoro e servizi per l&#8217;impiego: se la nuova disposizione costituzionale tra un anno entrer\u00e0 in vigore, dunque, dovremo attenderci un ri-trasferimento dell&#8217;intero sistema dei Centri per l&#8217;Impiego al ministero del Lavoro?<\/p>\n<p>La mia convinzione \u00e8 che il passaggio decisivo per il superamento delle gravi e diffuse inefficienze del servizio di collocamento pubblico non consista nella scelta tra decentramento o ricentralizzazione del servizio stesso, bens\u00ec: a) nell\u2019istituzione di un sistema di fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di obiettivi minimi da conseguire; <em>b)<\/em> nell\u2019istituzione di un sistema di valutazione del rispetto dei livelli essenziali e del raggiungimento degli obiettivi da parte delle strutture periferiche; nella possibilit\u00e0 di surrogazione, in via sussidiaria, dell\u2019amministrazione centrale a quella periferica che si riveli inadempiente. Questi dovrebbero, a mio modo di vedere, essere i compiti essenziali della nuova agenzia centrale istituita dal nuovo decreto, che invece proprio su questi tre punti mi sembra presenti qualche difetto di chiarezza e di incisivit\u00e0.<\/p>\n<p>Ma il difetto pi\u00f9 grave del provvedimento sta in questo: nulla dei nuovi strumenti e metodi per le politiche attive \u00e8 stato sperimentato sul campo, nonostante che i fondi per farlo fossero stati stanziati e <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33726\">alcune leggi degli anni recenti lo prevedessero<\/a>. Oltremanica si pratica il <em>try and go<\/em>: prima si prova, poi, se l\u2019esperimento d\u00e0 buoni risultati, si generalizza con la legge; da noi si pratica il <em>go and try<\/em>: si istituisce la nuova struttura, le si indicano i nuovi compiti e si spera che riesca a svolgerli.<\/p>\n<p><strong>6. I passi avanti (ancora insufficienti) verso il\u00a0<em>Codice semplificato<\/em>\u00a0&#8211;<\/strong> Torniamo al decreto n. 81\/2015: nei suoi 57 articoli si osserva uno sforzo inedito, da parte del legislatore delegato, di riscrivere numerosi capitoli della disciplina del rapporto di lavoro in modo ordinato e facilmente leggibile da chiunque, abrogando esplicitamente (articolo 55) un numero assai maggiore di norme previgenti. Non \u00e8 ancora la semplicit\u00e0, chiarezza e fruibilit\u00e0 immediata da parte dell\u2019uomo della strada\u00a0che \u00e8 stata raggiunta nei <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\">progetti di <em>Codice semplificato<\/em><\/a>, e che si ritrova nel <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/3\/6\/15G00037\/sg\">decreto n. 23\/2015<\/a> sulla nuova disciplina dei licenziamenti; ma in qualche modo ci si avvicina.<\/p>\n<p>Poi, per\u00f2, si passa ai decreti contenenti le nuove norme sui congedi parentali, o <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36015\">quelle sul collocamento obbligatorio<\/a>, e si ripiomba nel genere letterario della legge illeggibile anche per gli esperti della materia, tutta scritta mediante richiami di articoli, commi e alinea di leggi precedenti di cui viene sostituita qualche parola. Solo per capire che cosa la nuova norma vuol dire occorre il volumone delle leggi gi\u00e0 in vigore, e non \u00e8 facile neppure con quello alla mano. Questo \u00e8 proprio il linguaggio funzionale al monopolio della scrittura del testo legislativo da parte dell\u2019alta burocrazia ministeriale: ministri, sottosegretari e parlamentari riescono a capirne, se va bene, il 10 per cento; e l\u2019uomo della strada ancora meno. Naturalmente di questi testi si ignorano per lo pi\u00f9 i veri estensori materiali: se contengono errori nessuno ne risponde. E nessuno pu\u00f2 chiedere loro come possano pensare che in questi 11 articoli per la maggior parte illeggibili, contenuti in 10 pagine formato A4 fitte fitte, aggiunti alla gi\u00e0 corposa legge sul collocamento obbligatorio del 1999, si possa concretare davvero la \u201crazionalizzazione e semplificazione\u201d promessa nella rubrica del Titolo I in cui sono contenuti. Non potremo chiedere loro conto dell\u2019avere ignorato le linee guida dettate dal <em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6836\">Decalogue for Smart Regulation<\/a><\/em> europeo, e in particolare la direttiva di ricondurre la norma legislativa primaria al suo ruolo di enunciazione di regole e principi, lasciando alla norma regolamentare secondaria o alla contrattazione collettiva le disposizioni di attuazione e adattamento ai casi particolari. Non potremo chiedere loro neppure come si concilii con la delega legislativa per il testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, contenuta nella legge n. 183\/2014, il fatto che ora entra in vigore il decreto sul \u201criordino\u201d, con le norme su otto capitoli della materia, ma la nuova disciplina dei congedi parentali sta in un altro decreto, mentre quella sulle dimissioni e quella sui controlli a distanza sono destinate a venire in un terzo decreto ancora.\u00a0\u00c8 cos\u00ec che si riordina la legislazione del lavoro? \u00c8 cos\u00ec che si semplifica la vita alle decine di milioni di cittadini che queste norme devono applicare ogni giorno?<\/p>\n<p>Il fatto \u00e8 che, a gennaio e febbraio, nel fuoco della polemica al calor bianco sul nodo cruciale della disciplina dei licenziamenti, il Governo (inteso come potere politico) aveva ben chiaro l\u2019obiettivo essenziale da raggiungere ed era determinatissimo a raggiungerlo: pur ascoltando tutti, ha tenuto saldamente in mano la penna con cui veniva scritto il decreto sulla disciplina dei licenziamenti, col risultato di un testo legislativo esemplare per concisione, leggibilit\u00e0, chiarezza e univocit\u00e0 del contenuto. In questa seconda fase la stessa cosa \u00e8 avvenuta soltanto per alcune materie. Non per tutte le altre; col risultato che, per gran parte delle nuove norme, la penna \u00e8 tornata esclusivamente in mano a coloro che nella necessit\u00e0 della semplificazione legislativa non credono affatto, anzi di fatto la avversano. Anche perch\u00e9 essa significa la fine del loro monopolio della scrittura dei testi legislativi, quindi la fine del loro \u201cpotere legislativo di fatto\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a07.\u00a0<\/strong><strong style=\"line-height: 1.5;\">La partita \u00e8 ancora aperta &#8211;<\/strong><span style=\"line-height: 1.5;\"> Il ritardo non \u00e8 irrimediabile. I quattro ultimi decreti attuativi sono ancora in fase di esame da parte dei due rami del Parlamento; e la legge-delega consente la correzione e revisione dei decreti entro un anno. Siamo dunque ancora in tempo sia per un chiarimento circa il ruolo della nuova agenzia centrale per i servizi per l\u2019impiego, sia per una riscrittura in forma leggibile delle norme sui congedi parentali e di quelle sul collocamento obbligatorio, sia infine per l\u2019accorpamento di queste nuove disposizioni e di quelle in materia di dimissioni e di controlli a distanza con quelle contenute nel decreto che ora porta il n. 81\/2015.<\/span><\/p>\n<p>Non saranno i 60 articoli brevi e facilmente traducibili in inglese dell\u2019ultimo progetto del <em>Codice semplificato<\/em>, saranno forse 150, o 200, ma saranno comunque un grosso passo avanti nella direzione giusta. Si pu\u00f2 ancora fare. Purch\u00e9 sia chiaro che, come ho appena sottolineato, il problema non \u00e8 di natura soltanto tecnica, bens\u00ec squisitamente politica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IN QUESTA SECONDA FASE DELL\u2019ATTUAZIONE DELLA DELEGA, INSIEME A DIVERSE COSE MOLTO POSITIVE, SI OSSERVANO ALCUNE CURIOSE SCELTE UN PO\u2019 R\u00c9TRO E UNA PERDITA DI VISTA DELL\u2019OBIETTIVO DELLA SEMPLIFICAZIONE &#8211; MA LA PARTITA \u00c8 ANCORA APERTA: NEI PROSSIMI MESI ANCHE QUESTI DIFETTI POSSONO ESSERE CORRETTI Testo integrale dell&#8217;articolo pubblicato, con alcuni tagli dovuti a motivi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-36433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}