
{"id":36980,"date":"2015-09-22T16:19:55","date_gmt":"2015-09-22T15:19:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36980"},"modified":"2015-09-27T18:25:26","modified_gmt":"2015-09-27T17:25:26","slug":"il-lavoro-parasubordinato-organizzato-dal-committente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36980","title":{"rendered":"IL LAVORO PARASUBORDINATO ORGANIZZATO DAL COMMITTENTE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN CONTRIBUTO ALLA INTERPRETAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 2 DEL QUARTO DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE-DELEGA, CHE RIDEFINISCE I CONFINI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO ALLARGANDOLO AL &#8220;LAVORO ETERO-ORGANIZZATO&#8221;<\/span><\/p>\n<p><em>Intervento in via di pubblicazione sulla rivista on line<\/em>\u00a0<em>diretta da Antonio Vallebona, <\/em>Colloqui giuridici sul lavoro<em>, ottobre 2015<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Sommario<br \/>\n<\/strong> 1. I lavori preparatori<br \/>\n2. Il contenuto della nuova norma e la nuova nozione di \u201cetero-organizzazione\u201d<br \/>\n3. L\u2019effetto pratico pi\u00f9 rilevante della nuova norma<br \/>\n4. Un perfezionamento possibile della nuova fattispecie, in sede di interpretazione del nuovo ordinamento, in riferimento al mondo del telelavoro<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><em>I lavori preparatori<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019intendimento originario espresso dal Presidente del Consiglio nell\u2019estate 2014 era nel senso di un superamento netto della figura del lavoratore parasubordinato e della ricomprensione di questa figura nell\u2019area di applicazione di una nuova disciplina del lavoro, semplificata e alleggerita a sufficienza per poter essere estesa a tutti coloro la cui prestazione si svolga in condizione di sostanziale dipendenza (il <em>Codice semplificato<\/em> del lavoro). Strada facendo, questo progetto si \u00e8 ridimensionato, perch\u00e9 per un verso l\u2019idea del <em>Codice semplificato<\/em> ha incontrato resistenze molto forti in seno all\u2019apparato di vertice del ministero del Lavoro, per altro verso si \u00e8 dovuto prendere atto della difficolt\u00e0 di trovare una definizione del lavoro parasubordinato che non lasciasse spazi eccessivi di incertezza in sede di applicazione.<\/p>\n<p>Nella fase di discussione su quest\u2019ultimo punto \u00e8 stata innanzitutto scartata l\u2019idea \u2013 contenuta nel primo progetto del <em>Codice semplificato<\/em> (d.d.l. n. 1873\/2009 e 1006\/2013) e fatta in gran parte propria dalla legge Fornero del 2012, ma da questa attuata in modo troppo macchinoso \u2013 di individuare gli elementi essenziali della fattispecie della \u201cdipendenza\u201d giuridicamente rilevante nel carattere di durata della prestazione personale, nella condizione di monocommittenza del prestatore e nel livello medio-basso della retribuzione. Escluso dunque di attribuire rilievo giuridico a circostanze esterne, ovvero alla qualificazione economica del rapporto, ci si \u00e8 subito scontrati con la difficolt\u00e0 di individuare il tratto essenziale della dipendenza in un dato inerente alla struttura giuridica della prestazione lavorativa. Nello schema di decreto approvato dal Governo il 20 febbraio 2015 e presentato al Parlamento il 10 aprile si \u00e8 scelto, in ossequio a un\u2019indicazione proveniente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (da ultimo la sentenza 4 dicembre 2014, in <em>RIDL<\/em> 2015, n. 2, con un mio commento), di imperniare la definizione sull\u2019elemento della \u201cetero-organizzazione\u201d, che pu\u00f2 considerarsi sinonimo del \u201ccoordinamento\u201d. Senonch\u00e9 da decenni ormai la dottrina aveva posto in rilievo l\u2019impossibilit\u00e0 di distinguere quest\u2019ultimo elemento da quello della continuit\u00e0 della prestazione lavorativa nel tempo: dove c\u2019\u00e8 questa, c\u2019\u00e8 sempre un qualche coordinamento della prestazione con l\u2019organizzazione aziendale del creditore.<\/p>\n<p>Constatato lo scarsissimo, per non dire nullo, valore definitorio di questo elemento, in un primo tempo si \u00e8 ritenuto opportuno aggiungerne un altro per restringere la nozione: nella definizione proposta nello schema di decreto si \u00e8 scelto, cos\u00ec, di coniugare l\u2019etero-organizzazione con il carattere ripetitivo dell\u2019attivit\u00e0 oggetto della prestazione. Ma ancora una volta non si \u00e8 tardato a rendersi conto dello scarsissimo valore definitorio anche di quest\u2019ultimo elemento (una qualche ripetitivit\u00e0 si pu\u00f2 ben ravvisare in qualsiasi prestazione connotata da un qualche contenuto professionale).<\/p>\n<p>Sul punto \u00e8 intervenuta la Commissione Lavoro del Senato, nel parere espresso il 13 maggio 2015 sullo schema di decreto, con queste osservazioni: \u201c<em>La Commissione ribadisce la necessit\u00e0 di una formulazione pi\u00f9 certa dell\u2019articolo 47 <\/em>[corrispondente all\u2019articolo 2 nel testo definitivo del decreto] <em>correlandolo con l\u2019art. 2094 del c.c. In particolare, si ritiene necessario <strong>eliminare il criterio del \u201ccontenuto ripetitivo\u201d<\/strong> della prestazione lavorativa e di integrare il criterio relativo alle modalit\u00e0 di esecuzione con la precisazione che <strong>devono essere organizzate unilateralmente dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro<\/strong><strong>.<\/strong>\u201d<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>Il contenuto della nuova norma e la nuova nozione di \u201cetero-organizzazione\u201d<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019orientamento espresso dalla Commissione Lavoro del Senato \u00e8 stato recepito puntualmente dal legislatore delegato nel decreto legislativo n. 81\/2015, che ha soppresso il requisito della ripetitivit\u00e0 e ha precisato meglio quello della etero-organizzazione, nel senso che questa si configura l\u00e0 dove la prestazione sia soggetta alla determinazione del creditore per ci\u00f2 che riguarda il luogo e il tempo del suo svolgimento. La soppressione, nel testo legislativo, dell\u2019avverbio \u201cunilateralmente\u201d che compare nel parere del Senato \u00e8 stata spiegata con il suo carattere pleonastico: se \u00e8 il creditore a \u201corganizzare\u201d, non occorre specificare che il suo intervento sulle modalit\u00e0 della prestazione \u00e8 unilaterale. Dunque, l\u2019elemento essenziale della fattispecie \u00e8 costituito dal fatto che sia il creditore della prestazione a determinarne (non necessariamente il contenuto e le modalit\u00e0 interne <em>quotidie et singulis momentis<\/em>, poich\u00e9 l\u2019etero-organizzazione non equivale alla etero-direzione, ma) almeno il luogo e il tempo: il prestatore non \u00e8 libero di svolgere la prestazione dove e quando vuole.<\/p>\n<p>La formulazione adottata nel nuovo testo legislativo lascia aperto un dubbio sul punto se questo nuovo elemento essenziale della fattispecie \u2013 l\u2019etero-organizzazione \u2013 consista nel dato storico di un comportamento osservabile delle parti, cio\u00e8 nel <em>fatto<\/em> che il creditore eserciti questo potere e il prestatore vi si assoggetti, oppure in un dato giuridico, ovvero nella disposizione contrattuale che attribuisca al creditore questo potere. Ben sappiamo, per\u00f2, come questa distinzione perda valore pratico in conseguenza del riferimento prioritario che \u2013 soprattutto ma non soltanto in materia di lavoro \u2013 il giudice deve fare al comportamento effettivo delle parti nell\u2019<em>esecuzione<\/em> del contratto per individuare il suo <em>contenuto<\/em> <em>effettivo<\/em>, cio\u00e8 l\u2019effettiva loro volont\u00e0 negoziale circa la struttura della prestazione, quale che sia il contenuto formale della loro dichiarazione verbalizzata nell\u2019atto costitutivo del rapporto.<\/p>\n<p>La nuova norma stabilisce che al rapporto di lavoro caratterizzato \u2013 oltre che dal carattere esclusivamente personale e dalla continuit\u00e0 \u2013 anche dall\u2019etero-organizzazione <em>\u201csi applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato\u201d<\/em>. L\u2019oggetto della prestazione, dunque, non viene autoritativamente trasformato in lavoro subordinato, cio\u00e8 assoggettato pienamente a eterodirezione, ma viene soltanto assoggettato alla disciplina propria del lavoro subordinato. Ci\u00f2 significa che il lavoratore etero-organizzato non ha lo stesso obbligo di obbedienza che incombe sul lavoratore subordinato: per questo resta, tecnicamente, \u201cautonomo\u201d; ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie, cessazione e previdenza, il rapporto \u00e8 regolato nello stesso modo.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em>L\u2019effetto pratico pi\u00f9 rilevante della nuova norma<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Sul piano pratico, la nuova norma far\u00e0 s\u00ec che non si possa pi\u00f9 assumere come collaboratore autonomo il magazziniere o la segretaria d\u2019ufficio; neanche inventandosi un \u201cprogetto\u201d. E questo \u00e8 certamente un apprezzabile fattore di chiarezza. Ma \u2013 come vedremo meglio tra breve \u2013 non vengono affatto soppresse le collaborazioni autonome continuative: dove il prestatore sia libero nella determinazione del luogo e del tempo della prestazione esse continuano a essere praticabili, e d\u2019ora in poi senza necessit\u00e0 di collegamento a un \u201cprogetto\u201d e con piena libert\u00e0 di scelta delle parti circa la loro durata a tempo indeterminato o a termine.<\/p>\n<p>Quanto al requisito del carattere \u201ccoordinato\u201d della prestazione cui fa riferimento l\u2019articolo 409 n. 3 c.p.c., resto dell\u2019opinione espressa e argomentata in una monografia vecchia ormai di un quarto di secolo, e non solo mia, secondo cui l\u2019espressione \u201ccoordinata e continuativa\u201d costituisce un\u2019endiadi: il primo termine non ha un apprezzabile contenuto definitorio distinto e aggiuntivo rispetto al secondo. D\u2019ora in poi, comunque, quell\u2019espressione conserva il proprio rilievo soltanto sul piano processuale \u2013 insieme al riferimento al carattere \u201cprevalentemente personale\u201d della prestazione \u2013 per la determinazione del campo di applicazione del rito speciale. Sul piano della disciplina sostanziale del rapporto l\u2019elemento essenziale, insieme a quello del carattere <em>esclusivamente<\/em> personale, \u00e8 quello dell\u2019etero-organizzazione come definito dall\u2019articolo 2 del decreto legislativo qui in esame.<\/p>\n<p>Con la nuova norma il campo di applicazione del diritto del lavoro si allarga dunque al di fuori dell\u2019area della \u201csubordinazione\u201d definita dall\u2019articolo 2094 del Codice civile, per ricomprendere anche l\u2019insieme di tutti i rapporti di collaborazione esclusivamente personale a carattere continuativo, assoggettati al potere organizzativo del creditore e in particolare al suo potere di determinare tempi e luogo della prestazione. Al di l\u00e0 dei casi particolari, di confine, sui quali dottrina e giurisprudenza continueranno ad affaticarsi, l\u2019effetto pratico di gran lunga pi\u00f9 sicuro e pi\u00f9 rilevante sar\u00e0 presumibilmente quello dell\u2019applicazione del diritto del lavoro a tutti i rapporti di collaborazione esclusivamente personale, continuativa, e svolta \u201cdentro l\u2019azienda\u201d. Con questo si torna alle origini del nostro diritto del lavoro, quando, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, la legge n. 80\/1898 sull\u2019assicurazione infortuni definiva il proprio campo di applicazione facendo riferimento alla dislocazione fisica del prestatore \u00abnegli opifici industriali\u00bb o \u00abnelle miniere, cave e torbiere\u00bb (articolo 1), o comunque \u00abfuori della propria abitazione\u00bb (articolo 2): e la legge n. 242\/1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, poi la legge n. 489\/1907 sul riposo settimanale, si applicavano a chi lavorasse \u00abnegli opifici industriali\u00bb, senza distinzione tra \u201csubordinati\u201d e no.<\/p>\n<p>Quale sar\u00e0 l\u2019impatto quantitativo della nuova norma sulla diffusione delle collaborazioni continuative non assoggettate al diritto del lavoro? Non \u00e8 azzardato prevedere che dal 2016, quando la nuova norma incomincer\u00e0 a produrre i suoi effetti, quel tipo di rapporto subir\u00e0 una drastica contrazione ulteriore, rispetto a quella gi\u00e0 registratasi nell\u2019ultimo decennio, all\u2019interno delle aziende; ma non al di fuori del loro perimetro, dove l\u2019imprenditore interessato a evitare l\u2019applicazione delle protezioni lavoristiche non avr\u00e0 difficolt\u00e0 a chiarire nel testo scritto del contratto la libert\u00e0 del prestatore nella determinazione di tempo e luogo della prestazione, e poi fare in modo che lo svolgimento effettivo del rapporto non contraddica questa pattuizione.<\/p>\n<p>La riduzione drastica del numero assoluto delle collaborazioni continuative autonome e della relativa percentuale sul totale degli occupati che si \u00e8 registrata dal 2004 \u00e8 molto probabilmente dovuta al requisito del \u201cprogetto\u201d imposto dalla legge Biagi del 2003 e poi alle restrizioni ulteriori poste dalla legge Fornero nel 2012 (piaccia o non piaccia a coloro che hanno sparato a zero da sinistra contro queste due leggi). Ora, curiosamente, nonostante l\u2019intendimento originario del Presidente del Consiglio di dare un taglio netto al lavoro precario addirittura abolendo la figura del lavoro parasubordinato, il legislatore delegato del 2015 ha abrogato sia le restrizioni poste in materia di collaborazioni autonome continuative con la legge Biagi, sia quelle poste con la legge Fornero. Quando la prestazione si svolga al di fuori del perimetro aziendale, torna dunque possibile per le imprese private l\u2019ingaggio di collaboratori continuativi, a tempo indeterminato o a termine, purch\u00e9 non soggetti a vincolo di orario, e comunque liberi di svolgere la prestazione nel luogo che preferiscono.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em>Un perfezionamento possibile della nuova fattispecie, in sede di interpretazione del nuovo ordinamento, in riferimento al mondo del telelavoro<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il risultato della nuova norma \u00e8 dunque quello di porre un confine, un po\u2019 meglio definito di quanto lo sia stato fin qui, tra area di applicazione della protezione piena e area della collaborazione continuativa che soggetta alla disciplina del lavoro autonomo. Con l\u2019effetto di impedire, dentro il perimetro aziendale, le forme di elusione del diritto del lavoro pi\u00f9 evidenti e smaccate, di cui ho fatto cenno sopra; ma anche con l\u2019effetto, almeno tendenziale, di consentire l\u2019esenzione dall\u2019applicazione del diritto del lavoro per tutto il mondo delle collaborazioni di natura post-industriale, suscettibili di essere svolte nella forma del c.d. telelavoro, in quanto aventi per oggetto una attivit\u00e0 di gestione mediante strumenti informatici di flussi di informazioni, che non richiede per essere svolta uno stretto coordinamento spazio-temporale rispetto all\u2019organizzazione aziendale del creditore.<\/p>\n<p>In riferimento a questo mondo del tele-lavoro in progressiva espansione, mi permetto di suggerire che, in sede di interpretazione e applicazione della nuova norma, ci si orienti a ravvisare l\u2019elemento dell\u2019\u201cetero-organizzazione\u201d, essenziale ai fini dell\u2019applicazione del diritto del lavoro, anche in tutti i casi in cui il prestatore sia vincolato all\u2019utilizzazione del programma informatico scelto e\/o fornito dal creditore. In altre parole, nel mondo del <em>web<\/em> il lavorare \u201cdentro l\u2019organizzazione\u201d del creditore si concreta, in questo ordine di idee, nel lavorare dentro il suo sistema informatico; mentre, viceversa, l\u00e0 dove il luogo fisico dello svolgimento della prestazione personale diventa del tutto irrilevante, il tratto caratteristico dell\u2019autonomia che comporta l\u2019esenzione dalle protezioni lavoristiche pu\u00f2 essere ragionevolmente ravvisato nella libert\u00e0 effettiva di scelta del software da parte del prestatore.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN CONTRIBUTO ALLA INTERPRETAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 2 DEL QUARTO DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE-DELEGA, CHE RIDEFINISCE I CONFINI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO ALLARGANDOLO AL &#8220;LAVORO ETERO-ORGANIZZATO&#8221; Intervento in via di pubblicazione sulla rivista on line\u00a0diretta da Antonio Vallebona, Colloqui giuridici sul lavoro, ottobre 2015<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,14],"tags":[],"class_list":["post-36980","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36980","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36980"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36980\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36980"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36980"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36980"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}